Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)
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1 L 178/1 I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 1048/2005 DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 2032/2003 relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 199 8, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ( 1 ), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione ( 2 ) dispone che, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento, i principi attivi non iscritti nell'allegato I vengano considerati come non immessi in commercio per l'uso come biocidi prima del 14 maggio Conseguentemente, i prodotti biocidi che contengono principi attivi che non figurano nell'allegato I non possono più essere immessi in commercio, a meno che non sia stata presentata la richiesta per la loro iscrizione nell'allegato I o I A della direttiva 98/8/CE, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva, e sia stata ottenuta un'autorizzazione provvisoria a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della medesima direttiva. Tuttavia, gli Stati membri hanno rinvenuto un numero ristretto di principi attivi che non erano stati individuati e notificati prima delle scadenze fissate dai regolamenti (CE) n. 1896/2000 della Commissione ( 3 ) e (CE) n. 1687/2002 della Commissione ( 4 ), benché sia comprovata la loro presenza in prodotti biocidi immessi in commercio prima del 14 maggio Alcuni dei suddetti principi attivi rivestono importanza sotto l'aspetto socioeconomico o per la tutela della salute pubblica. Appare pertanto opportuno redigere un nuovo elenco di principi attivi che dovrebbero essere autorizzati a rimanere sul mercato fino al 1 o settembre ( 1 ) GU L 123 del , pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del , pag. 1). ( 2 ) GU L 307 del , pag. 1. ( 3 ) GU L 228 dell' , pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2032/2003. ( 4 ) GU L 258 del , pag. 15. (2) Taluni principi che non rientrano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2032/2003 sono utilizzati in prodotti di cui gli Stati membri ritengono sia comprovata la necessità fondamentale per ragioni sanitarie, di sicurezza e di protezione del patrimonio culturale, o che sono ritenuti indispensabili per il regolare funzionamento della società in mancanza di soluzioni alternative o sostituti tecnicamente ed economicamente validi e accettabili sotto l'aspetto ambientale e sanitario. È opportuno pertanto introdurre un sistema per la richiesta di proroga del periodo di commercializzazione dei prodotti biocidi che contengono tali principi. Siffatta proroga potrà essere accordata agli Stati membri soltanto per richieste giustificate, e a condizione che la prosecuzione dell'uso di tali prodotti non dia adito a preoccupazioni per la salute umana e per l'ambiente e per i quali, eventualmente, siano in fase di sviluppo possibili alternative. La proroga potrà essere accordata soltanto fino al 14 maggio (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2032/2003, l'immissione in commercio di biocidi che contengono principi attivi non notificati o non notificati per la corretta categoria di prodotti deve cessare entro il 1 o settembre Per alcuni principi o combinazioni di principio/tipo di prodotto che non sono stati ancora notificati, si riscontra ora un interesse da parte di operatori economici a preparare fascicoli completi ai fini della loro iscrizione nell'allegato I o I A della direttiva 98/8/CE. Appare pertanto opportuno prevedere la possibilità di prorogare la scadenza per la commercializzazione di prodotti biocidi contenenti tali principi o combinazioni, nei tipi di prodotti interessati, a condizione che gli operatori interessati presentino fascicoli completi con congruo anticipo prima della data del 1 o settembre Se i fascicoli saranno accettati dovrà essere accordata una proroga del periodo di commercializzazione di tali prodotti, nei tipi di prodotti interessati, fintanto che non sarà conclusa la valutazione dei fascicoli completi, che dovrebbe svolgersi parallelamente alla valutazione dei principi notificati per i tipi di prodotti interessati.
2 L 178/ (4) Il compito di valutazione deve essere suddiviso fra le autorità competenti di tutti gli Stati membri. A tutt'oggi, l'allegato V del regolamento (CE) n. 2032/2003 designa gli Stati membri relatori soltanto per alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto. Pertanto appare necessario designare gli Stati membri relatori per gli altri tipi di prodotti, tenendo anche in considerazione gli Stati membri che hanno aderito all'ue il 1 o maggio Anche l'elenco delle autorità competenti dovrebbe essere aggiornato di conseguenza. (5) Alcuni operatori economici hanno manifestato il loro interesse ad assumere il ruolo di partecipante per quei casi pubblicati dalla Commissione nei quali, per una data combinazione di principio attivo/tipo di prodotto, tutti i partecipanti si sono ritirati o si sono resi inadempienti ai propri obblighi. Tale situazione si è verificata in tre casi; è pertanto opportuno elencare i principi in questione in un allegato distinto, indicando quali sono gli Stati membri relatori designati e precisando i nuovi termini per la presentazione dei fascicoli completi. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 2032/2003 è modificato come segue. 1) Il titolo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Principi attivi esistenti». 2) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 4: (6) Per diverse combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto esistenti e notificate, in particolare quelle notificate per i tipi di prodotti 8 e 14, tutti i partecipanti si sono ritirati o si sono resi inadempienti ai propri obblighi e nessun operatore economico o ha manifestato l'interesse ad assumere il ruolo di partecipante nei termini prescritti. Inoltre, le autorità competenti e la Commissione hanno recentemente classificato taluni prodotti utilizzati nell'igiene del latte come prodotti biocidi per il tipo di prodotto 3 ai sensi dell'allegato V della direttiva 98/8/CE; risulta pertanto opportuno inserire nell'allegato II alcuni principi attivi impiegati nei citati prodotti, nel caso in cui i produttori, i responsabili della formulazione o le associazioni, ritenendo che tali principi non rientrassero nel campo di applicazione della direttiva 98/8/CE, non li abbiano notificati entro i termini prescritti dai regolamenti (CE) n. 1896/2000 e (CE) n. 1687/2002, ma vi abbiano provveduto prima dell'adozione del presente regolamento. È necessario modificare conseguentemente gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2032/2003. L'allegato V, parti A, B, C e D, e l'allegato VI devono anche essere modificati alla luce delle disposizioni del presente regolamento. «4. L'allegato VII contiene un elenco dei principi attivi che non sono stati individuati o notificati entro i termini stabiliti dal regolamento (CE) n. 1896/2000 e dal regolamento (CE) n. 1687/2002 sebbene sia comprovato che tali principi esistevano in commercio come principi attivi contenuti in prodotti biocidi prima del 14 maggio 2000.» 3) L'articolo 4 è modificato come segue: a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente: «I principi attivi che figurano negli allegati III e VII non vengono iscritti nell'allegato I, I A o I B della direttiva 98/8/CE nell'ambito del programma di revisione.»; b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal testo seguente: (7) Per uno dei principi attivi che figura negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2032/2003 è stato indicato un numero CAS errato e per un altro principio attivo è riportato un nome errato. Quattro principi attivi non figurano né nell'allegato I né all'allegato III sebbene siano stati identificati entro i termini prescritti dal regolamento (CE) n. 1896/2000. Tale omissione deve essere rettificata. (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2032/2003. (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, «Fatto salvo l'articolo 8 della direttiva 98/8/CE, è fissata al 1 o settembre 2006 la data a decorrere dalla quale gli Stati membri revocano, a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, le autorizzazioni o le registrazioni esistenti per i biocidi contenenti i principi attivi di cui agli allegati III e VII e garantiscono che tali biocidi non vengano immessi in commercio sul loro territorio.»; c) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, i principi attivi non iscritti nell'allegato I o nell'allegato VII vengono considerati come non immessi in commercio per l'uso come biocidi prima del 14 maggio 2000.»
3 L 178/3 4) Sono inseriti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter: «Articolo 4 bis Uso essenziale 1. Uno può chiedere alla Commissione una proroga del periodo stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, quando ritiene essenziale l'uso di un principio attivo iscritto nell'allegato III o VII per motivi sanitari, di sicurezza o di protezione del patrimonio culturale, ovvero lo ritiene indispensabile per il regolare funzionamento della società in mancanza di soluzioni alternative o sostituti tecnicamente ed economicamente validi e accettabili sotto l'aspetto ambientale e sanitario. Le domande sono corredate di un documento giustificativo che ne specifica la motivazione. e) provvedano affinché, ove opportuno, i titolari delle autorizzazioni o gli Stati membri interessati cerchino soluzioni alternative, o affinché sia preparato un fascicolo da presentare entro il 14 maggio 2008 in conformità della procedura di cui all'articolo 11 della direttiva 98/8/CE. 4. Tutti gli anni gli Stati membri interessati riferiscono alla Commissione sull'applicazione del paragrafo 3 e in particolare sulle misure adottate in applicazione della lettera e). 5. Gli Stati membri possono, in qualsiasi momento, riesaminare le autorizzazioni dei prodotti biocidi il cui periodo d'immissione sul mercato sia stato prorogato a norma del paragrafo 3. Qualora uno abbia motivo di ritenere che una delle condizioni di cui alle lettere da a) a e) di detto paragrafo non sia più soddisfatta, esso adotta senza indugio misure atte a porre rimedio alla situazione o, se ciò non è possibile, revoca l'autorizzazione per i prodotti biocidi interessati. 2. Le domande di cui al paragrafo 1 sono trasmesse dalla Commissione agli altri Stati membri e vengono rese di pubblico dominio tramite strumenti elettronici. Articolo 4 ter Gli Stati membri o le persone interessate possono, nei 60 giorni successivi al ricevimento di una domanda, presentare per iscritto le proprie osservazioni alla Commissione. 3. Tenendo conto delle osservazioni ricevute, la Commissione, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, può accordare una proroga fino al 14 maggio 2010 del periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento per l'immissione in commercio del principio attivo negli Stati membri che ne fanno richiesta e a condizione che gli Stati membri: Proroga della scadenza di immissione sul mercato 1. I produttori, i responsabili della formulazione, le associazioni o altre persone possono chiedere una proroga del periodo stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, per l'immissione sul mercato dei prodotti biocidi che contengono i principi attivi indicati nel suddetto paragrafo presentando all'autorità competente di uno, entro il 1 o marzo 2006, un fascicolo completo per ciascuna combinazione di principio attivo/tipo di prodotto interessata che soddisfa i requisiti indicati nell'allegato IV. a) assicurino che il principio attivo in questione continui ad essere utilizzato soltanto a condizione che i prodotti che lo contengono siano approvati per l'uso essenziale previsto; b) stabiliscano che, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili, sia ragionevole ritenere che l'uso continuato non abbia effetti inaccettabili sulla salute umana o animale o sull'ambiente; c) impongano tutte le idonee misure al fine della riduzione del rischio quando accordano un'approvazione; 2. Lo ricevente verifica se il fascicolo di cui al paragrafo 1 può essere considerato completo e accettato ai sensi dell'articolo 9, paragrafi da 1 a 4. Se il fascicolo è giudicato completo, le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto interessate sono inscritte nell'allegato II e nell'allegato V e, eventualmente, eliminate dall'allegato III o VII. d) provvedano affinché i suddetti prodotti biocidi autorizzati che rimarranno in commercio dopo il 1 o settembre 2006 siano provvisti di nuove etichette per conformarsi alle condizioni d'uso stabilite dagli Stati membri a norma del presente paragrafo; e 3. Per i tipi di prodotti diversi dal tipo 8 e dal tipo 14, la valutazione dei fascicoli avviene contemporaneamente alla valutazione dei fascicoli degli altri principi attivi nello stesso tipo o negli stessi tipi di prodotti, come specificato nell'allegato V.»
4 L 178/ ) L'articolo 5 è modificato come segue: a) nel paragrafo 2, sono inseriti i seguenti terzo e quarto comma: «Gli Stati membri relatori designati per la revisione dei principi attivi esistenti iscritti nell'allegato II con riferimento ai tipi di prodotti da 1 a 6 e 13 figurano nella parte C dell'allegato V. Gli Stati membri relatori designati per la revisione dei principi attivi esistenti iscritti nell'allegato II con riferimento ai tipi di prodotti 7, da 9 a 12, 15, 17, 20, 22 e 23 figurano nella parte D dell'allegato V.»; b) nel paragrafo 4, la data «1 o luglio 2003» è sostituita da «1 o marzo 2005». 6) All'articolo 7, è aggiunto il terzo comma seguente: «Tuttavia, lo che desidera ricevere copie unicamente in forma elettronica o che desidera ricevere ulteriori copie ne informa la Commissione, la quale renderà pubblica tale informazione mediante strumenti elettronici. Se in data successiva decide altrimenti, lo Stato membro ne informa senza indugio la Commissione che aggiorna di conseguenza l'informazione resa pubblica.» 7) All'articolo 8, paragrafo 4, è aggiunto il seguente quarto comma: «I principi attivi interessati, gli Stati membri relatori e i nuovi termini sono precisati all'allegato VIII. L'allegato V è aggiornato di conseguenza.» 8) L'allegato I è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento. 9) L'allegato II è sostituito dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento. 10) L'allegato III è modificato in conformità dell'allegato III del presente regolamento. 11) L'allegato V è modificato in conformità dell'allegato IV del presente regolamento. 12) L'allegato VI è sostituito dal testo riportato nell'allegato V del presente regolamento. 13) Il testo dell'allegato VI del presente regolamento è aggiunto come allegato VII. 14) Il testo dell'allegato VII del presente regolamento è aggiunto come allegato VIII. Articolo 2 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 giugno Per la Commissione Stavros DIMAS Membro della Commissione
5 L 178/5 ALLEGATO I L'allegato I del regolamento (CE) n. 2032/2003 è modificato come segue: 1) Il numero CAS del principio «Bacillus sphaericus» è sostituito con « ». 2) La riga relativa alla sostanza «(1,3,4,5,6,7-esaidro-1,3-diosso-2H-isoindol-2-il)metil (1R-trans)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbossilato/d-tetrametrina» è sostituita dal seguente testo: «(1,3,4,5,6,7-esaidro-1,3-diosso-2H-isoindol-2-il)metil (1R-trans)-2,2- dimetil-3-(2-metilprop-1-enil) ciclopropancarbossilato/d-trans-tetrametrina » 3) Sono aggiunte le seguenti sostanze: «Etinilestradiol Levonorgestrel Fluoruro di tetradecil-dimetil-benzil-ammonio Terpinolo »
6 ALLEGATO II «ALLEGATO II PRINCIPI ATTIVI ESISTENTI E TIPI DI PRODOTTI INCLUSI NEL PROGRAMMA DI RIESAME ( 1 ) TP01 TP02 TP03 TP04 TP05 TP06 TP07 TP08 TP09 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14 TP15 TP16 TP17 TP18 TP19 TP20 TP21 TP22 TP23 Formaldeide Bronopolo Ossido di difenossarsin-10-ile Clorocresolo Diclorvos Etanolo Acido formico Acido benzoico L 178/6 Propano-2-olo Acido salicilico Propano-1-olo Ossido di etilene Ossido di 2-(2-butossietossi)etile e 6-propilpiperonile/piperonilbutossido 1,3-dibromo-5,5-dimetilidantoina Acido citrico ( 1 ) Le coordinate di contatto dei partecipanti sono specificate nel sito web
7 TP01 TP02 TP03 TP04 TP05 TP06 TP07 TP08 TP09 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14 TP15 TP16 TP17 TP18 TP19 TP20 TP21 TP22 TP23 Linalolo cloroacetammide Acido bromoacetico Acido glicolico Acido peracetico Acido L-(+)-lattico Warfarina Antrachinone Simclosene Cloroxilenolo Bifenil-2-olo Naftalene Diclorofene Triclocarban Geraniolo ,4-diclorobenzene Gliossale m-cresolo Acido esa-2,4-dienoico/acido sorbico Glutarale Acido nonanoico Undecan-2-one/Metilnonilchetone L 178/7
8 TP01 TP02 TP03 TP04 TP05 TP06 TP07 TP08 TP09 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14 TP15 TP16 TP17 TP18 TP19 TP20 TP21 TP22 TP23 N-(2-etilesil)-8,9,10-trinorborn- 5-en-2,3-dicarbossimmide Propoxur ,3-dicloro-5,5-dimetilidantoina Clorofene Benzoato di benzile Cloruro di benzetonio Malatione Fenitrotion fenossietanolo Cloruro di cetilpiridinio Acido ottanoico Diossido di carbonio Dimetilarsinato di sodio L 178/8 Nitrometilidintrimetanolo Tosilcloramide sodica Dimetilditiocarbammato di potassio Dimetilditiocarbammato sodico Warfarina sodica bifenilato di sodio Captan
9 TP01 TP02 TP03 TP04 TP05 TP06 TP07 TP08 TP09 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14 TP15 TP16 TP17 TP18 TP19 TP20 TP21 TP22 TP23 N-(triclorometiltio)ftalimmide/ Folpet Antranilato di metile N, N-dietil-m-toluammide Tiram Ziram Metilditiocarbammato di potassio Metam-sodio Cianoditiocarbamato de disodio ,3-bis(idrossimetil)urea Nabam Idrogenocarbonato di sodio Tiabendazolo Benzotiazol-2-tiolo Naled Diuron Diazinone Acido decanoico Cianammide idrossi-4-isopropil-2,4,6- cicloeptatrien-1-one L 178/9
10 TP01 TP02 TP03 TP04 TP05 TP06 TP07 TP08 TP09 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14 TP15 TP16 TP17 TP18 TP19 TP20 TP21 TP22 TP23 Benzoato di sodio Dazomet RS)-3-allil-2-metil-4-ossociclopent-2-enil-(1R,3R; 1R,3S)-2,2- dimetil-3-(2-metilprop-1-enil) ciclopropancarbossilato (tutti gli isomeri; rapporto 1: 1:1: 1:1: 1:1: 1)/Alletrina Ftalaldeide Dicloro-N-[(dimetilammino)solfonil]fluoro-N-(p-tolil)metansolfenammide/Tolilfluanide Idrossil-2-piridone Acetato di 2,6-dimetil-1,3- diossan-4-ile Terbutrina Diclofluanid Tiocianato di rame L 178/10 Bromuro di tetradonio (1,3,4,5,6,7-esaidro-1,3-diosso- 2H-isoindol-2-il)metil (1R-trans)- 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1- enil)ciclopropancarbossilato/dtrans-tetrametrina ,5-dicloro-3H-1,2-ditiol-3-one Triossido di diboro Solfuro di zinco
11 TP01 TP02 TP03 TP04 TP05 TP06 TP07 TP08 TP09 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14 TP15 TP16 TP17 TP18 TP19 TP20 TP21 TP22 TP23 Ossido di rame Ossido di dirame Tetraborato di disodio anidro Acidi naftenici, sali di rame butanone, perossido Monolinuron Alcole 2,4-diclorobenzilico Clorothalonil Fluometuron (2-nitrobutil)morfolina Tolnaftato N-(3-amminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diammina 2,2'-ditiobis[N-metilbenzammide] ,2-benzisotiazol-3(2H)-one metil-2H-isotiazol-3-one Difluoruro di solforile Troclosene sodico L 178/11
12 TP01 TP02 TP03 TP04 TP05 TP06 TP07 TP08 TP09 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14 TP15 TP16 TP17 TP18 TP19 TP20 TP21 TP22 TP23 Dicloroisocianurato di sodio, diidrato Clorpirifos Etilsolfato di mecetronio Bis(triclorometil)solfone Triclosano Ott-1-en-3-olo cloro-2-[4-cloro-2-[[[(3,4- diclorofenil)ammino]carbonil]ammino] fenossi]benzensolfonato di sodio (Etilendiossi)dimetanolo Clorofacinone Dipiritione L 178/12 2,4,6-triclorofenolato di sodio ossido di piridin-2-tiolo, sale di sodio ,2',2 -(esaidro-1,3,5-triazin 1,3,5-triil)trietanolo cloroallilocloruro di metenamina Tetraidro-1,3,4,6-tetrachis(idrossimetil)imidazo[4,5-d] imidazol- 2,5(1H,3H)-dione
13 TP01 TP02 TP03 TP04 TP05 TP06 TP07 TP08 TP09 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14 TP15 TP16 TP17 TP18 TP19 TP20 TP21 TP22 TP23 Clorpirifos metile N, N'-metilenbismorfolina Cumatetralil Terbutilazina (R)-p-menta-1,8-diene Ditiocianato di metilene ,3-bis(idrossimetil)-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione (2-bromo-2-nitrovinil)benzene Cloruro di didecildimetilammonio Prometrin Argento Rame Diossido di zolfo Diesa-2,4-dienoato di calcio Iodio Polivinilpirrolidone iodio Polímero Diossido di silicio, amorfo Idrogenosolfito di sodio L 178/13
14 TP01 TP02 TP03 TP04 TP05 TP06 TP07 TP08 TP09 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14 TP15 TP16 TP17 TP18 TP19 TP20 TP21 TP22 TP Cloruro di sodio Bromuro di sodio Acido ortofosforico Ipoclorito di sodio Disolfito di disodio Tetrametrin Permanganato di potassio Perossido di idrogeno Azoto Cloruro di idrogeno/acido cloridrico 7a-etildiidro-1H,3H,5H-ossazolo[3,4-c]ossazolo L 178/14 Solfito di sodio Clorito di sodio solfato di rame Nitrato d'argento Clorato de sodio Perossodisolfato di disodio/ Persolfato di sodio
15 TP01 TP02 TP03 TP04 TP05 TP06 TP07 TP08 TP09 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14 TP15 TP16 TP17 TP18 TP19 TP20 TP21 TP22 TP23 Ipoclorito di calcio Cloro Cloruro di argento Creosoto Olio di osso/olio animale Olio di colza Piretrine e piretroidi Aglio, estratto Lignina Acido borico Diossido di cloro Solfito di potassio idrogeno-2,2'-metilenbis[4-clorofenoloato] di sodio ,2-dibromo-2-cianoacetammide Ossina-rame Carbendazim Ottaborato tetraidrato bisodico Difosfuro di trimagnesio Carbonato di rame(ii)-idrossido di rame(ii) (1: 1) L 178/15
16 TP01 TP02 TP03 TP04 TP05 TP06 TP07 TP08 TP09 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14 TP15 TP16 TP17 TP18 TP19 TP20 TP21 TP22 TP23 Zineb Bromuro di ammonio Undecaossido di esaborato e dizinco/borato di zinco Piritione zinco bifenilato di potassio Cloruro di bromo (Benzilossi)metanolo Foxim Dodecilguanidina, monocloridrato Bis(1-idrossi-1H-piridin-2- tionato-o, S)rame Clorotoluron p-cloro-m-cresoloato di sodio L 178/16 Cloralosio Disolfito di dipotassio Metomil Acido D-gluconico, composto con N, N -bis(4-clorofenil)-3,12- diimmino-2,4,11,13-tetraazatetradecanodiammidina (2: 1) Cloruro de benzoxonio p-[(diiodometil)solfonil]toluene
17 TP01 TP02 TP03 TP04 TP05 TP06 TP07 TP08 TP09 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14 TP15 TP16 TP17 TP18 TP19 TP20 TP21 TP22 TP23 Diidrossido di rame Ossido di diargento Fosfuro d'alluminio Tiocianato di (benzotiazol-2- iltio)metile Bendiocarb (E, E)-esa-2,4-dienoato di potassio 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1- enil)ciclopropancarbossilato di 2- metil-4-osso-3-(prop-2-inil)ciclopent-2-en-1-ile/prallethrin.alfa.,.alfa.',.alfa. -trimetil-1,3,5- triazin-1,3,5(2h,4h,6h)-trietanolo ottil-2H-isotiazol-3-one cis-tricos-9-ene Cloruro di didecilmetil[3-(trimetossisilil)propil]ammonio N'-terz-butil-N-ciclopropil-6- (metiltio)-1,3,5-triazin-2,4-diammina (S)-3-allil-2-metil-4-ossociclopent-2-en-1-il [1R- [1.alfa.(S*),3.beta.]]-2,2-dimetil- 3-(2-metilprop-1enil) ciclopropancarbossilato (solo1r trans, 1S isomero)/s-bioalletrina Bioresmetrin L 178/17
18 TP01 TP02 TP03 TP04 TP05 TP06 TP07 TP08 TP09 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14 TP15 TP16 TP17 TP18 TP19 TP20 TP21 TP22 TP23 3-[3-(4'-bromo[1,1'-bifenil]-4-il)- 3-idrossi-1-fenilpropil]-4-idrossi- 2-benzopirone/Bromadiolone Pirimifos-metile [[(etilammino)metossifosfinotioil]ossi]crotonato di transisopropile Acetato di (Z, E)-tetradeca-9,12- dienile Amitraz Bromocloro-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dione 3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea/Isoproturon N-[[(4-clorofenil)ammino]carbonil]-2,6-difluorobenzammide 1-[2-(allilossi)-2-(2,4-diclorofenil)etil]-1H-imidazolo/Imazalil L 178/18 (±) - 1-(.beta.-allilossi-2,4-diclorofeniletil)imidazolo/Imazalil di qualità Prodotto fitosanitario Tiofosfato di S-[(6-cloro-2- ossoossazolo[4,5-b]piridin- 3(2H)-il)metile] e O, O-dimetile/ Azametifos bromo-2-(bromometil)pentandinitrile 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1- enil)ciclopropancarbossilato di.alfa.-ciano-3-fenossibenzile
19 TP01 TP02 TP03 TP04 TP05 TP06 TP07 TP08 TP09 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14 TP15 TP16 TP17 TP18 TP19 TP20 TP21 TP22 TP23 Cloruro di dimetiltetradecil [3- (trimetossisilil)propil]ammonio Miscuglio di cis e trans-pmentano-3,8 diolo/citriodiol ,4-dimetilossazolidina N-acetil-N-butil-.beta.-alaninato di etile 3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato di.alfa.- ciano-3-fenossibenzile/cipermetrina 3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato di m- fenossibenzile/permetrina [1R-[1.alfa.(S*),3.alfa.]]-3-(2,2- dibromovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato di.alfa.- ciano-3-fenossibenzile/deltametrina 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1- enil)ciclopropancarbossilato di 1- etinil-2-metilpent-2-enile/empentrina Butilcarbammato di 3-iodo-2- propinile Solfato di tetrachis(idrossimetil)- fosfonio (1: 2) (3-(3-bifenil-4-il-1,2,3,4- tetraidro-1-naftyl)-4-idrossicumarina/difenacoum 4-idrossi-3-(3-(4'-bromo-4-bifenilil)-1,2,3,4-tetraidro-1-naftil)cumarina/Brodifacoum L 178/19
20 TP01 TP02 TP03 TP04 TP05 TP06 TP07 TP08 TP09 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14 TP15 TP16 TP17 TP18 TP19 TP20 TP21 TP22 TP23 1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil- 1,3-diossolan-2-il]metil]-1H- 1,2,4-triazolo/Propiconazolo 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol- 3-one 2-cloro-N-[[[4-(trifluorometossi)- fenil]ammino]carbonil]benzammide 3,3'-metilenbis[5-metilossazolidina]/Ossazolidina N-ciclopropil-1,3,5-triazin-2,4,6- triammina L 178/ cis-4-[3-(p-terz-butilfenil)-2- metilpropil]-2,6-dimetilmorfolina 3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato di alfaciano-4-fluoro-3-fenossibenzile/ Ciflutrina
21 TP01 TP02 TP03 TP04 TP05 TP06 TP07 TP08 TP09 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14 TP15 TP16 TP17 TP18 TP19 TP20 TP21 TP22 TP23 Composti di ammonio quaternario, benzil-c12-18-alchildimetil, cloruri Composti di ammonio quaternario, benzil-c12-16-alchildimetil, cloruri Composti di ammonio quaternario, di-c8-10-alchildimetil, cloruri Acidi grassi, cocco, prodotti di reazione con dietanolammina Composti di ammonio quaternario, benzil-c12-18-alchildimetil, sali con 1,2-benzisotiazol- 3(2H)-one 1,1-diossido (1: 1) N-(idrossimetil)glicinato di sodio Ammine, C10-16-alchildimetil, N-ossidi Bis(perossimonosolfato)bis(solfato) di pentapotassio Dicloruro di N, N'-(decan-1,10- diildi-1(4h)-piridil-4-iliden)bis(ottilammonio) Cloruro di 1,3-didecil-2-metil- 1H-imidazolio 1-[1,3-bis(idrossimetil)-2,5-diossoimidazolidin-4-il]-1,3-bis(idrossimetil)urea/Diazolidinilurea Monoperossiftalato di magnesio esaidrato Cloruro di tributiltetradecilfosfonio Margosa, estratto Acidi di catrame, frazione polialchilfenolo Melaleuca alternifolia, estratto/olio di Tea Tree australiano L 178/21
22 TP01 TP02 TP03 TP04 TP05 TP06 TP07 TP08 TP09 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14 TP15 TP16 TP17 TP18 TP19 TP20 TP21 TP22 TP23 6-ossido di 2,4,8,10-tetra(terzbutil)-6-idrossi-12H-dibenzo[d, g][1,3,2]diossafosfocin, sale di sodio Composti di ammonio quaternario, benzil-c12-14-alchildimetil, cloruri Composti di ammonio quaternario, C12-14-alchil[(etilfenil)- metil]dimetil, cloruri [1.alfa.(S*),3.alfa.]-(±)-3-(2,2- diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato di.alfa.-ciano-4- fluoro-3-fenossibenzile Chrysanthemum cinerariaefolium, estratto Urea, N,N'-bis(idrossimetil)-, prodotti di reazione con 2-(2- butossietossi)etanolo, etilen glicole e formaldeide Ginepro, estratto di Ginepro messicano Lavanda, estratto di Lavandula ibrida/olio di lavanda L 178/22 Estratto di pino Composti di ammonio quaternario, [2-[[2-[(2-carbossietil)(2- idrossietil)ammino]etil]ammino]- 2-oxoetil]cocco alchildimetil, idrossidi, sali interni Polvere di pannocchie di frumento (3,5-dicloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroetossi)fenil)-3-(2,6-difluorobenzoil)urea/Esaflumuron 1,3-dicloro-5-etil-5-metilimidazolidin-2,4-dione
23 TP01 TP02 TP03 TP04 TP05 TP06 TP07 TP08 TP09 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14 TP15 TP16 TP17 TP18 TP19 TP20 TP21 TP22 TP23 1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3- (1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3- olo/tebuconazolo Prodotti di reazione di: acido glutammico e N-(C12-14-alchil)- propilendiammina Miscuglio di bis(2-etilesil)fosfato di (C8-18)alchilbis(2-idrossietil)ammonio; 2-etilesilidrogenofosfato di (C8-18)alchilbis(2-idrossietil)ammonio trans-2-(2,2-diclorovinil)-3,3- dimetilciclopropancarbossilato di 2,3,5,6-tetrafluorobenzile/Transflutrina 5,5-dimetilperidropirimidin-2- one-.alfa.-(4-trifluorometilstiril)-.alfa.-(4-trifluorometil)cinnamilidenidrazone/hydramethylnon 3-fenossibenzil-2-(4-etossifenil)- 2-metilpropiletere/Etofenprox Acido 6-(ftalimmido)perossiesanoico Neodecanammide di metile Miscuglio di: (Z)-(1R,3R)-[(S)-3- (2-cloro-3,3,3-trifluoro-prop-1- enil)]-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato di a-ciano-3-fenossibenzile; (Z)-(1S,3S)-[(R)-3-(2- cloro-3,3,3-trifluoro-prop-1- enil)]-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato di a-ciano-3-fenossibenzile/lambda- cialotrina 1-(4-(2-cloro-.alfa.,.alfa.,.alfa.-p- trifluorotolilossi)-2-fluorofenil)- 3-(2,6-difluorobenzolil)urea/ Flufenoxuron L 178/23
24 TP01 TP02 TP03 TP04 TP05 TP06 TP07 TP08 TP09 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14 TP15 TP16 TP17 TP18 TP19 TP20 TP21 TP22 TP23 5-cloro-2-(4-clorofenossi)-fenolo butil-benzo[d]-isotiazol-3-one Miscuglio di: cis-4-idrossi-3- (1,2,3,4-tetraidro-3-(4-(4-trifluo- rometilbenzilossi)fenil)-1-naftil)- cumarina; trans-4-idrossi-3- (1,2,3,4-tetraidro-3-(4-(4-trifluo- rometilbenzilossi)fenil)-1-naftil)- cumarina/flocoumafen 2-(2-idrossietil)piperidin-1- carbossilato di sec-butile/icaridina Fipronil Cloruro di cis-1-(3-cloroallil)- 3,5,7-triaza-1-azoniaadamantano Thiamethoxam L 178/24 1-(6-cloropiridin-3-ilmetil)-Nnitroimidazolidin-2-ilidenammina/Imidacloprid [2,4-diosso-(2-propin-1-il)imidazolidin-3-il]metil-(1R)-cis-crisantemato; [2,4-diosso-(2-propin-1- il)imidazolidin-3-il]metil-(1r)- trans-crisantemato/imiprotrina (1-metil-2-(4-fenossi-fenossi)- etossi)-piridina/piriprossifene benzo(b)tiene-2-il-5,6-diidro- 1,4,2-ossatiazina,4-ossido Prodotti di reazione di diisopropanolammina con formaldeide (1: 4)
25 TP01 TP02 TP03 TP04 TP05 TP06 TP07 TP08 TP09 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14 TP15 TP16 TP17 TP18 TP19 TP20 TP21 TP22 TP23 Disolfuro di clorometile e di n- ottile Prodotto di reazione di adipato di dimetile, glutarato di dimetile, succinato di dimetile con perossido di idrogeno/perestane Bis(3-amminopropil)ottilammina (E)-1-(2-cloro-1,3-tiazol-5- ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidina (E)-2-ottadecenale (E, Z)-2,13-ottadecadienale Argento-zinco-alluminio- fosfato di boro vetrificato/ossido di vetro contenente argento e zinco Fosfato di argento sodio idrogeno zirconio Non assegnato Non assegnato Non assegnato Non assegnato Acido perossiottanoico Ossido di cicloesilidrossidiazen, sale di potassio Silice, amorfa, non cristallina Bis[1-cicloesil-1,2-di(idrossi-.kappa.O)diazenioato(2-)]-rame Zeolite d'argento A Diossido di silicio/kieselguhr S-Metoprene/(S-(E, E))-11- metossi-3,7,11-trimetildodeca- 2,4-dienoato di isopropile Prodotto fitosanitario Prodotto fitosanitario L 178/25
26 TP01 TP02 TP03 TP04 TP05 TP06 TP07 TP08 TP09 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14 TP15 TP16 TP17 TP18 TP19 TP20 TP21 TP22 TP23 S-Idroprene/(S-(E, E))-3,7,11- trimetildodec2-4-dienoato di etile Prodotto fitosanitario Esfenvalerate/(S)-alfa-ciano-3- fenossibenzil (S)-2-(4-clorofenil)- 3-metilbutirrato Prodotto fitosanitario [1.alfa.(S*),3.alfa.]-(.alfa.)-ciano- (3-fenossifenil)metil 3-(2,2-diclo- roetenil)-2,2-diclorovinil)-2,2- dimetilciclossipropancarbossilato/alfa-cipermetrina Abamectina (miscuglio Avermectin B1a; >80 % EINECS , e Avermectin B1b; < 20 % EINECS ) Prodotto fitosanitario Acido,3-[(1Z)-2-cloro-3,3,3,- trifluoro-1-propenil]-2,2-dimetil-,(2-metil[1,1'-bifenil]-3-ilmetil ester, (1R,3R)-rel-ciclopropancarbossilico/Bifenthrin e Biphenate Prodotto fitosanitario 3-(3-(4'-bromo-(1,1'-bifenil)-4-il)- 1,2,3,4-tetraidro-1-naftil)-4-idro- ssibenzotiopiran-2-one/3- ((RS,3RS; 1RS,3SR)-3-(4'-bromo- bifenil-4-il-1,2,3,4-tetraidro-1- naftil)-4-idrossi-1-benzotin-2- one/difethialone Plant protection product Prodotto fitosanitario L 178/26 Triacetato di guazatina Prodotto fitosanitario bromo-2-(-4-clorofenil)-1- (etossimetil)-5-(trifluorometil)- 1H-pirrolo-3-carbonitrile/Clorfenapir Prodotto fitosanitario Complesso alluminio sodio silicato d'argento/zeolite d'argento Prodotto fitosanitario
27 TP01 TP02 TP03 TP04 TP05 TP06 TP07 TP08 TP09 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14 TP15 TP16 TP17 TP18 TP19 TP20 TP21 TP22 TP23 Complesso alluminio sodio silicato d'argento zinco/zeolite d'argento- zinco (1R)-cis, trans-2,2-dimetil-3-(2- metilprop-1-enil)ciclopropancarbossilato di 3-fenossibenzile/d- Fenotrina Miscuglio di 5-idrossimetossimetil-1-aza-3,7-diossabicliclo(3.3.0)ottano (16,0 %), di 5- idrossi-1-aza-3,7- diossabiciclo(3.3.0)ottano (EINECS ; 28,8 %) e di 5-idrossipo- li[metilenossi]metil-1-aza-3,7- diossabiciclo[3.3.0]ottano (5,2 %) in acqua (50 %) S-Cifenotrin Prodotto fitosanitario (RS)-3allil-2-metil-4-ossociclo- pent-2-enil(1r,3r)-2,2-dimetil-3- (2-metilprop-1enil)-ciclopropancarbossilato (miscuglio di 2 isomeri: 1R trans: 1RS; 1:1)/dtrans Alletrina Prodotto fitosanitario (RS)-3allil-2-metil-4-ossociclopent-2-enil(1R,3R; 1R,3S)-2,2- dimetil-3-(2-metilprop-1enil)- ciclopropancarbossilato (miscuglio di 4 isomeri: 1R trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S; 4:4: 1:1)/d-Alletrina Prodotto fitosanitario (RS)-3-allil-2-metil-4-ossociclo- pent-2-enil(1r,3r)-2,2-dimetil-3- (2-metilprop-1enil)-ciclopropancarbossilato (miscuglio di 2 isomeri: 1R trans: 1R/S; 1:3)/ Esbiotrina Spinosad: prodotto di fermentazione aerobica di un fungo contenente Spinosyn A e Spinosyn D Prodotto fitosanitario Prodotto fitosanitario Prodotto fitosanitario Prodotto fitosanitario Prodotto fitosanitario L 178/27
28 TP01 TP02 TP03 TP04 TP05 TP06 TP07 TP08 TP09 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14 TP15 TP16 TP17 TP18 TP19 TP20 TP21 TP22 TP23 Polimero di N-Metilammina (EINECS ) con (clorometil)ossirano (EINECS )/Cloruro di ammonio quaternario polimerico Omopolimero metacrilato di 2- terz-butilamminoetile (EINECS ) Acroleina polimero con formaldeide Cloruro monocloridrato di polimero di N, N'-1,6-esanedilbis[N'- cianoguanidina](einecs ) e esametilendiammina (EINECS )/Poliesametilene biguanide (monomero: 1,5- bis(trimetilene)-guanilguanidinio monocloridrato) N, N,N',N'-Tetrametiletilendiammina-bis(2-cloroetil) etere copolimero Poli(cloruro di esametilendiammina e guanidinio) Polimero Polimero Polimero Polimero Polímero Polímero Poliesametilene biguanide Polimero Poli(ossi-1,2-etanedil),.alfa.-[2- didecilmetilammonio)etil]-.omega.-idrossi-, propanoato (sale) Polimero L 178/28 Copolimero di 2-propenale e propan-1,2-diolo Polimero Borato di N-didecil-N-dipolietossiammonio/Borato di didecilpoliossetilammonio Polimero Oligo-(cloruro di 2-(2-etossi)etossietil guanidinio) Polimero Lignosulfonato de sodio Polimero naturale
29 TP01 TP02 TP03 TP04 TP05 TP06 TP07 TP08 TP09 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14 TP15 TP16 TP17 TP18 TP19 TP20 TP21 TP22 TP23 Miscuglio di 5-cloro-2-metil-2H isotiaziolo-3-one (EINECS ) e di 2-metil-2H-isotiazolo-3-one (EINECS ) Ammine, n-c10-16-alchiltrimetilenedi, prodotti di reazione con acido cloroacetico Miscuglio Miscuglio Ioduri di ammonio quaternario Miscuglio Miscuglio 1-fenossipropan-2-olo (EINECS ) e di 2- fenossipropanolo (EINECS ) Cloro attivo prodotto della reazione in situ di acico ipoclorico e di ipoclorito di sodio Sali di potassio di acidi grassi (C15-21) Composti di ammonio quaternario (benzilalchildimetil (alchil da C8-C22, saturi e insaturi e sego alchil, cocco alchil e soia alchil) cloruri, bromuri o idrossidi)/bkc Composti di ammonio quaternario (dialchilmetil (alchil da C6- C18, saturi e insaturi e sego alchil, cocco alchil e soia alchil)- cloruri, bromuri e solfati di metile/ddac Composti di ammonio quaternario (dialchilmetil (alchil da C6- C18, saturi e insaturi e sego alchil, cocco alchil e soia alchil)- cloruri, bromuri o solfati di metile/tmac Bacillus sphaericus Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis Serotype H14 Bacillus subtilis Miscuglio Miscuglio Miscuglio 2 18 Miscuglio di sostanze nell'elenco EINECS Miscuglio di sostanze nell'elenco EINECS Miscuglio di sostanze nell'elenco EINECS Microrganismo Microorganismo Microrganismo » L 178/29
30 L 178/ ALLEGATO III L'allegato III del regolamento (CE) n. 2032/2003 è modificato come segue: 1) Il titolo è sostituito dal seguente: «PRINCIPI ATTIVI ESISTENTI IDENTIFICATI PER I QUALI NON È STATA ACCOLTA ALCUNA NOTIFICA O PER I QUALI NESSUNO STATO MEMBRO HA MANIFESTATO INTERESSE E PRINCIPI ATTIVI ESISTENTI NOTIFICATI PER I QUALI NON È STATO TRASMESSO O ACCOLTO ALCUN FASCICOLO RENUTO COMPLETO E PER I QUALI NESSUN PRODUTTORE, RESPONSABILE DELLA FORMULA- ZIONE, ASSOCIAZIONE, ALTRA PERSONA O STATO MEMBRO HA MANIFESTATO INTERESSE AD ASSUMERE IL RUOLO DI PARTECIPANTE» 2) Sono aggiunti i seguenti principi attivi: «Ossido di bis(tributilstagno) Etinilestradiol gamma.-HCH or.gamma-bhc/lindano/1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano Dimetoato Difacinone Pentaclorofenolato di sodio Levonorgestrel Pentaossido di diarsenico Ossido di zinco Difosfuro di trizinco Triossido di cromo bromo-1-(4-idrossifenil)etan-1-one Dicromato di sodio Acido esafluorosilicico [2-(4-fenossifenossi)etil]carbammato di etile/fenoxycarb Stannano, tributil-, mono(naftenoilossi) derivati alfa.,.alfa.,.alfa.-triflouro-N-metil-4,6-dinitro-N-(2,4,6-tribromofenil)-otoluidina/Bromethalin Prodotto fitosanitario Fluoruro di tetradecil-dimetil-benzil-ammonio Terpinolo »
31 L 178/31 ALLEGATO IV L'allegato V del regolamento (CE) n. 2032/2003 è modificato come segue: 1) Nella parte A, sono eliminate le righe corrispondenti ai seguenti principi attivi: «Acidi naftenici, sali di rame Ossina-rame (2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato di.alfa.-ciano- 3-fenossibenzile/Cipermetrina » 2) Nella parte B, le righe corrispondenti ai principi «d-tetrametrina», «diossido di zolfo», «tetrametrina», «solfito di potassio» e «disolfito di dipotassio» sono sostituite dalle righe seguenti: «(1,3,4,5,6,7-esaidro-1,3-diosso-2H-isoindol-2-il)metil (1R-trans)-2,2- dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbossilato/d-trans-tetrametrina D Diossido di zolfo D Tetrametrina D Solfito di potassio D Disolfito di dipotassio D» 3) La parte C è sostituita dal testo seguente: «Parte C Principi attivi esistenti per i quali è stata accolta la notifica all'interno dei tipi di prodotti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13. Per questi principi attivi contenuti nei tipi di prodotti specificati, i fascicoli completi devono pervenire all'autorità competente dello non prima del 1 o febbraio 2007 ed entro il 31 luglio Principi attivi per biocidi per l'igiene umana 5-cloro-2-(4-clorofenossi)-fenolo AT Acido formico BE Cloroxilenolo BE Cloruro di benzetonio BE Cloruro di argento CY Cloruro di benzossonio CY Formaldeide DE Acido benzoico DE Propano-2-olo DE Propano-1-olo DE Acido L-(+)-lattico DE Acido esa-2,4-dienoico/acido sorbico DE Benzoato di sodio DE Biossido di zolfo DE
(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria) DECISIONI COMMISSIONE
21.8.2007 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 216/17 II (Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria) DECISIONI COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del
DECISIONI COMMISSIONE
L 281/16 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 24.10.2008 II (Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria) DECISIONI COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del
1) all articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
15.12.2006 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 355/63 REGOLAMENTO (CE) N. 1849/2006 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2006 recante modifica del regolamento (CE) n. 2032/2003 relativo alla seconda
Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI
19.4.2017 IT L 103/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/698 DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 2017 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 relativo al programma
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
L 36/36 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 9.2.2010 DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell 8 febbraio 2010 concernente la non iscrizione di determinati principi attivi nell allegato I, nell allegato IA o
Questo Documento è composto dalle modifiche apportate all Allegato V dal Regolamento (CE) n. 1048/2005 della Commissione del 13 giugno 2005 e dal
Questo Documento è composto dalle modifiche apportate all Allegato V dal Regolamento (CE) n. 1048/2005 della Commissione del 13 giugno 2005 e dal testo completo dell Allegato V nel Regolamento (CE) n.
DECISIONI. (Testo rilevante ai fini del SEE)
L 300/14 DECISIONI DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1950 DELLA COMMISSIONE del 4 novembre 2016 concernente la non approvazione di alcuni principi attivi biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012
MINISTERO DELLA SALUTE
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 7 agosto 2006 Revoca delle autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici e divieto di immissione sul mercato, ai sensi dell'articolo 4, del regolamento (CE) n. 2032/2003.
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 149/2014 DELLA COMMISSIONE
18.2.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 46/3 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 149/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 febbraio 2014 che approva la sostanza attiva acido L-ascorbico a norma del regolamento
REGOLAMENTO (UE) N. 298/2014 DELLA COMMISSIONE
L 89/36 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 25.3.2014 REGOLAMENTO (UE) N. 298/2014 DELLA COMMISSIONE del 21 marzo 2014 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo
Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 325/13
11.12.2007 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 325/13 ALLEGATO I PRINCIPI ATTIVI ESISTENTI Formaldeide 200-001-8 50-00-0 Ergocalciferolo/vitamina D2 200-014-9 50-14-6 Acido lattico 200-018-0 50-21-5
(Atti non legislativi) REGOLAMENTI
18.4.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 108/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 348/2013 DELLA COMMISSIONE del 17 aprile 2013 recante modifica dell allegato XIV del regolamento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
L 299/10 IT REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1090/2014 DELLA COMMISSIONE del 16 ottobre 2014 che approva la permetrina come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi
Gazzetta ufficiale dell'unione europea
5.2.2016 IT L 30/7 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/146 DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 2016 che rinnova l'approvazione della sostanza attiva lambda-cialotrina come sostanza candidata alla sostituzione
REGOLAMENTO (CE) N. 600/2005 DELLA COMMISSIONE
19.4.2005 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 99/5 REGOLAMENTO (CE) N. 600/2005 DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 2005 concernente l autorizzazione decennale di un coccidiostatico nei mangimi, l'autorizzazione
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 maggio 2017 (OR. en)
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 maggio 2017 (OR. en) 9384/17 DENLEG 44 AGRI 273 SAN 203 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 17 maggio 2017 Destinatario: n. doc. Comm.: D050363/02
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 140/2014 DELLA COMMISSIONE
14.2.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 44/35 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 140/2014 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 2014 che approva la sostanza attiva spinetoram a norma del regolamento
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 570/2013 DELLA COMMISSIONE
L 168/18 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 20.6.2013 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 570/2013 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2013 che approva la sostanza attiva geraniolo, a norma del
(Atti non legislativi) REGOLAMENTI
17.1.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 13/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 25/2013 DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 2013 che modifica gli allegati II e III del regolamento
Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI
30.1.2016 IT L 24/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/124 DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 2016 che approva il PHMB (1600; 1.8) come principio attivo esistente destinato
Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI
15.5.2014 IT L 143/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 496/2014 DELLA COMMISSIONE del 14 maggio 2014 che approva la sostanza attiva acequinocil, a norma del regolamento
REGOLAMENTO (UE) N. 1183/2012 DELLA COMMISSIONE
12.12.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 338/11 REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 1183/2012 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2012 che modifica e corregge il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante
TABELLE DI CORROSIONE E DI COMPORTAMENTO RISPETTO ALLE SOSTANZE CORROSIVE
TABELLE DI CORROSIONE E DI COMPORTAMENTO RISPETTO ALLE SOSTANZE CORROSIVE significato simboli O = ottima resistenza D = discreta C = cattiva P = pessima Sostanza corrosiva e sua concentrazione Temperatura
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 597/2012 DELLA COMMISSIONE
IT L 176/54 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 6.7.2012 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 597/2012 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 2012 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per
Commissione Ce Regolamento (Ce) 4 novembre 2003, n. 2032/2003 (Guue 24 novembre 2003 n. L 307) [Testo rilevante ai fini del See]
NORMATIVA / SOSTANZE PERICOLOSE / NORMATIVA VIGENTE Regolamento 2032/2003/Ce (Immissione sul mercato dei biocidi - Direttiva 9//Ce - Testo vigente) N.d.R.: il testo è aggiornato con tutte le modifiche
Gazzetta ufficiale dell'unione europea
12.6.2015 L 147/3 REGOLAMENTO (UE) 2015/896 DELLA COMMISSIONE dell'11 giugno 2015 che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
(Atti non legislativi) REGOLAMENTI
19.2.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 48/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 151/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014 che approva la sostanza attiva
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 13 gennaio 2016 (OR. en)
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 13 gennaio 2016 (OR. en) 5209/16 AGRILEG 3 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 8 gennaio 2016 Destinatario: n. doc. Comm.: D042746/16 Oggetto:
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COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 5.09.00 COM(00) 55 definitivo 00/00 (CNS) Volume I Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 77/88/CEE, con riguardo alla proroga della
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Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 30 luglio 2014 (OR. en)
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 30 luglio 2014 (OR. en) 12310/14 DENLEG 141 AGRI 524 SAN 308 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 29 luglio 2014 Destinatario: n. doc. Comm.:
(Atti non legislativi) REGOLAMENTI
IT 17.2.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione L 43/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 137/2011 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 2003/2003
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 luglio 2017 (OR. en)
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 luglio 2017 (OR. en) 11227/17 DENLEG 52 AGRI 396 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Data: 11 luglio 2017 Destinatario: n. doc. Comm.: C(2017) 4737 final Oggetto:
Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea Data: 18 ottobre 2013
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 6 novembre 2013 (OR. en) 15395/13 ENV 983 MI 928 DELACT 67 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della
IL DIRETTORE GENERALE dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 8 maggio 2015 Rettifica dei decreti del 18 marzo 2014 e indicazione dei termini di revoca e smaltimento dei presidi medico chirurgici e dei prodotti di libera vendita che
REGOLAMENTO (UE) N. 438/2013 DELLA COMMISSIONE
IT L 129/28 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 14.5.2013 REGOLAMENTO (UE) N. 438/2013 DELLA COMMISSIONE del 13 maggio 2013 che modifica e rettifica l allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 marzo 2017 (OR. en)
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 marzo 2017 (OR. en) 7180/17 DENLEG 17 AGRI 131 SAN 95 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 9 marzo 2017 Destinatario: n. doc. Comm.: D048363/04
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IT L 190/38 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 11.7.2013 REGOLAMENTO (UE) N. 658/2013 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 2013 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento
(Atti non legislativi) REGOLAMENTI
12.8.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 207/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2011 DELLA COMMISSIONE dell 11 agosto 2011 che modifica il regolamento
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16.12.2008 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 337/31 REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2008 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda le condizioni
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D008677/02.
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 17 marzo 2010 (OR. fr) 7637/10 AGRILEG 28 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 15 marzo 2010 Destinatario: Segretariato Generale del Consiglio
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
1989L0284 IT 26.12.1997 001.001 1 Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni B DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 13 aprile 1989 che completa
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 1º aprile 2015 (OR. en)
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 1º aprile 2015 (OR. en) 7699/15 AGRILEG 72 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 31 marzo 2015 Destinatario: n. doc. Comm.: D036787/03 Oggetto:
(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 5 giugno 1992, n. L 154. Entrata in vigore il 22 maggio 1992.
Direttiva del 30-4-1992 n. 32 Direttiva del Consiglio recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative
Direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. del 18 dicembre 2006
L 396/850 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea 30.12.2006 Direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
L 119/27 REGOLAMENTO (CE) N. 1073/2000 DELLA COMMISSIONE del 19 maggio 2000 che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e
arnocanali TRAY 43 Modello Caratteristiche tecniche Direttive e certificazioni Significato dei simboli
arnocanali Modello TRAY 43 Caratteristiche tecniche Temperatura di servizio Grado di resistenza urti Grado infiammabilità -20 C a +60 C 20J a -20 C Secondo UL94: V0 Prova filo incandescente 960 C Protezione
DIRETTIVA 2007/54/CE DELLA COMMISSIONE
30.8.2007 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 226/21 DIRETTIVA 2007/54/CE DELLA COMMISSIONE del 29 agosto 2007 che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici, al fine di
(Testo rilevante ai fini del SEE)
27.7.2016 IT L 201/11 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1220 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 2016 relativo all'autorizzazione della L-treonina ottenuta da Escherichia coli come additivo per mangimi destinati
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 27 marzo 2017 (OR. en)
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 27 marzo 2017 (OR. en) 7686/17 DENLEG 25 AGRI 162 SAN 121 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 24 marzo 2017 Destinatario: n. doc. Comm.: D049176/01
DIRETTIVA 2011/3/UE DELLA COMMISSIONE
18.1.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 13/59 DIRETTIVE DIRETTIVA 2011/3/UE DELLA COMMISSIONE del 17 gennaio 2011 recante modifica della direttiva 2008/128/CE che stabilisce i requisiti di purezza
Armadio Scaffale Sostanza CAS number Scheda Quantità
Acidi 1 Acido acetico 64-19-7 A1 2 314 226 Acidi 1 Acido oleico 70 % 112-80-1 A2 1 335 319 315 Acidi 1 Acido ossalico 144-62-7 A3 2 312 302 Acidi 1 Acido formico 64-18-6 A4 1 314 226 Acidi 1 Acido fluoridrico
SATEMA SATEMA SATEMA TABELLE DI COMPATIBILITA? SATEMA SATEMA SATEMA
SATEMA SATEMA TABELLE DI COMPATIBILITA? SATEMA SATEMA SATEMA ACETALDEIDE A A B A A A D - C B A D - A C B D A A A ACETATO DI AMILE A A B A A A C - D D A D D B D D D - A D ACETATO DI ISOPROPILE - B C A A
COMMISSIONE Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 248/1. (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)
22.7.2004 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 248/1 II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 luglio 2004 che modifica
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D021995/02.
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 10 settembre 2012 (OR. en) 13470/12 DENLEG 79 AGRI 551 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 22 agosto 2012 Destinatario: Segretariato generale
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 21 maggio 2013 (22.05) (OR. en) 9600/13 DENLEG 42 AGRI 312
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 21 maggio 2013 (22.05) (OR. en) 9600/13 DENLEG 42 AGRI 312 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 14 maggio 2013 Destinatario: Segretariato generale
Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI
L 146/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/879 DELLA COMMISSIONE del 2 giugno 2016 che stabilisce, ai sensi del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo
Gazzetta ufficiale dell'unione europea
L 173/18 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1207 DELLA COMMISSIONE del 4 luglio 2017 che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 7 ottobre 2016 (OR. en)
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 7 ottobre 2016 (OR. en) 13062/16 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 6 ottobre 2016 Destinatario: n. doc. Comm.: D047413/01 Oggetto: Segretariato
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 25 luglio 2016 (OR. en)
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 25 luglio 2016 (OR. en) 11462/16 DENLEG 68 AGRI 429 SAN 301 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 22 luglio 2016 Destinatario: n. doc. Comm.:
Gazzetta ufficiale n. L 291 del 08/11/2001 pag
Direttiva 2001/92/CE della Commissione, del 30 ottobre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 92/22/CEE del Consiglio relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D035899/03.
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 1º dicembre 2014 (OR. en) 16253/14 AVIATION 224 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 28 novembre 2014 Destinatario: n. doc. Comm.: D035899/03
Resistenze Chimiche Dalla A alla Z
Resistenze Chimiche Dalla A alla Z PMMA POLIMETIL METACRILATI KEMPERDUR AC FINISH METACRYL FINITURA 1K-PUR KEMPEROL 1K-PUR KEMPERDUR DEKO KEMCO GLASS PU 1 POLIURETANICI MONOCOMPONENTI EP RESINE EPOSSIDICHE
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D027417/02.
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 17 luglio 2013 (18.07) (OR. en) 12448/13 DENLEG 83 SAN 279 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 12 luglio 2013 Destinatario: Segretariato generale
Gazzetta ufficiale dell'unione europea
L 174/8 IT 3.7.2015 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1061 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2015 relativo all' di acido ascorbico, sodio ascorbil fosfato, sodio calcio ascorbil fosfato, ascorbato di sodio,
DIRETTIVA 2008/5/CE DELLA COMMISSIONE
L 27/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 31.1.2008 DIRETTIVE DIRETTIVA 2008/5/CE DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 2008 relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1097/2012 DELLA COMMISSIONE
24.11.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 326/3 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1097/2012 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2012 che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
L 313/14 IT REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2023 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2016 relativo all'autorizzazione del benzoato di sodio, del sorbato di potassio, dell'acido formico e del formiato
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
2.12.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 315/25 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2009 recante adozione di decisioni comunitarie sull importazione di alcune sostanze chimiche a norma
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
26.7.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 201/31 REGOLAMENTO (UE) N. 717/2013 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 2013 recante modifica del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le voci
(Atti non legislativi) REGOLAMENTI
5.9.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 237/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 854/2013 DELLA COMMISSIONE del 4 settembre 2013 che modifica l'allegato I
(Testo rilevante ai fini del SEE)
L 113/18 29.4.2017 REGOLAMENTO (UE) 2017/752 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 2017 che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati
REGOLAMENTO (CE) N. 1646/2004 DELLA COMMISSIONE
21.9.2004 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 296/5 REGOLAMENTO (CE) N. 1646/2004 DELLA COMMISSIONE del 20 settembre 2004 recante modifica dell allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 3.10.2012 COM(2012) 578 final 2012/0280 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo all'impiego di acido lattico per ridurre la contaminazione microbiologica superficiale
Ordinanza concernente l immissione sul mercato di prodotti fitosanitari
Ordinanza concernente l immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF) Modifica del 28 ottobre 2015 Il Dipartimento federale dell economia, della formazione
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D014310/03.
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 11 agosto 2011 (OR. en) 13420/11 DENLEG 112 AGRI 556 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 26 luglio 2011 Destinatario: Segretariato generale
REGOLAMENTO (CE) N. 1443/2006 DELLA COMMISSIONE
L 271/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 30.9.2006 REGOLAMENTO () N. 1443/2006 DELLA COMMISSIONE del 29 settembre 2006 relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi negli alimenti per
Gazzetta ufficiale dell'unione europea
L 147/8 IT 12.6.2015 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/897 DELLA COMMISSIONE dell'11 giugno 2015 relativo all' di cloridrato di tiamina e mononitrato di tiamina come additivi per mangimi destinati a
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D019484/07.
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 23 luglio 2013 (24.07) (OR. en) 12673/13 DENLEG 90 SAN 290 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Commissione europea Data: 19 luglio 2013 Destinatario: Segretariato generale
(6) Entro il 15 marzo 2017 la Commissione ha trasmesso le comunicazioni ricevute agli altri Stati membri.
L 162/22 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1112 DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione
(Atti non legislativi) REGOLAMENTI
10.10.2014 L 294/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1062/2014 DELLA COMMISSIONE del 4 agosto 2014 relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi
PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato EP-PE_TC1-COD(2006)0287
PARLAMENTO EUROPEO 2004 2009 Documento legislativo consolidato 11.7.2007 EP-PE_TC1-COD(2006)0287 ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura l'11 luglio 2007 in vista dell'adozione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
16.11.2016 L 308/29 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2002 DELLA COMMISSIONE dell'8 novembre 2016 che modifica l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio, l'allegato III della decisione 2010/470/UE
REGOLAMENTO (UE) N. 471/2012 DELLA COMMISSIONE
IT 5.6.2012 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 144/19 REGOLAMENTO (UE) N. 471/2012 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2012 che modifica l allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento
Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI
L 156/2 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/949 DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 2015 che approva i controlli pre-esportazione eseguiti da alcuni paesi terzi su determinati alimenti riguardo
PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato. 6 settembre /0018(COD) PE1
PARLAMENTO EUROPEO 1999 2004 Documento legislativo consolidato 6 settembre 2001 2001/0018(COD) PE1 ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO definita in prima lettura il 6 settembre 2001 in vista dell'adozione
DIRETTIVA 2004/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004
30.4.2004 IT Gazetta ufficiale dell'unione europea L 57/ 33 DIRETTIVA 2004/4/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 aprile 2004 che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti
Gazzetta ufficiale dell'unione europea
25.9.2003 L 238/23 DIRETTIVA 2003/83/CE DELLA COMMISSIONE del 24 settembre 2003 che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III e VI della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente
Gazzetta ufficiale dell'unione europea COMMISSIONE. (Testo rilevante ai fini del SEE) (2004/357/CE)
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