COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA. (Indicatore della situazione economica equivalente)
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1 COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) Adottato con delibera CC. N. 63 del
2 INDICE Art. 1 Oggetto del Regolamento Pag. 3 Art. 2 Ambito di applicazione 3 Art. 3 Criteri per la determinazione della situazione economica 3 Art. 4 Determinazione della situazione economica 3 Art. 5 Definizione del reddito 3 Art. 6 Definizione di patrimonio 4 Art. 7 Modalità di presentazione della domanda 4 Art. 8 Assistenza alla compilazione 5 Art. 9 Produzione delle certificazioni ISEE 5 Art. 10 Validità delle certificazioni 5 Art. 11 Controlli 5 Art. 12 Modalità applicativa 5 Art. 13 Vigenza del regolamento 6 2
3 Art. 1 Oggetto del regolamento Il presente regolamento si propone come strumento di sperimentazione per disciplinare l applicazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in relazione a determinate prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune. Il regolamento fa esplicito riferimento a quanto disposto nel Decreto legislativo 109/1998 integrato dal DPCM 221/1999, dal DPCM 305/1999 e successive modificazioni e integrazioni. Art. 2 Ambito di applicazione La disposizione del presente regolamento si applicano nel rispetto del principio che ogni cittadino gode di pari dignità e in ottemperanza alla legge che prevede l applicazione a quei servizi non destinati alla generalità dei soggetti, determinati annualmente dalla Giunta comunale. Art. 3 Criteri per la determinazione della situazione economica La valutazione della situazione economica di chi richiede la prestazione è determinata dalla legge considerando il nucleo familiare. In carenza di previsione normativa essa è definita in ragione delle diverse tipologie di servizio, così come indicate dal Piano Politiche sociali (PPS) o dal Piano per il Diritto allo Studio (PDS). Art. 4 Determinazione della situazione economica La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo si ottiene combinando il reddito e il patrimonio immobiliare e mobiliare. Qualora il richiedente appartenga ad un nucleo familiare di più persone la situazione economica viene calcolata con riferimento alla scala di equivalenza definita dai citati decreti. Art. 5 Definizione di reddito Il reddito del nucleo è dato dalla somma dei seguenti fattori: a. Reddito complessivo ai fini IRPEF come risulta dall ultima dichiarazione presentata; b. Il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il reddito finanziario medio annuo dei titoli decennali del Tesoro. Dalla predetta somma si detrae una franchigia determinata per legge. 3
4 Art. 6 Definizione di patrimonio Il patrimonio del nucleo familiare è dato dalla combinazione del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare. - Patrimonio immobiliare Il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae l ammontare dell eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l acquisto dell immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di Lire 100 milioni. Ai fini dell applicazione della detrazione si considera: 1. L abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti di proprietà di almeno uno di essi: 2. Se i componenti del nucleo familiare risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di uno dei componenti stessi, la detrazione si applica all abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; 3. Se l immobile risulta in quota parte di proprietà di uno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota. Tali importi vengono definiti con riferimento al 31 dicembre dell anno precedente a quello della richiesta di prestazione. - Patrimonio mobiliare è costituito da Depositi bancari, BOT, Titoli di stato, denaro affidato a Società d investimento o di risparmio, quote di partecipazione azionarie e tutte le componenti indicate nell articolo 3, comma 2, del DPCM del 7 maggio 1999 n Il patrimonio da considerare è quello posseduto al 31 dicembre dell anno precedente a quello della richiesta di prestazione e va approssimato alla decina di milione inferiore. Dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare si detraggono le somme previste dalla normativa. Il patrimonio viene sommato ai redditi nella misura del 20% del suo valore come sopra determinato. Art. 7 Modalità di presentazione della domanda Il richiedente la prestazione deve presentare domanda agli uffici competenti, corredata da una dichiarazione sostitutiva, compilando il modulo approvato con Decreto Ministeriale concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell indicatore della situazione economica equivalente. L autodichiarazione può essere sottoposa a controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, comportando anche responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione. L acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni ISEE avviene nel rispetto della Legge 675/95 e decreto legislativo 135/99. 4
5 La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito dal Comune. Al momento della domanda il Comune rilascia la relativa attestazione provvisoria. Art. 8 Assistenza alla compilazione Il Comune redige specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso i competenti uffici, tutte le informazioni per una corretta auto compilazione delle domande. Adotta inoltre tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l assistenza ai cittadini nella compilazione delle autodichiarazioni ISE nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni (CAAF, ordini professionali, associazioni, ecc). Art. 9 Produzione delle certificazioni ISEE Effettuata l istruttoria delle domande presentate, i Comuni rilasciano la certificazione ISEE. Art. 10 Validità della certificazione I certificati ISEE rilasciati dal Comune per i propri servizi hanno validità annuale dalla data di rilascio dell attestazione provvisoria. Ai richiedenti è fatto obbligo di comunicare eventuali rilevanti variazioni della propria situazione economica o modifiche della composizione del nucleo familiare. L entità delle variazioni ritenute rilevanti è disciplinata nei singoli regolamenti delle tariffe comunali. La mancata comunicazione comporta la revisione o la revoca dell agevolazione. Art. 11 Controlli Alla Guardi di Finanza spettano i controlli di tipo sostanziale su redditi e patrimonio previsti per legge. Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l attivazione delle necessarie procedure di legge, il competente settore comunale adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed, eventualmente, recuperare i benefici concessi. Art. 12 Modalità applicativa Le soglie ISEE, sotto le quali sono concesse le agevolazioni tariffarie o i contributi economici nonché la loro misura, sono determinate con gli appositi atti di adozione delle tariffe. Per ogni singolo servizio o prestazione verranno quindi stabiliti i livelli della situazione economica equivalente al di sotto della quale poter accedere alle agevolazioni. 5
6 Art. 13 Vigenza del regolamento Il presente regolamento che ha il carattere della sperimentalità, per il primo anno si applica gradualmente ai servizi di cui all articolo 2. 6
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