REGOLAMENTO SANITARIO
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- Marina Donati
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1 REGOLAMENTO SANITARIO Deliberazione del C.F. 9-14/341 del 23 Settembre 2014 Il Regolamento sanitario della FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO disciplina le esigenze specifiche del settore Sanitario, nel rispetto delle Leggi dello Stato e delle Regioni, nonché delle normative e delle disposizioni del CIO, delle Federazioni Internazionali e del CONI, ai fini della tutela e del controllo dello stato di salute dei propri tesserati. Art. 1 Struttura Il Settore Sanitario Federale è costituito da: - la Commissione Medica Federale; - il Medico Federale; - i Medici Addetti alle Squadre Nazionali; - i Medici Fiduciari Regionali; - i Medici Sociali; - il Personale Parasanitario. Tutti i componenti del Settore Sanitario Federale sono tesserati per la Federazione di appartenenza e non devono essere stati soggetti a provvedimenti di espulsione o radiazione da parte di una qualsiasi Federazione Sportiva Nazionale/Discipline Sportive Associate o aver subito sanzioni disciplinari per fatti di doping. Art. 2 Commissione Medica Federale La Commissione Medica ederale, nominata dal C.F., è composta da un Presidente e da numero sette membri, di cui uno assume le funzioni di Segretario, scelti tra specialisti in medicina dello Sport, tesserati alla FMSI, e tra esponenti di discipline scientifiche, esperti in materie biologiche e fisiologiche applicate allo sport. La Commissione Medica resta in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio Olimpico; essa è automaticamente sciolta in caso di decadenza del Consiglio Federale. La Commissione Medica Federale: - coordina l attività del settore Sanitario Federale; - predispone e propone al C.F. iniziative tese alla tutela ed alla verifica dello stato di salute dei tesserati; - esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifiche norme federali tese alla tutela della salute degli atleti; - svolge attività di supporto su precise esigenze sanitarie federali e/o a favore di atleti, ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal C.F. e/o dal medico Federale; - fornisce consulenza su tematiche cliniche e biologiche, e/o su possibili problematiche antidoping;
2 2 ) - propone e collabora in interventi federali di formazione ed aggiornamento nelle materie biologiche e fisiologiche a favore dei tesserati della Federazione; - individua temi di approfondimento e studio in medicina dello Sport e/o materie affini, con particolare riferimento alla disciplina sportiva Federale; - promuove, in accordo con i regolamenti della FMSI e degli altri organismi competenti in materia, iniziative a sostegno della informazione, prevenzione e lotta al doping; - rappresenta la Federazione nei rapporti con Istituzioni esterne sulle tematiche medicosportive, La Commissione Medica può avvalersi per lo svolgimento dei suoi compiti di consulenti specialisti in discipline biologiche e mediche correlate. Il Presidente della Commissione Medica può essere invitato alle riunioni del C.F. in relazione a specifiche problematiche. Art. 3 Medico Federale e Medici Addetti alle Squadre Nazionali Il Medico Federale è nominato dal C.F., tra Medici in possesso della specializzazione in Medicina dello Sport e tesserati con la FMSI, e resta in carica quattro anni, coincidenti col quadriennio Olimpico. Il Medico Federale. - E il Presidente della Commissione Medica Federale e decade in caso di decadenza del C.F. - Partecipa alle riunioni della Commissione Tecnica Federale, in relazione a problematiche pertinenti; - Dispone e verifica gli interventi sanitari necessari a favore degli atleti di interesse nazionale ed olimpico; - Programma valutazioni medico funzionali e verifica gli accertamenti di idoneità di legge degli atleti di interesse nazionale ed olimpico; - Promuove iniziative di informazione e prevenzione doping per atleti di interesse nazionale ed internazionale; - Coordina, anche attraverso periodiche riunioni, l attività dei medici Addetti alle Squadre Nazionali e dei Medici Fiduciari Regionali, perciò che concerne l assistenza sanitaria e la valutazione degli atleti delle Squadre Nazionali; - Organizza e dispone l assistenza sanitaria delle Squadre Nazionali durante la preparazione, in occasione di ritiri e raduni organizzati dalla Federazione ed in occasione di competizioni internazionali, individuando Medici e personale Parasanitario addetto; - Si correla con i Medici Societari, in particolare su problematiche sanitarie e di tutela della salute secondo legge, relative ad atleti di Interesse Nazionale.
3 3) Il Medico Federale può avvalersi, quando necessario, di Consulenti specialisti esterni. Il Medico Federale può essere invitato alle riunioni del C.F. in relazione a specifiche problematiche. I Medici Addetti alle Squadre Nazionali, designati dal medico Federale, tra gli iscritti alla FMSI, e tra gli specialisti in medicina dello Sport: - sono nominati annualmente dal Consiglio Federale; - effettuano attività consulenza sanitaria su atleti delle Squadre Nazionali e/o di interesse Federale, - prestano assistenza medica in occasione di raduni e/o competizioni nazionali ed internazionali; - partecipano a valutazioni medico-fisiologiche funzionali di atleti di Interesse Nazionali ed internazionale; - forniscono, agli stessi atleti coinvolti in raduni e/o competizioni, informazioni sanitaria e preventiva su problematiche mediche ed antidoping; - si correlano con il Medico Federale, ed, ove necessario, con i Medici Societari e/o di fiducia degli atleti. Art. 4 Medici Fiduciari Regionali Per l organizzazione del Servizio Sanitario Federale, ogni Comitato Regionale, sentito il parere della Commissione Medica Federale e/o del Medico Federale, si avvale di un medico Fiduciario Regionale, con nomina quadriennale è nominato tra gli specialisti in medicina dello Sport ed iscritti alla FMSI quale Socio Ordinario. Il Medico Fiduciario Regionale - organizza l assistenza sanitaria in Regione; - fornisce informazione e supporto a Società ed Atleti afferenti alla propria Regione; - coordina i Medici collaboratori ed il personale Parasanitario disponibile in Regione; - partecipa alle riunioni del Consiglio Regionale in relazione a problematiche pertinenti; - tiene rapporti con i Medici Sociali della Regione : Art. 5 Medici Sociali I Medici Sociali sono nominati dal Consiglio Direttivo del sodalizio affiliato, tra gli iscritti alla FMSI, preferibilmente specialisti in medicina dello Sport. Il Medico Sociale, in particolare: - vigila, in stretta collaborazione col Presidente della Società Sportiva, sull osservanza delle leggi dello Stato e della Regione sulla tutela sanitaria delle attività sportive e sul rispetto delle norme Federali in tema sanitario; - si adopera nella prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati della propria Società.
4 Art. 6 Settore Parasanitario Fanno parte del Settore Parasanitario tutti gli operatori, in possesso del titolo di studio o professionale legalmente riconosciuto, funzionali ed utili al raggiungimento delle finalità del settore Sanitario Federale, per la salvaguardia della salute e del benessere dell atleta (terapisti, della riabilitazione, psicologi, massaggiatori ed esercenti attività sanitarie riconosciute dalle normative vigenti). Essi sono designati rispettivamente, dal medico Federale per l attività delle squadre Nazionali, dal medico regionale per l attività del Comitato Regionale, e dal Medico Societario per le attività Societarie. 4) Art. 7 Obblighi e disposizioni Tutti gli operatori della struttura sanitaria, a qualsiasi livello: - devono documentare la propria iscrizione al rispettivo Albo Professionale, se esistente; - devono essere tesserati alla Federazione, nei ruoli di competenza; - sono tenuti a rispettare lo Statuto ed il regolamento Federale; - si impegnano ad operare secondo scienza e coscienza; - svolgono la loro attività nel pieno rispetto delle regole morali e delle normative antidoping Nazionali ed Internazionali, adoperandosi al massimo affinché le stesse siano applicate e rispettate dagli altri tesserati. Art. 8 Adempimenti dei tesserati i quali svolgono o intendono svolgere, nell ambito della Federazione, attività sportiva agonistica e promozionale, sono tenuti all osservanza delle normative Statali e Regionali inerenti la tutela delle attività sportive, in ordine al tipo di accertamenti previsti, ed alla loro periodicità. Per praticare attività agonistica è obbligatorio il certificato di idoneità sportiva rilasciato dalle strutture sanitarie riconosciute, mentre per svolgere attività promozionale è necessario il certificato rilasciato dal Medico di base. Ai fini e per gli effetti del DM , per la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio sono da considerare agonisti i tesserati ATLETI delle categorie: Settore Hockey anni 10 Settore Velocità anni 8 (Short Track Pista Lunga) Settore Figura anni 8 (Artistico Danza) Settore Figura anni 10 (Sincronizzato) Settore Curling anni 8 Settore Stock Sport anni 8 Il Presidente della Società sportiva attesta, all atto del tesseramento, che l atleta è stato riconosciuto Idoneo secondo la normativa vigente, e che la relativa certificazione è conservata presso la Società, come previsto dalle Normative Federali.
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