Cosa si intende per Outlet

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1 Con le modifiche apportate alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28, recante Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti, ad opera della legge regionale 28 novembre 2011, n.63 (pubblicata nel Burt del 30 novembre 2011, n. 56) sono state introdotte disposizioni in materia di Outlet Dori F. Assistente Scelto P.M. del Comune di Grosseto - Unità Specialistica Edilizia, Commercio e Polizia Amministrativa Cosa si intende per Outlet Il termine Outlet significa letteralmente lasciare fuori, scartare, se riferito allo shopping si intende un punto vendita in cui vengono venduti a prezzi inferiori rispetto al mercato prodotti di marca in quanto l offerta riguarda normalmente merce della stagione precedente. Outlet è altresì un termine anglosassone che tradotto in italiano significa spaccio. Questa forma di commercio è favorevole sia alle imprese che la esercitano che agli stessi consumatori. Alcune aziende producono annualmente o più volte l anno nuovi prodotti, che difficilmente riescono del tutto ad esitare. Gli Outlets hanno quindi la funzione di consentire la gestione delle c.d. rimanenze, sia per il recupero di liquidità che per lo svuotamento dei magazzini. Avviare uno spaccio aziendale è pertanto un modo efficace per smaltire direttamente al pubblico tutto ciò che resta della produzione iniziale. Ne traggono beneficio anche i consumatori in quanto le rimanenze, dal momento che non costituiscono più una novità, vengono offerte al pubblico con percentuali di sconto molto vantaggiose, al punto che anche ai meno abbienti è consentita la possibilità di sfoggiare capi griffati che, probabilmente, a prezzo pieno non si potrebbero permettere. Gli outlets se in Italia rappresentano un fenomeno esploso solo da pochi anni, in Europa esistono da più di un ventennio. In poco tempo, dalla fine del secolo scorso in avanti, si è registrato un vero e proprio boom, con cittadelle appositamente destinate che si sono moltiplicate a macchia d olio lungo tutto il territorio nazionale. La proposta di legge di iniziativa consiliare, della Regione Toscana, illustrata in Aula dal presidente della commissione Sviluppo economico Caterina Bini è stata votata in modo compatto dal Consiglio regionale. La legge ha sottolineato la Bini - interviene, per la prima volta, a disciplinare il settore degli outlet. In particolare si definiscono outlet la vendita diretta di produzione propria da parte di imprese industriali in uno spazio in locali propri, adiacenti a quelli della produzione (i c.d. spacci aziendali) e la vendita in locali non adiacenti a quelli di produzione intendendola riferita a prodotti non alimentari che siano fuori produzione, in eccedenza di magazzino, prototipi, o presentino lievi difetti non occulti di produzione ed effettuata in esercizi commerciali a ciò appositamente individuati. Il legislatore regionale ha evidentemente ritenuto di colmare un vuoto normativo riguardante una vasta area commerciale, quella degli outlets, sinora non regolamentata, che nel corso degli anni ha prodotto diffusi fenomeni di concorrenza sleale. In questi esercizi commerciali, dove in genere vengono posti in vendita prodotti della stagione precedente, con prezzi scontati per tutto l arco dell anno, il rischio di subire truffe non era certo peregrino. Anche a seguito della nuova normativa non si può certo escludere che ciò non possa verificarsi in futuro, l auspicio è che le nuove disposizioni possano servire per attenuare gli effetti di certi comportamenti scorretti e prevenire più efficacemente le varie forme di concorrenza sleale. Andando ad analizzare nello specifico la nuova normativa si rileva come l articolo 1 della legge regionale 28 novembre 2011, n. 63(1) con l aggiunta all articolo 15 (Definizioni) della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 della lettera g bis) detti disposizioni per la definizione di vendita in outlet, intendendo con tale termine : la vendita diretta di beni di produzione propria da parte di imprese industriali in locali adiacenti a quelli di produzione; 1

2 la vendita al dettaglio, da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti non alimentari, che siano stati realizzati almeno dodici mesi prima dell inizio della vendita, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi, o presentino lievi difetti non occulti di produzione, effettuata in esercizi commerciali a ciò appositamente individuati. Per quanto concerne la vendita di merce con qualche difetto di produzione, è necessario che l esercente ne informi adeguatamente il potenziale acquirente, perché altrimenti, nel caso in cui ciò non accada, il consumatore avrà diritto all applicazione delle norme di garanzia previste dal Codice del Consumo. Gli Outlets già esistenti alla data di entrata in vigore della nuova legge dovranno adeguarsi alla nuova disciplina entro 60 giorni. All interno di quali esercizi commerciali può essere attivato un Outlet e quali imprese possono utilizzare tale denominazione L articolo 2 della legge regionale 28 novembre 2011, n. 63 con l aggiunta all articolo 19 della legge regionale n. 28 del 7 febbraio 2005 dell articolo 19 bis prevede che la vendita in outlet possa essere effettuata all interno di un esercizio di vicinato, di una media o grande struttura di vendita, di un centro commerciale. Inoltre, alla vendita in outlet, in relazione alla relativa struttura commerciale, dovranno essere applicate le disposizioni della legge regionale n.28 del 2005 e del relativo regolamento di attuazione (2) previste rispettivamente per gli esercizi di vicinato, le medie e grandi strutture di vendita e i centri commerciali. Ai sensi dell articolo 19 ter - anch esso aggiunto dalla legge regionale n. 63 del nell ambito degli esercizi che svolgono la vendita in outlet di cui all articolo 15, comma 1, lettera g bis), la denominazione di outlet, può essere impiegata : nelle insegne; nelle ditte; nei marchi; (3) nella relativa pubblicità. Il rispetto di particolari vincoli commerciali Secondo l articolo 19 quater, comma 1, l.r. n. 28 del 2005, nei casi di vendita in outlet, come codificati dall articolo 15, comma 1, lett. g bis, è vietata la vendita di merci diverse da quelle ivi indicate. Inoltre, alla vendita in outlet si applicano le norme inerenti la disciplina dei prezzi e le vendite straordinarie e promozionali, di cui rispettivamente ai capi XI e XII, che sono applicate alla generalità degli esercizi commerciali. (4) Pertanto non possono essere esposti prezzi scontati (5) in tutto il periodo dell anno poiché nella Regione Toscana le vendite promozionali non possono svolgersi nei trenta giorni precedenti alle vendite di fine stagione e la nuova normativa non ha previsto alcuna deroga. Per quanto concerne le vendite di liquidazione e i saldi di fine stagione i titolari degli Outlets dovranno rispettare le condizioni e le limitazioni temporali richiamati dalle relative disposizioni. Del resto nulla è mutato rispetto a quando non esisteva nell ambito della Regione Toscana alcuna specifica disciplina sugli Outlets, in quanto anche prima, in questi particolari punti vendita, non era certo consentito praticare prezzi scontati in modo indiscriminato. Il sistema sanzionatorio (6) Sono fatte salve le sanzioni previste dal Codice del Commercio nel caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste e del regolamento di attuazione, che valgono in generale per tutti gli esercizi commerciali, dagli esercizi di vicinato, dalle medie o grandi strutture di vendita, ai centri commerciali, in quanto gli Outlets altro non sono che esercizi di questa tipologia, appositamente 2

3 destinati, ove vengono posti in vendita prodotti non alimentari con le caratteristiche precedentemente enunciate. L aggiunta all art.102, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 2005, n.28, dei commi 1 bis e 1 ter (7), ad opera dell articolo 5 della legge regionale 28 novembre 2011, n. 63, ha l obbiettivo di sanzionare quei soggetti che : utilizzano impropriamente la denominazione di outlet ; vendono merce diversa da quella prevista per gli outlet. Un impresa commerciale potrà vendere prodotti non alimentari : che risalgono a produzione di almeno dodici mesi prima dell inizio della vendita, oppure di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi, che presentano lievi difetti di produzione non occulti, magari effettuando la vendita di generi riconducibili a più di una delle fattispecie sopra indicate e contemporaneamente porre in vendita anche una nuova linea di prodotti appena immessi sul mercato, ma in questo caso non potrà utilizzare la denominazione di outlet : se lo farà correrà il rischio di venirsi contestare un verbale di accertata violazione amministrativa ai sensi dell articolo 102, comma 1 bis della l.r. 7 febbraio 2005, n. 28. Sempre a titolo esemplificativo se il titolare di un impresa accreditata del marchio outlet si metterà a vendere congiuntamente alla merce prevista dalla nuova lettera g bis) prodotti diversi da quelli ivi indicati, a carico del soggetto responsabile andrà comminata la sanzione di cui all articolo 102, comma 1 ter della l.r. 7 febbraio 2005, n. 28. A parere dello scrivente l Outlet dell impresa industriale che esercita attività di vendita diretta di beni di produzione propria in locali adiacenti a quelli di produzione, potrebbe effettuare anche la vendita di prodotti di fine serie, di prototipi, in eccedenza di magazzino e con lievi difetti di produzione e perché no disporre di un marchio outlet registrato da apporre nell insegna di esercizio. Punti di criticità della nuova normativa Tra le imprese escluse dall applicazione delle disposizioni del Codice del Commercio (Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) e del relativo regolamento di attuazione, l articolo 11 (Ambito di applicazione), comma 2, indica alla lettera g) gli industriali che esercitano la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni da essi prodotti, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato. Coordinando questa disposizione con quanto dispone l art. 15, comma 1, lett. g bis) in cui viene definito l Outlet come (punto 1) della definizione): 1) la vendita diretta di beni di produzione propria da parte di imprese industriali in locali adiacenti a quelli di produzione nonché l articolo 19 bis, comma 2, in cui è previsto che Alla vendita in outlet, in relazione alla relativa struttura commerciale, si applicano le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione previste rispettivamente per gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita ed i centri commerciali, potremmo desumere che le modifiche alla l.r. n. 28 del 2005 apportate dalla l.r. 28 novembre 2011, n. 63, non siano state adeguatamente ponderate e che siano la conseguenza di disattenzione da parte del legislatore. In attesa di un eventuale chiarimento della regione l incongruenza potrebbe essere risolta ritenendo implicitamente abrogata la disposizione dell art. 11, comma 2 citato in quanto comunque contrastante con disposizioni contenute in una legge successiva (la L.R. 63/2011 che ha disciplinato ex novo gli Outlet) secondo i principi delle Disposizioni sulla legge in generale - Regio decreto 16 marzo 1942, n.242. (8) Oppure potremmo sostenere la tesi che le imprese industriali soggette all applicazione delle disposizioni del Codice del Commercio e del relativo regolamento di esecuzione siano quelle la cui superficie di vendita sia superiore alla superficie di vendita di un 3

4 esercizio di vicinato. Riguardo alla disposizione inserita dalla l.r. n.63 del 2011 (frutto dell accoglimento di un emendamento dell opposizione), ove tra le modalità di vendita al dettaglio in Outlet si prevede il caso di merce che sia stata prodotta almeno dodici mesi prima dell inizio della vendita, non si comprende quale possa essere la documentazione idonea a dimostrare quando la merce è stata effettivamente realizzata. Prontuario delle sanzioni Autorità amministrativa competente Devoluzione dei proventi : (art.17, l.n.689/81) : Sindaco Comune norma violata e motivazione 1. Utilizzo della denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti art.102, comma 1- bis, art.15, comma 1, lett. g-bis, della Legge Regionale n.28/2005 Quale titolare dell impresa industriale... (indicare la denominazione) con sede legale in... ed attività in..., effettuava la vendita diretta di beni di produzione propria in locali adiacenti a quelli di produzione oppure Quale titolare dell esercizio di vicinato ; della media struttura di vendita ; della grande struttura di vendita ; con sede legale in...ed attività in... effettuava la vendita dei seguenti prodotti... utilizzando la denominazione di OUTLET nell insegna e/o nella ditta e/o nel marchio proprio dell esercizio e/o nella pubblicità effettuata tramite... (specificare) al di fuori dei casi previsti dall articolo 19 - ter della l.r. n.28/2005. norma violata e motivazione 2. Vendita in outlet di merci diverse da quelle indicate dall articolo 15, comma 1, lett. g-bis, l.r. n.28/2005 art.102, comma 1-ter, art.15, comma 1, lett. g-bis, della Legge Regionale n.28/2005 Quale titolare dell impresa industriale... (indicare la denominazione) con sede legale in... ed attività in..., adibita alla vendita diretta di beni di produzione propria in locali adiacenti a quelli di produzione oppure Quale titolare dell esercizio di vicinato ; della media struttura di vendita ; della grande struttura di vendita ; con sede legale in...ed attività in... sanzioni, atti da redigere e note operative SANZIONE PECUNIARIA : da a pagamento in misura ridotta SANZIONI ACCESSORIE : In caso di reiterazione, l attività di vendita è sospesa per un periodo da dieci a trenta giorni. ATTI DA REDIGERE : verbale di ispezione (art.13 l.n.689/91), verbale di accertata violazione, comunicazione al Dirigente (o Responsabile) dell ufficio comunale competente, disposizione direttoriale di chiusura dell attività in caso di reiterazione. NOTE : L articolo 19 ter, comma 1, l.r. n. 28/2005 prevede che la denominazione di outlet possa essere impiegata nelle insegne, nelle ditte e nei marchi propri degli esercizi che svolgano la vendita in outlet di cui all articolo 15, comma 1, lettera g bis), e nella relativa pubblicità. La predetta lettera g bis) definisce outlet: 1) la vendita diretta di beni di produzione propria da parte di imprese industriali in locali adiacenti a quelli di produzione; 2) la vendita al dettaglio, da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti non alimentari, che siano stati prodotti almeno dodici mesi prima dell inizio della vendita, dimostrabile da idonea documentazione relativa alla merce, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi, o presentino lievi difetti non occulti di produzione, effettuata in esercizi commerciali a ciò appositamente individuati.. sanzioni, atti da redigere e note operative SANZIONE PECUNIARIA : da a pagamento in misura ridotta SANZIONI ACCESSORIE : In caso di reiterazione, l attività di vendita è sospesa per un periodo da dieci a trenta giorni. ATTI DA REDIGERE : verbale di ispezione (art.13 l.n.689/91), verbale di accertata violazione, comunicazione al Dirigente (o Responsabile) dell ufficio comunale competente, disposizione direttoriale di chiusura dell attività in caso di reiterazione. NOTE : In entrambi i casi di cui ai punti 1. e 2. si ha reiterazione, ai sensi dell articolo 8-bis della l. n.689/1981, quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un altra violazione della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della 4

5 effettuava la vendita in outlet dei seguenti prodotti......pur essendo diversi da quelli previsti per gli Outlets. condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta. (1) Tale legge ha introdotto oltre alle disposizioni in materia di outlet, di cui ci occuperemo con il presente approfondimento, anche l obbligo di regolarità contributiva (c.d. DURC) nel settore del commercio sulle aree pubbliche. (2) Si ricorda che il citato regolamento di attuazione è stato approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 aprile 2009, n. 15/R. (3) L utilizzo nelle insegne, nei marchi e nella pubblicità della denominazione di "outlet" è consentito solamente se l esercizio commerciale in questione risulti titolare di un certo marchio registrato ai sensi del D.lgs 10 febbraio 2005 n. 30 (c.d. Codice della proprietà industriale). Il Capo II, recante Norme relative all esistenza, all ambito e all esercizio dei diritti di proprietà industriale - Sezione Marchi - all art. 7, titolato Oggetto della registrazione, prevede che : Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. (4) Tali vincoli commerciali sono previsti all articolo 19 quater della l.r. 7 febbraio 2005, n.28, aggiunto dall articolo 4 della l.r. 28 novembre 2011, n.63. (5) Ai sensi dell articolo 90 della l.r. 7 febbraio 2005, n.28, per le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere indicati : a) il prezzo normale di vendita; b) lo sconto o il ribasso espresso in percentuale; c) il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso. (6) Si riporta in apposito paragrafo una sorta di prontuario con l indicazione delle sanzioni, degli atti da redigere e alcune note. (7) 1 bis. L utilizzo della denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti all articolo 19 ter, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a ,00 euro. In caso di reiterazione, l attività di vendita è sospesa per un periodo da dieci a trenta giorni. 1 ter. In caso di violazione del divieto di cui all articolo 19 quater, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a ,00 euro. In caso di reiterazione, l attività di vendita è sospesa per un periodo da dieci a trenta giorni.. (8) Difatti, all articolo 15 delle Preleggi si afferma che le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l intera materia già regolata dalla legge anteriore. 5

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