LA TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE ALLA LUCE DEL D.L. 24 APRILE 2013 (DECRETO BALDUZZI)
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1 Roma 02 settembre 2013 LA TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE ALLA LUCE DEL D.L. 24 APRILE 2013 (DECRETO BALDUZZI) Il 20 luglio 2013 è stato pubblicato nella G.U. n. 169 il Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute recante la Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali dispositivi salvavita, noto come Decreto Balduzzi. Il 20/8/2013 è stata pubblicata nella G.U n. 194 (S.O. n. 63) la Legge 9 agosto 2013 n. 98 che ha convertito con modificazioni il D.L. 21/6/2013 n 69 (c.d. decreto del fare), che all'art. 42 bis introduce importanti modifiche alla disciplina riguardante la certificazione medica contenuta nel Decreto Balduzzi. Analizzando il contenuto precettivo del Decreto si rilevano, anche dopo le modifiche, poca chiarezza e incongruenze che non ne facilitano la comprensione e l'applicazione da parte dei destinatari. Si segnala, per la sua importanza ai fini applicativi, una svista rappresentata dal fatto che secondo l'articolo 3 lettera b) sono non agonistiche quelle attività sportive organizzate tra l'altro da società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, agli Enti di Promozione Sportiva o alle Discipline Associate. E le associazioni sportive? All'interno dell'intero Decreto Balduzzi non si trova alcun riferimento alle associazioni sportive. Anche l'articolo 5, recante la disciplina dei defibrillatori, fa esclusivo riferimento alle società di cui al comma 17 dell'articolo 90 della Legge 289 del Appare evidente, però, che, al di là del dato letterale, la disciplina deve ritenersi applicabile anche alle associazioni sportive, in quanto il termine società sportiva deve intendersi usato in senso atecnico. Il Decreto, comunque, è entrato in vigore e, nonostante le criticità, deve essere osservato e applicato. Occorre quindi procedere alla sua analisi, che sarà limitata agli aspetti di maggior interesse per il settore, e conseguentemente fornire indicazioni operative. Si avrà comunque occasione di ritornare sul tema per gli aspetti legati alla
2 responsabilità per l inosservanza delle disposizioni di cui trattasi e per eventuali altri profili che in seguito emergeranno o verranno segnalati. 1. CERTIFICAZIONE ATTIVITA' AMATORIALI - Soppressione Le modifiche alla stesura originaria del Decreto Balduzzi riguardano innanzi tutto la soppressione dell'articolo 2, che recava la disciplina della certificazione medica per le attività sportive amatoriali, intese come quelle attività ludico-motorie praticate da soggetti non tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva o alle Discipline Associate, svolte in maniera collettiva o individuale, non occasionalmente, finalizzate al benessere psico-fisico della persona non regolamentate da organismi sportivi. Per questo tipo di attività sportiva, dunque, non è più obbligatoria la certificazione medica di idoneità. 2. CERTIFICAZIONE ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA Per quanto riguarda la certificazione attestante l idoneità allo svolgimento di attività sportiva non agonistica, l articolo 7 del Decreto Balduzzi abroga la precedente normativa contenuta nel Decreto Ministeriale 28 febbraio 1983 che recava Norme per la tutela sanitaria dell attività sportiva non agonistica. Tuttavia la nuova disciplina, che di seguito viene esaminata, non si discosta di molto da quella abrogata. Un aspetto innovativo importante da porre in evidenza riguarda il fatto che le nuove norme non fanno più riferimento all accertamento dello stato di buona salute, ma richiedono l accertamento dell idoneità alla pratica dell attività sportiva non agonistica. L'articolo 42 bis, introdotto, come si è detto, dal D.L. 69/2013, mantiene fermo l'obbligo di certificazione da parte del medico o pediatra di base per coloro che svolgono attività sportiva non agonistica E' quindi importante, ai fini dell'applicazione della norma, analizzare il contenuto dell'articolo 3 del Decreto Balduzzi riguardante, appunto, l'attività sportiva non agonistica. L'esame riguarderà il punto b) dell'articolo 3, per suo impatto precettivo sulle realtà sportive operanti nel settore.
3 Si deve innanzi tutto rilevare che la norma è diretta a coloro che 1. svolgono attività organizzate, oltre che dal CONI, da società sportive affiliate alle FSN, agli EPS e alle DA, 2. non siano considerati atleti agonisti ai sensi dal DM 18/2/1982. Quanto al requisito di cui al punto 1., è noto che le società sportive dilettantistiche (ssd), per fruire del corpus di norme agevolative previsto per lo sport dilettantistico, devono essere affiliate alle FSN e agli EPS e riconosciute dal CONI, e i frequentatori che praticano le attività sportive organizzate dalle stesse società devono essere tesserati a tali organismi dell'ordinamento sportivo. Pertanto, sono destinatari dell'obbligo di certificazione dell'idoneità allo svolgimento di attività sportiva non agonistica sia coloro che svolgono attività in impianti gestiti da ssd, sia le stesse ssd. Quanto, poi, al requisito 2) la normativa in esame individua in maniera indiretta le attività sportive non agonistiche, stabilendo che sono tali quelle attività non considerate agonistiche dal DM 18/2/1982. Questo decreto demanda all'ordinamento sportivo e in particolare alle FSN e agli EPS l'individuazione delle attività agonistiche. E' pertanto importante e necessario che i responsabili delle ssd. accertino presso le FSN o gli EPS presso cui sono affiliate, quali attività siano da considerarsi agonistiche e quali non agonistiche, al fine di richiedere ai frequentatori il corretto certificato di idoneità. La validità delle certificazione dell'idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche è di un anno. Pertanto, coloro che svolgono attività sportiva non agonistica devono sottoporsi annualmente al controllo presso il medico o pediatra di base, al fine di ottenere il certificato di idoneità. Le modifiche apportate dal comma 2 del richiamato articolo 42 bis del D.L. 69/2013 riguardano anche l'individuazione dei medici che devono rilasciare la certificazione, anch essi destinatari delle norme in esame. Il Decreto Balduzzi, prima della modifica, all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, stabiliva che la certificazione conseguente al controllo medico attestante l'idoneità fisica alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico è rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport. Il comma 2 dell'articolo 42 bis del D.L. 69/2012, invece, stabilisce che
4 Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica, non menzionando più i medici specialisti in medicina dello sport. In sostanza l'obbligo giuridico della certificazione per l'attività non agonistica deve ritenersi assolto con il rilascio del certificato di idoneità da parte del medico di base, in quanto le modifiche al sistema di certificazione introdotto dal citato articolo 42 bis ha l'esplicito fine di non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni. Tuttavia, il medico o il pediatra di base, in caso di sospetto diagnostico o in presenza di patologie croniche e conclamate, potrà avvalersi della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o dello specialista della branca specifica relativa alla sospetta patologia, prima di rilasciare il certificato di idoneità. Sempre per il perseguimento delle richiamate finalità, non è più operativo l'obbligo dell'elettrocardiogramma, previsto dall'articolo 3, comma 3 del Decreto Balduzzi prima della modifica. L'elettrocardiogramma diviene quindi facoltativo in relazione alla valutazione del medico di base, in quanto l'articolo 42 bis del D.L. 69/2013 stabilisce che sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma. A seguito di questa modifica, stante il fatto che l'elettrocardiogramma non è più obbligatorio, dovrà anche essere modificato lo schema di certificato medico di idoneità alla pratica dell'attività sportiva di tipo non agonistico allegato al Decreto Balduzzi, che, diversamente dall'attuale testo, dovrà riportare il riferimento al referto dell'ecg soltanto nel caso in cui tale esame sia effettuato. 3. ATTIVITÀ AD ELEVATO IMPEGNO CARDIOVASCOLARE Per completezza di esposizione, si segnala che l'articolo 4 del Decreto Balduzzi disciplina la certificazione di idoneità alla partecipazione di coloro che NON sono tesserati a Federazioni sportive nazionali, ad Enti di Promozione sportiva o a Discipline associate, ad attività sportiva di particolare impegno cardiovascolare patrocinate dai suddetti organismi sportivi. La norma considera attività ad elevato impegno cardiovascolare: 1. manifestazioni podistiche di lunghezza superiore a 20 Km 2. gran fondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo, o altre tipologie analoghe. Per queste attività sono previsti i seguenti accertamenti:
5 1. rilevazione pressione arteriosa 2. ECG basale 3. step test o test ergonomico con monitoraggio dell'attività cardiaca 4. altri accertamenti che il medico certificatore ritenga necessari nei singoli casi. 4 OPERATIVITA' DELLE DISPOSIZIONI L'operatività del Decreto è immediata per quanto riguarda la disciplina delle certificazioni mediche, mentre le disposizioni riguardanti i defibrillatori semiautomatici sono operative, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto stesso, alle seguenti scadenze: 1. per le società sportive dilettantistiche entro 30 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto, cioè dal 4 agosto per le società professionistiche entro sei mesi dalla entrata in vigore del decreto stesso Quanto sin qui esposto riguarda gli adempimenti strettamente legati all'osservanza del dettato normativo che i responsabili delle SSD devono assolvere al fine di non incorrere in responsabilità, tuttavia è evidente che quanto più i controlli sono approfonditi, tanto più la salute di coloro che praticano l'attività sportiva dilettantistica all'interno delle strutture viene tutelata. Step operativi per i responsabili delle società sportive dilettantistiche 1. Individuare presso le Federazioni Sportive Nazionali o gli Enti di Promozione Sportiva ai quali si è affiliati se l'attività svolta e organizzata dalla società sportiva dilettantistica rientra tra le attività non agonistiche o tra quelle agonistiche. 2. Verificare se l'attività svolta dall'iscritto rientra tra quelle ad elevato impegno cardiovascolare 3. Acquisire, al momento dell'iscrizione o comunque prima dell'inizio dell'attività da parte dell iscritto, il certificato di idoneità, con riferimento alla qualificazione dell'attività svolta (agonistica, non agonistica o ad elevato impegno cardiovascolare). 4. Non consentire lo svolgimento dell attività a coloro che non presentano la certificazione di idoneità o a coloro che sono dichiarati non idonei in base alla certificazione. 5. Non accettare, in sostituzione della certificazione, autodichiarazioni o dichiarazioni liberatorie.
6 6. Richiedere, alla scadenza annuale di validità del certificato, la consegna del nuovo certificato di idoneità (si consiglia di avvertire il frequentatore in tempo utile prima della scadenza). 7. Conservare le certificazioni mediche, tenendo presenti anche le disposizioni riguardanti la tutela dei dati personali (c.d. privacy). Si segnala, che, alla luce del dato letterale della norma, si deve prudenzialmente ritenere che la disciplina sulle certificazioni sia applicabile anche ai frequentatori giornalieri o saltuari o simili, poiché essi svolgono attività sportiva comunque organizzata all'interno di ssd, affiliate agli organismi sportivi, da considerarsi quindi non agonistica ai sensi dell'articolo 3 lett. b) del Decreto Balduzzi. Si richiama infine l attenzione sul fatto che l autodichiarazione di idoneità con conseguente dichiarazione liberatoria e di esonero di responsabilità per la ssd rilasciata dal frequentatore non ha valore di esimente della responsabilità della stessa ssd e si configura come un illecito per i seguenti motivi : 1. perché la normativa esaminata non prevede la possibilità di autocertificazione, ma pone l obbligo di richiedere la certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportiva non agonistica rilasciata dal medico di base. L autocertificazione o la dichiarazione liberatoria non sostituisce né assolve tale obbligo 2. perché con la dichiarazione liberatoria il praticante accetta, in sostanza, la possibilità che dallo svolgimento dell'attività sportiva possa derivargli un danno alla salute, rinunciando a richiedere qualsiasi risarcimento a fronte di tale danno, in violazione del disposto di cui all'art. 5 del codice civile recante il divieto di atti di disposizione del proprio corpo. Tutto quanto in precedenza illustrato deve considerarsi applicabile anche alle Associazioni Sportive Dilettantistiche. Avv. Alberto Succi
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