PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

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1 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Reg.delib.n Prot. n. VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE O G G E T T O: Articolo 74, comma 1, del d.p.g.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg., recante "Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti". Approvazione del nuovo elenco dei rifiuti assimilabili agli urbani. Il giorno 14 Dicembre 2012 ad ore 08:40 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita sotto la presidenza del LA GIUNTA PROVINCIALE PRESIDENTE LORENZO DELLAI Presenti: VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER ASSESSORI MARTA DALMASO TIZIANO MELLARINI ALESSANDRO OLIVI FRANCO PANIZZA UGO ROSSI Assenti: MAURO GILMOZZI LIA GIOVANAZZI BELTRAMI Assiste: IL DIRIGENTE GIOVANNI GARDELLI Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta Pag. 1 di 6

2 Il Relatore comunica: La normativa nazionale vigente che sovrintende alla gestione dei rifiuti, il cui cardine è rappresentato dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, riflette i principi ed è strutturata in recepimento delle relative direttive europee in materia. Allo scopo di regolarne correttamente la gestione e monitorarne i flussi, l articolo 184 del citato decreto suddivide i rifiuti in urbani e speciali. Tra i rifiuti urbani sono annoverati: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione ma ad essi assimilati per qualità e quantità sulla base del regolamento comunale o del gestore del servizio pubblico di raccolta, ai sensi dell articolo 198, comma 2, lettera g), dello stesso d.lgs. 152/2006; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). Tra i rifiuti speciali sono invece annoverati: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell art c.c.; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall articolo 184-bis in materia di sottoprodotti; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie. L articolo 74 del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell ambiente dagli inquinamenti (di seguito TULP), approvato con d.p.g.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg., regola a livello provinciale i criteri per l assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ai fini sia dello svolgimento del servizio pubblico di raccolta e trasporto che di quello di smaltimento finale nelle discariche provinciali. In particolare il comma 1 del suddetto articolo 74 del TULP nella sua versione attuale, introdotta dall articolo 47, comma 3, della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, e modificata dall articolo 42, comma 3, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, stabilisce che i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, possono essere conferiti al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani. Questi rifiuti sono individuati in un apposito elenco dalla Giunta provinciale, sentita l Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente, in relazione alle modalità di raccolta o agli impianti in cui sono conferiti. Pag. 2 di 6

3 Il comma 4 dell articolo 42 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16, stabilisce tuttavia che fino all adozione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 3 continua ad applicarsi quanto previsto dall articolo 74 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, nel testo previgente alle modifiche apportate da questo articolo. Nella versione dell articolo 74 del TULP precedente all attribuzione alla Giunta provinciale delle competenze per la determinazione dell assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, queste spettavano alla Commissione per la tutela dell ambiente dagli inquinamenti (di seguito CTAI), istituita presso l allora Servizio Protezione Ambiente sotto varie denominazioni a seconda degli argomenti trattati. Attualmente la disciplina provinciale relativa all assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani è regolata in via principale dalla delibera n. 8/c di data 10 marzo 1987 della specifica Commissione per la trattazione delle questioni in materia di smaltimento rifiuti, così come modificata con delibera n. 109 di data 10 novembre 1990 della CTAI. Essa reca in allegato due elenchi di rifiuti assimilabili. Il primo, mutuato dal paragrafo 1.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 di cui all articolo 5 del D.P.R. 915/1982, comprende quei rifiuti derivanti da attività non domestiche aventi le caratteristiche di composizione merceologica analoga a quelli prodotti dalle utenze domestiche. Il secondo, specifico invece della norma provinciale, comprende una serie di rifiuti per i quali è stata riconosciuta a priori dalla CTAI l assenza di fattori di pericolosità per l uomo e per l ambiente (es. materiali assorbenti, fanghi inerti, fanghi di depurazione, residui di griglie e dissabbiatori delle fognature). Nella realtà l atto più recente, peraltro comunemente assunto a riferimento da parte sia dell Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente (di seguito APPA) nella stesura dei suoi provvedimenti autorizzatori (es. Autorizzazione integrata ambientale delle discariche) che dei gestori delle discariche e dei servizi pubblici di raccolta dei rifiuti, è rappresentato dal provvedimento del Dirigente del Settore Tecnico scientifico e dell informazione dell APPA di data 6 aprile 2000, prot. n. 830/2000-U221. Con tale provvedimento la disciplina provinciale è stata conformata e adeguata alla normativa nazionale nel frattempo radicalmente evolutasi con l entrata in vigore del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Applicando infatti quando stabilito dall articolo 57 Disposizioni transitorie dello stesso d.lgs. 22/1997 e dall articolo 2 del d.p.g.p. 26 novembre 1998, n /Leg., a sua volta applicativo dell articolo 59, comma 7, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, è stata introdotta in particolare l attribuzione dei codici europei ai vari rifiuti (CER) sulla base di un elenco recepito nel d.lgs. 22/1997 in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi. L intervento di codifica dei vari rifiuti assimilabili agli urbani all interno del citato provvedimento del 6 aprile 2000 è stato attuato dapprima con l attribuzione ad ogni tipologia indicata nelle deliberazioni della CTAI del codice italiano dei rifiuti (cd. CIR) desunto dall elenco approvato dal Ministero dell Ambiente il 26 aprile 1989 in sede di istituzione del Catasto nazionale dei rifiuti e successivamente attraverso un operazione di mera transcodifica applicando quanto disposto dallo stesso Ministero con decreto del 4 agosto 1998, n Dal 1 gennaio 2002 l elenco dei rifiuti assimilabili agli urbani conformato secondo il provvedimento del 6 aprile 2000 del Dirigente deve essere letto in termini aggiornati secondo le disposizioni introdotte dalla Direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio, in relazione al nuovo elenco dei rifiuti introdotto nella comunità europea con la Decisione 2000/532/CE, così come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE. La Direttiva 9 aprile 2002 Pag. 3 di 6

4 fornisce uno schema di trasposizione dai codici CER riportati negli allegati al d.lgs. 22/1997 ai nuovi codici dell elenco dei rifiuti di cui alla citata Decisione. L elenco dei nuovi codici CER è stato da ultimo confermato con l entrata in vigore del vigente d.lgs. 152/2006. A tale contesto regolamentare si affianca quello relativo ai rifiuti non pericolosi che possono essere collocati nelle discariche provinciali destinate allo smaltimento dei rifiuti urbani senza preventiva caratterizzazione analitica, ossia la cosiddetta lista positiva. L elenco è inserito nel regolamento recante Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 9 giugno 2005, n /Leg. (Disposizioni regolamentari relative alle discariche di rifiuti, ai sensi dell art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10), dapprima approvato con deliberazione della Giunta provinciale n del 3 luglio 2009 e successivamente emanato dal Presidente della Provincia con decreto del 14 luglio 2009, n /Leg. Con tale decreto sono state apportate alcune modifiche sostanziali al regolamento provinciale sulle discariche, tra le quali emerge appunto l elenco dei rifiuti che possono essere smaltiti nelle discariche provinciali per i rifiuti urbani senza caratterizzazione analitica. L articolo 3, comma 2, del citato decreto stabilisce peraltro che la suddetta lista positiva trova applicazione fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni ministeriali di cui alla lettera b) del comma 1 dell articolo 6 del decreto ministeriale 3 agosto 2005 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica), ora da intendersi riferite alla lettera b) del comma 1 dell articolo 6 del decreto ministeriale 27 settembre 2010 che ha sostituito il D.M. 3 agosto L elenco della lista positiva annovera alcune tipologie di rifiuti che non appaiono nelle delibere della CTAI e nel provvedimento del 6 aprile 2000 del Dirigente del Settore Tecnico scientifico e dell informazione ed alle quali quindi non è nemmeno possibile applicare la transcodifica con la Direttiva ministeriale del 9 aprile Essi sono in particolare: i rifiuti non specificati altrimenti dalla lavorazione di pelli e pellicce (CER ); i rifiuti non specificati altrimenti dall industria tessile (CER ); la parte di rifiuti urbani e simili non compostata (CER ); i rifiuti solidi non pericolosi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni (CER ); i rifiuti ingombranti (CER ). Per quanto riguarda i rifiuti ingombranti è necessario precisare che attualmente essi, non essendo elencati nel provvedimento del 6 aprile 2000 del Dirigente del Settore Tecnico scientifico e dell informazione, entrano nelle discariche provinciali solamente in quanto rifiuti urbani propriamente detti, ossia quelli prodotti dalle utenze domestiche oppure quelli prodotti dalle utenze non domestiche ma raccolti nell ambito del servizio pubblico entro le soglie quantitative definite con regolamento dal soggetto gestore del servizio medesimo. Non possono essere smaltiti nelle discariche provinciali invece i rifiuti ingombranti prodotti dalle attività non domestiche che, esuberando i quantitativi ammessi per regolamento dal servizio pubblico di raccolta, devono essere conferiti in altri impianti di smaltimento a totale carico del produttore. La trasposizione della lista positiva nell elenco dei rifiuti assimilabili agli urbani apre implicitamente la possibilità, come sotteso dalla lettura dell articolo 14, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Provincia 9 giugno 2005, n /Leg., di estendere lo smaltimento in discarica anche ai rifiuti ingombranti prodotti e conferiti dalle utenze non domestiche al di Pag. 4 di 6

5 fuori del servizio pubblico di raccolta, andando così incontro alle esigenze di grandi produttori quali le strutture ricettive turistiche (materassi, mobili, ecc). Vista la complessità della regolamentazione sopra descritta, allo scopo di rendere un quadro chiaro e certo delle disposizioni vigenti alle quali sia i produttori di rifiuti che i gestori delle discariche possano fare riferimento per una corretta gestione delle rispettive attività, si rende necessario approvare il nuovo elenco ricognitivo dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, ai sensi dell articolo 74, comma 1, del TULP, armonizzando quello originario approvato dalla CTAI con delibera n. 8/c di data 10 marzo 1987 della specifica Commissione per la trattazione delle questioni in materia di smaltimento rifiuti, così come modificata con delibera n. 109 di data 10 novembre 1990, con quello approvato con d.p.p. 14 luglio 2009, n /Leg., cosiddetta lista positiva e aggiornandolo con i nuovi codici CER entrati in vigore il 1 gennaio 2002 in applicazione della Decisione 2000/532/CE e successive modifiche. Al medesimo fine si dà atto che la Giunta provinciale, nell approvare la deliberazione n del 3 luglio 2009 con la quale ha dato mandato al Presidente della Provincia di adottare il decreto 14 luglio 2009, n /Leg., di approvazione della lista positiva (rifiuti che non necessitano di verifiche analitiche ai fini dello smaltimento) ha implicitamente dichiarato gli stessi rifiuti speciali come assimilabili. Tutto ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - udita la relazione; - vista la nota dell Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente di data 22 agosto 2012, prot. n , concernente la Approvazione del nuovo elenco dei rifiuti assimilabili agli urbani ; - visti gli atti citati in premessa; - visto il T.U.L.P. in materia di tutela dell ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.p.g.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.; - visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale ; - visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso in data 21 novembre 2012 e comunicato con nota di data 27 novembre 2012, prot. n. 1138; - ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge, d e l i b e r a 1) di individuare, ai sensi dell articolo 74, comma 1, del d.p.g.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. - Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell ambiente dagli inquinamenti il nuovo elenco dei rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di civile abitazione, assimilabili ai rifiuti urbani, riportato in allegato alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale; Pag. 5 di 6

6 2) di stabilire che le autorizzazioni all assimilabilità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani rilasciate ai sensi dell articolo 74, comma 3, del d.p.g.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg., nella versione antecedente alle modifiche introdotte dall articolo 47, comma 3, della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, così come aggiornato dall art. 42 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, rimangono valide fino a 6 mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige; 3) di dare atto che, fatta salva l applicazione delle specifiche norme di settore in ragione della loro natura, i rifiuti urbani non pericolosi così come classificati all articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sempre conferibili nelle discariche provinciali per rifiuti non pericolosi urbani e pertanto essi sono esclusi dall elenco di cui al punto 1); 4) di stabilire che rimangono valide le convenzioni stipulate tra i produttori dei rifiuti e i soggetti gestori del servizio pubblico, ai sensi dell articolo 74, comma 4, del TULP, in essere alla data della presente deliberazione; 5) di rimandare al regolamento provinciale in materia di discariche, adottato ai sensi dell art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, la definizione dei casi nei quali i rifiuti assimilabili agli urbani possono essere conferiti in discarica senza caratterizzazione; 6) di dare atto che la lettura coordinata espressa in premessa relativa alle disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, in materia di discariche, e di quelle adottate ai sensi dell articolo 74 del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell ambiente dagli inquinamenti, in materia di assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ha efficacia dalla data di entrata in vigore dei rispettivi atti; 7) di stabilire che la presente deliberazione sostituisce la delibera n. 8/c di data 10 marzo 1987 della Commissione per la trattazione delle questioni in materia di smaltimento rifiuti, la delibera n. 109 di data 10 novembre 1990 della Commissione per la tutela dell ambiente dagli inquinamenti e il provvedimento del Dirigente del Settore Tecnico scientifico e dell informazione dell Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente di data 6 aprile 2000, prot. n. 830/2000-U221; 8) di stabilire conseguentemente che tutti i riferimenti al provvedimento del Dirigente del Settore Tecnico scientifico e dell informazione dell Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente di data 6 aprile 2000, prot. n. 830/2000-U221, presenti nei vari provvedimenti autorizzatori devono intendersi sostituiti con il riferimento alla presente deliberazione; 9) di ordinare la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige. LB Pag. 6 di 6

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