ISTANZA DI INTERPELLO EX ART. 11 LEGGE 212 DEL 27 LUGLIO 2000 E S.M.I.

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1 Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige Ripartizione Finanze e Bilancio Ufficio Tasse automobilistiche Palazzo 3a, Piazza Silvius Magnago Bolzano ISTANZA DI INTERPELLO EX ART. 11 LEGGE 212 DEL 27 LUGLIO 2000 E S.M.I. Oggetto: interpello in merito all applicazione dell art. 63 della legge 342/2000: esenzioni e riduzioni previste per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico Il sottoscritto, nato a ( ) il / /, e residente a, in via, C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ proprietario del veicolo marca e modello targa Telaio Anno di prima immatricolazione RICHIEDE Il parere della Amministrazione competente, nei modi e nei tempi prescritti, riguardo il corretto trattamento tributario applicabile all art 63 della legge 342/2000, in materia di tassa di circolazione. CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA LEGGE E LA SUA APPLICAZIONE A LIVELLO LOCALE L art.63 della Legge 342/2000, al comma 2, estende i benefici fiscali previsti dal primo comma dello stesso articolo per i veicoli ultratrentennali, anche ai veicoli ultraventennali, purché essi rientrino tra quelli individuati, con propria determinazione, dall'asi e, per i motoveicoli, anche dalla FMI, nulla specificando in merito alla natura di tale determinazione. I commi 2 e 3 della citata Legge nello specifico dispongono che: 2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico: a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. 3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'asi e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente. Purtroppo l assenza di una definizione esplicita da parte del legislatore in merito alla natura che la determinazione dovrebbe assumere (lista di modelli, elencazione di caratteristiche tecniche o altro) ha consentito ad ASI ed FMI di procedere in maniera assolutamente disomogenea, generando di fatto - e di diritto - una disparità di trattamento per cui contribuenti che si trovano di fronte alla Legge in situazioni assimilabili, subiscono trattamenti differenti in ragione sia della regione di residenza, sia della tipologia di veicolo posseduto.

2 Relativamente al differente trattamento dei cittadini sulla base della loro regione di residenza basti segnalare che in Italia, su 21 enti predisposti alla riscossione della tassa di circolazione, esistono ben 5 prassi applicative della Legge, alcune delle quali assolutamente incompatibili tra di loro. Con un esempio pratico, che risulta alquanto efficace, si può notare come due contribuenti proprietari di un veicolo identico per marca, modello ed anzianità di costruzione, il primo residente in Piemonte e il secondo in Abruzzo, possano ottenere - nel primo caso - o non ottenere - nel secondo - i benefici fiscali a seconda della regione di residenza. Quanto alla seconda forma di disparità, quella riguardante la tipologia del veicolo (autovettura o motociclo), questa consegue direttamente alla definizione imprecisa del concetto di determinazione e dalla difforme interpretazione applicata dalle due associazioni individuate dalla Legge. E noto difatti che ASI e FMI hanno adottato due differenti atteggiamenti: la Federazione Motociclistica Italiana provvede a produrre annualmente una lista di motoveicoli cui spetta, una volta raggiunto il criterio oggettivo dei 20 anni d età del veicolo, il beneficio della conversione della tassa di possesso in tassa di circolazione; l Automotoclub Storico Italiano, così come si evince dai verbali dei consigli federali dello stesso ente, sostanzia invece la determinazione nel possesso, da parte dei veicoli richiedenti l accesso ai benefici fiscali, dei requisiti previsti dal proprio regolamento interno. Il che, come vedremo meglio in seguito, viene il più delle volte frainteso dagli uffici addetti alla riscossione, che di fatto richiedono che il veicolo sia iscritto all ASI. Tale confusione provoca nuovamente una applicazione della norma sbagliata e illogica, per cui il proprietario di un motociclo vedrà il proprio diritto riconosciuto praticamente in automatico, dato che la FMI esplicita chiaramente - o per meglio dire determina - quali siano i veicoli che hanno diritto all esenzione, mentre il proprietario di un autoveicolo si trova costretto molto spesso a dover scegliere tra il versamento del tributo senza esenzione e l iscrizione ad un ente di diritto privato, l ASI, del quale potrebbe anche non condividere gli obiettivi e le finalità. A questa situazione di assoluta incertezza la Provincia Autonoma di Bolzano ha tentato di porre rimedio con apposita legislazione, estendendo i benefici fiscali ai veicoli di cui all art. 60 comma 4 del Codice della Strada, ossia ai veicoli che per legge sono definiti di interesse storico e collezionistico, prevedendo altresì un regime differenziato per tutti gli altri veicoli ultraventennali adibiti esclusivamente ad uso privato, ai quali si impone il pagamento della tassa di circolazione sulla base dei coefficienti riportati sul sito provinciale. Non ritenendo applicabile al legge adottata dall amministrazione regionale, in forza della prevalente giurisprudenza in materia che ne ha già peraltro sancito la incostituzionalità, il contribuente richiede una valutazione sulla validità della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art.47 DPR 445/2000, successivamente modificato e integrato dall art.15 della l.183/2011) quale strumento idoneo all ottenimento dei benefici di cui all art.63 della l.342/2000. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE E anzitutto opinione del contribuente che la normativa regionale in materia di benefici fiscali per veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, interpretativa dell art.63 della L. 342/2000, non sia applicabile in quanto incostituzionale. Sulla pretesa incostituzionalità della normativa regionale si è già espressa la Corte Costituzionale, con la sentenza n.455 del 2005, abrogativa di una identica predisposizione normativa attuata dalla Regione Liguria. In particolare la Corte evidenziò l impossibilità della amministrazione regionale di operare una modificazione sostanziale della normativa generale. Nel caso di specie, la normativa regionale abrogata dalla sentenza della Corte prevedeva l estensione dei benefici fiscali agli enti di cui all art. 60 del Codice della Strada, indebitamente assimilando le categorie di veicolo di particolare

3 interesse storico e collezionistico (art.63 L.342/2000) e veicolo di interesse storico e collezionistico, e di fatto eludendo la previsione normativa di una determinazione a carattere generale cui rifarsi necessariamente per l individuazione dei veicoli ultraventennali cui assegnare i benefici fiscali. Alle regioni, secondo quanto stabilito dalla Corte e ribadito in maniera ancora più circostanziata dalla Suprema Corte di Cassazione nella recente sentenza n.3837/2013 non è impedita la potestà normativa tout cour in materia: le regioni sono autorizzate a predisporre idonei strumenti per la riscossione della tassa di circolazione. Tuttavia le disposizioni normative regionali in materia non possono prescindere dalla determinazione generale dell ASI e, per i motoveicoli, da quella della FMI: elemento questo che si riscontra inevitabilmente nella sovrapposizione tra i distinti concetti cui il legislatore ha ritenuto opportuno produrre due differenti normative, palesemente eluso dalla normativa regionale. Per quanto riguarda la natura della determinazione occorre anzitutto rifarsi a quanto dispone la legge dello Stato in materia, la quale stabilisce che (art.63 comma 3 della L.342/2000): 3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'asi e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente. Da questo passo risulta evidente come la determinazione richiesta dal legislatore sia un documento di carattere generale e non particolare. Il certificato rilasciato da ASI per i singoli veicoli, ad probationem, - il quale, va ricordato, non prevede alcuna verifica annuale - non trova quindi alcun fondamento nella norma, che demanda alle associazioni il compito di produrre un documento annuale e generale e non specifico per ogni veicolo. Illuminante su questo punto è il parere espresso dal Difensore Civico della Regione Veneto in un recente parere in merito (prot. 147 del 7 febbraio 2011). In Particolare il Difensore Civico afferma che: La natura della generalità della determinazione in questione si evince dall obbligo di aggiornamento annuale che, non richiedendo specifici e particolari oneri, come ad esempio potrebbero essere quelli di esibizione e revisione da parte dei contribuenti, non può riferirsi alle singole posizioni e perciò atteggiasi, a seconda del caso di specie prospettato, ad atto rispettivamente confermativo o reiettivo del beneficio (sottolineatura aggiunta). La determinazione deve coincidere con la modalità di individuazione, annualmente aggiornata, e quindi non può sostanziarsi in un certificato, altrimenti la dicitura successiva relativa all aggiornamento annuale sarebbe svuotata di ogni significato. Tale orientamento pare confermato dalla prevalente giurisprudenza tributaria in materia. Particolarmente chiara a riguardo è la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, n. 73/16/11, in cui si afferma che: per il riconoscimento dall esenzione delle tasse automobilistiche previste dall art.63 comma 2 della Legge 342 del 2000, non è necessario che l automobile sia iscritta ASI ma occorre che essa abbia compiuto i venti anni e che abbia i requisiti per poter essere considerata di particolare interesse storico e collezionistico e che abbia mantenuto l originalità delle originarie parti essenziali (sottolineatura aggiunta). Sulla presunta validità dell attestato, emesso ad probationem dall ASI, la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna si è invece espressa con queste inequivocabili parole (sent. 55/11/10): ai fini del riconoscimento del diritto all esenzione del diritto in questione, la suddetta disposizione richiede soltanto l obbligo, a carico dell ASI (e dell FMI), di identificare i veicoli da considerare di particolare interesse storico e collezionistico e non prevede alcuna procedura autorizzativa o certificativa da parte di dette Associazioni (sottolineatura aggiunta).

4 Gli stessi organi direttivi dell ASI si sono più volte espressi in questo senso - seppur mantenendo sempre una certa ambiguità - identificando il criterio utile per la determinazione nell individuazione delle caratteristiche generiche che tutti i veicoli ultraventennali devono possedere per poter essere considerati di particolare interesse storico e collezionistico, assimilando inizialmente tali caratteristiche a quelle da possedere, secondo il regolamento tecnico interno dell ASI stessa (art ), per il rilascio dell attestato di datazione e storicità, e successivamente (a partire dal 2010) alle caratteristiche tecniche richiamate dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 17 dicembre marzo 2010 per il rilascio del c.d. Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica - il quale attiene tuttavia alla disciplina dell art. 60 del C.d.S. - con una sovrapposizione di terminologie e concetti che è già stata condannata, a suo tempo, dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 455 del La determinazione ex art. 63 Legge 342/2000 per l ASI si sostanzia dunque in questa individuazione: sono veicoli di particolare interesse storico quelli per cui sarebbe possibile il rilascio dell attestato e/o certificato di rilevanza storica e collezionistica in caso di un ipotetica richiesta di valutazione, e non solo quelli a cui l attestato è stato effettivamente rilasciato. Tale interpretazione è ribadita anche nel Consiglio Federale ASI del 6 febbraio 2004, nel quale si tratta nello specifico la posizione del singolo contribuente, attribuendo all attestato di datazione e storicità un mero valore ad probationem - senza tuttavia averne diritto, come già ampiamente spiegato nel precedente paragrafo: Tale attestato svolge una funzione per ciò che concerne l'art. 63 Legge in oggetto, "ad probationem" e non costitutiva di un diritto. Il cittadino, non tesserato A.S.I., dovrà stabilire autonomamente se il proprio veicolo rispetta tali condizioni minime e, pertanto, potrà usufruire dei benefici fiscali in oggetto (sottolineatura aggiunta). E parere dello stesso Automotoclub Storico Italiano, dunque, che sia in capo al proprietario del veicolo potenzialmente storico la possibilità di certificare e dimostrare la sussistenza delle condizioni per avere accesso ai benefici fiscali. Quest ultimo passaggio è particolarmente importante e delicato, visto che il possesso delle caratteristiche richiamate dall ASI nella propria determinazione annuale costituisce certamente un fatto, che il contribuente può dunque dimostrare mediante autocertificazione ex art. 47 del D.P.R. 445 del 2000, da presentare anticipatamente o contestualmente al pagamento del bollo. Sull idoneità di tale autocertificazione fa fede la già citata giurisprudenza tributaria poiché le sentenze elencate riguardano tutti casi in cui l autocertificazione è stata valutata documento idoneo a dimostrare il particolare interesse storico e collezionistico del veicolo. Con la sentenza n.3837/2013 la Corte Suprema di Cassazione ha di fatto ribadito tutti i principi fin qui affermati in merito alla corretta interpretazione della norma, e in particolare della natura della determinazione annuale dell ASI. Sul punto la suprema Corte ha avuto modo di affermare che la determinazione ASI, così come viene attualmente prodotta, rispetta le caratteristiche richieste dalla legge, non essendo obbligata l ASI a rilasciare un elenco di veicoli. La carenza di tale elenco, esplicitamente richiesto al comma 1 e dalla cui assenza il legislatore regionale ha stabilito la necessità di richiedere l attestato ASI, non corrisponde ad una carenza di determinazione, che è l elemento su cui la normativa regionale deve riferirsi senza alcuna possibilità derogatoria della previsione. Tale richiesta è quindi infondata in quanto si riferisce ad un elenco di veicoli che non è previsto in alcun punto dell art.63 della L.342/2000. Considerata inapplicabile la legge regionale, per i motivi sopra esposti, il contribuente infine ribadisce il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella già citata sentenza, secondo cui è infondata la facoltà assunta dalla regione di respingere l autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi dell art.47 del D.P.R. 445/2000, poiché il rigetto dovrebbe contestualmente accertare l insussistenza della autocertificazione e specificare i motivi del rigetto sulla base della determinazione annualmente emanata dall ASI.

5 In conclusione, la Suprema Corte ha stabilito che: della sussistenza dei presupposti legittimanti l esenzione, infatti, il contribuente ha interesse a dare specifica prova, secondo le procedure che è onere dell Amministrazione prevedere e predisporre, onde evitare che la perversa correlazione tra il difetto di un provvedimento di attestazione individuale dell esistenza di detti requisiti e la pretesa di adempimento della Amministrazione creditrice dell imposta determini il concreto effetto di una sostanziale elusione della previsione normativa. A conferma della correttezza dell impostazione prospettata, il contribuente allega una lista di sentenze di Commissioni Tributarie dove i principi espressi trovano ampia conferma. Allo stato attuale soltanto due Regioni italiane, il Piemonte e l Umbria, hanno provveduto a stabilire le modalità di individuazione dei veicoli sulla base della determinazione dell ASI, riconoscendo ad alcuni enti o associazioni presenti sul territorio regionale la facoltà di individuare i predetti veicoli secondo le caratteristiche individuate dall ASI nella propria determinazione annuale. In assenza dunque di meccanismi di individuazione dei singoli veicoli predisposti dall amministrazione regionale e applicabili al caso di specie, le richieste di riconoscimento pervenute mediante autocertificazione non possono legittimamente essere rigettate ai contribuenti. E quindi opinione del contribuente che l autocertificazione sia strumento idoneo a dimostrare il possesso, per il proprio veicolo, delle caratteristiche richieste dall art. 63 della L.342/2000, a cui consegue il riconoscimento dei benefici fiscali previsti dalla stessa legge. Con osservanza, lì / / (luogo e data) (firma) Si allegano: - Copia del libretto del veicolo - Copia di carta d identità e codice fiscale del dichiarante

6 SENTENZE COMMISSIONI TRIBUTARIE FAVOREVOLI AL PARERE DEL CONTRIBUENTE ART.63 L.342/ ) CTP Roma ; 02) CT REGIONALE Perugia ; 03) CTP Ancona ; 04) CTP Bologna ; 05) CTP Bologna ; 06) CTP Bologna ; 07) CTP Ancona ; 08) CTP Bologna ; 09) CTP Bologna ; 10) CTP Bologna ; 11) CTP Bologna ; 12) CTP Bologna ; 13) CTP Roma ; 14) CTP Bologna ; 15) CT REGIONALE Perugia ; 16) CT REGIONALE Perugia ; 17) CTP Bologna ; 18) CTP Ancona ; 19) CTP Ancona ; 20) CTP Perugia ; 21) CTP Perugia ; 22) CTP Perugia ; 23) CTP Perugia ; 24) CTP Perugia ; 25) CTP Perugia ; 26) CTP Perugia ; 27) CTP Perugia ; 28) CTP Perugia ; 29) CTP Perugia ; 30) CTP Perugia ; 31) CTP Perugia ; 32) CTP Roma ; 33) CTP Perugia ; 34) CTP Perugia ; 35) CTP Perugia ; 36) CTP Roma ; 37) CTP Cosenza ; 38) CTP Cosenza ; 39) CTP Ancona ; 40) CTP Ancona ) CTP Ancona ; 42) CT REGIONALE Bologna ; 43) CT REGIONALE Bologna ; 44) CTP Bologna ) CT REGIONALE Bologna ; 46) CT REGIONALE Bologna ; 47) CTP Genova

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