Provincia di Bologna DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

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1 Comunicata ai Capigruppo Consiliari il 11/08/2015 Nr. Prot N. 25 Reg. Del. Provincia di Bologna Affissa all'albo Pretorio il 11/08/2015 C O P I A DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA Oggetto: CONVENZIONE FRA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI IMOLA E NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE PER LA GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PREVISTO DALL'ART. 6 DEL "PROTOCOLLO SFRATTI " PROMOSSO DALLA PREFETTURA DI BOLOGNA L'anno 2015 (Duemilaquindici) addì Ventuno del mese di Luglio alle ore presso presso la sala riunioni del II piano, si è riunita la Giunta del Nuovo Circondario Imolese con l'intervento dei Sigg. Presenti Assenti Manca Daniele Presidente del Circondario X Ponti Athos Vice Presidente del Circondario Rambaldi Onelio Vice Presidente del Circondario X X TOTALE 2 1 Assiste alla seduta il Segretario Direttore, Dott.ssa Dal Monte Claudia. Ponti Athos, nella sua qualità di Vice Presidente, assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero dei presenti, invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

2 DELIBERAZIONE DELLA G.C. NR. 25 DEL 21/07/2015 OGGETTO: CONVENZIONE FRA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI IMOLA E NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE PER LA GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PREVISTO DALL'ART. 6 DEL "PROTOCOLLO SFRATTI " PROMOSSO DALLA PREFETTURA DI BOLOGNA LA GIUNTA CIRCONDARIALE Premesso: - che in data 13 luglio 2011 è stato firmato un primo Protocollo d intesa promosso dalla Prefettura di Bologna tra Tribunale di Bologna, Regione Emilia Romagna, Provincia di Bologna, Comuni della Provincia di Bologna, Sindacati ed Associazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini, Istituti di Credito e Fondazioni Bancarie, recante misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2014; - che in data 28 novembre 2014 è stato sottoscritto, in sostituzione di quello di cui sopra, un nuovo Protocollo d intesa promosso dalla Prefettura di Bologna tra Tribunale di Bologna, Provincia di Bologna, Nuovo Circondario Imolese, Comuni della Provincia di Bologna, Ordine degli Avvocati di Bologna, Sindacati ed Associazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini, Istituti di Credito e Fondazioni Bancarie, recante misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo che ha aggiornato e modificato il precedente Protocollo 13 Luglio 2011 e ha validità dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; - che l art. 6 di quest ultimo Protocollo, approvato con propria precedente deliberazione n. 30/2014, ha previsto in particolare la conferma del Fondo di garanzia, con riduzione dell importo massimo da ,00 (euro cinquantamila/00) a ,00 (euro trentacinquemila/00), già costituito nell ambito del Protocollo 13 luglio 2011 finalizzato a garantire i crediti vantati dagli istituti bancari in relazione ai finanziamenti concessi dagli stessi a favore di conduttori di alloggi (inquilini) che si avvalgano dei prestiti previsti dall art. 5 del Protocollo medesimo (ovvero: max. 50% quota di morosità residua + max. 30% canone di locazione per un anno); - che, relativamente ai Comuni afferenti all area imolese, l art. 6 del Protocollo prevede la gestione del succitato Fondo di garanzia da parte del Nuovo Circondario nei confronti del quale la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola provvederà a fornire i mezzi economici necessari, nella misura che via via fosse richiesta, sino alla concorrenza di euro ,00 (euro trentacinquemila/00) già stanziati con i precedenti protocolli; il tutto sulla base di idonea Convenzione che verrà sottoscritta da detti Enti ; Considerato: - che le richieste di adesione al Protocollo e di finanziamento presentate fino ad oggi da conduttori di alloggi morosi (inquilini) del Circondario, comprese quelle attualmente in corso di istruttoria presso i comuni, ammontano a poche unità; - che la mancata richiesta di attivazione del Fondo di garanzia e il permanere di una domanda di finanziamento particolarmente ridotta da parte degli inquilini morosi del Circondario suggeriscono alla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e al Nuovo Circondario Imolese di adottare procedure semplificate per la gestione del Fondo stesso;

3 DELIBERAZIONE DELLA G.C. NR. 25 DEL 21/07/ che anche la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, sottoscrittrice del Protocollo e garante fino ad oggi dei prestiti concessi da Unicredit agli inquilini morosi, si è resa disponibile a concordare col Circondario l adozione di procedure semplificate per la gestione del succitato Fondo di garanzia sul territorio dei Comuni del Circondario; Atteso che - al fine di dare attuazione agli impegni assunti col Protocollo sfratti in termini e modalità coerenti con gli obiettivi di semplificazione amministrativa sopra illustrati - la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e il Nuovo Circondario Imolese hanno predisposto uno apposito schema di convenzione per la gestione del Fondo di garanzia previsto dall art. 6 del citato Protocollo sfratti oggetto del presente provvedimento e completo dei seguenti allegati: Protocollo sfratti allegato sub A); nota prot del allegato sub B) recante l impegno della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna a comunicare a consuntivo al Nuovo Circondario Imolese l importo che la stessa Fondazione avrà complessivamente versato a Unicredit ai fini della chiusura delle pratiche relative a inquilini morosi del Circondario imolese che saranno stati oggetto di revoca del finanziamento nel corso del biennio Considerato che appare opportuno approvare il citato schema di convenzione, completo di allegati, in modo da consentire al Nuovo Circondario di pervenire a una gestione semplificata del fondo di garanzia, d intesa con la Fondazione CRImola e in collaborazione con la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna alla quale sarà versato a consuntivo - in un unica soluzione - l importo corrispondente a quanto complessivamente versato dalla Fondazione stessa a favore di Unicredit per la chiusura delle pratiche relative a inquilini morosi del Circondario oggetto di revoca del finanziamento nel biennio Dato atto altresì che per effetto di quanto stabilito dall art. 22 dello Statuto è stato acquisito in merito il parere favorevole della Conferenza dei Sindaci reso con deliberazione n. 49 assunta nella seduta tenutasi in data odierna; Visti i pareri acquisiti ai sensi dell art. 49 del D. Lgs ; con votazione favorevole unanime resa in forma palese; DELIBERA 1) Di approvare l allegato schema di convenzione tra Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e Nuovo Circondario Imolese per la gestione del Fondo di garanzia previsto dall art. 6 del Protocollo sfratti completo degli allegati sub A) e sub B) richiamati in premessa; 2) Di dare atto che dalla convenzione in oggetto non derivano oneri diretti ed immediati a carico dall ente in quanto il Fondo di garanzia è interamente finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e la fase dell impegno della spesa, che dovrà comunque corrispondere alle disponibilità di Bilancio, è rinviata all anno 2017; 3) Di dare atto infine che alla sottoscrizione delle convenzioni provvederà il Presidente o suo delegato con la possibilità di apportare le modifiche non sostanziali ai testi che eventualmente si rendessero necessarie; 5) Di dichiarare, stante l urgenza di provvedere, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

4 Letto, approvato e sottoscritto. IL VICE PRESIDENTE F.to PONTI ATHOS IL SEGRETARIO DIRETTORE F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA Il Sottoscritto Segretario-Direttore visti gli atti d'ufficio attesta che la presente deliberazione: è pubblicata all'albo Pretorio del Nuovo Circondario Imolese per 15 giorni consecutivi dal 11/08/2015 al 26/08/2015 Imola, lì 11/08/2015 IL SEGRETARIO DIRETTORE F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA che la presente deliberazione: è immediatamente eseguibile ai sensi del 4 comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 Imola, lì 11/08/2015 IL SEGRETARIO DIRETTORE F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA Copia conforme all'originale. Imola, lì 11/08/2015 IL SEGRETARIO DIRETTORE Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

5 Allegato alla delibera n. 25 del 21/07/2015 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA X GIUNTA ASSEMBLEA OGGETTO: CONVENZIONE FRA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI IMOLA E NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE PER LA GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PREVISTO DALL'ART. 6 DEL "PROTOCOLLO SFRATTI " PROMOSSO DALLA PREFETTURA DI BOLOGNA PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (Art. 49 T.U. 267/2000) (X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. ( ) Si esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, per le seguenti motivazioni: Imola, 21/07/2015 IL DIRIGENTE AREA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO F.to Farne' Alessandro PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (Art. 49 T.U. 267/2000) ( ) Non si esprime alcun parere sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, in quanto la stessa è priva di rilevanza contabile ed economica. (X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto. ( ) Si esprime parere non favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, per le seguenti motivazioni: Imola, 21/07/2015 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

6 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. NR. 25 DEL 21/07/2015 OGGETTO: CONVENZIONE FRA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI IMOLA E NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE PER LA GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PREVISTO DALL'ART. 6 DEL "PROTOCOLLO SFRATTI " PROMOSSO DALLA PREFETTURA DI BOLOGNA CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE PRESSO IL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE DEL FONDO DI GARANZIA PREVISTO DELL ART. 6 DEL PROTOCOLLO D INTESA SOTTOSCRITTO IL 28 NOVEMBRE 2014 promosso dalla Prefettura di Bologna tra Tribunale di Bologna, Provincia di Bologna, Nuovo Circondario Imolese, Comuni della Provincia di Bologna, Ordine degli Avvocati di Bologna, Sindacati ed Associazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini, Istituti di Credito e Fondazioni Bancarie, recante misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo La FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI IMOLA con Sede in Imola, P.za G. Matteotti n. 8, costituita con atto del e rappresentata da... nato a (..) il - in esecuzione della Delibera del CDA del - domiciliato per la carica presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola; Il NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE con Sede in Imola, Via Boccaccio n. 27 Ente pubblico istituito con Legge della Regione Emilia-Romagna n. 6/2004 fra i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina e Mordano rappresentato da. nato a (.) il. - in esecuzione della Delibera di Giunta n.... del.. - domiciliato per la carica presso il Nuovo Circondario Imolese; PREMESSO - che in data 13 luglio 2011 è stato firmato un primo Protocollo d intesa promosso dalla Prefettura di Bologna tra Tribunale di Bologna, Regione Emilia Romagna, Provincia di Bologna, Comuni della Provincia di Bologna, Sindacati ed Associazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini, Istituti di Credito e Fondazioni Bancarie, recante misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2014;

7 - che in data 28 novembre 2014 è stato sottoscritto, in sostituzione di quello di cui sopra, un nuovo Protocollo d intesa promosso dalla Prefettura di Bologna tra Tribunale di Bologna, Provincia di Bologna, Nuovo Circondario Imolese, Comuni della Provincia di Bologna, Ordine degli Avvocati di Bologna, Sindacati ed Associazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini, Istituti di Credito e Fondazioni Bancarie, recante misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo di cui all Allegato A (di seguito Protocollo ) che ha aggiornato e modificato il precedente Protocollo 13 Luglio 2011 e ha validità dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; - che l art. 6 del Protocollo ha previsto in particolare la conferma del Fondo di garanzia, con riduzione dell importo massimo da ,00 (euro cinquantamila/00) a ,00 (euro trentacinquemila/00), già costituito nell ambito del Protocollo 13 luglio 2011 finalizzato a garantire i crediti vantati dagli istituti bancari in relazione ai finanziamenti concessi dagli stessi a favore di conduttori di alloggi (inquilini) che si avvalgano dei prestiti previsti dall art. 5 del Protocollo medesimo (ovvero: max. 50% quota di morosità residua + max. 30% canone di locazione per un anno); - che, relativamente ai Comuni afferenti all area imolese, l art. 6 del Protocollo prevede la gestione del succitato Fondo di garanzia da parte del Nuovo Circondario Imolese nei confronti del quale la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola provvederà a fornire i mezzi economici necessari, nella misura che via via fosse richiesta, sino alla concorrenza di euro ,00 (euro trentacinquemila/00) già stanziati con i precedenti protocolli; il tutto sulla base di idonea Convenzione che verrà sottoscritta da detti Enti ; CONSIDERATO - che le richieste di adesione al Protocollo e di finanziamento presentate fino ad oggi da conduttori di alloggi morosi (inquilini) del Circondario, comprese quelle attualmente in corso di istruttoria presso i comuni, ammontano a poche unità; - che la mancata richiesta di attivazione del Fondo di garanzia e il permanere di una domanda di finanziamento particolarmente ridotta da parte degli inquilini morosi del Circondario suggeriscono alla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e al Nuovo Circondario Imolese (di seguito Fondazione e Circondario ) di adottare procedure semplificate per la gestione del Fondo stesso; - che anche la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, sottoscrittrice del Protocollo e garante fino ad oggi dei prestiti concessi da Unicredit agli inquilini morosi, si è resa disponibile a concordare col Circondario l adozione di procedure semplificate per la gestione del succitato Fondo di garanzia sul territorio dei Comuni del Circondario; - che la Fondazione e il Circondario, al fine di dare attuazione agli impegni assunti con il Protocollo, intendono disciplinare i propri reciproci rapporti attraverso la presente convenzione. 2

8 TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE Art. 1 Premesse 1. Le premesse, il considerato e l Allegato A (Protocollo) costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione (di seguito Convenzione ). Art. 2 Oggetto della Convenzione 1. La Convenzione disciplina i rapporti fra Fondazione e Circondario finalizzati a dare attuazione - nel biennio agli impegni reciproci assunti con la sottoscrizione del Protocollo. Art. 3 Impegni della Fondazione 1. La Fondazione si impegna a versare a consuntivo al Circondario - in un unica soluzione - una somma pari all importo che la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna complessivamente verserà a Unicredit nel biennio nei casi di revoca di finanziamenti concessi da Unicredit stessa agli inquilini morosi del Circondario imolese aderenti al Protocollo. 2. La somma da versare non potrà in ogni caso superare l importo massimo di euro ,00 (euro trentacinquemila/00) stabilito all art. 6 del Protocollo. 3. La Fondazione si impegna a versare al Circondario entro quattro giorni lavorativi l importo che le sarà richiesto dal Circondario stesso nei termini e con le modalità indicate al successivo art. 4. Art. 4 Impegni del Circondario 1. In conformità agli impegni assunti dalla Fondazione ai sensi del precedente art. 3 e al dettato dell art. 6 del Protocollo, il Circondario si impegna a prevedere nell ambito del proprio Bilancio 2017 un Fondo di garanzia di importo pari a quello indicato al medesimo art. 3, co. 1, importo che la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna si è impegnata a comunicare al Circondario entro il 31 gennaio 2017 (vedi lettera di impegno prot. n. 5651/2015 del in Allegato B) con nota recante l elenco degli inquilini oggetto di revoca del finanziamento e l importo delle somme relative a ciascuno di essi versate a Unicredit dalla stessa Fondazione del Monte a chiusura delle relative pratiche. 2. Il Circondario richiederà alla Fondazione il versamento dell importo di cui al precedente comma 1 entro il 28 febbraio Ad avvenuta approvazione del Bilancio 2017 e relativo PEG il Circondario procederà al tempestivo versamento alla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna del previsto Fondo di garanzia. Art. 5 - Trattamento e tutela dei dati personali (D.Lgs. 196/03) 1. Le Parti si danno reciprocamente atto che il trattamento dei rispettivi dati personali avverrà nella piena osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia (D.Lgs. n. 196/03), ed esclusivamente per finalità connesse all esecuzione della Convenzione. Ciascuna Parte, nell esecuzione della Convenzione, s impegna a rispettare la normativa 3

9 vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali ed in particolare ad applicare misure di sicurezza idonee a proteggere i dati personali ricevuti dall altra Parte contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentali, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta ed a quelle dedotte nella Convenzione. I dati personali forniti il cui utilizzo non fosse più necessario per la prestazione delle attività e che non debbano essere conservati ai sensi di legge, verranno restituiti alla Parte che li ha trasmessi oppure, a fronte di richiesta scritta della medesima, saranno distrutti dalla parte ricevente a spese dell altra. Quanto precede anche in caso di scioglimento della Convenzione, per qualsiasi causa intervenuta e con riferimento alle eventuali copie di dati prodotte dalla parte ricevente. Art. 6 Decorrenza e validità 1. La Convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e avrà termine con la conclusione delle attività indicate ai precedenti artt. 3 e La Convenzione perderà la sua efficacia qualora, per qualsiasi ragione, venga meno il Protocollo, fatto comunque salvo l impegno della Fondazione a versare al Circondario le somme di cui al precedente art. 3 nei termini e con le modalità indicate negli artt. 3 e 4 e l impegno del Circondario a versare le medesime somme alla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Art. 7 Controversie 1. Per la soluzione di ogni controversia, in dipendenza dell applicazione e interpretazione della Convenzione, o comunque connesse e dipendenti, sarà esclusivamente competente il Foro di Bologna. Art. 8 Oneri 1. Qualunque onere fiscale derivante dalla Convenzione o che comunque dovesse derivare dall applicazione della medesima resta a carico di ciascuna delle Parti in misura uguale. Art. 9 Elezione di domicilio 1. Ai fini della Convenzione le Parti eleggono domicilio rispettivamente: la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, presso la propria sede di Imola P.za G. Matteotti n. 8; Tel segreteria@fondazionecrimola.it il Nuovo Circondario Imolese, presso la propria sede di Imola Via Boccaccio n. 27; Tel circ@cittametropolitana.it Allegato, che forma parte integrante e sostanziale della Convenzione: Allegato A Protocollo d Intesa 28 novembre 2014 ( Protocollo, nel testo della Convenzione) Allegato B Lettera di impegno della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna a comunicare al Circondario entro il 31 gennaio 2017 l importo da versare di cui all art. 3 della presente Convenzione Letto, confermato e sottoscritto 4

10 Imola, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI IMOLA NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE 5

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20 NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE (nucir_im) - Codice AOO: AOONUCIRIM - Reg. nr /2015 del 15/07/2015

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