LEGGE REGIONALE 29 luglio 2015, n. 11

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1 LEGGE REGIONALE 29 luglio 2015, n. 11 (1) (1) In B.U.R.L. 30 luglio 2015, n. 61 Disposizioni in materia di tributi regionali Epigrafe Premessa Art. 1 Disposizioni in materia di addizionale regionale all'irpef. Art. 2 Adeguamento alle disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 15-bis, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, relativo a disposizioni urgenti in materia di trasporto aereo. Art. 3 Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale. Art. 4 Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico. Art. 5 Disposizioni relative al fondo per il riequilibrio territoriale dei comuni del Lazio. Art. 6 Entrata in vigore. IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni in materia di addizionale regionale all'irpef. 1. All'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2015) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole: " ,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: " ,00 euro"; b) l'alinea del comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per l'anno d'imposta 2015 non trova applicazione la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'irpef di cui al comma 1 nei confronti dei soggetti:"; c) dopo la lettera b) del comma 3 è aggiunta la seguente: 21/09/2016 1

2 "b-bis) con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'irpef non superiore a ,00 euro, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 e successive modifiche, aventi fiscalmente a carico uno o più figli portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Qualora i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale all'irpef di tali soggetti sia inferiore a ,00 euro.". 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 3, lettera b-bis), della L.R. n. 17/2014, come inserita dalla presente legge, pari a ,00 di euro per l'anno 2015, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa conseguenti alle operazioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione normativa e di riduzione delle spese regionali). 3. Agli oneri di cui al presente articolo, come modificato dalla presente legge, si provvede a valere sulle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 2, comma 2, della L.R. n. 17/2014. Art. 2 Adeguamento alle disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 15-bis, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, relativo a disposizioni urgenti in materia di trasporto aereo. 1. A decorrere dal 22 febbraio 2014, all'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, relativo all'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili IRESA, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) del comma 6 è sostituita dalla seguente: "a) per gli aeromobili con propulsione ad elica, tariffa forfettaria di 0,42 euro, per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo, con la sola eccezione degli aeromobili con certificazione acustica rispondente ai parametri fissati dal capitolo IV dell'annesso per i quali si applica la tariffa di cui alla lettera c), numero 3);"; b) la lettera b) del comma 6 è abrogata; c) alla lettera c) del comma 6 le parole: "e peso massimo al decollo superiore a 25 tonnellate" sono soppresse; d) il numero 1) della lettera c) del comma 6 è sostituito dal seguente: "1) aeromobili di classe A, rispondenti ai parametri fissati dal capitolo II dell'annesso: 0,48 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al 21/09/2016 2

3 e) il numero 2) della lettera c) del comma 6 è sostituito dal seguente: "2) aeromobili di classe B, rispondenti ai parametri fissati dal capitolo III dell'annesso: 0,45 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al f) il numero 3) della lettera c) del comma 6 è sostituito dal seguente: "3) aeromobili di classe C, rispondenti ai parametri fissati dal capitolo IV dell'annesso: 0,40 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al g) alla lettera d) del comma 6 le parole: "2,50 euro" sono sostituite dalle seguenti: "0,50 euro"; h) al comma 10 le parole: "e a 55 milioni a decorrere dall'anno 2014," sono sostituite dalle seguenti: ", a 55 milioni per l'anno 2014 e a 13,5 milioni per ciascuna annualità del triennio ". 2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante il fondo da istituirsi nel programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", nel quale confluiscono le risorse pari ad euro 21,5 milioni per ciascuna annualità del triennio , derivanti: per l'anno 2015, dalla riduzione di euro 2,15 milioni del programma 08 "Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" e di euro 19,35 milioni dai risparmi di spesa conseguenti alle operazioni di cui all'articolo 3 della L.R. n. 12/2014 e per ciascuno degli anni 2016 e 2017 con corrispondente riduzione di euro 2,15 milioni del suddetto programma 08 della missione 09 e di euro 19,35 milioni del programma 01 "Fondo di riserva" della missione 20 "Fondi ed accantonamenti". Alle relative variazioni di bilancio si provvede ai sensi dell'articolo 1, commi da 16 a 19, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 18 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio ). Art. 3 Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale. 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della L.R. n. 2/2013, relativo a disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale, è inserito il seguente: "2-bis. Ai fini della sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica, i soggetti autorizzati o abilitati al commercio e alla rivendita dei veicoli concessi in uso noleggio senza conducente, che risultino proprietari dei veicoli stessi, sono tenuti, prima di presentare la richiesta di sospensione, a variare la destinazione d'uso dei veicoli, ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, da uso di terzi a uso proprio. Per la sospensione dal pagamento 21/09/2016 3

4 della tassa automobilistica, si applicano le modalità previste dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 95 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dallalegge 28 febbraio 1983, n. 53.". 2. Per i periodi tributari fissi compresi tra l'entrata in vigore dell'articolo 9, comma 2 della L.R. n. 2/2013 e l'entrata in vigore della presente legge, la variazione di destinazione d'uso del veicolo può essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Art. 4 Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico. 1. In coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo ai poteri delle Regioni, e all'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, relativo a ulteriori tributi regionali, a decorrere dal 1 gennaio 2016 e per i periodi fissi successivi a tale data, gli importi della tassa automobilistica regionale dovuti per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico sono determinati in riduzione del dieci per cento dei corrispondenti importi vigenti nell'anno Per i veicoli ultraventennali si intendono gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali siano decorsi venti anni dall'anno di fabbricazione che, salvo prova contraria, coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in uno stato estero e per i quali non siano ancora trascorsi trent'anni dall'anno di fabbricazione medesimo (2). 3. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico: a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. 4. Ai fini dell'applicazione delle misure agevolative di cui al comma 1, gli elenchi dei veicoli di cui al ai commi 2 e 3, individuati con specifica attestazione riferita ad ogni singolo veicolo dall'automotoclub storico italiano (ASI) e, per i motoveicoli, anche dalla Federazione motociclistica italiana (FMI), sono trasmessi agli uffici regionali competenti (3). 5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti le modalità e i termini per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo (4). 21/09/2016 4

5 6. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in ,00 euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante le risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sul bilancio regionale , nel programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" della missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali". A decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante le risorse preordinate nell'ambito della legge di stabilità regionale, ai sensi dell'articolo38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria, e successive modifiche. (2) Comma così modificato dall art. 22, comma 2, lettera a), L.R. 10 agosto 2016, n. 12, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall art. 37, comma 1, della medesima legge). (3) Comma così modificato dall art. 22, comma 2, lettera b), L.R. 10 agosto 2016, n. 12, a decorrere dal 12 agosto 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall art. 37, comma 1, della medesima legge). (4) Vedi, anche, la Delib.G.R. 9 dicembre 2015, n Art. 5 Disposizioni relative al fondo per il riequilibrio territoriale dei comuni del Lazio. 1. Al comma 125 dell'articolo 2 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7(Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie) dopo le parole: "per la tutela ambientale" sono inserite le seguenti: ", per la tutela degli animali, per il sostegno alle famiglie residenti, ". 2. Al comma 7-bis dell'articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34(Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo) le parole da: "è attribuita" fino a: "canile comunale." sono sostituite dalle seguenti: "può essere destinata da parte dei comuni per l'attribuzione di misure agevolative in favore dei cittadini che adottano un cane da un canile comunale.". Art. 6 Entrata in vigore. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. 21/09/2016 5

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