OGGETTO VISITE PER LA CERTIFICAZIONE DELL IDONEITÀ ALLA GUIDA
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- Raimonda Pala
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1 1 OGGETTO VISITE PER LA CERTIFICAZIONE DELL IDONEITÀ ALLA GUIDA QUESITO (posto in data 5 ottobre 2011) Proveniente dall'accademia Militare di sanità di Firenze, sono stato ufficiale medico cardiologo fino all anno 2000 ed ero, in quel periodo, autorizzato a svolgere visite mediche per la valutazione dell'idoneità alla guida di autoveicoli. Lasciato l esercito per diventare cardiologo dipendente dall Azienda per la quale attualmente lavoro, ho perso tale privilegio. Fortunatamente, il nuovo codice della strada (articolo 119) e il decreto dirigenziale del Ministero dei trasporti del 31 gennaio 2011 consentono nuovamente agli ex-medici militari l'attività certificativa previa richiesta alla Motorizzazione Civile di un Codice di Identificazione. Nel mese di giugno 2011 mi è stato rilasciato il Codice di identificazione e sono quindi autorizzato a svolgere questa attività. Attualmente svolgo attività libero professionale in regime di intramoenia per la specialità di cardiologia e vorrei chiedere alla mia Azienda l autorizzazione anche per svolgere visite mediche per la valutazione dell'idoneità alla guida. La mia richiesta può essere supportata dalle circostanze qui esposte?: l attività certificativa per le patenti è svolta anche in regime libero professionale dai medici dell Ufficio di Igiene il regolamento che disciplina la libera professione nella mia Azienda consente l attività di certificazione medico legale svolta per conto dell INAIL dal personale del Pronto Soccorso sia effettuata in regime libero professionale ai dirigenti medici a tempo pieno è consentito eseguire relazioni medico-legali in libera professione la visita medica per patenti è sostanzialmente una visita di medicina generale internistica (si esaminano tutti gli apparati) e quindi affine o equipollente alla Cardiologia, con relazione (o certificazione) medico legale finale.
2 2 RISPOSTA (inviata in data 12 ottobre 2011) Sostenere che una visita medica per l accertamento dei requisiti richiesti per l idoneità alla guida sia equiparabile ad una visita di medicina generale internistica (e quindi sia affine ad una visita cardiologica) e che il relativo certificato rilasciato dal medico che effettua l accertamento sia equiparabile ad una relazione medico legale può essere considerato opinabile dall Azienda di appartenenza, che può sostenere che l attività in questione rientra a pieno titolo tra le prestazioni di medicina legale, affidate di norma al personale medico dei servizi di medicina legale o che hanno competenze e funzioni di carattere medico legale (come ad esempio i medici che operano nei servizi di igiene pubblica e per altri versi i medici che operano nei servizi di pronto soccorso). Appare più lineare e corretta la richiesta ad esercitare l attività libero professionale in una disciplina diversa da quella di appartenenza, quale di fatto è la medicina legale, richiesta che può essere accolta dall Azienda a condizione che siano rispettati alcuni principi generali che disciplinano l esercizio dell attività libero professionale: 1) fermo restando che l attività libero professionale intramoenia deve essere svolta in orario aggiuntivo rispetto all orario di servizio, essa deve risultare coerente e compatibile con l attività istituzionale. A questo riguardo il comma 5 dell articolo 54 del CCNL 1998_2001 dispone che L'esercizio dell'attività professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'azienda e lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi. A tal fine, l'attività libero professionale intramuraria non può globalmente comportare, per ciascun dirigente un volume di prestazioni o un volume orario superiore, a quello assicurato per i compiti istituzionali. 2) i volumi prestazionali che possono essere svolti in regime libero professionale devono essere preventivamente concordati con l Azienda non possono comunque superare i volumi di attività istituzionale. Il comma 6 del citato articolo 54 dispone infatti che:
3 3 A tal fine, l azienda negozia in sede di definizione annuale di budget, con i dirigenti responsabili delle équipes interessate, nel rispetto dei tempi concordati, i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate. Di conseguenza concorda con i singoli dirigenti e con le équipes interessate i volumi di attività libero-professionale intramuraria che, comunque, non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati, prevedendo appositi organismi paritetici di verifica ed indicando le sanzioni da adottare in caso di violazione di quanto concordemente pattuito Occorre peraltro osservare che le certificazioni mediche, ad esclusione di quelle richieste dalle istituzioni scolastiche per l esercizio dell attività sportiva non agonistica, non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, non rientrano tra le prestazioni che devono essere erogate dalle Aziende sanitarie nell ambito dei livelli essenziali di assistenza, ma sono erogate dalle Aziende a fronte del pagamento di un corrispettivo, e non possono pertanto essere considerate attività istituzionali. Eventuali problemi di compatibilità si pongono pertanto, per il medico che ha posto il quesito, non tanto per quanto concerne l attività istituzionale che egli deve assicurare nella disciplina di appartenenza, ma nei confronti dei colleghi ai quali è affidata questa attività certificativa, che non rientrando tra le attività istituzionali, dovrebbe per sua natura essere svolta in regime libero professionale.
4 4 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 1998_2001 ARTICOLO 54 Attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti medici 1. In applicazione degli articoli 4 comma 11 e 15 quinquies del decreto legislativo 502/1992 e nel rispetto dei principi dagli stessi fissati, a tutto il personale medico con rapporto esclusivo è consentito lo svolgimento dell'attività libero-professionale all'interno dell'azienda, nell'ambito delle strutture aziendali individuate con apposito atto adottato dall'azienda con il concorso del Collegio di direzione previsto dall'articolo 17 dello stesso decreto e con le procedure indicate nell'articolo 4, comma 2, lettera G). 2. In particolare, l'azienda, fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi distinti per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale intra ed extra ospedaliera, deve intraprendere tutte le iniziative previste dalle vigenti disposizioni per consentire ai dirigenti l'esercizio della libera professione intramuraria, ai sensi dell'articolo 72, comma 11 della Legge 448/1998 e delle conseguenti direttive regionali in materia, anche fuori dall'azienda, in spazi sostitutivi in altre aziende o strutture sanitarie non accreditate, nonché in studi professionali privati, ivi compresi quelli per i quali è richiesta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività. 3. Le modalità di svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria sono disciplinate dalle aziende nel rispetto dei criteri generali del presente contratto. 4. Per attività libero professionale intramuraria del personale medico si intende l'attività che detto personale individualmente o in équipe, esercita, fuori dell'impegno di servizio, in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, day surgery o di ricovero sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale.
5 5 5. L'esercizio dell'attività professionale intramuraria non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'azienda e lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi. A tal fine, l'attività libero professionale intramuraria non può globalmente comportare, per ciascun dirigente un volume di prestazioni o un volume orario superiore, a quello assicurato per i compiti istituzionali. Per l'attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle prestazioni. 6. A tal fine, l'azienda negozia in sede di definizione annuale di budget, con i dirigenti responsabili delle équipes interessate, nel rispetto dei tempi concordati, i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate. Di conseguenza concorda con i singoli dirigenti e con le équipes interessate i volumi di attività libero-professionale intramuraria che, comunque, non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati, prevedendo appositi organismi paritetici di verifica ed indicando le sanzioni da adottare in caso di violazione di quanto concordemente pattuito.
6 6 INDICAZIONI OPERATIVE Prima di presentare formalmente una richiesta di autorizzazione all esercizio dell attività certificativa in regime di libera professione intramoenia si ritiene opportuno effettuare una verifica di quali potrebbero essere le controindicazioni o le resistenze dell Azienda ad accogliere la richiesta stessa. Particolare rilievo riveste analizzare come vengono attualmente rilasciate le certificazioni di idoneità alla guida, a quali tariffe per coloro che le richiedono, con quali modalità per i medici autorizzati che le rilasciano. Potrebbe ad esempio risultare che l Azienda ha interesse ad ampliare la propria offerta in questo ambito, e che a questo fine può valutare l opportunità di potenziare un servizio già esistente avvalendosi dell apporto di un professionista che ha con l azienda stessa un rapporto ormai consolidato, fermo restando che questa attività deve essere svolta al di fuori dell orario di servizio e non costituire ostacolo all assolvimento dei compiti istituzionali. Solo dopo aver acquisito una disponibilità sul piano sostanziale, ed avere definito modalità operative per l esercizio di questa attività, è opportuno presentare formalmente la richiesta concordando contenuti e modalità di presentazione della stessa con coloro che costituiscono gli interlocutori di riferimento nella realtà aziendale.
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