FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
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- Damiano Grillo
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1 FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI ALLENATORI Articolo 1 È istituito dalla Federazione Italiana Canottaggio l Albo degli Allenatori di Canottaggio. Agli iscritti la Federazione riconosce idoneità ad esercitare l'attività di Tecnico Sportivo presso i Sodalizi o Enti affiliati. Per l iscrizione all Albo è necessario essere inseriti nell elenco dei Tecnici Sportivi, secondo le modalità specificate all art. 8. L iscrizione all Albo degli Allenatori prevede il versamento di una quota annua. La cifra è stabilita dall Assemblea Nazionale e deve essere versata entro il 31 gennaio. Chi non si è iscritto per 1 o più anni può essere tesserato solo se si riscrive all albo. Per farlo deve versare il doppio di quanto dovuto per ogni anno di mancato rinnovo. Articolo 2 L Albo degli Allenatori prevede i seguenti livelli e relative qualifiche: Primo Livello Secondo Livello Terzo Livello Quarto Livello Istruttore aiuto allenatore Allenatore Agonistica e Giovanile Allenatore Capo Allenatore formatore È prevista la figura dell Allenatore Studentesco. Questi non può essere iscritto all Albo degli Allenatori. Articolo 3 L'ISTRUTTORE AIUTO ALLENATORE possiede la qualifica di primo livello. Egli può espletare solo le mansioni di Aiuto Allenatore e quindi deve essere tesserato come tale; deve svolgere almeno tre anni consecutivi di documentata attività a norma degli articoli 8 e 9 per accedere ai corsi ed agli esami per l idoneità al livello successivo. Articolo 4 L'ALLENATORE AGONISTICA E GIOVANILE possiede la qualifica di secondo livello. Egli è responsabile della conduzione dell'attività giovanile e di quella agonistica; deve svolgere almeno due anni consecutivi di documentata attività a norma degli articoli 8 e 9 per accedere ai corsi ed agli esami per l'idoneità al livello successivo. 1
2 Articolo 5 L'ALLENATORE CAPO possiede la qualifica di terzo livello. Egli è responsabile della conduzione dell'attività agonistica e giovanile, ma anche dell'operato degli altri allenatori e/o istruttori eventualmente operanti nel sodalizio; deve svolgere almeno due anni consecutivi di documentata attività a norma degli articoli 8 e 9 per accedere ai corsi ed agli esami per l'idoneità al livello successivo. Articolo 6 L'ALLENATORE FORMATORE possiede la qualifica di 4 livello. Oltre ai compiti di Allenatore Capo egli riveste il ruolo di docente o di coordinatore nei corsi per il conseguimento dell'idoneità. Articolo 7 ALLENATORE STUDENTESCO: è un insegnante di Educazione Fisica che ha partecipato all attività di canottaggio con la propria scuola presso una Società di canottaggio. La qualifica di Allenatore studentesco avviene su segnalazione del tecnico societario iscritto all Albo. La segnalazione deve essere controfirmata dal Dirigente societario. La qualifica diviene effettiva dopo l approvazione del Consiglio Federale. L allenatore studentesco non può essere iscritto all Albo degli Allenatori. Articolo 8 L'iscrizione all'elenco dei Tecnici Sportivi ed il rilascio dell'apposita licenza avverranno in seguito a deliberazione del Consiglio Federale in ordine alle risultanze degli esami, all'espletamento dei quali provvede apposita commissione composta a norma del presente regolamento e nominata dal Consiglio Federale. Possono essere iscritti all Albo quei tecnici facenti parte dell Elenco che versano la quota annuale prevista al comma 4 dell art. 1. Articolo 9 Tutti i tecnici iscritti all'albo per poter esercitare la loro attività devono essere tesserati dal Sodalizio di appartenenza nei termini e con le modalità previste dallo Statuto e Regolamento Organico federale e dalle norme emanate dalla F.I.C. Essi possono ricoprire solo le responsabilità previste dal livello di appartenenza. Articolo 10 Il tecnico iscritto all Albo è considerato Tecnico in attività (vedi art. 12 dello Statuto Federale). Gli iscritti all Albo hanno diritto a ricevere su richiesta, e al costo delle sole spese di produzione e invio, il materiale didattico, divulgativo ed informativo e possono partecipare a loro spese a tutte le iniziative formative promosse dalla Federazione. 2
3 Articolo 11 Gli allenatori che non sono in attività e con particolari benemerenze, potranno acquisire il titolo di SOCIO BENEMERITO della F.I.C. con apposta delibera del Consiglio Federale. I nominativi vengono proposti dalla Commissione Tecnica Nazionale o dall Associazione Allenatori. Articolo 12 Iscrizioni d ufficio all Elenco dei Tecnici Sportivi, in uno dei livelli previsti, di tesserati alla F.I.C. o di tesserati presso Federazioni affiliate alla F.I.S.A. che ne facciano richiesta, possono avvenire, sentito il Direttore Tecnico, su delibera del Consiglio Federale, nei casi seguenti: 1. Per meriti sportivi solo a fine dell attività agonistica, così come indicato: Possono, su domanda degli interessati, essere iscritti all Elenco dei Tecnici Sportivi al 1 livello, i vogatori e le vogatrici che hanno conseguito i seguenti risultati: Una medaglia d oro alle Olimpiadi o ai Mondiali Senior, assoluti o Pesi Leggeri; Due finali, di cui una con medaglia, alle Olimpiadi o 3 finali ai Mondiali Senior, assoluti o Pesi Leggeri. È possibile, comunque, anche durante l attività agonistica, acquisire i titoli dei diversi livelli tecnici frequentando i relativi corsi 2. Per Tecnici Sportivi tesserati presso federazioni straniere affiliate alla FISA. Il livello riconosciuto è quello proposto dal Direttore Tecnico in base ai titoli ed al curriculum presentato. 3. Su richiesta degli interessati, o su proposta del Direttore Tecnico, possono passare dal 1 al 2 o dal 2 al 3 livello quei tecnici che sono stati Tecnici responsabili di un settore della squadra nazionale per almeno 4 anni oppure coloro che sono stati collaboratori di settore per almeno 8 anni. Per la categoria Under 23 gli anni devono comprendere almeno quattro nel settore junior o Senior A. 4. Su richiesta degli interessati, o su proposta del Direttore Tecnico, possono passare al 4 livello quei tecnici che hanno i requisiti sotto indicati: Coloro che hanno partecipato al corso di alta specializzazione del canottaggio, di durata biennale, organizzato dal C.O.N.I. negli anni che abbiano fatto parte per almeno 4 anni dello staff tecnico federale. Coloro che hanno il titolo di Maestro di Sport nella disciplina del canottaggio e che abbiano fatto parte per almeno 4 anni dello staff tecnico federale; Gli Insegnanti di educazione fisica e i laureati in discipline biologiche che abbiano raggiunto il 3 livello e che abbiano fatto parte per almeno 4 anni dello staff tecnico federale. Articolo 13 Per la idoneità ai livelli previsti, la F.I.C. organizza i seguenti corsi: Corso per idoneità al primo livello: Istruttore Aiuto Allenatore. Corso limitato ad una regione o interregionale, si svolge a cadenza almeno triennale con il coordinamento del Centro Tecnico Nazionale. Il corso sarà tenuto da un allenatore formatore o, in assenza di quest ultimo, da un tecnico designato dal Direttore Tecnico. La commissione d esame sarà composta dal tecnico che ha svolto la parte teorica, dal tecnico presso cui si è svolta la parte pratica e da un tecnico designato dal Centro Nazionale, che sarà Presidente della Commissione. La quota di iscrizione viene stabilita dal Consiglio Federale. 3
4 Il verbale di esame, sottoscritto per approvazione dai membri della commissione, deve essere trasmesso alla Segreteria Generale entro 30 giorni per consentire la relativa delibera al Consiglio Federale per l'iscrizione nell'elenco al livello acquisito. La durata del Corso è annuale e di almeno 148 ore. Le materie trattate sono stabilite dal Centro Tecnico Nazionale. Il programma del corso deve essere deliberato dal Consiglio Federale. Al termine del corso sono previsti esami, condizione necessaria per accedere ai quali è la frequenza ad almeno il 90% del totale delle ore di lezione. Corso per idoneità al secondo livello: Allenatore agonistica e giovanile Corso nazionale, si svolge a cadenza almeno quadriennale sotto la responsabilità del Direttore Tecnico che può avvalersi di docenti esterni. La durata del corso è annuale e dura almeno 174 ore; le materie trattate sono stabilite dal Centro Tecnico Nazionale. Il corso si sviluppa in 5 settimane, non consecutive, più 4 fine settimana. Condizione necessaria per accedere all esame finale è la frequenza per almeno il 90% del totale delle ore di lezione. Il programma del Corso deve essere deliberato dal Consiglio Federale. La Commissione d esame è nominata, su proposta del Direttore Tecnico, dal Consiglio Federale che dovrà integrarla designando un Consigliere Federale in veste di supervisore ed un rappresentante dei Tecnici iscritti all'albo in veste di osservatore. La relazione tecnica di svolgimento del corso sarà redatta dal Centro Tecnico Nazionale ed il verbale di esame con i nomi degli idonei, entrambi sottoscritti per approvazione dal Consigliere Federale incaricato e dal Direttore Tecnico, devono essere trasmessi alla Segreteria Generale entro 30 giorni per consentire la delibera da parte del Consiglio Federale per l'iscrizione nell Elenco al livello acquisito. Corso per idoneità al terzo livello: Allenatore Capo Corso nazionale, si svolge a cadenza almeno quadriennale presso il Centro Tecnico Nazionale, sotto la responsabilità del Direttore Tecnico che può avvalersi di docenti esterni. La durata del Corso è biennale con almeno 174 ore per anno; le materie trattate sono stabilite dal Centro Tecnico Nazionale. Il programma del Corso deve essere deliberato dal Consiglio Federale. Al termine del Corso sono previsti esami, condizione necessaria per accedere ai quali è la frequenza ad almeno il 90% delle ore totali di lezione. La Commissione d esame è nominata, su proposta del Direttore Tecnico, dal Consiglio Federale che dovrà integrarla designando un Consigliere Federale in veste di supervisore ed un rappresentante dei tecnici iscritti all'albo in veste di osservatore. La relazione tecnica di svolgimento del corso redatta dal Direttore Tecnico ed il verbale di esame con i nomi degli idonei, entrambi sottoscritti per approvazione dal Consigliere Federale incaricato e dal Direttore Tecnico, devono essere trasmessi alla Segreteria Generale entro 30 giorni per consentire la delibera da parte del Consiglio Federale e l'iscrizione nell'elenco al livello acquisito. 4
5 Corso per idoneità al quarto livello: Allenatore formatore. Su proposta del Direttore Tecnico, o su richiesta degli interessati, i Tecnici di Terzo livello possono essere ammessi ad un opportuno tirocinio presso il Centro Tecnico Nazionale con materie da questo stabilite. Al termine del tirocinio, il Consiglio Federale, previo parere favorevole del Direttore Tecnico, potrà deliberare l attribuzione della qualifica di ALLENATORE FORMATORE. Articolo 14 Per essere ammessi ai Corsi i candidati devono produrre e certificare, quando non è possibile l autocertificazione, la seguente documentazione: Per idoneità al primo livello: Istruttore aiuto allenatore Domanda di iscrizione in carta semplice Maggiore età Certificato di nascita in carta semplice Certificato di studio in carta semplice (licenza media superiore o equipollente), salvo deroga stabilita dal Consiglio Federale Tesseramento in corso alla F.I.C. a qualsiasi titolo I documenti di cui sopra devono essere presentati al Comitato Regionale organizzatore prima dell'inizio del corso. Per idoneità al secondo livello: Allenatore Agonistica e Giovanile Domanda in carta semplice Iscrizione all'albo con idoneità di Primo Livello (Istruttore Aiuto Allenatore) e qualifica di ISCRITTO ALL ALBO da almeno tre anni consecutivi a norma dell articolo 3. Detti documenti devono essere presentati alla Segreteria Federale prima dell'inizio del corso. Per idoneità al terzo livello: Allenatore capo Domanda in carta semplice Iscrizione all'albo con idoneità di Secondo Livello (Allenatore agonistica e giovanile) e qualifica di ISCRITTO ALL ALBO da almeno due anni consecutivi a norma a norma dell articolo 4. Detti documenti devono essere presentati alla Segreteria Federale prima dell'inizio del Corso. 5
6 Per idoneità al quarto livello: Allenatore formatore Domanda in carta semplice Iscrizione all'albo con idoneità di TERZO LIVELLO e qualifica di ISCRITTO ALL ALBO da almeno due anni consecutivi a norma a norma dell articolo 5. Detti documenti devono essere presentati alla Segreteria Federale prima dell'inizio del corso. Per idoneità a livello scolastico: Allenatore studentesco Domanda di iscrizione in carta semplice Certificato di nascita in carta semplice Certificato di diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie Dichiarazione del Preside attestante il ruolo di docente Dichiarazione della Società presso la quale ha operato sottoscritta dal Tecnico sportivo e dal dirigente della Società stessa Articolo 15 Per l'aggiornamento dei Tecnici Sportivi di secondo e terzo livello con la qualifica di iscritti all Albo, la F.I.C. può organizzare conferenze e seminari nazionali ed internazionali su temi di attualità tecnico scientifici. La partecipazione a questa attività conferisce titolo di preferenza nella designazione di Tecnici Collaboratori della Federazione. Il Consiglio Federale si riserva, inoltre, di programmare su proposta degli organismi tecnici federali, le partecipazioni alle conferenze per Allenatori indette annualmente dalla F.I.S.A.. Articolo 16 Il depennamento dall'albo e dall elenco dei Tecnici Sportivi può avvenire: su richiesta degli interessati. In forza di provvedimento definitivo comminato dagli Organi di Giustizia Federali. Comunque i Tecnici Sportivi iscritti all'albo, sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Federali. Il depennamento dall Albo non comporta il depennamento automatico dall elenco dei tecnici. Articolo 17 La Segreteria Federale ogni anno accerterà alla scadenza prefissata per il tesseramento il possesso o meno da parte dei Tecnici Sportivi dei requisiti previsti, attribuendo le qualifiche conseguenti e pubblicherà con apposita circolare informativa l'albo aggiornato. Se entro trenta giorni non verrà opposta eccezione, l'albo sarà da ritenersi approvato e ad esso sarà fatto riferimento per la stagione in corso. Eventuali eccezioni dovranno pervenire alla Segreteria Federale, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Articolo 18 Il presente Regolamento entra in vigore dopo il previsto esame di conformità della Giunta Nazionale del C.O.N.I. 6
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