COMUNE DI CASALGRANDE Provincia di Reggio Emilia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

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1 COMUNE DI CASALGRANDE Provincia di Reggio Emilia REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Documento amministrativo Art. 3 - Ambito di applicazione Indice Capo I Norme Generali Capo II Modalità per l'accesso Art. 4 - Pubblicazione degli atti Art. 5 - Guida per l'accesso Art. 6 - Accesso informale Art. 7 - Procedimento di accesso formale Art. 8 - Termini per la conclusione del procedimento di accesso Art. 9 - Accoglimento della richiesta e modalità di accesso Art Responsabilità a carico dei cittadini Art Esame dei documenti e rilascio di copie Capo III Disciplina dei casi di reclusione Art. 12 Documenti esclusi dal diritto di accesso Art. 13 Divieto di riproduzione o diffusione di documenti per fini commerciali Art Esclusione e limitazioni dall'accesso Art Servizio - rifiuto Capo IV Diritti di accesso stabiliti da norme speciali Art I consiglieri comunali Art Accesso agli atti del procedimento amministrativo Capo V Disposizioni finali Art Richiesta di accesso proveniente da soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi Art Casi non previsti dal presente regolamento. 1

2 CAPO I^ NORME GENERALI Art. 1 - Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Art. 2 - Documento amministrativo 1. Per documento amministrativo, secondo le previsioni dell'art comma 2 - della L. n. 241/90, si intende: a) qualunque rappresentazione grafica di fatti, dati, informazioni (scritti, mappe, disegni, progetti, prospetti); b) qualunque rappresentazione fotocinematografica (fotografie, diapositive, lucidi pellicole, microfilms); c) qualunque rappresentazione elettromagnetica (registrazioni audio, nastri e dischi magnetici, supporti informatici contenenti dati per gli elaboratori), d) qualunque altra rappresentazione inerente al contenuto di atti amministrativi. 2. La definizione di cui al comma 1) ricomprende anche gli atti interni. Art. 3 Ambito di applicazione 1. Il diritto di accesso agli atti deliberativi e ai provvedimenti per i quali è prevista la pubblicazione è esercitabile da chiunque, anche oltre il periodo della pubblicazione, compatibilmente con le esigenze del buon funzionamento dell ufficio. 2. Il diritto di accesso agli altri documenti amministrativi è esercitato da chiunque abbia un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, una volta conclusosi il procedimento amministrativo. Il diritto di accesso è consentito anche per i documenti amministrativi di altri enti pubblici che il comune sia obbligato a detenere stabilmente. 3. Il diritto di accesso è garantito agli atti del procedimento, anche durante il corso dello stesso, nei confronti di coloro che hanno diritto a ricevere la comunicazione dell inizio del procedimento, ai sensi dell art. 7 della L. 241/90 e di coloro ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, ai sensi dell art. 9 della medesima legge. 2

3 C A P O II MODALITA' PER L'ACCESSO Art. 4 - Pubblicazione degli atti. 1. Al fine di garantire il diritto di accesso, quando la legge o il presente regolamento comunale la dispongono in forma generica, la pubblicità degli atti è realizzata con la pubblicazione dei medesimi all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. Art. 5 - Guida per l'accesso. 1. La conoscenza dell'assetto organizzativo e funzionale degli uffici e dei servizi comunali viene favorito attraverso la diffusione di una guida per l'accesso agli uffici ed ai servizi, a cura dell'u.r.p.. 2. La Guida contiene l'elencazione delle strutture organizzative del Comune, la loro ubicazione, le competenze esercitate, i servizi forniti, l'indicazione dei rispettivi responsabili ed ogni altra informazione utile all'utenza. Art. 6 - Accesso informale 1. Il servizio di informazione e di consultazione di pubblicazione ufficiali è effettuato su richiesta informale degli interessati espressa verbalmente o con altre modalità, senza necessità che l'u.r.p. provveda all'identificazione del richiedente. 2. L'Esercizio del diritto d'accesso ad informazioni diverse da quelle di cui al precedente comma, agli atti ed ai documenti amministrativi è effettuato in via informale con identificazione del richiedente: a) per conoscenza diretta dello stesso da parte del responsabile dell'u.r.p b) mediante esibizione di uno dei documenti di identificazione previsti dagli artt. 288, 292 e 293 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni. 3. Coloro che presentano richiesta di accesso per conto di enti, persone giuridiche, associazioni, istituzioni od altri organismi devono dichiarare la carica ricoperta o la funzione svolta che legittima l'esercizio del diritto per conto dei soggetti rappresentati. 4. I rappresentanti, tutori e curatori di soggetti interessati all'accesso, devono dichiarare la loro condizione ed il titolo legale dal quale la stessa è comprovata. 5. Il diritto di accesso è esercitato in via informale mediante richiesta anche verbale, all'u.r.p.. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione. Deve inoltre specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta. 6. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie od altra modalità idonea. 3

4 Art.7 - Procedimento formale di accesso 1. In tutti i casi in cui l'accoglimento immediato della richiesta non risulta possibile: a) per i tempi necessari alla ricerca ed alla accessibilità degli atti da esibire o dai quali estrarre copie; b) per la necessità di accertare la legittimazione del richiedente e verificare la sua identità, i poteri rappresentativi e la sussistenza dell'interesse all'accesso; In questi casi il richiedente è invitato contestualmente a formalizzare la richiesta di accesso, con le modalità indicate nel presente articolo. 2. Il richiedente può sempre formalizzare la richiesta di accesso (esente da bollo), secondo quanto stabilito nei commi successivi. 3. Il procedimento formale di accesso ha inizio con la compilazione da parte dell'interessato di una scheda predisposta dal Comune, formata da originale e copia messa a disposizione gratuitamente presso l'u.r.p. 4. Il diritto di accesso può essere esercitato anche mediante l'invio all'ufficio Relazioni Pubbliche - U.R.P. -, a mezzo posta, per via telematica, elettronica od informatica, della richiesta contenente i dati previsti dalla scheda di accesso, indicati dal successivo settimo comma. 5. La scheda è registrata nell'apposito protocollo e copia della stessa, completata della data di presentazione, del numero di posizione, del timbro del Comune e delle indicazioni di cui al successivo ottavo comma, è restituita all'interessato per ricevuta. 6. Dal momento in cui l'u.r.p. sarà dotato delle tecnologie informatiche necessarie, la compilazione della scheda, della copia e la registrazione al protocollo verrà effettuata contestualmente da un operatore addetto al servizio, in base alle notizie fornite dall'interessato che sottoscriverà l'originale ed al quale sarà consegnata la copia firmata per ricevuta. Da quando sarà attivata la rete informatica di collegamento dell'u.r.p. con le unità operative, la scheda di accesso perverrà, in tempo reale, all'unità competente. Per le richieste pervenute con le modalità di cui al precedente quinto comma l'operatore procederà alla compilazione della scheda in base alle notizie dalla richiesta stessa desunte. La copia-ricevuta sarà restituita all'interessato per posta ordinaria o con altro idoneo mezzo. 7. Nella scheda di accesso o nella richiesta inviata con le modalità di cui al precedente terzo comma, sono indicati: a) il cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, telefono e/o telefax del richiedente; b) gli estremi del documento di identificazione o la dichiarazione di conoscenza da parte di un membro dell'ufficio; c) la posizione di rappresentante legale, procuratore e curatore, con l'indicazione del titolo dal quale derivano tali funzioni; d) l'oggetto dell'accesso, con specificazione: - delle informazioni richieste, tenuto conto delle norme richiamate al primo comma del 4

5 presente articolo; - degli atti o documenti amministrativi dei quali si richiede la visione e precisando, per le copie richieste, l'uso che ne consente l'eventuale rilascio in esenzione dell'imposta di bollo, previsto dalla tabella B allegata al D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 642, NEL TESTO VIGENTE; - dell'eventuale procedimento amministrativo nel quale i documenti sono inseriti. e) la motivazione prescritta dal secondo comma dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241; per i soggetti di cui all'art. 22 della stessa legge la motivazione è costituita dall'indicazione dell'interesse, correlato ai contenuti dei documenti richiesti, per la tutela del quale viene esercitato l'accesso. 9. Prima di restituire all'interessato la copia della scheda di accesso, l'impiegato preposto all'u.r.p. trascrive sulla stessa: a) la data ed il numero di posizione; b) l'ufficio presso il quale sarà effettuato l'accesso con l'indicazione del responsabile del procedimento, dell'ubicazione e del numero di telefono dell'ufficio; c) i giorni e gli orari, estesi ad un congruo periodo di tempo nei quali potranno essere esercitati i diritti di accesso, prendendo visione dei documenti ed ottenendone copia. Art. 8 - Termini per la conclusione del procedimento di accesso 1. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta o dalla ricezione della medesima nell'ipotesi di trasmissione da parte di altra Amministrazione Pubblica. 2. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'ufficio entro cinque giorni lavorativi è tenuto a darne comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata. Art.9 - Accoglimento della richiesta e modalità di accesso. 1. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell' U.R.P., completa della sede presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo per prendere visione dei documenti ed ottenerne copia. 2. L'accoglimento della richiesta di accesso a un provvedimento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti appartenenti al medesimo procedimento fatto salvo le esclusioni di legge o regolamentari. 3. l'esame dei documenti avviene presso l'ufficio Relazioni Pubbliche - U.R.P. - nelle ore indicate nell'atto di accoglimento della richiesta, alla presenza ove necessaria del personale addetto. 5

6 4. Salvo comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo. 5. La consultazione dei documenti è effettuata dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti consultati. Art.10 - Responsabilità a carico dei cittadini 1. Il cittadino che danneggi, distrugga, perda o sottragga un documento affidatogli per la visione risponde dei danni eventualmente arrecati al Comune, oltre a rendersi passibile di denuncia penale ai sensi dell'art. 351 c.p. (violazione della pubblica custodia di cose). Art.11 - Esame dei documenti e rilascio di copie 1. La consultazione dei documenti è gratuita. Per il rilascio delle copie dei documenti troveranno applicazione, in relazione al disposto dell'art. 25, comma 1 della legge , n. 241, le tariffe determinate con atto deliberativo della Giunta Comunale, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo. Il rilascio delle copie è subordinato soltanto al pagamento del costo di riproduzione. 2. Le copie non autenticate richieste dall'interessato, esenti dall'imposta di bollo, devono riportare l'espressa indicazione "copia non autenticata priva di valore legale". 3. E' data facoltà agli interessati, di richiedere, in luogo delle copie integrali, gli estratti dei documenti; tuttavia tenuto conto che di norma vengono rilasciate fotocopie, gli estratti dovranno in ogni caso essere relativi a pagine intere e comprendere la prima e l'ultima pagina del documento. 4. Delle pagine omesse dovrà essere fatta menzione nella dichiarazione di copia conforme. 6

7 CAPO III DISCIPLINA DEI CASI DI ESCLUSIONE ART. 12 DOCUMENTI ESCLUSI DAL DIRITTO DI ACCESSO 1) Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi e le informazioni dagli stessi desumibili nei casi indicati dal primo, quarto e quinto comma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art.8 del DPR 27 giugno 1992, n ) In particolare, i documenti sottratti all'accesso a tempo indeterminato per le esigenze indicate nella normativa predetta, sono: - quelli che contengono informazioni riguardanti la vita privata o la riservatezza delle persone fisiche, dalla cui divulgazione possa derivare in qualche modo una lesione al decoro o alla dignità; - informazioni relative a persone fisiche o giuridiche, dalla cui divulgazione possa derivare una lesione dei loro interessi di carattere epistolare, sanitario, professionale, industriale, commerciale e finanziario; - informazioni relative a provvedimenti e sanzioni disciplinari; - informazioni tecniche relative all'immobile comunale destinato a caserma dei carabinieri; - fascicoli personali dei dipendenti; - provvedimenti relativi a trattamenti sanitari; - verbali e relazioni dei servizi sociali quando riguardino lo stato di bisogno o di salute delle persone, così pure i fascicoli personali degli utenti dello stesso servizio; - accertamenti medico legali; - rapporti e relazioni informative in ordine a condizioni socio-economiche di persone o nuclei familiari; - atti relativi all'applicazione di sanzioni nei confronti di contribuenti di tributi comunali; - rogiti tra privati, nei quali non sia parte l'amministrazione, senza autorizzazione delle parti; - atti di polizia giudiziaria; - elenchi di persone o di enti contenuti in banche dati degli uffici municipali, senza il preventivo consenso degli interessati. 3) E' esclusa, fatti salvi i diritti all'informazione, visione ed estrapolazione di copie riferite a singoli atti, la consultazione diretta dei protocolli generali o speciali, dei repertori. 4) E' inoltre stabilito il differimento dell'accesso, per la tutela del riserbo dell'azione amministrativa, nei seguenti casi: - pareri legali relativi ai procedimenti amministrativi (1 anno); - atti relativi all'istruttoria di gare di appalto e di concorsi, fino all'aggiudicazione o all'approvazione della graduatoria finale; - pareri relativi a procedimenti amministrativi non ancora conclusi, fino alla conclusione del procedimento stesso; - atti relativi a vertenze giudiziarie civili, amministrative, penali, fino alla conclusione del giudizio; - segnalazioni, atti o esposti di privati, di organizzazioni o associazioni fino a quando non sia concluso il procedimento; 7

8 Art.13 Divieto di riproduzione o diffusione di documenti per fini commerciali 1. Non è consentito, in ogni caso, riprodurre, diffondere o utilizzare a fini commerciali i documenti e le informazioni ottenute mediante l esercizio del diritto di accesso. Art Esclusione e limitazioni dall'accesso 1. La comunicazione agli interessati della esclusione o della limitazione dall'accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni di cui agli artt. 12 e 13 è disposta mediante lettera raccomandata o notifica, spedita od effettuata entro il termine ordinario stabilito per l'accesso. 2. Nel caso in cui l'esclusione dall'accesso riguardi solo una parte dei contenuti di un documento, possono essere esibite in visione o rilasciate copie parziali dello stesso. Le copie parziali devono comprendere la prima e l'ultima pagina del documento, con esclusione delle parti delle quali non è consentita la conoscenza; le pagine omesse devono essere indicate. 3. La comunicazione di cui al primo comma è motivata a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativo vigente, all'individuazione delle categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta. 4. Con la comunicazione della esclusione o della limitazione dell'accesso l'interessato deve essere informato della tutela giurisdizionale del diritto, dallo stato attivabile secondo il quinto comma dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n, 241. Art Silenzio - rifiuto. 1. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa s'intende rifiutata ed il richiedente può effettuare, entro i 30 giorni successivi, ricorso contro il silenzio-rifiuto al Tribunale Amministrativo Regionale secondo quanto disposto dai commi 4 e 5 dell' art, 25 della legge 7 agosto 1990, n Il cittadino, indipendentemente dal ricorso al TAR, può presentare un esposto contro il silenzio rifiuto al Segretario generale che provvede entro il termine di giorni dieci; 3. Ricevuta notifica del ricorso contro il silenzio-rifiuto il sindaco incarica il Segretario Comunale di accertare, nel tempo più breve, con il dirigente dell'u.r.p. o dell'unità competente, i motivi per i quali la richiesta dell'interessato non ha avuto tempestiva risposta. In mancanza di incarico del Sindaco, il Segretario Comunale che ha avuto conoscenza del ricorso è tenuto comunque ad intervenire. 4. Qualora sia accertato che non sussistevano motivi di esclusione o differimento dell'accesso, il Segretario dispone, indipendentemente dal ricorso pendente, l'immediata ammissione all'accesso, dandone avviso all'interessato con telegramma o telefax. Copia del provvedimento adottato viene immediatamente depositata nelle forme prescritte presso il Tribunale Amministrativo Regionale, per quanto previsto dall'ultimo comma 8

9 dell'art. 23 della legge 6 dicembre 1971, n Nel caso che dagli accertamenti effettuati risulti che secondo le norme di legge e del presente regolamento non è consentito l'accesso ai documenti richiesti, il Segretario riferisce al Sindaco ed alla Giunta Comunale, per la costituzione a difesa del Comune nel giudizio promosso dall'interessato. 6. Il Segretario Comunale riferisce al sindaco in merito alle cause che hanno determinato la situazione verificatasi e sulle eventuali responsabilità accertate. 9

10 CAPO IV DIRITTI DI ACCESSO STABILITI DA NORME SPECIALI Art I Consiglieri Comunali 1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, secondo quanto dispone il quinto comma dell'art. 31 della legge 8 giugno 1990, n, I consiglieri comunali hanno diritto di accesso agli atti dell'amministrazione comunale ed a documenti amministrativi formati dall'amministrazione o dalla stessa stabilmente detenuti. 3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere copie degli atti e dei documenti necessari per l'esercizio del mandato elettivo. 4. I consiglieri Comunali esercitano i diritti previsti dal presente articolo: a) per l'accesso alle informazioni e la visione degli atti, mediante richiesta formulata all'ufficio Relazioni Pubbliche - U.R.P. - b) per il rilascio di copie degli atti e documenti amministrativi, mediante formale richiesta motivata presentata per scritto all'ufficio Relazioni Pubbliche - U.R.P.. Le richieste devono precisare i singoli atti e documenti dei quali il Consigliere specificatamente richiede di prendere visione o di ottenere copia; c) è escluso il rilascio di copie di piani urbanistici, progetti od altri elaborati tecnici la cui riproduzione richiede costi elevati ed impegno rilevante di tempo per i dipendenti addetti. Il Consigliere può ottenere estratti degli atti predetti, riferiti a parti limitate degli stessi dei quali motiva la necessità per l'esercizio del mandato elettivo; d) La visione e la copia di atti compresi in registri di verbali delle adunanze di organi dell'ente e di registrazioni apposte nei protocolli od in altre rubriche o prontuari ufficiali, deve essere richiesta per lo specifico atto o registrazione di cui il Consigliere ha necessità per l'esercizio delle sue funzioni. 5. L'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo avviene gratuitamente, con le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio Comunale. 6. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente stabiliti dalla legge. Art Accesso agli atti del procedimento amministrativo. 10

11 1. Le modalità di accesso agli atti del procedimento amministrativo disciplinate dall'apposito regolamento, sono coordinate con quelle, di carattere generale, stabilite dal presente articolo. 2. Nei casi previsti dall'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la competenza per l'ammissione delle richieste e per gli altri adempimenti del procedimento di accesso è attribuita all'urp. 3. E' consentito l'accesso ai documenti relativi alla fase istruttoria dei procedimenti amministrativi in corso ed ai documenti acquisiti nel corso dell'avanzamento del procedimento, prima della sua conclusione, salvo quanto disposto dagli artt. 13 e 24 della legge 7 agosto 1990, n, La visione ed il rilascio di copie dei documenti acquisiti, relativi ad un procedimento amministrativo in corso, vengono assicurati dal responsabile: a) nello stesso giorno della richiesta, per la consultazione dei documenti; b) entro il terzo giorno successivo, per il rilascio di copie. Per i documenti acquisiti o resi disponibili negli ultimi dieci giorni precedenti il termine di scadenza del procedimento, il rilascio delle copie deve avvenire nello stesso giorno della richiesta. CAPO V DISPOSIZIONI FINALI Art Richiesta di accesso proveniente da soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi. 1. Il diritto di accesso è garantito, secondo le modalità del presente regolamento, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi. Art casi non previsti dal presente regolamento 1. Per i casi non previsti dal presente regolamento, così come per tutte le procedure non disciplinate, troveranno applicazione le norme al momento vigenti per le amministrazioni statali. 11

12 APPENDICE LEGISLATIVA (norme richiamate nel regolamento) 1) LEGGE 8/6/1990 n ORDINAMENTO AUTONOMIE LOCALI Art. 7 - "Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini" - Comma 3 : Tutti gli atti dell'amministrazione Comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del Presidente della Provincia che vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. - comma 4 : Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione. - comma 5 : Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi degli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni. 2) LEGGE 7/8/1990 n NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. Art Comma 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonchè nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento. Comma 2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare: a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, b) la politica monetaria e valutaria; 12

13 c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità; d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. - comma 3 : Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2. - comma 4. Le singole Amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2. - comma 5 : Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonchè ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi. - comma 6 : I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge. Art comma 1 : Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. l'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonchè i diritti di ricerca e di visura. -Comma 4 : Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa di intende rifiutata. -Comma 5 : Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in Camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi 13

14 termini. 3) CODICE PENALE - ART violazione della pubblica custodia di cose. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato (253-2-, 354 c.p.p.), atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale (357) o un impiegato che presti un pubblico servizio (358), è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni. 4) D.p.r , N regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n, 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso di documenti amministrativi. Art. 8 - "Disciplina dei casi di esclusione" - Comma 1 : Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo. - Comma 2 : I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso. - Comma 3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'acceso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento. - Comma 4 : Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n, 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneità indipendentemente dalla loro denominazione specifica. - Comma 5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, di documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso: a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n, 8o1, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonchè all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle 14

15 ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione; b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonchè all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorchè i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o de difendere i loro stessi interessi giuridici. 5) D.P.R , n Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di stato. Art Limiti alla consultabilità dei documenti. - Comma 1 : I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili 50 anni dopo la loro data, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone, che lo diventano dopo 70 anni. I documenti dei processi penali sono consultabili 70 anni dopo la data della conclusione del procedimento. - Comma 2 : Il Ministro per l'interno, previo parere del direttore dell'archivio di Stato competente e udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi, può permettere, per motivi di studio, la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini indicati nel comma precedente. - Comma 3 : I documenti di proprietà dei privati, e da questi depositati negli archivi di Stato o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato, sono assoggettati alla disciplina stabilita dal primo e dal secondo comma del presente articolo. - Comma 4 : I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato documenti agli archivi di Stato, possono tuttavia porre la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, come pure quella generale stabilita dal primo comma, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata. La limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dei depositanti, dei donanti, dei venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali ai quali 15

16 siano interessati per il titolo d'acquisto. Art Estensione delle norme contenute nell'art. precedente. - Comma 1 : Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili, in quanto non siano in contrasto con gli ordinamenti particolari: a) agli archivi correnti e di deposito degli organi legislativi, giudiziari e amministrativi dello Stato, b) agli archivi degli Enti pubblici. 6) D.P.R n Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di stato. Art Comma 1 : Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni connessi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. - Comma 2 : In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale. 16

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