ESONERI PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

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1 ESONERI PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Premesso che la riforma delle professioni e il relativo regolamento introducono per tutti gli iscritti all'albo degli architetti l'obbligatorietà dell'aggiornamento professionale, con il punto 5.6 delle Linee guida attuative del regolamento si conferma l'obbligo anche per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni; Considerato tuttavia che nelle stesse linee guida non vengono meglio definiti i diversi ruoli che il dipendente può svolgere all'interno della Pubblica Amministrazione e che alcuni fra questi possono non essere attinenti la professione dell'architetto, si ritiene di poter dare le seguenti indicazioni in merito all'assoggettamento alla formazione dei dipendenti pubblici secondo il seguente schema: Coloro che per conto dell'ente di appartenenza svolgono un RUOLO TECNICO CON ATTIVITA' CHE HANNO ATTINENZA CON LA PROFESSIONE DELL'ARCHITETTO. (Esempi: progettazione architettonica e urbanistica; D.L. ; R.U.P.; istruttoria, verifiche e validazioni progetti; commissioni tecniche; collaudi; studi di fattibilità; concorsi d'architettura, sicurezza, antincendio, certificazioni e perizie, etc..) Coloro che per conto dell'ente svolgono attività che NON hanno attinenza con la professione dell'architetto. (Esempi: ruoli AMMINISTRATIVI o in altri settori) Coloro che per conto dell'ente svolgono attività che NON hanno attinenza con la professione dell'architetto, ma che, anche occasionalmente, assumono incarichi a carattere professionale per conto dell'ente o per il proprio. Coloro che per conto dell'ente di appartenenza svolgono il RUOLO DI DOCENTE (didattica) Possono chiedere esonero se in possesso dei requisiti previsti dal punto 7 delle Linee Guida *(vedi punto 1 sezione ESONERI) Possono chiedere esonero se in possesso dei requisiti previsti dal punto 7 delle Linee Guida *(vedi punto 1 sezione ESONERI) Coloro che svolgono attività di DOCENZA, ma che, anche occasionalmente, assumono incarichi a carattere professionale per conto dell'ente o per il proprio (esempi: progettazione architettonica e urbanistica; D.L.; commissioni tecniche; collaudi; studi di fattibilità; concorsi d'architettura, etc..) Nota bene: gli esempi sono a titolo indicativo e non esaustivo. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI PER DIPENDENTI PUBBLICI I dipendenti della PP.AA. che svolgono attività formativa per conto del proprio Ente di appartenenza hanno facoltà di richiedere all Ordine il riconoscimento del relativo credito. Resta inteso che gli iscritti dipendenti pubblici hanno comunque titolo a partecipare a qualsivoglia corso accreditato.

2 In tal senso si consiglia agli iscritti, preventivamente allo svolgimento dell'attività, di assicurarsi che: 1. l'attività formativa predisposta dal datore di lavoro (ente) abbia per oggetto quanto previsto dalle Linee guida ai punti 3, 5.1 e l'attività formativa risulti organizzata dall'ente di appartenenza del dipendente (non da altro soggetto esterno che necessiterebbe di preventiva autorizzazione da parte del CNAPPC in qualità di soggetto terzo - vedi punto 6.3 delle Linee Guida). Ciò premesso, l'iscritto per il riconoscimento delle attività svolte dovrà presentare la seguente documentazione che sarà valutata secondo quanto previsto dalla Linee guida al punto 5. domanda di riconoscimento dei crediti formativi secondo l'apposito modulo 1 dichiarazione del datore di lavoro (redatta anche in forma collettiva) che: - l'attività formativa in oggetto è stata predisposta dall'ente dichiarante; - la partecipazione del dipendente è comprovata da un registro delle presenze con registrazione delle firme in ingresso e in uscita a dimostrazione del rispetto di quanto previsto al punto 5 dalle Linee Guida in merito alla frequenza minima al corso per l'ottenimento dei CFP. attestato di frequenza riportante il logo del datore di lavoro (eventualmente in collaborazione con altri soggetti) L'iscritto dovrà presentare istanza di riconoscimento delle attività svolte entro 6 mesi (*) dalla conclusione del percorso. La richiesta potrà contenere più attività formative. (*)NB: escluso l'anno di entrata in vigore dell'obbligo (2014) che potrà essere inoltrata sino al 31/12/2014( anche per le attività svolte da gennaio a giugno Le attività pregresse al 01/01/2014 non sono riconoscibili). RICONOSCIMENTO ATTIVITÀ SVOLTA ALL'ESTERO Per il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero, l'iscritto dovrà presentare la seguente documentazione: domanda di riconoscimento crediti come da apposito > modulo 2 documentazione comprovante la frequenza del corso e i contenuti dell'attività (esempio attestato, programma, documenti fiscali, etc.) La valutazione del progetto presentato sarà effettuata dal Consiglio dell Ordine secondo quanto previsto dalle Linee guida ai punti 5,1 e 5,2 e sarà inoltrata al CNAPPC per l'autorizzazione al rilascio del credito. L'iscritto dovrà presentare istanza di riconoscimento delle attività svolte entro 6 mesi dalla conclusione delle attività formative. La stessa istanza potrà contenere più attività formative. Non appena ottenuto riscontro da parte del CNAPPC, l Ordine provvederà a darne comunicazione all'iscritto. ESONERI Il Consiglio dell'ordine può esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa su sua richiesta. Casistica e modalità della richiesta: 1) CHI NON ESERCITA LA PROFESSSIONE (neppure occasionalmente e per almeno 3 anni) potrà ottenere l'esonero dall'obbligo se in possesso di tutti i seguenti requisiti: non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione; non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;

3 non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma. Per la richiesta è necessario utilizzare l'apposito > modulo 3 L'esonero avrà decorrenza dalla data della richiesta, escluso l'anno di entrata in vigore dell'obbligo (2014) per il quale potrà essere retroattivo al 01/01/2014 in presenza dei requisiti a quella data. In questo ultimo caso la domanda dovrà comunque pervenire entro il 31/10/2014. NB: Tale esonero, richiesto con dichiarazione resa sotto la propria responsabilità civile e penale, NON consentirà all'iscritto di svolgere la professione in nessuna forma, neanche a titolo personale. PERDITA DEI REQUISITI PER L'ESONERO L'iscritto ha l'obbligo di comunicare all ordine la variazione dei requisiti dichiarati entro 3 mesi e a partire dalla data di variazione dei requisiti l'iscritto dovrà iniziare ad acquisire crediti formativi in modo temporalmente proporzionale alla parte restante dell'anno/ triennio. 2) GLI ISCRITTI CON ALMENO 70 ANNI DI ETÀ ANAGRAFICA E 20 ANNI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO Diritto di esonero totale, automatico, senza la necessità di inoltrare domanda. Riceveranno dall Ordine comunicazione di diritto all'esenzione. 3) MATERNITÀ Diritto di esonero per 1 anno = 20 CFP (triennio ) a partire dalla data di richiesta di esonero. La richiesta deve essere inoltrata nel periodo ricompreso fra la data della certificazione rilasciata dal medico attestate la gravidanza ed entro 3 mesi dalla data di nascita del figlio/a (*) con apposito > modulo 4 Il modulo di richiesta dovrà essere corredato di certificato medico dichiarante lo stato di gravidanza (se la richiesta è ante parto) o certificato di nascita se post ( o certificato di ingresso in famiglia per le adozioni). L'esonero comporterà quindi lo scomputo dei 20 CFP in modo temporalmente proporzionale alla data della richiesta inoltrata (l'iscritta avrà quindi facoltà di decidere da quando far partire il periodo di esonero). Rimane inteso che sino alla data richiesta l'iscritta sarà soggetta all'obbligo. Esempio di calcolo: data richiesta: 20/09/2014 anno 2014= 20CFP:12mesi=X:3mesi = 5 CFP a dedurre dal debito 2014 anno 2015= 20 CFP : 12mesi = X : 9mesi = 15 CFP a dedurre dal debito 2015 (*) escluso l'anno di entrata in vigore dell'obbligo (2014) che potrà essere retroattiva sino alle nascite di febbraio 2013 (con diritto di scomputo dei crediti formativi per quanto di competenza dell'anno 2014). 4) MALATTIA GRAVE O INFORTUNIO CHE DETERMINI L'INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE PER ALMENO 6 MESI Diritto di esonero in modo temporalmente proporzionale alla durata della malattia/infortunio a partire dalla data del certificato medico presentato. La richiesta deve essere inoltrata entro 3 mesi (*) dalla data della certificazione medica con apposito modulo 5 e corredata della certificazione medica attestante il periodo di inabilità (minimo 6 mesi). (*)NB: escluso l'anno di entrata in vigore dell'obbligo (2014) che potrà essere inoltrata sino al 31/10/2014. Esempio di calcolo: 8 mesi inabilità, certificato a far data dal 15/09/2014 anno 2014= 20 CFP annui : 12mesi = X : 4mesi = 7 CFP a dedurre dal debito 2014 anno 2015= 20 CFP annui : 12mesi = X : 8mesi = 13 CFP a dedurre dal debito 2015

4 5) ASSENZA DALL'ITALIA CHE DETERMINI L'INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE PER ALMENO 6 MESI Diritto di esonero in modo temporalmente proporzionale alla durata della permanenza all'estero. La richiesta deve essere inoltrata entro 3(*) mesi dalla trasferta all'estero con l'apposito modulo 6 e corredata della certificazione comprovante la permanenza all'estero di minimo 6 mesi (esempio: contratto di lavoro, di collaborazione, affitto, ect). (*)NB: escluso l'anno di entrata in vigore dell'obbligo (2014) che potrà essere inoltrata sino al 31/10/2014 (in presenza del requisito antecedente alla stessa data). L'esonero comporterà quindi lo scomputo dei CFP temporalmente proporzionali alla data della richiesta per l'anno in corso e negli anni successivi esonero totale sino a comunicazione dell'iscritto di variazione dei requisiti. NB: Tale esonero, richiesto con dichiarazione resa sotto la propria responsabilità civile e penale, NON consentirà all'iscritto di svolgere la professione in nessuna forma, neanche a titolo personale, nel territorio italiano. L'iscritto ha l'obbligo di comunicare all Ordine la variazione dei requisiti dichiarati entro 3 mesi per l'assoggettamento alla formazione obbligatoria. 6) ALTRI CASI DI DOCUMENTATO IMPEDIMENTO DERIVANTE DA FORZA MAGGIORE Il CNAPPC precisa: "In diritto le cause di forza maggiore sono le condizioni alla verificazione delle quali cade l'obbligazione a fornire una prestazione contrattualmente prevista, senza che dalla mancata prestazione possano dipendere penali o altri effetti previsti dall'accordo negoziato". Si ritiene pertanto che possano rientrare in questa tipologia tutti quei casi di particolare gravità non ricompresi nei punti precedenti. La richiesta deve essere inoltrata entro 3 mesi (*) dalla data del verificarsi dell'impedimento, con l'apposito> modulo 7 e corredata della documentazione comprovante l'impedimento. L'esonero comporterà lo scomputo dei CFP temporalmente proporzionale al periodo e alla misura per i quali il Consiglio dell Ordine valuterà l'istanza. (*)NB: escluso l'anno di entrata in vigore dell'obbligo (2014) che potrà essere retroattiva al 01/01/2014 in presenza dei requisiti a quella data. REGISTRAZIONE DEI CREDITI OTTENUTI Secondo quanto annunciato dal CNAPPC, è in fase di realizzazione un sistema informatico che consentirà la registrazione on line dei crediti formativi acquisiti. In attesa di tale sistema e di verificare le modalità di annotazione, invitiamo gli iscritti che hanno svolto attività formativa valevole secondo quanto previsto dalle Linee Guida al punto 5 a conservare la documentazione ricevuta attestante la partecipazione sino a nuovi aggiornamenti che saranno pubblicati sulla newsletter. Lo stesso sistema informatico dovrebbe consentire di consultare il numero complessivo dei crediti formativi maturati. RICONOSCIMENTO CREDITI PER CORSI SVOLTI PRESSO ALTRI SOGGETTI FORMATORI (DIVERSI DAGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI) Tutte le attività rientranti nei punti 5.1 e 5.2 delle linee guida (corsi, seminari, convegni, tavole rotonde, etc) devono essere preventivamente autorizzate dal CNAPPC. Gli enti terzi che intendono promuovere tali attività devono ottenere autorizzazione al rilascio del credito dal CNAPPC con apposita istanza. Pertanto, si suggerisce agli iscritti di accertarsi - preventivamente all'iscrizione - del rilascio dell'autorizzazione da parte del CNAPPC per tutte le attività formative che intendono svolgere. In assenza di tale autorizzazione le attività svolte non POTRANNO ESSERE riconosciute valevoli ai fini della formazione continua.

5 RICONOSCIMENTO CREDITI CORSI SVOLTI PRESSO ALTRI ORDINI ARCHITETTI I crediti formativi ottenuti frequentando attività formativa presso Ordini degli architetti diversi dal proprio sono valevoli ai fini della formazione obbligatoria (salva l'autorizzazione ottenuta dal CNAPPC). Si invita a conservare la documentazione cartacea a dimostrazione della propria partecipazione all'evento (per un successivo caricamento sul sistema informatico in preparazione). CREDITI FORMATIVI IN ECCESSO I crediti formativi da accumulare nel triennio sono 60, minimo 15 all'anno (di cui 4 sui temi della deontologia e dei compensi professionali). È ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso rispetto ai 60 richiesti, da un triennio al successivo, nel limite massimo di complessivi 10 crediti. RICONOSCIMENTO CREDITI PER ATTIVITÀ ANTE 01/01/2014 NON sono riconoscibili crediti formativi per frequenza di corsi di formazione svolti precedentemente all'entrata in vigore del regolamento (30/06/2013). I corsi svolti a partire da luglio 2013, per essere valevoli, dovranno riportare nell'attesto il valore del credito riconosciuto con autorizzazione del CNAPPC (potranno essere solo corsi svolti presso gli ordini degli architetti). (Riferimento normativo: punto 10 Linee guida.

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