CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO AFFARI. Tra. One-etere S.r.l. a Socio Unico, con sede legale in Trento (TN), via Marino
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- Elvira Zanella
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1 CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO AFFARI Tra, con sede legale in Trento (TN), via Marino Stenico n. 26, C.F. e P.IVA , (di seguito anche il "Preponente" o "One Etere") e il sottoscrittore delle presenti condizioni generali di contratto (d ora in poi per brevità denominato anche il Procacciatore ). Il Preponente ed il Procacciatore sono di seguito congiuntamente denominati anche le "Parti" e/o, ciascuno singolarmente, la "Parte" premesso che il Preponente è una società operante nel settore dei servizi per la comunicazione via web ed offre, in particolare, i servizi di e SMS (i servizi e prodotti del Preponente sono di seguito per brevità denominati anche i "Servizi"); il Preponente intende rafforzare la propria rete commerciale ed incrementare, in particolare, la vendita dei servizi di e SMS e correlati; il Procciatore dichiara e garantisce al Preponente di non essere iscritto ad alcun Ruolo degli Agenti e Rappresentati di Commercio, di non essere iscritto all'enasarco e di non svolgere, né principalmente né quale attività secondaria, quella di agente e/o rappresentante di commercio; fermo restando quanto supra, il Procacciatore, intende promuovere l'attività di One-etere mediante divulgazione di materiale online e offine ai potenziali interessati all'acquisto dei Servizi dalla stessa offerti; tel
2 al fne di ampliare il proprio bacino di clientela e rafforzare la propria rete commerciale, il Preponente intende avvalersi della collaborazione e dell'assistenza qualifcata del Procacciatore; è comune volontà delle Parti costituire un rapporto di procacciamento d'affari, senza il conferimento di alcun potere di rappresentanza né vincolo di esclusiva, a carattere non continuativo, con ciò espressamente escludendo che tale contratto (d'ora in poi per brevità il "Contratto") dia luogo ad un rapporto di lavoro, associativo ovvero di agenzia, tutto ciò premesso e considerato, le Parti così come in epigrafe meglio individuate convengono e stipulano quanto segue: Art. 1 Validità delle premesse e degli allegati 1.1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Art. 2 Oggetto della prestazione 2.1. Il Preponente affda al Procacciatore, che accetta, l'incarico di: - pubblicizzare i servizi di ed SMS e correlati erogati dal Preponente, così come dettagliato nell'articolo 7 che segue; - ricercare e segnalare a One-etere i clienti interessati all'acquisto dei Servizi, così come dettagliato nell'art. 8 che segue; tel
3 Art. 3 Svolgimento dell'incarico 3.1. Il presente Contratto non è cedibile, totalmente né parzialmente e ad alcun titolo, dal Procacciatore ad altri soggetti senza la preventiva autorizzazione del Preponente, da rilasciare per iscritto a pena di decadenza Il Procacciatore può svolgere il proprio incarico senza alcuna limitazione territoriale e potrà avvalersi di propri collaboratori e/o di soggetti terzi, della cui scelta, coordinamento e remunerazione il Procacciatore medesimo resterà l'esclusivo responsabile Le Parti stabiliscono espressamente che il rapporto costituito con il presente Contratto non ha natura esclusiva e dunque consente al Procacciatore di occuparsi di affari anche in concorrenza con One Etere, nonché di sottoscrivere ulteriori accordi commerciali con altre aziende, ancorché concorrenti Il Procacciatore esegue le attività oggetto del presente Contratto in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione o dipendenza giuridica e/o di fatto nei confronti di One-etere, e potrà determinare liberamente modalità ed orari per la prestazione della propria attività in favore della Preponente Le Parti restano autonome l'una dall'altra nell'adempimento dei rispettivi obblighi, senza che si instauri tra le stesse alcun rapporto di dipendenza, di agenzia e/o associativo In nessun caso il Procacciatore potrà: a. chiedere e/o incassare somme per conto di One-etere, b. dare condizioni o garanzie, c. rappresentare One-etere, a meno di specifca autorizzazione da parte di tel
4 quest'ultima e per specifci affari, d. impegnare One-etere in qualunque contratto o accordo precontrattuale, e. fare nessuna proposta o dare garanzie riguardo ai Servizi oltre a quanto contenuto nel materiale informativo fornito da One-etere Con la sottoscrizione del presente Contratto l'account del Procacciatore viene convertito in account partner (account amministratore) e dotato di una nuova sezione che permette di sfruttare strumenti di promozione web dei Servizi, come esplicitato nell'articolo 7, e abilita alla creazione di una serie di account affliati al principale, detti account collegati, ai sensi dell'articolo 8. Art. 4 Esclusiva 4.1. Il Preponente potrà liberamente avvalersi di soggetti terzi per l'esecuzione di attività di procacciamento d'affari e/o, genericamente, di consulenza ed assistenza, non essendo prevista alcuna esclusiva e/o diritto di prelazione a favore del Procacciatore. Art. 5 Obblighi e diritti del Procacciatore 5.1. Il Procacciatore dovrà tutelare gli interessi del Preponente ed agire con lealtà e buona fede Il Procacciatore si impegna a non formulare ai potenziali clienti proposte commerciali diverse da quelle preventivamente predisposte da One-etere, fatte salve le seguenti casistiche: la divulgazione dei codici partner preventivamente comunicati da Oneetere stessa tel
5 l'espressa autorizzazione scritta di quest'ultima a procedere per un singolo affare Il Procacciatore è legittimato all'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi di Oneetere per il solo svolgimento delle attività regolate nel presente Contratto. Gli stessi dovranno essere restituiti a One-etere S.r.l. nel termine di 10 giorni (dieci) dalla cessazione dell'incarico, a qualunque causa essa sia riconducibile Il Procacciatore ha diritto al pagamento della provvigione ai sensi dell'art. 10 che segue Il Procacciatore è tenuto a conservare presso i propri uffci i documenti relativi al presente incarico ed all'espletamento dello stesso (es. copia dei contratti, dichiarazioni dei clienti, ) per un periodo di 5 anni (cinque), a decorrere dalla data dei medesimi. Gli stessi dovranno essere consegnati a One-etere S.r.l. nel termine di 10 giorni (dieci) dalla cessazione dell'incarico, a qualunque causa essa sia riconducibile In ossequio al principio di autonomia di cui all'articolo 3.4 che precede, il Procacciatore ha la facoltà di programmare e realizzare, pur nel rispetto dell'immagine del Preponente ed in linea con la strategia commerciale ed operativa di quest'ultimo, le attività promozionali ritenute più opportune volte al reperimento di nuova clientela, avvalendosi di conoscenze tecniche e di risorse proprie Il Procacciatore potrà accedere in ogni momento al resoconto degli acquisti effettuati da ciascun Cliente e al còmputo dei relativi guadagni provvigionali, tramite l'apposita sezione in area riservata. tel
6 Art. 6 Obblighi e diritti del Preponente 6.1. One-etere S.r.l. si impegna a fornire al Procacciatore la documentazione necessaria relativa ai Servizi ed, in generale, le informazioni necessarie all'esecuzione dell'incarico, qualora vengano richieste dal Procacciatore One-etere è tenuta a dare tempestiva comunicazione al Procacciatore circa i nuovi Servizi offerti, modifche ed aggiornamenti alle precedenti condizioni di vendita One-etere è tenuta a corrispondere al Procacciatore le provvigioni maturate per l'attività svolta, ai sensi dell'art.10 del presente Contratto. Art. 7 Pubblicizzazione dei Servizi e assegnazione dei clienti 7.1. L'account partner, dedicato al Procacciatore, permette di utilizzare strumenti quali link partner dedicato, banner grafci e/o testuali e codici sconto dedicati per effettuare attività promozionale online Tutti i Clienti che si registrano tramite l'utilizzo degli strumenti sopra citati, verranno automaticamente collegati al partner e i loro acquisti ricondotti a quest'ultimo, al fne di calcolarne le relative provvigioni Qualora un account, venuto a conoscenza dei Servizi tramite l'attività promozionale del Partner, dovesse registrarsi in maniera autonoma (senza sfruttare, quindi, gli strumenti di cui sopra o quelli descritti all'articolo 8), non risulterà possibile in nessun modo a One-etere ricondurre gli acquisti effettuati da suddetto account al Procacciatore e riconoscergliene, quindi, le relative provvigioni. tel
7 Art. 8 Registrazione manuale dei clienti 8.1. Il Procacciatore potrà inoltre provvedere alla registrazione manuale del Cliente tramite il proprio account partner, ovvero creando un apposito account collegato al proprio. Ogni account collegato è riferibile esclusivamente all'account partner del Procacciatore, di cui è affliato, e gli acquisti da esso effettuati concorreranno al còmputo delle provvigioni Il Procacciatore provvederà ad assegnare e comunicare al Cliente una username ed una password riservate, con le quali potrà accedere autonomamente ai siti internet di One-etere ed effettuare l'ordine dei Servizi. Art. 9 Attività di assistenza e consulenza 9.1. One-etere si impegna a erogare a favore dei clienti che abbiano acquistato i Servizi grazie all'opera di procacciamento d'affari svolta dal Procacciatore, qualora espressamente richiesto dagli stessi, attività di assistenza e consulenza aventi ad oggetto le modalità di effettuazione degli ordini e la gestione ordinaria dei Servizi medesimi E' fatto in ogni caso divieto al Procacciatore di agire sui dati dei potenziali clienti, dei Clienti ovvero del Preponente senza espressa autorizzazione del soggetto interessato. Il Procacciatore si assume ogni responsabilità per la modifcazione e/o cancellazione dei dati. Art. 10 Corrispettivo Il diritto del Procacciatore al corrispettivo per le attività svolte ai sensi del tel
8 presente Contratto matura con l'incasso, da parte del Preponente, dell'intera somma a questi dovuta dal Cliente Per l'attività svolta, al Procacciatore spetta un corrispettivo omnicomprensivo proporzionale all'importo netto che One-etere incasserà da ogni singolo affare concluso con i Clienti, come da condizioni economiche allegate al presente Contratto In caso di cessazione del rapporto, il Procacciatore avrà diritto a percepire il corrispettivo, nella misura di cui sopra, sulle transazioni effettuate dagli account collegati al proprio account principale prima della cessazione del rapporto Il Procacciatore non ha diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'attività o per l'adempimento degli obblighi di cui al presente Contratto. Art. 11 Modalità di pagamento One-etere provvederà al pagamento del corrispettivo maturato secondo quanto convenuto nelle condizioni economiche allegate al presente Contratto. Art. 12 Riservatezza e confdenzialità Il Procacciatore si impegna espressamente a considerare come soggetti a vincolo di riservatezza tutti i dati e le informazioni attinenti i Clienti e/o potenziali Clienti di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del presente incarico Il Procacciatore si impegna, nello specifco, a non pubblicare e comunque non divulgare a terzi le informazioni di cui al precedente punto L'impegno di cui sopra verrà meno esclusivamente nei casi in cui la tel
9 pubblicazione o la divulgazione siano richieste per adempiere ad un obbligo di legge o da parte di Autorità alle quali non si possa opporre rifuto. In tal caso il procacciatore di affari è tenuto a darne pronta comunicazione per iscritto a Oneetere. Art. 13 Privacy Con la sottoscrizione del presente Contratto le Parti prestano il loro consenso espresso ed informato a che i dati che le riguardano ed implicati dall esecuzione del Contratto medesimo siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento elencate all articolo 4, comma 1 lett. a) del D.lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 recante il Codice sulla protezione dei dati. Art. 14 Durata del contratto L'incarico conferito con il presente Contratto è a tempo indeterminato. Art. 15 Recesso e risoluzione del contratto Ciascuna delle Parti ha diritto di recedere dal presente Contratto di procacciamento di affari con preavviso di almeno giorni 7 (sette) a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviare all'altra Parte Il presente Contratto si risolverà inoltre di diritto nei seguenti casi: fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposto il Procacciatore, se persona giuridica; condanna civile o penale per il Procacciatore che possa pregiudicare il buon nome o ostacolarne l'attività, se persona fsica Il Preponente ha la facoltà di risolvere il presente Contratto, dandone tel
10 comunicazione a mezzo Raccomanda A.R. al Procacciatore, in uno dei seguenti casi: qualora il Procacciatore si sia reso inadempiente con specifco riguardo alle obbligazioni previste dall'articolo 5 del presente Contratto; qualora, trascorsi n. 12 mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, il Procacciatore non abbia segnalato a One-etere alcun soggetto interessato all'acquisto dei Servizi; qualora, per 12 mesi consecutivi, il Procacciatore non abbia segnalato a Oneetere alcun soggetto interessato all'acquisto dei Servizi. Art. 16 Modifche del contratto Qualsiasi modifca, aggiunta e/o variazione al presente Contratto potrà avvenire unicamente in forma scritta su accordo delle Parti, a pena di ineffcacia. Art. 17 Foro competente Qualsiasi controversia tra le Parti relativa al presente Contratto, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà rimessa in via esclusiva alla decisione del Tribunale di Trento. Art. 18 Registrazione Le eventuali spese di registrazione del presente Contratto e le relative spese saranno a carico del Procacciatore. Art. 19 Comunicazioni Qualunque comunicazione da farsi in merito al presente Contratto dovrà tel
11 essere inviata per lettera raccomandata, telefax, o posta elettronica ai seguenti recapiti:, via Marino Stenico 26, Trento (Tn) Fax info@trendoo.com tel
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