PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
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- Fulvio Pastore
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1 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Reg.delib.n. 831 Prot. n. VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE O G G E T T O: Integrazione e modifica del Nomenclatore delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica per immagini e di laboratorio erogabili nell'ambito del Servizio sanitario Provinciale a decorrere dal 1 maggio Il giorno 27 Aprile 2012 ad ore 10:00 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita sotto la presidenza del LA GIUNTA PROVINCIALE PRESIDENTE LORENZO DELLAI Presenti: VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER ASSESSORI LIA GIOVANAZZI BELTRAMI TIZIANO MELLARINI FRANCO PANIZZA UGO ROSSI Assenti: MARTA DALMASO MAURO GILMOZZI ALESSANDRO OLIVI Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta Pag. 1 di 5
2 LA GIUNTA PROVINCIALE visto l'art. 7, comma 1 lett. b), della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 Tutela della salute in provincia di Trento, ai sensi del quale la Giunta provinciale provvede, nell ambito delle proprie competenze, alla definizione delle tariffe; visto inoltre l art. 16, comma 2 lett. e) e comma 3 lett. b) della medesima legge provinciale, il quale prevede che il finanziamento della spesa sanitaria provinciale avvenga anche attraverso le tariffe stabilite dalla Giunta provinciale; visto l'art. 8 sexies, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m. ai sensi del quale la remunerazione delle attività assistenziali di assistenza ospedaliera per acuti erogata in regime di degenza ordinaria e di day hospital e delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale deve essere determinata in base a tariffe predefinite; visto l'art. 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) ai sensi del quale la Provincia di Trento è esclusa dal riparto del Fondo Sanitario Nazionale (FSN) e deve provvedere al finanziamento del Servizio Sanitario Provinciale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato; visto il decreto del Ministero della Sanità del 22 luglio 1996 e s.m. recante il nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale; visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 recante la Definizione dei livelli essenziali di assistenza, successivamente modificato con D.P.C.M. 28 novembre 2003, ed in particolare l Allegato 1B parte II - Assistenza specialistica ambulatoriale - che definisce, quali prestazioni erogabili nell ambito dei livelli, quelle indicate nel nomenclatore di cui al citato decreto ministeriale del 22 luglio 1996; vista la deliberazione della Giunta provinciale n del 23 dicembre 2002 e s.m. con la quale è stato recepito nell ambito del Servizio Sanitario Provinciale il predetto D.P.C.M. 29 novembre 2001; visto il provvedimento della Giunta provinciale n del 23 novembre 1996 (così come modificato ed integrato con i provvedimenti n del 30 dicembre 1996, n del 19 settembre 1997, n del 30 agosto 1999, n del 30 dicembre 1999, n del 26 maggio 2000, n del 29 dicembre 2000, n del 27 luglio 2001, n del 25 ottobre 2001, n del 7 dicembre 2001, n del 21 dicembre 2001, n del 30 dicembre 2002, n del 28 aprile 2003, n di data 10 dicembre 2004, n. 859 di data 6 maggio 2005, n. 777 del 21 aprile 2006, n del 31 agosto 2007, n del 23 novembre 2007, n del 30 giugno 2008, n del 29 agosto 2008, n del 24 ottobre 2008, n del 25 giugno 2009, n. 764 del 9 aprile 2010, n del 5 agosto 2010, n del 3 settembre 2010, n del 30 dicembre 2010, n di data 30 dicembre 2010 e n di data 5 agosto 2011), con cui il predetto nomenclatore è stato recepito, con adattamenti e integrazioni, nell'ambito del Servizio Sanitario Provinciale; Pag. 2 di 5
3 visto l'art. 1, comma 1, del citato D.M. 22 luglio 1996, che prevede la possibilità per le Regioni e per le Province autonome di erogare nel proprio territorio ulteriori prestazioni rispetto a quelle elencate nell'allegato 1) del decreto medesimo, curandone la codifica coerentemente con il sistema di classificazione utilizzato nello stesso allegato; tali prestazioni devono essere contrassegnate con la lettera "I"; visto l'art. 1, comma 2 lett. a), del citato D.M. 22 luglio 1996, che sottopone a specifiche condizioni di erogabilità alcune tipologie di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, le quali sono pertanto erogabili solo presso ambulatori protetti, ossia presso ambulatori situati nell'ambito di istituti di ricovero ospedaliero; tali prestazioni devono essere contrassegnate con la lettera "H"; visto l'art. 1, comma 2 lett. b), del citato D.M. 22 luglio 1996, che subordina a specifiche indicazioni clinico-diagnostiche, riportate nell allegato 2 del citato decreto, l erogazione di alcune tipologie di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio; tali prestazioni devono essere contrassegnate con il simbolo "*"; visto l'art. 1, comma 2 lett. c), del citato decreto ministeriale 22 luglio 1996, che prevede l erogazione di alcune prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, solo presso ambulatori specialistici specificatamente riconosciuti dalla Regione; tali prestazioni devono essere contrassegnate con la lettera "R"; visto l'art. 1, comma 2 ultimo periodo, del citato D.M. 22 luglio 1996, che prevede la possibilità per le Regioni e le Province autonome di accorpare per profilo di trattamento due o più prestazioni, elencate nell'allegato 1) del decreto medesimo; tali accorpamenti devono essere contrassegnati con la lettera "A"; vista la proposta di aggiornamento del nomenclatore tariffario provinciale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali dell Azienda provinciale per i servizi sanitari, prot. n di data 10 febbraio 2012 relativamente alla branca e riguardante in particolare accorpamenti di prestazioni e istituzione di prestazioni relative ad analisi di laboratorio effettuate con metodologia Reflex che garantisce l appropriatezza diagnostica, come di seguito riportato: - istituzione della prestazione relativamente all approfondimento diagnostico dell antigene prostatico specifico (PSA) con Reflex test; - istituzione della prestazione per la valutazione della funzionalità tiroidea TSH con Reflex test; - la sostituzione con modifica tariffaria della prestazione con la nuova prestazione derivante dall accorpamento delle prestazioni di Urinocoltura e Antibiogramma; ritenuto quindi opportuno provvedere a modificare, a decorrere dal 1 maggio 2012, le prestazioni del citato D.M. 22 luglio 1996 e s.m. ed i. previste nella deliberazione della Giunta provinciale n di data 23 novembre 1996 e ss.mm., come di seguito riportato: Pag. 3 di 5
4 Integrazione all Allegato 1 D.M. 22 luglio 1996 (cifr. dgp 15047/1996 e ss.mm.) NUOVE PRESTAZIONI NOTE CODICE DESCRIZIONE TARIFFA I I A ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO PSA Reflex Non associabile a ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO PSA (cod ) TIREOTROPINA - Reflex (TSH-Reflex) Non associabile a TIROXINA LIBERA (FT4 - cod ), TIREOTROPINA (cod ), TRIIODOTIRONINA LIBERA (FT3-cod ), Ab antitireoglobulina (AbTg-cod ) Ab anti tireoperossidasi (AbTPO-cod ) 16,25 14,10 MODIFICHE PRESTAZIONI NOTE CODICE DESCRIZIONE TARIFFA A ESAME COLTURALE DELL URINA (URINOCOLTURA) CON ANTIBIOGRAMMA. Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni. Incluso conta batterica e antibiogramma. Non associabile a BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (cod ) 12,25 Integrazione all Allegato 3 D.M. 22 luglio 1996 (cifr. dgp 15047/1996 e ss.mm.) NUOVE PRESTAZIONI NOTE CODICE DESCRIZIONE BRANCA I I A ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO PSA Reflex Non associabile a ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO PSA (cod ) TIREOTROPINA - Reflex (TSH-Reflex) Non associabile a TIROXINA LIBERA (FT4 - cod ), TIREOTROPINA (cod ), TRIIODOTIRONINA LIBERA (FT3-cod ), Ab antitireoglobulina (AbTg-cod ) Ab anti tireoperossidasi (AbTPO-cod ) MODIFICHE PRESTAZIONI NOTE CODICE DESCRIZIONE BRANCA A ESAME COLTURALE DELL URINA (URINOCOLTURA) CON ANTIBIOGRAMMA. Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni. Incluso conta batterica e antibiogramma. Non associabile a BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (cod ) dato atto inoltre che restano ferme le disposizioni vigenti a regolamentazione delle modalità prescrittive; considerato che oneri aggiuntivi a carico del Servizio Sanitario Provinciale derivanti dalle modifiche oggetto del presente provvedimento sono ragionevolmente stimati in euro ,00 in ragione d anno e trovano copertura nell ambito del Riparto della spesa sanitaria provinciale per l anno 2012 di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n del 14 dicembre 2011, alla voce della Tabella A) Specialistica convenzionata esterna ; Pag. 4 di 5
5 su proposta dell Assessore alla Salute e Politiche sociali; a voti unanimi, legalmente espressi, d e l i b e r a 1) di integrare, con decorrenza dal 1 maggio 2012, il nomenclatore delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica per immagini e di laboratorio erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Provinciale, da ultimo integrato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1709, di data 5 agosto 2011, come in premessa riportato; 2) di disporre che le modifiche ed integrazioni di cui al precedente punto 1) trovino applicazione con decorrenza 1 maggio 2012, oltre che nei rapporti interni al Servizio Sanitario Provinciale, anche per le eventuali azioni di rivalsa, in tutti i casi in cui sia previsto l addebito ad enti ed organismi diversi, nonché per la compensazione della mobilità sanitaria interregionale; 3) di dare atto i maggiori oneri derivanti dalle modifiche oggetto del presente provvedimento trovano copertura nell ambito del Riparto della spesa sanitaria provinciale per l anno 2012 di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n del 14 dicembre 2011, come in premessa esposto; 4) di trasmettere il presente provvedimento all'azienda provinciale per i servizi sanitari per tutti gli adempimenti di competenza. AA - MD Pag. 5 di 5
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