C O M U N E D I F O S D I N O V O PROVINCIA DI MASSA CARRARA
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1 C O M U N E D I F O S D I N O V O PROVINCIA DI MASSA CARRARA Deliberazione del Consiglio Comunale N. 4 Data : Oggetto: Convenzione con il Tribunale di Massa per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell art.168 bis del Codice Penale. L anno duemilasedici il giorno diciannove del mese febbraio alle ore 21,00, nella solita sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di Fosdinovo. Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all appello nominale: CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti BIANCHI Camilla BRIZZI Antonio ARFANOTI Orazio ALPINI Giorgio BORIASSI Mirco DAZZI Guido BARATTA Irene LOCATELLI Matteo DICASALE Leonardo BEGGI Donatella EMILI Simone GREGORINI Fabrizio CORRERINI Sauro Assegnati n. 13 In carica n. 13 Presenti n. 10 Assenti n.13 -Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: -Presiede il dr. Simone Emili, nella sua qualità di Presidente del Consiglio; -Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, comma 4, lett.a) del TUEL n.267/2000), il Segretario Capo del Comune Dr.ssa Saveria Genco. -La seduta è pubblica.nominati scrutatori i Signori: Gregorini-Baratta-Locatelli -Il Presidente dichiara aperta la discussione sull argomento in oggetto, regolarmente iscritto all ordine del giorno.
2 IL CONSIGLIO COMUNALE -PREMESSO CHE : - L art. 3 comma 1 della legge n. 67 prevede che il giudice, sentito l imputato e il pubblico ministero, può applicare la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste nella prestazione di un attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato ; - Preso atto che nell ambito delle procedure di applicazione del succitato art. 3 della legge n. 67/2014 il Tribunale di Massa in collaborazione con l Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Massa (UEPE), propone agli enti e alle associazioni, ai sensi dell art. 54 del D.Lgs 274/2000, la stipula di idonee convenzioni che possano dare concretezza allo svolgimento della nuova misura della prestazione di lavoro di pubblica utilità,come prevista dall art. 168 bis del codice penale e art. 464 bis del codice di procedura penale; - Atteso che è stata proposta anche a questo ente la stipula della convenzione di cui si tratta; - Visto lo schema della convenzione inviata dal Tribunale di Massa, avente per oggetto: Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nell ambito della procedura di sospensione del procedimento con il programma di trattamento con messa alla prova ai sensi degli artt. 168 bisc.p. e 464 bis CPP, contenente la regolamentazione delle prestazioni dei soggetti eventualmente assegnati per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità, ai sensi delle normative succitate; - Udita la relazione della Sindaca in merito; - Ritenuto opportuno aderire al progetto di cui si tratta, considerata la manifesta utilità sociale dello stesso; - Visto il D.Lgs. n. 267/2000; - Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49,1 comma, del citato decreto 267 / 2000; - Con voti unanimi favorevoli su n.10 consiglieri presenti e n. 10 consiglieri votanti espressi per alzata di mano; D E L I B E R A Richiamate e fatte proprie le premesse al presente atto, 1) Di aderire alla proposta del Tribunale di Massa per la stipula della Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nell ambito della procedura di sospensione del procedimento con il programma si trattamento con messa alla prova ai sensi degli artt. 168 bis C.P. e 464 bis del CPP ; 2) Di approvare lo schema della convenzione di cui al punto 1) del presente dispositivo, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 3) Di dare mandato al Responsabile del servizio competente di dare esecuzione al presente atto; 4) Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva unanime votazione ai sensi di legge, data l urgenza manifestata dal Tribunale di Massa.
3 Letto, approvato e sottoscritto IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE Fir.to Dr. Simone Emili. fir.to dr.ssa Saveria Genco -Della presente deliberazione, ai sensi dell art.124, 1 comma, del D.Lgs n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. Dalla residenza Municipale, lì Timbro IL SEGRETARIO COMUNALE Fir.to dr.ssa Saveria Genco Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d ufficio, che la presente deliberazione: ATTESTA - è divenuta esecutiva il giorno.., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3 comma del TUEL n.267/2000); - E stata affissa all albo pretorio per quindici giorni consecutivi, dal al., come prescritto dall art.124, comma 1, del D. Lgs , n.267; Dalla residenza Municipale, li Il Segretario Comunale
4 TRIBUNALE DI MASSA UEPE MASSA COMUNE DI FOSDINOVO CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA NELL AMBITO DELLA PROCEDURA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON IL PROGRAMMA DI TRATTAMENTO CON MESSA ALLA PROVA AI SENSI DEGLI ARTT. 168 bis C.P. L anno 2016 il giorno del mese di, tra - il Tribunale di Massa C.F che interviene al presente atto nella persona del Presidente dottoressa Maria Cristina Failla con sede in Massa, Via Piazza Alcide de Gasperi N. 1, su delega del Ministro della Giustizia di cui al DM 16 luglio 2001; - il Direttore dell UEPE di Massa, C.F , con sede in Via Crispi 11, che interviene al presente atto nella persona della dr.ssa Elisa Bertagnini, nata a La Spezia il 04/04/56 quale direttore pro tempore dell Ufficio Esecuzione Penale esterna di Massa e della Spezia; e - il Comune di Fosdinovo, C.F, ivi domiciliato in Via che interviene al presente atto nella persona del, nata/o a il, identificato con n., autorizzato alla firma del presente atto in forza di deliberazione della Giunta Comunale n. del, in virtù dei poteri a lui attribuiti dall art. 107 co. 3 del T.U. Enti Locali 267/2000, denominato d ora in avanti Comune, si stipula quanto segue: PREMESSO che l art. 3 co. 1 della legge n. 67 prevede che il giudice, sentito l imputato e il pubblico ministero, può applicare la sospensione del procedimento con messa alla prova, subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste nella prestazione di un attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato ; RITENUTO che la suddetta definizione di lavoro di pubblica utilità è mutuata da quelle contenute in diverse disposizioni normative vigenti che contemplano la misura quale pena sostitutiva ( art.54 del D.Lgs , n. 274 in tema di competenza penale del giudice di pace ; artt.186,comma 9-bis e 187, comma 8-bis del Codice della Strada; art.73, comma 5 del DPR , n.309) o quale obbligo correlato alla sospensione condizionale della pena ( art.165 c.p.); RITENUTO opportuno, così come espressamente previsto dal citato art.54 D.Lgs 274/2000, stipulare anche in questo ambito idonee convenzioni con enti o associazioni che, unitamente all UEPE, possano dare concretezza alo svolgimento della nuova misura della prestazione di lavoro di pubblica utilità come prevista dall art.168 bis c.p. e art. 464 bis CPP; CONSIDERATO che il Comune è disponibile ad accogliere in contemporanea al massimo n. 2 soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità alle condizioni e per le attività sotto meglio precisate in Art. 1: si conviene quanto segue: ART. 1 (Attività da svolgere) Il Comune consente che i soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell ambito della propria struttura organizzativa. A tal proposito, il predetto ente specifica che, presso le proprie strutture, l attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall articolo 1 co. 1 della legge n. 67 citata in premessa, potrà avere ad oggetto le seguenti prestazioni: tutela del patrimonio ambientale e culturale;
5 manutenzione di aree di verde pubblico; eventuale tutela e manutenzione del patrimonio culturale; attività da svolgersi c/o il settore dei lavori pubblici; accompagnamento anziani e disabili; assistenza e supporto alle funzioni educative museali e bibliotecarie servizi accoglienza al pubblico presso gli uffici comunali con supporto alle strutture stesse supporto a specifici progetti di natura socio-culturale qualora in futuro attivati attività connesse alla sicurezza e all educazione stradale altro specificare). Il Comune indicherà nella dichiarazione di disponibilità a quale fra le attività di cui sopra il soggetto ammesso al lavoro di pubblica utilità dovrà dedicarsi, precisando anche il numero di ore settimanali e l'orario in cui essa verrà svolta, in conformità delle prescrizioni contenute nel provvedimento dell autorità giudiziaria ed alle modalità individuate al punto 2). ART. 2 (Modalità di svolgimento) L attività di pubblica utilità non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento giudiziario, nel quale, a norma dell articolo 1 della legge n. 67, dovrà essere indicato il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità. La prestazione dovrà essere svolta con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del soggetto messo alla prova. L attività si svolgerà secondo gli orari dei servizi a cui il soggetto sarà di volta in volta assegnato e la durata giornaliera della prestazione non potrà comunque superare le otto ore. Le prestazioni di cui al presente accordo non si configurano in alcun modo come rapporto di lavoro e consistono in attività di supporto all operatore titolare del servizio a cui il soggetto ammesso al lavoro di pubblica utilità è destinato. ART. 3 (Soggetto Incaricato di coordinare le prestazioni) L ente comunale individua, nel seguente soggetto la persona incaricata di coordinare la prestazione dell attività lavorativa dei soggetti con messa alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni,con compiti di inserimento nei diversi ambiti lavorativi e di verifica del risultato: il Sig., che di seguito è indicato come coordinatore. Il coordinatore mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi coinvolti. Le strutture che accolgono i soggetti individuati hanno anche l obbligo di segnalare eventuali inadempienze e relazionare circa l andamento dell attività lavorativa al coordinatore anzidetto. Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente all UEPE di Massa, eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l attuazione della presente convenzione. Il coordinatore si impegna a raccogliere le dichiarazioni di responsabilità dei soggetti ammessi alla messa alla prova per la tutela della privacy e a stabilire le modalità di controllo delle presenze (rilevazione con badge o con fogli firma giornalieri). Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale ed all UEPE eventuali integrazioni o modifiche del/dei nominativo/i del/dei coordinatore/i. ART. 4 (Modalità di trattamento) Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l integrità fisica e morale dei
6 soggetti in messa alla prova, curando altresì che l attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. Il Comune si impegna a mettere disposizione gli strumenti ed eventuali dispositivi di protezione individuale ove necessari secondo le indicazioni contenute nel proprio documento di valutazione dei rischi sul posto di lavoro redatto in conformità alla normativa vigente (l. 81/2008), e quindi a dotare il soggetto ammesso al lavoro di pubblica utilità impegnato in tali attività che richiedono l uso di dispositivi di protezione individuale. In nessun caso l attività potrà svolgersi in modo da impedire l esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. ART.5 (Divieto di retribuzione Assicurazioni sociali) E fatto divieto al Comune di corrispondere ai soggetti messi alla prova una retribuzione, in qualsiasi forma, per l attività da essi svolta o rimborsi spese. E obbligatoria l assicurazione dei soggetti in messa alla prova contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi. Ai sensi del presente accordo per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, gli oneri per la copertura assicurativa sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali sono a carico del Comune il quale potrà utilizzare eventuali fondi messi a disposizione anche da associazioni private o specifici accordi locali con altri enti e strutture. ART.6 (Verifiche/Relazioni sul lavoro svolto-violazione degli obblighi) Il coordinatore di cui all art. 3 della presente convenzione ha i seguenti obblighi: comunicare senza ritardo all ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del soggetto messo alla prova, secondo l art. 56 del decreto legislativo; redigere, al termine del lavoro di pubblica utilità una breve relazione che documenti l assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal soggetto che dovrà essere tempestivamente inviata all UEPE. L UEPE provvederà ad inviarla, previa valutazione, al giudice competente a provvedere definitivamente. ART.7 (Relazione sul lavoro svolto) La presente convenzione non sarà più operativa per i seguenti casi: 1) cessazione dell ente; 2) venir meno delle esigenze che ne hanno determinato la disponibilità; 3) venir meno degli obiettivi previsti dalla presente convenzione; 4) inosservanza delle disposizioni stabilite nella presente convenzione. Sono fatti salvi i rapporti in essere, che pertanto verranno completati, al momento in cui si verifichino le condizioni per la risoluzione della convenzione. ART. 8 (Durata dell accordo)
7 La presente convenzione avrà la durata di anni due decorrenti dalla data firma. La convenzione si intende rinnovata tacitamente, per la medesima durata, salvo disdetta da comunicare per iscritto alla controparte almeno tre mesi dalla scadenza e salvo la conclusione dei rapporti in corso. Art. 9 (Disposizioni finali) Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere incluso nell elenco degli enti convenzionati di cui all art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generali Affari Penali. Il tribunale è autorizzato all inserimento sul proprio sito dei dati riguardanti l Ente/Comune e ad inserire tali dati anche nell elenco degli enti in procedure on-line per agevolare l accessibilità e la conoscenza ai soggetti interessati. Il presente atto, composto di sette pagine dattiloscritte, viene letto, confermato e sottoscritto. IL PRESIDENTE Dott. Maria Cristina Failla IL Sindaco del Comune Il Direttore U.E.P.E. Dr.ssa Elisabetta Bertagnini
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA AI SENSI DELL ART.54 D. L.vo. 29 AGOSTO 2000 N 274 E DELL ART.2 DEL D.M. 26 MARZO 2001.
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