REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi
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- Enrichetta Morini
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1 REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE Atto del Dirigente a firma unica: DETERMINAZIONE n del 05/09/2013 Proposta: DPG/2013/11337 del 05/09/2013 Struttura proponente: Oggetto: Autorità emanante: Firmatario: DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA INDIVIDUAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 44 COMMA 4 DEL RR. N.1/2011, DELLE AZIENDE CHE PRODUCONO QUANTITATIVI DI ACQUE REFLUE NON RILEVANTI DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE. IL DIRETTORE - DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA GIUSEPPE BORTONE in qualità di Direttore generale Luogo di adozione: BOLOGNA data: 05/09/2013 pagina 1 di 8
2 Testo dell'atto DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA IL DIRETTORE Visti: - la Direttiva 91/676/CEE del 12 Dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; - il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale ; - il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006 Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ; - la Legge Regionale 6 marzo 2007 n. 4 Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a Leggi Regionali, ed in particolare il Capo III Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari ; - il Regolamento Regionale n.1 del 28 Ottobre 2011 recante Regolamento regionale ai sensi dell articolo 8 della Legge Regionale 6 Marzo 2007, n.4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, ed in particolare il Titolo III Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari ; Dato atto che: - l art. 8, comma 1, della L.R. n.4/2007 sopra citata stabilisce che le specifiche norme tecniche relative all utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari sono stabilite con atto del competente Direttore Generale; pagina 2 di 8
3 - l art. 1, comma 2 del succitato Regolamento Regionale n.1/2011 precisa che le ulteriori e specifiche norme tecniche suddette sono relative a: a) comunicazione per l utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento; b) comunicazione per l utilizzazione agronomica di altri fertilizzanti azotati; c) criteri tecnici per l utilizzazione agronomica; d) requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento e di altre biomasse destinate all utilizzo agronomico; - l art. 44, comma 4 del Titolo III del succitato Regolamento regionale n.1/2011 precisa che Sono esclusi dagli obblighi di cui al presente Titolo le aziende di cui al comma 1 che producono quantitativi di acque reflue non rilevanti dal punto di vista ambientale e che saranno definiti con provvedimento del Direttore Generale competente ; Considerato che: - da alcuni incontri con i soggetti interessati e con gli amministratori di tutte le Province della Regione è emersa la necessità di definire i criteri per la definizione dei quantitativi di acque reflue di aziende vitivinicole da considerare non rilevanti dal punto di vista ambientale; - il settore produttivo vitivinicolo della Regione è caratterizzato dalla presenza predominante di aziende di piccole e medie dimensioni; - la lavorazione dell uva e del vino presenta un forte carattere di stagionalità e di conseguenza anche la produzione di acque reflue è estremamente irregolare, con elevati picchi stagionali; Rilevato che: - le acque reflue da aziende vitivinicole presentano un contenuto di Azoto molto ridotto di norma non superiore ai 250 mg/l e che pertanto l apporto di Azoto al suolo tramite l utilizzazione agronomica di queste acque risulta poco rilevante; - a causa del basso contenuto di nutrienti le acque reflue da aziende vitivinicole si prestano ad un uso quasi pagina 3 di 8
4 esclusivamente irriguo\fertirriguo e pertanto il significato del loro uso agronomico ha un valore in termini di risparmio delle risorse idriche; Ritenuto opportuno: - definire, ai sensi dell art. 44, comma 4, del Regolamento Regionale n.1/2011, non rilevanti dal punto di vista ambientale quantitativi di acque reflue prodotte da aziende vitivinicole, uguali o inferiori a 1000 m 3 annui a condizione che queste vengano distribuite su terreni agricoli dei quali i produttori abbiano la disponibilità riconosciuta da adeguato titolo giuridico, in un quantitativo massimo pari a 100 m 3 /ha per anno; - stabilire che, le aziende vitivinicole che producono e utilizzano quantitativi di acque reflue ritenute non rilevanti dal punto di vista ambientale, in considerazione della produzione discontinua delle medesime acque e al fine di garantire un corretto uso agronomico delle stesse, dovranno essere dotate di contenitori per lo stoccaggio aventi una capacità minima non inferiore al 10 % del volume di acque reflue complessivamente prodotte in un anno; Sentito il Direttore Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie; Attestata la regolarità amministrativa; D E T E R M I N A - di definire, ai sensi dell art. 44, comma 4, del Regolamento Regionale n.1/2011, non rilevanti dal punto di vista ambientale quantitativi di acque reflue prodotte da aziende vitivinicole, uguali o inferiori a 1000 m 3 annui a condizione che queste vengano distribuite su terreni agricoli dei quali i produttori abbiano la disponibilità riconosciuta da adeguato titolo giuridico, in un quantitativo massimo pari a 100 m 3 /ha per anno; - di stabilire che, le aziende vitivinicole che producono e utilizzano quantitativi di acque reflue ritenute non rilevanti dal punto di vista ambientale, in pagina 4 di 8
5 considerazione della produzione discontinua delle medesime acque e al fine di garantire un corretto uso agronomico delle stesse, dovranno essere dotate di contenitori per lo stoccaggio aventi una capacità minima non inferiore al 10 % del volume di acque reflue complessivamente prodotte in un anno; - di stabilire altresì che i titolari delle aziende vitivinicole che producono e utilizzano quantitativi di acque reflue ritenute non rilevanti dal punto di vista ambientale sono obbligati a fornire a tutte le Province interessate idonea autodichiarazione, predisposta secondo le indicazioni contenute nell Allegato 1, allegato al presente atto di cui è parte integrante, attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale autodichiarazione debitamente compilata, andrà trasmessa alle Province competenti entro 30 giorni dall avvio della produzione di acque reflue e non sarà soggetta a rinnovo ma andrà aggiornata ogni qualvolta subentrino modifiche rispetto all autodichiarazione precedentemente inviata. Una copia di tale autodichiarazione, corredata di copia di tutti gli atti necessari ad attestarne la veridicità, andrà conservata in azienda per i controlli successivi; - di dare atto che per le aziende vitivinicole che producono quantitativi di acque reflue ritenute non rilevanti dal punto di vista ambientale sono fatte salve tutte le altre disposizioni di cui al Titolo III Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari del Regolamento Regionale n.1/2011. Giuseppe Bortone pagina 5 di 8
6 Allegato parte integrante - 1 ALLEGATO 1 REGOLAMENTO REGIONALE 28 OTTOBRE 2011, N.1 TITOLO III Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari. Art.44, comma 4, quantitativi non rilevanti dal punto di vista ambientale di ACQUE REFLUE DI CANTINE. Autodichiarazione di produzione e utilizzazione di volumi non superiori a m³/anno, corrispondenti a quantità totali di azoto entro 250 kg, per apporti massimi ad ettaro di 100 m³/ anno La presente dichiarazione deve essere compilata e trasmessa alle Province competenti entro 30 giorni dall avvio della produzione di acque reflue e conservata in azienda. A) DATI GENERALI Dati anagrafici dell impresa B) DATI DI PRODUZIONE Periodo di produzione Volume prodotto (m³) Volume stoccato (m³) Totale (m³/anno) pagina 6 di 8
7 C) DATI IDENTIFICATIVI DEI TERRENI UTILIZZABILI Comune Sezione Foglio Particella Titolo disponibilità particella (proprietà; affitto; in concessione) CUAA azienda concedente Superficie catastale disponibile ettari are ca Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli articoli 483, 485, 496 del codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000. Data Firma pagina 7 di 8
8 Parere di regolarità amministrativa REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2013/11337 IN FEDE Giuseppe Bortone pagina 8 di 8
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