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1 IlConsigliod Europaelosport. - Carta europea dello sport (1975/1992) - Codice di etica sportiva (1992) - Convenzione sulla violenza e i disordini degli spettatori - Convenzione contro il doping

2 LaCartaeuropeadellosport DEFINIZIONE DI SPORT: Per sport si intende qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli.

3 (segue):lacartaeuropeadellosport LE FINALITA DELLA CARTA:

4 IlCodiceeuropeodieticasportiva

5 IlCodiceeuropeodieticasportiva

6 LaCartaeuropeadellosport

7 LaConvenzionesullaviolenzaeidisordini deglispettatori(1985). Vero e proprio trattato internazionale, giuridicamente vincolante. Articolo 1 Scopo della Convenzione 1. Al fine di prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori durante le partite di calcio, le Parti si impegnano, nei limiti delle rispettive disposizioni costituzionali, a prendere i provvedimenti necessari per rendere effettive le disposizioni della presente Convenzione. 2. Le Parti applicano le disposizioni della presente Convenzione ad altri sport e manifestazioni sportive, tenuto conto delle loro esigenze specifiche, durante i quali si temano violenze o disordini degli spettatori.

8 LaConvenzionesullaviolenzaeidisordini deglispettatori(1985). Articolo 3 Provvedimenti 1. Le Parti si impegnano a garantire l elaborazione e l attuazione di provvedimenti atti a prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori, in particolare a: a. accertarsi che servizi d ordine adeguati siano mobilitati per far fronte alle manifestazioni di violenza e ai disordini sia negli stadi sia nelle loro immediate vicinanze e lungo le vie di accesso utilizzate dagli spettatori;

9 LaConvenzionesullaviolenzaeidisordini deglispettatori(1985). Articolo 3 Provvedimenti b. facilitare una stretta cooperazione e uno scambio di informazioni appropriate tra le forze di polizia delle varie località interessate o che potrebbero esserlo; c. applicare o, se del caso, adottare una legislazione che commini pene appropriate o, all occorrenza, provvedimenti amministrativi appropriati alle persone riconosciute colpevoli di reati legati alla violenza o disordini degli spettatori.

10 LaConvenzionesullaviolenzaeidisordini deglispettatori(1985). Articolo 3 Provvedimenti 4. Qualora si temano esplosioni di violenza o disordini da parte degli spettatori, le Parti provvedono, se necessario introducendo una legislazione appropriata che preveda sanzioni per inosservanza o altri provvedimenti adeguati, affinché le organizzazioni sportive e i club nonché, all occorrenza, i proprietari degli stadi e le autorità pubbliche, sulla base delle competenze definite dalla legislazione interna, prendano provvedimenti concreti nelle immediate vicinanze degli stadi e all interno di essi, per Prevenire e controllare tale violenza o tali disordini, e segnatamente:

11 LaConvenzionesullaviolenzaeidisordini deglispettatori(1985). Articolo 3 Provvedimenti a. fare in modo che la progettazione e la struttura degli stadi garantiscano la sicurezza degli spettatori, non favoriscano la violenza tra di essi, permettano un efficace controllo della folla, siano dotati di cancelli e recinzioni adeguati e permettano l intervento dei servizi di soccorso e delle forze dell ordine; b. separare efficacemente i gruppi di tifosi rivali riservando ai tifosi ospiti, qualora siano ammessi, tribune diverse;

12 LaConvenzionesullaviolenzaeidisordini deglispettatori(1985). Articolo 3 Provvedimenti c. garantire tale separazione mediante un rigoroso controllo della vendita dei biglietti e prendere particolari precauzioni nel periodo immediatamente precedente la partita; d. non ammettere negli stadi e alle partite, nella misura in cui si riveli giuridicamente possibile, gli istigatori di disordini potenziali o noti e le persone sotto l effetto dell alcool o delle droghe, oppure vietarne loro l entrata;

13 LaConvenzionesullaviolenzaeidisordini deglispettatori(1985). Articolo 3 Provvedimenti e. dotare gli stadi di un efficace sistema di comunicazione con il pubblico e provvedere affinché se ne faccia pienamente uso, nonché di programmi delle partite e altre pubblicazioni, per indurre gli spettatori a comportarsi correttamente; f. vietare che gli spettatori introducano bevande alcoliche negli stadi; limitare e, preferibilmente, vietare la vendita e la distribuzione di bevande alcoliche negli stadi e accertarsi che tutte le bevande disponibili siano contenute in confezioni non pericolose;

14 LaConvenzionesullaviolenzaeidisordini deglispettatori(1985). Articolo 3 Provvedimenti g. garantire controlli al fine di impedire agli spettatori di introdurre negli stadi oggetti che potrebbero essere utilizzati per atti di violenza, o petardi o oggetti simili; h. garantire che gli agenti di collegamento collaborino con le autorità competenti prima delle partite, riguardo alle disposizioni da prendere per controllare la folla, affinché siano applicati i regolamenti pertinenti grazie ad un azione concertata.

15 LaConvenzionecontroildoping(1989). Articolo 4 Misure destinate a limitare la disponibilità e l uso di agenti e di metodi dopanti proibiti 1. Le parti adottano, a seconda dei casi, una legislazione, regolamenti o misure amministrative atte a ridurre la disponibilità (e segnatamente disposizioni destinate a controllare la circolazione, la detenzione, l importazione, la distribuzione e la vendita) come pure l impiego nello sport di agenti e metodi dopanti proibiti e, in particolare, di steroidi anabolizzanti.

16 LaConvenzionecontroildoping(1989). 3. Inoltre, le Parti: a. aiutano le loro organizzazioni sportive a finanziare i controlli e le analisi antidoping, sia mediante sovvenzioni o sussidi diretti, sia tenendo conto del costo di tali controlli e analisi nel fissare l ammontare globale delle sovvenzioni o dei sussidi da concedere a queste organizzazioni; b. prendono i dovuti provvedimenti per negare il versamento di sussidi, destinati all allenamento, provenienti da fondi pubblici a sportivi che sono stati sospesi in seguito alla scoperta di un infrazione al regolamento sul doping nello sport, e ciò durante il periodo della loro sospensione;

17 LaConvenzionecontroildoping(1989). c. promuovono e, se del caso, facilitano l esecuzione, da parte dello loro organizzazioni sportive, dei controlli antidoping richiesti dalle competenti organizzazioni sportive internazionali, sia durante che al di fuori delle competizioni; e d. promuovono e facilitano la conclusione, da parte delle organizzazioni sportive, di accordi che autorizzano i gruppi abilitati di controllo antidoping a sottoporre i loro membri a test in altri Paesi.

18 Protocollo addizionale alla Convenzione controildoping(2002). - Il Protocollo garantisce che vengano riconosciuti dagli Stati parti della Convenzione i controlli antidoping effettuati sul loro territorio su sportivi provenienti da altri Stati parti della Convenzione. - Viene in tal modo eliminata la necessità di concludere molteplici accordi bilaterali e si accresce l efficacia dei controlli antidoping. - Nello stesso spirito, il Protocollo è il primo strumento di diritto pubblico internazionale a riconoscere la competenza dell Agenzia Mondiale antidoping ad effettuare controlli al di fuori delle competizioni.

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