REGOLAMENTO CANALIZZAZIONI

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1 REGOLAMENTO CANALIZZAZIONI

2 CAPITOLO : Norme generali... Art. Scopo... Art. Basi legali... Art. Applicazione... Art. Canalizzazioni pubbliche e private... Art. 5 Impianti privati... Art. 6 Consorzio per gli scoli... 5 Art. 7 Acque di rifiuto... 5 Art. 8 Obbligo di immissione delle acque di rifiuto nelle pubbliche canalizzazioni... 5 Art. 9 Fondi non confinanti con strade: terreni privati... 6 Art. 0 Divieto d immissione... 6 Art. Fondi non edificati... 6 Art. Allacciamento alla pubblica canalizzazione... 7 Art. Allacciamenti predisposti: fondi non edificati... 7 CAPITOLO : Procedura... 8 Art. Obbligo della licenza... 8 Art. 5 Requisiti dei piani... 8 Art. 6 Termine per l esecuzione dell allacciamento alla canalizzazione pubblica... 9 Art. 7 Permessi per immissioni provvisorie... 9 Art. 8 Immissione in un ricettore naturale... 0 Art. 9 Acque di drenaggio... 0 Art. 0 Diniego della licenza... 0 Art. Controllo e collaudo degli impianti... 0 Art. Catasto degli impianti... CAPITOLO Prescrizioni tecniche... Art. Generalità... Art. Modalità di allacciamento... Art. 5 Tracciato... Art. 6 Pendenze e diametri... Art. 7 Materiali... Art. 8 Posa... 5 Art. 9 Riempimento dei fossi... 5 Art. 0 Condotta d allacciamen-to... 5 Art. Pozzetti... 6 Art. Pozzetti: esecuzione... 6 Art. Pompe... 6 Art. Rigurgito... 6 Art. 5 Zona S di protezione delle captazioni d acqua potabile... 6 Art. 6 Impianti speciali... 7 CAPITOLO Manutenzione degli impianti privati... 8 Art. 7 Obbligo di manutenzione... 8 Art. 8 Prove di tenuta... 8 Art. 9 Canalizzazioni... 8 Art. 0 Impianti di pretrattamento... 8 Art. Separatori oli e grassi... 9 Art. Fosse di decantazione. Fosse biologiche... 9 Art. Impianti meccanico-biologici... 9 Art. Pozzi perdenti... 9 Art. 5 Raccoglitori fanghi, sifoni, impianti di pompaggio... 0 CAPITOLO 5: Contributi e tasse... Art. 6 Contributi di costruzione... Regolamento canalizzazioni Pag

3 Art. 7 Tasse di allacciamento... Art. 8 Tassa d uso: generalità... Art. 9 Tassa d uso: con contatori dell acqua potabile... Art. 50 Tasse d uso: senza contatori... Art. 5 Tassa di allacciamento provvisorio-immissione di acque provenienti dai cantieri... Art. 5 Esecutività dei contributi e tasse... Art. 5 Interessi di mora... CAPITOLO 6: Disposizioni finali e transitorie... Art. 5 Contravven-zioni... Art. 55 Provvedimenti coattivi... Art. 56 Eliminazione impianti difettosi... Art. 57 Adeguamento delle canalizzazioni private... Art. 58 Notifica al Dipartimento... Art. 59 Rimedi e diritti... Art. 60 Soppressione canalizzazioni ed impianti... Art. 6 Rinvio... Art. 6 Deroghe... Art. 6 Disposizioni abrogative... Art. 6 Entrata in vigore... Approvazione Modifica Modifica LEGENDA ABBREVIAZIONI... 8 Regolamento canalizzazioni Pag

4 CAPITOLO : Norme generali Art. Scopo Art. Basi legali Art. Applicazione Art. Canalizzazioni pubbliche e private Art. 5 Impianti privati Il presente Regolamento disciplina la costruzione, la manutenzione e il prelievo di contributi e tasse degli impianti e delle canalizzazioni che immettono le acque di rifiuto provenienti da un fondo privato nella pubblica canalizzazione, o in un ricettore naturale (fiume, riale, falda). Il presente regolamento ha le sue basi legali nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque. Il presente regolamento si applica in tutto il territorio giurisdizionale del Comune. L applicazione del Regolamento compete al Municipio. Sono considerate canalizzazioni pubbliche quelle costruite su sedime pubblico e quelle previste tali (collettori, canalizzazioni secondarie, allacciamenti); come pure le canalizzazioni che per motivi di interesse pubblico sono costruite su fondi privati. I rapporti tra le parti derivanti dal diritto di attraversamento sono regolati dal vigente CCS e dalla Legge di espropriazione. La rete delle canalizzazioni pubbliche è costruita dal Comune, conformemente ai progetti approvati dal legislativo comunale e dall Autorità cantonale competente. Il Comune ne cura pure la manutenzione e l esercizio in conformità della legislazione federale e cantonale. La depurazione delle acque di rifiuto avviene tramite impianti propri o consortili. Tutte le canalizzazioni costruite all interno dei fondi privati, sono considerate di proprietà privata, riservate le eccezioni di cui al cpv. Sono considerati impianti privati le canalizzazioni e tutte le installazioni accessorie alle canalizzazioni che permettono il sollevamento, la dispersione o la chiarificazione delle acque di rifiuto quali: pompe, pozzi perdenti, fosse di decantazione meccanica, fosse biologiche o meccanico-biologiche, separatori in genere, ecc. Non sono considerati impianti: - i manufatti per la trattenuta dei liquidi provenienti da stalle e letamai; - i serbatoi per liquidi e materie diversi quali combustibili, carburanti, materie viscose, concimi, ecc. Nel caso di collettori privati che attraversano fondi di proprietà altrui, tutti i rapporti di diritto circa la proprietà, l attraversamento, la costruzione, la manutenzione e la pulizia devono essere regolati per convenzione in base al CCS. Le convenzioni devono essere iscritte a Registro fondiario. Rimangono riservate le disposizioni del presente regolamento. Regolamento canalizzazioni Pag

5 Art. 6 Consorzio per gli scoli Art. 7 Acque di rifiuto Art. 8 Obbligo di immissione delle acque di rifiuto nelle pubbliche canalizzazioni Quando non sia possibile l allacciamento razionale e diretto di più stabili alla fognatura comunale, il Municipio può promuovere, in base all art. 9 L. Cons., la costituzione di un consorzio fra tutti gli interessati per la costruzione e la manutenzione di un unica canalizzazione di allacciamento alla fognatura comunale. Il costo delle opere di cui al cpv. sarà ripartito proporzionalmente al valore di stima degli stabili compresi nella zona di consorzio. Qualora nella rete di allacciamento prevista al capoverso si dovessero immettere nuovi scarichi, il nuovo o i nuovi allacciati dovranno acquistare la loro quota parte calcolata come al capoverso tenuto conto di un ammortamento dell infrastruttura esistente a 50 anni con il 5% d interesse. L importo del contributo del cpv. sarà accreditato ai precedenti consorziati in deduzione quale sgravio dei rispettivi oneri. 5 In ogni caso tutti i consorziati sono tenuti al pagamento delle tasse d uso dovute al Comune in base al presente Regolamento. Sono considerate acque di scarico, le acque alterate dall uso domestico, industriale, artigianale, le acque meteoriche che scorrono da superfici edificate o consolidate, come pure le acque chiare (o parassitarie). A seconda della loro natura e origine, le acque di scarico sono definite come segue: a) acque luride o di rifiuto: sono le acque provenienti dall economia domestica, dall industria, dall artigianato, dalle piscine, ecc.; b) acque meteoriche: sono le acque provenienti dai tetti, dalle strade, dai piazzali, ecc.; c) acque chiare: sono le acque di raffreddamento, di climatizzazione, di pompe di calore, dei drenaggi, di scarico di fontane, di ruscelli, di sorgenti, di troppo pieno di serbatoi d acqua potabile, ecc. Le acque di rifiuto provenienti dalle costruzioni, impianti, nonché quelle delle sistemazioni di fondi, devono essere immesse nelle canalizzazioni pubbliche, se conformi all Ordinanza federale sull immissione delle acque di rifiuto; si richiamano le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale in materia. Le acque provenienti da attività artigianali speciali o industriali, quali officine meccaniche, laboratori, lavanderie, lavorazioni di metalli, ecc., devono essere trattate all origine prima della loro immissione, secondo le indicazioni del Servizio tecnico in materia di protezione delle acque. L obbligo d immissione esiste anche qualora l evacuazione può avvenire solamente tramite impianto di sollevamento. Regolamento canalizzazioni Pag

6 L obbligo dell immissione esiste dal momento della messa in esercizio della canalizzazione pubblica. 5 L ordine di allacciamento delle costruzioni e impianti esistenti entro il perimetro del PGS è di competenza del Municipio. Per le costruzioni e gli impianti esistenti fuori dal perimetro del PGS, decide il Dipartimento. Art. 9 Fondi non confinanti con strade: terreni privati Art. 0 Divieto d immissione Art. Fondi non edificati I fondi non confinanti con strade o che, data la loro posizione altimetrica, non possono scaricare le acque nella fognatura della strada comunale più vicina, potranno valersi del diritto di passaggio sancito dall art. 69 del CCS restando ad esclusivo carico del proprietario del fondo da allacciare alla fognatura tutti gli oneri previsti dal presente regolamento. Il proprietario è tenuto altresì a far iscrivere a Registro Fondiario il diritto di passaggio delle condotte di fognatura accordatogli e a darne relativa comunicazione scritta al Municipio. Le sostanze che non possono essere immesse nelle canalizzazioni devono essere eliminate conformemente alle istruzioni dell autorità cantonale. E vietato in particolare immettere direttamente o indirettamente le seguenti sostanze: - gas e vapori; - sostanze velenose, infettive, incendiarie, esplosive o radioattive; - sostanze nauseabonde - scoli di fosse per colaticcio, di letamai, di compostaggio, di sili; - sostanze solide che potrebbero ostruire le canalizzazioni come sabbia, ceneri, scorie, rifiuti di cucina e macelleria, stracci, depositi provenienti da fosse di decantazione e da separatori di oli e grassi; - depositi di raccoglitori di fanghi, di fosse di chiarificazione, di separatori olii e grassi, ecc.; - materie viscose e fangose come asfalto, emulsioni di catrame, bitume, calce, fanghi di lavorazione di pietra naturale e artificiale, impianti di betonaggio e lavaggio inerti; - liquidi aventi una temperatura superiore a 0 C per una durata d immissione superiore ai 00 secondi; - soluzioni alcaline o acide in concentrazione nocive (superiore al ½ ); - ecc.. Le acque chiare e meteoriche provenienti da fondi non edificati non possono defluire sull area pubblica. Le stesse, se esistono le premesse tecniche, di cui all art. 0 del presente Regolamento, devono essere immesse in un ricettore naturale, oppure ad esclusivo giudizio del Municipio, nella canalizzazione comunale. Regolamento canalizzazioni Pag

7 Art. Allacciamento alla pubblica canalizzazione Art. Allacciamenti predisposti: fondi non edificati L immissione delle acque di rifiuto nella canalizzazione pubblica avviene tramite una condotta d allacciamento, a partire dal pozzo di controllo a confine del fondo privato, sino al punto d innesto nel collettore comunale o consortile. Il Comune provvede all esecuzione dell allacciamento direttamente o per il tramite di imprese da esso designate o autorizzate, le spese sono a carico del proprietario del fondo. E' data facoltà al Municipio di esaminare una eventuale partecipazione alle citate spese qualora queste risultassero particolarmente onerose a causa delle notevoli difficoltà di intervento sul terreno o della particolare distanza dall'allacciamento. Il Municipio provvede tramite apposita ordinanza a definire i relativi criteri d'applicazione. L esecuzione, la manutenzione e le spese di allacciamento delle proprietà private alla canalizzazione pubblica sono completamente a carico dei singoli privati. Nel caso di rifacimento della canalizzazione pubblica, le condotte di allacciamento esistenti verranno ripristinate dal Comune sempre che le stesse siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento. Per i fondi non edificati nel perimetro del PGS dovrà essere predisposto l allacciamento contemporaneamente ai lavori di posa della canalizzazione pubblica. Questi previo avviso del Municipio comunicato a mezzo lettera raccomandata, saranno tenuti ad inoltrare entro i termini fissati, gli atti e le indicazioni necessarie circa l ubicazione della condotta d allacciamento alla fognatura comunale. L esecuzione dei lavori inerenti l allacciamento avrà luogo ad opera del Comune, secondo i disposti dell art. Regolamento canalizzazioni Pag

8 CAPITOLO : Procedura Art. Obbligo della licenza Art. 5 Requisiti dei piani La costruzione e la modifica delle canalizzazioni e degli impianti sui fondi privati è soggetta alla procedura per il rilascio dei permessi di costruzione. La licenza di costruzione è pure richiesta qualora per cambiamento dell esistente attività, si verifichi un sostanziale mutamento della qualità e quantità delle acque di rifiuto. Le domande di allacciamento entro il perimetro delle canalizzazioni sono approvate dal Municipio con la procedura della notifica (vedi art. 6 RALE). Il progetto di smaltimento delle acque di scarico di nuovi fabbricati viene approvato nell ambito della procedura prevista dalla LE per il rilascio del permesso di costruzione. 5 L allacciamento ad un collettore consortile deve essere approvato dal Municipio previo preavviso del Consorzio secondo la procedura sopraccitata. 6 Nel caso di allacciamenti di più abitazioni (impianti comuni, ecc.), la domanda dev essere presentata secondo la procedura prevista dalla LE per il rilascio del permesso di costruzione. 7 Ad esecuzione completa delle opere private di canalizzazione, l interessato chiederà per tempo al Municipio l esecuzione dell allacciamento alla canalizzazione pubblica. La domanda di costruzione in tre copie deve contenere le indicazioni concernenti il genere e la provenienza, la qualità e la quantità delle acque di rifiuto ed essere corredate dai seguenti piani: a) L estratto della mappa :500 (:000) rilasciato dal geometra revisore con l indicazione dell ubicazione del collettore pubblico, del tracciato della canalizzazione d allacciamento, come pure delle canalizzazioni private nuove e esistenti; b) pianta delle canalizzazioni, degli impianti di dispersione e ritenzione in scala :00 con l indicazione delle quote, dei diametri, delle pendenze e del tipo di materiale impiegato nonché i punti di raccolta, del genere e numero degli apparecchi raccordati (WC, bagni, pluviali, lavatoio, ecc.) Sul piano devono figurare pure le superfici di diversa utilizzazione e relative indicazioni sull evacquazione delle acque di scarico oltre a specificare gli impianti di depurazione esistenti che vanno eliminati; c) profilo longitudinale pure in scala :00 delle condotte e altre installazioni, a partire dal perimetro esterno della costruzione fino al collettore pubblico; d) dettaglio :0 (:0) degli impianti, dei pozzetti, dei raccordi, ecc. e del profilo normale di posa; Regolamento canalizzazioni Pag

9 e) in casi particolari può essere richiesto un piano separato di smaltimento delle acque, :00 (eventualmente :500), con le indicazioni circa il modo in cui vengono evacuati i diversi generi di acque di scarichi, segnatamente: - superfici di circolazione con autoveicoli; - superfici destinate al posteggio; - piazzuole di lavaggio; - viali; - superfici coperte; - aree verdi. Art. 6 Termine per l esecuzione dell allacciamen to alla canalizzazione pubblica Art. 7 Permessi per immissioni provvisorie Nel caso di messa in esecuzione di un nuovo collettore comunale, sarà dato avviso ai proprietari interessati e fissato un termine di due mesi per provvedere alla presentazione della domanda di costruzione. L esecuzione delle opere private di canalizzazione dovrà avvenire al più tardi entro 6 mesi dal rilascio della licenza di costruzione. In caso d inadempimento dei proprietari e previa diffida, dette opere saranno eseguite dal Comune e a spese del proprietario; Il Comune provvederà ai sensi dell art. cpv. all esecuzione dell allacciamento entro un mese dalla data d inoltro della richiesta. Le acque di rifiuto di cantieri (WC, mense, ecc.) vanno immesse nella canalizzazione pubblica. Quando non è possibile, le stesse devono essere raccolte e quindi eliminate seguendo le indicazioni dell autorità cantonale. L immissione provvisoria di acque di scarico provenienti da cantieri, sia nella canalizzazione pubblica che in un corso d acqua dev essere autorizzata dal Municipio. La domanda d immissione dev essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti le necessità d evacuazione delle acque e i provvedimenti adottati per il loro trattamento. L immissione provvisoria è soggetta al pagamento di una tassa d uso, ai sensi dell art Se durante i lavori il livello delle acque sotterranee deve essere abbassato, è necessario ottenere preventivamente l autorizzazione da parte dell autorità cantonale. Se, nel corso dei lavori, sono individuate delle acque sotterranee non previste o se il cantiere deve essere liberato da acque provenienti da terreni in pendenza o per infiltrazione, deve essere informato il Municipio. Le stesse vanno immesse nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare, in un ricettore superficiale o reimmesse nel sottosuolo. L immissione nel collettore per sole acque luride o miste può avvenire solo eccezionalmente e con il permesso del Municipio. Prima di essere evacuate, le stesse devono attraversare un dissabbiatore sufficientemente dimensionato. Regolamento canalizzazioni Pag

10 6 Lo scarico di acque di risciacquo contenente cemento, proveniente da veicoli di trasporto di beton fresco, delle betoniere, ecc. è vietato senza un bacino di decantazione di sufficiente grandezza. Secondo i casi dovrà essere messa in opera una installazione di neutralizzazione. L acqua di scarico trattata può in seguito essere, se del caso, lasciata infiltrare fuori dell area di scavo. 7 Tutte le parti delle canalizzazioni pubbliche sporcate o incrostate a causa dei lavori di costruzione devono essere pulite periodicamente e a fine lavori, a spese del costruttore. Art. 8 Immissione in un ricettore naturale Art. 9 Acque di drenaggio Art. 0 Diniego della licenza Art. Controllo e collaudo degli impianti Può essere concessa l immissione d acque bianche in un ricettore naturale (fiume, riale, falda) se sono rispettate le condizioni previste dall Ordinanza federale sull immissione delle acque di rifiuto, riservata l autorizzazione dell Autorità cantonale. La domanda per il rilascio del permesso di costruzione deve essere accompagnata oltre che dai piani di cui all art. 7, da indicazioni sulla natura e portata delle acque scaricate e sulle caratteristiche del ricettore. Dove esiste la possibilità tecnica e giuridica, le acque di drenaggio vanno immesse in un ricettore naturale. La licenza di costruzione può essere negata nei seguenti casi: a) grossi quantitativi di acque bianche, incompatibili con la portata del collettore pubblico; b) acque di rifiuto non conformi all Ordinanza federale sull immissione delle acque di rifiuto. Il diniego della licenza di costruzione motivato è comunicato all interessato con l indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso. Prima del reinterro delle canalizzazioni e degli impianti, il proprietario darà avviso al Municipio di procedere alla visita di controllo ed all eventuale prova di tenuta. Per le opere non conformi ai piani approvati ed alle prescrizioni del presente Regolamento, il Municipio può chiedere la loro rimozione. Modifiche in rapporto ai piani approvati sono ammesse solo con la preventiva autorizzazione del Municipio. Contemporaneamente alla richiesta di esecuzione dell allacciamento di cui all art. 6 cpv, il proprietario deve chiedere al Municipio il collaudo degli impianti. Per le stazioni di sollevamento, installazioni meccanico-biologiche, ecc. il proprietario dovrà consegnare al Municipio l attestato che le istallazioni sono state posate e collaudate secondo le prescrizioni delle ditte fornitrici Regolamento canalizzazioni Pag

11 Il collaudo è pure richiesto qualora l evacuazione delle acque di rifiuto avvenga per dispersione nel terreno o per l immissione in un ricettore naturale. 5 Nelle zone di captazione d acqua potabile (zone S) è obbligatoria la prova di tenuta delle canalizzazioni e degli impianti che dovrà soddisfare i requisiti della Norma SIA 90. Altrove la prova di tenuta è facoltativa a giudizio del Municipio. 6 Al proprietario verrà consegnato il certificato attestante l esecuzione delle prove di collaudo. 7 Con il collaudo dell impianto non viene assunta da parte del Comune alcuna responsabilità in relazione ad una eventuale difettosa esecuzione delle opere o di irregolarità d esercizio. 8 Alle operazioni di collaudo il proprietario dovrà farsi rappresentare e presentare la necessaria assistenza con personale e attrezzi. Art. Catasto degli impianti L allestimento e la tenuta a giorno del catasto degli impianti pubblici e privati è di competenza del Comune. I proprietari di costruzioni e/o di installazioni con acque di scarico devono mettere a disposizione tutta la documentazione, i dati e le informazioni richiesti, e permettere l accesso alla proprietà ed a collaborare in caso di sopralluogo (art. 5 LPAc) Per l allestimento, la forma, il contenuto e il modo di rappresentazione dei singoli documenti, fanno stato le istruzioni del Dipartimento del territorio inerenti l allestimento del catasto. Per le nuove costruzioni, riattazioni e/o risanamenti la documentazione concernente gli impianti di smaltimento delle acque di scarico va consegnata al momento del collaudo Per la documentazione da consegnare fa stato quella definita dalle sopraccitate istruzioni cantonali al capitolo Contenuto catasto completo. Per le costruzioni esistenti il rilevamento dei dati e la messa a disposizione della documentazione necessaria incombe al proprietario. Il Municipio provvederà a verificare la documentazione ed a richiedere, se del caso, le necessarie completazioni e/o modifiche. Per quanto attiene al contenuto della documentazione fa stato quello definito dalle istruzioni cantonali al capitolo Contenuto catasto parziale (o ridotto) 5 Per le costruzioni esistenti in zona di protezione di captazione per acque potabili o in zone non ancora equipaggiate da canalizzazioni (dove vige l obbligo di presentare la domanda di allacciamento ai sensi dell art. del presente regolamento), e per le costruzioni a carattere artigianale/commerciale/industriale è pure richiesta la presentazione della documentazione in forma completa. Regolamento canalizzazioni Pag

12 6 L elaborazione della documentazione è a carico del privato. I costi per la verifica sono assunti dal Comune. Nel caso si rendessero necessarie ulteriori verifiche, i relativi costi potranno essere addossati al proprietario. Regolamento canalizzazioni Pag

13 CAPITOLO Prescrizioni tecniche Art. Generalità Art. Modalità di allacciamento Le acque di scarico provenienti dai fondi devono venire opportunamente evacuate nelle canalizzazioni, nei ricettori o tramite un impianto di infiltrazione. E vietato lasciare defluire le acque di scarico superficialmente su suolo pubblico. Le acque meteoriche e bianche e quelle di rifiuto devono essere smaltite separatamente. Il piano generale di smaltimento (PGS) determina il punto e le modalità di allacciamento alla canalizzazione pubblica, come pure le altre modalità di smaltimento. Acque luride o di rifiuto: a) le acque luride o di rifiuto devono essere immesse nelle canalizzazione conformemente alle indicazioni del PGS; b) Le acque delle piazzole adibite al lavaggio delle autovetture vanno immesse nella canalizzazione per sole acque luride o miste; Acque Meteoriche: a) Nelle zone che, secondo il PGS, sono idonee all infiltrazione, le acque meteoriche devono essere eliminate in loco tramite dispersione superficiale o pozzi perdenti, con l adozione, se del caso, di misure di ritenzione. E ammessa l immissione delle acque meteoriche nella canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all infiltrazione. b) Nelle zone che, secondo il PGS, sono parzialmente idonee all infiltrazione, le acque meteoriche devono essere, nella maggior misura possibile, disperse superficialmente o in pozzo perdente, con l adozione, se del caso, di misure di ritenzione. E autorizzata l immissione in canalizzazione o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco. c) Nelle zone non idonee all infiltrazione, le acque meteoriche devono essere immesse, secondo il PGS, in un ricettore superficiale o nella canalizzazione per acque meteoriche, con l adozione, se del caso, di misure di ritenzione. d) Non è permessa l immissione di acque meteoriche nel collettore per sole acque luride. e) Le acque meteoriche dei piazzali e delle strade vanno disperse superficialmente. Le stesse possono eccezionalmente essere infiltrate tramite pozzo perdente qualora le condizioni geologiche e di protezione delle acque sotterranee le permettono. E autorizzata l immissione in canalizzazione per acque miste o per acque meteoriche nel caso in cui l infiltrazione non fosse possibile. Non è permessa l immissione nel collettore per sole acque luride. Regolamento canalizzazioni Pag

14 Art. 5 Tracciato Art. 6 Pendenze e diametri Art. 7 Materiali Acque chiare: sono valide le lettere a), b), c), d) del cpv. Il tracciato delle canalizzazioni deve assicurare un deflusso corretto delle acque di rifiuto. Condotte d acqua potabile, dovranno avere una distanza minima di cm 50 sia orizzontalmente che verticalmente, ritenuto che le condutture di acque luride siano posate alla quota inferiore. Deroghe al precedente capoverso devono essere preventivamente autorizzate dal Laboratorio cantonale d igiene di Lugano. Ad ogni cambiamento di pendenza sono da prevedere pozzetti adeguati. 5 Cambiamenti di direzione sono da eseguire di regola con pozzetti o pezzi speciali di raccordo. Le tratte di canalizzazione devono essere rettilinee con pendenza uniforme. La velocità di scorrimento dei liquami deve impedire il deposito di materiali sedimentabili per portate minime ed erosioni per portate massime. La pendenza ideale per canalizzazioni per acque luride è tra e 5%. Normalmente la pendenza minima delle canalizzazioni è la seguente: - per acque luride % - per acque bianche % Il diametro minimo delle canalizzazioni è: - per acque luride 50 mm - per acque meteoriche e chiare 00 mm - acque di drenaggio 5 mm Per l esecuzione delle canalizzazioni d evacuazione delle acque luride, sono da impiegare condotte impermeabili quali tubi di cemento, PVC, cemento-amianto, grès, ghisa, ecc. con giunti a tenuta stagna (a bicchiere, manicotti, saldature, ecc.). I materiali devono disporre di un certificato di idoneità rilasciato dalla VSA/ASTEA. Per l evacuazione delle acque bianche, dette prescrizioni sono da osservare solo nel caso di posa delle condotte in zona di protezione ed in presenza di falda. La scelta del materiale più indicato per una condotta dipende dal tipo d impiego, dalle condizioni locali come pure da fattori di sollecitazione particolari (ad esempio acque aggressive, acque con forti sbalzi di temperatura, terreni acidi, ecc.). Regolamento canalizzazioni Pag

15 Art. 8 Posa Art. 9 Riempimento dei fossi Art. 0 Condotta d allacciamento Le canalizzazioni devono essere posate accuratamente dal basso verso l alto evitando appoggi puntiformi mediante la formazione di un piano di posa elastico (sabbia, ghiaia) o rigido (bauletto in calcestruzzo per protezione durante i lavori di costruzione, sicurezza in caso di scavi futuri, garanzia in caso di lavaggio ad alta pressione, ecc.). A dipendenza delle condizioni del terreno e del sovraccarico, le canalizzazioni sono parzialmente o completamente avvolte con un manto di rinforzo adeguato. Le canalizzazioni dovranno essere posate ad di sotto del limite del gelo. Generalmente le canalizzazioni sono da posare ad una profondità di almeno 50 cm. Se i progetti non sono completati da un calcolo statico con l indicazione del fattore di sicurezza, le canalizzazioni sono da posare secondo le direttive ASPEE, completamente avvolte in un bauletto di calcestruzzo CP 00. Particolare cura deve essere posta ai lavori di riempimento e costipamento dei fossi. Lo strato a diretto contatto con le condutture deve essere di materiale privo di sassi. Per il riempimento del fosso occorre attendere una sufficiente stagionatura del calcestruzzo di sottofondo o di avvolgimento. Lungo le strade e piazze di pubblico transito, il fosso deve essere completamente riempito con materiale alluvionale idoneo, alfine di evitare cedimenti del campo stradale. Il costipamento del materiale, da eseguire a strati, dello spessore massimo 0/50 cm, deve avvenire con mezzo meccanico adeguato. La condotta d allacciamento deve formare di regola un angolo acuto rispetto alla direzione di deflusso del collettore pubblico. Il convogliamento delle acque deve avvenire per gravità. L innesto è da eseguire con pezzi speciali e sopra l asse della canalizzazione pubblica. E richiesto un pozzo d ispezione nei seguenti casi: - quando la tubazione è situata in falda; - in presenza di pendenze sfavorevoli, di collettori pubblici con piccoli diametri (< 00 mm), di rilevanti portate d acqua (industrie, grandi edificazioni, ecc.); - in zona di protezione La condotta d allacciamento deve essere completamente avvolta con calcestruzzo CP 00 E preferibile l allacciamento alla canalizzazione in un pozzetto: - nelle regioni rurali - se il collettore d allacciamento del fondo è di beton speciale Regolamento canalizzazioni Pag

16 Art. Pozzetti Art. Pozzetti: esecuzione Art. Pompe Art. Rigurgito Art. 5 Zona S di protezione delle captazioni d acqua potabile A dipendenza della loro funzione e ubicazione si distinguono i seguenti pozzetti: a) pozzetto di raccordo: collega tratte di canalizzazione di diverso diametro, pendenza o direzione; b) pozzetto d ispezione: interrompe lunghe tratte di canalizzazione e favorisce la pulizia, la manutenzione ed il controllo delle condotte; c) pozzetto di deposito o caditoia: permette la raccolta di materiale inorganico sedimentabile; d) pozzetto di rottura: diminuisce l energia cinetica del liquame mediante riduzione della velocità; e) pozzetto di controllo: è ubicato al limite della proprietà privata, da esso si diparte la condotta d allacciamento che convoglia per gravità le acque al collettore pubblico. La costruzione del pozzetto di controllo è chiesta anche ove esiste un impianto di sollevamento. A seconda della profondità per i pozzetti verranno scelti i seguenti diametri: - fino a 60 cm di altezza, minimo 60 cm - fino a 50 cm di altezza, minimo 80 cm - oltre 50 cm di altezza, minimo 00 cm Per profondità superiori a cm 0 i pozzetti devono essere muniti di scalini o di scale fisse non soggetti a corrosione, per l accesso Ad eccezione dei pozzetti di deposito, il fondo deve essere modellato a forma di guscia per evitare deposito. I coperchi di chiusura devono impedire esalazioni maleodoranti e su strada devono essere carrozzabili. Ove l evacuazione delle acque di rifiuto non possa avvenire per gravità, il proprietario è tenuto ad istallare un impianto di pompaggio ed i relativi accorgimenti atti ad evitare l allagamento dei locali. Le acque di rifiuto provenienti da installazioni sanitarie o da impianti posti al di sotto del livello stradale possono rigurgitare. Il Municipio declina ogni responsabilità in caso di rigurgito. E compito dei proprietari di mettere in atto i necessari accorgimenti per evitare eventuali rigurgiti. Nella zona S I di protezione non è permessa la posa di canalizzazioni. Nella zona S II di protezione è eccezionalmente permessa la posa di canalizzazioni, previa autorizzazione dell autorità cantonale che fisserà le modalità di posa. Regolamento canalizzazioni Pag

17 Nella zona S III di protezione è autorizzata la posa di canalizzazioni rispettate le prescrizioni delle norme SIA n. 90. La prova di tenuta, da eseguire in contraddittorio, è obbligatoria. Art. 6 Impianti speciali Le prescrizioni tecniche e le modalità di costruzione degli impianti speciali quali: fosse di dispersione, installazioni di depurazione, impianti di pretrattamento delle acque, ecc. sono fissate dall Autorità cantonale. Regolamento canalizzazioni Pag

18 CAPITOLO Manutenzione degli impianti privati Art. 7 Obbligo di manutenzione Art. 8 Prove di tenuta La rete delle canalizzazioni e gli impianti privati devono essere sempre mantenuti in buono stato di conservazione e di funzionamento. In caso non gli fosse possibile eseguire egli stesso i lavori, deve affidare l incarico per l esecuzione necessaria ad una ditta specializzata. Gli stessi devono essere accessibili in ogni momento per la loro manutenzione, pulizia, lavatura e disinfezione. L obbligo della manutenzione delle canalizzazioni e degli impianti privati compete al proprietario del fondo allacciato. Le canalizzazioni e gli impianti non conformi alle prescrizioni del presente regolamento devono essere sostituiti. 5 In caso d uso inadeguato delle canalizzazioni pubbliche le riparazioni sono a carico del privato La tenuta delle tubazioni posate nella zona S è da controllare annualmente durante i primi anni In seguito il controllo dovrà essere eseguito ogni anni. Gli interessati dovranno far pervenire al Municipio il certificato dell avvenuto controllo. Art. 9 Canalizzazioni Art. 0 Impianti di pretrattamento Le canalizzazioni vanno regolarmente pulite per garantire un deflusso regolare delle acque. Se possibile devono essere usati apparecchi ad alta pressione (siluro); se necessario possono essere vuotate con apparecchi d aspirazione. Le opere di manutenzione devono assicurare una perfetta efficienza delle tubazioni e dei pozzetti, con particolare riguardo alla loro impermeabilità, resistenza dei materiali e tenuta stagna. Di regola la pulizia viene effettuata a partire da un pozzetto d ispezione o da un apertura di pulizia. Le pareti dei pozzetti d ispezione vengono pulite tramite getti d acqua con pistola a spruzzo. Gli impianti di pretrattamento con le loro annesse installazioni (dissabbiatori e pozzo a pompa), devono essere pulite periodicamente e in modo confacente all attività dell azienda, da ditte autorizzate dal Servizio cantonale competente. I fanghi provenienti dagli impianti per la lavorazione della pietra devono essere depositati nelle discariche delle cave, oppure nelle discariche appositamente costruite. Regolamento canalizzazioni Pag

19 Art. Separatori oli e grassi I separatori di benzina ed oli minerali devono essere vuotati da una ditta specializzata, autorizzata dal Dipartimento, con una frequenza tale da garantire un funzionamento ineccepibile dell impianto. A pulizia terminata il separatore deve essere riempito di acqua. Si consiglia la stipulazione di un relativo abbonamento con le ditte sopraccitate. Art. Fosse di decantazione. Fosse biologiche Art. Impianti meccanicobiologici Art. Pozzi perdenti Le fosse di decantazione e le fosse biologiche devono essere vuotate del loro fango almeno una volta all anno. Copia dei bollettini di vuotatura è da trasmettere al Municipio. /5 di fango deve rimanere per l attivazione dei nuovi fanghi e la fossa va riempita di acqua prima della messa in funzione. I fanghi evacuati devono essere portati in un impianto di depurazione centrale. E consigliabile una pulizia periodica delle entrate e uscite, come pure la distruzione della crosta di fango superficiale. Gli impianti meccanico-biologici devono essere collaudati dal proprietario, dalla ditta fornitrice, dal Municipio e dall autorità cantonale. L esercizio e la manutenzione deve avvenire in conformità delle istruzioni date dalla ditta fornitrice. Copia dei bollettini di revisione va trasmessa al Municipio ed alla SPAA La manutenzione deve garantire un funzionamento ineccepibile dell impianto, in modo da non arrecare disturbo al vicinato per esalazioni maleodoranti o per la presenza d insetti. I dati relativi al funzionamento dell impianto dovranno essere raccolti nel giornale d esercizio. Gli impianti d infiltrazione devono garantire una dispersione confacente, senza arrecare disturbi a terzi (esalazioni maleodoranti, affioramenti di liquidi, presenza d insetti). Se durante il controllo dell impianto viene constatato una permeabilità insufficiente dello strato drenante, quest ultimo dev essere sostituito parzialmente o totalmente. Il materiale filtrante asportato può essere depositato in una discarica idonea, oppure lavato in un apposito impianto e usato di nuovo. Le materie depositate nei pozzetti decantatori, posati prima dell immissione in un impianto d infiltrazione, devono essere aspirate o eliminate manualmente in caso di piccole quantità. Parti ingombranti devono essere asportate manualmente. Esse devono essere eliminate secondo le prescrizioni del caso. Regolamento canalizzazioni Pag

20 Gli intervalli di vuotatura dipendono dalla natura delle superfici di scorrimento e dal quantitativo di sporcizia presente. Art. 5 Raccoglitori fanghi, sifoni, impianti di pompaggio I pozzetti raccoglitori, i sifoni, gli impianti di pompaggio, le chiusure antirigurgito, ecc., devono essere puliti sovente, poiché le sostanze che vi si depositano vanno in putrefazione oppure ostacolano il deflusso. Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale specializzato. Regolamento canalizzazioni Pag

21 CAPITOLO 5: Contributi e tasse Art. 6 Contributi di costruzione Art. 7 Tasse di allacciamento Art. 8 Tassa d uso: generalità Art. 9 Tassa d uso: con contatori dell acqua potabile Il Municipio preleva un contributo di costruzione conformemente agli art. 96 e seg. della LALIA e relativo decreto esecutivo del febbraio 977. Al momento dell allacciamento alla canalizzazione pubblica è esigibile una tassa amministrativa pari all.0 del valore di stima del fabbricato, manufatto o fondo aperto allacciato, ritenuto un minimo di Fr ed un massimo di Fr. '500.- La tassa è dovuta dal proprietario del fondo e/o dal titolare di diritti reali limitati. L esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d uso prelevata annualmente dal Comune, conformemente all art. 0 LALIA. La tassa d uso è fissata per ordinanza municipale sulla base dei risultati d esercizio previsti. La tassa è dovuta dal proprietario dell elemento allacciato e/o dal titolare di diritti reali limitati. Quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo il cpv. e l intensità d uso degli impianti, il Municipio deve aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa. 5 L ordinanza municipale di cui al cpv prescrive le modalità d incasso. La tassa consiste in un importo variabile tra i Fr. 0.0 e i Fr per Mc. di acqua potabile o industriale consumata ritenuto un minimo di Fr Per stabilire i quantitativi di acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell azienda acqua potabile installati. Fa stato il consumo di acqua dell anno precedente, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato. In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell anno, la tassa è dovuta pro rata temporis a decorrere dall abitabilità o agibilità dell edificio, indipendentemente dall occupazione effettiva dell edificio stesso. Ciò sulla base del primo consumo accertato. 5 Per stabilimenti con immissioni di carico organico superiori alla norma la tassazione può avvenire in base al numero di abitanti equivalenti immessi in canalizzazione calcolato in base al costo medio per abitante equivalente dell'impianto di depurazione nell'anno precedente. Oltre al costo di depurazione sarà dovuta una tassa tra i Fr. 0.0 e i Fr. 0.0 al mc a copertura dei costi di manutenzione e d'investimento delle canalizzazioni comunali. Regolamento canalizzazioni Pag

22 6 In base alle immissioni previste nella domanda di costruzione per importi superiori a Fr. 0'000.- annui il Municipio richiede una garanzia bancaria per un periodo pari a 6 mesi di immissioni. In caso di mancato pagamento di tre mensilità l'esecutivo procederà con l'otturazione dell'immissione. Art. 50 Tasse d uso: senza contatori Art. 5 Tassa di allacciamento provvisorio- Immissione di acque provenienti dai cantieri Art. 5 Esecutività dei contributi e tasse Art. 5 Interessi di mora La tassa consiste in un importo variabile tra l 80% ed il 50% delle tasse di consumo annuale dell acqua potabile ritenuto un minimo di Fr Per fondi aperti o manufatti allacciati, quali posteggi, piazzali e per tutti i casi in cui la tassa non è definibile mediante il cpv. la tassa è stabilita dal Municipio, ritenuto un minimo di Fr e un massimo di Fr In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell anno, la tassa è dovuta pro rata temporis a decorrere dall abitabilità o agibilità dell edificio, indipendentemente dall occupazione effettiva dell edificio stesso. Tutte le acque di rifiuto provenienti dai cantieri sono soggette, di regola, all obbligo dell allacciamento al collettore pubblico. L immissione delle acque luride dei cantieri nel collettore pubblico è soggetta al pagamento, una volta tanto, di una tassa d allacciamento e d uso stabile in base all entità dell opera tenendo conto del carico idraulico. L ammontare della tassa unica d allacciamento e d uso è stabilita di volta in volta dal Municipio, ritenuto un minimo di Fr ed un massimo di Fr La notifica della tassa costituisce titolo esecutivo ai sensi dell art. 80 LEF. La decisione d imposizione dei contributi e tasse, cresciuta in giudicato, è parificata a sentenza ai fini della LEF. Sui contributi di costruzione, scaduti, è dovuto un interesse composto di mora annuo pari al 5% (Art. 06 LALIA). Sulle tasse d allacciamento e d uso scadute, è dovuto un interesse di mora annuo pari a quello stabilito dal Decreto concernente la riscossione dell imposta cantonale. In caso di diffida mediante corriere raccomandato il Municipio preleva una tassa di diffida a parziale copertura dei costi fissata mediante ordinanza tra Fr. 0.- e Fr. 0.- Regolamento canalizzazioni Pag

23 CAPITOLO 6: Disposizioni finali e transitorie Art. 5 Contravvenzioni Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite dal Municipio ai sensi delle norme della LOC e vengono notificate al Dipartimento. L ammontare massimo della multa è di Fr Sono riservate eventuali azioni civili e/o penali. Art. 55 Provvedimenti coattivi Art. 56 Eliminazione impianti difettosi Art. 57 Adeguamento delle canalizzazioni private Art. 58 Notifica al Dipartimento Art. 59 Rimedi e diritti Non appena una decisione del Municipio è divenuta definitiva, lo stesso può imporre coattivamente l esecuzione, entro un congruo termine, con la comminatoria dell applicazione delle sanzioni penali dell art. 7 LPAc e dell adempimento sostitutivo diretto o a opera di un terzo a spese dell obbligato. Se l adempimento sostitutivo implica prevedibilmente spese rilevanti, il Municipio può imporre all obbligato la presentazione preventiva di un adeguata garanzia. Per rimuovere un esistente o incombente inquinamento, nell ambito delle sue competenze, il Municipio può eseguire direttamente o far eseguire i necessari provvedimenti d urgenza. Il Municipio, nell ambito delle competenze che il regolamento e le leggi gli affidano, è tenuto a imporre l eliminazione e/o la sostituzione degli impianti non conformi alle presenti e altre disposizioni e a pretendere il risarcimento di eventuali danni causati agli impianti pubblici. Le canalizzazioni e gli impianti privati, come pure le condotte di allacciamento esistenti, devono essere messi in consonanza con le norme del presente Regolamento. Canalizzazioni e impianti privati, condotte di allacciamento ecc. non conformi alle prescrizioni del presente regolamento potranno essere tollerati fino a che il loro stato di manutenzione risulterà buono e non sarà causa di inconvenienti. Il Municipio notifica al Dipartimento ogni violazione della legislazione contro l inquinamento delle acque. Contro l emissione delle tasse d uso e d allacciamento è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 5 giorni. Per ogni altra decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Lodevole Consiglio di Stato entro il termine di 5 giorni. Regolamento canalizzazioni Pag

24 Art. 60 Soppressione canalizzazioni ed impianti Art. 6 Rinvio Art. 6 Deroghe Art. 6 Disposizioni abrogative Art. 6 Entrata in vigore Canalizzazioni ed impianti messi fuori uso devono essere eliminati previa autorizzazione del Municipio. Se gli impianti vengono messi fuori uso a seguito dell obbligo d immissione delle acque di rifiuto nella pubblica canalizzazione, il Municipio fisserà un termine per la loro soppressione. La soppressione o messa fuori esercizio delle opere deve avvenire in modo da non creare pericolo o disturbo per il vicinato. Le fosse di decantazione, le fosse biologiche e le fosse meccanicobiologiche, vanno vuotate e, se possibile, riempite con materiale inerte idoneo. Le stesse possono pure essere convenientemente trasformate in pozzetti, camere di ritenuta, ecc. 5 I pozzi perdenti e le fosse settiche prima di essere riempiti vanno disinfettati. 6 I pozzi perdenti vanno mantenuti regolarmente in funzione per l evacuazione delle acque meteoriche e chiare. Per tutto quanto non contemplato nelle presenti disposizioni fanno stato le norme federali e cantonali in materia, le norme SIA, le direttive VSA-ASPEE-ASTEA, le norme SN della SSIV- APSLI, e le pubblicazioni del Cantone e della Confederazione. Sono riservati i diritti dei terzi. In casi speciali, il Municipio è autorizzato, nei limiti delle disposizioni legali ed esecutive federali e cantonali, a concedere deroghe al presente Regolamento. Con l entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione comunale in materia di canalizzazioni in contrasto con esso. Il presente regolamento entra in vigore il gennaio 999. Regolamento canalizzazioni Pag

25 Approvazione 998 Approvato dal Consiglio comunale in data 0 giugno 998. PER IL MUNICIPIO DI CRESCIANO Il Sindaco Tognini Ferruccio Il Segretario Genini Dino PER IL CONSIGLIO COMUNALE Il Presidente Genini Piergiorgio Il Segretario Genini Dino Scrutatori: Zecchin Jascin, Mainetti Rolando Il presente regolamento è stato ratificato con decisione N. 87-RE aprile 999 della Sezione degli enti locali per delega del Consiglio di stato ad eccezione dell art. da risottoporre al legislativo comunale per completazione. Regolamento canalizzazioni Pag

26 Modifica 999 Art. approvato dal Consiglio comunale in data ottobre 999. PER IL MUNICIPIO DI CRESCIANO Il Sindaco Tognini Ferruccio Il Segretario Genini Dino PER IL CONSIGLIO COMUNALE Il Presidente Genini Piergiorgio Il Segretario Genini Dino Scrutatori: Zecchin Jascin, Mainetti Rolando Regolamento canalizzazioni Pag

27 Modifica 00 Art. 9 approvato dal Consiglio comunale in data 5 marzo 00. PER IL MUNICIPIO DI CRESCIANO Il Sindaco Tognini Ferruccio Il Segretario Genini Dino PER IL CONSIGLIO COMUNALE Il Presidente Zanotta Giulietto Il Segretario Genini Dino Scrutatori: Decristophoris Ivana, Mainetti Rolando Approvato dal Lod. Dipartimento delle istituzioni con risoluzione 87-RE-760 del 0 settembre 00 Regolamento canalizzazioni Pag

28 LEGENDA ABBREVIAZIONI LALIA Legge d applicazione della legge contro l inquinamento delle acque dell 8 ottobre 97 LPAc Legge sulla protezione delle acque del gennaio 99 LE Legge edilizia cantonale del marzo 99 L. Cons. Legge sui consorzi del luglio 9 RALE cpv CCS DE VSA/ASPEE APSLI SPAA Regolamento d applicazione della legge edilizia capoverso Codice civile svizzero Decreto esecutivo Associazione svizzera dei professionisti per l epurazione delle acquee Associazione padronale Svizzera Lattonieri ed Istallatori, Zurigo Sezione protezione acque e aria (Dip. del Territorio) LOC Legge organica comunale del 0 marzo 987 SIA 90 SN Norma 90 della Società svizzera degli ingegneri e architetti Norma SN della VSA/ASTEA e APSLI Regolamento canalizzazioni Pag

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