COMUNE DI SONCINO REGOLAMENTO COMUNALE
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- Gianfranco Tortora
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1 COMUNE DI SONCINO REGOLAMENTO COMUNALE DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 1
2 ART. 1 - OGGETTO Il presente regolamento, ai sensi del D.Leg.vo n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina i criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate o servizi sociali od assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE I servizi per i quali s intendono applicare tariffe agevolate, commisurate all indicatore della situazione economica equivalente (di seguito denominato ISEE), sono: - servizio assistenza domiciliare - servizio pasti a domicilio - telesoccorso Il presente regolamento si applica anche alla concessione di contributi economici. Per ogni singolo servizio o prestazione, la Giunta Comunale, in sede di approvazione delle tariffe, determinerà le soglie per usufruire delle agevolazioni. Il richiedente la prestazione \ servizio che intende beneficiare di tariffe agevolate, unitamente alla domanda presenta la dichiarazione sostitutiva unica, redatta su modello ministeriale. La dichiarazione ha validità annuale e, qualora il richiedente sia già in possesso dell attestazione ISEE, la domanda andrà corredata con l attestazione anziché con la dichiarazione sostitutiva unica. E data facoltà al cittadino di presentare, nel periodo di validità della dichiarazione stessa, una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare mutamenti della condizione familiare ed economica del proprio nucleo. Gli effetti della nuova dichiarazione decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della nuova attestazione. L attestazione con l indicatore della situazione economica equivalente è rilasciata dall INPS che lo renderà disponibile al dichiarante e agli enti erogatori, una volta presentata la dichiarazione sostitutiva. ART. 3 - CALCOLO DELL INDICATORE DELL ISEE Ai fini dell accesso alle prestazioni agevolate, l ISEE è determinato con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, di cui al successivo art. 4. 2
3 L ISEE è dato dal rapporto tra l indicatore della situazione economica (ISE) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, come di seguito evidenziato: Reddito del nucleo + Reddito figurativo attività finanziarie Canone di locazione (max 5.165,00) = Patrimonio immobiliare - Franchigia per la casa di abitazione (max ,00, oppure capitale residuo del mutuo) + Patrimonio mobiliare - Franchigia di ,00 = Indicatore situazione reddituale indicatore della situazione patrimoniale ISE = indicatore situazione reddituale + 20 % indicatore situazione patrimoniale ISEE = indicatore situazione reddituale + 20 % indicatore situazione patrimoniale nucleo familiare ART. 4 - INDIVIDUAZIONE DEL PARAMETRO CORRISPONDENTE AL NUCLEO FAMILIARE Ai fini del presente Regolamento il nucleo familiare è composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera componente il nucleo della famiglia anagrafica di cui fa parte o, in caso non faccia parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti Per i coniugi che hanno la stessa residenza ma risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, si applica il solo criterio anagrafico Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. In relazione a particolari prestazioni (servizi per le persone anziane, servizi per l infanzia) è possibile assumere una diversa composizione del nucleo, estratta nell ambito dei soggetti sopra 3
4 indicati, se più vantaggiosa per il richiedente. Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza Il parametro corrispondente alla composizione del nucleo familiare è determinato dalla scala di equivalenza di seguito riportata: Numero dei componenti Parametro Si aggiungono le seguenti maggiorazioni: - 0,35 per ogni ulteriore componente. 1 1,00 2 1,57 3 2,04 4 2,46 5 2,85-0,2 in presenza di figli minori e di un solo genitore - 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o di invalidità superiore al 66%. (Ai sensi dell art. 5 del decreto Presidente Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, tra gli invalidi con validità superiore al 66% vanno ricompresi i mutilati e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^ alla 5^). - 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa. ART. 5 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE 1- La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare come definito al precedente art. 4 si ottiene sommando: a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali (al netto dei redditi agrari) b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussista l obbligo alla presentazione della dichiarazione I.V.A.; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini I.R.A.P., al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato 4
5 d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri indicati al successivo comma 2. Da tale somma si detrae, qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo fino a concorrenza e per un massimo di 5.165,00. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato. 2- Per determinare il patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva: a) depositi, conti correnti bancari e postali per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva; b) titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lett. a); c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani od esteri, per i quali va assunto il valore risultante dall ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a); d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo; e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della fruizione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva ovvero, in caso di esonero dall obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali; f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D.LGS. 415/96, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per la società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a); g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali, alla medesima data, non è esercitabile il diritto di riscatto; h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate nella precedente lettera e). Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei famigliari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza. 5
6 ART. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE L indicatore della situazione patrimoniale è determinata sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio mobiliare e immobiliare. 1 - Patrimonio immobiliare Si considera il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d imposta considerato. Dal valore così considerato si detrae, fino a concorrenza, l ammontare dell eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l acquisto dell immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di 5.165,00. Si precisa che: - l abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi - se i componenti del nucleo risiedono in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica all abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica - se l immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota 2 - Patrimonio mobiliare E calcolato secondo i criteri di cui all art. 5 comma 2. Da tale valore si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a ,00. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all art. 4, comma 1 Il patrimonio mobiliare ed immobiliare rileva in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento. ART. 7 - COMPETENZE E CONTROLLI Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del Responsabile dell Ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste delle norme regolanti il servizio stesso. Spetta altresì al responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità dei dati dichiarati attingendo alle informazioni dell anagrafe comunale della popolazione e della 6
7 banca dati relativa all applicazione dell imposta comunale sugli immobili. Per quanto attiene ai dati reddituali e patrimoniali saranno richiesti controlli a campione al Ministero delle Finanze ed alla Guardia di Finanza. Il richiedente dichiarerà di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tale fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio. ART. 8 NORMA FINALE Per quanto non compreso nel presente regolamento, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia. 7
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