LE ASSOCIAZIONI E LE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE DI CAPITALI
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- Cristina Arcuri
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1 LE ASSOCIAZIONI E LE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE DI CAPITALI La distinzione tra sport professionistico e sport dilettantistico deve essere letta in funzione del riconoscimento, da parte del CONI, di istituire il settore professionistico nell ambito dell attività sportiva svolta. In Italia le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI sono 46 ma soltanto sei di esse hanno ottenuto il riconoscimento del settore professionistico (calcio, pallacanestro, ciclismo, motociclismo, pugilato e golf). Ciò significa che a queste F.S.N. si applica la legge n. 91 del Tutte le altre federazioni sportive nazionali, dalle serie maggiori a quelle minori, fanno riferimento al complesso di norme riferite al mondo sportivo dilettantistico. La natura di Ente Sportivo Dilettantistico si acquisisce con l affiliazione ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad un Ente di Promozione Sportiva o ad una Disciplina Sportiva Associata, con la successiva iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e società sportive dilettantistiche del CONI e con la comunicazione dei dati rilevanti ai sensi del D.L. 185/08 (Modello EAS). Secondo la Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90, comma 17, le società e associazioni sportive dilettantistiche (Enti sportivi) devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e possono assumere una delle seguenti forme: Associazione sportiva priva di personalità giuridica ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile; Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n Società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono la finalità di lucro. La stessa legge, al comma 18, prevede che le Società e le Associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve, tra l altro, essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere previsti:
2 a) la denominazione; b) l oggetto sociale con riferimento all organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l attività didattica; c) l attribuzione della rappresentanza legale della associazione; d) l assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in essun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;e) le norme sull ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con la previsione dell elettività delle cariche sociali, fatte salve le S.S.D. a responsabilita limitata e le cooperative per le quali si applicano le norme del codice civile; f) l obbligo di redazione di rendiconti, economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; g) le modalità di scioglimento della associazione; h) l obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni. Lo stesso articolato di legge sopra esaminato prevede l espressa previsione della forma giuridica delle Società di capitali senza scopo di lucro, l estensione alle SSD a responsabilita limitata delle agevolazioni fiscali recate dalla Legge 398/91 e dalle altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche, l elevazione del limite di proventi fissato per poter fruire dei benefici previsti dalla legge 398/91 ( ,00), oltreche l ampliamento del regime agevolato degli artt. 67 e 69 del TUIR, ai compensi corrisposti agli sportivi dilettanti, l esclusione dalla base imponibile IRAP dei compensi di cui all art. 67 TUIR, il regime agevolato per le spese di pubblicità e le modifiche al regime delle erogazioni liberali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche. *** La Società Sportiva e la Cooperativa Dilettantistica a responsabilità limitata deve avere per legge le seguenti caratteristiche: Società di capitali di diritto speciale; Lo Statuto deve avere speciali prescrizioni; L oggetto sociale, oltre all organizzazione di attività sportive, dovrà prevedere anche attività didattiche rivolte all avvio e al perfezionamento delle attività sportive; Divieto di distribuire utili anche in forma indiretta;
3 Per gli amministratori il divieto di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni nell ambito della stessa disciplina sportiva; In caso di scioglimento l obbligo di devolvere il patrimonio a fini sportivi. Per tali societa si applicano le disposizioni del Titolo V capo V e VII del Codice civile (per le società per azioni e a responsabilità limitata) e del Titolo VI per le società cooperative). Per quanto riguarda la normativa sportiva si applicano quel complesso di norme generali e regolamentari previste dall ordinamento sportivo (giustizia sportiva, regolamenti organici, regolamenti di amministrazione e contabilità). La normativa tributaria invece fa riferimento all articolo 148 del TUIR (in particolare il comma 8 per le clausole statutarie) e all art. 4 del DPR 633/72 (IVA). Il tema più delicato e dibattuto nella gestione di una SSD è quello di capire se i ricavi dell attività sportiva istituzionale (riferita all oggetto sociale) possono essere assimilati ai corrispettivi specifici di una associazione sportiva dilettantistica ASD, che sappiamo godere della detassazione. La Circolare 21 E del 22 aprile 2003, L Agenzia delle Entrate, aveva negato la parificazione ASD/SSD a responsabilita limitata sulla base del principio che le SSD non conferiscono lo status di soci ai propri utenti i quali pertanto, resterebbero private dei diritti di voto e di approvazione del bilancio. Successivamente, però, la posizione della Amministrazione Finanziaria si è dovuta confrontare con l evoluzione della normativa più favorevole ai sodalizi sportivi dilettantistici in quanto: a) l articolo 90 della legge 289/2002 stabilisce in maniera inequivocabile la parificazione ai fini fiscali delle ASD e delle SSD; b) la legge 128/2004 esenta esplicitamente le SSD dal rispetto dell obbligo della democraticità; c) l articolo 30 del D.L. 185 del 29/11/2008 ha previsto che anche le SSD debbano adempiere all inoltro per via telematica del Modello EAS qualora intendano detassare gli incassi della loro attività istituzionale. Con la Risoluzione n. 38 E del 2010 l Agenzia delle Entrate in sostanza ha chiarito che le SSD possono beneficiare della detassazione degli incassi derivanti dall attività istituzionale (ovvero quella svolta direttamente nell esercizio di attività sportiva dilettantistica) qualora siano rispettate determinate condizioni: 1. che i ricavi che possono essere detassati ai fini IVA e delle imposte dirette siano esclusivamente quelli sportivi di natura istituzionale (ad esempio la gestione di una scuola nuoto), mentre la gestione secondaria di un servizio di
4 altro tipo non può invece essere detassata (attivita complementari come ristorazione, sauna, ecc.); 2. i ricavi detassati possono provenire esclusivamente da due categorie di soggetti: a) i soci detentori delle quote di capitale della SRL / SPA / COOPERATIVA; b) i frequentatori e/o partecipanti purché tesserati con la Federazione Sportiva Nazionale o con l Ente di Promozione sportiva al quale è affiliata la SSD. Ci sono vari modelli operativi di societa sportiva dilettantistica: Un primo esempio e la SSD a sistema commerciale che non utilizza la detassazione per attività istituzionale, ha la separazione dell attività gestionale da quella sportiva e fruisce dell opzione ex art. 36 DPR 633/72 in tema di esercizio di più attività. Altro esempio e la SSD a sistema commerciale che non utilizza la detassazione dei corrispettivi dei tesserati/partecipanti, utilizza l esenzione articolo 10 DPR 633/72 per le attività didattiche e fruisce del pro-rata IVA, cioe dell indetraibilità proporzionale dell IVA assolta sugli acquisti. Altro modello risulta la SSD a sistema commerciale-istituzionale che utilizza la detassazione dei corrispettivi dei tesserati/partecipanti, fruisce dell opzione per il regime 398 per le attività commerciali, con l IVA sugli acquisiti indetraibile per sua natura. Ultimo modello e la SSD a sistema commerciale-istituzionale che utilizza la detassazione dei corrispettivi dei tesserati/partecipanti, non opta per la legge 398 per le attivita commerciali e fruisce del pro-rata IVA. Risulta interessante effettuare una valutazione comparata ASD/SSD inerente la convenienza della natura giuridica da adottare e del modello operativo piu appropriato agli obiettivi che si vogliono raggiungere. Proprio la scelta del modello operativo piu idoneo si deve basare sull esame di fatto in cui l attività viene svolta. Tuttavia una semplice analisi costi/benefici per le ASD E SSD può essere fatta: La possibilità di erogare compensi sportivi dilettantistici ad atleti, istruttori, ed allenatori riguarda entrambe le tipologie societarie, poiche l articolo 90 della legge 289/2002 ha esteso anche alle SSD la possibilità di erogare compensi agli sportivi dilettanti. La gestione della attività commerciale con il sistema forfettario previsto dalla Legge 398/91 e possibile per entrambe poiche l articolo 90 della legge 289/2002 ha esteso anche alle SSD l applicabilità del criterio forfettario.
5 La detassazione dei ricavi derivanti dalla attività istituzionale riguarda entrambe le tipologie poiche la Risoluzione n. 38 del 2010 ha esteso anche ai soci e ai tesserati/partecipanti delle SSD il beneficio della detassazione dei ricavi sportivi istituzionali. La responsabilità limitata per i soci e gli amministratori non riguarda le ASD ma solo le SSD, poiche solo le società di capitali garantiscono le pretese dei terzi con il solo capitale sociale. Anche la complessita gestionale non riguarda le ASD ma esclusivamente le SSD; le ASD infatti, sul piano amministrativo, non richiedono particolari formalità (contabilità, bilancio e libri sociali possono essere gestiti con sistemi liberi; la SSD invece ha sistemi più rigidi (contabilità ordinaria e bilancio formato CEE, depositato in CCIAA). La dotazione minima di capitale non riguarda le ASD che non hanno obbligo di costituire un fondo minimo, mentre per le SSD il capitale minimo, sia in fase di costituzione che durante la vita di essa è di ,00 (fatte salve le SRL semplificate). Mentre per le ASD esiste la possibilita di ricevere il 5 per mille inerente la dichiarazione dei redditi, tale evenienza non e prevista a favore delle SSD. I benefici della legge 383/2000 relativa alle associazioni di promozione sociale riguardano esclusivamente le ASD e non riguardano le SSD, poiche i benefici di legge sono applicabili esclusivamente ai sodalizi costituiti sotto forma di associazione. In conclusione La SSD si consiglia quando si devono gestire impianti sportivi complessi e si devono affrontare importanti spese di ristrutturazione per l acquisto di strumenti e attrezzature, mentre la ASD si consiglia quando l attività si riferisce principalmente alla sola attività didattica e agonistica e non sono richiesti particolari investimenti.
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