OGGETTO GUARDIA, PRONTA DISPONIBILITÀ E TRASPORTO ASSISTITO DI UN PAZIENTE CRITICO
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- Battista Manca
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1 1 OGGETTO GUARDIA, PRONTA DISPONIBILITÀ E TRASPORTO ASSISTITO DI UN PAZIENTE CRITICO QUESITO (posto in data 21 gennaio 2010) Presso il nostro presidio ospedaliero è in funzione una guardia h 24 di rianimazione e una guardia h 24 per le urgenze inerenti il P.S. i vari reparti del presidio e per eventuali trasferimenti presso altri presidi; inoltre è attiva una reperibilità h 24 nei giorni festivi, h 18 nei giorni feriali. Il direttore della struttura ha stabilito che un eventuale trasferimento di un paziente è competenza del medico di guardia, anche per assicurare la continuità terapeutica, ed ha inoltre stabilito che il medico reperibile sostituisca il collega nel periodo in cui esso è in ambulanza per il trasferimento. Alcuni colleghi ritengono non corretta la chiamata del reperibile in ospedale in quanto non indotta da una urgenza. RISPOSTA (inviata in data 5 febbraio 2010) L organizzazione del trasporto assistito di un paziente critico deve essere disciplinata da un regolamento interno adottato dall azienda, previa consultazione con le organizzazioni sindacali, o nell ambito del piano aziendale per le emergenze, che deve essere predisposto annualmente in coerenza con le linee di indirizzo che su questo tema le Regioni possono emanare ai sensi dell articolo 5 del CCNL 2006_2009, ed adottato dall azienda previa concertazione con le organizzazioni sindacali. Un aspetto così delicato, anche per gli evidenti profili di responsabilità che esso comporta, non può essere disciplinato da una semplice disposizione interna. Per quanto concerne il contenuto di tale disposizione, se il medico di guardia che in essa si indica è quello previsto per le urgenze inerenti il P.S. i vari reparti del presidio, e per eventuali trasferimenti presso altri presidi, la scelta in essa effettuata è coerente con il modello organizzativo adottato, che prevede proprio l istituzione di una guardia h24 specificamente per le urgenze inerenti il P.S. i vari reparti del presidio ed per eventuali trasferimenti presso altri presidi.
2 2 Per quanto concerne l utilizzo del reperibile per sostituire il medico di guardia nel periodo in cui lo stesso è impegnato per il trasporto assistito questo è conseguenza diretta del modello organizzativo prescelto, modello che ovviamente non è l unico possibile, come molto chiaramente si afferma in un documento AAROI che ha per oggetto proprio il trasporto assistito del paziente critico. Personalmente avrei optato per utilizzare per il trasporto assistito non il medico di guardia ma il reperibile anche perché l esigenza prioritaria non mi pare sia quella della continuità terapeutica, ma quella di dare al paziente condizioni di sicurezza durante il trasferimento. Potrebbe essere lasciata agli stessi medici in causa, il medico di guardia ed il reperibile chiamato per la sua sostituzione, valutare quale sia nel caso specifico la soluzione che tutela maggiormente il paziente considerate tutte le variabili in gioco (patologia sottostante, terapia in essere, reparto presso il quale il paziente era ricoverato, situazione clinica del paziente stesso).
3 3 RIFERIMENTI NORMATIVI ARTICOLO 16 Il servizio di guardia 1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, nell ambito del piano aziendale per le urgenze ed emergenze che deve essere adottato dall azienda previa concertazione con le organizzazioni sindacali, mediante: a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità; b) la guardia medica di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei servizi speciali di diagnosi e cura; c) la guardia medica nei servizi territoriali ove previsto. 2. Il servizio di guardia medica è svolto all'interno del normale orario di lavoro. Le guardie espletate fuori dell'orario di lavoro possono essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario alla cui corresponsione si provvede con il fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro, o con recupero orario. 3. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa. 4. Fermo restando che le Regioni possono emanare specifiche linee di indirizzo per la disciplina di questo istituto nelle diverse aziende, le parti, a titolo esemplificativo, rinviano all'allegato 2 per quanto attiene le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia medica di unità operativa.
4 4 CCNL 1998_2001 ARTICOLO 55 Tipologie di attività libero professionali 2. Si considerano prestazioni erogate in regime di attività libero professionale intramuraria anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipes interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia. ARTICOLO 14 comma 6 prestazioni aggiuntive 6. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati in sede di budget, sia necessario un impegno aggiuntivo, l'azienda, sulla base delle linee di indirizzo al riguardo emanate dalla regione ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto previsto dall'articolo 55, comma 2 del CCNL 1998_2001 in base al regolamento adottato previa concertazione con le organizzazioni sindacali La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di 60,00 lordi. Nell'individuazione dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovrà essere indicato che l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.
5 5 ALLEGATO 2 Il servizio di guardia In riferimento all'articolo 16, in attesa dei criteri generali da emanarsi a cura delle singole Regioni per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza emergenza, le parti si danno atto che la guardia medica di unità operativa (divisionale) dovrebbe essere prevista almeno nelle seguenti tipologie assistenziali: ostetricia, pediatria con neonatologia; unità di terapia intensiva e semi intensiva (rianimatorie, cardiologiche, respiratorie, metaboliche); attività di alta specialità, di cui al decreto del Ministro della Salute del 29 gennaio Tale previsione riguarda anche le specialità di anestesia, laboratorio analisi e radiodiagnostica negli ospedali sede di dipartimento di urgenza ed emergenza di primo e secondo livello. Il servizio di guardia istituito per aree funzionali omogenee (interdivisionale) può essere previsto solo per aree che insistono sulla stessa sede. Il servizio di guardia notturno e quello festivo devono essere distribuiti in turni uniformi fra tutti i componenti l'equipe. Le parti si impegnano, inoltre, a perseguire modelli organizzativi per la razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi di guardia.
6 6 ARTICOLO 17 Pronta disponibilità 1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito, previa concertazione con le organizzazioni sindacali nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture. 2. Sulla base del piano annuale per le emergenze, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa in servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Sempre previa concertazione con le organizzazioni sindacali aziendali, possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità. 3. Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi, può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia ed è organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima disciplina. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può prevedersi esclusivamente la pronta disponibilità integrativa. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa. Il servizio sostitutivo coinvolge a turno individuale, solo i dirigenti che non siano titolari di incarico di struttura complessa. 4. Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese.
7 7 ARTICOLO 17 Pronta disponibilità 5. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata che comunque non possono essere inferiori a quattro ore l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario. 6. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. 7. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo per il trattamento accessorio legato a particolari condizioni di lavoro. 8. Le parti concordano che, attenendosi ai criteri generali definiti dalle Regioni nell ambito linee di indirizzo che esse possono emanare per uniformare i comportamenti delle diverse aziende, sono individuate le modalità per il graduale superamento della pronta disponibilità sostitutiva, allo scopo di garantire mediante turni di guardia una più ampia tutela assistenziale nei reparti di degenza.
8 8 INDICAZIONI OPERATIVE Occorre prima di tutto verificare quali siano le linee di indirizzo regionali in materia di gestione degli istituti contrattuali della guardia e della reperibilità, e più in generale di gestione dell emergenza. Acquisite ed analizzate le linee di indirizzo regionali (che dovrebbero essere già state emanate in attuazione dell articolo 5 del CCNL 2006_2009, ma che sicuramente sono state emanate in attuazione dell articolo 9 del ) occorre verificare quanto viene detto in proposito nel piano aziendale per le emergenze o in altri atti adottati dall azienda per disciplinare la materia. Laddove si riscontrino nella regolamentazione aziendale incongruenze rispetto alla normativa nazionale o alle linee di indirizzo regionali oppure si rilevino carenze in quanto non adeguatamente precisati protocolli applicativi specifici si deve chiedere alla direzione aziendale un incontro, al quale presentarsi con una proposta concreta ed operativa di regolamentazione di quanto non adeguatamente precisato nei documenti aziendali (strategicamente è opportuno presentarsi all incontro non per porre il problema ma per proporre una soluzione). Nell ambito dell incontro si deve chiedere che la direzione, sentiti nel merito gli organismi competenti (collegio di direzione, consiglio dei sanitari, gruppo aziendale per la gestione del rischio clinico), adotti uno specifico regolamento o integri i regolamenti esistenti, per definire riferimenti certi, in linea con le indicazioni che su certi aspetti sono state date dalle società medico scientifiche, che assicurino condizioni di assoluta sicurezza per i pazienti e per gli operatori.
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