COMUNE DI SOLFERINO Provincia di Mantova

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "COMUNE DI SOLFERINO Provincia di Mantova"

Transcript

1 COMUNE DI SOLFERINO Provincia di Mantova REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.44 del 29/11/2013 pag. 1/38

2 Sommario CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI... 5 Art. 1 Oggetto... 5 Art.2 Competenze... 5 Art.3 Responsabilità... 5 Art.4 Servizi gratuiti e a pagamento... 6 Art.5 Atti a disposizione del pubblico... 6 CAPO II - PERIODI E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI... 6 Art.6 Depositi di osservazione ed obitori... 6 CAPO III - DEPOSITI DELLA SALMA NEL FERETRO... 7 Art.7 Deposizione della salma nel feretro... 7 Art.8 Verifica e chiusura feretri... 7 Art.9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti... 8 Art.10 Fornitura gratuita di feretri... 9 Art.11 Piastrina di riconoscimento... 9 CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI Art.12 Modalità del trasporto e percorso Art.13 Trasporti Funebri Art.14 Orario dei Trasporti Art.15 Norme generali per i trasporti Art.16 Riti religiosi Art.17 Trasferimento di salme senza funerale Art.18 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività Art.19 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione Art.20 Trasporti in luogo diverso dal cimitero Art.21 Trasporti all estero o dall estero Art.22 Trasporto di ceneri e resti Art.23 Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio CAPO I - CIMITERO Art.24 Servizio di seppellimento Art.25 Disposizioni generali Vigilanza Art.26 Reparti speciali nel cimitero Art.27 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali Art.28 Composizione del Cimitero Art. 29 Disposizioni Generali cimiteriali CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE pag. 2/38

3 Art.30 Inumazioni Art.31 Cippo e monumenti Art.32 Tumulazione Art.33 Deposito provvisorio CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Art.34 Esumazioni ordinarie Art.35 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie Art.36 Esumazione straordinaria Art.37 Estumulazioni Art.38 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento Art.39 Raccolta delle ossa Art.40 Oggetti da recuperare Art.41 Disponibilità dei materiali CAPO IV CREMAZIONE Articolo 42 Crematorio Articolo 43 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione Articolo 44 Urne cinerarie e dispersione delle ceneri CAPO V - POLIZIA DEI CIMITERI Art.45 Orario Art.46 Disciplina del ingresso Art.47 Divieti Speciali Art. 48 Riti funebri Art.49 Epigrafi, monumenti, ornamenti Art.50 Fiori e piante ornamentali Art.51 Materiali ornamentali CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE Art.52 Sepolture private Art.53 Durata delle concessioni Art.54 Modalità di concessione Art.55 Uso delle sepolture private Art.56 Manutenzione, canone annuo, affrancazione Art.57 Costruzione dell opera Termini CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE Art.58 Divisione, subentri Art.59 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni Art.60 Rinuncia a concessione di aree libere pag. 3/38

4 Art.61 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE Art.62 Revoca Art.63 Decadenza Art.64 Provvedimenti conseguenti la decadenza Art.65 Estinzione CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI Art.66 Accesso al cimitero Art.67 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri. 32 Art.68 Responsabilità Deposito cauzionale Art.69 Recinzione aree Materiali di scavo Art.70 Introduzione e deposito di materiali Art.71 Orario di lavoro Art.72 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti Art.73 Vigilanza Art.74 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI Art.75 Funzioni Licenza Art.76 Divieti CAPO I DISPOSIZIONI VARIE Art.77 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti Art.78 Mappa Art.79 Annotazioni in mappa Art.80 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali Art.81 Schedario dei defunti Art.82 Scadenzario delle concessioni CAPO II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI Art.83 Efficacia delle disposizioni del Regolamento Art.84 Cautele Art.85 Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria Art.86 Concessioni pregresse Art.87 Sepolture private a tumulazioni pregresse, Mutamento del rapporto concessorio pag. 4/38

5 TITOLO I CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento in osservanza alle disposizioni di cui: - al testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D n.1265 e successive modificazioni ed aggiunte; - al DPR n.396 sull Ordinamento dello Stato Civile; - al DPR n. 285 recante Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria e alla legge n.130; - al Testo Unico degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000; ha per oggetto: - il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione in ambito comunale; - le norme relative sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, la loro decomposizione; - sui trasporti funebri; - sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi; - sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. 2. Per quanto non specificatamente previsto o comunque non sufficientemente esplicitato nel presente Regolamento valgono le norme del DPR n.285/1990 e successive integrazioni e modificazioni. Art.2 Competenze 1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e sono esplicitate nel presente regolamento; 2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate dagli articoli 107 e seguenti del D.Lgs. 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL; 3. Per quanto riguarda la dichiarazione, la denuncia delle cause di morte e accertamento dei decessi si fa riferimento all art.1 capo I del DPR 285/1990 e al DPR 396/2000. Art.3 Responsabilità 1. Il Comune cura che all interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. pag. 5/38

6 Art.4 Servizi gratuiti e a pagamento 1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento. 2. Tra i servizi gratuiti sono compresi: a) il servizio di osservazione dei cadaveri; b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art.18/l; c) il trasporto funebre nell ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art.14; d) l esumazione di cui art.38 comma 1; e) la cremazione, limitatamente a quanto prevede l art.1, comma 7 bis del D.L.n.392/2000 convertito nella legge n.26; f) la deposizione delle ossa in ossario comune; g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune; h) il feretro per le salme di persone di cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con delibera della Giunta Comunale. Art.5 Atti a disposizione del pubblico 1. Presso gli uffici comunali preposti è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all art.52 DPR n Sono inoltre a disposizione del pubblico nell ufficio comunale preposto: a) l orario di apertura e chiusura (anche all ingresso di ogni porta del cimitero); b) copia del presente regolamento; c) l elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell anno; d) l elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell anno e in quello successivo; e) l elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione; f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241. CAPO II - PERIODI E DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI Art.6 Depositi di osservazione ed obitori Il Comune provvede al deposito di osservazione e all obitorio in locali idonei nell abito dei Cimiteri. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell Azienda Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all art.100 del DPR n.185, all occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell Azienda Sanitaria Locale o di altri Comuni. pag. 6/38

7 Nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia o trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dalla morte. Detto termine non viene osservato nei casi di morte per decapitazione, maciullamento o di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici. Nei casi di malattia infettivo-diffusiva o di iniziata putrefazione ed infine quando ricorrano ragioni speciali, il Sindaco su proposta del Responsabile del servizio igiene pubblica dell ASL, può ridurre il periodo d osservazione a meno di 24 ore. Tale periodo deve essere protratto fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma precedente. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita rilevabili con opportuna assistenza e sorveglianza. Per i deceduti in seguito malattia infettivo-diffusiva sono adottate le speciali misure cautelative prescritte dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica. CAPO III - DEPOSITI DELLA SALMA NEL FERETRO Art.7 Deposizione della salma nel feretro 1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art Ciascun feretro non può contenere più di una salma. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa (come prevede all art.75 del DPR 285/1990). 3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola. 4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell elenco pubblicato di Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. 5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di Igiene pubblica dell'unità sanitaria locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale. 6. Nel caso di aree cimiteriali destinate a sepoltura dei cadaveri di professanti un culto diverso da quello cattolico, il tempo ordinario di inumazione è di dieci anni. Laddove siano richiesti periodi superiori (talune usanze non prevedono esumazione ordinaria) occorre concedere, in via onerosa per i richiedenti, l area per una durata non superiore a novantanove anni, rinnovabile. Per le professioni religiose che lo prevedono espressamente, è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre è obbligo l impiego della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa di legno e zinco (P.to 8 circ. Min. San. del n.10). Art.8 Verifica e chiusura feretri 1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato. pag. 7/38

8 2. Il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell azienda sanitaria locale o personale tecnico all uopo incaricato, vigila e controlla l applicazione della norma di cui all art.9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa. 3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l identificazione del cadavere. Art.9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti 1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè: a) per inumazione: - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice ecc..); - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm.2 e superiore a cm.3 (mm.25 per la cremazione); - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all art.75 DPR285/90; i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art.66, potranno essere inumati nel rispetto dell art.75 del DPR 285/90 e delle disposizioni contenute nella Circolare Ministero Sanità n. 24 del ; b) per tumulazione: - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l una di legno, l altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli art.30 e 31 del DPR n.285 e della citata Cir.Min. n.24/93. Lo spessore minimo della bara sarà sempre di mm.25; c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, verso l estero o dall estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché gli articoli 27, 28 e 29 del DPR 10 settembre 1990 n.285; d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km: - viene usata un unica cassa solo se destinata ad inumazione o cremazione. Si userà una cassa di spessore NON inferiore a 25 mm. Valgono comunque le norme dell art.9 della Cir. Min. Sanità n.24/93; e) per trasporti interni al Comune destinati ad inumazione: - viene usata un unica cassa. Lo spessore minimo è di 20 mm. Valgono comunque le norme dell art.9 della Cir. Min. Sanità n. 24/93; pag. 8/38

9 f) cremazione: - per trasporti interni al Comune di decesso: la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a); - per trasporti entro i 100 Km dal Comune di decesso: la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d); - in ogni altro caso la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) così come previsto dal 17 comma dell art.9.1 della Circ. Min. n. 24/ I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente. 3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0, Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall ASL competente per il Comune di partenza. 5. Nella inumazione l impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell art. 75 del DPR n Il Ministero della sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune l uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall art.30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l impermeabilità del feretro (art.31 DPR 285/90). Art.10 Fornitura gratuita di feretri 1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all art.9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie indigenti. 2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati. Art.11 Piastrina di riconoscimento 1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. 2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. 3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per f eretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel Cimitero, viene collocata assieme al cofano al fine di agevolare operazioni di riconoscimento. pag. 9/38

10 CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI Art.12 Modalità del trasporto e percorso 1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri possono essere determinati con ordinanza del Sindaco. 2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all art.27 del Testo Unico delle leggi di pubblica Sicurezza di cui al R.D , n.773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. 3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. 4. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell ASL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità, ne riferisce annualmente al Sindaco, previa richiesta formale. Art.13 Trasporti Funebri 1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all art.20 del DPR n Il Comune alla data di approvazione del Reg. P.M. non ha assunto alcuna convenzione con ditta di trasporto specializzata nel settore. 3. Servizi e trattamenti speciali sono erogati da ditta specializzata previo accordo con la famiglia interessata. Art.14 Orario dei Trasporti 1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco può disciplinare le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti. 2. L ufficio comunale fisserà di norma l ora dei funerali secondo l ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l ordinanza sindacale di cui al comma 1 ; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato. Art.15 Norme generali per i trasporti 1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del DPR n.285. pag. 10/38

11 2. Il feretro è preso in consegna dall incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero. 3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l altra all ufficio. 4. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l autorizzazione di cui all art.19 deve restare in consegna al vettore. 5. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo con il medesimo carro funebre. Art.16 Riti religiosi 1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all art.8 della costituzione, intervenuti all accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali. 2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa. Art.17 Trasferimento di salme senza funerale 1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt.19 e 20 del DPR n.285; il mezzo deve essere chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall esterno. 2. I trasferimenti anteriori al funerale sono eseguiti in forma privata, senza corteo e, con l esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa. 3. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio o assimilati ed i trasporti al cimitero dei nati morti, feti, resti anatomici, parti di cadavere ed assimilati, sono eseguiti con l impiego del mezzo di cui al primo comma. Art.18 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività 1. Nel caso di morte per malattie infettive diffusive e per salme portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell azienda sanitaria locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle misure protettive, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia altamente rischioso per la salute dei partecipanti e i necessari provvedimenti per le disinfezioni. pag. 11/38

12 Art.19 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione 1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune e del cadavere da Comune al luogo della cremazione è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati. 2. La domanda deve essere corredata dall autorizzazione al seppellimento rilasciata dall ufficiale dello Stato civile o in alternativa dall autorizzazione alla cremazione; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l indicazione dei dati anagrafici del defunto. 3. Al decreto è successivamente allegato la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell ASL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all art Dell autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze. 5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell art.9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano. 6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa per la celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi. Art.20 Trasporti in luogo diverso dal cimitero 1. Il trasporto di salme nell ambito del Comune ma in luogo diverso dal Cimitero è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati. Art.21 Trasporti all estero o dall estero 1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino , approvata con R.D n.1379 o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all art.27 del DPR n.285; nel secondo quelle di cui agli art.28 e 29 dello stesso Regolamento. Art.22 Trasporto di ceneri e resti 1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco. 2. Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza per l autorizzazione spetta all Autorità di cui agli art.27, 28 e 29 del DPR n Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0.660, chiusa con saldatura, anche a freddo e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l indicazione del luogo e della data di rinvenimento. pag. 12/38

13 4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art.44. Art.23 Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio. 1. Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali, attrezzature anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all art.21 del DPR n.285. TITOLO II - CIMITERI CAPO I - CIMITERO Art.24 Servizio di seppellimento 1. Ai sensi dell art.337 del Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al R.D n.1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento e della custodia dei cadaveri nell ambito dell unico cimitero del Comune. Art.25 Disposizioni generali Vigilanza 1. E vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del DPR n L ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che all uopo dispone di personale incaricato. 3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli art. 107 e segg. del D.Lgs. n.267/ Le operazioni di inumazione, tumulazione cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale del cimitero. 5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art.52, 53 e 81 del DPR n.285. Art.26 Reparti speciali nel cimitero 1. Nell interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diversi da quello cattolico o a comunità straniere. 2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l assegnazione a tempo determinato dell area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti. pag. 13/38

14 3. Gli arti anatomici, di norma vengono cremati salvo specifica richiesta avanzata dall interessato o dai familiari ad ottenerne il seppellimento per inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata. 4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale. Art.27 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali 1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza o motivati rapporti familiari o sociali. 2. Indipendentemente dalla residenza o dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie o membri della famiglia del concessionario nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate. 3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell art.26, salvo che non avessero manifestato l intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi, nell ordine. Art.28 Composizione del Cimitero 1. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a: a) campi di inumazione comune nelle dimensioni minime di cui al DPR 285/90; b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività (sarcofagi e cappelle di famiglia); c) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (nuove tombe di famiglia in galleria e colonne di famiglia nella galleria inferiore) d) tumulazioni individuali (loculi); e) cellette ossario; f) nicchie cinerarie; g) ossario comune; h) cinerario comune; i) camera mortuaria; j) locali per il personale di custodia; k) servizi igienici; l) monumento per caduti di guerra m) Chiesa Art. 29 Disposizioni Generali cimiteriali 1. Per quanto riguarda la costruzione, l ampliamento e la soppressione del cimitero esistente si fa riferimento agli artt.55, 56, 57 del DPR 285/90. pag. 14/38

15 2. Nel cimitero sono previsti campi comuni destinati alle inumazioni decennali ed area per la dispersione delle ceneri. 3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, famigliari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell art.90 e seguenti DPR n Il Sindaco con propria autorizzazione da facoltà ai congiunti o agli estimatori del defunto, sepolto nello spazio comune, di innalzare, dopo avvenuto il consolidamento del terreno, croci o ricordi di marmo, cemento o ferro a base pesante, non oltrepassante la larghezza della fossa, le altezze indicate nell allegata tabella A) previo pagamento del relativo diritto. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di 15 anni, restano di proprietà del Comune. E concesso il diritto di rinnovazione per altri 15 anni dietro pagamento del diritto in vigore all epoca della scadenza. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative. 5. Sulle fosse è consentito tenere fiori o piante ornamentali, sempre però in modo tale che non siano oltrepassati i limiti del tumulo stesso e da non essere causa di molestia o impedimenti per il servizio e per i visitatori. 6. Sulle tombe private si possono collocare lapidi, cippi, croci metalliche, monumenti, in seguito ad autorizzazione del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, che la rilascerà previo esame dei disegni delle piante ed eventualmente dei bozzetti. Quanto ai loculi individuali, sarà soltanto autorizzato il collocamento di fregi, di porta fiori, di porta ritratti e di iscrizioni, con sporgenza non superiore a cm.15. Gli oggetti mobili, corone, vasi, ecc., quando siano deteriorati, saranno tolti e distrutti. Sono consentiti i porta ceri purché strutturati in modo da evitare ogni gocciolamento. 7. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, tombe monumentali, tombe o loculi individuali, cellette, sono, in solido, a carico dei privati concessionari. In caso di mancata attuazione, constatata a mezzo dell ufficio tecnico, il Comune, scaduto l atto di diffida notificato all interessato o interessati, procederà alla esecuzione diretta dei lavori necessari con recupero della spesa. Qualora si dovesse ricorrere alla procedura coattiva, si applicheranno le norme previste dal R.D n Le aree cimiteriali, le tombe di famiglia, le colonne di famiglia e le tombe monumentali possono essere concesse: a) ad una o più persone per esse esclusivamente; b) ad una famiglia o con partecipazione di altre famiglie; c) ad enti, corporazioni, fondazioni. Nel primo caso (lett.a) la concessione s intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro. Nel secondo caso (lett.b) le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. La trasmissione del possesso d uso della tomba deve essere notificato al Comune, il quale, entro il termine di un mese, dovrà prenderne atto con deliberazione della Giunta Comunale. 9. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porsi sulle lapidi delle cellette e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgono dalla lapide oltre i venticinque centimetri. pag. 15/38

16 10. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. In caso di rinuncia volontaria da parte del concessionario durante il periodo della concessione, il Comune rientrerà in possesso della tomba di famiglia previa corresponsione al rinunciante di una somma proporzionale al numero degli anni mancanti al termine della concessione per l area, in base alla tariffa vigente all epoca della cessione e per il manufatto un indennizzo corrispondente alla perizia di stima eseguita dal Tecnico Comunale, sempre in proporzione agli anni mancanti, in base allo stato manutentivo e valutazione dell epoca. CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE Art.30 Inumazioni 1. Le inumazioni comuni presenti nel cimitero hanno durata di 10 anni. Superato il termine sono esumate a cura del servizio cimiteriale; l operazione di esumazione può essere eseguita in qualsiasi momento secondo necessità funzionali al servizio. Art.31 Cippo e monumenti 1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 2 comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. 2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune previo pagamento del corrispettivo in tariffa l installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba e/o di una lapide e/o di spondine. 3. I monumenti in genere devono presentare uno spessore proporzionato alle loro dimensioni. Gli elementi verticali di pietra o di marmo non possono avere di regola uno spessore inferiore a cm.10. Lo spessore delle lapidi di marmo orizzontale e inclinate non deve essere inferiore a cm.10. Tuttavia, per le costruzioni di monumenti funerari composti esclusivamente da rocce endogene (ad es. granito), è consentito l uso di lapidi orizzontali o inclinate di spessore non inferiore a cm.4. E prescritto l impiego di chiavelle per il collegamento delle pietre. Quando il monumento non occupi per intero lo spazio a giardino; questo dovrà essere determinato da cordonatura di sezione non inferiore a m.0,10 per m.0,15 e, nello spazio racchiuso fra il cordone ed il monumento, potranno essere coltivati fiori o piccoli arbusti. L installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. 4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art.63 e 99 del DPR n.285. Art.32 Tumulazione 1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari in aree laddove vi sia l intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali. pag. 16/38

17 2. Lo spazio per la costruzione di tombe di famiglia, anche seminterrato, le tombe monumentali dovrà essere adeguatamente recinto, secondo le prescrizioni dell ufficio tecnico comunale, per tutto il perimetro dell edificazione. Nelle suddette costruzioni, il muro grezzo sarà di cm.40 se in muratura; di cm.20 se in calcestruzzo. Le costruzioni di cellette e di loculi devono essere fatte secondo le prescrizioni dell art.76 del DPR 285, in maniera particolare per quanto riguarda la prefabbricazione. I loculi dovranno essere dimensionati secondo i disposti dell art della Circolare del Ministero della Sanità n 24 del 24 Giugno 1993 e più precisamente si dovrà avere, sia per i loculi aperti sul lato maggiore che per quelli aperti sul lato minore, le seguenti misure di ingombro libero interno: lunghezza 2,25mt. larghezza 0,75 mt. altezza 0,70 mt. 3. Per qualunque lavoro da farsi nel cimitero, i concessionari di sepolture debbono ottenere preventiva autorizzazione del Sindaco sia per i lavori, che per la ditta che li devono eseguire; nella esecuzione di tali lavori non deve essere arrecato alcun danno alla proprietà comunale o privata, non deve essere occupato che lo spazio concesso; i lavori iniziati non devono essere sospesi. Per la riparazione e per i lavori accessori, di qualunque genere gli interessati debbono presentare analoga domanda al Sindaco corredandola del disegno tecnico dell opera da eseguire ed ottenerne speciale autorizzazione. Sulla domanda provvede il Sindaco sentita la Commissione Edilizia. I monumenti, ricordi, le croci, le iscrizioni e le decorazioni non potranno, senza il permesso del Sindaco, essere rimossi dal luogo o della sepoltura ove furono collocati. Art.33 Deposito provvisorio 1. La concessione provvisoria, previo pagamento del canone stabilito in tariffa, è ammessa, in via eccezionale, nei seguenti casi: a) per coloro che richiedono l uso di un area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità; b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private; c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato. d) in caso di mancanza di loculi, per colpa del Comune in attesa che siano terminati i nuovi. 2. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l ufficio comunale. 3. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa. 4. Scaduto il termine senza che l interessato abbia provveduto per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà ad inumare la salma in campo comune. Tale salma una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi. 5. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cenerarie. pag. 17/38

18 CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Art.34 Esumazioni ordinarie 1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni; qualora trascorso tale termine i corpi non abbiano subito completa mineralizzazione si procede a nuova inumazione per un periodo di 5 anni (art.86 DPR 285/1990); 2. Le esumazioni ordinarie devono essere svolte nel periodo che va dal 1 ottobre al 30 aprile dell anno successivo e sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza. 3. Il personale che esegue l esumazione stabilisce se un cadavere è o meno mineralizzato. 4. Si definisce resto mortale il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero, per salme inumate, l esito della trasformazione delle stesse allo scadere del turno almeno decennale di rotazione per effetto di mummificazione o saponificazione e per salme tumulate l esito della trasformazione allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni per effetto di corificazione (P.to 1 Circ. Min.San n.10). Art.35 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie 1. Il Responsabile dell Ufficio autorizza le operazioni cimiteriali svolgenti nel territorio del Comune e le registra avvalendosi anche di sistemi informatici. 2. Annualmente il Responsabile dell ufficio curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero con l indicazione delle sale nelle quali è attivabile l esumazione ordinaria. 3. L inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all albo cimiteriale con sufficiente anticipo. Art.36 Esumazione straordinaria 1. L esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento della Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari e dietro l autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione. 2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall art.84 del DPR n.285/ Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva diffusiva, l esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell Azienda sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute. 4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell ASL o di personale tecnico da lui delegato. 5. Se l esumazione straordinaria è richiesta dalla famiglia i costi sono a suo carico. pag. 18/38

19 Art.37 Estumulazioni 1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie. 2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato e comunque dopo una permanenza di almeno 20 anni; 3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi: - richieste dai familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni; - su ordine dell Autorità giudiziaria. 4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell anno successivo. Tale elenco, sarà esposto all albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e possibilmente per tutto l anno successivo. 5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell attività cimiteriale o gli ordini di servizio. 6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall art.38 che segue, sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda, o non è stato provveduto al versamento della tariffa, di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario Comune. 7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non dispongano i parenti, esso è avviato per l inumazione in campo comune previo taglio della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in anni A richiesta degli interessati, all atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente. 9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento. 10. Il Sindaco può autorizzare con propria ordinanza, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell anno, l estumulazione di feretri a condizione che l operazione sia eseguita alla presenza di personale tecnico del Servizio di Igiene Pubblica dell ASL (art.88 DPR 285/1990). 11. Le spese per le estumulazioni straordinarie sono a carico dei richiedenti. L estumulazioni straordinaria esclude la possibilità di rinnovo decennale. Art.38 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento 1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente. pag. 19/38

20 2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa. 3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall autorità giudiziaria, si applica l art.106 del R.D. 23 dicembre 1865 n.2704 e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte. Art.39 Raccolta delle ossa 1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell ossario comune, o quando possibile, possono essere avviate ad impianto di cremazione e le ceneri risultanti collocate nel cinerario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata. 2. E consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo dove sia stata o sia da tumulare un altra salma. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, ed in modo indelebile, il nome e cognome del defunto, attenendosi inoltre alle disposizioni della circolare della Regione Lombardia n.19/san del Art.40 Oggetti da recuperare 1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. 2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l altro conservato tra gli atti dell Ufficio di ragioneria. 3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell Ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. Art.41 Disponibilità dei materiali 1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, con documenti o ragioni comprovanti, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse. 2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali, 3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2 grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli. pag. 20/38

21 4. Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangano a disposizione del Comune dopo l esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti a requisiti prescritti per la nuova sepoltura. 5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere a richiesta concessi alla famiglia. 6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all interno del Cimitero o, all esterno, in altro luogo idoneo. 7. I materiali considerati rifiuti da destinare allo smaltimento speciale a cura del Comune, ricadono come onere sui familiari dell estumulato. CAPO IV CREMAZIONE Articolo 42 Crematorio Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato. Articolo 43 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79, 1 comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata dall Ufficiale dello Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti: 1. estratto di disposizione testamentaria dal quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato; ovvero, documento di iscrizione ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, convalidata dal presidente dell'associazione; ovvero, atto scritto, redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dal quale risulti espressa la volontà di cremare il cadavere da parte del coniuge o in mancanza, dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile (per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti); 2. certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata del coordinatore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato; 3. eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri. pag. 21/38

COMUNE DI FOLLO REGOLAMENTO RELATIVO ALLE CREMAZIONI

COMUNE DI FOLLO REGOLAMENTO RELATIVO ALLE CREMAZIONI COMUNE DI FOLLO Provincia di La Spezia REGOLAMENTO RELATIVO ALLE CREMAZIONI Regolamento relativo alle cremazioni, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.

Dettagli

COMUNE DI ROGLIANO. Provincia di Cosenza. Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

COMUNE DI ROGLIANO. Provincia di Cosenza. Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria COMUNE DI ROGLIANO Provincia di Cosenza Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria I INDICE GENERALE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI NORME PRELIMINARI Art. 1 Riferimenti normativi Pag. 1 Art. 2 Oggetto e

Dettagli

DISCIPLINA CONCESSIONI IN USO CIMITERIALE PRESSO IL COMUNE DI GENZANO DI ROMA

DISCIPLINA CONCESSIONI IN USO CIMITERIALE PRESSO IL COMUNE DI GENZANO DI ROMA DISCIPLINA CONCESSIONI IN USO CIMITERIALE PRESSO IL COMUNE DI GENZANO DI ROMA Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.35 del 06/06/2014 e modificato con atto del Consiglio Comunale n. 30 del 30/07/2015.

Dettagli

COMUNE DI FRASSINETTO REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALL AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

COMUNE DI FRASSINETTO REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALL AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI Regione Piemonte COMUNE DI FRASSINETTO Provincia di Torino REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALL AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI Approvato con Deliberazione

Dettagli

4 Esumazione ordinaria e straordinaria (entrambe effettuabili a richiesta)

4 Esumazione ordinaria e straordinaria (entrambe effettuabili a richiesta) 1 Concessione loculo. 2.000,00 2 Concessione celletta ossario. 400,00 3 Seppellimento in terra di una salma (inumazione) o di un'urna cineraria Con l'approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria

Dettagli

C O M U N E D I C A P O L O N A (Provincia di Arezzo)

C O M U N E D I C A P O L O N A (Provincia di Arezzo) C O M U N E D I C A P O L O N A (Provincia di Arezzo) ------------- REGOLAMENTO RELATIVO ALLA CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI. (Approvato con

Dettagli

DETTAGLIO OPERAZIONI CIMITERIALI

DETTAGLIO OPERAZIONI CIMITERIALI Comune di Bolano Provincia della Spezia Area Amministrativa-Affari Generali-Protezione Civile Servizi Cimiteriali All. A al CSA DETTAGLIO OPERAZIONI CIMITERIALI OGGETTO: AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI

Dettagli

Legge n. 130 del 30 Marzo "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"

Legge n. 130 del 30 Marzo Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri Legge n. 130 del 30 Marzo 2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001 Art. 1. (Oggetto) 1. La presente legge disciplina

Dettagli

Comune di San Giorgio di Mantova Piazz a de l l a Re pubblic a, 8. Tel Fax REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Comune di San Giorgio di Mantova Piazz a de l l a Re pubblic a, 8. Tel Fax REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Comune di San Giorgio di Mantova Piazz a de l l a Re pubblic a, 8. Tel 0376 27 312 8 Fax 037 6 37 41 98 p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@ pe c.regione.lombardia.it C.F. 800 046 10 202 REGOLAMENTO DI POLIZIA

Dettagli

REGIONE LOMBARDIA COMUNE DI RIVAROLO DEL RE ED UNITI

REGIONE LOMBARDIA COMUNE DI RIVAROLO DEL RE ED UNITI REGIONE LOMBARDIA COMUNE DI RIVAROLO DEL RE ED UNITI REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 in data 28/08/2006

Dettagli

COMUNE DI COSIO VALTELLINO REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

COMUNE DI COSIO VALTELLINO REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA Allegato alla Delib. C.C. n. 06 del 15/02/2010 COMUNE DI COSIO VALTELLINO REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA Aggiornato con: - D.P.R. 15 luglio 2003, n.

Dettagli

REGOLAMENTO DEL CIMITERO

REGOLAMENTO DEL CIMITERO REGOLAMENTO DEL CIMITERO I. SORVEGLIANZA Art. 1 Il cimitero è posto sotto la sorveglianza del Municipio. II. ORARI Art. 2 Il cimitero rimane aperto al pubblico ininterrottamente, eventuali limitazioni

Dettagli

Art. 1 Finalità. Art. 2 Concessione dei loculi individuali, rinnovo e decadenza

Art. 1 Finalità. Art. 2 Concessione dei loculi individuali, rinnovo e decadenza 1 PROGETTO DI LEGGE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DEL 15 MARZO 1910 Art. 1 Finalità 1. Al fine di assicurare la sepoltura nei cimiteri della Repubblica, nella forma della tumulazione,

Dettagli

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio

Dettagli

Prov. di Vibo Valentia

Prov. di Vibo Valentia COMUNE DI SANT'ONOFRIO Prov. di Vibo Valentia REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31-7-2013 Regolamento di Polizia Mortuaria Pag. 1 SOMMARIO TITOLO

Dettagli

Comune di Gioia del Colle. Provincia di Bari REGOLAMENTO DI POLIZIA CIMITERIALE

Comune di Gioia del Colle. Provincia di Bari REGOLAMENTO DI POLIZIA CIMITERIALE Comune di Gioia del Colle Provincia di Bari REGOLAMENTO DI POLIZIA CIMITERIALE Approvato con delibera Commissario Straordinario n. 31 del 21/3/2012 Modificato con deliberazione C.C. n. 26 del 27/9/2012

Dettagli

Comune di Chiauci (Provincia di Isernia) Regolamento per la concessione dei loculi e degli ossari cimiteriali

Comune di Chiauci (Provincia di Isernia) Regolamento per la concessione dei loculi e degli ossari cimiteriali Comune di Chiauci (Provincia di Isernia) Regolamento per la concessione dei loculi e degli ossari cimiteriali Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 21/03/2013 Art. 1 - Oggetto del

Dettagli

COMUNE DI CATANZARO Provincia di Catanzaro

COMUNE DI CATANZARO Provincia di Catanzaro COMUNE DI CATANZARO Provincia di Catanzaro SERVIZI CIMITERIALI PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEI QUATTRO CIMITERI COMUNALI ALL. A - ELENCO PREZZI CIG : 7090330569 GARA N. :

Dettagli

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 5.9.2011 PARERE DELL A. U.L.S.S. N. 15 ALTA PADOVANA RILASCIATO

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI C O M U N E D I S I D E R N O ( P r o v i n c i a d i R e g g i o C a l a b r i a ) REGOLAMENTO COMUNALE SULLA CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI approvato con delibera Commissario Straordinario n

Dettagli

TARIFFE PER LA CREMAZIONE

TARIFFE PER LA CREMAZIONE TARIFFE PER LA CREMAZIONE Riferimenti normativi Delibera di Giunta Comunale n. 121 del 11/6/2015 avente ad oggetto DETERMINAZIONE TARIFFE DEI SERVIZI COMUNALI E DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE PER L

Dettagli

COMUNE DI GANDINO PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI GANDINO PROVINCIA DI BERGAMO COMUNE DI GANDINO PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con delibera del C.C. n. 67 del 27.11.2007 Modificato con delibera del C.C. n. 46 del 29.09.2014 in vigore dal

Dettagli

COMUNE DI MONTEPULCIANO PROVINCIA DI SIENA

COMUNE DI MONTEPULCIANO PROVINCIA DI SIENA COMUNE DI MONTEPULCIANO PROVINCIA DI SIENA Regolamento relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri dei defunti. (emanato ai sensi della Legge n. 130 del 30/3/2001 e

Dettagli

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO Provincia di Cosenza. Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO Provincia di Cosenza. Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del COMUNE DI FAGNANO CASTELLO Provincia di Cosenza Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 24.04.2013 REGOLAMENTO SERVIZI CIMITERIALI TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - DISPOSIZIONI

Dettagli

NORME DI EDILIZIA CIMITERIALE

NORME DI EDILIZIA CIMITERIALE COMUNE DI MOENA UFFICIO TECNICO Piaz de Sotegrava, 20 38035 Moena (TN) Tel. 0462.573200 - Fax 0462.574366 e-mail PEC: moena@legalmail.it NORME DI EDILIZIA CIMITERIALE - Art. 1 - CARATTERISTICHE E DIMENSIONI

Dettagli

Pianificazione Cimiteriale: fra nuove regole e antichi doveri

Pianificazione Cimiteriale: fra nuove regole e antichi doveri Pianificazione Cimiteriale: fra nuove regole e antichi doveri Lo stato dell arte in Regione Toscana Quali ambiti prevede la normativa? Trasporto di salme e cadaveri Cremazione Certificazione di morte Loculi

Dettagli

RICHIESTA DI CONCESSIONE CIMITERIALE

RICHIESTA DI CONCESSIONE CIMITERIALE Imposta di bollo Imposta esente per il n.1 AL COMUNE DI MIRANDOLA UFFICIO CONTRATTI e per conoscenza UFFICIO CIMITERIALE RICHIESTA DI CONCESSIONE CIMITERIALE 1. - CONCESSIONI PLURIME - PRESCRIZIONI IN

Dettagli

COMUNE DI MONTEPULCIANO. Regolamento relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri dei defunti.

COMUNE DI MONTEPULCIANO. Regolamento relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri dei defunti. COMUNE DI MONTEPULCIANO PROVINCIA DI SIENA Regolamento relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri dei defunti. (emanato ai sensi della Legge n. 130 del 30.3.2001 e

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DEL CIMITERO E DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO COMUNALE DEL CIMITERO E DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI PALMI Provincia di Reggio Calabria REGOLAMENTO COMUNALE DEL CIMITERO E DI POLIZIA MORTUARIA (approvato con Del. C.C. n. 78 del 18/11/2004 e modificato con Del. C.C. n. 36 del 22.06.2009 e n.

Dettagli

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA REGIONE LOMBARDIA COMUNE DI RIVOLTA D ADDA REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con delib. C.C. n. 64 del 23 dicembre 2005 Modificato con delib.

Dettagli

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI. Art. 1 Oggetto

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI. Art. 1 Oggetto TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio

Dettagli

CAPO I DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI. Art. 1

CAPO I DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI. Art. 1 CAPO I DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI Art. 1 1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel

Dettagli

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI SANT AGOSTINO Provincia di Ferrara REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 in data 23/12/2005

Dettagli

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA ALLEGATO B) Deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 28-10-2015 COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA Approvato

Dettagli

TARIFFA DEI SERVIZI E DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2016

TARIFFA DEI SERVIZI E DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2016 COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE TARIFFA DEI SERVIZI E DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2016 Tariffa servizio illuminazione votiva Tipologia Tariffa 2016 Tariffa annuale corrispettivo servizio 11,10 13,40

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO CIMITERIALE

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO CIMITERIALE Allegato alla Delibera di C.C n 13 del 12.04.1995 Modificato con Delibera di C.C. n 8 del 13.02.2004 REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO CIMITERIALE In attuazione del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato

Dettagli

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA REGIONE EMILIA ROMAGNA COMUNE DI CALESTANO REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23, in data 03/04/2014

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE SULL AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

REGOLAMENTO COMUNALE SULL AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI REGOLAMENTO COMUNALE SULL AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 8/02/2016 In vigore dal 24/02/2016 INDICE

Dettagli

COMUNE DI SENNA LODIGIANA PROVINCIA DI LODI

COMUNE DI SENNA LODIGIANA PROVINCIA DI LODI COMUNE DI SENNA LODIGIANA PROVINCIA DI LODI Via Dante, 1 c.a.p. 26856 - Tel. 0377.802900 Fax. 0377.802253 ALLEGATO B TARIFFE CIMITERIALI ANNO 2017 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO TARIFFA 1) TUMULAZIONI a) in

Dettagli

COMUNE DI MONTEBELLUNA (Provincia di Treviso) Norme regolamentari in materia funeraria, integrative al regolamento comunale di Polizia Mortuaria

COMUNE DI MONTEBELLUNA (Provincia di Treviso) Norme regolamentari in materia funeraria, integrative al regolamento comunale di Polizia Mortuaria COMUNE DI MONTEBELLUNA (Provincia di Treviso) Norme regolamentari in materia funeraria, integrative al regolamento comunale di Polizia Mortuaria Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29/12/2010

Dettagli

Comune di Foggia REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA. ( Delib. C. C. del n. 469) Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI. Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Comune di Foggia REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA. ( Delib. C. C. del n. 469) Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI. Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Comune di Foggia REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA ( Delib. C. C. del 04.11.1997 n. 469) Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Capo I DISPOSIZIONI GENERALI art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, in attuazione

Dettagli

COMUNE DI TERNO D ISOLA

COMUNE DI TERNO D ISOLA COMUNE DI TERNO D ISOLA PROVINCIA DI BERGAMO Regolamento di Polizia Mortuaria Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 56 del 29/11/2006 e modificato con deliberazione comunale 26 del 27.06.2012

Dettagli

COMUNE DI ORTA DI ATELLA Provincia di Caserta Comune Insignito della Medaglia d Argento al Merito Civile

COMUNE DI ORTA DI ATELLA Provincia di Caserta Comune Insignito della Medaglia d Argento al Merito Civile Prot n. 78/S del 11.03.2016 D.Legvo COMUNE DI ORTA DI ATELLA Provincia di Caserta Comune Insignito della Medaglia d Argento al Merito Civile VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ORIGINALE N.

Dettagli

C O M U N E D I N E M I

C O M U N E D I N E M I C O M U N E D I N E M I REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA (ai sensi del D.P.R. 10.09.90 N. 285) approvato con Del. C.C. n 3 del 13/2/2003 modifica al regolamento con Del. C.C. n. 37 del 15/09/2007 modifica

Dettagli

Decreto del Sindaco IL SINDACO

Decreto del Sindaco IL SINDACO CITTA' DI TRAPANI Provincia di Trapani Medaglia d'oro al Valor Civile Decreto del Sindaco Proposta n. SERVCIMI 3681/2016 Decreto n. 34 del 13/12/2016 Oggetto: DECADENZA DELLA CONCESSIONE CIMITERIALE PER

Dettagli

COMUNE DI BOLOTANA REGOLAMENTO CIMITERIALE

COMUNE DI BOLOTANA REGOLAMENTO CIMITERIALE COMUNE DI BOLOTANA PROVINCIA DI NUORO REGOLAMENTO CIMITERIALE Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 07/06/2000 e successivamente modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale

Dettagli

Comune di Sirolo REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI

Comune di Sirolo REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI Comune di Sirolo Provincia di Ancona REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI (Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 05.12.1995) (Modificato con Deliberazione

Dettagli

redatto da ing. Gennaro Isoletti Responsabile Settore Gestione Territorio - Cimiteri

redatto da ing. Gennaro Isoletti Responsabile Settore Gestione Territorio - Cimiteri Comune di Santa Maria a Vico Regione Campania Provincia di Caserta Regolamento Comunale di POLIZIA MORTUARIA ex art. 9 della Legge Regionale n. 12/2001 e ss.mm. e ii. redatto da ing. Gennaro Isoletti Responsabile

Dettagli

V ààõ w fxäätéétçé WxÇàÜÉ

V ààõ w fxäätéétçé WxÇàÜÉ V ààõ w fxäätéétçé WxÇàÜÉ @ cüéä Çv t w ctwéät @ REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Testo in vigore dal 29.04.2016 Approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 9 del 27.2.1998 e n. 24 del 3.4.1998

Dettagli

COMUNE DI VILLA DEL CONTE Provincia di Padova REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI

COMUNE DI VILLA DEL CONTE Provincia di Padova REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI COMUNE DI VILLA DEL CONTE Provincia di Padova REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI Approvato con deliberazione consiliare n. 37 del 30 novembre 2010 Modificato con deliberazione

Dettagli

COMUNE DI POSSAGNO Provincia di Treviso REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI

COMUNE DI POSSAGNO Provincia di Treviso REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNE DI POSSAGNO Provincia di Treviso REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI Approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 30/09/2013 1 INDICE GENERALE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20 DEL 25.11.2015 COMUNE DI VALLEPIETRA PROVINCIA DI ROMA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI SOMMARIO CAPO I

Dettagli

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI SANT AGATA BOLOGNESE PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA INDICE Premessa...Errore. Il segnalibro non è definito. Capo I - Disposizioni generali...6 Articolo 1 - Oggetto...6

Dettagli

COMUNE DI REZZO PROV. DI IMPERIA

COMUNE DI REZZO PROV. DI IMPERIA COMUNE DI REZZO PROV. DI IMPERIA REGOLAMENTO RELATIVO ALL AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18

Dettagli

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO PROVINCIA DI PARMA

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO PROVINCIA DI PARMA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 28/11/2006 Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 17/02/2010 Modificato con delibera di

Dettagli

COMUNE DI CORNIGLIO REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

COMUNE DI CORNIGLIO REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI CORNIGLIO REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 in data 25.11.2015 AGGIORNATO CON: D.P.R.

Dettagli

COMUNE DI COLLE DI VAL D ELSA. Provincia di Siena REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

COMUNE DI COLLE DI VAL D ELSA. Provincia di Siena REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI COLLE DI VAL D ELSA Provincia di Siena REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Testo coordinato a seguito delle modificazioni apportate con Deliberazione Consiliare n. 8 del 29.02.2016. Titolo I Capo

Dettagli

COMUNE DIVOLTURINO PROVINCIA DI FOGGIA

COMUNE DIVOLTURINO PROVINCIA DI FOGGIA COMUNE DIVOLTURINO PROVINCIA DI FOGGIA REGOLAMENTO COMUNALE di POLIZIA MORTUARIA Approvato con delibera di C.C. n. 22 del 05/07/2013 Comune di Volturino FG - Regolamento di Polizia Mortuaria Pagina 1 REGOLAMENTO

Dettagli

COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO Provincia di Viterbo

COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO Provincia di Viterbo COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO Provincia di Viterbo Cod. Fisc e Part. IVA 00238480560 - Piazza Europa 32 - Tel.0763/72681 - Fax 0763/7268221 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.

Dettagli

CITTÀ DI ALBA PROVINCIA DI CUNEO. UFFICIO DELLO STATO CIVILE tel fax stato

CITTÀ DI ALBA PROVINCIA DI CUNEO. UFFICIO DELLO STATO CIVILE tel fax stato CITTÀ DI ALBA PROVINCIA DI CUNEO UFFICIO DELLO STATO CIVILE tel. 0173 29 22 15 fax 0173 29 23 03 e-mail stato civile@comune.alba.cn.it REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI CAPO I

Dettagli

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione consiliare n. 137 del 12 dicembre 2011 IN VIGORE DALL 1 GENNAIO 2012 MODIFICATO con Delibera Consiliare n. 90 del 20 dicembre 2016 Piazza Marconi

Dettagli

Tariffario per i servizi e concessioni cimiteriali 2014

Tariffario per i servizi e concessioni cimiteriali 2014 (In vigore dal 1/3/201_ - delibera di Giunta Comunale n. del ) Parte prima - Servizi Cimiteriali Concessione o rinnovo della concessione del diritto d uso di aree per la Imponibile2014 IVA costruzione

Dettagli

COMUNE DI CERVARESE S. CROCE Provincia di Padova ****************** REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

COMUNE DI CERVARESE S. CROCE Provincia di Padova ****************** REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI CERVARESE S. CROCE 35030 Provincia di Padova ****************** REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con delibera di CC n. 16 del 29.04.2013 Art. 1 Oggetto Il presente regolamento, in osservanza

Dettagli

COMUNE DI MONTANARO Provincia di Torino

COMUNE DI MONTANARO Provincia di Torino COMUNE DI MONTANARO Provincia di Torino PIANO REGOLATORE CIMITERIALE 1^ VARIANTE Marzo 2014 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Progettista: Ing. Viviana Peruzzo Responsabile del Procedimento: arch. Walter Dassetto

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA CITTÀ DI MONCALIERI Provincia di TORINO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA TRASPORTI E SERVIZI FUNEBRI Aggiornato al 30 ottobre 2015-1 - TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI DI POLIZIA MORTUARIA CAPO

Dettagli

L'UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI Si trova al primo piano del Palazzo Municipale ed osserva i seguenti orari di apertura al pubblico:

L'UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI Si trova al primo piano del Palazzo Municipale ed osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: Responsabile: Marialuisa Negri Recapiti Telefonici: Tel. 0371/69079 email: area-finanziaria@comunecornegliano.it CIMITERO/ORARI DI APERTURA Il cimitero civico, si trova in località Cornegliano e osserva

Dettagli

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri. Page 1 of 6 Leggi d'italia L. 30-3-2001 n. 130 Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri. Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 aprile 2001, n. 91. L. 30 marzo 2001, n. 130 (1). Disposizioni

Dettagli

REGIONE LOMBARDIA Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33

REGIONE LOMBARDIA Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 REGIONE LOMBARDIA Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 B.U. Regione Lombardia 31 dicembre 2009, n. 52, S.O. n. 3 TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI SANITÀ Estratto Capo III Norme in materia

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 444 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore MASSIDDA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2006 Disposizioni concernenti la mineralizzazione delle salme mediante

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI FUNEBRI APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 11 NOVEMBRE 1967, N 133 ABROGATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.31 DEL 2.10.98 ESECUTIVA 6.11.98 N.B.

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSERVAZIONE e DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSERVAZIONE e DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI PROVINCIA DI SAVONA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSERVAZIONE e DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 22/12/2008)

Dettagli

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA REGIONE LOMBARDIA COMUNE DI PIZZIGHETTONE REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7, in data 30.03.2007 Modificato

Dettagli

COMUNE DI CAMPORANCO

COMUNE DI CAMPORANCO COMUNE DI CAMPORANCO Provincia di Caltanissetta REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI LOCULI COMUNALI Approvato con Deliberazione di C. C. n. 88 del 29/12/1998 successive modifiche ed integrazioni apportate

Dettagli

Jesolo Patrimonio s.r.l. - Società del Comune di Jesolo

Jesolo Patrimonio s.r.l. - Società del Comune di Jesolo Jesolo Patrimonio s.r.l. - Società del Comune di Jesolo Provincia di Venezia CONTRATTO N. /2017 CONCESSIONE DI SEPOLCRO A TERRA N. L anno 2017, il giorno del mese di presso la sede della Società Jesolo

Dettagli

COMUNE DI OLIVA GESSI Provincia di Pavia

COMUNE DI OLIVA GESSI Provincia di Pavia Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 19 Luglio 2010 COMUNE DI OLIVA GESSI Provincia di Pavia REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA 1

Dettagli

REGOLAMENTO RELATIVO A CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

REGOLAMENTO RELATIVO A CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI STAMPATO IL 24/06/2013 cremazione REGOLAMENTO RELATIVO A CREMAZIONE, AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI SOMMARIO (approvato con deliberazione consiliare

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI CHERASCO PROVINCIA DI CUNEO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA APPROVATO CON DELIBERA CC N. 10 DEL 26/03/2008 TITOLO I CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLI 1 OGGETTO 1. Il presente regolamento

Dettagli

Art. 2 Conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri.

Art. 2 Conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri. CITTÀ DI ALBA PROVINCIA DI CUNEO UFFICIO DELLO STATO CIVILE tel. 0173 29 22 15 fax 0173 29 23 03 e-mail stato civile@comune.alba.cn.it REGOLAMENTO COMUNALE PER L AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE

Dettagli

COMUNE DI TORRE DE PICENARDI Provincia di CREMONA

COMUNE DI TORRE DE PICENARDI Provincia di CREMONA REGIONE LOMBARDIA COMUNE DI TORRE DE PICENARDI Provincia di CREMONA REGOLAMENTO DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

Dettagli

R E G O L A M E N T O POLIZIA MORTUARIA

R E G O L A M E N T O POLIZIA MORTUARIA 1 COMUNE DI MEDEA PROVINCIA DI GORIZIA R E G O L A M E N T O DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con delibera C.C n 64 dd 1 luglio 2010; Modificato con delibera C.C. n. 170 dd 25/09/2012 In vigore dal 1 luglio

Dettagli

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA, DELLE ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI E DELLE CONCESSIONI

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA, DELLE ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI E DELLE CONCESSIONI REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA, DELLE ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI E DELLE CONCESSIONI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 26.03.2013 INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.

Dettagli

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI MONTELLA Provincia di Avellino REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 19 maggio 2016 Entrato in vigore in data 20 luglio 2016 1 I N D I C E TITOLO

Dettagli

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI CAROSINO Provincia di Taranto REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E ATTIVITA' FUNEBRI E CIMITERIALI INDICE Capo I Disposizioni Generali Art. 1 Oggetto Art. 2 Competenze Art. 3 Responsabilità Art.

Dettagli

COMUNE DI VILLASPECIOSA PROVINCIA DI CAGLIARI REGOLAMENTO CIMITERIALE

COMUNE DI VILLASPECIOSA PROVINCIA DI CAGLIARI REGOLAMENTO CIMITERIALE COMUNE DI VILLASPECIOSA PROVINCIA DI CAGLIARI REGOLAMENTO CIMITERIALE Approvato con atto C.C. n. 2 del 25.01.2006 1 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto 1. Il presente

Dettagli

COMUNE DI OTRICOLI Provincia di Terni REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

COMUNE DI OTRICOLI Provincia di Terni REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI OTRICOLI Provincia di Terni REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA redatto sulla base delle disposizioni previste nel D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 ed in applicazione della Circolare del Ministero della

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 17 marzo 2009 Pubblicato all albo pretorio comunale dal 19.03.2009 al 03.04.2009 - ripubblicato

Dettagli

A voti unanimi e palesi;

A voti unanimi e palesi; Prot. n. (PRC/06/17015) ------------------------------------------------------------------ LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visto il D.P.R. 10 settembre 1990. n. 285 Approvazione del regolamento

Dettagli

CIMITERI COMUNALI. Presso l'ufficio cimiteriale è presente:

CIMITERI COMUNALI. Presso l'ufficio cimiteriale è presente: La Carta dei Servizi è uno strumento per avvicinare i cittadini al soggetto erogatore di servizi, farli partecipare alle attività, tutelarsi dalle inadempienze e garantire la qualità dei servizi. Con la

Dettagli

COMUNE DI ROMBIOLO Provincia di Vibo Valentia REGOLAMENTO CIMITERIALE E DI POLIZIA MORTUARIA

COMUNE DI ROMBIOLO Provincia di Vibo Valentia REGOLAMENTO CIMITERIALE E DI POLIZIA MORTUARIA COMUNE DI ROMBIOLO Provincia di Vibo Valentia REGOLAMENTO CIMITERIALE E DI POLIZIA MORTUARIA Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale N. 05 del 15.01.2013 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.

Dettagli

Tariffa unitaria 1 130, , , , , , , ,00

Tariffa unitaria 1 130, , , , , , , ,00 ELENCO PREZZI Descrizione operazione o bene n.o. Tariffa unitaria Inumazione feretro: deposizione feretro, riempimento fossa con terra di risulta, posa croce o stelo, pulizia zona circostante l'inumazione

Dettagli

COMUNE DI CAMISANO VICENTINO

COMUNE DI CAMISANO VICENTINO COMUNE DI CAMISANO VICENTINO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 25 marzo 2013. Modificato con: - deliberazione di Consiglio Comunale n.

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n 06 del 31 Marzo 2017 INDICE: Art. 1(Oggetto e finalità) Capo Primo:

Dettagli

COMUNE DI SPINAZZOLA PROVINCIA DI BARLETTA- ANDRIA- TRANI Assessorato ai Servizi Cimiteriali SERVIZIO TECNICO

COMUNE DI SPINAZZOLA PROVINCIA DI BARLETTA- ANDRIA- TRANI Assessorato ai Servizi Cimiteriali SERVIZIO TECNICO COMUNE DI SPINAZZOLA PROVINCIA DI BARLETTA- ANDRIA- TRANI Assessorato ai Servizi Cimiteriali SERVIZIO TECNICO REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO CIMITERIALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. DEL VIGENTE

Dettagli

Regolamento relativo a cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti

Regolamento relativo a cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti Regolamento relativo a cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti Adottato con deliberazione Consiglio Comunale nr. 74 del 28/07/2005 Art.

Dettagli

Piano Regolatore Cimiteriale

Piano Regolatore Cimiteriale COMUNE DI PREMANA Provincia di Lecco C.A.P. 23834 - Via Vittorio Emanuele n.15 Tel. +39.0341.890127 - Fax +39.0341.890437 Codice Fiscale 00622450138 Web : www.comune.premana.lc.it e-mail: info@comune.premana.lc.it

Dettagli

COMUNE DI RUDA. Provincia di Udine REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI

COMUNE DI RUDA. Provincia di Udine REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNE DI RUDA Provincia di Udine REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI Allegato alla delibera C.C. N. 11 del 28.3.2011 INDICE Art. 1 Oggetto del regolamento pag. 3 Art. 2 Gestione

Dettagli

COMUNE DI ZANDOBBIO PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI ZANDOBBIO PROVINCIA DI BERGAMO COMUNE DI ZANDOBBIO PROVINCIA DI BERGAMO CODICE FISCALE 80003650167 - PARTITA IVA 00579580168 - CAP 24060 TEL. 035/4256911 - FAX 035/4256917 - SEDE: PIAZZA MONUMENTO Regolamento di polizia mortuaria/cimitero/tecnico

Dettagli

Regolamento Cimiteriale

Regolamento Cimiteriale COMUNE DI PRAIA A MARE Provincia di Cosenza Piazza Municipio,1 87028 Praia a Mare (CS) - Tel. 0985 72353 Fax 0985 72555 www.comune.praia-a-mare.cs.it compraia@tin.it Approvato con Delibera di Consiglio

Dettagli

COMUNE DI FAENZA TARIFFARIO ANNO Documento AZQL53Z Versione 02

COMUNE DI FAENZA TARIFFARIO ANNO Documento AZQL53Z Versione 02 COMUNE DI FAENZA TARIFFARIO ANNO 2017 TARIFFE OPERAZIONI CIMITERIALI + IVA 22% OPERAZIONI CIMITERIALI Imponibile anno 2017 Tumulazione di feretro in loculo comunale o in tomba di famiglia, escluse le opere

Dettagli

C O M U N E D I S E R M I D E ( M N ) P I A Z Z A P L E B I S C I T O S E R M I D E

C O M U N E D I S E R M I D E ( M N ) P I A Z Z A P L E B I S C I T O S E R M I D E C O M U N E D I S E R M I D E ( M N ) P I A Z Z A P L E B I S C I T O 1 4 6 0 2 8 S E R M I D E R E G O L A M E N T O C O M U N A L E D E I S E R V I Z I F U N E R A R I, N E C R O S C O P I C I, C I M

Dettagli