PRESTAZIONI LAVORATIVE CON ASSOCIAZIONI E SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE

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1 PRESTAZIONI LAVORATIVE CON ASSOCIAZIONI E SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE Malgrado che nel linguaggio comune accade sovente che l associazione viene identificata con la società e viceversa, con un uso alternativo ed indifferente dei due termini, occorre sottolineare che invece la prima entità si distingue dalla seconda con riferimento allo scopo ed alla struttura, nel senso che: a) mentre l art.2247 del codice civile tra i requisiti della società richiama lo scopo di dividere tra i soci gli utili derivanti dall esercizio di un attività economica, nell associazione ogni profitto deve essere destinato allo scopo sociale, cioè ad uno scopo teso alla soddisfazione dei bisogni di natura ideale e comunque di natura non economica; b) nell associazione, a norma degli articoli 24 e 37 del codice civile, a differenza della previsione normativa riguardante la società, gli aderenti alla stessa versano i contributi a fondo perduto e gli stessi, in caso di recesso o esclusione, non possono ottenere la restituzione dei contributi versati, non essendo consentito vantare alcun diritto sul patrimonio dell associazione; c) per l associazione si parla di rapporto associativo a struttura aperta, nel senso che possono richiedere di farne parte tutti quelli che condividono gli scopi perseguiti dalla stessa, senza necessità di modificare l atto costitutivo. Volendo operare una suddivisione all interno della figura dell associazione, occorre distinguere tra associazioni riconosciute e non riconosciute. Le prime, costituite con atto pubblico, richiedono ed ottengono uno specifico provvedimento di riconoscimento, in conformità alle previsioni del DPR n.361, a seguito dell iscrizione nel registro delle persone giuridiche private presso le Prefetture e le Regioni per talune categorie di enti, che consente particolari prerogative, ossia: la limitazione della responsabilità in capo agli amministratori per le obbligazioni assunte per conto dell associazione, la distinzione netta tra patrimonio dell associazione e quello degli associati ed amministratori ed infine la possibilità di accettare eredità, legati e donazioni, nonché di acquistare beni immobili. Le seconde nascono anch esse da un accordo tra gli associati con cui viene realizzato l atto costitutivo senza che la legge richiede alcuna formalità e pertanto l atto costitutivo potrebbe essere valido anche se fatto con una scrittura privata o addirittura oralmente. Tuttavia, la forma scritta e registrata dell atto sono ormai elementi indispensabili per una confacente tutela dei portatori d interesse nei riguardi dell associazione ed altresì per la data e l autenticità delle sottoscrizioni. Gli elementi che caratterizzano l atto costitutivo delle associazioni non riconosciute sono: lo scopo, le condizioni di ammissione dei soci ed il regolamento interno e di amministrazione.

2 In tali associazioni non risulta obbligatorio disporre di un patrimonio, ma semplicemente deve sussistere un fondo comune formato dai contributi versati dagli aderenti per le spese di costituzione e gestione, inoltre manca l autonomia patrimoniale perfetta, i soci non possono chiedere la divisione del fondo comune e la restituzione della quota in caso di recesso, mentre delle obbligazioni assunte rispondono anche gli amministratori che hanno agito in nome e per conto dell associazione. Le attività sportive che possono qualificarsi professionistiche e dilettantistiche, dopo l entrata in vigore dell art.90 della legge n.289 del , possono essere esercitate con le seguenti forme giuridiche: 1) associazione sportiva dilettantistica, che può essere riconosciuta ovvero non riconosciuta; 2) società di capitali, che può assumere le seguenti forme giuridiche: per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperativa. Per quanto concerne le associazioni sportive dilettantistiche, che di regola sono costituite recando l indicazione di tale ragione sociale, pur non mancando casi in cui si trova specificata quella di gruppo, circolo ed altro ancora, è da dire che le stesse si distinguono dalle società sportive professionistiche, in quanto, a differenza di quest ultime che sono a fini di lucro, risultano no-profit, mentre ricadono nella definizione di società professionistiche soltanto quelle che risultano affiliate a Federazioni che operano la distinzione dall attività dilettantistica da quella professionistica ed inoltre stipulano contratti con atleti professionisti, ritenendosi tali coloro che prestano la propria attività sportiva in forma continuativa e dietro compenso derivante da un contratto di lavoro con una società sportiva riconosciuta da una Federazione della quale rispetta il regolamento. Per rispondere alla domanda su quali sono le attività sportive dilettantistiche, mancando allo stato norme esaustive, si risponde rinviando al seguente elenco delle discipline sportive certamente professionistiche, in base alla legge n.91 del 1981, così come riconosciute dal Coni: per il calcio, le serie A, B, C1 e C2 maschile; per la pallacanestro, le serie A1 e A2 maschile; per il ciclismo, le gare su strada e su pista approvate dalla Lega ciclismo; per il motociclismo, la velocità ed il motocross; per la box, la prima, seconda e terza serie nelle 15 categorie di peso; il golf. Manca invece una definizione legislativa dello sport dilettantistico che di solito risulta affidato ad associazioni non riconosciute senza fini di lucro, che non intrattengono rapporti con atleti professionisti e che, tramite l affiliazione alle federazioni riconosciute dal Coni, divengono soggetti dell ordinamento sportivo. Un associazione sportiva dilettantistica, al pari di una società, svolge la propria attività e persegue gli scopi previsti nell atto di costituzione avvalendosi delle prestazioni di diverse figure, che ricevono compensi o rimborsi spese, che appaiono soggetti, a norma della legge

3 n.342 /2000, ad uno speciale regime fiscale per determinati redditi corrisposti a collaboratori, nonché a norme particolari previdenziali (Inps ed Enpals) ed assicurative (Inail). I rapporti di lavoro che le associazioni e società sportive dilettantistiche possono stipulare sono quelli di tipo subordinato, autonomo e libero professionale, così come previsti e disciplinati dalle leggi e dai contratti collettivi, comprese le Co.Co.Co., senza trascurare infine le attività di volontariato di cui alla n.266/1991. Peraltro si sottolinea che l art.61 comma 3 del decreto legge n.276/03 esclude l applicazione per le attività in parola del rapporto di lavoro a progetto e di conseguenza alle stesse si continua ad applicare la disciplina previgente sulle Co.Co.Co. Aspetti Fiscali. A fronte di determinate prestazioni rese nelle attività sportive dilettantistiche, l art.37 della legge n.342/2000 ha previsto un regime fiscale di favore applicabile a erogazioni di rimborsi forfetari, compensi, premi, indennità di trasferta, mentre restano esclusi, perché esenti, indennità chilometriche, ed il rimborso di spese documentate per vitto, alloggio, ecc., sostenute in occasione di manifestazioni sportive fuori dal territorio comunale. I soggetti interessati al predetto regime fiscale dei compensi su citati sono i seguenti: atleti dilettanti, allenatori dilettanti, giudici di gara, commissari speciali preposti agli arbitri, medici sportivi, massaggiatori, dirigenti ed ogni altro soggetto la cui opera è indispensabile allo svolgimento delle manifestazioni sportive. Al di fuori dei compensi e del personale di cui sopra, il regime fiscale speciale del citato art.37 non trova applicazione allorché le attività sportive di cui si tratta, anziché nell ambito di un regime di tipo volontaristico e svolte per realizzare la manifestazione sportiva in cui saranno compensate le spese sostenute, si configurano modalità e finalità proprie di un normale rapporto di lavoro. Un ulteriore modifica alla disciplina fiscale dei redditi contenuta nel Tuir è quella apportata dall art.90 della legge n.289/2002, secondo cui la disposizione di cui all art.67 lettera m ) del Tuir stesso testo esaminato, si applica dal 1 gennaio 2003 anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società o associazioni sportive dilettantistiche. In proposito è intervenuta la circolare n.21 del dell Agenzia delle Entrate per ricondurre fra i redditi diversi e nel regime fiscale agevolativo previsto dall art.83 ( dal 1 gennaio 2004 art.69 comma 2) del Tuir i particolari rapporti di Co.Co.Co. aventi le seguenti caratteristiche: carattere amministrativo-gestionale; natura non professionale; resi a società o associazioni sportive dilettantistiche.

4 Pertanto le prestazioni in parola si caratterizzano per la loro continuità nel tempo, la coordinazione, l inserimento del collaboratore nell organizzazione economica del committente e l assenza del vincolo della subordinazione. Inoltre, essendo escluse le prestazioni rientranti nell oggetto dell arte o della professione, si deve valutare se per lo svolgimento dell attività di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente. Infine, si precisa che rientrano nella previsione normativa i compiti tipici di segreteria di un associazione o società sportiva dilettantistica, quali sono, ad esempio, la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e della contabilità da parte di soggetti non professionisti, sussistendo l orientamento ad attribuire all espressione amministrativo-gestionale una portata limitata, che porta ad escludere dall agevolazione ad esempio l addetto alla manutenzione dei campi da tennis, il magazziniere dell impianto sportivo e l addetto alle pulizie, in quanto trattasi di attività non rientranti nelle funzioni amministrative finalizzate alla gestione del sodalizio sportivo. Aspetti Previdenziali. INPS L Istituto, che già era intervenuto con la circolare n.32 del , a seguito dell art.37 della legge n.342/2000 che classificò quali redditi diversi i compensi erogati per l esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva, ecc., escludendo per detti compensi l imposizione dei contributi dovuti per la Gestione separata, ha esteso la predetta esclusione anche per i redditi provenienti da rapporti di Co.Co.Co. di carattere amministrativo-gestionale, di natura non professionale, resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche. ENPALS Sussiste contrasto tra l Enpals, che con circolare n.13 del sostiene l 0bbligo del contributo previdenziale dovuto da associazioni e società sportive dilettantistiche per direttori tecnici, massaggiatori ed istruttori sportivi, ed il Coni, che con comunicazione n.510 del sostiene la non assoggettabilità a contribuzione Enpals dei compensi corrisposti dai predetti sodalizi, qualificati dalla vigente legislazione quali redditi diversi ai fini fiscali ex art.67 comma 1 lettera m) del Tuir. Aspetti Assicurativi Anche l Inail con proprie circolari, la seconda delle quali reca la data del , ha stabilito che l inquadramento dei compensi ai collaboratori nell ambito dell esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica e dei redditi derivanti da rapporti Co.Co.Co. di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale esclude dall assimilazione al lavoro dipendente e pertanto la non assoggettabilità degli stessi ad assicurazione antinfortunistica. La legge n.289/02 ha stabilito per le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva l obbligo assicurativo a carico

5 degli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici per infortuni avvenuti in occasione ed a causa dello svolgimento delle attività sportive e che hanno determinato come conseguenza la morte o l inabilità permanente. Comunicazione obbligatoria Con nota circolare n.13/segr/ , il Ministero del Lavoro ha previsto l onere della comunicazione obbligatoria preventiva per l instaurazione del rapporto ed entro cinque giorni per quella di risoluzione dello stesso da parte delle associazioni sportive dilettantistiche per le Co.Co.Co. a carattere amministrativo-gestionale di cui all art.90 della legge n.289/03. La comunicazione in via telematica e pluriefficace va fatta al Centro Impiego territorialmente competente ovvero della sede di coordinamento se il collaboratore svolge attività in diversi comuni.

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