GESTIONE SEPARATA ENPAPI FAQ RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COMMITTENTI

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1 GESTIONE SEPARATA ENPAPI FAQ RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COMMITTENTI Qual è l ambito di applicazione della nuova normativa previdenziale? A decorrere dal 1 gennaio 2012 sono iscritti alla Gestione Separata ENPAPI gli Infermieri, gli Infermieri Pediatrici e gli Assistenti Sanitari che, iscritti ai relativi Albi provinciali, svolgono attività lavorativa di natura infermieristica nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ovvero di collaborazione non abituale (c.d. mini co.co.co. ). Rientrano, pertanto, nel campo di applicazione della nuova normativa i soggetti che percepiscono redditi derivanti dallo svolgimento dell attività libero professionale con le seguenti modalità: collaborazione coordinata e continuativa, contratto a progetto, organi di amministrazione e controllo di Studi Associati e Cooperative, organi di amministrazione e controllo dei Collegi Provinciali IPASVI qualora svolgano contestualmente attività di lavoro (attrazione del reddito nella sfera libero professionale) e collaborazioni occasionali (art.61, comma 2, D.Lgs. 276/2003). Ad esclusione dell attività di docenza esercitata da Infermieri con contestuale rapporto di lavoro subordinato, sono assoggettabili alla gestione Separata, con decorrenza dal 02/05/2013, i compensi derivanti dall esercizio dell attività professionale attraverso prestazioni di lavoro occasionale rese ai sensi dell art e seguenti del codice civile. Quali sono le caratteristiche dei contratti di collaborazione? Con il contratto di collaborazione il collaboratore si impegna a compiere un opera o un servizio in via continuativa a favore della committente e in coordinamento con quest ultimo senza che sussista il vincolo di subordinazione. I requisiti tipici del contratto di collaborazione sono: autonomia: il rapporto di collaborazione (coordinata e continuativa, a progetto ecc) è caratterizzato dall assenza di un vincolo di subordinazione: il collaboratore decide autonomamente i tempi e le modalità di esecuzione della commessa; il potere di coordinamento con le esigenze dell organizzazione aziendale esercitato dal committente, quale unico limite all autonomia operativa del collaboratore. Il coordinamento è inteso come connessione funzionale derivante dall inserimento nell'organizzazione aziendale. Il coordinamento consiste, quindi, nella connessione funzionale fra l'attività del prestatore d'opera e quella del destinatario della prestazione; nel rapporto di collaborazione, il titolare non impiega propri mezzi organizzati, bensì, ove occorra, quelli del committente; continuità ovvero la permanenza nel tempo del vincolo che lega il committente con il collaboratore;

2 personalità della prestazione: nel rapporto di collaborazione vi deve essere la prevalenza del carattere personale dell apporto lavorativo del collaboratore. Che differenza c è tra la collaborazione non abituale (mini cococo) e le prestazioni di lavoro occasionale? TIPOLOGIA PRESTAZIONE RIFERIMENTI NORMATIVI CARATTERISTICHE DICHIARAZIONI FISCALI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI Collaborazio Art. 61, È un attività di I compensi percepiti I compensi percepiti sono ne non comma 2, collaborazione vera e sono qualificati come assoggettati alla Gestione abituale (cd. D.Lgs. propria che non assimilati fiscalmente ai Separata ENPAPI senza mini cococo) 276/2003 necessita della redditi da lavoro soglia di esenzione dal specifica di un dipendente. 01/01/2012. progetto in quanto di portata limitata (30 giorni con compenso pari al massimo ad con il singolo committente: se viene superato uno dei due limiti è necessario Il committente rilascia il Cud i cui dati, se necessario, sono riportati nel quadro RC del Modello UNICO o nel quadro C del modello 730 prevedere un progetto) Prestazione Art e Si può definire I redditi da lavoro I compensi percepiti per di lavoro seguenti del lavoratore occasionale attività caratterizzate da codice civile occasionale chi si sono fiscalmente professionalità ed abitualità occasionale obbliga a compiere, classificati fra i redditi (le prestazioni dietro corrispettivo, diversi, ai sensi infermieristiche) sono un opera o un servizio dell art. 67, c. 1, lett. l assoggettati alla Gestione con lavoro del TUIR Separata ENPAPI senza prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale Il committente rilascia una certificazione dei compensi erogati i cui dati vengono riportati nel quadro RL del Modello UNICO o nel quadro D del modello 730 soglia di esenzione dal 02/05/2013. Unica eccezione è riferita all attività di docenza esercitata tramite prestazioni di lavoro occasionale da Infermieri con contratto di lavoro subordinato.

3 La collaborazione non abituale o mini cococo è resa ai sensi dell art. 61, comma 2, del D.Lgs. 276/2003. È una prestazione che la Riforma Biagi (D.Lgs. 276/2003) ha ritenuto non meritevole della tutela del progetto, perché di breve durata e di modesto importo (30 giorni e 5.000,00 massimi nell anno solare con lo stesso committente); sotto il profilo giuridico e previdenziale, restano a tutti gli effetti delle collaborazioni coordinate e continuative, di cui conservano i requisiti tipici. Si iscrivono sempre e comunque alla GESTIONE SEPARATA ENPAPI, qualunque sia la durata e qualunque sia il compenso percepito. La prestazione di lavoro occasionale è resa ai sensi dell art e seguenti del codice civile. L assoggettamento previdenziale ad ENPAPI è escluso in carenza di due requisiti essenziali: l abitualità e la professionalità della prestazione eseguita. Il caso di non imponibilità previdenziale risulta, quindi, una tipologia di situazione difficile da riscontrarsi in concreto in quanto il concetto di professionalità è essenziale allo stesso espletamento della prestazione: tutti i soggetti esercenti la professione devono essere obbligatoriamente iscritti al Collegio IPASVI territorialmente competente: la prestazione infermieristica rimane sempre ed inevitabilmente caratterizzata da un indefettibile profilo di professionalità. Data questa impostazione è necessario precisare, di conseguenza, che il Professionista Infermiere che non sia titolare di partita IVA e che, al tempo stesso, sia privo di contratti di collaborazione, debba necessariamente iscriversi alla gestione Separata ENPAPI, in modo tale che il proprio committente occasionale provveda al versamento, nelle consuete proporzioni, dei contributi previdenziali previsti per la suddetta Gestione, a nulla rilevando il valore economico del reddito prodotto nell anno fiscale di riferimento. L obbligo di assoggettamento è relativo alle prestazioni rese successivamente al 02/05/2013. Unica eccezione è operata in caso di prestazione di lavoro occasionale, resa ai sensi dell art e seguenti del codice civile, quando questa si riferisce ad attività di docenza ed è esercitata da Infermieri con contratto di lavoro subordinato. Cosa si intende per mini co.co.co? Sono considerati mini co.co.co. i rapporti di collaborazione non abituale di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell anno solare, con lo stesso committente, e da cui sia derivato un compenso complessivo non superiore ad 5.000,00. Sotto il profilo giuridico e previdenziale, restano a tutti gli effetti delle collaborazioni coordinate e continuative, di cui conservano i requisiti tipici. Si iscrivono sempre e comunque alla GESTIONE SEPARATA ENPAPI, qualunque sia la durata e qualunque sia il compenso percepito. Le mini cococo (altrimenti definite collaborazioni non abituali, occasionali o marginali) presentano le seguenti caratteristiche: la collaborazione con il committente;

4 la continuità della prestazione; il coordinamento col committente quindi connessione funzionale tra le attività di committente e lavoratore che si concretizza in un inserimento nell organizzazione aziendale; la prestazione prevalentemente personale; compenso massimo percepibile pari a euro 5 mila nell anno solare con lo stesso committente; prestazione effettuata per massimo 30 giorni nell anno solare con lo stesso committente; prestazione effettuata per massimo 240 ore nell anno solare, in caso di prestazioni concernenti servizi di cura e assistenza alla persona. Si tratta, pertanto, di collaborazioni coordinate e continuative che per la loro marginalità non necessitano di un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ma, per il resto, seguono la disciplina delle cd. collaborazioni a progetto. Posso stipulare un contratto a progetto con un Infermiere? L art. 61 del D.lgs. 276/2003 dispone che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso. Il comma 3 dello stesso articolo prevede che siano escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia. Ne consegue che per gli iscritti ad un Collegio IPASVI e per i pensionati (oltre che per i collaboratori della Pubblica Amministrazione), rimane in vigore la disciplina delle vecchie collaborazioni coordinate e continuative. Nel caso in cui vengano stipulati contratti a progetto, i redditi conseguenti sono comunque assoggettati a contribuzione presso la Gestione Separata ENPAPI. Quando sono obbligato alla registrazione presso la Gestione Separata ENPAPI? Le aziende che si avvalgano della collaborazione coordinata e continuativa di Infermieri, Infermieri Pediatrici ed Assistenti Sanitari iscritti ai relativi Albi provinciali, anche nella forma di collaborazione non abituale (c.d. mini co.co.co.) sono tenute alla registrazione quali aziende

5 contribuenti presso la Gestione Separata ENPAPI, inviando l apposita modulistica presente sul sito o presso gli Uffici dell Ente, sottoscritta e corredata dalla/e lettera/e di assunzione del/i dipendente/i, nonché da un elenco dei co.co.co.. È necessario provvedere alla registrazione ad ENPAPI, con decorrenza dal 02/05/2013, anche nel caso di erogazione di compensi relativi ad attività professionali esercitate mediante prestazione di lavoro occasionale. Quali sono i committenti obbligati alla registrazione presso la Gestione Separata ENPAPI? I committenti obbligati alla registrazione sono: Collegi Provinciali IPASVI; aziende A.S.L.; aziende ospedaliere; istituti penitenziari; istituti di ricovero e cura; cooperative e studi associati; università ed istituti di formazione; società, fondazioni ed associazioni; studi medici; medici di medicina generali; laboratori di analisi privati e convenzionati; tutti i committenti di area sanitaria e non, che si avvalgano di professionisti infermieri con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, non abituale ovvero che esercitano mediante attività di lavoro occasionale.

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