ISTANZA DI INTERPELLO EX ART. 11 LEGGE 212 DEL 27 LUGLIO 2000 E S.M.I.
|
|
- Elisabetta Andreoli
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Spett.le Regione Emilia-Romagna Servizio Bilancio e Finanze Viale Aldo Moro 52, Bologna ISTANZA DI INTERPELLO EX ART. 11 LEGGE 212 DEL 27 LUGLIO 2000 E S.M.I. Oggetto: interpello in merito all applicazione dell art. 63 della legge 342/2000: esenzioni e riduzioni previste per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico Il sottoscritto, nato a ( ) il / /, e residente a, in via, C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ proprietario del veicolo marca e modello Targa Telaio Anno di prima immatricolazione RICHIEDE Il parere della Amministrazione competente, nei modi e nei tempi prescritti, riguardo il corretto trattamento tributario applicabile all art 63 della legge 342/2000, in materia di tassa di circolazione. CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA LEGGE E LA SUA APPLICAZIONE A LIVELLO LOCALE L art.63 della Legge 342/2000, al comma 2, estende i benefici fiscali previsti dal primo comma dello stesso articolo per i veicoli ultratrentennali, anche ai veicoli ultraventennali, purché essi rientrino tra quelli individuati, con propria determinazione, dall'asi e, per i motoveicoli, anche dalla FMI, nulla specificando in merito alla natura di tale determinazione. I commi 2 e 3 della citata Legge nello specifico dispongono che: 2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico: a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. 3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'asi e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.
2 Dall entrata in vigore della Legge fino ad oggi, la carente definizione della natura della determinazione annuale elemento discriminante essenziale nell individuazione dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico cui il testo si riferisce ha generato e continua a generare una sostanziale disapplicazione della Legge, come peraltro evidenziato dalle recenti sentenze della corte di Cassazione, di cui si tratterà successivamente. La determinazione ha trovato differente interpretazione da parte delle amministrazioni (Regioni e Agenzia delle Entrate) cui spetta la riscossione della tassa automobilistica, in ragione delle differenti interpretazioni attribuite alla stessa, con l effetto di produrre una sperequazione evidente tra i contribuenti. Allo stato attuale è difatti facile constatare come due contribuenti, proprietari di un veicolo identico per marca, modello, anzianità di costruzione e stato di conservazione, possano ottenere o non ottenere i benefici fiscali a seconda della regione di residenza. L origine del problema sta nella differente applicazione che ASI ed FMI hanno fornito della determinazione annuale. E noto infatti come la Federazione Motociclistica Italiana provvede a produrre annualmente una lista di motoveicoli cui spetta automaticamente, una volta raggiunto il criterio oggettivo dei 20 anni d età del veicolo, il beneficio della conversione della tassa di possesso in tassa di circolazione. L Automotoclub Storico Italiano, così come si evince dai verbali dei consigli federali dello stesso ente, sostanzia invece la determinazione nel possesso, da parte dei veicoli richiedenti l accesso ai benefici fiscali, dei requisiti previsti dal proprio regolamento interno. Non senza ambiguità, peraltro, accostando a tale definizione il rilascio di un attestato ad probationem per ogni singolo veicolo, funzione questa che la legge non ha conferito ad ASI in materia fiscale. Di fatto, in assenza di una determinazione facilmente fruibile per le amministrazioni, tale attestato svolge però una funzione ad substantiam e, confuso con la determinazione annuale, rileva quale requisito oggettivo indispensabile per l ottenimento dei benefici fiscali. E opinione dell interpellante che l identificazione della determinazione annuale nell attestato di datazione e storicità non trovi fondamento nella legge statale attualmente in vigore, non potendo sussistere il criterio dell annualità in tale attestato, il cui rilascio è definitivo e individuale per il singolo veicolo, e che non può quindi svolgere la funzione di individuazione generale attribuita alla determinazione dal legislatore. A questa situazione di assoluta incertezza la Regione Emilia Romagna ha tentato di porre rimedio con apposita legislazione. In particolare, art. 7 della L.R. 21 dicembre 2012 n.15 dispone che: 2. Dal 1 gennaio 2013 gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, classificati d interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall articolo 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dal relativo regolamento attuativo, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale. Ai fini dell esonero fiscale, la certificazione d iscrizione attestante la data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche è prodotta alla Regione.
3 3. Fino al 31 dicembre 2012 la determinazione dell Automobilclub storico italiano (ASI) e, per i motoveicoli, anche della Federazione motociclistica italiana (FMI), con cui sono individuati i veicoli ed i motoveicoli di anzianità tra i venti e i trenta anni, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di particolare interesse storico e collezionistico, prevista dall articolo 63, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), è valida per ottenere l esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale dalla data del suo rilascio. L esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale, sorto in virtù di tale disciplina, permane anche negli anni successivi solo nei confronti dell intestatario del veicolo che ha richiesto all ASI o alla FMI il rilascio della determinazione stessa. 4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 25,82 per gli autoveicoli e di euro 10,33 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica regionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche). In caso di omesso pagamento è accertata la violazione del mancato pagamento della tassa di circolazione con contestuale applicazione della sanzione amministrativa nella misura di euro 300,00 per gli autoveicoli e nella misura di euro 150,00 per i motoveicoli, con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Non ritenendo applicabile al legge adottata dall amministrazione regionale, in forza della prevalente giurisprudenza in materia che ne ha già peraltro sancito la incostituzionalità, il contribuente richiede una valutazione sulla validità della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art.47 DPR 445/2000 quale strumento idoneo all ottenimento dei benefici di cui all art.63 della l.342/2000. Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente E anzitutto opinione del contribuente che la normativa regionale in materia di benefici fiscali per veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, interpretativa dell art.63 della L. 342/2000, non sia applicabile in quanto incostituzionale. Sulla pretesa incostituzionalità della normativa regionale si è già espressa la Corte Costituzionale, con la sentenza n.455 del 2005, abrogativa di una identica predisposizione normativa attuata dalla Regione Liguria. In particolare la Corte evidenziò l impossibilità della amministrazione regionale di operare una modificazione sostanziale della normativa generale. Nel caso di specie, la normativa regionale abrogata dalla sentenza della Corte prevedeva l estensione dei benefici fiscali agli enti di cui all art. 60 del Codice della Strada, indebitamente assimilando le categorie di veicolo di particolare interesse storico e collezionistico (art.63 L.342/2000) e veicolo di interesse storico e collezionistico, e di fatto eludendo la previsione normativa di una determinazione a carattere generale cui rifarsi necessariamente per l individuazione dei veicoli ultraventennali cui assegnare i benefici fiscali. Alle regioni, secondo quanto stabilito dalla Corte e ribadito in maniera ancora più circostanziata dalla Suprema Corte di Cassazione nella recente sentenza n.3837/2013 non è impedita la potestà normativa tout cour in materia: le regioni
4 sono autorizzate a predisporre idonei strumenti per la riscossione della tassa di circolazione. Tuttavia le disposizioni normative regionali in materia non possono prescindere dalla determinazione generale dell ASI e, per i motoveicoli, da quella della FMI: elemento questo che si riscontra inevitabilmente nella sovrapposizione tra i distinti concetti cui il legislatore ha ritenuto opportuno produrre due differenti normative, palesemente eluso dalla normativa regionale. Di fatto, l effetto nei confronti della posizione dell art. 7 della L.R. 21 dicembre 2012 n.15 è quello di escludere al contribuente l accesso ai benefici fiscali previsti da una Legge Statale, svincolando la concessione dei benefici dalla determinazione annuale dell ASI e della FMI prevista dall art.63 della L.342/2000 per l individuazione dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico. Muovendo da tale presupposto, al fine di dimostrare che il proprio veicolo rientra nella categoria di cui all art.63 della L.342/2000, stante anche l attuale interpretazione che ASI fornisce dalle determinazione annuale, è opinione dell interpellante che al fine di richiedere i benefici fiscali previsti sia sufficiente presentare un autocertificazione (art. 47 D.P.R. 445/2000) la quale attesti che lo stato di conservazione del veicolo sia tale da rispettare i parametri soggettivi e oggettivi identificati dall ASI nella propria determinazione. Sulla natura necessariamente generale della determinazione, e quindi sulla sua non riconducibilità ad un qualsivoglia attestato, si è espressa con estrema chiarezza l Agenzia delle Entrate, la quale ha rilevato che per i veicoli ultraventennali, considerato che il comma 2 dell art. 63 non delinea alcuna procedura di tipo autorizzativo o certificativo e che, pertanto, non è prevista la presentazione all ASI o ad altro registro storico di alcuna domanda o richiesta per il riconoscimento dello specifico regime di favore, devono essere predisposti uno o più atti a contenuto generale nei quali vanno elencate, sulla base di particolari caratteristiche e prerogative, le tipologie degli autoveicoli e dei motoveicoli di interesse storico e collezionistico specificandone la marca, il modello e l anno di costruzione ( ) Tale determinazione dovrà assumersi con riguardo alle tipologie di veicoli in generale, prescindendo dal concreto riscontro del loro stato d uso o di manutenzione. (Circolare dell Agenzia delle Entrate n del 1 giugno 2001). Illuminante su questo punto è il parere espresso dal Difensore Civico della Regione Veneto in un recente parere in merito (prot. 147 del 7 febbraio 2011). In Particolare il Difensore Civico afferma che la determinazione cui si riferisce il legislatore statale [ ] sembra essere un provvedimento di tipo generale e non particolare (sottolineatura aggiunta), specificando inoltre che: La natura della generalità della determinazione in questione si evince dall obbligo di aggiornamento annuale che, non richiedendo specifici e particolari oneri, come ad esempio potrebbero essere quelli di esibizione e revisione da parte dei contribuenti, non può riferirsi alle singole posizioni e perciò atteggiasi, a seconda del caso di specie prospettato, ad atto rispettivamente confermativo o reiettivo del beneficio (sottolineatura aggiunta). A conferma dell impostazione adottata dall interpellante sono recentemente intervenute due importanti sentenze della Suprema Corte di Cassazione, la n.3837, Sez. 6-5, del 15/02/2013, confermata dalla successiva sentenza n , Sez. 6, del 17/10/2013.
5 In particolare la Suprema Corte, riconosciuta l idoneità della determinazione ASI nell elencare le caratteristiche oggettive e generali cui poi procedere all individuazione dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, ha dichiarato irrilevante la circostanza che la medesima ASI [ ] rilasci attestazioni in favore dei propri associati, decretando peraltro la infondatezza della facoltà assunta dalla regione nel caso di specie, di respingere l autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi dell art.47 del D.P.R. 445/2000, poiché il rigetto dovrebbe contestualmente accertare l insussistenza della autocertificazione e specificare i motivi del rigetto sulla base della determinazione annualmente emanata dall ASI. In conclusione, la Suprema Corte ha stabilito che: della sussistenza dei presupposti legittimanti l esenzione, infatti, il contribuente ha interesse a dare specifica prova, secondo le procedure che è onere dell Amministrazione prevedere e predisporre, onde evitare che la perversa correlazione tra il difetto di un provvedimento di attestazione individuale dell esistenza di detti requisiti e la pretesa di adempimento della Amministrazione creditrice dell imposta determini il concreto effetto di una sostanziale elusione della previsione normativa. La Corte ha quindi stabilito che in assenza di idonee procedure predisposte da parte dell amministrazione, il rigetto delle domande presentate mediante autocertificazione non può trovare fondamento nella natura dell atto in sé, invero idoneo allo scopo di dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi individuati dalla determinazione annuale dell ASI, e soltanto in presenza di una contestazione diretta ai fatti autocertificati (ossia la negazione della sussistenza di predetti requisiti soggettivi e oggettivi) la richiesta possa essere invece considerata nulla. In conclusione, l interpellante richiede che gli sia concessa la facoltà di dimostrare il possesso dei requisiti individuati nella determinazione dell ASI mediante la presentazione di una autocertificazione indicante a conferma l avvenuta revisione del veicolo, quale criterio oggettivo di corretta conservazione dello stesso. Tale soluzione pare anzitutto legittima e coerente con quanto stabilito della Legge, ma soprattutto si configura come l unica modalità con cui possa effettivamente trovare realizzazione la volontà del legislatore che, come è evidente, era quella di svincolare la concessione dei benefici fiscali dal versamento di una quota associativa ad una associazione privata. Con osservanza,lì / / (luogo e data) (firma) Si allegano: - Copia del libretto del veicolo - Copia di carta d identità e codice fiscale del dichiarante - Circolare dell Agenzia delle Entrate n del 1 giugno Sentenza della Corte Costituzionale n.455 del Sentenza della Cassazione n.3837, Sez. 6-5, del 15/02/ Lista di sentenze di commissioni tributarie favorevoli al parere del contribuente.
6 SENTENZE COMMISSIONI TRIBUTARIE FAVOREVOLI AL PARERE DEL CONTRIBUENTE ART.63 L.342/ ) CTP Roma ; 02) CT REGIONALE Perugia ; 03) CTP Ancona ; 04) CTP Bologna ; 05) CTP Bologna ; 06) CTP Bologna ; 07) CTP Ancona ; 08) CTP Bologna ; 09) CTP Bologna ; 10) CTP Bologna ; 11) CTP Bologna ; 12) CTP Bologna ; 13) CTP Roma ; 14) CTP Bologna ; 15) CT REGIONALE Perugia ; 16) CT REGIONALE Perugia ; 17) CTP Bologna ; 18) CTP Ancona ; 19) CTP Ancona ; 20) CTP Perugia ; 21) CTP Perugia ; 22) CTP Perugia ; 23) CTP Perugia ; 24) CTP Perugia ; 25) CTP Perugia ; 26) CTP Perugia ; 27) CTP Perugia ; 28) CTP Perugia ; 29) CTP Perugia ; 30) CTP Perugia ; 31) CTP Perugia ; 32) CTP Roma ; 33) CTP Perugia ; 34) CTP Perugia ; 35) CTP Perugia ; 36) CTP Roma ; 37) CTP Cosenza ; 38) CTP Cosenza ; 39) CTP Ancona ; 40) CTP Ancona ) CTP Ancona ; 42) CT REGIONALE Bologna ; 43) CT REGIONALE Bologna ; 44) CTP Bologna ) CT REGIONALE Bologna ; 46) CT REGIONALE Bologna ; 47) CTP Genova
ISTANZA DI INTERPELLO EX ART. 11 LEGGE 212 DEL 27 LUGLIO 2000 E S.M.I.
Spett.le Regione Liguria Settore Risorse Finanziarie, Bilancio ed Entrate Regionali Piazza De Ferrari 1, 16121 Genova ISTANZA DI INTERPELLO EX ART. 11 LEGGE 212 DEL 27 LUGLIO 2000 E S.M.I. Oggetto: interpello
DettagliISTANZA DI INTERPELLO EX ART. 11 LEGGE 212 DEL 27 LUGLIO 2000 E S.M.I.
Spett.le Dir. Ragioneria e Tributi Regione Veneto c/o Palazzo ex ESAV Santa Croce, 1187-30135 Venezia (VE) ISTANZA DI INTERPELLO EX ART. 11 LEGGE 212 DEL 27 LUGLIO 2000 E S.M.I. Oggetto: interpello in
DettagliISTANZA DI INTERPELLO EX ART. 11 LEGGE 212 DEL 27 LUGLIO 2000 E S.M.I.
Trentino Riscossioni Spa Tasse Auto Prov. Aut. Trento Via Romagnosi 9 38122 Trento E p.c. Aci Automobil Club Italiano via Brennero 98 38122 Trento ISTANZA DI INTERPELLO EX ART. 11 LEGGE 212 DEL 27 LUGLIO
DettagliISTANZA DI INTERPELLO EX ART. 11 LEGGE 212 DEL 27 LUGLIO 2000 E S.M.I.
Spett.le Ufficio Tasse Automobilistiche e Tributi Regionali Regione Abruzzo via Leonardo Da Vinci, 6, L'Aquila ISTANZA DI INTERPELLO EX ART. 11 LEGGE 212 DEL 27 LUGLIO 2000 E S.M.I. Oggetto: interpello
DettagliISTANZA DI INTERPELLO EX ART. 11 LEGGE 212 DEL 27 LUGLIO 2000 E S.M.I.
Spett.le Regione Molise c/o Esattorie S.p.A. Via Garibaldi n. 135 86100 Campobasso ISTANZA DI INTERPELLO EX ART. 11 LEGGE 212 DEL 27 LUGLIO 2000 E S.M.I. Oggetto: interpello in merito all applicazione
DettagliRISOLUZIONE N. 112/E. Ro Roma, 29 NOVEMBRE 2011
RISOLUZIONE N. 112/E Direzione Centrale Normativa Ro Roma, 29 NOVEMBRE 2011 OGGETTO: Interpello - interpello ordinario - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche
DettagliOGGETTO: Interpello 909-6/2015-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212. FARINA ANGELO Codice Fiscale FRNNGL58P25G337F Istanza presentata il 05/01/2015
Direzione Regionale dell'emilia Romagna Settore Servizi e Consulenza Bologna, Ufficio Fiscalita' generale REGIONE EMILIA ROMAGNA FARINA ANGELO VIA SALMI VITO 3 43100 PARMA (PR) Prot. OGGETTO: Interpello
DettagliISTANZA DI INTERPELLO EX ART. 11 LEGGE 212 DEL 27 LUGLIO 2000 E S.M.I.
Spett.le Regione Puglia Servizio Amministrazione e Contabilità Via Capruzzi, 212-70124 Bari ISTANZA DI INTERPELLO EX ART. 11 LEGGE 212 DEL 27 LUGLIO 2000 E S.M.I. Oggetto: interpello in merito all applicazione
DettagliISTANZA DI INTERPELLO EX ART. 11 LEGGE 212 DEL 27 LUGLIO 2000 E S.M.I.
Spett.le Ufficio Agenzia delle Entrate di.. (.).. ISTANZA DI INTERPELLO EX ART. 11 LEGGE 212 DEL 27 LUGLIO 2000 E S.M.I. Oggetto: interpello in merito all applicazione dell art. 63 della legge 342/2000:
DettagliPROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 6
PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE N. 6 presentata dai consiglieri Ziberna, De Anna, Novelli, Riccardi, Ciriani, Piccin
DettagliRISOLUZIONE N. 1 /DF. Con la nota sopra distinta codesto Comitato ha richiesto chiarimenti in ordine ad
RISOLUZIONE N. 1 /DF Ministero dell Economia Prot. e delle Finanze DIPARTIMENTO DELLE FINANZE Roma, 14 giugno 2019 DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE Prot. n. 31015 OGGETTO: Art. 1,
DettagliPer le auto storiche tra 20 e 30 anni sempre dovuto il pagamento del bollo auto
CIRCOLARE A.F. N.161 del 18 Novembre 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Per le auto storiche tra 20 e 30 anni sempre dovuto il pagamento del bollo auto Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla
DettagliLEGGE REGIONALE 29 luglio 2015, n. 11
LEGGE REGIONALE 29 luglio 2015, n. 11 (1) (1) In B.U.R.L. 30 luglio 2015, n. 61 Disposizioni in materia di tributi regionali Epigrafe Premessa Art. 1 Disposizioni in materia di addizionale regionale all'irpef.
DettagliISTANZA DI INTERPELLO EX ART. 11 LEGGE 212 DEL 27 LUGLIO 2000 E S.M.I.
Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige Ripartizione Finanze e Bilancio Ufficio Tasse automobilistiche Palazzo 3a, Piazza Silvius Magnago 4 39100 Bolzano ISTANZA DI INTERPELLO EX ART. 11 LEGGE 212 DEL
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 1365 DISEGNO DI LEGGE d"iniziativa dei senatori BENVENUTO, FILIPPI e NEGRI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2007 Nuove disposizioni in materia di veicoli
DettagliCONDIZIONE PER OTTENERE L AGEVOLAZIONE SUI VEICOLI E MOTOVEICOLI ULTRATRENTENNALI
Art. 63 1, Legge 21 novembre 2000. n. 342 Formalità presentate al PRA su passaggio proprietà per: veicoli ultra trentennali; veicoli ultra ventennali di particolare interesse storico e collezionistico
DettagliImpugnativa del Governo della legge provinciale n. 9 del 2015 (legge finanziaria provinciale di assestamento di bilancio 2015)
Impugnativa del Governo della legge provinciale n. 9 del 2015 (legge finanziaria provinciale di assestamento di bilancio 2015) (dalla banca dati sulle leggi regionali curata dal Dipartimento per gli affari
DettagliRISOLUZIONE N. 50/E. Roma, 22 aprile 2011
RISOLUZIONE N. 50/E Direzione Centrale Normativa Roma, 22 aprile 2011 OGGETTO: Applicabilità dell imposta di bollo alle attestazioni di regolarità fiscale rilasciate dagli uffici dell Agenzia delle entrate
DettagliBollo auto di lusso entro il 2 febbraio
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 31 30.01.2015 Bollo auto di lusso entro il 2 febbraio Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette I soggetti che risultano possessori, a vario
DettagliCLUB SALERNO AUTOSTORICHE FEDERATO ASI N 263 VADEMECUM
CLUB SALERNO AUTOSTORICHE FEDERATO ASI N 263 VADEMECUM 1) TESSERAMENTO - SOCIO CSA L iscrizione al Club Salerno Autostoriche, federato all ASI - AutoMotoclub Storico Italiano, è nominativa, è conseguente
Dettaglinella misura forfetaria di Euro 10,33 annui, applicando la maggiorazione nella misura
Pagina 2 di 5 nella misura forfetaria di Euro 10,33 annui, applicando la maggiorazione nella misura sopra indicata. Ciò in quanto la Regione Sicilia ha fissato in tale importo la tassa per i veicoli u1tratrentennali.
DettagliGuida al bollo auto. Scritto da Cristian Giancotti Sabato 30 Aprile :57
La tassa di proprietà su un veicolo è comunemente detta Bollo e deve essere pagata dal proprietario indipendentemente dal fatto che il mezzo sia utilizzato o meno. Il bollo lo deve versare chi risulta
DettagliGiurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. VI, 15 febbraio 2013, n. 3837
Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. VI, 15 febbraio 2013, n. 3837 Veicoli - Tassa di possesso - Esenzione in favore di veicoli di particolare interesse storico e collezionistico
DettagliRISOLUZIONE N. 121/E
RISOLUZIONE N. 121/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 settembre 2004 Oggetto: Art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall art. 12, comma 2 della legge
DettagliMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
19-3-2010 Supplemento ordinario n. 55 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 65 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 17 dicembre 2009.
DettagliDECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI DECRETO 17 dicembre 2009. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI www.dottorini.com Disciplina e procedure per l iscrizione dei veicoli di interesse storico
DettagliRisoluzione n. 76/E QUESITO
Risoluzione n. 76/E Direzione Centrale Normativa Roma, 27luglio 2011 OGGETTO: Interpello. Applicabilità delle agevolazioni fiscali per i trasferimenti di fondi rustici siti in territori montani alle sentenze
DettagliRoma, 05 novembre 2009
RISOLUZIONE N. 271/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Imposta di bollo DPR 26 ottobre 1972, n.
DettagliRISOLUZIONE N. 17/E. Roma, 16 febbraio 2015
RISOLUZIONE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 febbraio 2015 OGGETTO: Interpello - Cessione dal Comune agli assegnatari degli alloggi, di aree già concesse in diritto di superficie Applicabilità
DettagliOGGETTO: Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212. XX SPA- Articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133
Risoluzione n.120/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 agosto 2005 Risoluzione n.120/e OGGETTO: Istanza di interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212. XX SPA- Articolo 6 della legge
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA 6 A COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)
SENATO DELLA REPUBBLICA 6 A COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) Schema di decreto legislativo recante Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163) Modifiche
DettagliRISOLUZIONE N. 4/DF. Prot. 7542 Roma, 1 aprile 2015
RISOLUZIONE N. 4/DF DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE Prot. 7542 Roma, 1 aprile 2015 OGGETTO: Art. 1, comma 666, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 -
DettagliC O M U N E D I T R E M E Z Z I N A Provincia di Como REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DEL DIRITTO DI INTERPELLO
C O M U N E D I T R E M E Z Z I N A Provincia di Como REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DEL DIRITTO DI INTERPELLO Approvato con deliberazione di C.C. numero 8 del 31/03/2017 I N D I C
DettagliDOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO SEDE DELL ATTIVITA DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
MARCA DA BOLLO Al Dirigente del SERVIZIO PROGETTI DI AREA VASTA E MOBILITA DI SISTEMA UFFICIO TRASPORTI PROVINCIA DI RIMINI Via Dario Campana 64 47900 RIMINI (RN) DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO
DettagliREGOLAMENTO PER LA NOMINA E/O DESIGNAZIONE DI PROFESSIONISTI SU RICHIESTA DI TERZI. Approvato nella seduta del Consiglio dell'ordine del 10/01/2018
REGOLAMENTO PER LA NOMINA E/O DESIGNAZIONE DI PROFESSIONISTI SU RICHIESTA DI TERZI Approvato nella seduta del Consiglio dell'ordine del 10/01/2018 Art. 1 Scopo e ambito di applicazione Il presente regolamento
DettagliRISOLUZIONE N. 370/E
RISOLUZIONE N. 370/E Roma, 3 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Agevolazione c.d. prima casa - Art. 1 della
DettagliRISOLUZIONE N. 86/E. Quesito
RISOLUZIONE N. 86/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 marzo 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Rappresentanza Generale per l Italia -
DettagliRISOLUZIONE N. 77/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 77/E Direzione Centrale Normativa Roma, 8 novembre 2013 OGGETTO: Interpello ordinario - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. (Applicazione benefici previsti per la piccola proprietà contadina
DettagliREGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE
Città di Campodarsego Provincia di Padova REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 09-05-2016. Regolamento sul diritto di interpello
DettagliCon l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell art. 10 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente
Pagina 1 di 6 Prassi delle Leggi d'italia Ministero dell'economia e delle finanze Ris. 5-11-2007 n. 308/E Art. 10, n. 20) del D.P.R. n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla
DettagliCon l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO
Divisione Contribuenti Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali Risposta n. 82 OGGETTO: Assegni per lo svolgimento della leva civica volontaria regionale. Redditi
DettagliOGGETTO: Chiusura delle liti pendenti Art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) Pagamento rateale Dinieghi
CIRCOLARE N. 4/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 02 febbraio 2007 OGGETTO: Chiusura delle liti pendenti Art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) Pagamento rateale
DettagliA.C Nuovo testo
A.C. 3824 Modifica all articolo 75 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
DettagliRisoluzione n. 279/E
Risoluzione n. 279/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Prot. 2007/138604 Roma, 04 ottobre 2007 OGGETTO: Istanza di interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Ministero dell Interno Trattamento
DettagliSENTENZA N. 209 ANNO 2018
Sentenza 209/2018 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE Presidente LATTANZI - Redattore BARBERA Camera di Consiglio del 10/10/2018 Decisione del 10/10/2018 Deposito del 22/11/2018
DettagliAllegato A alla delibera della G.C. n.. del. AVVISO
Allegato A alla delibera della G.C. n.. del. AVVISO Premesso che L iniziativa si inserisce nell attuazione del VII Accordo per la Qualità dell'aria per il triennio 2006-2009, tra Regione Emilia-Romagna,
DettagliSaldo e stralcio: analisi delle disposizioni della super rottamazione per i contribuenti in difficoltà economica. Condividi
Condividi I commi da 184 a 199 dell articolo 1 del DdL (A.C. N. 1334-B) recante la Legge di Bilancio 2019 consentono di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche che versino in una
DettagliRISOLUZIONE N. 217/E
RISOLUZIONE N. 217/E Roma 09 agosto 2007. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Interpello Alfa S.p.a. - Applicazione dei principi contabili internazionali - Rilevazione dei ricavi relativi
DettagliRISOLUZIONE N. 95/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 95/E Direzione Centrale Normativa Roma, 3 novembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. (prezzo valore - articolo 1, comma 497, legge 23 dicembre 2005,
DettagliOGGETTO: Istanza di interpello Permuta immobiliare Art. 11 del d.p.r. n. 633 del 1972.
RISOLUZIONE N. 373/E Roma, 14 dicembre 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello Permuta immobiliare Art. 11 del d.p.r. n. 633 del 1972. Con l istanza di interpello
DettagliPROVINCIA DI TRIESTE
PROVINCIA DI TRIESTE REGOLAMENTO DELL IMPOSTA PROVINCIALE SULLE FORMALITA DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI RICHIESTE AL P.R.A. EX ART. 56 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997
DettagliPROVINCIA DI PIACENZA
PROVINCIA DI PIACENZA REGOLAMENTO DELL IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI (I.P.T.) RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) Approvato con atto C.P.
DettagliDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA E DI CERTIFICAZIONE (Artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) Esenzione IPT a favore di soggetti disabili
_ALL1 ZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA E DI CERTIFICAZIONE (Artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) Esenzione IPT a favore di soggetti disabili Consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di
DettagliGianluca Cristofori. CFC Rules WL FISCALITÀ INTERNAZIONALE
Gianluca Cristofori CFC Rules WL 1 Art. 167, co. 1, D.P.R. 917/1986 Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona,
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 121 20.04.2016 Scomputo ritenute e certificazione Possibile scomputare le ritenute in assenza di certificazione? Categoria: Dichiarazione Sottocategoria:
DettagliL OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE NON CONSENTE IL RIPORTO DELL IMPOSTA A CREDITO
L OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE NON CONSENTE IL RIPORTO DELL IMPOSTA A CREDITO Circolare Agenzia Entrate 6.8.2012, n. 34/E I crediti IVA, IRPEF, IRES e IRAP maturati nelle annualità per le quali
DettagliFiscal News La circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 34 26.01.2017 Superbollo auto: versamento entro il 31 gennaio 2017 Il versamento del superbollo auto 2017 Categoria: Versamenti Sottocategoria:
DettagliIl sottoscritto Nato a (prov. ) il In qualità di 1 della ditta 2 con sede in Via n a (prov. ) partita I.V.A c.f. 3 telefono fax PEC CHIEDE
RICHIESTA Autorizzazione per il transito di macchina agricola eccezionale Ai sensi del D.Lgs.n. 285/92 (artt.104 e 114) e D.P.R. 495/92 (art.268) L.R. 6/2012 (art.42) Marca da bollo ad uso amministrativo
DettagliFiscal News La Circolare di aggiornamento professionale
Fiscal News La Circolare di aggiornamento professionale N. 69 07.03.2016 Compensazione crediti inesistenti: novità sanzioni Categoria: Versamenti Sottocategoria: Compensazioni A cura di Pasquale Pirone
DettagliModificato ed integrato con delibera di Consiglio Provinciale n. 13 del 1 agosto 2018
Modificato ed integrato con delibera di Consiglio Provinciale n. 13 del 1 agosto 2018 REGOLAMENTO SULL IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI (I.P.T.) RICHIESTE AL PUBBLICO
DettagliOGGETTO: Istanza di Interpello - Beneficio del credito d imposta Articolo 7, commi 1 e 2, Legge 23 dicembre 1998, n. 448.
RISOLUZIONE 87/E Roma 11 luglio 2005 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello - Beneficio del credito d imposta Articolo 7, commi 1 e 2, Legge 23 dicembre 1998, n. 448.
DettagliRISOLUZIONE N. 231/E.. Roma, 22 agosto 2007
RISOLUZIONE N. 231/E. Roma, 22 agosto 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - ALFA S.r.l. - Deducibilità dei costi relativi alle autovetture utilizzate nell esercizio
DettagliAllegato A) alla Deliberazione Consiglio Comunale n. 38 del REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE
Allegato A) alla Deliberazione Consiglio Comunale n. 38 del 14.12.2016 REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE INDICE SISTEMATICO Articolo Denominazione 1 Ambito di applicazione 2 Competenza
DettagliDOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER trasferimento del complesso aziendale DELL ATTIVITA DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
MARCA DA BOLLO Al Dirigente del SERVIZIO PROGETTI DI AREA VASTA E MOBILITA DI SISTEMA UFFICIO TRASPORTI PROVINCIA DI RIMINI Via Dario Campana 64 47900 RIMINI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER trasferimento
DettagliRISOLUZIONE N.68/E FATTISPECIE RAPPRESENTATA
RISOLUZIONE N.68/E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 ottobre 2013 OGGETTO: Istanza di disapplicazione presentata ai sensi dell art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973 Disciplina delle società
DettagliRoma, 01 Aprile 2003 QUESITO
RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 Aprile 2003 Oggetto: Istanza di interpello - Imposta di bollo su documenti relativi ad armi e strumenti atti ad offendere D.P.R.
DettagliRISOLUZIONE N. 60/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 febbraio 2008
RISOLUZIONE N. 60/E f Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 febbraio 2008 Oggetto: Istanza di interpello art. 11, legge 27/07/2000, n.212 ALFA S.p.A Conferimento di partecipazioni di controllo
DettagliAUTOCERTIFICAZIONI - ATTI DI NOTORIETA D.P.R. N. 445/2000
AUTOCERTIFICAZIONI - ATTI DI NOTORIETA D.P.R. N. 445/2000 Sommario : DISABILI UNICO VEICOLO CON AGEVOLAZIONI... 2 DISABILI FISCALMENTE A CARICO... 4 VEICOLI STORICI E DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO:
DettagliRISOLUZIONE N.127/E QUESITO
RISOLUZIONE N.127/E Direzione Centrale Normativa Roma, 20 dicembre 2011 OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Trattamento fiscale applicabile ai contributi erogati dalla Regione e dagli
DettagliCon l interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Divisione Contribuenti Risposta n. 102 OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Definizione agevolata articolo 6, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 e rinuncia all
DettagliOggetto: domanda di contributo Avviso pubblico Valorizzazione identità toscana e tradizioni locali
Da presentare su carta intestata del soggetto richiedente MODULO DI DOMANDA Al Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne. Servizi esterni, di supporto e logistica Via Cavour, n. 4 50129
DettagliOGGETTO: Interpello /2007-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212. CERASI PAOLO Codice Fiscale CRSPLA64A23H501Y Istanza presentata il 10/05/2007
Direzione Regionale del Lazio Ufficio Fiscalita' generale Roma, 19/06/2007 CERASI PAOLO VIALE TIZIANO 108 00196 ROMA (RM) Prot. n. 913-47256/2007 OGGETTO: Interpello 913-217/2007-ART.11, legge 27 luglio
DettagliIl / la sottoscritto/a. nato/a il a - (Prov. ) Codice Fiscale. residente in Via Città. Prov. C.A.P. Tel.
Marca da bollo 16,00 Provincia di Ravenna Piazza Caduti 2/4 48100 RAVENNA Il / la sottoscritto/a nato/a il a - (Prov. ) Codice Fiscale residente in Via Città Prov. C.A.P. Tel. Indirizzo e-mail:, in qualità
DettagliRISOLUZIONE N.37/E. Roma, 13 marzo2006
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N.37/E Roma, 13 marzo2006 OGGETTO: Richiesta di parere in merito all applicabilità dell articolo 27-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600 sugli utili
DettagliCOMUNE DI BELLUNO (Provincia di Belluno) REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO
COMUNE DI BELLUNO (Provincia di Belluno) REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del /06/2016 SOMMARIO Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Articolo 2 PRESENTAZIONE
DettagliReflui piscine in fognatura pubblica: senza autorizzazione è reato
Reflui piscine in fognatura pubblica: senza autorizzazione è reato L agriturismo che immette in pubblica fognatura, senza la prescritta autorizzazione, le acque di scarico della piscina, commette reato
DettagliCOMUNE DI GROTTAMMARE
ALLEGATO A COMUNE DI GROTTAMMARE REGOLAMENTO per l applicazione del DIRITTO DI INTERPELLO Adottato con deliberazione di C.C. n. del 2016 INDICE Articolo 1 - Ambito di applicazione Articolo 2 - Competenza
DettagliS E A V. CIRCOLARE N. 10/Consulenza aziendale OGGETTO: la responsabilità fiscale nei contratti di appalto/subappalto.
Bergamo, febbraio 2013 S E A V CIRCOLARE N. 10/Consulenza aziendale OGGETTO: la responsabilità fiscale nei contratti di appalto/subappalto. (Art. 35, commi da 28 a 28-ter, DL n. 223/2006 - Art. 13-ter,
DettagliProt. n 168/2013 Salerno, lì 7 Marzo 2013
COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO www.collegioperitiagrarisa.it - e-mail:collegio.salerno@pec.peritiagrari.it - collegio.salerno@peritiagrari.it Prot. n
DettagliCAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VITERBO
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VITERBO DISCIPLINA DELLE MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI RATEIZZAZIONE DEL DIRITTO ANNUALE E DELLA INDIVIDUAZIONE DELLE CONDIZIONI
DettagliRoma, 11 novembre 2005
RISOLUZIONE N. 158/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 novembre 2005 Oggetto: Istanza di Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Espropriazione immobiliare Obblighi tributari
DettagliRISOLUZIONE N. 69/E. OGGETTO: Istanza di interpello Trasferimento di immobili Imposte di registro, ipotecarie e catastali
RISOLUZIONE N. 69/E Roma, 20 marzo 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello Trasferimento di immobili Imposte di registro, ipotecarie e catastali Con l istanza di
DettagliRoma, 20 Aprile Alle Direzioni Regionali e Provinciali. Agli Uffici dell Agenzia delle entrate
Risoluzione N. 31/E Direzione Centrale Coordinamento Normativo Roma, 20 Aprile 2018 Alle Direzioni Regionali e Provinciali Agli Uffici dell Agenzia delle entrate OGGETTO: Interpello articolo 11, comma
DettagliProvvedimento del 14 febbraio Agenzia delle Entrate
Provvedimento del 14 febbraio 2008 - Agenzia delle Entrate Individuazione di determinate situazioni oggettive in presenza delle quali e' consentito disapplicare le disposizioni sulle societa' di comodo
DettagliVERSAMENTO NON DOVUTO (eventi interruttivi, esenzioni, etc)
RIMBORSI TASSE AUTOMOBILISTICHE AGGIORNAMENTO DEL 01/01/2009 PRESENTAZIONE: Le istanze di rimborso delle somme versate a titolo di tassa automobilistica possono essere presentate presso gli Studi di Consulenza
DettagliOGGETTO: Istanza di interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n ALFA S.P.A - corretta applicazione dell imposta sulle assicurazioni
Risoluzione n. 50/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 marzo 2007 OGGETTO: Istanza di interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. ALFA S.P.A - corretta applicazione dell imposta
DettagliAttività di consulenza giuridica e interpello. Indirizzi operativi.
Direzione Regionale dell'emilia Romagna Ufficio Fiscalità generale Attività di consulenza giuridica e interpello. Indirizzi operativi. Prot.21745 del 28 aprile 2005 Riferimenti normativi e di prassi Legge
DettagliFoglio Informativo. Anno 2012 - Numero 6 31 luglio 2012
Foglio Informativo Anno 2012 - Numero 6 31 luglio 2012 Newsletter per i soci Associazione Nazionale Seniores Enel Viale Regina Margherita, 125 00198 Roma - Tel. 0683057422 Fax 0683057440 http://www.anse-enel.it
DettagliREGOLAMENTO DELL IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI (I.P.T.) RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO
REGOLAMENTO DELL IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI (I.P.T.) RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) Art. 1 (Oggetto del regolamento) 1. Il presente
DettagliIL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:
N. protocollo 2008/23681 Individuazione di determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società di comodo di cui all articolo 30 della legge
DettagliRISOLUZIONE N. 114/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 114/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 24 maggio 2007 OGGETTO: Istanza di interpello d.p.r. 131/1986 disciplina ai fini dell imposta di registro della regolarizzazione della
DettagliBollettino ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 24/02/2014
Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 24/02/2014 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio
Dettagli