REGOLAMENTO PROTOCOLLARE DELLA CONFEDERAZIONE

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1 DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI REGOLAMENTO PROTOCOLLARE DELLA CONFEDERAZIONE 9 dicembre 2002 Le funzioni (Presidente della Confederazione, Cancelliere della Confederazione, Capo del Protocollo, Capomissione, ) impiegate nel presente documento si applicano a persone di ambo i sessi

2 INDICE Pagina PARTE PRIMA Competenze in materia di protocollo e di cerimoniale 2 PARTE SECONDA Regolamento protocollare I. Accreditamento di un nuovo Capomissione 2 II. Arrivo del nuovo Capomissione 2 III. Presentazione delle credenziali 3 IV. Assenze e richiamo del Capomissione 3-4 V. Udienze 4 VI. Visite ai Cantoni 4 VII. Presentazione degli auguri di Capodanno 4-5 VIII. Ricevimenti ufficiali in onore del Corpo diplomatico 5 IX. Inviti del Corpo diplomatico 5 X. Visite ufficiali 5-7 XI. Soggiorno privato o transito di personalità straniere in Svizzera 7 XII. Decessi 7-8 XIII. Bandiera federale 8 XIV. Onorificenze 9 XV. Porto di uniformi militari straniere in Svizzera 9 XVI. Ordine dei discorsi 9 XVII. Precedenza 9-11 PARTE TERZA Organizzazioni internazionali 12 PARTE QUARTA Disposizioni finali 12 2

3 PARTE PRIMA Competenze in materia di protocollo e di cerimoniale 1. Il Dipartimento federale degli affari esteri è l autorità competente per disciplinare le questioni relative al protocollo e al cerimoniale del Consiglio federale e del Presidente della Confederazione. 2. Il Protocollo del Dipartimento federale degli affari esteri (qui di seguito: Protocollo) assicura la coordinazione con gli altri Dipartimenti e con le autorità federali, cantonali e comunali. PARTE SECONDA Regolamento protocollare I. Accreditamento di un nuovo Capomissione 1. La domanda di accreditamento in favore di un nuovo Capomissione è inoltrata dallo Stato accreditante attraverso la sua Missione diplomatica in Svizzera o la Missione diplomatica svizzera in questo Stato. La domanda è accompagnata da un curriculum vitae. 2. La procedura resta segreta fino al momento in cui l accreditamento è stato comunicato alle autorità dello Stato accreditante tramite lo stesso canale diplomatico attraverso il quale è stata inoltrata la domanda. 3. Di regola, alla concessione dell accreditamento, le autorità svizzere non pubblicano alcun comunicato stampa. II. Arrivo di un nuovo Capomissione 1. L arrivo di un nuovo Capomissione è notificato immediatamente al Protocollo. Se arriva in treno alla stazione di Berna o in aereo all aeroporto di Belpmoos nei pressi di Berna, il nuovo Capomissione è accolto ufficialmente da un rappresentante del Protocollo. Il nuovo Capomissione non viene però accolto ufficialmente se giunge in Svizzera a un posto di confine o in altri luoghi che Berna. 2. Nei primi giorni che seguono il suo arrivo a Berna, il Sostituto del Capo del Protocollo rende visita al nuovo Capomissione. Se quest ultimo non ha una residenza permanente a Berna, si presenterà direttamente al Capo del Protocollo. 3

4 III. Presentazione delle credenziali 1. In occasione della visita al Capo del Protocollo, il nuovo Capomissione consegna a questo la copia d uso delle credenziali come pure la copia d uso delle lettere di richiamo del suo predecessore. A partire da questo momento, il nuovo Capomissione potrà esplicare pienamente le sue funzioni. 2. Il Capo del Protocollo illustra, a grandi linee, l organizzazione dell Amministrazione federale e, nei dettagli, quella del Dipartimento federale degli affari esteri. Spiega il cerimoniale della presentazione delle credenziali e ne fissa la data. 3. Il giorno prestabilito, confermato tramite nota verbale, un rappresentante del Protocollo, accompagnato da un usciere in uniforme festiva e da una scorta di polizia, si reca in vettura ufficiale presso il nuovo Capomissione per condurlo a Palazzo federale. Il Capomissione può essere accompagnato da al massimo tre collaboratori diplomatici. Il Capomissione è accolto dal Capo del Protocollo, il quale lo accompagna nella Sala di rappresentanza del Consiglio federale. Qui viene presentato al Presidente della Confederazione e al Cancelliere della Confederazione. In caso di impedimento, il Presidente della Confederazione viene generalmente sostituito dal Vicepresidente del Consiglio federale. 4. In occasione della presentazione delle credenziali, non vengono né pronunciati né scambiati per iscritto discorsi, al fine di dare maggiore spazio a un incontro di tipo informale. Durante la cerimonia sono scattate alcune fotografie. Di norma, l udienza non supera i quindici minuti. Una volta terminata, il Capomissione viene riaccompagnato alla sua residenza. 5. La tenuta prescritta per questa cerimonia è l abito scuro, il costume nazionale o l uniforme. 6. La presentazione delle credenziali è oggetto di un comunicato stampa del Dipartimento federale degli affari esteri. 7. L Incaricato d affari permanente, accompagnato in vettura ufficiale a Palazzo federale da un rappresentante del Protocollo, viene accompagnato nell ufficio del Capo del Dipartimento federale degli affari esteri, al quale consegna le credenziali. IV. Assenze e richiamo del Capomissione 1. Il Capomissione, che lascia temporaneamente la Svizzera, ne informa tramite nota verbale il Protocollo, segnalando il nome del collaboratore che, in sua assenza, dirigerà la Missione in qualità di Incaricato d affari ad interim. Se il Capomissione non ha potuto inoltrare tale notifica prima della sua partenza, sarà il Ministero degli esteri del suo Paese a comunicare per fax al Dipartimento federale degli affari esteri (Protocollo) il nome dell Incaricato d affari ad interim. Al suo ritorno, il Capomissione notifica al Protocollo la ripresa delle sue funzioni. 4

5 2. L Incaricato d affari ad interim si assicurerà che il Ministero degli esteri del suo Paese informi anticipatamente, tramite fax, il Dipartimento federale degli affari esteri (Protocollo) della sua assenza, momentanea o definitiva, dalla Svizzera. Allo stesso tempo, il Ministero degli esteri indicherà il nome della persona designata alla quale saranno conferite le funzioni dell Incaricato d affari ad interim. 3. In occasione della partenza definitiva di un Capomissione in carica a Berna da almeno tre anni, il Segretario di Stato, il Segretario Generale o un direttore del Dipartimento federale degli affari esteri offre un pranzo o una cena di commiato in suo onore, a nome del Consiglio federale. 4. Le visite di commiato ai membri del Consiglio federale non sono di rigore. Tuttavia, i Capimissione che desiderano rendere tale visita al Capo del Dipartimento federale degli affari esteri ed eventualmente ad altri membri del Consiglio federale, si rivolgeranno al Protocollo per la loro organizzazione. V. Udienze Il Protocollo è a disposizione dei Capimissione per fissare la data e l ora in cui desiderano ottenere udienza presso il Capo del Dipartimento federale degli affari esteri e presso altri membri del Consiglio federale dopo la presentazione delle credenziali. Queste udienze, richieste attraverso nota verbale, non sono tuttavia di rigore dopo questa cerimonia e dovrebbero, di preferenza, essere associate a un procedimento diplomatico meno protocollare. VI. Visite ai Cantoni 1. Le visite ufficiali che i Capimissione desiderano rendere alle autorità cantonali non sono né considerate di rigore, né hanno carattere propriamente consuetudinario: secondo la Costituzione federale, gli affari esteri competono alla Confederazione. 2. Ogni Cantone è tuttavia sovrano in materia e riceve gli ospiti secondo i propri criteri. 3. Le visite si svolgono prevalentemente in quei Cantoni in cui gli Stati in questione hanno interessi particolari e con i quali coltivano strette relazioni. In considerazione rientrano segnatamente i Cantoni in cui gli Stati hanno una rappresentanza consolare, o interessi commerciali diretti oppure in cui risiede un certo numero di loro cittadini. 4. I Capimissione avranno cura di limitare il numero di queste visite a due per anno; ne faranno richiesta al Protocollo tramite nota verbale, il quale si occuperà di assicurare la coordinazione con i Cantoni. Solo le visite al Cantone di Berna sono organizzate direttamente dalle Missioni interessate. 5

6 VII. Presentazione degli auguri di Capodanno 1. Il Presidente della Confederazione riceve gli auguri e risponde all allocuzione del Decano del Corpo diplomatico. 2. Il Capo del Dipartimento degli affari esteri assiste a questa cerimonia. 3. Generalmente, la cerimonia si tiene nel corso della seconda settimana di gennaio. I Capimissione, senza il coniuge, potranno essere accompagnati da un collaboratore diplomatico. Il protocollo definisce il programma del ricevimento in onore dei Capimissione. La tenuta prescritta è l abito scuro, il costume nazionale o l uniforme. VIII. Ricevimenti ufficiali in onore del Corpo diplomatico 1. Ogni due anni (anni dispari), il Consiglio federale organizza una manifestazione culturale, cui fa seguito un ricevimento. I Capimissione e gli Incaricati d affari ad interim annunciati ufficialmente al Protocollo vi sono invitati con i rispettivi coniugi. La tenuta è definita dal Protocollo. 2. Alternativamente (anni pari), il Consiglio federale organizza un escursione. L invito è riservato ai Capimissione e agli Incaricati d affari ad interim annunciati ufficialmente al Protocollo, accompagnati dai rispettivi coniugi. IX. Inviti del Corpo diplomatico 1. Di principio, i membri del Consiglio federale e il Cancelliere della Confederazione non assistono ai ricevimenti dati dai Capimissione in occasione della Festa nazionale del loro Paese. 2. A titolo personale, i membri del Consiglio federale possono tuttavia dar seguito a un invito a pranzo o a cena come pure a qualsiasi altro ricevimento organizzato in loro onore. Gli inviti sono trasmessi tramite il Protocollo. X. Visite ufficiali 1. Visita di Stato La visita di Stato è quella che un Capo di Stato compie in Svizzera su invito del Consiglio federale. Di norma, in un anno si svolgono da una a due visite di Stato. Il programma della visita è allestito dal Protocollo e dalla Missione diplomatica in Svizzera della Stato in questione. Di regola, l ospite straniero soggiorna presso un albergo di prima categoria di Berna. 6

7 La durata della visita di Stato è di due giorni. Nel corso della prima giornata, il Consiglio federale in corpore (compreso il Cancelliere della Confederazione) riceve ufficialmente il Capo di Stato a Palazzo federale. La sera offre una cena in suo onore. Il resto della visita è generalmente dedicato a escursioni. Al saluto ufficiale sulla Piazza federale a Berna e, di principio, alla partenza dell ospite all aeroporto, vengono resi gli onori militari ed eseguiti gli inni nazionali. 2. Visita ufficiale di un Capo di Stato La visita ufficiale è quella che un Capo di Stato compie in Svizzera su invito del Consiglio federale. Il programma della visita è allestito dal Protocollo e dalla Missione diplomatica in Svizzera della Stato in questione. La visita è generalmente dedicata a incontri ufficiali con una delegazione del Consiglio federale, che offre un pranzo, una cena o un ricevimento in onore dell ospite. All occorrenza può seguire un escursione. Di norma, l ospite straniero è alloggiato presso un albergo di prima categoria di Berna. Di regola, al momento del saluto ufficiale presso la Residenza del Lohn a Kehrsatz vengono resi gli onori militari ed eseguiti gli inni nazionali. 3. Visita ufficiale di un capo di Governo La visita ufficiale è quella che un capo di Governo compie in Svizzera su invito del Consiglio federale. Il programma della visita è allestito dal Protocollo e dalla Missione diplomatica in Svizzera dello Stato in questione. La visita è generalmente dedicata a incontri ufficiali con una delegazione del Consiglio federale, preceduti o seguiti da un pranzo o una cena. All occorrenza può seguire un escursione. Di regola, l ospite straniero è alloggiato presso un albergo di prima categoria di Berna. 4. Visita ufficiale di un membro di Governo La visita ufficiale è quella che un membro di Governo compie in Svizzera su invito del suo omologo nel Consiglio federale. Il programma della visita è allestito dal Dipartimento federale interessato e dalla Missione diplomatica in Svizzera dello Stato in questione se necessario, in collaborazione con il Protocollo. La visita è generalmente dedicata a incontri ufficiali preceduti o seguiti da un pranzo o una cena. All occorrenza può seguire un escursione. 7

8 Di regola, l ospite straniero è alloggiato presso un albergo di prima categoria di Berna. 5. Visita ufficiale di lavoro La visita ufficiale di lavoro di un Capo di Stato, un capo di Governo o un membro di Governo in quanto meno formale rispetto a una visita ufficiale propriamente detta rispetta un protocollo meno complesso che comprende: ricevimento della personalità a Berna, incontri ufficiali, preceduti o seguiti da un pranzo o una cena. 6. Visita di cortesia La visita di cortesia è quella che un Capo di Stato, un capo di Governo o un membro di Governo, di passaggio in Svizzera, desidera fare al Presidente della Confederazione o a un altro membro del Consiglio federale. L organizzazione della visita spetta al Dipartimento interessato in collaborazione con la Missione diplomatica dello Stato in questione. Il Protocollo si occupa dell organizzazione della visita di cortesia di un Ministro degli esteri al Presidente della Confederazione. La visita di cortesia, solitamente breve, si svolge secondo un protocollo semplificato. 7. Coniuge di un Capo di Stato, di un capo di Governo o di un membro di Governo Di norma, il Protocollo organizza programmi per il/la coniuge di un Capo di Stato, di un capo di Governo o di un membro di Governo solo nel caso di visite di Stato. XI. Soggiorno privato o transito di personalità straniere in Svizzera Non esiste un particolare protocollo da seguire nel caso di un soggiorno privato o di un transito in Svizzera di un Capo di Stato o di un Sovrano straniero, di un Capo di Governo o di un membro di Governo. La Missione diplomatica dello Stato in questione dovrebbe previamente notificare ufficialmente al Protocollo tale soggiorno. Fatto questo, le autorità svizzere competenti possono accordare determinate agevolazioni al momento dell arrivo e della partenza, tenuto conto del rango del visitatore. Esse prendono anche le misure di sicurezza che ritengono adeguante, purché siano state debitamente informate tramite nota verbale delle Missioni diplomatiche in Svizzera degli Stati interessati. XII. Decessi 1. Al decesso di un Capo di Stato o di un Capo di Governo, il Capo del Dipartimento federale degli affari esteri, accompagnato da un suo stretto collaboratore e dal Capo del Protocollo, si reca alla residenza del Capomissione o alla cancelleria della Missione diplomatica in Svizzera dello Stato in lutto per presentare le condoglianze del Consiglio federale e firmare il registro delle condoglianze. 8

9 Se il Capomissione è Incaricato d affari permanente o Incaricato d affari ad interim, la visita viene svolta dal Capo del Protocollo. Se la Missione diplomatica dello Stato in lutto organizza un servizio funebre, il Consiglio federale vi è rappresentato in modo adeguato. 2. Al decesso di un Capomissione accreditato presso il Consiglio federale, la famiglia del defunto a Berna riceve la visita del Capo del Dipartimento federale degli affari esteri, accompagnato da un suo stretto collaboratore e dal Capo del Protocollo. Se il defunto era Incaricato d affari permanente o Incaricato d affari ad interim, la visita viene svolta dal Capo del Protocollo. Alle esequie, viene deposta una corona floreale a nome del Consiglio federale. Se il defunto era Incaricato d affari permanente o Incaricato d affari ad interim, la corona è deposta a nome del Dipartimento federale degli affari esteri. Il Consiglio federale, rispettivamente il Dipartimento federale degli affari esteri, è rappresentato in modo adeguato alle esequie o al servizio funebre. 3. Alla morte di un membro del personale diplomatico di una Missione diplomatica in Svizzera, il Capo del Protocollo invia per lettera le condoglianze al Capomissione. XIII. Bandiera federale La bandiera federale svizzera è issata: 1. Su Palazzo federale (corpo centrale) durante le sessioni delle Camere federali; 2. Su tutti gli edifici della Confederazione il 1 di agosto. La bandiera federale è posta a mezz asta: 1. Su tutti gli edifici della Confederazione: dal giorno del decesso di un Consigliere federale in carica fino al giorno delle sue esequie; 2. Sull ala ovest di Palazzo federale, i giorni del decesso e delle esequie: a) di un Capo di Stato in carica con il quale la Confederazione intrattiene relazioni diplomatiche e, in altre circostanze, su decisione del Consigli federale; b) del Cancelliere della Confederazione in carica; c) di un Capomissione accreditato presso il Consiglio federale. Palazzo federale e la Città di Berna sono imbandierate: In occasione di visite di Stato. 9

10 XIV. Onorificenze 1. La legge federale del 23 giugno 2000 concernente le liberalità e le onorificenze di autorità estere vieta, a determinati cittadini svizzeri, di accettare titoli o insegne cavalleresche da Governi esteri. La stessa legge vieta di accettare e di fregiarsi di distinzioni straniere nell esercito svizzero. 2. Le Missioni diplomatiche, il cui Governo intende attribuire una liberalità o un titolo a un cittadino svizzero, sono invitate a consultare il Protocollo, in ogni singolo caso. XV. Porto di uniformi militari straniere in Svizzera 1. Il porto di uniformi militari straniere in Svizzera è vietato. In alcuni casi ben precisi, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport può concedere un autorizzazione speciale. 2. Ogni domanda deve essere presentata al Protocollo militare per mezzo di moduli appropriati. 3. In deroga alle cifre 1 e 2 qui sopra, gli Addetti alla difesa accreditati in Svizzera e i loro aggiunti sono autorizzati a portare l uniforme nell esercizio delle loro funzioni senza dover presentare una domanda d autorizzazione in tal senso. XVI. Ordine dei discorsi Di norma, è l'oratore di rango superiore a pronunciare per ultimo il discorso. XVII. Precedenza 1. In generale a) L ordine di precedenza da seguire in occasione di cerimonie o ricevimenti ufficiali è illustrato negli elenchi e nelle tabelle che seguono. Il Protocollo è a disposizione delle Missioni diplomatiche in Svizzera che desiderano precisazioni in merito. b) Quando più persone hanno lo stesso rango, l ordine di precedenza sarà basato, in regola generale, sull anzianità di servizio e sull età. I coniugi condividono di norma lo stesso rango. 2. Precedenza dei membri del Corpo diplomatico 1. Nunzio Apostolico 2. Ambasciatori 3. Incaricati d affari permanenti 4. Incaricati d affari ad interim 5. Ministri-Consiglieri 6. Consiglieri d Ambasciata 7. Segretari d Ambasciata 8. Addetti 10

11 In ogni classe, l ordine di precedenza è stabilito secondo la data di consegna delle credenziali o la data di entrata in funzione, quest ultima indicata nella lista dei membri del Corpo diplomatico. L ordine di precedenza tra gli incaricati d affari ad interim viene definito in base alla data in cui è stata notificata al Protocollo la loro entrata in funzione. 3. Precedenza dei membri del Corpo consolare 1. Consoli generali 2. Consoli 3. Viceconsoli 4. Agenti consolari I capi di posti consolari prendono posto in ciascuna classe secondo il giorno della concessione dell exequatur. Gli altri agenti consolari prendono posto secondo il giorno dell entrata in funzione indicato nella lista dei membri del Corpo consolare. 4. Precedenza degli Addetti alla difesa stranieri e dei loro aggiunti A) La precedenza degli Addetti alla difesa e dei loro aggiunti è determinata a titolo individuale in base alle seguenti equivalenze: Generale Colonnello Tenente colonnello e Maggiore = Ambasciatore = Consigliere = 1 Segretario Gli Addetti hanno la precedenza sugli Addetti aggiunti. B) In seno al Corpo degli Addetti alla difesa, l ordine di precedenza è determinato dall anzianità di servizio. L Addetto alla difesa con anzianità di presentazione ufficiale e che risiede in Svizzera è Decano del Corpo degli Addetti alla difesa, senza tenere in considerazione il grado. L Addetto alla difesa presentato immediatamente dopo il Decano e risiedente in Svizzera è il Vicedecano del Corpo degli Addetti alla difesa. In assenza del Decano, il Vicedecano esercita la sua carica. L ordine di precedenza degli Addetti aggiunti è definito in base agli stessi criteri impiegati per gli Addetti della difesa, senza considerare il grado. Il Protocollo militare fornirà alle istanze che ne faranno richiesta l elenco delle precedenze in vigore. Il Protocollo militare è l organo di collegamento tra gli Addetti alla difesa accreditati in Svizzera e le autorità civili e militari, i comandi dell esercito e le personalità militari svizzeri. 11

12 5. Cerimonie pubbliche e attività ufficiali A Berna, i membri delle autorità e dei corpi costituiti prendono posto secondo l ordine di precedenza seguente: 1. Il Presidente della Confederazione 2. Il Vicepresidente del Consiglio federale 3. I Consiglieri federali nell ordine di precedenza determinato dall anzianità di elezione da parte dell Assemblea federale 4. Il Presidente del Consiglio nazionale 5. Il Presidente del Consiglio degli Stati 6. Il Cancelliere della Confederazione 7. Il Presidente del Tribunale federale 8. Il Presidente del Tribunale federale delle assicurazioni 9. Gli ex Consiglieri federali 10. I Presidenti dei Governi cantonali secondo l ordine costituzionale (art. 1 Cost. fed.) 11. Il Nunzio Apostolico 12. Gli Ambasciatori accreditati a Berna 13. I Segretari di Stato 14. I Consiglieri nazionali 15. I Consiglieri agli Stati 16. Le autorità e i funzionari svizzeri (secondo l elenco delle precedenze allegato alla versione originale del presente regolamento - in francese) 17. Gli Incaricati d affari permanenti 18. Gli Incaricati d affari ad interim 19. I restanti ospiti Il Protocollo è a disposizione per ulteriori informazioni e per determinare, secondo le circostanze, l ordine di precedenza delle autorità svizzere non menzionate nel presente elenco. PARTE TERZA Organizzazioni internazionali 1. Il Consiglio federale si pronuncia sul protocollo e sul cerimoniale riservato al Segretario generale dell Organizzazione delle Nazioni Unite in occasione di sue visite ufficiali in Svizzera. 2) Di norma, è di competenza del Capo del Dipartimento federale degli affari esteri o di un altro Dipartimento federale disciplinare le questioni concernenti le visite dei direttori generali di organizzazioni internazionali. Il programma delle visite sarà elaborato dal Dipartimento interessato in collaborazione con la Divisione politica III e il Protocollo. 12

13 PARTE QUARTA Disposizioni finali Il Regolamento protocollare del 2 maggio 1990 è abrogato. Il presente Regolamento entra in vigore alla data dell approvazione del Consiglio federale. **** 13

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