MINISTERO DELLA SALUTE

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1 MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 8 agosto 2014 Approvazione delle linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica. (14A08029) (GU n.243 del ) IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e s. m. ed in particolare il comma 2, nel rispetto del quale i certificati per l'attività sportiva non agonistica sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano, avvalendosi dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità; Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1982, «Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica»; Visto il decreto interministeriale 24 aprile 2013, «Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita»; Acquisita dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri in data 17 febbraio 2014 la proposta di linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica; Considerato il parere del Consiglio superiore di sanità adottato nella seduta del 17 giugno 2014; Tenuto conto dell'aumentato rischio cardiovascolare legato all'età per coloro che hanno superato i sessanta anni e che associano altri fattori di rischio cardiovascolari; Sentito il gruppo di lavoro in materia di medicina dello sport istituito presso il Ministero della salute; Ritenuto di dover adottare le linee guida di indirizzo per i medici certificatori circa gli esami clinici e gli accertamenti finalizzati al rilascio del certificato medico; Decreta: Art. 1 Ambito della disciplina 1. Il presente decreto, in attuazione del comma 2 dell'art. 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e s. m., approva le linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica, allegate al presente decreto quale parte integrante (Allegato 1). 2. E' confermato il modello del certificato di cui all'allegato C

2 del decreto interministeriale 24 aprile 2013 (Allegato 2). Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 agosto 2014 Il Ministro: Lorenzin Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n Allegato 1 LINEE GUIDA DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CERTIFICATI MEDICI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISITICA Definizione di attività sportiva non agonistica 1. Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti: a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche; b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. Medici certificatori 1. I certificati per l'attività sportiva non agonistica sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Periodicità dei controlli e validità del certificato medico 1. Coloro che praticano attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l'idoneità a tale pratica sportiva. 2. Il certificato medico ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio. Esami clinici, accertamenti e conservazione dei referti 1. Ai fini del rilascio del certificato medico, e' necessario quanto segue: a) l'anamnesi e l'esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa; b) un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita; c) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di eta' e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare; d) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare. 2. Il medico certificatore tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca. 3. Il medico certificatore conserva copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite, nonché dell'ulteriore documentazione

3 di cui ai precedenti commi, in conformità alle vigenti disposizioni e comunque per la validità del certificato. 4. Per quanto riguarda i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, l'obbligo di conservazione dei documenti può essere assolto anche dalla registrazione dei referti nella scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata.

4 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Reg.delib.n Prot. n. VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE O G G E T T O: Dsposizioni all'azienda provinciale per i servizi sanitari in relazione al D.M. 8 agosto 2014, "Approvazione delle linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica". Il giorno 10 Novembre 2014 ad ore 08:40 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita sotto la presidenza del LA GIUNTA PROVINCIALE PRESIDENTE UGO ROSSI Presenti: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI ASSESSORI DONATA BORGONOVO RE CARLO DALDOSS MICHELE DALLAPICCOLA SARA FERRARI MAURO GILMOZZI TIZIANO MELLARINI Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta Pag. 1 di 4 RIFERIMENTO: 2014-S

5 La relatrice comunica che: il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 7, co.11 ha previsto che Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano una attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l effettuazione di controlli sanitari sui praticanti..omissis. In attuazione di tale dispositivo il D.M. 24 aprile 2013 all art. 3 ha disciplinato la certificazione dell attività sportiva non agonistica e all art. 7 ha abrogato il D.M. 28 febbraio 1983, Norme per la tutela sanitaria dell attività sportiva non agonistica. Successivamente l art. 42-bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 ha modificato la disciplina introdotta dal D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 7, co.11, e oltre a sopprimere l obbligo di certificazione per l attività ludico-motoria e amatoriale, ha previsto al comma 2 che I certificati per l attività sportiva non agonistica, di cui all art. 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport, ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell esame clinico e degli accertamenti, incluso l elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale dell ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità. omissis In data 11 settembre 2013 il Ministero della salute con propria circolare dell Ufficio legislativo, avente per oggetto Criticità interpretative nell applicazione delle norme sulla certificazione di attività sportiva, oltre a ribadire la soppressione della certificazione per l attività ludico motoria, ha chiarito che rispetto all obbligo di certificazione per l attività sportiva non agonistica, è rimessa alla valutazione e alla discrezionalità tecnica del medico certificatore la necessità o meno di prescrivere ulteriori esami clinici, e indagini diagnostiche, come l elettrocardiogramma. In data 18 ottobre 2014 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.M. 8 agosto 2014, avente ad oggetto Approvazione delle linee guida in materia di certificati medici per l attività sportiva non agonistica. In particolare con tale provvedimento si è confermata l approvazione di alcuni aspetti definitori di ambito e della modulistica del certificato (riprendendo l allegato C del decreto interministeriale 24 aprile 2013), mentre si è specificata la validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio del certificato medico e aggiunto indicazioni in ordine agli esami clinici, e agli accertamenti propedeutici al rilascio del certificato. Per quanto attiene al presente provvedimento, quest ultimo D.M. ha in particolare dato indicazioni circa l effettuazione dell elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, da effettuarsi almeno una volta nella vita, anche nel caso delle attività non agonistiche. Pag. 2 di 4 RIFERIMENTO: 2014-S

6 Considerato opportuno in relazione al quadro normativo sopra declinato, precisare che: - coloro che risultano in possesso di un elettrocardiogramma effettuato in passato (indipendentemente dalla data di rilascio) o in possesso del certificato medico per l attività sportiva di tipo agonistico, non saranno tenuti a ripetere tale accertamento diagnostico, come detto finalizzato al rilascio del certificato per l attività sportiva non agonistica, purchè non rientranti nelle categorie indicate nell allegato 1 al D.M. 8 agosto 2014, punto 1 Esami clinici, accertamenti e conservazione dei referti lettere c) e d); - coloro che risultano in possesso di un certificato di idoneità per l attività sportiva di tipo non agonistico in corso di validità, rilasciato prima dell entrata in vigore del citato D.M. 8 agosto 2014, non sono tenuti a rinnovarlo prima della sua scadenza. Considerando che il quadro normativo statale sopra richiamato risulta ad oggi estremamente dettagliato rispetto al precedente D.M. 28 febbraio 1983, ora abrogato, e che pertanto le disposizioni di Giunta provinciale precedentemente espresse in ordine alla certificazione dell attività sportiva non agonistica non trovano più applicazione. La L.P. 9 agosto 2013, n. 16, ha introdotto l art. 53 bis, alla L.P. n. 16/2010, avente ad oggetto Misure di prevenzione per l attività sportiva non agonistica dei minori ; tale disposizione prevede che Al fine di garantire misure di prevenzione per l attività sportiva non agonistica dei minori, la Provincia può sostenere le spese relative alla certificazione medica di idoneità sportiva non agonistica dei minori con le modalità e nella misura definite dalla Giunta provinciale. Ritenuto quindi opportuno, in attuazione del citato art. 53 bis della L.P. n. 16/2010, di esentare i minori di anni 18 iscritti al Servizio Sanitario Provinciale dalla compartecipazione alla spesa per le prestazioni specialistiche finalizzate al rilascio del certificato medico per l attività sportiva non agonistica. Si ritiene inoltre opportuno dare indicazioni all Azienda provinciale per i servizi sanitari circa una valutazione sulla sostenibilità organizzativa della soddisfazione di tali prestazioni aggiuntive con risorse interne, con riserva di esaminare l eventualità di avvalersi anche dei servizi resi in regime di convenzionamento con le strutture private, per evitare l allungamento delle liste d attesa. Tutto ciò premesso LA GIUNTA PROVINCIALE - sentita la relatrice; - su proposta dell Assessora alla salute e solidarietà sociale; Pag. 3 di 4 RIFERIMENTO: 2014-S

7 - a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, d e l i b e r a 1) di esentare i minori fino ai 18 anni di età iscritti al Servizio Sanitario Provinciale, in attuazione dell art. 53 bis della L.P. n. 16/2010, dalla compartecipazione alla spesa per le prestazioni specialistiche finalizzate al rilascio della certificazione medica per l attività sportiva non agonistica; 2) di dare inoltre indicazioni all Azienda provinciale per i servizi sanitari circa una valutazione sulla sostenibilità organizzativa della soddisfazione di tali prestazioni aggiuntive con risorse interne, compatibilmente con le liste d attesa, con riserva di esaminare l eventualità di avvalersi anche dei servizi resi in regime di convenzionamento con le strutture private, nel qual caso le risorse aggiuntive necessarie verranno assegnate all Azienda in occasione dell ultima variazione al Riparto del finanziamento del servizio sanitario provinciale da ultimo modificato con dgp 594/2014; 3) di dare atto che di quanto previsto nella presente deliberazione sarà data informazione ai pediatri di libera scelta e ai medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario provinciale; 4) di disporre che eventuali ulteriori direttive, anche a recepimento di eventuali modifiche intervenute a livello nazionale, potranno essere emanate con circolare dell Assessorato alla salute e solidarietà sociale. ALS - FB - CA Pag. 4 di 4 RIFERIMENTO: 2014-S

8 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 243 ALLEGATO 2 14A

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