IL MINISTRO DELLA SALUTE
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- Gilberto Rossi
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1 IL MINISTRO DELLA SALUTE VISTO l'articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.98, e s. m. ed in particolare il comma 2, nel rispetto del quale i certificati per l'attività sportiva non agonistica sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano, avvalendosi dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità; VISTO il decreto ministeriale 18 febbraio 1982, "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica"; VISTO il decreto interministeriale 24 aprile 2013, "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita"; ACQUISITA dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri in data 17 febbraio 2014 la proposta di linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica;
2 CONSIDERATO il parere del Consiglio superiore di sanità adottato nella seduta del 17 giugno 2014; TENUTO CONTO dell'aumentato rischio cardiovascolare legato all'età per coloro che hanno superato i sessanta anni e che associano altri fattori di rischio cardiovascolari; SENTITO il gruppo di lavoro in materia di medicina dello sport istituito presso il Ministero della salute; RITENUTO di dover adottare le linee guida di indirizzo per i medici certificatori circa gli esami clinici e gli accertamenti finalizzati al rilascio del certificato medico; DECRETA Articolo l Ambito della disciplina l. Il presente decreto, in attuazione del comma 2 dell'articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e s. m., approva le linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica, allegate al presente decreto quale parte integrante (All.1). 2. È confermato il modello del certificato di cui all'allegato C del decreto interministeriale 24 aprile 2013 (All. 2). Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. n ~' n o ~~.~Gr' J < '. \).
3 ALL.1 LINEE GUIDA DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CERTIFICATI MEDICI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISITICA DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA 1.Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti: a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche; b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. MEDICI CERTIFICATORI 1.I certificati per l'attività sportiva non agonistica sono rilascia ti dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. PERIODICITÀ DEI CONTROLLI E VALIDITÀ DEL CERTIFICATO MEDICO 1.Coloro che praticano attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l'idoneità a tale pratica sportiva. 2. Il certificato medico ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio. ESAMI CLINICI, ACCERTAMENTI E CONSERVAZIONE DEI REFERTI 1.Ai fini del rilascio del certificato medico, è necessario quanto segue: a) l'anamnesi e l'esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa; b) un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita; c) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno
4 superato i 60.anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare; d) un elettrocardiogramma basale debitamente referta to con periodici tà annuale per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare. 2. Il medico certificatore tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca. 3.Il medico certificatore conserva copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite, nonché dell'ulteriore documentazione di cui ai precedenti commi, in conformità alle vigenti disposizioni e comunque per la validità del certificato. 4.Per quanto riguarda i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, l'obbligo di conservazione dei documenti può essere assolto anche dalla registrazione dei referti nella scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata.
5 All. 2 Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico Sig.ra/Sig.... Nata/o a... il.... residente a.... Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché del referto del tracciato ECG eseguito in data..., non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva non agonistica. Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio. Luogo, data, timbro e firma del medicd certificatore.
IL DECRETO E STATO RIORGANIZZATO E INTEGRATO PER POTER ESSERE DI PIU FACILE IINTERPRETAZIONE
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