C O M U N E D I B O G L I A S C O
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1 C O M U N E D I B O G L I A S C O Provincia di Genova COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 6 del Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINI= ZIONE AGEVOLATA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMO= BILI CONSEGUENTE ALL'APPLICAZIONE DEI COMMI 336 E 337, ART.1, LEGGE N.311 L'anno duemilasette il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 18,00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione in Prima convocazione in seduta Pubblica. Risultano: PASTORINO LUCA P PISOTTI LAURA P BRISCA GIANLUIGI A TONALLI MICHELA P CROVETTO ANNA MARIA P VIGNES MASSIMO P DE GROSSI PAOLO A FOSSA FEDERICO A FERRARINI SILVANO P FRACAS SERAFINO P MORETTI BERNARDO P GUELFO MARA P MORETTI CHRISTIAN P PERUZZI ADELIO P OLIVA LAURA P TASSINARI ELVANA P PINI PRATO ALESSANDRO P PRESENTI : 14 ASSENTI..: 3 Assume la presidenza il Dott. Luca Pastorino, in qualità di Sindaco. Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Franco Caridi. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
2 IL CONSIGLIO COMUNALE Viene consegnato ai presenti un emendamento ( allegato sub A) alla proposta di delibera sottoscritto dall Assessore Ferrarini il quale espone la pratica ed il relativo emendamento. VISTO l art. 52 del Decreto Legislativo 446/1997 n. 446 che disciplina la potestà regolamentare dei Comuni e che stabilisce le modalità di esercizio delle entrate anche tributarie e l art. 59 del medesimo Decreto che indica altresì le norme regolamentari sull Imposta Comunale sugli immobili; TENUTO in debito conto le prescrizioni della Legge 27 luglio 2000 n. 212, concernente lo Statuto dei diritti del contribuente; VISTO l art. 13 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289(Legge Finanziaria 2002), il quale prevede che i Comuni, con riferimento ai tributi di propria competenza, possano stabilire, con le modalità specifiche previste nel suddetto provvedimento legislativo, la riduzione dell ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione dell atto, i contribuenti adempiano a obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti; VISTO l art. 1, comma 336, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005) in quale dispone che i Comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedano ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di attribuzione o aggiornamento di cui al Decreto 701/1994all Agenzia del Territorio entro 90 giorni dalla notifica della richiesta; VISTO l art. 1,comma 337, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, secondo cui le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del Comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell anno successivo alla data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal Comune, ovvero, in assenza di suddetta indicazione, dal 1 gennaio dell anno di notifica della richiesta del Comune; VISTO il provvedimento del 16 febbraio 2005 del Direttore dell Agenzia del Territorio, emanato ai sensi del comma 339 dell art. 1 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 che ha fissato le modalità tecniche e operative per l attuazione dell art. 1, comma 336 di detta Legge individuando la procedura; CONSIDERATO che l individuazione delle unità immobiliari interessate alla modifica dei classamenti incoerenti, così come stabilito dal succitato comma 336,sarà, in linea generale, il risultato finale di un intensa attività di controllo e incrocio tra le diverse banche dati esistenti e che, solo a seguito di tale attività preliminare lunga e complessa, e dopo aver individuato le unità immobiliari interessate al processo di classamento e riclassamento, si procederà all individuazione dei soggetti a cui notificare una specifica richiesta di modifica del classamento; CONSIDERATO che a tutti i costi e le difficoltà di tali attività preliminari, si aggiungeranno anche i costi di tutte le notifiche, che sono posti dalla legge a carico dell Amministrazione Comunale; TENUTO conto del fatto che si ritiene che gran parte dei proprietari di immobili appartenenti alle categorie catastali A/4 e A/5 abbiano, nel corso degli anni, eseguito opere tali da comportare una netta miglioria delle condizioni abitative e quindi una conseguente necessità di modifica nel classamento degli immobili stessi, senza peraltro presentare la dovuta domanda di variazione catastale; TENUTO conto del fatto che si ritiene probabile che anche i proprietari di immobili appartenenti ad altre categorie catastali abbiano eseguito opere tali da comportare variazioni nel classamento, senza presentare la dovuta domanda di variazione catastale; CONSIDERATO che l operazione avviata dal comma 336 comporterà gravami non indifferenti per i cittadini resisi a suo tempo inadempienti nei confronti del fisco comunale in specie per l efficacia retroattiva della norma e la particolare possibilità attribuita dal comma 337 di far retroagire gli effetti anche oltre i termini ordinari di accertamento previsti dalle leggi tributarie, per cui si ritiene di dovere, in una certa maniera, incentivare la regolarizzazione spontanea degli immobili come sopra classificati, i cui proprietari non hanno prodotto il classamento e/o l aggiornamento;
3 RITENUTO pertanto opportuno prevedere un trattamento agevolativo a favore di tali contribuenti, titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non iscritte in catasto(ex rurali), ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, che provvedano a presentare, prima della richiesta da parte del Comune ai sensi del comma 336 dell art. 1 della Legge 311/2004, alla competente Agenzia del Territorio gli atti di attribuzione o aggiornamento previsti dal Dm 701/1994 secondo il seguente percorso; a) l importo da versare, applicando la rendita scaturita dal classamento o dall aggiornamento, deve comprendere cinque annualità di imposta arretrate per ogni singolo immobile oggetto dell agevolazione, con l applicazione dell aliquota prevista per i diversi anni di riferimento, calcolata sull intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita, ovvero sul maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente, con l esclusione, in entrambi i casi, di sanzioni e interessi. Se la mancata presentazione della denuncia catastale è riferibile ad un periodo inferiore ai cinque anni, l importo deve essere calcolato con decorrenza dalla data dell effettiva variazione; b) il perfezionamento della definizione agevolata avviene con il pagamento, in autoliquidazione,delle somme dovute entro 30 giorni dalla presentazione all Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. 701/94, da effettuarsi entro il termine perentorio del 31 DICEMBRE 2007, e con la presentazione del modello di comunicazione ICI al Comune a seguito dell avvenuta variazione catastale; c) il Comune verifica la corrispondenza degli importi versati rispetto a quelli dovuti a titolo di definizione agevolatae, nel caso in cui venga riscontrata una differenza, liquida le maggiori somme dovute, applicando le relative sanzioni e interessi; d) qualora l atto di attribuzione o aggiornamento non contenga la data di mancata presentazione della variazione catastale e indichi tale data in modo errato, non può essere applicata l agevolazione prevista da questo provvedimento; e) nel caso in cui, a seguito dell attività di controllo eseguita dall Agenzia del Territorio sulla base del D.M. 701/1994,gli atti di attribuzione o aggiornamento vengano sottoposti a rettifica, il Comune procede al recupero dell ICI dovuta sulla differenza di rendita, con le relative sanzioni e interessi o al rimborso delle eventuali somme eccedenti versate senza interessi; RITENUTO che si possa applicare, a seguito di istanza motivata del contribuente, la rateizzazione dell importo da pagare secondo le disposizioni del vigente Regolamento Generale delle entrate; RITENUTO autorizzare la Giunta Comunale a prorogare il termine del 31 DICEMBRE 2007 al verificarsi di situazioni al momento non prevedibili; Il Consigliere Tassinari esprime il pensiero che l ICI spesso è un imposta iniqua perchè va a colpire un patrimonio che per molti corrisponde ad un appartamento acquistato con fatica. Il Consigliere evidenzia inoltre che ci sono certamente delle abitazioni che si rivalutano fortemente a seguito di lavori, altre invece no. L Assessore Ferrarini risponde spiegando che proprio con la pratica in discussione viene eliminata qualsiasi diseguaglianza all interno del paese. VISTI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile previsti dall art, 49 comma 1 del Decreto legislativo 267/2000; ACCERTATA la competenza a provvedere ai sensi dell art. 42 del Decreto legislativo 267/2000; Dato atto che presso gli uffici comunali viene conservata la registrazione magnetofonica della presente seduta consiliare. Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: presenti e votanti n. 14 di cui n. 12 favorevoli e n. 2 (Peruzzi e Guelfo) astenuti D E L I B E R A di approvare, con riferimento all art. 59 del Decreto Legislativo n. 446, il Regolamento per la Definizione agevolata dell imposizione ICI conseguente all applicazione dei commi 336 e 337 dell art. 1 dela Legge n 311 allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; di autorizzare l Ufficio Tributi a concedere eventuali rateizzazioni dei pagamenti della Definizione Agevolata applicando i criteri stabiliti dal vigente Regolamento Comunale sulle Entrate;
4 di autorizzare la Giunta Comunale a prorogare il termine del 31 DICEMBRE 2007 al verificarsi di situazioni al momento non prevedibili; di dare atto che le disposizioni del Regolamento entrano in vigore il 1 gennaio Con successiva richiesta del Sindaco Presidente IL CONSIGLIO COMUNALE Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: presenti e votanti n. 14 di cui n. 12 favorevoli e n. 2 (Peruzzi e Guelfo) astenuti DICHIARA Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. PARERE DI REGOLARITA` TECNICA espresso dal Responsabile dall ufficio interessato. Visto con parere favorevole. Bogliasco, lì DEL SERVIZIO f.to rag. Bruno Rossetto PARERE DI REGOLARITA' CONTAB. espresso dal Responsabile dall ufficio interessato. Visto con parere favorevole. Bogliasco, lì DEL SERVIZIO f.to rag. Bruno Rossetto
5 Letto, approvato e sottoscritto. Il Segretario Comunale Direttore Generale f.to Dott. Franco Caridi Il Presidente f.to Dott. Luca Pastorino CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto responsabile procedimento amministrativo certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune dal giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino al Lì, f.to rag. Maddalena Terrile Questa deliberazione è immediatamente eseguibile dalla data di adozione del provvedimento, ai sensi dell art.134, comma 4 del D.Lgs.vo n.267 del 18/8/2000. Lì, f.to rag. Maddalena Terrile Copia conforme all originale, in carta libera, per uso amministrativo. Lì, DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO rag. Maddalena Terrile La presente deliberazione, trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il Lì, DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
6 Comune di Bogliasco (Provincia di Genova) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI CONSEGUENTE ALL APPLICAZIONE DEI COMMI 336 E 337, ART.1, LEGGE N. 311 ARTICOLO 1 Il Comune di Bogliasco, ai sensi dell art.59, D.Lgs. 446/1997, con il presente Regolamento stabilisce le condizioni per la definizione agevolata dell ICI secondo i principi fissati dall art. 13, Legge 289/2002 e i criteri derivanti dall entrata in vigore dei commi 336 e 337, art. 1, Legge n Obiettivo del presente Regolamento è il recupero di basi imponibili sottratte all imposizione per la presenza di unità immobiliari non iscritte in catasto ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie. ARTICOLO 2 I soggetti che possono usufruire della definizione agevolata dell ICI soni i titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non iscritte a catasto, ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie che, prima della richiesta da parte del Comune ai sensi del comma 336, art. 1, Legge 311/2004, provvedono a presentare alla competente Agenzia Provinciale del Territorio gli atti di attribuzione o aggiornamento previsti dal D.M 701/94 indicando, a pena di decadenza dell agevolazione, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale. ARTICOLO 3 I soggetti interessati dovranno versare l importo dovuto a titolo di ICI, applicando la rendita scaturita dall attribuzione o dall aggiornamento, per cinque annualità di imposta arretrate per ogni singolo immobile oggetto dell agevolazione, sulla base di quanto disposto dal comma 337, art.1. Legge 311/2004, con l applicazione dell aliquota prevista per i diversi anni di riferimento, calcolata sull intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita, ovvero sul maggiore imponibile adottato nel caso di
7 aggiornamento della rendita preesistente, con l esclusione, in entrambi i casi, di sanzioni e interessi. Se la mancata presentazione della denuncia catastale è riferibile ad un periodo inferiore ai cinque anni, l importo deve essere calcolato con decorrenza dall effettiva variazione. ARTICOLO 4 Il perfezionamento della definizione agevolata avviene con il pagamento in autolilquidazione delle somme dovute entro 30 giorni dalla presentazione all Agenzia del Territorio degli atti attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. 701/1994, da effettuarsi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2007 e con la presentazione del modello di comunicazione ICI al Comune a seguito dell avvenuta variazione catastale. ARTICOLO 5 L Ufficio Tributi verifica la corrispondenza degli importi versati rispetto a quelli dovuti a titolo di definizione agevolata e, nel caso in cui venga riscontrata una differenza, liquida le maggiori somme dovute, applicando le relative sanzioni e interessi. Qualora l atto di attribuzione o di aggiornamento non contenga la data di mancata presentazione della variazione catastale o indichi tale data in modo errato, non può essere applicata l agevolazione prevista nel presente Regolamento. Nel caso in cui, a seguito dell attività di controllo eseguita dall Agenzia del Territorio sulla base del D.M. 701/1994, gli atti di attribuzione o aggiornamento vengano sottoposti a rettifica, l Ufficio Tributi procede al recupero dell ICI dovuta sulla differenza di rendita, con le relative sanzioni e interessi o al rimborso delle eventuali somme eccedenti versate senza interessi. ARTICOLO 6 A seguito di istanza motivata del contribuente, potrà essere concessa la rateizzazione del pagamento di quanto dovuto a titolo di definizione agevolata, secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento sulle Entrate. La Giunta Comunale potrà prorogare il termine del 31 dicembre 2007 al verificarsi di situazioni contigenti al momento non prevedibili. ARTICOLO 7 Il presente Regolamento entra in vigore il 1/1/2007
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