INDICE. 1. La sentenza numero 27/2005 della Corte Costituzionale
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1 Effetti della sentenza numero 27/2005 della Corte Costituzionale in materia di decurtazione dei punti dalla patente di guida di soggetto non direttamente responsabile di infrazione stradale a cura del dottore Mario Tocci* INDICE 1. La sentenza numero 27/2005 della Corte Costituzionale 2. Gli effetti della sentenza numero 27/2005 della Corte Costituzionale secondo una particolare interpretazione giurisprudenziale: la pronuncia del T.A.R. Toscana numero 874/ Annullamento atti di decurtazione dei punti dalla patente di guida di soggetto non identificato quale effettivo responsabile di illecito amministrativo: quale giurisdizione? Riflessioni a favore della giurisdizione ordinaria * Patrocinatore Legale del Foro di Cosenza Allievo Scuola Specializzazione Prof. Legali Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Catanzaro Collaboratore Cattedra Diritto Privato Facoltà di Scienze Politiche Università degli Studi della Calabria
2 1. La sentenza numero 27/2005 della Corte Costituzionale Con la sentenza numero 27 pronunciata in data 12 gennaio 2005 e depositata in data 24 gennaio 2005, la Corte Costituzionale riunita sotto la presidenza di Valerio Onida, che si è avvalso di Alfonso Quaranta quale relatore ha dichiarato l illegittimità costituzionale degli articoli 126 bis, comma secondo, e 204 bis, comma terzo, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 numero 285 (Codice della Strada) nelle parti in cui in combinato disposto prevedevano la decurtazione dei punti dalla patente di guida a carico del soggetto proprietario di veicolo ritratto in infrazione nei casi di mancata identificazione del conducente. Le norme impugnate dai vari Giudici di Pace (Bra, Carrara, Casale Monferrato, Ficarolo, Lanciano, Mestre, Montefiascone, Voltri) stridevano secondo le interpretazioni fornite dai medesimi magistrati remittenti con gli articoli 3, 24 e 27 della Carta Costituzionale. Il contrasto con il principio di uguaglianza (articolo 3) acclarato poi dalla Consulta è originato dal differente trattamento contemplato per soggetti destinatari di sanzioni amministrative scaturenti da infrazioni stradali rispetto a soggetti destinatari di sanzioni amministrative in genere. Bisogna fare riferimento all articolo 3 della legge 24 novembre 1981 numero 689; dalla disposizione che in tale norma è consacrata sono ricavabili due principi fondamentali che informano il trattamento sanzionatorio riservato in via generale ai rei di illeciti amministrativi: quello della personalità (al primo comma) e l altro della colpevolezza quale elemento caratterizzante (al secondo comma) della responsabilità. L articolo 126 bis, comma secondo, del Codice della Strada poneva invece il principio di solidarietà tra conducente e proprietario (o usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria). Norma principale e programmatica è stata (correttamente) ritenuta dai giudici costituzionali quella predicata dall articolo 3 della legge 24 novembre 1981 numero 689. Il Giudice delle Leggi ha inoltre escluso che l articolo 126 bis, comma secondo, del Codice della Strada ricalcasse la previsione dell articolo 6 della legge 24 novembre 1981 numero 689 in ordine al principio di solidarietà tra proprietario (o usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria) e l utilizzatore del bene strumentale alla violazione normativa circa la sopportazione degli effetti pecuniari della sanzione. Hanno osservato infatti gli alti magistrati che il citato articolo 126 bis, comma secondo, commina una sanzione non meramente pecuniaria ma anche foriera di effetti personali. Alla luce delle considerazioni testé argomentate, la Corte ha ritenuto assorbibili le censure relative all articolo 27 della Carta Costituzionale in materia di personalità della responsabilità
3 penale (questione già affrontata, come visto, seppur con riferimento alla responsabilità per illeciti penali depenalizzati). Diverso il discorso sull articolo 24: la censura rivolta verso tale articolo è stata declarata inammissibile. La violazione del citato articolo, infatti, era stata da alcuni magistrati remittenti ritenuta sussistente con riferimento alla mancata contestazione immediata delle infrazioni stradali, da cui discendeva asseritamente l impossibilità dell articolazione di una valida difesa da parte del soggetto sanzionato a distanza di tempo dalla commissione del presunto illecito, così suppostamente costretto a subire la decurtazione dei punti dalla propria patente di guida in modo pressoché inerte. La Consulta, tuttavia, non ha preso in esame la questione perché la mancata contestazione immediata delle infrazioni stradali non è predicata dagli articoli in ordine ai quali era stata sollevata eccezione di costituzionalità. In definitiva, allora, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 126 bis, comma secondo, e 204 bis, comma secondo, del Codice della Strada è stata accolta per violazione dei principi di ragionevolezza nell applicazione delle sanzioni amministrative ed uguaglianza tra soggetti destinatari delle medesime. In virtù di tali principi, comunque, secondo la Corte si è reso necessario parificare i soggetti destinatari di sanzioni amministrative per infrazioni stradali indipendentemente dalla qualificazione degli stessi come persone fisiche o giuridiche. Difatti, prima dell intervento della Consulta, la persona giuridica proprietaria (o usufruttuaria o acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatrice a titolo di locazione finanziaria) di veicolo ritratto in infrazione che non comunicasse agli organi accertatori il conducente del medesimo al momento del rilevamento era resa passiva di un ulteriore sanzione pecuniaria, contemplata dall articolo 180, ottavo comma, del Codice della Strada (non essendo possibile procedere, evidentemente, ad alcuna decurtazione di punti da patente di guida). 2. Gli effetti della sentenza numero 27/2005 della Corte Costituzionale secondo una particolare interpretazione giurisprudenziale: la pronuncia del T.A.R. Toscana numero 874/2005 La prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, con la sentenza numero 874 del 23 febbraio 2005, ha per primo fornito l interpretazione pratica della decisione della Consulta appena commentata. Ai magistrati amministrativi fiorentini si era rivolto il proprietario di un veicolo ritratto in eccesso di velocità dalla Polizia Municipale di San Miniato senza identificazione del
4 conducente, che aveva subito sia un imposizione pecuniaria sia la decurtazione di punti dalla patente di guida. In particolare, il ricorrente che già aveva perso dieci punti sulla propria patente di guida aveva ricevuto comunicazione della decurtazione di ulteriori dieci punti dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile; di conseguenza, a carico dello stesso, l Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Firenze (ove il ricorrente stesso risiedeva) aveva disposto l ordine di revisione della patente di guida. Il Tribunale Amministrativo, rilevata la retroattività delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale, ha annullato il provvedimento della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e tutti gli atti presupposti e consequenziali. Interessante l osservazione dell organo giurisdizionale fiorentino circa la propria competenza territoriale, scaturente secondo i giudici decidenti dalla circostanza dell avvio ad opera di una Pubblica Amministrazione avente sede nella regione Toscana (l Amministrazione Comunale di San Miniato) del procedimento amministrativo in esito al quale sia la Direzione Generale sia l Ufficio Provinciale di Firenze della Motorizzazione Civile avevano emanato i provvedimenti impugnati. Il decisum del collegio toscano avrà un effetto devastante. Difatti ogni atto di decurtazione dei punti dalla patente di guida di soggetto non identificato quale effettivo responsabile di illecito amministrativo spiccato a partire dal 23 febbraio 2005 (ancorché relativo ad accertamenti cronologicamente anteriori) sarà destinato ad essere annullato. Scatta ora l ulteriore problema di stabilire se l Autorità Giudiziaria avente giurisdizione in materia sia quella amministrativa o quella ordinaria. 3. Annullamento atti di decurtazione dei punti dalla patente di guida di soggetto non identificato quale effettivo responsabile di illecito amministrativo: quale giurisdizione? Riflessioni a favore della giurisdizione ordinaria La problematica dell individuazione dell Autorità Giudiziaria avente giurisdizione in materia di annullamento di atti di decurtazione dei punti dalla patente di guida di soggetto non identificato quale effettivo responsabile di illecito amministrativo non è banale. A dispetto di quanto stabilito dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, chi scrive ritiene che sia l Autorità Giudiziaria Ordinaria ad avere giurisdizione. Si guardi infatti alla disposizione di cui all articolo 22 bis della legge 24 novembre 1981 numero 689, come successivamente integrata e modificata, che
5 al primo comma statuisce che si propone innanzi al Giudice di Pace l opposizione avverso i provvedimenti sanzionatori della Pubblica Amministrazione (salvo che i medesimi rientrino in alcune ipotesi particolari, quale quella relativa alla comminazione di sanzioni non pecuniarie, la cui opposizione è da proporre innanzi al Tribunale); al terzo comma disciplina la competenza ratione materiae del Giudice di Pace per l opposizione avverso i provvedimenti sanzionatori non pecuniari della Pubblica Amministrazione che derivino da illeciti previsti e puniti dal Codice della Strada. Inoltre la competenza del Giudice di Pace è affermata anche dall articolo 204 bis dello stesso Codice della Strada. Ed allora si può affermare che le sanzioni inflitte per violazioni di norme del Codice della Strada sono opponibili innanzi all Autorità Giudiziaria Ordinaria. La decurtazione dei punti dalla patente di guida è una sanzione contemplata dal Codice della Strada. Dell opposizione all atto dispositivo della misura afflittiva medesima, dunque, deve conoscere il Giudice di Pace. Sorge a questo punto il problema di delineare la competenza territoriale dell Autorità Giudiziaria Ordinaria. Ad avviso dello scrivente, è necessario ancora una volta fare riferimento all articolo 204 bis del Codice della Strada, che al primo comma regolamenta la competenza del Giudice di Pace del luogo in cui sia stata commessa la contestata violazione da cui discenderebbe la sanzione inflitta. In termini pratici, il soggetto che ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana avrebbe potuto pacificamente rivolgersi al Giudice di Pace del Mandamento di San Miniato.
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