ESTETISTA MODALITA ORGANIZZATIVA DELLA PROFESSIONE REGOLAMENTATA
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- Aurora Giannini
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1 ESTETISTA DESCRIZIONE SINTETICA DELLA FIGURA PROFESSIONALE (Art. 1 Legge 4 gennaio 1990, n.1 e s.m) L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla legge 4 Gennaio 1990, n.1 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n Sono escluse dall attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. MODALITA ORGANIZZATIVA DELLA PROFESSIONE REGOLAMENTATA Professione regolamentata non intellettuale RIFERIMENTI NORMATIVI D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 78-Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. D.M. 21 marzo 1994, n Regolamento recante i contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e.s.m- Disciplina dell'attività di estetista. AUTORITA' COMPETENTE/ENTE TITOLARE AI SENSI D.Lgs. 13/2013 Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali STANDARD APPROVATO IN CONFERENZA STATO/REGIONI UNIFICATA SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE E COMPARTI (CLASSIFICAZIONE ISFOL) Settore 23 - Servizi per la persona Comparto - Cura della persona e benessere fisico PROCESSO DEL QUADRO NAZIONALE DELLE QUALIFICAZIONI REGIONALI Processo Gestione ed erogazione di servizi di trattamenti estetici e di acconciatura 1
2 AREE DI ATTIVITA DEL QUADRO NAZIONALE DELLE QUALIFICAZIONI REGIONALI ADA Gestione del centro estetico QUALIFICAZIONI REGIONALI POTENZIALMENTE RICADENTI NELLE AREE DI ATTIVITA' CODICE DI CLASSIFICAZIONE DELLE UNITA' PROFESSIONALI ISFOL-ISTAT Tecnici della cura estetica ADA Realizzazione di trattamenti estetici e di benessere fisico ABILITAZIONE PROFESSIONALE (Art. 3 Legge 4 gennaio 1990, n.1) 1. Estetista (Basilicata) Estetisti 3. Estetista (Liguria) 4. Estetista (Lazio) 5. Estetista (Emilia Romagna) 6. Massaggiatore estetico (Liguria) 7. Operatore alle cure estetiche (Emilia Romagna) 8. Tecnico delle cure estetiche (Basilicata) 9. Estetista (Piemonte) 10. Estetista (Provincia Autonoma di Trento) 11. Estetista ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 4 gennaio 1990, n.1 (Umbria) 12. Operatore del benessere - Estetica (Piemonte) 13. Estetista ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 ex art. 8, comma 6, L. 1/1990 (esercizio dell'attività in forma dipendente) (Umbria) 14. Operatore di tatuaggio e piercing (Lombardia) 15. Tecnico di taguaggio e piercing (Basilicata) Per esercitare l attività di estetista è necessario essere in possesso di un apposita qualificazione professionale che si consegue, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento: a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista; b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, 2
3 della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, e seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista; c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b). L attività professionale di estetista è esercitata in forma di impresa, individuale o societaria ai sensi delle norme vigenti. Non è consentito l esercizio dell attività ai soggetti non iscritti all Albo delle imprese artigiane o nel Registro delle imprese. L esercizio dell attività di estetista è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo Sportello unico attività produttive del Comune competente per territorio. COMPETENZE DELLE REGIONI (Art. 6 della Legge 4 gennaio 1990, n.1; artt. 1-3 D.M. 21 marzo 1994, n. 352) Formazione Le Regioni predispongono, in conformità ai principi previsti dalla legge 21 dicembre 1978 n. 845, sentite le organizzazioni regionali delle organizzazioni della categoria a struttura nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, di qualificazione e di specializzazione e dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3 della legge 4 gennaio 1990 n. 1 nonché dei corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale di cui all'articolo 8. Durata e articolazione dei percorsi formativi Ai sensi dell art. 1 del DM 352/1994 i contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame, di cui all art. 3 e all art. 8, commi 4 e 7 della legge 1990 n. 1, sono definiti in rapporto alle materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico definite dall art. 6 comma 3 della medesima legge: a) cosmetologia; b) nozioni di fisiologia e di anatomia; c) nozioni di chimica e di dermatologia; d) massaggio estetico del corpo; e) estetica, trucco e visagismo; f) apparecchi elettromeccanici; g) nozioni di psicologia; h) cultura generale ed etica professionale. Il corso di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue, di cui all art. 3 comma 1 è rivolto ai seguenti obiettivi disciplinari (art. 2 comma 1 DM 352/1994): a) Formazione al ruolo (obiettivo di base e di carattere teorico-generale) 1) psicologia e cultura generale 2) etica professionale, sicurezza del lavoro e nozioni di diritto sulle materie contrattuali e del lavoro; 3) nozioni di organizzazione del lavoro e nozioni di diritto sulle materie contrattuali e del lavoro; 3
4 4) una lingua estera b) Formazione alla professionalità (obiettivo di tecnica e cultura specifica) 1) Nozioni di chimica con particolare riferimento alla chimica cosmetologica; 2) Nozioni di fisiologia, anatomia e dermatologia; 3) Nozioni di igiene e alimentazione; 4) Tecnica professionale e fisica applicata; 5) Laboratorio con particolare riferimento al massaggio estetico del corpo, estetica, trucco e visagismo; Al termine del corso devono essere sostenute apposite prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita, basate su prova di lavoro e su prova orale con colloquio finale, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n Il corso di specializzazione, successivo a quello biennale di qualificazione, è finalizzato a far acquisire la preparazione tecnico-professionale necessaria per l esercizio imprenditoriale dell attività di estetista ed è rivolto ai seguenti obiettivi (art. 2 comma 3 DM 352/1994) a) Formazione imprenditoriale 1) Nozioni di gestione aziendale; 2) Tecniche di mercato; 3) Nozioni di disciplina di settore negli altri Stati; 4) Disciplina previdenziale, tributaria e contrattuale per l esercizio dell attività imprenditoriale; b) Sviluppo alla professionalità 1) Cosmetologia; 2) Dermatologia; 3) Dietologia; 4) Utilizzo delle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico in rapporto all evoluzione tecnologica delle stesse; 5) Cognizioni di informatica applicata alla professione di estetista Al termine del corso deve essere sostenuto l'esame teorico-pratico per l'accertamento delle abilità e conoscenze professionali conseguite, basate su prova di lavoro e su prova orale, al fine di acquisire l'abilitazione professionale all'esercizio dell'attività. Il corso di formazione teorica, di cui all art. 3, comma 1, lettere b) e c) della legge n. 1/1990 è rivolto ad integrare le cognizioni pratiche acquisite attraverso l esercizio della precedente attività lavorativa in funzione degli obiettivi indicati nell art. 2 comma 3 del DM 352/1994 con l approfondimento delle seguenti materie (art. 3 comma 1 DM 352/1994) 1) Psicologia ed etica professionale; 2) Normativa di settore e sicurezza del lavoro; 3) Chimica, anatomia e fisiologia; 4) Igiene e alimentazione; 5) Cosmetologia; 6) Dermatologia; 7) Cultura generale Al termine del corso di cui al precedente comma 1 deve essere sostenuto l'esame per l'accertamento delle conoscenze professionali conseguite, basato su prova orale, al fine di acquisire l'abilitazione professionale all'esercizio dell'attività. 4
5 Esame finale Le Regioni organizzano l esame teorico-pratico del corso di cui all'articolo 3 della legge n. 1/1990 per il conseguimento dell abilitazione professionale all esercizio dell attività di estetista, previo accertamento delle abilità e conoscenze professionali conseguite, basato su prova di lavoro e su prova orale con colloquio finale. Le Regioni hanno facoltà di istituire ed autorizzare lo svolgimento dell'esame anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa. Le scuole professionali, autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato si adeguano alle disposizioni dell art. 3 della legge n. 1/1990 (art. 6 comma 5 Legge n. 1/1990) ATTIVITA SVOLTE DALLA FIGURA PROFESSIONALE (Art. 1 Legge 4 gennaio 1990, n.1) L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla legge 4 Gennaio 1990, n.1 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n Sono escluse dall attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. ELENCO APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE PER USO ESTETICO (Allegato Legge 4 gennaio 1990, n.1) Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato Stimolatori ad ultrasuoni e stimolatori a micro correnti Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 ma Apparecchio per l aspirazione dei comedoni con cannule e con azione combinata per la levigatura della pelle con polvere minerale o fluidi o materiali equivalenti Doccia filiforme ad atomizzatore con pressione non superiore a 80 kpa Apparecchi per massaggi meccanici al solo livello cutaneo, per massaggi elettrici con oscillazione orizzontale o rotazione Rulli elettrici e manuali Vibratori elettrici oscillanti Apparecchi per massaggi meccanici o elettrici picchiettanti Solarium per l abbronzatura con lampade UV-A o con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR) Apparecchi per massaggio ad aria o idrico con aria a pressione non superiore a 80 kpa Scaldacera per ceretta Attrezzi per ginnastica estetica Attrezzature per manicure e pedicure Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale tramite radiofrequenza restiva o capacitiva Apparecchio per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate e con aspirazione non superiore a 80 kpa Apparecchi per ionoforesi estetica sulla placca di 1 ma ogni 10 centimetri quadrati 5
6 Depilatori elettrici ad ago, a pinza o accessorio equipollente o ad impulsi luminosi per foto depilazione Apparecchi per massaggi subacquei Apparecchi per presso-massaggio Elettrostimolatore ad impulsi Apparecchi per massaggio ad aria compressa con pressione superiore a 80 kpa Soft laser per trattamento rilassante, tonificante della cute o fotostimolante delle aree riflessogene dei piedi e delle mani Laser estetico defocalizzato per la depilazione Saune e bagno di vapore 6
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
D.M. 12 maggio 2011, n. 110 (1). Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista.
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