I gruppi di imprese: Aspetti contabili
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- Giustino Morini
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1 CONVEGNO NAZIONALE OIV VALUTAZIONE, BILANCIO E REVISIONE: TRE PROSPETTIVE COMPLEMENTARI MILANO, 19 DICEMBRE 2016 I gruppi di imprese: Aspetti contabili 1 Leonardo Piombino - OIC
2 AGENDA Il concetto di controllo Disciplina nazionale L IFRS 10 Consolidated Financial Statements Il controllo congiunto Disciplina nazionale IFRS 11 Joint Arrangements L influenza notevole Disciplina nazionale IAS 28 Investments in Associates and JV 2
3 IL CONCETTO DI CONTROLLO DISCIPLINA NAZIONALE Art 25 del D.Lgs 127/1991: Le società (spa, sapa, srl) che controllano un impresa debbono redigere il bilancio consolidato Art 2359 codice civile: Il controllo di diritto: maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell assemblea ordinaria di un altra impresa Il controllo di fatto: disponibilità di voti sufficienti per esercitare un influenza dominante nelle deliberazioni in assemblea ordinaria Art 26 del D.Lgs. 127/1991: Influenza dominante esercitata in base ad un contratto o clausola statutaria Maggioranza dei diritti di voto in base ad accordi con altri soci 3
4 IL CONCETTO DI CONTROLLO DISCIPLINA NAZIONALE L OIC 17: non interpreta il concetto di controllo non stabilisce chi deve predisporre il bilancio consolidato illustra i metodi di consolidamento: Metodo integrale società controllate Metodo proporzionale società a controllo congiunto 4
5 IL CONCETTO DI CONTROLLO L IFRS 10 L IFRS 10: stabilisce chi deve presentare un bilancio consolidato definisce il concetto di controllo prevede il controllo come base per il consolidamento illustra come applicare il concetto di controllo per determinare se una società debba essere consolidata illustra i criteri contabili per la preparazione del bilancio consolidato. 5
6 IL CONCETTO DI CONTROLLO L IFRS 10 Definizione di controllo Un investor controlla un investee quando è esposto a rendimenti variabili, e ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere sull investee. Quindi il concetto controllo è basato su: il potere sull entità oggetto di investimento (power) l esposizione a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l investee (returns); e la capacità di esercitare il proprio potere sull investee per incidere sull ammontare dei suoi rendimenti (link between power and returns) 6
7 IL CONCETTO DI CONTROLLO L IFRS 10 Power:. È dato da diritti che conferiscono la capacità pratica di dirigere le attività rilevanti dell investee (ie le attività che incidono in maniera significativa sui rendimenti). Può derivare da: diritti di voto (anche potenziali), da accordi contrattuali, da diritti di nomina/destituzione di dirigenti strategici, da diritti ad autorizzare/vietare determinate operazioni, diritti che non sono stati ancora esercitati, altri diritti. 7
8 IL CONCETTO DI CONTROLLO L IFRS 10 Exposure to variable returns:. Un investitore è esposto o ha diritto ai rendimenti variabili derivanti dalla partecipata quando i rendimenti variano in relazione all andamento economico della partecipata. Un investitore deve stabilire se i rendimenti sono variabili, in base alla sostanza dell accordo e indipendentemente dalla forma giuridica dei rendimenti. Esempi: Interessi fissi su titoli obbligazionari (perché soggetti a rischio di inadempimento), commissioni fisse legate ai risultati della partecipata. Altri esempi: dividendi variazioni di fair value dell investimento nella partecipata, compensi per la gestione della partecipata, compensi il sostegno finanziario della partecipata, economie di scala, 8
9 IL CONCETTO DI CONTROLLO L IFRS 10 Link between power and returns:. Un investitore controlla una partecipata se, oltre ad avere il potere e l esposizione ai rendimenti variabili, ha anche la capacità di esercitare il proprio potere per incidere sui rendimenti derivanti dalla partecipata. Pertanto, un investitore che ha il diritto di assumere decisioni deve stabilire se opera in conto proprio (principal) o per conto di terzi (agent). Fattori da considerare: l ambito di applicazione della propria autorità decisionale i diritti detenuti da altre parti (eg diritti di destituzione) la variabilità della retribuzione a cui ha diritto l esposizione a rendimenti variabili dei rendimenti derivanti da altri interessi nella partecipata (eg garanzie fornite sulla performance della partecipata). Un investitore che opera come un agent non controlla la partecipata. 9
10 IL CONTROLLO CONGIUNTO DISCIPLINA NAZIONALE Art 37 del D.Lgs 127/1991: Possono essere incluse nel bilancio consolidato anche le imprese controllate congiuntamente con altri soci e in base ad accordi con essi, purché la partecipazione posseduta non sia inferiore al 20% (10% per le quotate). Il consolidamento avviene secondo il criterio della proporzione con la partecipazione posseduta 10
11 IL CONTROLLO CONGIUNTO DISCIPLINA NAZIONALE L OIC 17: Il controllo congiunto si ha quando un soggetto esercita su un impresa il controllo congiuntamente con altri soci e in base ad accordi con essi. Le società sottoposte a controllo congiunto possono essere: consolidate con il metodo proporzionale; contabilizzate usando il metodo del patrimonio netto. Il metodo del costo è ammesso solo se sia impossibile ottenere le informazioni necessarie all applicazione del metodo del patrimonio netto. 11
12 IL CONTROLLO CONGIUNTO L IFRS 11 L IFRS 11: fornisce una definizione di controllo congiunto si applica a tutti gli accordi a controllo congiunto (ie Joint Arrangements) illustra come determinare se un JA è una Joint Operations o una Joint Venture illustra come contabilizzare tali accordi. 12
13 IL CONTROLLO CONGIUNTO L IFRS 11 Il controllo congiunto è la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. Step 1 Collective control Valutare se l accordo concede a tutte le parti, o a un gruppo di parti, il controllo dell accordo. Il controllo collettivo esiste se le parti (o un gruppo di parti) devono dirigere insieme le attività rilevanti. Step 2 Joint control Il controllo congiunto esiste soltanto quando le decisioni sulle attività rilevanti richiedono il consenso unanime delle parti che controllano l accordo collettivamente. 13
14 IL CONTROLLO CONGIUNTO L IFRS 11 In un accordo congiunto, nessuna delle parti controlla da sola l accordo. Una parte che detiene il controllo congiunto di un accordo può impedire a una qualsiasi delle altre parti di controllare l accordo. Un accordo può essere un accordo a controllo congiunto anche se non tutte le parti hanno il controllo congiunto dell accordo. L IFRS 11 distingue tra: le parti che detengono il controllo congiunto e le parti che partecipano a un accordo a controllo congiunto ma non detengono il controllo. 14
15 IL CONTROLLO CONGIUNTO L IFRS 11 Tipologie di accordi a controllo congiunto La classificazione di un accordo a controllo congiunto come Joint Operation o come Joint Venture dipende dai diritti e dalle obbligazioni delle parti derivanti dall accordo. Una JO è un accordo a controllo congiunto nel quale le parti che detengono il controllo congiunto hanno diritti sulle attività e obblighi per le passività relative all accordo. Tali parti sono definite joint operators. Una JV è un accordo a controllo congiunto nel quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano diritti sulle attività nette dell accordo. Tali parti sono definite joint venturers. 15
16 IL CONTROLLO CONGIUNTO L IFRS 11 Tipologie di accordi a controllo congiunto Un impresa valuta i propri diritti e obblighi considerando: la struttura e la forma giuridica dell accordo, i termini contrattuali concordati dalle parti dell accordo a controllo congiunto (eg il contratto prevede che le parti hanno diritti sulle attività e sono responsabili per le passività del veicolo) e altri fatti e circostanze (eg il veicolo è obbligato a vendere solo alle parti e quindi non sopravvive senza le parti) 16
17 IL CONTROLLO CONGIUNTO L IFRS 11 Contabilizzazione JO Un joint operator deve rilevare le attività, le passività, i costi e i ricavi relativi alla propria interessenza in una JO in conformità agli IFRS applicabili alle specifiche attività, passività, costi e ricavi JV Un joint venturer deve rilevare la propria interessenza nella JV come una partecipazione e deve contabilizzarla nel bilancio consolidato usando il metodo del patrimonio netto Una parte che partecipa a una JV senza avere il controllo congiunto deve contabilizzare la propria quota al fair value, a meno che non eserciti una influenza notevole. 17
18 L INFLUENZA NOTEVOLE DISCIPLINA NAZIONALE Art 2359 codice civile: Sono considerate collegate le società sulle quali un altra società esercita un influenza notevole. L influenza si presume quando nell assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati Art 36 del D.Lgs. 127/1991: Le partecipazioni in imprese collegate sono valutate con il metodo del patrimonio netto L OIC 17 non interpreta il concetto di influenza notevole illustra il metodo del patrimonio netto 18
19 L INFLUENZA NOTEVOLE LO IAS 28 L influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto L influenza notevole si presume se si possiede almeno il 20% dei diritti di voto Indicatori di influenza notevole sono: la rappresentanza nel CdA della partecipata; la partecipazione nel processo decisionale, incluse le decisioni sui dividendi; la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata; l interscambio di personale dirigente; o la messa a disposizione di informazioni Le partecipazioni in imprese collegate e JV sono valutate con il metodo del patrimonio netto 19
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