I RAMI O.N.L.U.S. DEGLI ENTI ECCLESIASTICI. Roma, 8 febbraio 2003 Dott. Antonella Ventre

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1 I RAMI O.N.L.U.S. DEGLI ENTI ECCLESIASTICI Roma, 8 febbraio 2003 Dott. Antonella Ventre

2 ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE (O.N.L.U.S.) D.LGS. 4 dicembre 1997 n 460 (ART. 10 e SS.) C.M. 26 GIUGNO 1998 N. 168/E AMBITO SOGGETTIVO DEL PROVVEDIMENTO SOGGETTI CHE POSSONO ASSUMERE LA QUALIFICA DI O.N.L.U.S. SOGGETTI CHE SONO O.N.L.U.S. PER DISPOSIZIONE LEGISLATIVA SOGGETTI CHE NON POSSONO ESSERE QUALIFICATI O.N.L.U.S.

3 SOGGETTI CHE POSSONO ASSUMERE LA QUALIFICA DI O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONI COMITATI FONDAZIONI SOCIETÀ COOPERATIVE ALTRI ENTI DI CARATTERE PRIVATO CON O SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA SUBORDINATA 1. alla redazione degli statuti o atti costitutivi nella forma di atto pubblico oppure di scrittura privata autenticata o registrata; 2. espresse e tassative prescrizioni statutarie; 3. iscrizione all Anagrafe O.N.L.U.S.

4 NON SI CONSIDERANO IN OGNI CASO O.N.L.U.S. GLI ENTI PUBBLICI LE SOCIETA COMMERCIALI DIVERSE DALLE COOPERATIVE GLI ENTI CONFERENTI DI CUI ALLA LEGGE 30 LUGLIO 1990 N 218 I PARTITI ED I MOVIMENTI POLITICI, LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, LE ASSOCIAZIONI DI DATORI DI LAVORO E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

5 O.N.L.U.S. PER DISPOSIZONE LEGISLATIVA - ORGANISMI DI VOLONTARIATO(iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di cui alla legge 266/91) - ORGANIZZAIZONI NON GOVERNATIVE RICONOSCIUTE IDONEE - COOPERATIVE SOCIALI - CONSORZI CHE ABBIANO LA BASE SOCIALE FORMATA PER IL 100% DA COOPERATIVE SOCIALI

6 PREVISIONI STATUTARIE SETTORI DI ATTIVITÀ Lo statuto deve prevedere per i soggetti che possono assumere la qualifica di O.N.L.U.S., lo svolgimento di attività rientrante in uno o più dei seguenti settori: assistenza sociale e socio - sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico;

7 PREVISIONI STATUTARIE SETTORI DI ATTIVITÀ (segue) tutela promozione e valorizzazione delle cose d interesse artistico e storico (di cui alla legge 1 giugno 1939 n. 1089); tutela e valorizzazione della natura e dell ambiente con esclusione dell attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani speciali e pericolosi; promozione della cultura e dell arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo

8 PREVISIONI STATUTARIE ESCLUSIVO PERSEGUIMENTO DI FINALITA DI SOLIDARIETA SOCIALE In particolare nei settori: dell assistenza sociale e socio - sanitaria; della beneficenza; della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939 n. 1089;

9 PREVISIONI STATUTARIE (segue) della tutela e valorizzazione della natura e dell ambiente; dell attività di promozione della cultura e dell arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell amministrazione centrale dello Stato; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; il perseguimento delle finalità di solidarietà sociali si considerano immanenti, per espressa previsione normativa.

10 PREVISIONI STATUTARIE ESCLUSIVO PERSEGUIMENTO DI FINALITA DI SOLIDARIETA SOCIALE (segue) Nei settori invece: dell assistenza sanitaria; dell istruzione; della formazione;

11 PREVISIONI STATUTARIE ESCLUSIVO PERSEGUIMENTO DI FINALITA DI SOLIDARIETA SOCIALE (segue) dello sport dilettantistico; della promozione della cultura e dell arte (per la quale non sono riconosciuti apporti economici da parte dell Amministrazione Centrale dello Stato); della tutela dei diritti civili; Le finalità di solidarietà sociale si considerano perseguite quando la cessione dei beni e le prestazioni dei servizi relative alle attività statutarie sono dirette ad arrecare benefici: a) a persone svantaggiate in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; b) a componenti di collettività estere, limitatamente ad aiuti umanitari.

12 PREVISIONI STATUTARIE DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITA DIVERSE DA QUELLE PREVISTE DALLA NORMA A ECCEZIONE DI QUELLE A ESSE DIRETTAMENTE CONNESSE CHE SONO: le attività istituzionali, nei settori dell assistenza sanitaria, dell istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell arte e della tutela dei diritti civili rivolte a persone non svantaggiate; le attività accessorie per natura a quelle istituzionali in quanto integrative delle stesse. E necessario che le attività direttamente connesse: non siano prevalenti rispetto all attività istituzionale; i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell organizzazione.

13 PREVISIONI STATUTARIE Lo statuto deve, inoltre, prevedere: a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; b) l obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse;

14 PREVISIONI STATUTARIE (segue) c) l obbligo di devolvere il patrimonio dell organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo; d) l obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; e) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell associazione (ad esclusione delle Fondazioni e degli Enti Ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi o intese); f) l uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale o dell acronimo O.N.L.U.S. (ad esclusione degli Enti Ecclesiastici).

15 SOGGETTI CHE POSSONO ESSERE CONSIDERATI O.N.L.U.S. LIMITATAMENTE ALLE ATTIVITA PREVISTE DALLA NORMA In deroga al principio del divieto dello svolgimento di attività diverse da quelle tassativamente indicate dalla norma: gli Enti Ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese; le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell Interno; possono essere O.N.L.U.S. limitatamente alle attività svolte nell esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori indicati dalla norma (RAMI O.N.L.U.S.).

16 RAMI O.N.L.U.S. PER GLI ENTI ECCLESISTICI Il regime tributario previsto per le O.N.L.U.S. trova applicazione ai rami O.N.L.U.S. a condizione che per tali attività: siano tenute separatamente le scritture contabili previste dall art. 20/bis del DPR 600/73; sia data preventiva comunicazione all anagrafe tributaria; siano rispettati i vincoli statutari (per gli Enti Ecclesiastici della Chiesa Cattolica è sufficiente la predisposizione di un regolamento, nella forma della scrittura privata registrata, che recepisca le clausole statutarie).

17 AGEVOLAZIONI FISCALI IMPOSTE SUI REDDITI ART. 111 TER DEL DPR 22 DICEMBRE 1986 N 917: 1. PER LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE (ONLUS), AD ECCEZIONE DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE, NON COSTITUISCE ESERCIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI NEL PERSEGUIMENTO DI ESCLUSIVE FINALITÀ DI SOLIDARIETÀ SOCIALE. 2. I PROVENTI DERIVANTI DALL ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DIRETTAMENTE CONNESSE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE.

18 AGEVOLAZIONI FISCALI EROGAZIONI LIBERALI (Persone fisiche e soggetti assimilati) Le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali, anche non residenti, società ed enti commerciali non residenti sono detraibili dall imposta lorda nella misura del 19% calcolato su un importo massimo di 2.065,83 ( 4 milioni)

19 AGEVOLAZIONI FISCALI EROGAZIONI LIBERALI (Imprese e società) a) Le erogazioni in denaro effettuate sono deducibili ai fini della formazione del reddito d impresa per un importo non superiore a 2.065,83 (4 milioni) o al 2% del reddito d impresa dichiarato; b) Le derrate alimentari ed i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa non si considerano destinati a finalità estranee all esercizio dell impresa; c) I beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa diversi dalle derrate alimentari ed i prodotti farmaceutici non si considerano destinati a finalità estranee all esercizio dell impresa per un importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 1.032,91 (2 milioni) erogazioni liberali che concorrono al limite di cui alla lettera a)

20 AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE O.N.L.U.S. IMPOSTE INDIRETTE - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI IMPOSTA DI REGISTRO IMPOSTA DI BOLLO IMPOSTA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI TRIBUTI LOCALI

21 SCRITTURE CONTABILI ED OBBLIGHI FORMALI IN GENERALE ART. 20 BIS DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973 N 600 OBBLIGHI CONTABILI DELLE O.N.L.U.S. A PENA DI DECADENZA DEI BENEFICI FISCALI. OBBLIGHI CONTABILI ATTIVITÀ COMPLESSIVAMENTE SVOLTE ATTIVITÀ DIRETTAMENTE CONNESSE

22 SCRITTURE CONTABILI ED OBBLIGHI FORMALI PER ATTIVITÀ COMPLESSIVAMENTE SVOLTE CRITERIO CRONOLOGICO E SISTEMATICO: finalizzato ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione. PRESUNZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI NEL CASO DI UTILIZZO DEL LIBRO GIORNALE E DEL LIBRO DEGLI INVENTARI TENUTI IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 2216 E 2217 DEL CODICE CIVILE OCCORRE RAPPRESENTARE ADEGUATAMENTE IN UN APPOSITO DOCUMENTO DA REDIGERE ENTRO 4 MESI DALLA CHIUSURA DELL ESERCIZIO ANNUALE: la situazione patrimoniale, economica e finanziaria (distinguendo le attività istituzionali da quelle connesse)

23 SCRITTURE CONTABILI ED OBBLIGHI FORMALI ATTIVITA COMPLESSIVA DELLE ONLUS Gli Obblighi contabili si considerano assolti, qualora la contabilità consti di: -Libro Giornale Se tenuti in conformità alle -Libro degli Inventari disposizioni artt e 2217c.c RELAZIONE DI CONTROLLO Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l ammontare di ,80 (ovvero 2 miliardi di lire) il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori contabili

24 SCRITTURE CONTABILI ED OBBLIGHI FORMALI Le O.N.L.U.S. che non abbiano conseguito in un anno proventi complessivamente non superiore a ,48( ovvero a 360 milioni): possono tenere il rendiconto delle entrate e delle spese in sostituzione del libro giornale e del libro inventari; occorre sempre distinguere le attività direttamente connesse da quelle istituzionali

25 SCRITTURE CONTABILI ED OBBLIGHI FORMALI PER ATTIVITÀ DIRETTAMENTE CONNESSE OBBLIGANO ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI PREVISTE PER LE ATTIVITA COMMERCIALI (art. 20 bis, comma 1, lett. b. D.P.R. 600/73) REGIMI CONTABILI PREVISTI: A) REGIME ORDINANARIO B) REGIME SEMPLIFICATO C) REGIME SUPERSEMPLIFICATO

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