ISTANZA DI INTERPELLO EX ART. 11 LEGGE 212 DEL 27 LUGLIO 2000 E S.M.I.

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1 Spett.le Regione Emilia-Romagna Servizio Bilancio e Finanze Viale Aldo Moro 52, Bologna ISTANZA DI INTERPELLO EX ART. 11 LEGGE 212 DEL 27 LUGLIO 2000 E S.M.I. Oggetto: interpello in merito all applicazione dell art. 63 della legge 342/2000: esenzioni e riduzioni previste per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico Il sottoscritto, nato a ( ) il / /, e residente a, in via, C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ proprietario del veicolo marca e modello Targa Telaio Anno di prima immatricolazione RICHIEDE Il parere della Amministrazione competente, nei modi e nei tempi prescritti, riguardo il corretto trattamento tributario applicabile all art 63 della legge 342/2000, in materia di tassa di circolazione. CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA LEGGE E LA SUA APPLICAZIONE A LIVELLO LOCALE L art.63 della Legge 342/2000, al comma 2, estende i benefici fiscali previsti dal primo comma dello stesso articolo per i veicoli ultratrentennali, anche ai veicoli ultraventennali, purché essi rientrino tra quelli individuati, con propria determinazione, dall'asi e, per i motoveicoli, anche dalla FMI, nulla specificando in merito alla natura di tale determinazione. I commi 2 e 3 della citata Legge nello specifico dispongono che: 2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico: a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. 3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'asi e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.

2 Dall entrata in vigore della Legge fino ad oggi, la carente definizione della natura della determinazione annuale elemento discriminante essenziale nell individuazione dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico cui il testo si riferisce ha generato e continua a generare una sostanziale disapplicazione della Legge, come peraltro evidenziato dalle recenti sentenze della corte di Cassazione, di cui si tratterà successivamente. La determinazione ha trovato differente interpretazione da parte delle amministrazioni (Regioni e Agenzia delle Entrate) cui spetta la riscossione della tassa automobilistica, in ragione delle differenti interpretazioni attribuite alla stessa, con l effetto di produrre una sperequazione evidente tra i contribuenti. Allo stato attuale è difatti facile constatare come due contribuenti, proprietari di un veicolo identico per marca, modello, anzianità di costruzione e stato di conservazione, possano ottenere o non ottenere i benefici fiscali a seconda della regione di residenza. L origine del problema sta nella differente applicazione che ASI ed FMI hanno fornito della determinazione annuale. E noto infatti come la Federazione Motociclistica Italiana provvede a produrre annualmente una lista di motoveicoli cui spetta automaticamente, una volta raggiunto il criterio oggettivo dei 20 anni d età del veicolo, il beneficio della conversione della tassa di possesso in tassa di circolazione. L Automotoclub Storico Italiano, così come si evince dai verbali dei consigli federali dello stesso ente, sostanzia invece la determinazione nel possesso, da parte dei veicoli richiedenti l accesso ai benefici fiscali, dei requisiti previsti dal proprio regolamento interno. Non senza ambiguità, peraltro, accostando a tale definizione il rilascio di un attestato ad probationem per ogni singolo veicolo, funzione questa che la legge non ha conferito ad ASI in materia fiscale. Di fatto, in assenza di una determinazione facilmente fruibile per le amministrazioni, tale attestato svolge però una funzione ad substantiam e, confuso con la determinazione annuale, rileva quale requisito oggettivo indispensabile per l ottenimento dei benefici fiscali. E opinione dell interpellante che l identificazione della determinazione annuale nell attestato di datazione e storicità non trovi fondamento nella legge statale attualmente in vigore, non potendo sussistere il criterio dell annualità in tale attestato, il cui rilascio è definitivo e individuale per il singolo veicolo, e che non può quindi svolgere la funzione di individuazione generale attribuita alla determinazione dal legislatore. A questa situazione di assoluta incertezza la Regione Emilia Romagna ha tentato di porre rimedio con apposita legislazione. In particolare, art. 7 della L.R. 21 dicembre 2012 n.15 dispone che: 2. Dal 1 gennaio 2013 gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di anzianità tra i venti e i trenta anni, classificati d interesse storico o collezionistico, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall articolo 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dal relativo regolamento attuativo, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale. Ai fini dell esonero fiscale, la certificazione d iscrizione attestante la data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche è prodotta alla Regione.

3 3. Fino al 31 dicembre 2012 la determinazione dell Automobilclub storico italiano (ASI) e, per i motoveicoli, anche della Federazione motociclistica italiana (FMI), con cui sono individuati i veicoli ed i motoveicoli di anzianità tra i venti e i trenta anni, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di particolare interesse storico e collezionistico, prevista dall articolo 63, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), è valida per ottenere l esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale dalla data del suo rilascio. L esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale, sorto in virtù di tale disciplina, permane anche negli anni successivi solo nei confronti dell intestatario del veicolo che ha richiesto all ASI o alla FMI il rilascio della determinazione stessa. 4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 25,82 per gli autoveicoli e di euro 10,33 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica regionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche). In caso di omesso pagamento è accertata la violazione del mancato pagamento della tassa di circolazione con contestuale applicazione della sanzione amministrativa nella misura di euro 300,00 per gli autoveicoli e nella misura di euro 150,00 per i motoveicoli, con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Non ritenendo applicabile al legge adottata dall amministrazione regionale, in forza della prevalente giurisprudenza in materia che ne ha già peraltro sancito la incostituzionalità, il contribuente richiede una valutazione sulla validità della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art.47 DPR 445/2000 quale strumento idoneo all ottenimento dei benefici di cui all art.63 della l.342/2000. Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente E anzitutto opinione del contribuente che la normativa regionale in materia di benefici fiscali per veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, interpretativa dell art.63 della L. 342/2000, non sia applicabile in quanto incostituzionale. Sulla pretesa incostituzionalità della normativa regionale si è già espressa la Corte Costituzionale, con la sentenza n.455 del 2005, abrogativa di una identica predisposizione normativa attuata dalla Regione Liguria. In particolare la Corte evidenziò l impossibilità della amministrazione regionale di operare una modificazione sostanziale della normativa generale. Nel caso di specie, la normativa regionale abrogata dalla sentenza della Corte prevedeva l estensione dei benefici fiscali agli enti di cui all art. 60 del Codice della Strada, indebitamente assimilando le categorie di veicolo di particolare interesse storico e collezionistico (art.63 L.342/2000) e veicolo di interesse storico e collezionistico, e di fatto eludendo la previsione normativa di una determinazione a carattere generale cui rifarsi necessariamente per l individuazione dei veicoli ultraventennali cui assegnare i benefici fiscali. Alle regioni, secondo quanto stabilito dalla Corte e ribadito in maniera ancora più circostanziata dalla Suprema Corte di Cassazione nella recente sentenza n.3837/2013 non è impedita la potestà normativa tout cour in materia: le regioni

4 sono autorizzate a predisporre idonei strumenti per la riscossione della tassa di circolazione. Tuttavia le disposizioni normative regionali in materia non possono prescindere dalla determinazione generale dell ASI e, per i motoveicoli, da quella della FMI: elemento questo che si riscontra inevitabilmente nella sovrapposizione tra i distinti concetti cui il legislatore ha ritenuto opportuno produrre due differenti normative, palesemente eluso dalla normativa regionale. Di fatto, l effetto nei confronti della posizione dell art. 7 della L.R. 21 dicembre 2012 n.15 è quello di escludere al contribuente l accesso ai benefici fiscali previsti da una Legge Statale, svincolando la concessione dei benefici dalla determinazione annuale dell ASI e della FMI prevista dall art.63 della L.342/2000 per l individuazione dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico. Muovendo da tale presupposto, al fine di dimostrare che il proprio veicolo rientra nella categoria di cui all art.63 della L.342/2000, stante anche l attuale interpretazione che ASI fornisce dalle determinazione annuale, è opinione dell interpellante che al fine di richiedere i benefici fiscali previsti sia sufficiente presentare un autocertificazione (art. 47 D.P.R. 445/2000) la quale attesti che lo stato di conservazione del veicolo sia tale da rispettare i parametri soggettivi e oggettivi identificati dall ASI nella propria determinazione. Sulla natura necessariamente generale della determinazione, e quindi sulla sua non riconducibilità ad un qualsivoglia attestato, si è espressa con estrema chiarezza l Agenzia delle Entrate, la quale ha rilevato che per i veicoli ultraventennali, considerato che il comma 2 dell art. 63 non delinea alcuna procedura di tipo autorizzativo o certificativo e che, pertanto, non è prevista la presentazione all ASI o ad altro registro storico di alcuna domanda o richiesta per il riconoscimento dello specifico regime di favore, devono essere predisposti uno o più atti a contenuto generale nei quali vanno elencate, sulla base di particolari caratteristiche e prerogative, le tipologie degli autoveicoli e dei motoveicoli di interesse storico e collezionistico specificandone la marca, il modello e l anno di costruzione ( ) Tale determinazione dovrà assumersi con riguardo alle tipologie di veicoli in generale, prescindendo dal concreto riscontro del loro stato d uso o di manutenzione. (Circolare dell Agenzia delle Entrate n del 1 giugno 2001). Illuminante su questo punto è il parere espresso dal Difensore Civico della Regione Veneto in un recente parere in merito (prot. 147 del 7 febbraio 2011). In Particolare il Difensore Civico afferma che la determinazione cui si riferisce il legislatore statale [ ] sembra essere un provvedimento di tipo generale e non particolare (sottolineatura aggiunta), specificando inoltre che: La natura della generalità della determinazione in questione si evince dall obbligo di aggiornamento annuale che, non richiedendo specifici e particolari oneri, come ad esempio potrebbero essere quelli di esibizione e revisione da parte dei contribuenti, non può riferirsi alle singole posizioni e perciò atteggiasi, a seconda del caso di specie prospettato, ad atto rispettivamente confermativo o reiettivo del beneficio (sottolineatura aggiunta). A conferma dell impostazione adottata dall interpellante sono recentemente intervenute due importanti sentenze della Suprema Corte di Cassazione, la n.3837, Sez. 6-5, del 15/02/2013, confermata dalla successiva sentenza n , Sez. 6, del 17/10/2013.

5 In particolare la Suprema Corte, riconosciuta l idoneità della determinazione ASI nell elencare le caratteristiche oggettive e generali cui poi procedere all individuazione dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, ha dichiarato irrilevante la circostanza che la medesima ASI [ ] rilasci attestazioni in favore dei propri associati, decretando peraltro la infondatezza della facoltà assunta dalla regione nel caso di specie, di respingere l autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi dell art.47 del D.P.R. 445/2000, poiché il rigetto dovrebbe contestualmente accertare l insussistenza della autocertificazione e specificare i motivi del rigetto sulla base della determinazione annualmente emanata dall ASI. In conclusione, la Suprema Corte ha stabilito che: della sussistenza dei presupposti legittimanti l esenzione, infatti, il contribuente ha interesse a dare specifica prova, secondo le procedure che è onere dell Amministrazione prevedere e predisporre, onde evitare che la perversa correlazione tra il difetto di un provvedimento di attestazione individuale dell esistenza di detti requisiti e la pretesa di adempimento della Amministrazione creditrice dell imposta determini il concreto effetto di una sostanziale elusione della previsione normativa. La Corte ha quindi stabilito che in assenza di idonee procedure predisposte da parte dell amministrazione, il rigetto delle domande presentate mediante autocertificazione non può trovare fondamento nella natura dell atto in sé, invero idoneo allo scopo di dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi individuati dalla determinazione annuale dell ASI, e soltanto in presenza di una contestazione diretta ai fatti autocertificati (ossia la negazione della sussistenza di predetti requisiti soggettivi e oggettivi) la richiesta possa essere invece considerata nulla. In conclusione, l interpellante richiede che gli sia concessa la facoltà di dimostrare il possesso dei requisiti individuati nella determinazione dell ASI mediante la presentazione di una autocertificazione indicante a conferma l avvenuta revisione del veicolo, quale criterio oggettivo di corretta conservazione dello stesso. Tale soluzione pare anzitutto legittima e coerente con quanto stabilito della Legge, ma soprattutto si configura come l unica modalità con cui possa effettivamente trovare realizzazione la volontà del legislatore che, come è evidente, era quella di svincolare la concessione dei benefici fiscali dal versamento di una quota associativa ad una associazione privata. Con osservanza,lì / / (luogo e data) (firma) Si allegano: - Copia del libretto del veicolo - Copia di carta d identità e codice fiscale del dichiarante - Circolare dell Agenzia delle Entrate n del 1 giugno Sentenza della Corte Costituzionale n.455 del Sentenza della Cassazione n.3837, Sez. 6-5, del 15/02/ Lista di sentenze di commissioni tributarie favorevoli al parere del contribuente.

6 SENTENZE COMMISSIONI TRIBUTARIE FAVOREVOLI AL PARERE DEL CONTRIBUENTE ART.63 L.342/ ) CTP Roma ; 02) CT REGIONALE Perugia ; 03) CTP Ancona ; 04) CTP Bologna ; 05) CTP Bologna ; 06) CTP Bologna ; 07) CTP Ancona ; 08) CTP Bologna ; 09) CTP Bologna ; 10) CTP Bologna ; 11) CTP Bologna ; 12) CTP Bologna ; 13) CTP Roma ; 14) CTP Bologna ; 15) CT REGIONALE Perugia ; 16) CT REGIONALE Perugia ; 17) CTP Bologna ; 18) CTP Ancona ; 19) CTP Ancona ; 20) CTP Perugia ; 21) CTP Perugia ; 22) CTP Perugia ; 23) CTP Perugia ; 24) CTP Perugia ; 25) CTP Perugia ; 26) CTP Perugia ; 27) CTP Perugia ; 28) CTP Perugia ; 29) CTP Perugia ; 30) CTP Perugia ; 31) CTP Perugia ; 32) CTP Roma ; 33) CTP Perugia ; 34) CTP Perugia ; 35) CTP Perugia ; 36) CTP Roma ; 37) CTP Cosenza ; 38) CTP Cosenza ; 39) CTP Ancona ; 40) CTP Ancona ) CTP Ancona ; 42) CT REGIONALE Bologna ; 43) CT REGIONALE Bologna ; 44) CTP Bologna ) CT REGIONALE Bologna ; 46) CT REGIONALE Bologna ; 47) CTP Genova

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