Onlus Qual e' il riferimento normativo per le Onlus? La onlus e' un nuovo tipo di associazione? Chi può acquisire la qualifica di Onlus?
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- Rocco Vitali
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1 Qual e' il riferimento normativo per le Onlus? Il decreto legislativo n. 460 del 1997 istituisce le onlus: organizzazioni non lucrative di utilità sociale. La onlus e' un nuovo tipo di associazione? Il termine ONLUS non indica un ulteriore tipologia associativa, bensì un riconoscimento. La onlus non è una nuova tipologia di organizzazione ma è solo una qualifica di carattere fiscale e che quindi le stesse non rappresentano un nuovo soggetto giuridico. E stata introdotta nel nostro ordinamento perché il Ministero delle Finanze riconosce una serie di agevolazioni di tipo fiscale alle organizzazioni che perseguono fini di solidarietà sociale rivolti a soggetti svantaggiati. Chi può acquisire la qualifica di Onlus? Sono ONLUS le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente delle caratteristiche specifiche. (vedi successive faq) Chi non può mai essere considerato Onlus? Sono in ogni caso esclusi come ONLUS come previsto dall art.10 D.Lgs 460/1997: gli enti pubblici, le società commerciali diverse dalle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti ed i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria. 1
2 Quali sono le onlus di diritto? Secondo l art. 10 comma 8 del decreto legislativo n. 460 del 1997 sono ONLUS di diritto: - le organizzazioni di volontariato (che rispettano i requisiti sostanziali delle OdV) che sono iscritte al Registro Regionale di cui alla legge 266/91 - le cooperative sociali (Tipo A) di cui alla legge 381/91 - le organizzazioni non governative di cui alla legge 49/87. Ciò significa che queste categorie di onlus sono riconosciute come onlus a prescindere dal contenuto del decreto legislativo sulle onlus e godono di tutte le agevolazioni fiscali. Il registro del volontariato coincide con il registro delle Onlus? No. Si può pensare che il registro del volontariato coincida con il registro delle onlus. Mentre non è così: il registro del volontariato sono le onlus di diritto, mentre l elenco delle onlus normali sono quelle iscritte all Agenzia delle Entrate, perché è una categoria fiscale che dà l Agenzia delle Entrate. Le organizzazioni di volontariato quali requisiti devono avere per poter fruire della disciplina fiscale a favore delle Onlus? Secondo la circolale dell Agenzia delle Entrate (n.12 del 09/04/2009) le organizzazioni di volontariato sono Onlus di diritto e possono fruire della disciplina a favore delle Onlus se: 1. sono iscritte negli appositi registri del volontariato (di cui alla legge 266/1991) 2
3 2. non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali elencate nel decreto interministeriale del 25 maggio 1995 Cosa succede se una organizzazione di volontariato svolge attività commerciali diverse da quelle marginali elencate nel decreto interministeriale del 25 maggio 1995? - non può fruire della disciplina fiscale a favore delle Onlus - deve trasmettere il modello di comunicazione EAS In merito ai criteri di individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato, cosa stabilisce il decreto interministeriale del 25 maggio 1995? Le attività devono essere svolte: - in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell OdV iscritta nel Registro Regionale; - senza l impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l uso di pubblicità di prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell impresa. Non rientrano comunque tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni. In relazione a ciascuna imposta o tributo oggetto di agevolazioni come si comporta la Onlus di diritto?quale norma si applica? La Onlus di diritto in relazione a ciascuna imposta o tributo oggetto di agevolazioni può scegliere se applicare la normativa relativa alle Onlus o quella dettata dalla 3
4 normativa speciale (legge 266/1991 per le Odv, legge 49/1987 per le Ong e legge 381/1991 per le cooperative sociali) ponderando la convenienza tra le diverse previsioni legislative. Si applica dunque la norma di maggior favore. Ad esempio: la legge che disciplina le organizzazioni volontariato (266/1991) prevede l esenzione dall imposta di bollo e di registro mentre la legge che disciplina le Onlus (460/1997) prevede la riduzione dell imposta di registro; dunque la norma di maggior favore per le organizzazioni di volontariato sarà quella prevista dalla legge 266/1991. Un associazione di promozione sociale può assumere la qualifica di ONLUS? Diversamente dalle Organizzazioni di Volontariato iscritte ai sensi della Legge 266/91, la iscrizione delle A.P.S. negli appositi registri non fa assumere automaticamente la qualifica di ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale). Sarà onere, pertanto, della singola associazione valutare la sussistenza dei requisiti necessari per poter richiedere l iscrizione all anagrafe delle ONLUS (ambito di operatività, presenza di particolari clausole statutarie, ecc.) e per poter conseguentemente usufruire delle disposizioni agevolative collegate all iscrizione: detraibilità delle erogazioni liberali, detassazione delle attività commerciali direttamente connesse, esenzione da bollo, imposta di registro, ecc. Per chi non è onlus di diritto, come si ottiene la qualifica di Onlus? Per chi non è Onlus di diritto, la qualifica fiscale si ottiene soddisfacendo due condizioni: - avere nello statuto i requisiti previsti dall art.10 D.lgs 460/1997 4
5 - fare l iscrizione all anagrafe unica delle Onlus (art.11, comma 1 D.lgs 460/1997) Quali caratteristiche deve aver una Onlus? 1. L attività istituzionale deve svolgersi in modo esclusivo in uno o più dei settori individuati all art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs 460/97 che disciplina le Onlus 2. Deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale 3. Non deve svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera A ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, che non devono però prevalere su quelle istituzionali (art. 10 comma 5 D.lgs 460/97). 4. Non deve distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell organizzazione. 5. Ha l obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 6. Ha l obbligo di devolvere il patrimonio dell organizzazione, in caso di scioglimento, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità. 7. Ha l obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale. Quali sono i settori di attività individuati dal D.lgs 460/97? 1) assistenza sociale o socio-sanitaria 2) assistenza sanitaria 3) beneficenza 4) istruzione 5) formazione 6) sport dilettantistico 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico 5
6 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi 9) promozione della cultura e dell'arte 10) tutela dei diritti civili 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale Le attività di assistenza socio-sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell arte, tutela dei diritti civili, devono essere indirizzate a favore di soggetti in stato di svantaggio Quali sono i soggetti in stato di svantaggio? Disabili fisici e psichici Tossicodipendenti Alcolisti Indigenti Anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico Minori abbandonati, orfani o in situazioni di devianza Profughi Immigrati on abbienti Possono gli enti ecclesiastici e le aps nazionali essere onlus? Sì, possono essere delle onlus parziali visto che non tutte le attività che svolgono sono tipiche delle onlus. Hanno quindi la facoltà di qualificare un ramo delle loro attività. Si può qualificare solo un ramo di attività come onlus? Si. Lo possono fare solamente gli enti ecclesiastici e le Aps azionali (enti con finalità riconosciute dal Ministero degli Interni). Come si comportano le onlus parziali? Devono: 6
7 - Adottare un apposito regolamento che disciplina quel ramo di attività - Iscriversi all Anagrafe delle Onlus, per quel ramo di attività, presso la direzione regionale delle entrate - Tenere scritture contabili separate Perché iscriversi all Anagrafe delle onlus? L iscrizione all Anagrafe Unica ha effetto costitutivo del diritto di usufruire delle agevolazioni fiscali e ciò significa che dal momento dell iscrizione l Associazione può godere delle agevolazioni fiscali. Qual è la procedura da seguire per l iscrizione all Anagrafe delle onlus? 1. L iscrizione avviene a seguito di una apposita comunicazione (art. 11 D.lgs 460/1997) alla Direzione Regionale delle Entrate, redatta secondo uno specifico modello, cui va allegata una dichiarazione sostitutiva resa e sottoscritta dal legale rappresentante della Onlus, che attesti le attività svolte ed il possesso dei requisiti previsti dall art. 10 D.lgs 460/1997. Può anche essere allegata copia dello statuto e dell atto costitutivo. 2. Il modello di comunicazione, compilato e corredato dalla dichiarazione sostitutiva, va spedito con raccomandata con avviso di ricevimento oppure va consegnato in duplice esemplare alla Direzione regionale dell Agenzia delle Entrate. 3. La Direzione Regionale dell Agenzia delle Entrate procede alla verifica della - regolarità della compilazione del modello di comunicazione - sussistenza dei requisiti formali previsti dall art. 10 D.lgs 460/ allegazione della dichiarazione sostitutiva e degli altri documenti (copia statuto e atto costitutivo). 7
8 4. All esito del controllo, la Direzione Regionale iscrive il soggetto interessato all anagrafe unica delle Onlus oppure comunica il diniego all iscrizione evidenziandone i motivi. Nell attività di controllo preliminare la Direzione Regionale può invitare il soggetto interessato a fornire chiarimenti sui dati forniti entro 30 giorni; la direzione regionale provvederà nei 20 giorni successivi all emissione dle relativo provvedimento di iscrizione o di diniego. Nel caso in cui la Direzione Regionale non provveda all invio di comunicazioni, l interessato si intende iscritto Quando va presentato il modello di comunicazione all Anagrafe delle onlus? Entro 30 giorni dalla data: - di redazione dello statuto e dell atto costitutivo, se in forma di atto pubblico - di autenticazione o di registrazione dello statuto e dell atto costitutivo, se redatti nella forma di scrittura privata registrata o autenticata In caso di comunicazione tardiva cosa succede? La comunicazione effettuata oltre il termine stabilito dalla norma (30 giorni) non comporta la perdita in via definitiva dei benefici fiscali, ma ne differisce la decorrenza alla data di presentazione del modello di comunicazione. Cosa fare in caso di variazione dei dati forniti nella comunicazione? Il modello di comunicazione deve essere utilizzato anche per comunicare, alla Direzione Regionale, ogni variazione intervenuta nei dati già forniti in sede di presentazione della comunicazione prescritta. La comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dal verificarsi della variazione. 8
9 Chi è esonerato dal presentare la comunicazione? Sono esonerate le Onlus di diritto Quali sono le principali agevolazioni fiscali per le Onlus? Le principali agevolazioni previste dal D.lgs 460/1997 (art ), sono: - esenzione totale delle imposte dirette ed indirette (Ires, Iva, registro) sull attività istituzionale, mentre per l eventuale possesso di altre tipologie di redditi le Onlus sono soggetti passivi; - trattamento agevolatorio per le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche e/o giuridiche a favore delle Onlus - esenzione dall imposta di bollo (ad esempio per le operazioni bancarie e postali) - attribuzione della facoltà da parte degli enti locali competenti di ridurre o esentare le Onlus dai tributi locali Onlus e attività commerciale: cosa prevede la legge? Per gli enti che assumono la qualifica di Onlus non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. E una delle agevolazioni di maggiore portata dato che i proventi delle attività istituzionali, secondo quanto dettato dal D.Lgs. n. 460/1997, non sono considerati commerciali e quindi non imponibili ai fini delle imposte dirette. Le attività delle Onlus che possono essere considerate connesse a quelle istituzionali, possono essere svolte a patto che i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell organizzazione. Nel rispetto di tali limiti le 9
10 suddette attività pur essendo considerate commerciali non concorrono alla formazione del reddito imponibile. Quali sono le attività connesse? Sono: le attività statutarie di assistenza sanitarie, istruzione, formazione, sport, promozione della cultura in assenza di requisiti della solidarietà sociale, nonché le attività strettamente accessorie per natura ad es. la vendita di depliant o di magliette pubblicitarie. Le attività connesse sono consentite a condizione che in ciascun esercizio e nell ambito di ciascun settore siano rispettate le seguenti condizioni: non devono essere prevalenti rispetto a quelle istituzionali e i relativi proventi non devono superare il 66% delle spese complessive dell organizzazione. Quindi le attività connesse devono essere rivolte prevalentemente a soggetti svantaggiati ma anche a soggetti non svantaggiati purchè non si superino i limiti di cui sopra. Ci deve essere un diretto collegamento su un piano funzionale e materiale tra l attività istituzionale e quella connessa nel senso che l attività connessa non deve essere configurata come attività commerciale esercitabile anche separatamente dall attività istituzionale. Onlus e Iva Le onlus, nello svolgimento delle attività istituzionali o delle attività connesse, possono effettuare cessione di beni o prestazioni di servizi dietro corrispettivi assoggettando ad Iva le attività qualificabili come commerciali. Una serie di attività considerate di rilevanza sociale, se svolte da onlus, rientrano tra le operazioni esenti; ciò significa che, pur non applicando l imposta, l onlus resta soggetta agli adempimenti di fatturazione, registrazione e dichiarazione. 10
11 L attività è esente da Iva ai sensi dell art. 10 DPR 633 del 72 significa che l attività sta nel campo di applicazione dell Iva però l aliquota Iva applicata è pari a zero. Quali sono per le onlus le attività più diffuse esenti da Iva? Attività di trasporto di feriti o malati con veicoli equipaggiati, di prestazione di diagnosi, cure e riabilitazione, prestazione per ricoverati in via ambulatoriale, socio assistenziali, etc. in favore di minori, anziani disagiati, prestazioni educative dell infanzia, della gioventù e quelle didattiche, ed anche per la formazione, l aggiornamento, la riqualificazione del personale sono attività esenti da Iva nel senso che rientrano nel campo di applicazione dell Iva ma ad aliquota zero. Può una onlus avere del personale retribuito? Sì, l importante è non superare il 20% rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi di riferimento Quando mettere la dicitura Onlus accanto alla denominazione dell associazione? Una volta che l organizzazione è iscritta, è obbligata a scrivere accanto alla propria denominazione onlus perché il soggetto esterno deve sapere se ha a che fare con una onlus. Per es. un soggetto che vuole fare una donazione, dare un contributo ( chi dona ha uno sgravio fiscale). Le onlus di diritto non sono obbligate anche se lo possono fare perché chi usa l acronimo onlus senza averne diritto è passibile di una multa abbastanza alta. 11
12 Possono le pro loco, le associazioni sportive dilettantistiche e le organizzazioni non governative iscriversi all Anagrafe dell Agenzia delle Entrate? Le pro loco non possono essere onlus; le asd possono essere aps ma non onlus. Lo stesso vale per le ong ( onlus di diritto riconosciute dal ministero degli affari esteri secondo la legge 49 del 1987) che non sono odv perché qui c è un volontariato professionale, quindi retribuito. Ciò non vuol dire che una piccola organizzazione non possa fare delle attività di solidarietà verso una piccola cooperazione allo sviluppo che però non è una cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge statale ( se sono riconosciuti ong nel senso che lo stato prevede la possibilità di pagare questi soggetti non solo come rimborso spese ma anche come compenso per l attività svolta). Alcune associazioni ( wwf, arci, uic, etc.) sono più strutturate, hanno una finalità mutualistica e non solidaristica ( il volontariato è altruità, mentre l aps è soprattutto mutualità). 12
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