RISOLUZIONE N. 112/E. Ro Roma, 29 NOVEMBRE 2011
|
|
|
- Donata Valsecchi
- 9 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 RISOLUZIONE N. 112/E Direzione Centrale Normativa Ro Roma, 29 NOVEMBRE 2011 OGGETTO: Interpello - interpello ordinario - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico - articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 è stato esposto il seguente QUESITO TIZIO, titolare di un motoveicolo immatricolato nell anno 1986 ed individuato nell elenco dei modelli dei motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico della Federazione Motociclistica Italiana (FMI) valido per il 2011, chiede di conoscere il corretto trattamento tributario applicabile, ai fini delle tasse automobilistiche, al proprio motoveicolo ultraventennale. L articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 dispone l esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico costruiti da almeno 20 anni. L articolo 63, comma 3, dispone, inoltre, che i veicoli e i motoveicoli per i quali è possibile fruire dell esenzione devono essere individuati dall Automobilclub Storico Italiano (ASI) e dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), con propria determinazione.
2 2 L interpellante chiede di conoscere con quali modalità debba essere comprovata la sussistenza del requisito del particolare interesse storico e collezionistico. Il quesito proposto assume rilevanza in quanto l articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice dalla Strada) stabilisce che rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. Il contribuente istante chiede, quindi, di conoscere se per beneficiare dell esenzione dal pagamento della tassa automobilistica di cui all articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per il proprio motoveicolo, sia necessaria l iscrizione nei registri della Federazione Motociclistica Italiana. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE Il contribuente ritiene di poter usufruire dell esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, pur non essendo iscritto alla FMI. A parere dell istante, infatti, qualora si ritenesse di subordinare il riconoscimento del predetto beneficio fiscale all obbligo di iscrizione ad associazioni private come l ASI o la FMI si realizzerebbe una disparità di trattamento per situazioni uguali (motocicli ultraventennali iscritti e non). PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE In via preliminare, occorre ricordare che la competenza nella gestione degli interpelli dell Agenzia delle entrate è limitata alle tasse automobilistiche dovute dai soggetti residenti nelle Regioni a statuto speciale, nonché a quelle riguardanti i veicoli in temporanea importazione di cui all articolo 23, comma 3, del decreto
3 3 legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (circolare 16 maggio 2005, n. 23 e circolare 5 ottobre 2005, n. 43). Tenuto conto che il contribuente istante è residente in un comune della Sardegna si rappresenta, quindi, quanto segue: - l articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, disciplinante le tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli, prevede, al comma 1, l esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli ed i motoveicoli che hanno compiuto trent anni dall anno di prima immatricolazione, esclusi quelli adibiti ad uso professionale. A tal fine, viene predisposto, per gli autoveicoli dall'automobilclub Storico Italiano (ASI) e per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli; - il comma 2 dell articolo 63 estende l esenzione anche agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, per i quali il termine predetto è ridotto a venti anni. Come ribadito dall Agenzia delle entrate, con circolare 16 novembre 2000, n. 207, l articolo 63, comma 2, definisce di particolare interesse storico e collezionistico i veicoli costruiti specificamente per le competizioni, i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre ed infine i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume; - il comma 3 dell articolo 63 dispone, inoltre, che I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'asi e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente. La norma stabilisce, infine, che i veicoli di cui ai predetti commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua.
4 4 Pertanto, l articolo 63, comma 2, estende il trattamento di esenzione dalle tasse automobilistiche, previsto dal comma 1 per i veicoli ultratrentennali - non adibiti ad uso professionale - ai veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, individuati dall ASI o dalla FMI con propria determinazione. Si osserva che, per i veicoli ultraventennali, a differenza dei veicoli di cui al comma 1, l esenzione non spetta in ragione del solo presupposto della vetustà, ma è subordinata alla preventiva determinazione annuale di enti associativi riconosciuti dalla legge, quali l ASI e l FMI. Al riguardo, si rileva che i commi 2 e 3 del citato articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, non delineano alcuna procedura di tipo autorizzatorio, né viene prevista, per il riconoscimento del regime di favore, l iscrizione nei registri tenuti dall ASI o dalla FMI o in altro registro storico. In sostanza, per fruire del beneficio fiscale in commento non viene espressamente richiesta l iscrizione del veicolo nei predetti registri, come è, invece, disposto dall articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice dalla Strada) secondo cui rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. A seguito di apposita richiesta di parere inviata dalla scrivente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota R.U del 19 settembre 2011 ha chiarito che l iscrizione in uno dei sopra citati registri è condizione necessaria affinché un veicolo possa essere considerato e classificato, ai fini delle disposizioni contenute nel codice della strada, di interesse storico e collezionistico. A parere del Ministero delle Infrastrutture, quindi, le previsioni dettate dal Codice della Strada non esplicano effetti in ordine al regime fiscale applicabile ai veicoli in argomento.
5 5 Pertanto, i principi dettati dall articolo 60 non esplicano effetti in ordine alla individuazione, sotto il profilo fiscale, dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico disciplinati dall articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n Quanto sopra trova conferma nella sentenza della Corte Costituzionale del 23 dicembre 2005, n. 455 che in relazione all articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, afferma che tale disposizione individua i veicoli di interesse storico collezionistico al solo fine di regolarne la circolazione stradale ( ) e non può estendersi al diverso ambito settoriale dell esenzione dalla tassa automobilistica sia perché tale esenzione trova una compiuta e specifica disciplina nel citato articolo 63, sia perché la norma agevolativa fa riferimento ai veicoli di particolare interesse storico e collezionistico non a quelli di mero interesse storico e collezionistico. Come affermato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza la individuazione dei relativi requisiti soggettivi e oggettivi è rimessa, ai sensi del successivo comma 3, all ASI (Automobilclub Storico Italiano) e alla FMI (Federazione Motociclistica Italiana). Ai fini dell individuazione dei veicoli ultraventennali di particolare interesse storico, l applicazione della disposizione fiscale recata dall articolo 63 è, tuttavia, subordinata alla sussistenza di una determinazione dell ASI o della FMI. In considerazione del disposto dell articolo 63, si ritiene che possano beneficiare del regime agevolativo i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico ultraventennali di proprietà di soggetti, associati o meno all ASI o alla FMI, se compresi nelle determinazioni annuali predisposte da tali enti, in base alle caratteristiche precisate dal comma 2, lettere a), b), c) del citato articolo (veicoli costruiti per le competizioni; veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; veicoli che pur non appartenendo alle predette categorie rivestano un particolare interesse storico o
6 6 collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume). L esenzione dalla tassa automobilistica trova, quindi, applicazione qualora il veicolo sia compreso nelle apposite determinazioni predisposte dai suddetti enti che individuano in maniera definita le tipologie di veicoli in possesso dei requisiti previsti dall articolo 63, comma 2, per beneficiare delle agevolazioni fiscali in commento. In assenza di specifica individuazione dei veicoli nelle suddette determinazioni, il contribuente potrà documentare con un attestazione rilasciata dall ASI o dalla FMI che il proprio veicolo ultraventennale è considerato di particolare interesse storico e collezionistico in quanto possiede i requisiti prescritti dalla norma agevolativa (articolo 63, comma 2, lettere a, b e c). Con riferimento al quesito in esame, tenuto conto che il contribuente rappresenta che il proprio motoveicolo risulta specificamente individuato nell elenco dei modelli indicati nella determinazione della FMI per il 2011 dallo stesso prodotta, si ritiene che possa trovare applicazione il regime di esenzione disciplinato dall articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico. In caso di utilizzazione sulla pubblica strada, il contribuente sarà tenuto esclusivamente al versamento della tassa forfettaria di circolazione, come previsto dal comma 4 del citato articolo 63. ****** Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. IL DIRETTORE CENTRALE
ISTANZA DI INTERPELLO EX ART. 11 LEGGE 212 DEL 27 LUGLIO 2000 E S.M.I.
Spett.le Regione Emilia-Romagna Servizio Bilancio e Finanze Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna ISTANZA DI INTERPELLO EX ART. 11 LEGGE 212 DEL 27 LUGLIO 2000 E S.M.I. Oggetto: interpello in merito all applicazione
RISOLUZIONE N. 64 /E
RISOLUZIONE N. 64 /E Roma, 20 giugno 2014 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Atti di affrancazione di terre civiche: trattamento agevolato ai fini dell
OGGETTO: Interpello Agevolazioni prima casa Art. 1, nota II bis), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131.
RISOLUZIONE N. 86/E Roma, 20 agosto 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello Agevolazioni prima casa Art. 1, nota II bis), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131
RISOLUZIONE N. 17/E. Roma, 16 febbraio 2015
RISOLUZIONE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 febbraio 2015 OGGETTO: Interpello - Cessione dal Comune agli assegnatari degli alloggi, di aree già concesse in diritto di superficie Applicabilità
RISOLUZIONE N. 78/E. Roma, 6 marzo 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 6 marzo 2008 OGGETTO: IVA. Aliquota ridotta - N. 127-quinquies, Tab. A, p. III; allegata al DPR n. 633 del 1972 e art. 3-bis del DL
Con l interpello in esame, concernente l interpretazione dell articolo 8 della legge n. 590 del 1965, è stato esposto il seguente: Quesito
RISOLUZIONE N. 64/E Roma, 12 giugno 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Sentenza che accerta la sussistenza del diritto al riscatto di cui all articolo 8 della legge n. 590 del 1965 - tassazione
RISOLUZIONE N. 36/E. Quesito
RISOLUZIONE N. 36/E Roma, 17 maggio 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenze giuridiche. Agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina - articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge
RISOLUZIONE N. 13/E. Roma, 09 febbraio 2011
RISOLUZIONE N. 13/E Roma, 09 febbraio 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica Applicazione dell imposta di bollo alle procure speciali di cui all art. 63 del DPR 600 del 1973 e
RISOLUZIONE N. 68/E. Con l interpello in esame, concernente l interpretazione dell articolo 32 del DPR n. 601 del 1973, è stato esposto il seguente:
RISOLUZIONE N. 68/E Roma, 3 luglio 2014 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Istanza di Interpello - Cessioni a titolo gratuito al Comune, di aree ed opere di urbanizzazione Applicabilità dell articolo
RISOLUZIONE N. 50/E. Roma, 22 aprile 2011
RISOLUZIONE N. 50/E Direzione Centrale Normativa Roma, 22 aprile 2011 OGGETTO: Applicabilità dell imposta di bollo alle attestazioni di regolarità fiscale rilasciate dagli uffici dell Agenzia delle entrate
RISOLUZIONE N. 28/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 28/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 marzo 2014 OGGETTO: Interpello ordinario Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Applicazione dell imposta di registro alle ordinanze di inammissibilità
RISOLUZIONE N. 370/E
RISOLUZIONE N. 370/E Roma, 3 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Agevolazione c.d. prima casa - Art. 1 della
Risoluzione n. 279/E
Risoluzione n. 279/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Prot. 2007/138604 Roma, 04 ottobre 2007 OGGETTO: Istanza di interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Ministero dell Interno Trattamento
CONDIZIONE PER OTTENERE L AGEVOLAZIONE SUI VEICOLI E MOTOVEICOLI ULTRATRENTENNALI
Art. 63 1, Legge 21 novembre 2000. n. 342 Formalità presentate al PRA su passaggio proprietà per: veicoli ultra trentennali; veicoli ultra ventennali di particolare interesse storico e collezionistico
RISOLUZIONE N. 235/E. Roma, 24 agosto Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE N. 235/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 24 agosto 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 Credito d imposta per attività di ricerca
Con l interpello specificato in oggetto, concernente l applicabilità del regime agevolativo prima casa, è stato esposto il seguente
Risoluzione n. 86/E Direzione Centrale Normativa Roma, 04/07/2017 OGGETTO: Istanza di interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Applicazione delle agevolazioni riservate alla prima
RISOLUZIONE N. 61/E. Quesito
RISOLUZIONE N. 61/E Roma, 28 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Fusione e scissione - riscossione dell imposta ipotecaria - competenza
OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Istruzioni per la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi
RISOLUZIONE N. 77/E Roma 16/09/2016 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Istruzioni per la compilazione del quadro RW della dichiarazione
Roma, 7 luglio 2010 QUESITO
RISOLUZIONE N. 68/E Roma, 7 luglio 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Erogazioni liberali - Art. 10, comma 1, lettera l-quater), e art.
Risoluzione del 03/10/2008 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
Risoluzione del 03/10/2008 n. 370 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Agevolazione c.d. 'prima casa'
OGGETTO: Agevolazione prima casa credito d imposta - pertinenza.
RISOLUZIONE N. 30/E Direzione Centrale Prot Normativa e Contenzioso OGGETTO: Roma, 01 febbraio 2008 OGGETTO: Agevolazione prima casa credito d imposta - pertinenza. Con l interpello specificato in oggetto,
Risoluzione N. 126/E. Roma, 17/10/2017. Direzione Centrale Normativa
Risoluzione N. 126/E Direzione Centrale Normativa Roma, 17/10/2017 OGGETTO: Agevolazioni prima casa nei trasferimenti derivanti da successioni e donazioni, ai sensi dell articolo 69, comma 3, della legge
RISOLUZIONE N. 89/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 89/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2012 OGGETTO: Interpello. Articolo 23, comma 1, lettere b) ed e), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del
RISOLUZIONE N. 108/E
RISOLUZIONE N. 108/E Direzione Centrale Normativa Roma, 3 dicembre 2014 OGGETTO: Imposte sui redditi - Detrazioni per oneri - Erogazioni liberali in favore di partiti politici - Art. 11 del decreto-legge
RISOLUZIONE N. 13/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 13/E Roma, 02 marzo 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Cessione di bene immobile strumentale e successiva stipula
RISOLUZIONE N. 64 /E
RISOLUZIONE N. 64 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 28/07/2016 OGGETTO: Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Art. 16-bis del TUIR - Detrazione delle spese per interventi di recupero del
RISOLUZIONE N. 366/E. Sia l istanza che il relativo atto di concessione sono soggetti all imposta di bollo nella misura di euro 14,62.
RISOLUZIONE N. 366/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 ottobre 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Imposta di bollo su atti e documenti relativi
RISOLUZIONE N. 104/E
RISOLUZIONE N. 104/E Direzione Centrale Normativa Roma, 11 ottobre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 IVA Rimborso da parte del gestore del servizio idrico delle
Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 1 della L. n. 244 del 2007, è stato esposto il seguente QUESITO
RISOLUZIONE N. 27/E Direzione Centrale Normativa Roma, 07 marzo 2011 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Regime dei contribuenti minimi - Chiarimenti in merito alla fattispecie
RISOLUZIONE N. 173/E
RISOLUZIONE N. 173/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 24 aprile 2008 OGGETTO: Istanza di interpello2008-art.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Applicazione reverse-charge art. 17, comma
DALL AGENZIA DELLE ENTRATE, CHIARIMENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PREVISTE DALL ART. 32 D.P.R. N. 601/1973 AI TRASFERIMENTI DI AREE PEEP
DALL AGENZIA DELLE ENTRATE, CHIARIMENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PREVISTE DALL ART. 32 D.P.R. N. 601/1973 AI TRASFERIMENTI DI AREE PEEP Si pubblica di seguito la Risoluzione dell Agenzia delle Entrate
RISOLUZIONE N. 243/E. Con istanza di interpello, concernente l interpretazione del DPR 26 aprile 1986, n. 131, è stato esposto il seguente.
RISOLUZIONE N. 243/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 settembre 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ANAS SpA Applicabilità delle imposte di
OGGETTO: IRPEF Quesiti fiscali: Detrazione per canoni di locazione. Art. 16 TUIR -
Risoluzione 200/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 maggio 2008 OGGETTO: IRPEF Quesiti fiscali: Detrazione per canoni di locazione. Art. 16 TUIR - Quesito Il Caaf ALFA Srl chiede se la
Risoluzione n. 129/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO. La società istante è controllata indirettamente dalla società quotata francese Z S.A.
Risoluzione n. 129/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 ottobre 2004 Oggetto: Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Istanza del 7 giugno 2004 proposta dalla
RISOLUZIONE N. 61/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 61/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 marzo 2009 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - IVA - DPR 26 ottobre 1972, n. 633 Assoggettabilità ad imposta
RISOLUZIONE N. 90/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 90/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2012 OGGETTO: Interpello Art. 11 legge 27/07/2000, n. 212 - Regime della forfetizzazione della resa ex art. 74, primo comma, lett. c),
RISOLUZIONE N. 174/E
RISOLUZIONE N. 174/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 24 aprile 2008 OGGETTO: Istanza di interpello /2008-ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Reverse-charge art. 17, comma 6 del DPR 633
OGGETTO: Interpello Art. 1 del DL n. 83 del Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.
RISOLUZIONE N. 136 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 07/11/2017 OGGETTO: Interpello Art. 1 del DL n. 83 del 2014. Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura. Art-Bonus
