La costituzione delle A.S.D. e rapporti di collaborazione
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1 20/11/2014 La costituzione delle A.S.D. e rapporti di collaborazione Un'associazione sportiva dilettantistica è un ente associativo che ha come scopo la promozione dell'attività sportiva tra amatori, quindi tra persone che non svolgono professionalmente attività sportiva. Fondamentale è quindi la didattica e l'istruzione della disciplina sportiva nei confronti di principianti. Si possono definire associazioni sportive dilettantistiche quelle associazioni che svolgono attività sportive ritenute dilettantistiche dai regolamenti del CONI, e che vengono registrate nell'apposito albo tenuto dal CONI. Infatti, per beneficiare della legislazione fiscale di favore prevista per tali enti, è necessaria l'iscrizione alla Federazione Sportiva di riferimento (o in alternativa ad un Ente di Promozione Sportiva), e successivamente all'albo del CONI. Per costituire una associazione sportiva dilettantistica è necessario: 1. stabilire gli scopi dell'associazione e l'attività sportiva praticata. E' necessario prevedere almeno 3 soci fondatori, che formeranno il primo Consiglio Direttivo; 2. preparare, in duplice copia originale, atto costitutivo e statuto, necessari per creare una associazione sportiva, inserendo tutti i requisiti previsti dalla Codice Civile, dalla legge fiscale ( TUIR) e dalla legge 289/2002, art. 90, che regola i requisiti delle associazioni sportive dilettantistiche; 3. recarsi all'agenzia delle Entrate per la registrazione dell'associazione (indispensabile per ottenere i benefici fiscali previsti dal nostro ordinamento). E' necessario richiedere l'attribuzione del Codice Fiscale, pagare la tassa di registro, acquistare i bolli da applicare agli atti, ed infine presentare l atto costitutivo e lo statuto in duplice copia (la procedura è quella di registrazione atti privati ); 1
2 4. chiedere l'iscrizione al registro della Federazione Sportiva nazionale di riferimento (o Ente di Promozione Sportiva) e successivamente iscrivere l'associazione al registro telematico del CONI. Solo con questa iscrizione l'associazione sportiva dilettantistica è validamente costituita e potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali. In alternativa all'iscrizione alle Federazioni Sportive, l'associazione potrà affiliarsi ad un Ente di Promozione Sportiva operante a livello nazionale. Quindi, per fondare un associazione sportiva dilettantistica non è necessario una atto notarile, e non è nemmeno necessario il riconoscimento governativo, che implica una procedura lunga e costosa. Infatti, la stragrande maggioranza delle associazioni e degli altri enti no profit non è riconosciuta. La procedura descritta è necessaria sia per ottenere i benefici fiscali previsti dalle leggi tributarie, sia per tutelare civilmente l'associazione e i suoi soci. Nello statuto e nell atto costitutivo dell associazione devono essere riconoscibili alcuni elementi, considerati indispensabili: la denominazione dell ente, lo scopo, la sede legale, il patrimonio, l'organizzazione, le norme sull ordinamento e sull amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni per la loro ammissione, la rappresentanza conferita al presidente o amministratore dell ente. Di base, le ASD sono delle normali associazioni, a cui vanno applicate le comuni regole in tema di organizzazione e gestione. Saranno quindi previsti il presidente, che coordina la vita associativa, il consiglio direttivo, che è l'organo esecutivo, e l'assemblea dei soci, che approva il bilancio annuale e nomina gli organi associativi. Inoltre, per fondare una associazione sportiva dilettantistica, devono essere recepite nello statuto le seguenti regole: 1. obbligo di inserire nella denominazione sociale la finalità sportiva e la dizione dilettantistica ; 2. assenza di fini di lucro e il divieto di distribuire utili tra i soci; 3. rispetto del principio di democrazia interna; 2
3 4. prevedere l organizzazione di attività sportive dilettantistiche, con relative attività didattiche e di aggiornamento; 5. divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre associazioni sportive nell ambito della medesima disciplina sportiva; 6. gratuità degli incarichi degli amministratori (nb: i soci istruttori possono comunque essere remunerati); 7. devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento; 8. obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e dell Ente di Promozione Sportiva a cui ci si affilia. È quindi fondamentale una corretta redazione dello statuto e dell'atto costitutivo che, oltre a rispettare tutte le prescrizioni legali e fiscali, dovranno prevedere le attività essenziali perché l'associazione possa essere considerata una ASD. In mancanza di tali elementi l'iscrizione alla Federazione Sportiva o all'associazione di Promozione Sportiva potrà essere rifiutata. Come già specificato, l'associazione dovrà organizzare una scuola sportiva o dei corsi rivolti ad amatori e atleti dilettanti. I corsi potranno riguardare sia l'attività sportiva di riferimento (calcio, danza, box, karate, judo ecc...) sia le attività sportive connesse ( preparazione atletica, palestra ecc...). La principale agevolazione, riguarda la non tassabilità dei corrispettivi ricevuti dai soci per frequentare i corsi sportivi organizzati dall'associazione. In pratica, l'attività sportiva nei confronti dei soci è considerata non commerciale e per svolgerla non è necessario aprire Partita Iva. L'associazione, potrà quindi ricevere tali corrispettivi senza alcun obbligo fiscale, e con il solo dovere di rendicontazione tramite il bilancio annuale. Altro importante beneficio fiscale, riguarda la possibilità di corrispondere ai soci istruttori compensi per la loro attività. Tali compensi, fino ad un certo limite, non sono soggetti ad alcuna tassazione. 3
4 In via preliminare si deve ricordare che la legge riconosce trattamenti di favore per le prestazioni rese a favore di tali enti. Proprio l art. 67, comma 1 lettera m) ricomprende tra i redditi diversi (ossia quelli non riconducibili a nessuna delle grandi categorie di reddito: d'impresa, di lavoro autonomo e di lavoro dipendente) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati (...) dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Il successivo art. 69 stabilisce al comma 2, che le suindicate indennità, rimborsi forfettari, premi e compensi non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a euro. Non concorrono, altresì, a formare reddito i rimborsi di spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. L Agenzia delle Entrate con propria risoluzione n. 34/E del 26 marzo 2001 ha chiarito che con l espressione esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche il legislatore ha voluto ricomprendere nel regime agevolativo in argomento i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico. Quindi, prosegue la medesima risoluzione, la indicata disposizione è riferita a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione (atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali che durante le gare o manifestazioni, aventi natura dilettantistica, devono visionare o giudicare l operato degli arbitri) ivi compresi coloro che nell ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell associazione (figure dirigenziali) di norma presenziano all evento sportivo consentendone, di fatto, il regolare svolgimento. Con successiva risoluzione l Agenzia delle Entrate ha ribadito che nella norma agevolativa rientrano anche i compensi erogati dalle A.S.D. nei confronti di soggetti che svolgono le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all attività sportiva dilettantistica, 4
5 ossia di soggetti che non svolgono un attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni indicate formazione, didattica, preparazione e assistenza all attività sportiva dilettantistica a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva. In buona sostanza, argomenta l Agenzia delle Entrate, il legislatore ha ampliato il novero delle prestazioni riconducibili all esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche nonché, di conseguenza, quello dei soggetti destinatari del regime di favore sopra richiamato, eliminando, di fatto, il requisito del collegamento fra l attività resa dal percipiente e l effettuazione della manifestazione sportiva. È stato altresì precisato, in particolare, che per la connotazione della nozione di «esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» non assume alcuna rilevanza la circostanza che le attività medesime siano svolte nell ambito di manifestazioni sportive ovvero siano a queste ultime funzionali. Le A.S.D. per il raggiungimento dei propri scopi sociali e statutari si avvalgono delle prestazioni di una pluralità di figure (atleti, allenatori, preparatori atletici, dirigenti accompagnatori, istruttori, medici e paramedici, massaggiatori, addetti amministrativi e di segreteria, consulenti, custodi, etc) che possono prestare la loro attività gratuitamente e volontaristicamente oppure a titolo oneroso. In tale ultima ipotesi le prestazioni lavorative possono avere natura subordinata o autonoma oltre alle c.d. collaborazioni endoassociative di tipo sportivo (cioè i compensi sportivi e le collaborazioni amministrativo di natura non professionale), assoggettate al particolare regime di cui all art. 69 TUIR) e le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio che prevede il pagamento delle prestazioni svolte dai collaboratori a mezzo voucher. Una particolare forma di collaborazione è quella prestata a favore delle A.S.D. da pubblici dipendenti che può essere prestata gratuitamente oppure a titolo oneroso. Con riguardo alla prima ipotesi, la legge 27 dicembre 2002 n. 289 stabilisce (art. 90 comma 23) che i dipendenti pubblici possano prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall orario di lavoro, purché a titolo 5
6 gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR. L Agenzia delle Entrate, con circolare n. 21 del , nel ribadire che i dipendenti pubblici, fuori dal proprio orario di lavoro, possono prestare attività a favore di società ed associazioni sportive a titolo gratuito, ferma restando che allo stesso possono essere anche riconosciute indennità e rimborsi di spese documentate di importi congrui in base all attività prestata. Infatti, in caso contrario, si potrebbe configurare la corresponsione di un compenso, in assenza di preventiva autorizzazione dell Amministrazione di appartenenza. Al riguardo la Legge prevede che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. C.N. 3 DAN Aspirante Maestro Ferreri Gaetano 6
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