Regolamento del servizio delle cose ritrovate e delle cose abbandonate

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1 COMUNE DI TORRILE PROVINCIA DI PARMA Regolamento del servizio delle cose ritrovate e delle cose abbandonate Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. del

2 Art. 1 Ambito di applicazione Le disposizioni del presente regolamento si applicano ad oggetti rinvenuti da cittadini residenti e non, nel territorio comunale di Torrile. In base a quanto stabilito dal Codice Civile, le cose mobili ritrovate nel territorio del Comune, quando non vengano direttamente restituite dal ritrovatore al proprietario, devono essere consegnate senza indugio all Ufficio Comunale preposto, indicando le circostanze del ritrovamento. Art. 2 Cose ritrovate e/o abbandonate Le cose ritrovate o abbandonate sono soggette alla normativa di cui agli artt. da 927 a 931 del Codice Civile e l Ufficio delle cose Ritrovate e delle cose abbandonate è affidato al Comando di Polizia Municipale, sotto l'osservanza delle disposizioni regolate dagli articoli da 927 a 931 del codice civile. Nell ambito del Servizio il Comandante della Polizia Municipale può individuare, con delega, ulteriore personale a cui assegnare dette funzioni ovvero avvalersi. Il luogo di deposito è individuato in un locale di proprietà comunale. In occasione di feste, fiere, mercati e manifestazioni pubbliche di altro genere, le cose destinate alla vendita, anche se contenute in sacchi, borse o esposte su teli, che siano abbandonati sul suolo pubblico o su aree private in concessione, e per le quali non si debba procedere a sequestro penale o amministrativo, quando non sia stato possibile identificare i responsabili dell'abbandono, devono considerarsi a tutti gli effetti cose abbandonate e come tali suscettibili di occupazione, ai sensi dell'art. 923 c.c., da parte dell'amministrazione Comunale proprietaria del suolo e degli spazi su cui è avvenuto l'abbandono. Art. 3 Modalità per l esecuzione e accettazione degli oggetti ritrovati e/o abbandonati L operatore verifica l oggetto depositato ed il suo contenuto, adottando le normali precauzioni e procedendo, ove occorra, all apertura di borse, zaini,valige anche se chiuse a chiave anche con l aiuto di personale specializzato o operai comunali. In caso di contenitori sospetti l apertura deve avvenire in presenza delle Forze dell Ordine o Autorità Sanitarie secondo le competenze. Gli oggetti consegnati all ufficio sono registrati su apposito registro in ordine numerico crescente e per ogni anno solare, eventualmente fotografati se considerati di valore. L addetto applica all oggetto (od al contenitore in cui viene o è inserito), un cartellino o uno scontrino riportante il numero corrispondente a quello di registrazione e la data di deposito. Lo stesso numero di registrazione viene riportato su tutti gli atti scritti relativi all oggetto stesso nei quali deve essere riportata dettagliata descrizione dell oggetto (oltre alla eventuale stima, quando si tratta di oggetto prezioso). L eventuale immagine dell oggetto rinvenuto sarà archiviata elettronicamente. Al ritrovatore deve essere rilasciata ricevuta di quanto rinvenuto e consegnato all ufficio, nella quale devono essere indicati il luogo del ritrovamento e le circostanze in cui ciò è avvenuto, la natura e lo stato dell oggetto, nonché quant altro si ritenga utile per l identificazione della cosa ritrovata. Qualora si tratti di chiavi e di bigiotteria, non sarà rilasciata ricevuta e non si procederà all iscrizione nel registro. In tal caso verrà allegata all oggetto una nota con il nome del ritrovatore, eventuale numero di telefono, luogo e data di ritrovamento. Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. del Pagina 2

3 Qualora il ritrovamento avvenga da parte di agenti di Polizia Municipale, da dipendenti pubblici nell esercizio delle loro funzioni ovvero da personale delle organizzazioni di volontariato in corso di prestazione d opera per il Comune di Torrile, l oggetto diviene di proprietà comunale e in tal caso al ritrovatore, non spetta il bene ritrovato non ritirato, ne il premio previsto. Qualora la consegna della cosa ritrovata sia fatta da un cittadino all'agente di Polizia Municipale sulla strada, quest'ultimo dovrà annotare le generalità del ritrovatore e l'indirizzo o un recapito telefonico del medesimo per le comunicazioni conseguenti. Le cose abbandonate sono depositate presso il Servizio di Polizia Municipale e dal medesimo è redatto apposito verbale di inventario con l'elenco delle singole cose, distinte per genere, con indicazione del numero e del luogo ove sono state abbandonate. I beni catalogati nel verbale - inventario sono depositati presso i locali individuati in attesa del provvedimento che decida la destinazione degli stessi. Art. 4 Avviso di pubblicazione Ai sensi dell art. 928 del codice civile il Sindaco, tramite i dipendenti preposti, rende noto il ritrovamento per mezzo di pubblicazione all Albo Pretorio on line del Comune da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta. Del ritrovamento può essere data notizia a mezzo stampa cittadina quando ciò si dimostri necessario ed opportuno secondo l importanza o valore del ritrovamento. E consentita la divulgazione della descrizione generica della cosa, evitando i particolari (colore, marca,accessori ecc..). Art. 5 Restituzione beni al proprietario. In tutti gli altri casi, se la cosa ritrovata presenta elementi utili per una immediata identificazione del proprietario, l ufficio rintraccia e spedisce a costoro un avviso del deposito. Se l oggetto depositato presenta elementi utili per rintracciare il proprietario o la persona che lo ha smarrito, l ufficio esperisce, nei limiti della normale diligenza, le opportune e possibili ricerche per addivenire alla identificazione degli interessati ed alla spedizione dell avviso di cui al comma precedente. Gli oggetti ritrovati sono restituiti al legittimo proprietario, o a persona dallo stesso delegata al ritiro munito di delega e fotocopia di documento di riconoscimento del delegante. Chi si dichiara legittimato al ritiro, durante il periodo di giacenza previsto dall art. 929 del C.C., ha l obbligo di fornire all Ufficio la descrizione particolareggiata dell oggetto nonché esibire denuncia di smarrimento presentata all Autorità competente in caso si tratti di velocipedi o oggetti preziosi. Gli oggetti di scarso valore commerciale e la bigiotteria, riconosciuti con certezza dal proprietario e descritti compiutamente, possono essere restituiti anche senza presentazione di denuncia di smarrimento. Della consegna viene fatta firmare apposita ricevuta con identificazione del consegnatario. Le chiavi ritrovate per l apertura di porte, garage, cancelli, autoveicoli, non verranno restituite al ritrovatore ma solamente al proprietario che le riconosca senza ombra di dubbio fornendo descrizione particolareggiata o denuncia di smarrimento. In caso di dubbio le chiavi non verranno restituite ma conservate nei luoghi di custodia del Comune. Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. del Pagina 3

4 Le cose ritrovate non potranno essere restituite a persone minori di anni 14 se non accompagnate dal genitore o tutore. Se restituiti a minori di anni 18 ma maggiori di 14, ne viene data comunicazione, anche telefonica, al genitore/tutore. In caso di decesso del proprietario la cosa ritrovata è consegnata agli eredi purché muniti di autocertificazione indicante la condizione di eredi. Qualora gli eredi siano più di uno il bene sarà consegnato previa presentazione di delega a firma di tutti gli interessati. Se gli eredi avvisati del ritiro non ottemperino entro 60 dalla comunicazione, la cosa si ritiene definitivamente abbandonata. Art. 6- Acquisizione della proprietà della cosa ritrovata o abbandonata. Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse. Allo scadere, invece, del termine di cui all'art. 929 c.c. l'ufficio inviterà, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il ritrovatore a provvedere al ritiro della cosa depositata, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento, con l'avvertimento che, decorso infruttuosamente detto termine, la cosa entrerà nella disponibilità dell Amministrazione Comunale. L ufficio comunale rimane del tutto estraneo ai rapporti che possono scaturire tra il proprietario ed il ritrovatore ma si limiterà ad indicare la volontà del ritrovatore sugli atti predisposti. La consegna dell oggetto al ritrovatore è subordinata al versamento delle eventuali spese sostenute dall Amministrazione comunale. All'atto del ritiro della cosa il ritrovatore dovrà sottoscrivere apposita ricevuta e la medesima deve essere annotata sull'apposito registro degli oggetti ritrovati. Nel caso di persona delegata al ritiro, la stessa dovrà presentarsi munita di delega firmata dal ritrovatore corredata di fotocopia di un documento d identità del delegante, in corso di validità. Gli oggetti non ritirati così divenuti di proprietà comunale possono: a) essere alienati tramite asta pubblica avvalendosi anche di enti/società all uopo specializzate e il ricavato sarà devoluto in beneficenza e/o assistenza attraverso i Servizi Sociali del Comune di Torrile, secondo le determinazioni che verranno assunte dalla Giunta Comunale, dedotte le spese di vendita e custodia.; b) essere destinati ad ausilio dei vari settori/servizi dell Amministrazione comunale di Torrile, previa delibera della Giunta Comunale; c) essere concessi in comodato d uso o ceduti gratuitamente a Enti e soggetti pubblici o ad associazioni senza fini di lucro, previa delibera della Giunta Comunale; d) essere conferiti ad isola ecologica / discarica pubblica o ad azienda preposta per lo smaltimento nel caso non rivestano nessun valore economico o costituiscano pericolo per la salute pubblica per le cose e le persone; e) essere ceduti ad aziende di demolizioni quando trattasi di veicoli a motore, di cui all art. 12 c. 2 del presente regolamento, o con soggetto proprietario non rintracciabile. Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. del Pagina 4

5 I beni ritenuti preziosi, indicativamente quali oro, argento, gemme, pietre, medaglie, corallo, saranno conservati in via preventiva nella sede comunale in cassaforte o armadio in metallo chiuso a chiave e, dopo valutazione, saranno posti in vendita almeno ogni 5 anni, mentre le somme in denaro rinvenute verranno versate presso la tesoreria comunale. La valuta straniera rinvenuta può essere cambiata in Euro secondo il valore corrente di mercato. Le procedure per la prima vendita/cessione/distruzione/acquisizione dei beni in deposito o giacenti, potranno essere avviate all avvenuta approvazione del presente Regolamento. In caso di ritrovamento di cose oggetto di furto o riferibili a reati si applicano le procedure di Polizia Giudiziaria. La Giunta Municipale può assegnare, direttamente o su richiesta, in beneficenza ad Enti, Istituzioni o Associazioni senza scopo di lucro, le cose abbandonate e recuperate dal Servizio di Polizia Municipale, quando si tratti di beni suscettibili di riutilizzo e utili al perseguimento dei fini propri dell'ente, istituzione o associazione stesse. Art.7 Determinazione del prezzo della cosa ritrovata. Il prezzo della cosa ritrovata sarà determinato facendo riferimento al valore medio di mercato del bene considerando il suo stato d uso. Per tale stima potrà essere nominato, secondo la specificità della cosa ritrovata, un dipendente dell ufficio tecnico comunale, un perito del Tribunale o dell Istituto Vendite Giudiziarie, un commerciante/artigiano esperto nella materia inerente l oggetto ritrovato. La nomina è eseguita con delibera di Giunta comunale mentre in caso di urgenza con le modalità per la nomina degli ausiliari di P.G. (art. 348/c.4 del C.P.P.) e può essere compiuta dal Sindaco ove ufficiale di P.G. o da un ufficiale della Polizia Municipale. Art. 8 Oggetti o cose deperibili non conservabili. Gli oggetti deperibili o non conservabili, quando non siano tempestivamente rintracciabili i proprietari, saranno ceduti ai Servizi Sociali comunali, con provvedimento del Comandante della Polizia Locale, per il conseguimento dei fini istituzionali. Art. 9 Restituzione di documenti Per i documenti di identificazione personale o di veicoli targati rinvenuti o per documenti riconducibili a persone fisiche e giuridiche con residenza/sede nel comune di Torrile, il competente ufficio invia comunicazione agli interessati ai fini del ritiro in ufficio. Nell attività preordinata al reperimento dei soggetti di cui al precedente comma, l Amministrazione comunale ed il personale preposto non sono tenuti ad effettuare le ricerche anagrafiche quando gli stessi risultino sconosciuti o non più dimoranti all indirizzo riportato nei documenti o da essi desumibile. Per i soggetti interessati, residenti in altri comuni, l Amministrazione comunale provvede ad effettuare l invio dei documenti presso il comune di residenza o di dimora abituale. I documenti appartenenti a cittadini stranieri, non rintracciati o non rintracciabili all indirizzo rappresentato, sono inviati alle rappresentanze consolari del Paese di residenza. Le carte e/o permessi di soggiorno e assimilabili ritrovati sono consegnati alla Questura del luogo di rilascio. I libretti assegno, bancomat, carte di credito di cui non si possa risalire direttamente al proprietario, saranno spediti all Istituto di credito emittente, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Stessa prassi vale per cartellini e tesserini personali rilasciati da ditte o Pubbliche Amministrazioni. Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. del Pagina 5

6 Le tessere o documenti di nessun valore legale ne identificativo, ricevute fiscali, agende, fotografie, sono depositati e di seguito, se non restituiti al proprietario, possono essere distrutti dopo sei mesi dall avvenuto ritrovamento redigendo apposito verbale. Art Spedizione delle cose ritrovate ad altri uffici Se la natura e le dimensioni degli oggetti lo consentono (come documenti personali, targhe di veicoli e simili), i medesimi possono essere spediti al Comune di residenza del proprietario, per la restituzione allo stesso. Art Equiparazione del possessore o detentore al proprietario In adempimento a quanto disposto dall art. 931 del codice civile al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore. Art. 12 Disposizioni finali. Il presente regolamento entra in vigore dall intervenuta esecutività della deliberazione approvativa. Le disposizione del presente regolamento non si applicano: 1) Alle armi, munizioni, esplosivi ritrovati la cui accettazione è di esclusiva competenza della Questura o Arma dei Carabinieri; 2) Ai veicoli a motore con targa o muniti di documento di circolazione che consenta di individuare il proprietario. Solo nel caso di veicolo targato o con numero di telaio o documenti a bordo che consentano di rintracciare il proprietario e, nonostante lo stesso o suoi eredi avvisati con raccomandata A.R. non ritirino in mezzo, si considera il veicolo come cosa abbandonata oppure se il caso, come rifiuto (ex D.M.n.460/1999 e s.m.) da smaltirsi secondo legge dopo 60 giorni dalla notifica al proprietario o dalla sua compiuta giacenza. In tal caso, eventuali targhe o documenti di circolazione saranno inviate all Ufficio della Motorizzazione Civile di competenza. Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. del Pagina 6

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