Fondazione RSA Casa di Riposo di Salò Residenza Gli Ulivi

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1 REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO D ACCESSO AGLI ATTI ED ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Legge n.241/1990 integrata con legge regionale n. 1/2012) (Verbale CDA n. 8/2012) Art. 1. Fonti e finalità 1Il presente regolamento determina le misure organizzative per l attuazione dei principi affermati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e delle disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal TJ.P.R. 27 giugno 1992, , integrata e aggiornata con la L.R. 1 febbraio 2012 n.1 per assicurare la trasparenza e la pubblicità dell attività amministrativa ed il suo svolgimento imparziale, attraverso l esercizio del diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni ivi contenute, nei confronti dell Amministrazione e dei soggetti che gestiscono per concessione della stessa. 2.In conformità a quanto stabilito dall art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutti gli atti dell Ente sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati, tali per espressa indicazione di legge o per effetto dei provvedimenti di cui ai successivi articoli. Il presente regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto dì accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni ivi contenute. 3.Il regolamento assicura altresì il diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dall Ente, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n L esercizio del diritto di visione degli atti del procedimento amministrativo, stabilito dall art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall art. 3 L.R.1/2012 è riservato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti a tutti gli altri che intervengono ai sensi degli artt. 7 e 9 della stessa legge, da parte del soggetto competente tenuto ad effettuarne l istruttoria, a formare l atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. Art. 2 Soggetti aventi diritto di accesso agli atti ed alle informazioni ivi contenute 1. Il diritto di accesso agli atti dell Ente ed alle informazioni ivi contenute, di cui all art.15 L.R. 1/2012 e art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è riconosciuto: a) a tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche dotati della capacità di agire secondo l art. 2 del codice civile; b) agli altri soggetti, ai quali il diritto di accesso è garantito da norme speciali; c) ai legali rappresentanti delle: - Associazioni ed istituzioni registrate, per l attività di partecipazione; - Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all art. 6 della L.11 agosto 1991, n. 266; - Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell art. 18 della L. 8 luglio 1986, n. 349; d) ai legali rappresentanti delle Istituzioni ed associazioni di cittadini che, pur non rientrando fra quelle in precedenza elencate, svolgono attività sociale, culturale ed economica d interesse generale; e) alle pubbliche amministrazioni che siano interessate all accesso agli atti ed alle informazioni ivi contenute per lo svolgimento delle funzioni da esse esercitate. 2. Per quanto riguarda specificatamente le pubbliche amministrazioni, il diritto d accesso può essere esercitato anche da parte del responsabile del procedimento amministrativo o del titolare dell ufficio procedente. Art. 3 Soggetti ed oggetto del diritto di accesso ai documenti amministrativi 1.Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato da chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, in conformità a quanto stabilito dall art. 22 della legge 7 agosto 1990, n Qualora vi siano contro-interessati l ente, ai sensi della l.r. 1/2012 art. 16 comma let. A provvede d ufficio a dar loro notizia della richiesta 2.Il diritto di accesso dei soggetti di cui al precedente comma è esercitato relativamente ai documenti amministrativi che devono essere comunque individuati O facilmente individuabili ed alle informazioni dai documenti stessi desumibili. La richiesta deve essere motivata con la tutela dell interesse sopra

2 definito, il cui oggetto sia correlato con tale interesse, di cui il richiedente dimostri di essere titolare. 3.il diritto di accesso, ai sensi della L.R. 1/2012 art. 16 comma let. B, può essere esercitato in qualunque tempo sempre che l amministrazione detenga ancora il documento e che sussista l attualità dell interesse. 4.Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle amministrazioni, associazioni e comitati, portatori d interessi pubblici e diffusi, che dimostrino, con idonea motivazione, che l esercizio del diritto di accesso è necessario per la tutela degli interessi predetti. Art. 4 Sistema organizzativo Con i provvedimenti previsti dal presente regolamento, l Amministrazione adegua l organizzazione dell Ente per l attuazione dei principi e delle garanzie poste dalle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241, nonché dal D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e stabilisce le norme per l individuazione dei soggetti che nell ambito della stessa assicurano il pieno e tempestivo esercizio del diritto di accesso. Art. 5 Ordinamento del servizio 1.L esercizio del diritto di accesso è assicurato dal Responsabile dell ufficio Amministrativo, che ha formato o che stabilmente detiene la specifica documentazione. 2.La Direzione/ufficio Segreteria provvede a tutti gli adempimenti relativi all accesso, alle informazioni, alla visione degli atti e dei documenti amministrativi ed al rilascio di copie degli stessi. Art. 6 Semplificazione dei procedimenti 1.1.L esercizio del diritto di accesso è assicurato mediante procedimenti amministrativi essenziali, semplificati, da espletarsi in tempi ristretti, secondo criteri di economicità e di efficacia, nell interesse dell Ente e dei richiedenti. 2.Si applicano, per gli adempimenti previsti dal presente regolamento, le norme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15. I responsabili dei procedimenti di accesso sono autorizzati ad autenticare le sottoscrizioni di cui all art Il diritto di accesso può essere esercitato sia in via informale, sia mediante presentazione di istanza formale, secondo quanto previsto dal presente regolamento, tenuto conto delle disposizioni stabilite dal D.P.R. 27 giugno 1992, n L ente ai sensi dell art 32 comma 1 Let.1/2012 riduce od elimina, ove possibile, gli oneri meramente formali e burocratici e gli adempimenti non obbligatori in forza di legge, regolamento ovvero in forza di provvedimenti amministrativi a carattere generale. Art. 7 Il responsabile del procedimento di accesso 1.Il responsabile del procedimento cura direttamente i rapporti con i soggetti che richiedono l accesso e provvede a quanto necessario per l esercizio dei loro diritti, con le modalità stabilite dal presente regolamento. 2.Il responsabile del procedimento: a) provvede al ricevimento della richiesta di accesso, alla identificazione del richiedente ed alla verifica della sua legittimazione ad esercitare il diritto; b) decide sull ammissione delle richieste e provvede a tutte le operazioni per l esercizio del diritto d accesso, con le modalità ed entro i termini previsti dal regolamento; c) comunica agli interessati l esclusione ed il differimento del diritto di accesso nei casi previsti dalle leggi e dal regolamento. 3. Vengono identificati come responsabile del procedimento Il Direttore Sanitario per i procedimenti socio-sanitari, Il direttore amministrativo per i procedimenti amministrativi, finanziari. Art. 8 Funzioni di organizzazione, indirizzo e controllo Il Direttore Generale o suo delegato, esercita le funzioni di coordinamento complessivo del servizio e provvede a segnalare ai coordinatori delle unità organizzative ed ai responsabili dei procedimenti di

3 accesso eventuali richieste, osservazioni e rilievi delle Amministrazioni, delle associazioni, di singoli cittadini, accompagnandole con le disposizioni e gli indirizzi operativi per eliminare le difficoltà rilevate. Art. 9 Accesso informale 1.ll servizio d informazione e di consultazione di pubblicazioni ufficiali dell Ente è effettuato su richiesta informale degli interessati e reso compatibilmente con le esigenze degli uffici. 2.Le istanze, le dichiarazioni ai sensi dell art.2 comma 3 L.R 1/2012, possono essere inoltrate in via telematica con utilizzo di casella di posta elettronica certificata, o altri strumenti che garantiscano l identificabilità dell autore, l integrità e l immodificabilità del documento. 3.L esercizio del diritto d accesso ad informazioni diverse da quelle di cui al precedente comma, agli atti ed ai documenti amministrativi e effettuato normalmente in via informale con le modalità di seguito stabilite. L identificazione del richiedente viene effettuata: a) per conoscenza diretta dello stesso da parte del responsabile del procedimento o di altro impiegato addetto all unità competente, che attesta il riconoscimento apponendo la sua firma sulla richiesta; b) mediante esibizione di uno dei documenti di identificazione previsti dagli artt. 288, 292 e 293 del R.D. 6 Maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni. 4.Coloro che presentano richiesta di accesso per conto di Enti, persone giuridiche, associazioni, istituzioni od altri organismi devono qualificarsi legali rappresentanti degli stessi ovvero dichiarare la carica ricoperta o la funzione svolta, che legittima l esercizio del diritto per conto dei soggetti rappresentati. 5. I rappresentanti, tutori e curatori di soggetti interessati all accesso, devono dichiarare la loro condizione ed il titolo legale dal quale la stessa è comprovata. 6.Il diritto di accesso è esercitato in via informale mediante richiesta, anche solo verbale. L interessato deve comunque indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano la facile individuazione. Deve inoltre specificare e, ove occorra, comprovare l interesse connesso all oggetto della richiesta; far constatare, con le modalità di cui ai precedenti commi, la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza, fatti che dovranno essere succintamente annotati in un apposito registro. 7.La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è soddisfatta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, od altra modalità idonea. Art. 10 Procedimento formale di accesso 1. In tutti i casi in cui l accoglimento immediato della richiesta non risulta possibile: a) per i tempi necessari alla ricerca ed alla accessibilità degli atti da esibire o dai quali estrarre copie; b) per la necessità di accertare la legittimazione del richiedente e verificare la sua identità, i poteri rappresentativi e la sussistenza dell interesse all accesso; il richiedente è invitato contestualmente a formalizzare la richiesta di accesso, con le modalità di cui al presente articolo. 2.Il procedimento formale di accesso ha inizio con la compilazione da parte dell interessato di una scheda predisposta dall Ente, formata da originale e copia. 3.Tutte le richieste di accesso formale sono presentate od inviate, con le modalità di cui al presente articolo, all ufficio Protocollo, che ne cura la registrazione e le trasmette successivamente al responsabile del procedimento presso l unità organizzativa competente. 4.Il diritto dì accesso può essere esercitato anche mediante l invio, a mezzo posta, per via telematica, della richiesta contenente i dati previsti dalla scheda di accesso. Quando l interessato non dispone dei riferimenti necessari, la richiesta è indirizzata al Direttore Generale che provvede, mediante l ufficio Protocollo al suo immediato inoltro alla struttura operativa competente. 5.La scheda è registrata e, in caso di diretta presentazione all ufficio Protocollo, copia della stessa, è restituita all interessato per ricevuta. 6. Nella scheda di accesso o nella richiesta inviata con le modalità di cui al precedente quarto comma, sono indicati: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, telefono e/o telefax del richiedente b) gli estremi del documento di identificazione o la dichiarazione di conoscenza da parte di un membro dell ufficio; c) la posizione di rappresentante legale, procuratore e curatore, con l indicazione

4 del titolo dal quale derivano tali funzioni; d) l oggetto dell accesso, con specificazione: - delle informazioni richieste, indicando gli atti o documenti amministrativi in cui esse sono presumibilmente contenute; - degli atti o documenti amministrativi dei quali si richiede la visione o la copia, indicando i dati necessari per la loro individuazione e precisando, per le copie autenticate richieste, l uso che ne consente l eventuale rilascio in esenzione dell imposta di bollo, previsto dalla tabella E allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, nel testo vigente; - del procedimento amministrativo nel quale i documenti sono eventualmente inseriti; e) la motivazione prescritta dal secondo comma dell art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241; per i soggetti di cui all art. 22 della stessa legge la motivazione è costituita dall indicazione dell interesse, correlato ai contenuti dei documenti richiesti, per la tutela del quale viene esercitato l accesso. Art. 11 Modalità per l esercizio dell accesso 1.L unità organizzativa competente presta all interessato la collaborazione e l assistenza necessarie per l esatta individuazione degli atti e dei documenti dei quali viene richiesta la visione e/o il rilascio di copia e per definire esattamente l informazione della quale s intende prendere conoscenza. L interessato è tenuto a fornire tutti gli elementi di cui dispone per tale individuazione e definizione. 2.Quando l invio delle informazioni o delle copie dei documenti è richiesto per posta, telefax od altro mezzo, sono a carico del richiedente le spese occorrenti per la spedizione o l inoltro. Art. 12 Ammissione all esercizio dei diritti 1.La decisione relativa all ammissione delle richieste presentate spetta al responsabile del procedimento presso l unità organizzativa competente. 2.Il responsabile del procedimento, in base alla scheda di accesso presentata, provvede: a) all accertamento della sua identità e della legittimazione; b) alla verifica delle registrazioni apposte sulla scheda, richiedendo le eventuali integrazioni ed i chiarimenti ritenuti necessari; c) alla valutazione degli elementi e dati di riferimento per l individuazione dell informazione, dell atto o del documento amministrativo, richiedendo tutte le ulteriori notizie eventualmente necessarie. 3.il responsabile dell unità organizzativa dichiara l ammissibilità delle richieste per le quali le indicazioni di riferimento non consentono di individuarne l oggetto e la comunica per iscritto direttamente all interessato. 4.Quando dall esame della scheda il responsabile del procedimento rileva che sussistono le motivazioni prescritte e che non ricorre alcuna condizione di esclusione o limitazione, né da notifica per iscritto all interessato, comunicando l ammissione della richiesta e la data nella quale potrà effettuare l accesso, precisando il relativo orario. 5.Nel caso che risultino necessarie più approfondite valutazioni delle motivazioni e condizioni sopra indicate, il responsabile del procedimento avverte l interessato, con le modalità sopra indicate, che la richiesta è sottoposta ad istruttoria e che appena possibile gli sarà data notizia dell esito della stessa. 6.Quando le notizie fornite con la scheda di accesso siano irregolari, incomplete o rendano necessari chiarimenti, specificazioni ed elementi integrativi, il responsabile del procedimento invia all interessato, richiesta integrativa dettagliata, a mezzo raccomandata A.R., telefax od altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione, assegnandogli quindici giorni dal ricevimento per provvedere; trascorso tale termine senza che sia pervenuta risposta, il responsabile dispone la chiusura ed archiviazione del procedimento. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di acquisizione al protocollo speciale della risposta contenente gli elementi richiesti. Art. 13 Termini 1.Il procedimento di accesso deve concludersi entro il termine di trenta giorni stabilito dall art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, decorrenti dalla data di presentazione o ricevimento della richiesta. E fatto salvo quanto previsto nel quinto comma, ultimo periodo, del precedente articolo 12.

5 Art. 14 Proroga straordinaria dei termini I termini indicati dal presente regolamento sono aumentati di 30 giorni nel caso in cui l istanza sia ricevuta nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, e dal 15 dicembre al 10 gennaio. Art. 15 Esclusione temporanea dell accesso agli atti 1.Ai sensi dell art. 7, terzo comma, della legge 8 giugno 1990, n.142, l esercizio del diritto di accesso agli atti della Fondazione RSA Casa di Riposo di Salò Residenza gli Ulivi può essere temporaneamente escluso per effetto di una motivata dichiarazione del responsabile del procedimento che ne vieti l esibizione, conformemente a quanto previsto dal presente regolamento, quando la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese. 2.L esclusione temporanea di cui al precedente comma è disposta per l accesso agli atti ed alle informazioni dagli stessi desumibili: a) riguardanti la vita privata delle persone fisiche, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, dalla cui divulgazione possa derivare una lesione della dignità tale da impedire il pieno e libero manifestarsi della loro personalità e l effettiva partecipazione delle stesse alla vita della comunità di appartenenza; b) relativi all attività di gruppi, dalla cui divulgazione possa derivare una lesione immediata e diretta dei loro interessi; c) di carattere industriale, commerciale e finanziario, la cui divulgazione può provocare una lesione immediata e diretta degli interessi di un impresa. 3 Il responsabile del procedimento può procedere all esclusione temporanea dall accesso di singoli atti, non compresi nelle categorie come sopra definite, sussistendo nel caso specifico le condizioni, previste dal secondo comma, che ne precludono la divulgazione. 4.La dichiarazione di esclusione dall accesso deve precisare i motivi per i quali la stessa è stata disposta, per ciascuna categoria di atti o per ciascun singolo atto non compreso in dette categorie. Nella stessa deve essere stabilito il periodo per il quale vige l esclusione, che deve essere definito con un termine certo. 5.Deve comunque essere garantita agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. 6.E esclusa la consultazione diretta da parte dei richiedenti dei protocolli generali o speciali, dei repertori, rubriche e cataloghi di atti e documenti, salvo il diritto di accesso alle informazioni, alla visione ed alla estrazione di copia delle registrazioni effettuate negli stessi per singoli atti, ferme restando le preclusioni stabilite dal secondo comma del presente articolo. 7.Le richieste relative alla consultazione di serie periodiche o di registri di atti, relativi ad un periodo particolarmente esteso o ad un numero di atti rilevante, possono essere accolte solo se hanno per fine studi e ricerche storiche, statistiche e scientifiche. Tali finalità devono essere documentate mediante atti d incarico o di richiesta di istituzioni culturali e scientifiche, università degli studi, amministrazioni pubbliche. 8.L ammissione è subordinata alla necessità di non intralciare il regolare funzionamento degli uffici. Art. 16 Sospensione e interruzione dei termini a provvedere 1.I termini ai sensi dell art.6 L.R. 1/2012 sono sospesi: a..la Fondazione provvede ad acquisire atti e documenti in possesso di terzi, b..per un periodo non superiore a 15 giorni, a richiesta, per presentazioni di osservazioni scritte, 2.Possono essere sospesi per un periodo non superiore a 15 giorni per esame di memorie, proposte, e documenti presentati da soggetti di cui all art.10 l.241/90 qualora siano richiesti adempimenti istruttori ulteriori. 3. Sono interrotti per istanze irregolari, incomplete, con assegnazione di un termine non superiore a 10 giorni per la regolarizzazione. I termini iniziano nuovamente a decorre dall avvenuta regolarizzazione. 4. Della interruzione e della sospensione è data notizia ai soggetti interessati.

6 Art.17 Atti e documenti sottratti all accesso L accesso agli atti e documenti amministrativi è vietato: 1. quando gli stessi riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, giuridiche, gruppi, imprese o associazioni; 2. quando gli stessi riguardino l attività di polizia giudiziaria; 3. quando gli stessi riguardino cartelle cliniche, ad esclusione del diretto interessato e degli altri soggetti legittimati a richiederli, 4. quando gli stessi riguardino certificazioni mediche e referti di esami clinici, ad esclusione del diretto interessato e degli altri soggetti legittimati a richiederli; 5. quando gli stessi riguardino registri operatori, ad esclusione del diretto interessato e degli altri soggetti legittimati a richiederli; 6. quando gli stessi riguardino registri nosologici di reparto, ad esclusione del diretto interessato e degli altri soggetti legittimati a richiederli; 7. quando gli stessi riguardino qualsiasi altro documento redatto da personale sanitario che riporti situazioni riservate personali, ad esclusione del diretto interessato e degli altri soggetti legittimati a richiederli; 8. quando gli stessi riguardino qualsiasi atto compiuto su richiesta dell autorità giudiziaria; 9. negli altri casi previsti dalla legge o da regolamenti governativi. Art. 18 Esclusioni e limitazioni dell accesso 1.La comunicazione agli interessati della esclusione o della limitazione dall accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni di cui agli artt. 14 e 15 è effettuata mediante lettera raccomandata o posta certificata, entro il termine stabilito per l accesso. 2.Nel caso in cui l esclusione dell accesso riguardi solo una parte dei contenuti di un documento, possono essere esibite in visione o rilasciate copie parziali dello stesso. Le copie parziali devono comprendere la prima e l ultima pagina del documento, con esclusione delle parti delle quali non è consentita la conoscenza; le pagine omesse devono essere indicate. 3.la comunicazione di cui al primo comma è predisposta e motivata a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, all individuazione delle categorie di cui all art. 24, corna 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dell art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta. 4.con la comunicazione della esclusione o della limitazione dell accesso l interessato deve essere informato della tutela giurisdizionale del diritto, dallo stesso attivabile secondo il quinto comma dell art. 25 della legge 7 agosto 1990, n.24l. Art. 19 Silenzio-rifiuto 1.Trascorsi inutilmente dalla richiesta i termini di cui ai precedenti artt. 13 e 14, questa s intende rifiutata ed il richiedente può effettuare, entro i trenta giorni successivi, ricorso contro il silenzio-rifiuto al Tribunale Amministrativo Regionale secondo quanto disposto dai commi 4 e 5 dell art. 25 della legge 7 agosto 1990, n Ricevuta notifica del ricorso contro il silenzio-rifiuto, il Direttore può incaricare il responsabile dell unità organizzativa competente di accertare, nel tempo più breve, con il Responsabile del procedimento, i motivi per i quali la richiesta dell interessato non ha avuto tempestiva risposta. 3.Qualora sia accertato che non sussistevano motivi di esclusione o differimento dello accesso, il Direttore dispone, indipendentemente dal ricorso pendente, l immediata ammissione all accesso, dandone avviso all interessato con telegramma o telefax. Copia del provvedimento adottato viene immediatamente depositata nelle forme prescritte presso il Tribunale Amministrativo Regionale, per quanto previsto dall ultimo comma dell art. 23 della legge 6 dicembre 1971, n Art. 20 Modalità 1.L informazione deve essere resa assicurando la veridicità, l esattezza e la completezza dei suoi contenuti. 2. L accesso alle informazioni raccolte mediante strumenti informatici avviene con le modalità previste dal presente regolamento, nel rispetto delle esclusioni e limitazioni di cui ai precedenti articoli.

7 3. I dati raccolti e custoditi mediante strumenti informatici, qualora ammessi all accesso, possono essere rilasciati sia sugli appositi supporti forniti dal richiedente, sia mediante estrazione e stampa, da rilasciarsi all interessato. Art. 21 Visione degli atti della Casa di Riposo di Salò dei documenti amministrativi 1.Per la visione degli atti e dei documenti conservati negli archivi corrente, di deposito e storico si osservano le norme di cui agli artt. 77 e 78 del R.D. 2 ottobre 1911, n e gli artt. 21,22 e 30 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, che si riportano in calce al presente regolamento. Art. 22 Esercizio del diritto 1.Una singola richiesta di accesso può avere per oggetto più atti e documenti, purché tutti compresi nelle competenze della medesima unità organizzativa, ancorché temporaneamente detenuti da altra, alla quale il responsabile del procedimento ne richiederà la trasmissione. Le richieste di accesso a documenti che rientrano nelle competenze di più unità organizzative devono essere presentate distintamente, per ciascuna di esse. 2. Il diritto di accesso è di regola soddisfatto mediante visione di copia dei documenti non originali o originali. Nel secondo caso dovranno essere adottate dal responsabile del procedimento tutte le opportune cautele. 3.La visione della copia del documento in originale, avviene presso l ufficio del responsabile del procedimento, alla presenza dello stesso o di un suo collaboratore, nell orario di ufficio. 4.Il tempo di visura deve essere adeguato alla natura ed alla complessità del documento. 5.E vietato asportare documenti dal luogo presso il quale sono posti in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo. Il richiedente ha facoltà di prendere appunti e di trascrivere in tutto od in parte il documento in visione. 6.Il responsabile del procedimento può disporre l allontanamento di coloro che con il loro comportamento ostacolano il lavoro d ufficio, o che comunque compromettono o rischiano di compromettere l integrità degli atti visionati. Sono fatte salve ulteriori sanzioni civili e penali. 7.Trascorsi 30 giorni da quello nel quale il richiedente doveva esercitare il diritto dì accesso, senza che egli abbia preso visione del documento, per ottenere l accesso dovrà essere presentata una nuova richiesta. Art. 23 Estrazione di copia 1.l rilascio della copia avviene su richiesta in carta legale (Risoluzione n /92 Direzione Generale Tasse) 2. Il rilascio delle copie per gli usi previsti dall allegato E al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, sostituito dall art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, esenti dall imposta di bollo in modo assoluto, viene effettuato in carta libera con l indicazione dell uso specifico dichiarato dal richiedente. Negli altri casi il rilascio avviene con assoggettamento della copia all imposta di bollo nella misura prevista dalla tariffa di cui all art. 27 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, modificata, in ultimo, dal primo comma dell art. 7 della legge 29 dicembre 1990, n Con apposito provvedimento il Segretario determina e adegua la quota di rimborso dovuta per il rilascio di fotocopie di documentazione agli atti. Art. 24 Specifica esclusione per gli atti inesistenti 1.Il diritto di accesso può essere fatto valere soltanto rispetto ad atti amministrativi già esistenti e come tali individuabili; non potrà essere accolta un istanza che presupponga, per il soddisfacimento, un lavoro di indagine, di calcolo, di compilazione o di ricerca tecnica da parte dell Ente. Art. 25 Archivio delle schede di accesso 1.Al fine di consentire il più ordinato esercizio del diritto di accesso, ciascuna unità organizzativa istituisce un archivio delle schede di accesso. Gli archivi contengono copia delle schede di accesso, con le comunicazioni e le annotazioni relative

8 all esito del procedimento. Art. 26 Norma di rinvio 1. Per quanto non specificatamente previsto nel presente regolamento, si applicano le norme stabilite in materia dalla legge 7 giugno 1990 numero 142, dalla legge 7 agosto 1990 numero 241, dal D.P.R. 27 giugno 1992, numero 352 con le rispettive modificazioni e integrazioni. APPENDICE R.D. 2 ottobre 1911 numero Pubblicità degli atti. Art. 77. Pubblicità degli atti. Gli atti conservati negli archivi sono pubblici, meno i confidenziali e segreti sin dall origine, che contengono informazioni e giudizi di pubblici ufficiali sulla vita di determinate persone, posteriori al In casi speciali il ministero dell interno potrà concedere, con determinate garanzie, la comunicazione di tali atti, previo parere della direzione dell archivio e sentita la Giunta del consiglio. Gli atti che hanno carattere puramente storico, letterario o scientifico; le sentenze ed i decreti dei magistrati; le decisioni e i decreti delle autorità governative amministrative; gli atti dello stato civile delle persone; gli atti delle Province, dei comuni, e dei corpi morali occorrenti alla loro amministrazione; gli atti necessari all esercizio dei diritti elettorali, alla prova dei servizi civili e militari ed allo svincolo delle cauzioni dei contabili dello stato, sono pubblici qualunque sia la loro data. D.P.R. 30 settembre 1963 numero Norme relative all ordinamento ed al personale degli archivi di Stato. Art. 21. Limiti alla consultabilità dei documenti. I documenti conservati negli Archivi di stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello stato, che diventano consultabili 50 anni dopo la loro data, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone, che lo diventano dopo 70 anni. I documenti dei processi penali sono consultabili 70 anni dopo la data di conclusione del procedimento. Il Ministro dell interno, previo parere del Direttore dell archivio di stato competente e udita la Giunta del consiglio superiore degli archivi, può permettere per motivi di studio, la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini indicati nel comma precedente. I documenti di proprietà dei privati, e da questi depositati presso gli archivi di stato o gli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato, sono assoggettati alla disciplina stabilita dal primo e dal secondo comma del presente articolo. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato documenti agli archivi di stato, possono tuttavia porre la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell ultimo settantennio. Tale limitazione come pure quella generale stabilita dal primo comma, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori, e di qualsiasi altra persona da essi designata. La limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dei depositanti, dei donanti, dei venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali ai quali siano interessati per il titolo d acquisto. art 22. Estensione delle norme contenute nel precedente articolo. Le disposizioni dell articolo precedente sono applicabili, in quanto non siano in contrasto con gli ordinamenti particolari: a) Agli archivi correnti e di deposito degli organi legislativi, giudiziari e amministratihhi dello stato. b) Agli archivi degli enti pubblici. Art. 30. Obblighi degli Enti. Gli Enti pubblici hanno l obbligo di: a) provvedere alla conservazione e all ordinamento degli archivi; b) non procedere allo scarto di documenti senza osservare la procedura stabilita dall articolo 35; c) istituire separate sezioni di archivio per i documenti relativi ad affari esauriti da oltre 40 anni, redigendone l inventano che deve essere inviato in triplice copia alla sovrintendenza archivistica, la quale provvede a trasmetterne una all archivio di stato competente per territorio e un altra all archivio centrale dello Stato. Prima del passaggio dei documenti alle sezioni separate d archivio devono essere effettuate le operazioni di scarto; d) consentire agli studiosi, che ne facciano richiesta, tramite il competente sovrintendente archivistico, la consultazione dei documenti conservati nei propri archivi e che siano consultabili ai sensi degli articoli 21 e22. Per l attuazione di quanto disposto dalla lettera c) gli Enti pubblici possono riunirsi in consorzio, affidando ad un unico impiegato la direzione delle sezioni separate d archivio.

9 Allegato al verbale n.8 del 06/09/2012 SCHEDA DI ACCESSO FORMALE ALLA DOCUMENTAZIONE Il sottoscritto Nato a prov. il residente a via tel. in qualità di CHIEDE DI OTTENERE In visione in copia semplice i seguenti atti o documenti: amministrativi sanitari Il rilascio dei suddetti documenti è necessario per data / / firma PARTE RISERVATA ALL UFFICIO Responsabile del procedimento: Richiedente identificato mediante: conoscenza personale documento di riconoscimento. n. Vista la presente istanza non si autorizza perché: trattasi di documentazione permanentemente/temporaneamente esclusa dall accesso l oggetto della richiesta non è individuabile non appare evidente l interesse personale e concreto altro documento concesso in visione il / / copia rilasciata il / / dietro il corrispettivo di.

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