Attività Produttive. Commercio in sede fissa Vendite straordinarie e promozionali. Descrizione

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1 Attività Produttive Commercio in sede fissa Vendite straordinarie e promozionali Descrizione Le vendite straordinarie, con le quali l esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti sono: a) le vendite di liquidazione Le vendite di liquidazione sono effettuate dall esercente al fine di esitare in breve tempo tutte le merci o gran parte di esse, a seguito di cessazione dell attività commerciale, cessione dell azienda o dell unità locale, trasferimento dell azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali, per un periodo non eccedente le tredici settimane. b) le vendite di fine stagione Per vendite di fine stagione s intendono forme di vendita che riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Per l'anno 2014 le VENDITE DI FINE STAGIONE possono essere effettuate: - dal primo giorno feriale antecedente l'epifania (4 GENNAIO) fino al 1 MARZO; - dal primo sabato del mese di luglio (5 LUGLIO) fino al 1 SETTEMBRE. Le vendite promozionali sono quelle effettuate dall esercente dettagliante applicando sconti, reali ed effettivi, sui normali prezzi praticati, dandone informazione al consumatore tramite l utilizzo di qualsiasi mezzo pubblicitario, ivi compresa la cartellonistica apposta in vetrina. Non rientra nelle vendite promozionali la vendita di prodotti a prezzi scontati effettuata all interno dell esercizio commerciale senza alcuna forma pubblicitaria esterna. S intende per pubblicità esterna anche quella effettuata in vetrina, in qualsiasi forma, ivi compresi i cartellini con l indicazione del doppio prezzo apposti sulla singola merce esposta. Le vendite sottocosto sono quelle effettuate dall'esercente ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto o diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati. Requisiti

2 Vedere gli obblighi riportati nella scheda adempimenti. Adempimenti Per esercitare una delle tipologie di vendita straordinaria è necessario presentare al SUAP del Comune, comunicazione su apposito modello: - almeno cinque giorni prima dell'inizio della vendita di fine stagione e della vendita promozionale (non si applica al settore alimentare); - almeno quindici giorni prima dell'inizio della vendita di liquidazione. Per l'anno 2014 le VENDITE DI FINE STAGIONE possono essere effettuate: dal primo giorno feriale antecedente l'epifania (4 GENNAIO) fino al 1 MARZO e dal primo sabato del mese di luglio (5 LUGLIO) fino al 1 SETTEMBRE. Le vendite sottocosto dovranno essere comunicate, utilizzando l'apposita modulistica riportata di seguito, almeno 10 giorni prima della data di inizio della vendita. Le vendite straordinarie devono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano l'esatta tipologia ed il periodo di svolgimento. Comunicazione vendita straordinaria di liquidazione, presentare: Modello comunicazione liquidazione; Comunicazione vendita straordinaria per vendita promozionale, presentare: Modello comunicazione promozionale; Comunicazione vendita straordinaria per saldi di fine stagione, presentare: Modello comunicazione saldi; Comunicazione vendita sottocosto, presentare:

3 OBBLIGHI Modello comunicazione sottocosto; Vendite straordinarie Le vendite straordinarie devono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano l esatta tipologia ed il periodo di svolgimento. Le merci in vendita debbono essere esposte con l indicazione del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione o di fine stagione e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale. Nel caso che per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico. Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo. I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino all esaurimento delle scorte. E vietata la vendita con il sistema del pubblico incanto. E vietato nella presentazione della vendita straordinaria o nella pubblicità, comunque configurata, il riferimento alle vendite fallimentari. L esercente dettagliante deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa sia alla composizione merceologica ed alla qualità delle merci vendute, sia agli sconti o ribassi dichiarati. Vendite di liquidazione Durante il periodo delle vendite di liquidazione è possibile mettere in vendita solo le merci già presenti nei locali di pertinenza del punto vendita ed indicate nell inventario presentato al Comune. L interessato dà comunicazione al Comune dell inizio della vendita di liquidazione almeno quindici giorni prima dell inizio, specificando i motivi, la data di inizio, la durata e l inventario delle merci poste in liquidazione. Dopo la conclusione delle vendite il Comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall interessato e in caso di cessazione di attività provvede d ufficio all ordine di chiusura dell esercizio. Nei casi di trasformazione o rinnovo dei locali, al termine del periodo di vendita di liquidazione, è obbligatoria la chiusura dell esercizio per un periodo di quindici giorni. Nell ipotesi di cessazione dell attività, l esercente non può richiedere l apertura per la medesima attività nello stesso locale, se non sono decorsi centottanta giorni dalla data della cessazione medesima. E vietato effettuare vendite di liquidazione nei trenta giorni antecedenti il periodo di vendite di fine stagione, fatto salvo il caso di cessione o cessazione dell attività commerciale e trasferimento di sede. Vendite di fine stagione

4 Il periodo e le modalità delle vendite di fine stagione sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale. Durante la vendita di fine stagione è fatto divieto di rifornimento di ulteriori merci sia acquistate che in conto deposito destinate a tale vendita straordinaria. Vendite promozionali Durante le vendite promozionali i prodotti a prezzo scontato devono essere tenuti separati da quelli posti in vendita a prezzo normale (non si applica al settore alimentare). La pubblicità relativa alle vendite promozionali deve essere presentata in modo non ingannevole per il consumatore e deve contenere la data di comunicazione al Comune e la durata della vendita. E vietato effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti alle vendite di fine stagione, limitatamente agli articoli di vestiario confezionati, compresi quelli di maglieria esterna, camiceria, accessori di abbigliamento, biancheria intima, nonché abbigliamento ed articoli sportivi, calzature ed articoli in pelle e cuoio, borsetteria, valigeria ed accessori, articoli tessili, mobili ed articoli per l arredamento. Vendite sottocosto la vendita sottocosto deve essere comunicata al comune dove è ubicato l esercizio commerciale almeno dieci giorni prima dell'inizio; può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni; il numero delle referenze (Il decreto n.218/2001 non definisce il termine ''referenze''. Si ritiene che con questo termine il legislatore voglia riferirsi ad un determinato prodotto, individuato sia come marca che come denominazione del prodotto) oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a 50; a. non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a 20 giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno. Al fine di tutelare il consumatore la normativa prevede una corretta informazione al consumatore. L esercente quindi, che intende effettuare le vendite sottocosto, anche quelle non soggette all obbligo della comunicazione, deve dare: specifica comunicazione, anche nel caso di messaggi pubblicitari all esterno o all interno del locale, recante l indicazione chiara e inequivocabile: `. dei prodotti; `. del quantitativo disponibile per ciascuna referenza; `. del periodo temporale della vendita; `. delle relative circostanze nel caso dei prodotti per i quali è sempre consentita la vendita sottocosto. b. inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all interno dell esercizio commerciale; c. in caso di impossibilità a rispettare, per l intero periodo preannunciato, le condizioni pubblicizzate per la vendita sottocosto, immediata comunicazione della fine anticipata dell offerta con i medesimi mezzi di comunicazione utilizzati per l offerta.

5 Powered by TCPDF ( Normativa DGR 1489 del 04/11/ SALDI INVERNALI ANNO 2014 Legge regionale 27/2009: art. 29 Vendite straordinarie art. 30 Vendite di liquidazione art. 31 Vendite di fine stagione art. 32 Vendite promozionali D.P.R , N. 218

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