Il recepimento della direttiva servizi 123/2006/CE Bolkestein da parte della Regione Umbria
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1 18 Il recepimento della direttiva servizi 123/2006/CE Bolkestein da parte della Regione Umbria La Regione Umbria ha approvato la legge regionale n. 15 del 16 febbraio 2010, pubblicata su B.U.R. serie generale n. 9 del 24 febbraio 2010, supplemento ordinario n. 3, con la quale sono state dettate disposizioni per l adempimento degli obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia all Unione Europea: il legislatore regionale ha così dato attuazione alla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno. di Daniela Tedoldi * Il provvedimento di legge approvato dall Assemblea regionale è composto da 113 articoli e dispone in relazione a dieci leggi regionali di settore, contemporaneamente introducendo alcuni principi che costituiscono novità di rilievo per la gestione delle attività economiche. Questi principi possono essere riassunti nella: a) concertazione, a carattere vincolante, con le associazioni dei consumatori, le organizzazioni imprenditoriali, sindacali e del commercio circa la programmazione commerciale; b) nuove modalità per l individuazione delle domeniche o festività in cui gli esercizi commerciali possono rimanere aperti; c) riunione di concertazione da convocare da parte dei comuni entro il mese di ottobre, per definire il calendario annuale delle aperture degli esercizi commerciali relative all anno successivo, in assenza della quale il comune non può adottare il calendario annuale; d) convocazione entro il 31 marzo 2010, da parte dei comuni, delle categorie interessate alla definizione delle aperture e delle chiusure degli esercizi commerciali; e) individuazione da parte dei comuni previa Conferenza dei servizi composta da comune, provincia e regione delle aree a vocazione turistica, e quelle di elevato valore storico e culturale, nei centri storici, nei piccoli borghi rurali ove c è facoltà di determinare senza vincoli orari ed aperture delle attività; f) determinazione delle priorità tra più domande concorrenti per l apertura di nuove grandi strutture (rinunciando a una o più medie o grandi strutture, impegnandosi all assunzione di lavoratori posti in mobilità per chiusura di altre strutture); g) possibilità per i comuni di autorizzare, previa concertazione, orari di maggiore apertura per i pubblici esercizi inseriti in centri commerciali ma dotati di accesso autonomo al pubblico; h) individuazione di nuove procedure di rilascio, rinnovo o trasferimento delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche dietro presentazione del documento unico di regolarità contributiva. Ecco le principali novità in riferimento alle leggi regionali modificate. Commercio in sede fissa la legge prevede che i comuni, entro il 31 dicembre del 2010, effettuino la riclassificazione delle attività commerciali esistenti nel proprio territorio secondo i criteri indicati dalla nuova legge stessa. Vengono sancite suddivisioni dimensionali delle medie e delle grandi strutture, in relazione alla utilizzata. Sono state dettate nuove disposizioni in materia di Poli commerciali definiti come il complesso di esercizi contigui o adiacenti la cui di vendita complessiva sia pari o lla dimensione di una media struttura (di tipo M3), comprendente almeno una media struttura e costituente un unica entità economico commerciale.
2 Il recepimento della direttiva servizi 123/2006/CE Bolkestein da parte della Regione Umbria 5/ Sono altresì indicate nuove disposizioni di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al settore commerciale che dovranno essere definite dalla giunta regionale prevedendo in particolare gli indirizzi per l individuazione delle aree da destinare agli insediamenti commerciali; i nuovi indirizzi dovranno promuovere il contenimento dell uso del territorio, ed al fine di omogeneizzare gli interventi di programmazione comunale, è previsto che la giunta regionale indichi i criteri qualitativi per l insediamento delle attività commerciali da parte dei comuni; è prevista la possibilità che questi ultimi individuino le aree sature dove vietare nuovi insediamenti commerciali. per quanto riguarda la procedura di autorizzazione per le medie strutture superiori e per le grandi strutture, è prevista come obbligatoria la Conferenza di servizi ed il parere obbligatorio della regione, anche se non potranno essere posti vincoli o limiti quantitativi all apertura di centri e strutture commerciali. La legge regionale prevede che la giunta regionale con propria delibera di programmazione individui i criteri e le modalità per garantire il bilanciamento di motivi imperativi di interesse generale quali l ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la sicurezza stradale, la sanità pubblica, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell ambiente e dell ambiente urbano compreso l assetto territoriale in ambito urbano e rurale, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio storico ed artistico, la politica sociale e la politica culturale. Come del resto afferma la stessa direttiva servizi 123/CE, la negazione di autorizzazioni per nuove strutture potrà conseguire solamente a fronte della sussistenza di motivi imperativi di interesse generale. Commercio su aree pubbliche in forma itinerante Al fine del rilascio dell autorizzazione, che viene mantenuta, il riferimento alla residenza e alla sede legale nel comune, rispettivamente per il richiedente persona fisica e per le società, è stato abolito. L autorizzazione viene rilasciata dal comune dove il richiedente ha eletto domicilio fiscale. È stato soppresso il requisito che impone all interessato, per ottenere l autorizzazione, di essere persona fisica o società di persone, ed è stata introdotta la possibilità di rivestire anche la qualifica giuridica di società di capitali. Distribuzione di carburanti Sono abolite tutte le forme di restrizione per l apertura di un distributore di carburanti per autotrazione, così come disposto in precedenza dalla legge nazionale n. 133/08 art. 83-bis; quindi sono state abolite le restrizioni quantitative relative a distanze minime tra impianti, unitamente all obbligo, per l interessato, di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici come le attività commerciali integrative. Di fatto il legislatore regionale ha dato piena attuazione ai contenuti normativi della citata legge n. 133 approvata nel 2008 riferitamente alla materia di competenza esclusiva dello Stato della concorrenza e tutela del mercato. Turismo È stata introdotta la dichiarazione inizio attività ad effetto immediato, da presentare al comune ove ha sede la struttura, per: strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale; residenze d epoca gestite in forma non imprenditoriale; affittacamere; bed and breakfast. Nella Dia il titolare dovrà dichiarare il possesso dei requisiti finalizzati alla tutela del consumatore, come quelli in materia di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi ed igienico-sanitari. La nuova legge regionale prevede uno specifico sistema di controlli sulla veridicità e sussistenza dei requisiti autocertificati dal titolare e tali controlli sono sanciti come obbligatori per i comuni. Attività agrituristica L autorizzazione comunale viene sostituita con una Dia i cui effetti partono a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione al comune ove ha sede l attività. Somministrazione di alimenti e bevande Con la semplificazione è stata introdotta la previsione di una autorizzazione di tipologia unica per tutti gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, rilasciata dal comune nel cui territorio è ubicato l esercizio. La tipologia unica, così come in tutte le altre regioni che hanno legiferato, sostituisce così la distinzione tra risto-
3 20 Il recepimento della direttiva servizi 123/2006/CE Bolkestein da parte della Regione Umbria razione e somministrazione di pasti e bevande; è altresì prevista la possibilità di effettuare attività collegate alla somministrazione come intrattenimento e svago. Agenzie di viaggi È stata prevista la Dia anche per l apertura delle agenzie di viaggio e turismo, in luogo dell autorizzazione, e l inizio dell attività è fissato a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione alla provincia competente per territorio. Nella Dia il titolare ha l obbligo di dichiarare il possesso dei requisiti richiesti ed anche in relazione a questa autocertificazione si prevede il controllo obbligatorio successivo da parte del comune. Attività sportive È stato sancito il nuovo regime di Dia per l apertura di centri di attività motoria, con inizio dell attività a far luogo però dal trentesimo giorno dalla presentazione della dichiarazione al comune competente per territorio. Sportello unico per le imprese Secondo le disposizioni della legge regionale di recepimento lo Sportello unico per le attività produttive è individuato come unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i seguenti procedimenti: 1) procedimenti che hanno ad oggetto l esercizio di attività produttive; 2) procedimenti che hanno ad oggetto la prestazione di servizi, ivi compresi quelli di cui alla direttiva servizi; 3) procedimenti che hanno ad oggetto azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività. Riassumiamo nelle tabelle sottostanti le principali novità introdotte dalla legge regionale n. 15/2010 di recepimento della direttiva servizi. Art. 2, sostituisce art. 2, c. 1 Estetisti Art. 2, c. 1 Requisiti richiesti e modalità di esercizio: possesso dei requisiti previsti dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dai regolamenti comunali Art. 3, abroga art. 3, c. 2 / Art. 4, abroga art. 5, c. 2, lett. b), d), e) f). / Art. 5, sostituisce art. 6 Art. 6 Dia per l esercizio dell attività Art. 6, abroga art. 7 / Strutture turistiche Art. 17, sostituisce art. 49 Art. 49 validità della classificazione: quinquennale dal 1 gennaio 2011; il titolare della struttura ricettiva dichiara la classificazione della struttura ricettiva alla presentazione della Dia Art. 19, sostituisce art. 52 Art. 52 esercizio dell attività ricettiva: DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITÀ per iniziare l attività in caso di subentro Obbligo di comunicare entro 15 giorni variazioni dei requisiti dichiarati variazioni strutturali o dei servizi che comportano mutamento della classificazione COMUNICAZIONE nel caso di case e appartamenti locati ad uso turistico Art. 20, aggiunge art. 52-bis Art. 52-bis commissioni per residenze d epoca Artt. 23, 24, 25, abrogano artt. 55, 56, 57
4 Il recepimento della direttiva servizi 123/2006/CE Bolkestein da parte della Regione Umbria 5/ Agenzie di viaggi Art. 29, sostituisce art. 67 Art. 67 Dia con effetti immediati da presentare alla provincia: obblighi di verifica da parte della provincia Art. 30, sostituisce art. 68 Art. 68 Apertura di filiali: Dia con effetti immediati da presentare alla provincia: obblighi di verifica da parte della provincia Artt. 36, 37, abrogano artt. 75 e 76 / Agriturismo Art. 57, sostituisce art. 9 Art. 9 dichiarazione di inizio attività agrituristica: effetti immediata alla data di presentazione in comune obblighi di verifica da parte del comune specifici obblighi in capo al titolare Art. 58, sostituisce art. 10 Art. 10 sospensione e divieto di prosecuzione dell attività Art. 60, sostituisce art. 12 Art. 12 classificazione delle strutture agrituristiche: il titolare della struttura individua il livello di classificazione della struttura ricettiva sulla base dei criteri stabiliti dalla giunta regionale e lo comunica al comune al momento della presentazione della Dia nei trenta giorni successivi il comune effettua le verifiche ed eventualmente adotta i provvedimenti di revisione nella classificazione Art. 63, integra l art. 23 comma 1 Art. 23, comma 1-bis: attività di controllo annuali a campione spettanti al comune su almeno un decimo delle strutture presenti sul territorio
5 22 Il recepimento della direttiva servizi 123/2006/CE Bolkestein da parte della Regione Umbria tr da 151 mq a 600 mq Attività commerciali medie strutture Tipologia A: alimentare e misto Tipologia E: non alimentare M1 M2 M3 da 251 mq a 900 mq tr INTER da 601 mq a 1000 mq INTER da 901 mq a 1500 mq tr da 1001 mq a 1500 mq da 1501 mq a 2500 mq tr da 1501 mq a 3500 mq Attività commerciali grandi strutture Tipologia A: alimentare e misto Tipologia E: non alimentare G1 G2 da 2501 mq a 5500 mq tr superiore a 3500 mq superiore a 5500 mq Massimo mq per G2/A Massimo per G2/E * Consulente marketing territoriale e legislazione del commercio
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