VADEMECUM PER L ISCRIZIONE ALL ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS

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1 VADEMECUM PER L ISCRIZIONE ALL ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS L iscrizione all anagrafe unica delle ONLUS, effettuata ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, costituisce condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal predetto decreto. L iscrizione all anagrafe unica delle ONLUS può essere richiesta dalle associazioni, dai comitati, dalle fondazioni, dalle società cooperative e dagli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 460/1997. Sono esonerate dalla presentazione della comunicazione: - le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge; - le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49; - le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e successive modificazioni. Sono esclusi dall'ambito dei soggetti ammessi alle agevolazioni disposte a favore delle ONLUS i seguenti soggetti: - enti pubblici; - società commerciali diverse da quelle cooperative; - enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 (istituti di credito di diritto pubblico); - partiti e movimenti politici; - organizzazioni sindacali; - associazioni di datori di lavoro; - associazioni di categoria. L iscrizione viene perfezionata attraverso apposita comunicazione da inviarsi, in plico raccomandato senza busta e con avviso di ricevimento, all Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, Via Konrad Roentgen n. 3, Palermo, utilizzando l apposito modello cui deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, sottoscritta secondo le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione, approvato con D.P.R. n. 445/2000, nella quale devono essere attestate le attività svolte ed il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 460/1997. Entrambi i documenti, i cui fac-simile vengono qui Centro Servizi per il Volontariato Associazione Ce.S.V. Messina via La Farina n Messina c.f

2 allegati, devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell organizzazione istante. In luogo della dichiarazione, possono essere allegati atto costitutivo e statuto. I predetti documenti possono anche essere consegnati in duplice esemplare alla Direzione Regionale delle Entrate sopra indicata, che ne restituisce una copia timbrata e datata per ricevuta, completa degli estremi di protocollo. La comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data: - dello statuto o atto costitutivo, se redatto in forma di atto pubblico; - di autenticazione o di registrazione degli atti stessi, se redatti nella forma di scrittura privata autenticata o registrata. Le organizzazioni che effettuano la comunicazione oltre il termine predetto, usufruiranno delle agevolazioni previste dal D.Lgs. n. 460/1997 a decorrere dalla data di presentazione della comunicazione medesima. La Direzione Regionale delle Entrate ricevuta la comunicazione, previa verifica della: - regolarità della compilazione del modello di comunicazione; - sussistenza dei requisiti formali previsti dall'articolo 10 del D.Lgs. n. 460/1997; - presenza della dichiarazione sostitutiva ovvero dell atto costitutivo e dello statuto; procede, entro il termine di 40 gg. dal ricevimento, all'iscrizione all anagrafe unica delle ONLUS del soggetto interessato, oppure comunica allo stesso la mancata iscrizione, evidenziando i motivi in base ai quali è formulato il diniego. La Direzione Regionale delle Entrate, nell'attività di verifica, ed entro lo stesso termine di 40 gg. dal ricevimento della comunicazione, può invitare l'ente interessato, anche tramite l'invio di apposito questionario, a fornire, entro trenta giorni, chiarimenti in ordine alla rispondenza dei dati e delle attività ai presupposti di legge. In tal caso, l ufficio nei venti giorni successivi al ricevimento della documentazione integrativa notifica all ente richiedente l avvenuta iscrizione all anagrafe unica delle ONLUS, o il relativo motivato diniego. Qualora la Direzione Regionale non provveda all'invio delle predette comunicazioni nei termini indicati, l'interessato deve intendersi iscritto all'anagrafe delle ONLUS. Riferimenti normativi: 1. Decreto del Ministero delle Finanze del Approvazione del modello di comunicazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22/01/1998); Centro Servizi per il Volontariato Associazione Ce.S.V. Messina via La Farina n Messina c.f

3 2. Decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del n Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell'articolo 11, comma 3. 3, del decreto legislativo 7dicembre 1997, n (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19/09/2003); 4. Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del n Approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva previsto dall articolo 2 del decreto del Ministro dell economia e delle finanze 18 luglio 2003, n. 266, che le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) devono allegare al modello di comunicazione previsto dall articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, approvato con decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, del 22 gennaio 1998, Serie generale n. 17). Centro Servizi per il Volontariato Associazione Ce.S.V. Messina via La Farina n Messina c.f

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5 MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE PER L ISCRIZIONE ALL ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS Nel riquadro contenente i dati relativi alla ONLUS - SETTORE DI ATTIVITA' - casella 14, deve essere indicato il numero corrispondente all'attività svolta dall'organizzazione fra quelle indicate dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 e qui di seguito riportate: 1. assistenza sociale e socio-sanitaria; 2. assistenza sanitaria; 3. beneficenza; 4. istruzione; 5. formazione; 6. sport dilettantistico; 7. tutela promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n.1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,n. 1409; 8. tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con l'esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 9. promozione della cultura e dell'arte; 10. tutela dei diritti civili; 11. ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo17 della legge 23 agosto 1988, n Nella casella 15 - DATA DELLO STATUTO O ATTO COSTITUTIVO - deve essere indicata la data dello statuto o atto costitutivo, se redatto in forma di atto pubblico, o la data di autenticazione o di registrazione dei medesimi, se redatti nella forma di scrittura privata autenticata o registrata. Tale casella non deve essere compilata dai soggetti il cui statuto o atto costitutivo è in corso di adeguamento. Deve essere barrata la casella 16 se la comunicazione viene effettuata da una società cooperativa. Gli altri soggetti devono barrare la casella 17. Nell'ipotesi di perdita della qualifica ONLUS: 1. barrare la casella per le variazioni, posta in alto a destra; 2. barrare la casella 32; 3. descrivere, nell'apposito spazio, la modifica che ha comportato la perdita della qualifica. Centro Servizi per il Volontariato Associazione Ce.S.V. Messina via La Farina n Messina c.f

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