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1 AREA COORDINAMENTO Ufficio Rapporti Finanziari Via Palestro Roma Tel Fax Prot. N. ACIU (CITARE NELLA RISPOSTA) Roma li All All All All All All All All All Al Organismo Pagatore AGEA Via Palestro, ROMA AVEPA Via N. Tommaseo, PADOVA AGREA Largo Caduti del Lavoro, BOLOGNA Organismo pagatore della Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura Piazza Città di Lombardia, MILANO ARTEA Via Ruggero Bardazzi, 19/ FIRENZE ARPEA Via Bogino, Torino APPAG Trento Via G.B. Trener, Trento OPPAB Via Perathoner, Bolzano ARCEA Cittadella Regionale - Loc. Germaneto Catanzaro Centro Assistenza Agricola Coldiretti S.r.l. Via IV Maggio, ROMA

2 Al Al Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l. Corso Vittorio Emanuele II, ROMA C.A.A. CIA S.r.l. Lungotevere Michelangelo, ROMA CAA Copagri S.r.l. Via Calabria, ROMA E p.c. Al Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dip.to delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale - Dir. Gen. delle politiche internazionali e dell Unione europea Via Settembre ROMA Alla Regione Puglia Assessorato alle risorse agroalimentari Coordinamento Commissione Politiche agricole Lungomare N. Sauro, 45/ BARI A SIN S.p.A. Via Curtatone 4/D ROMA OGGETTO: REG. (UE) N. 1307/2013 E REG. (UE) N. 639/2014 AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU DEL 20 MARZO 2015 E REVISIONE COMPLESSIVA DELLE RELATIVE DISPOSIZIONI. 1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI Tenuto conto dei chiarimenti intervenuti nella disciplina in oggetto, si rendono opportune alcune precisazioni che, al fine di razionalizzare il quadro dispositivo, sono inserite in una revisione complessiva del testo delle circolari sin qui emanate. 2

3 La presente circolare, pertanto, consolida la disciplina dell agricoltore in attività contenuta nelle circolari AGEA prot. n. ACIU.140 del 20 marzo 2015 e n. ACIU del 23 dicembre 2015, integrando e modificando al tempo stesso alcune delle disposizioni ivi contenute. Analogamente, anche gli allegati sono stati rinumerati e revisionati. Conseguentemente, la presente circolare ed i suoi allegati modificano e sostituiscono integralmente le due circolari sopra citate e relativi allegati. I Regolamenti in oggetto introducono un nuovo quadro giuridico di sostegno diretto in favore degli agricoltori. Le principali fonti normative sono: - Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; - Reg. (UE) n. 639/2014 della Commissione; - Reg. (UE) n. 641/2014 della Commissione; - DM 18 novembre 2014 n del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; - DM 26 febbraio 2015 n del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; - DM 20 marzo 2015 n del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; - DM 12 maggio 2015 n del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; - Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; - Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Si riporta di seguito il quadro delle componenti di pagamento attivabili nell ambito del regime di sostegno dei pagamenti diretti PAC: Elenco dei regimi di sostegno Regime di pagamento di base Pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente Pagamento per i giovani agricoltori Base giuridica Reg. (UE) n. 1307/ Titolo III, capo 1, sezioni 1, 2, 3 e 5. Reg. (UE) n. 1307/ Titolo III, capo 3. Reg. (UE) n. 1307/ Titolo III, capo 5. DM 18 novembre 2014 n Titolo III, capo I. DM 18 novembre 2014 n Titolo III, capo II. DM 18 novembre 2014 n Titolo III, Capo III. Note Pagamento disaccoppiato Pagamento disaccoppiato Pagamento disaccoppiato 3

4 Elenco dei regimi di sostegno Sostegno accoppiato facoltativo Regime dei piccoli agricoltori Reg. (UE) n. 1307/ Titolo IV, capo 1. Reg. (UE) n. 1307/ Titolo V. Base giuridica DM 18 novembre 2014 n Titolo IV. DM 18 novembre 2014 n Titolo V. Note Pagamento accoppiato Pagamento disaccoppiato Al fine di percepire gli aiuti comunitari nell ambito di uno o più dei regimi di sostegno sopra indicati è necessario che il soggetto rivesta la qualifica di agricoltore in attività. 2. AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ La disciplina dell agricoltore in attività è stabilita dall art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n e dall art. 1, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n L esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l ottenimento dei contributi unionali sia con riferimento ai regimi di sostegno elencati al precedente paragrafo 1 sia alle seguenti misure previste nell ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013: Misura Gestione del rischio in agricoltura art. 36 Giovani agricoltori art. 19 Qualità art. 16 Agricoltura biologica art. 29 Zone svantaggiate art. 31 Benessere animale art. 33 Reg. (UE) n. 1305/ AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ Sono agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che: 1) ai sensi dell art. 3, comma 2, del DM 18 novembre 2014 n. 6513, al momento della presentazione della domanda di aiuto, dimostrano uno dei seguenti requisiti: a) iscrizione all INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri; b) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale IVA relativa all anno precedente la presentazione della domanda. Per le aziende con 4

5 superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 è sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo. Per partita IVA attiva in campo agricolo si intende quella individuata dal codice ATECO 01 agricoltura. Inoltre, come stabilito all articolo 1, comma 2, del DM 26 febbraio 2015 e chiarito dal Mipaaf con nota prot. n del 26 novembre 2015, in caso di partita IVA attivata in campo agricolo successivamente al 1 agosto 2014 ovvero in assenza di partita IVA, la verifica del requisito deve essere eseguita secondo le seguenti modalità: a) In caso di assenza della partita IVA attiva in campo agricolo, l agricoltore può essere considerato attivo se ricorre una delle seguenti casistiche; 1) ai sensi dell art. 3, comma 3, del DM 18 novembre 2014 n. 6513, ha percepito nell anno precedente pagamenti diretti per l ammontare massimo di seguito riportato: a) euro cinquemila per le aziende le cui superfici agricole sono ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 e ai sensi dell art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013; b) euro milleduecentocinquanta negli altri casi; 2) ai sensi dell art. 3, comma 2, del DM 18 novembre 2014 n. 6513, al momento della presentazione della domanda di aiuto, risulta iscritto all INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro; 3) in caso di assenza della condizione di cui ai precedenti punti 1) o 2), è necessario verificare il requisito secondo una delle fattispecie previste dai successivi paragrafi 2.4.2, e b) In caso di partita IVA attivata in campo agricolo successivamente al 1 agosto 2014, si verifica la sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti: I. iscrizione all INPS ai sensi del DM 18 novembre 2014, articolo 3, comma 2, lettera a); II. condizione di cui all articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del Reg. (UE) n. 639/2014, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo Nel caso in cui i proventi totali ottenuti da attività non agricole siano nulli, l importo dei pagamenti diretti soddisfa il citato requisito di cui all articolo 13, paragrafo 2, lettera a); III. condizione di cui all articolo 13, paragrafo 2, lettera b), del Reg. (UE) n. 639/2014; IV. condizione di cui all articolo 13, paragrafo 3, primo comma, del Reg. (UE) n. 639/2014. Qualora si tratti di società contenente nella denominazione sociale l indicazione società agricola, a condizione che la stessa sia in possesso in particolare del codice ATECO 01, il requisito di cui al citato articolo 13, paragrafo 3, primo comma è soddisfatto considerato che ai sensi dell articolo 2, comma 1, del D.lgs. n. 99/2004, tale indicazione è obbligatoria per le società che hanno quale oggetto sociale l esercizio esclusivo dell attività agricola. 5

6 Si precisa ulteriormente che qualora l agricoltore abbia aperto o esteso la partita IVA in campo agricolo successivamente al 1 agosto 2014, abbia presentato la domanda unica PAC e non possieda né un importo dei pagamenti diretti né proventi ottenuti da attività agricole riferiti all anno precedente, trova applicazione la disciplina del pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro calcolato secondo quanto disposto dalla circolare AGEA prot. n. ACIU del 29 settembre 2015, ai fini della verifica della significatività dell attività agricola svolta e del conseguente possesso del requisito di agricoltore in attività. Qualora, invece, l agricoltore abbia aperto o esteso la partita IVA in campo agricolo successivamente al 1 agosto 2014, non abbia presentato la domanda unica PAC e non possieda né un importo dei pagamenti diretti né proventi ottenuti da attività agricole riferiti all anno precedente quello di presentazione di una qualsiasi altra domanda di contributo per la quale è richiesto l accertamento del requisito di agricoltore in attività, per il solo primo anno dall apertura/estensione della partita IVA in campo agricolo non è eseguito il controllo della significatività dell attività agricola. Tale controllo, invece, sarà eseguito a partire dall anno successivo a quello di apertura/estensione della partita IVA in campo agricolo. Si precisa, infine, che quanto sopra riportato deve intendersi riferito sia al primo anno di applicazione della riforma PAC sia, qualora ne ricorrano le condizioni, negli anni successivi. 2) ai sensi dell art. 3, comma 3, del DM 18 novembre 2014 n. 6513, hanno percepito nell anno precedente pagamenti diretti per l ammontare massimo di seguito riportato: a) euro cinquemila per le aziende le cui superfici agricole sono ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 e ai sensi dell art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013; b) euro milleduecentocinquanta negli altri casi. Per pagamenti diretti percepiti nell anno precedente si intende l importo totale dei pagamenti diretti richiedibili nella domanda unica a cui l agricoltore aveva diritto al lordo di riduzioni ed esclusioni per ammissibilità e condizionalità nell anno precedente. Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti nell anno precedente si applica quanto disposto al successivo paragrafo In ogni caso, ai sensi dell art. 1, comma 3 del DM 26 febbraio 2015, il requisito di agricoltore in attività è riconosciuto anche se gli importi determinati con le modalità di cui sopra risultano inferiori ai requisiti minimi di cui all art. 4 del DM 18 novembre Si precisa che le precedenti casistiche 1) e 2) non si applicano a coloro che rientrano nell ambito di applicazione della fattispecie di cui al punto 1) del successivo paragrafo 2.2 3) rientrano nel campo di applicazione delle deroghe di cui al successivo paragrafo 2.3. Si precisa che le tre fattispecie sono tra loro alternative. 6

7 2.2 AGRICOLTORE NON IN ATTIVITÀ Non sono agricoltori in attività: 1) ai sensi dell art. 9, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013, le persone fisiche o giuridiche che detengono superfici agricole che sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l'attività minima di cui all art. 3 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420; 2) ai sensi dell art. 9, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013, le persone fisiche o giuridiche che gestiscono: a) aeroporti; b) servizi ferroviari; c) impianti idrici; d) servizi immobiliari; e) terreni sportivi e aree ricreative permanenti. 3) ai sensi dell art. 3, comma 1, del DM 18 novembre 2014 n. 6513: a) persone fisiche o giuridiche che svolgono direttamente attività di intermediazione: i) bancaria o finanziaria, e/o ii) commerciale; b) società, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono direttamente attività di assicurazione e/o di riassicurazione, ad eccezione di quelle che operano nelle zone di montagna e svantaggiate come stabilito dal DM 12 maggio 2015 n. 1566; c) le pubbliche amministrazioni ad eccezione di quelle rientranti nel campo di applicazione delle deroghe di cui al successivo paragrafo ) ai sensi dell art. 9, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1307/2013, le persone fisiche o giuridiche: a) le cui attività agricole costituiscono solo una parte insignificante delle loro attività economiche complessive; e/o b) la cui attività principale o il cui oggetto sociale non è l'esercizio di un'attività agricola. 2.3 DEROGHE Ricorrendone i presupposti di seguito indicati, in deroga alle casistiche del precedente paragrafo 2.2, sono qualificati agricoltori in attività: 1) gli enti che effettuano attività formative e/o di sperimentazione in campo agricolo e quelli che hanno la gestione degli usi civici (punto 3) lettera c); 7

8 2) per tutte le altre casistiche ad eccezione del punto 1) le persone fisiche o giuridiche che forniscono prove verificabili attestanti una delle seguenti situazioni: a) l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove; b) le sue attività agricole non sono insignificanti; c) la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola. Inoltre, con riferimento ai soggetti rientranti nella black-list di cui all art. 9, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013, come integrata dall art. 3, comma 1, del DM 18 novembre 2014 n. 6513, nel documento Allegato 1 alla presente circolare sono elencate le attività, con i rispettivi codici ATECO, il cui svolgimento determina l inclusione del soggetto interessato nella black-list. Qualora l agricoltore svolga una di dette attività e possieda, in relazione alla propria partita IVA, oltre al codice ATECO di una delle attività rientranti nella black-list anche il codice ATECO 01 agricoltura, il requisito di agricoltore in attività è soddisfatto esclusivamente ricorrendo una delle fattispecie di deroga previste dai successivi paragrafi 2.4.2, e In tal caso non rileva la data di apertura/estensione della partita IVA in campo agricolo. 2.4 PROVA AI FINI DELL APPLICAZIONE DELLE DEROGHE Ai fini dell applicazione del precedente paragrafo 2.3, sono considerati agricoltori in attività coloro per i quali ricorrano le condizioni di seguito indicate Enti che effettuano attività formative e/o di sperimentazione in campo agricolo o che hanno la gestione degli usi civici Per quanto concerne le pubbliche amministrazioni che effettuano attività formative e/o di sperimentazione in campo agricolo o abbiano la gestione degli usi civici, al fine del riconoscimento del requisito in questione, le pubbliche amministrazioni interessate devono presentare all Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, una dichiarazione nella quale deve essere indicata la specifica deroga di cui intendono avvalersi: - svolgimento di attività formativa in campo agricolo; - svolgimento di attività di sperimentazione in campo agricolo; - gestione di usi civici. Le dichiarazioni rilasciate devono essere verificate dagli Organismi pagatori e l esito del controllo è trasmesso al Coordinamento mediante specifiche funzionalità rese disponibili nel SIAN. La verifica è eseguita secondo le modalità stabilite da ciascun Organismo pagatore e consiste nell acquisizione di idonea documentazione, quale statuti, regolamenti, atti costitutivi, atti regolanti lo svolgimento di corsi di studi/formazione/attività ecc. da reperire direttamente dalla pubblica amministrazione 8

9 interessata o anche tramite consultazione dei siti web istituzionali delle amministrazioni stesse, dalla quale si evinca lo svolgimento di un attività rientrante nel campo di applicazione della deroga Importo annuo dei pagamenti diretti almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente Ai fini della verifica del rispetto della percentuale minima del 5%, si precisa quanto segue. L importo dei pagamenti diretti corrisponde all importo totale dei pagamenti diretti a cui l agricoltore aveva diritto a norma del Reg. (UE) n. 1307/2013 per l anno fiscale più recente per cui sono disponibili le prove dei proventi di attività non agricole. Tale importo è calcolato senza tener conto dell applicazione dell art. 63 e dell art. 91, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1306/2013, quindi al lordo di riduzioni ed esclusioni previste dal regime di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 per il 2015 e dal regime di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 dal Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti nell anno fiscale più recente per cui sono disponibili le prove dei proventi di attività non agricole, l importo è ottenuto moltiplicando il numero di ettari ammissibili dichiarati dall agricoltore nell anno di presentazione della domanda di aiuto per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro per l anno fiscale più recente. Il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro è stabilito dividendo il massimale nazionale fissato per l anno fiscale più recente e riportato nell allegato II del Reg. (UE) n. 1307/2013 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno nello Stato membro. Per il solo anno 2014, il massimale è quello fissato nell allegato VIII del Reg. (CE) n. 73/2009. Il valore medio nazionale del sostegno diretto per ettaro è determinato dalla circolare AGEA prot. n. ACIU del 29 settembre La verifica dei proventi derivanti dallo svolgimento di attività non agricole è eseguita sulla base dei dati reddituali dichiarati dagli agricoltori e coerenti con quelli dichiarati ai fini fiscali Attività agricole non insignificanti Le attività agricole non sono considerate insignificanti qualora ricorra una delle seguenti ipotesi: a) i proventi totali ottenuti da attività agricole ai sensi dell art. 11 del Reg. (UE) n. 639/2014 nell anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove rappresentano almeno un terzo dei proventi totali ottenuti nell anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove; b) l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole ai sensi dell art. 11 del Reg. (UE) n. 639/2014 nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove. c) se l attività principale o l oggetto sociale di una persona giuridica è registrata come oggetto sociale nel registro delle imprese o, nel caso di una persona fisica, esista una prova equivalente. 9

10 Il controllo dei requisiti a) e b) è eseguito sulla base di quanto stabilito al precedente paragrafo mentre il controllo del requisito c) è eseguito sulla base di quanto stabilito al successivo paragrafo Attività principale o oggetto sociale consistente nell'esercizio di un'attività agricola Nel caso di utilizzo della deroga in questione il requisito di agricoltore in attività è soddisfatto se ricorre una delle seguenti ipotesi: a) iscrizione all INPS ai sensi del DM 18 novembre 2014, articolo 3, comma 2, lettera a); b) ai sensi dell art. 13, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 639/2014: i. per le persone giuridiche, qualora ricorrano le condizioni previste dall art. 2 del D.lgs. n. 99/2004 che stabilisce che la ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola, a condizione che la stessa persona giuridica sia in possesso di partita IVA attiva in campo agricolo con codice ATECO agricoltura 01, ovvero per le persone giuridiche che in ogni caso siano iscritte alla CCIAA e siano titolari di partita IVA attiva in campo agricolo con codice ATECO agricoltura 01 principale; ii. per le persone fisiche, quale prova equivalente di cui alla citata disposizione regolamentare, qualora l agricoltore sia iscritto alla CCIAA e sia titolare di partita IVA attiva in campo agricolo con codice ATECO agricoltura 01 principale. 2.5 POSSESSO E ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICA DI AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ L art. 1, comma 4, del DM 26 febbraio 2015, dispone che la verifica e la validazione del requisito di agricoltore in attività rientrano nella competenza dell Organismo di coordinamento, il quale può delegare talune attività agli Organismi pagatori. Pertanto, la verifica della qualifica di agricoltore in attività è eseguita, ove possibile, in via informatica da AGEA sulla base dei dati informatizzati disponibili, utilizzando a tal fine sia i dati presenti nel SIAN sia quelli di competenza di altre pubbliche amministrazioni (INPS, Agenzia delle Entrate, Sistema delle Camere di Commercio o altre) e resi disponibili attraverso specifici interscambi informatici. Nei soli casi residuali per i quali l agricoltore non risulti agricoltore in attività a seguito della verifica informatica svolta da AGEA ed intenda provare detta qualifica, deve presentare all Organismo pagatore competente per il fascicolo aziendale dell agricoltore idonea documentazione attestante l esistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa. La delega prevista dall art. 1, comma 4, del DM 26 febbraio 2015 è limitata alla gestione della fattispecie appena indicata nonché al supporto operativo alla gestione dell eventuale contenzioso con il richiedente la qualifica di agricoltore in attività. 10

11 In caso di esito positivo dell istruttoria, l Organismo pagatore comunica ad AGEA, tramite specifiche funzioni informatiche, l esistenza della qualifica di agricoltore in attività in capo all interessato unitamente all indicazione della specifica fattispecie in base alla quale è stata riconosciuta, al fine di rendere disponibile l informazione a tutti gli Organismi pagatori per i rispettivi procedimenti amministrativi. Con riferimento a tutte le fattispecie per le quali la normativa richiede la verifica della significatività dell attività agricola (fattispecie previste dai precedenti paragrafi 2.4.2, e 2.4.4, l agricoltore deve presentare idonea documentazione fiscale/contabile (a titolo esemplificativo e non esaustivo dichiarazione dei redditi, libri contabili) relativa ai proventi di attività agricole e ai proventi di attività non agricole. Ai fini della distinzione tra proventi di attività agricole e proventi di attività non agricole si rimanda a quanto stabilito dall art. 11 del Reg. (UE) n. 639/2014. Inoltre, come chiarito dal Mipaaf con la citata nota prot. n del 26 novembre 2015, la pensione, così come in generale le rendite, rientra tra i proventi da considerare derivanti da attività non agricola. Al fine di semplificare i controlli documentali, nel documento tecnico Allegato 2 alla presente circolare sono riportate le voci ed i codici di ciascun modello di dichiarazione dei redditi presentabile dall agricoltore all Agenzia delle Entrate da prendere in considerazione per il suddetto controllo. Si precisa che l elenco dei modelli di dichiarazione del suddetto allegato non è esaustivo e può essere considerata ulteriore documentazione fiscale/contabile (a titolo esemplificativo modello CUD laddove non sia presentata la dichiarazione dei redditi). Tenuto conto delle scadenze previste dalla normativa fiscale nazionale per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed al fine di evitare trattamenti differenti tra agricoltori, si precisa che ai sensi dell art. 13 del Reg. (UE) n. 639/2014, il reddito da prendere in considerazione ai fini del controllo in questione, indipendentemente dalla fonte del dato (Agenzia delle Entrate mediante interscambio dati o agricoltore mediante deposito documenti) è quello relativo all anno precedente l anno di campagna, ossia l anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove (ad esempio redditi 2014 per la campagna 2015 e così via). Qualora, tuttavia, non fosse disponibile il dato reddituale come sopra specificato, il requisito è verificato avendo riguardo all ultimo anno per il quale è disponibile la dichiarazione dei redditi. Poiché l accertamento di tale requisito, ove richiesto dalla normativa regolamentare UE, deve essere effettuato per ogni singolo procedimento di richiesta di aiuto, un successivo diverso esito del controllo effettuato sulla base della sopravvenuta disponibilità di nuovi dati reddituali non produce pagamenti/recuperi in relazione ai procedimenti amministrativi conclusi. Si precisa, inoltre, che ogniqualvolta l agricoltore non risulti possedere il requisito di agricoltore in attività sulla base dei dati informatizzati a disposizione del Coordinamento e l Organismo pagatore competente per il fascicolo accerti in via autonoma tale requisito per una qualsiasi delle fattispecie previste, l esito positivo del controllo deve essere trasmesso al Coordinamento mediante specifiche funzionalità rese disponibili nel SIAN. Il Coordinamento provvede all acquisizione del dato e a renderlo disponibile nell area del fascicolo aziendale deputata all accertamento di tale requisito. La qualifica di agricoltore attivo deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda relativa ad uno qualunque dei regimi indicati ai precedenti paragrafi 1. e 2. e mantenuta per tutto il periodo di programmazione nel caso di impegni pluriennali. 11

12 La mancanza della qualifica di agricoltore in attività al momento della presentazione di una domanda non è sanata dall eventuale positivo accertamento eseguito successivamente ai fini della presentazione di una domanda relativa ad altro regime di aiuto. Per momento di presentazione della domanda si intende quello in cui l agricoltore esegue tale adempimento e non la data ultima di presentazione della domanda. In caso di decesso dell agricoltore o cessazione dell attività agricola successiva alla presentazione della domanda di aiuto, ricorrendo i presupposti previsti per ciascun regime di aiuto, il pagamento è eseguito in favore dell avente causa anche qualora lo stesso non sia in possesso della qualifica di agricoltore in attività. 3. CHECK-LIST DI CONTROLLO Si allega alla presente (Allegato 3) la check-list di controllo individuale che riepiloga le fattispecie ed i controlli che vengono eseguiti in materia di agricoltore in attività. IL DIRETTORE DELL AREA COORDINAMENTO R. Lolli 12

13 Allegato 1 Base normativa black-list NATURA GIURIDICA CODIFICA ATECO DESCRIZIONE CODIFICA ATECO articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1307/2013 persone fisiche o giuridiche che gestiscono: a) aeroporti b) servizi ferroviari c) impianti idrici; soggetto presente nella black-list () H 51 TRASPORTO AEREO H 51 1 TRASPORTO AEREO DI PASSEGGERI H TRASPORTO AEREO DI PASSEGGERI H TRASPORTO AEREO DI LINEA DI PASSEGGERI H TRASPORTO AEREO DI LINEA DI PASSEGGERI H TRASPORTO AEREO NON DI LINEA DI PASSEGGERI; VOLI CHARTER H TRASPORTO AEREO NON DI LINEA DI PASSEGGERI; VOLI CHARTER H 51 2 TRASPORTO AEREO DI MERCI E TRASPORTO SPAZIALE H TRASPORTO AEREO DI MERCI H TRASPORTO AEREO DI MERCI H TRASPORTO AEREO DI MERCI N NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO AEREO N NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO AEREO N NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO AEREO D COSTRUZIONE DI MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO D RIPARAZIONE DI MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO I 60 1 TRASPORTI FERROVIARI I TRASPORTI FERROVIARI I TRASPORTI FERROVIARI I MOVIMENTO MERCI RELATIVO A TRASPORTI FERROVIARI I GESTIONE DI INFRASTRUTTURE FERROVIARIE C COSTRUZIONE DI MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO, TRANVIARIO, FILOVIARIO, PER METROPOLITANE E PER MINIERE C COSTRUZIONE DI ALTRO MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO, TRANVIARIO, FILOVIARIO, PER METROPOLITANE E PER MINIERE C RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO, TRANVIARIO, FILOVIARIO E PER METROPOLITANE (ESCLUSI I LORO MOTORI) C RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO, TRANVIARIO, FILOVIARIO E PER METROPOLITANE (ESCLUSI I LORO MOTORI) F 42 1 COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE F COSTRUZIONE DI LINEE FERROVIARIE E METROPOLITANE F COSTRUZIONE DI LINEE FERROVIARIE E METROPOLITANE F COSTRUZIONE DI LINEE FERROVIARIE E METROPOLITANE H 49 1 TRASPORTO FERROVIARIO DI PASSEGGERI (INTERURBANO) H TRASPORTO FERROVIARIO DI PASSEGGERI (INTERURBANO) H TRASPORTO FERROVIARIO DI PASSEGGERI (INTERURBANO) H TRASPORTO FERROVIARIO DI PASSEGGERI (INTERURBANO) H 49 2 TRASPORTO FERROVIARIO DI MERCI H TRASPORTO FERROVIARIO DI MERCI H TRASPORTO FERROVIARIO DI MERCI H TRASPORTO FERROVIARIO DI MERCI H GESTIONE DI INFRASTRUTTURE FERROVIARIE H GESTIONE DI INFRASTRUTTURE FERROVIARIE H MOVIMENTO MERCI RELATIVO A TRASPORTI FERROVIARI H MOVIMENTO MERCI RELATIVO A TRASPORTI FERROVIARI F COSTRUZIONE DI OPERE IDRAULICHE F COSTRUZIONE DI OPERE IDRAULICHE F INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICO-SANITARI F INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICO-SANITARI D FABBRICAZIONE E INSTALLAZIONE DI TURBINE IDRAULICHE E TERMICHE ED ALTRE MACCHINE CHE PRODUCONO ENERGIA MECCANICA, COMPRESI PARTI E ACCESSORI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE D FABBRICAZIONE DI POMPE, COMPRESSORI E SISTEMI IDRAULICI D FABBRICAZIONE DI POMPE, COMPRESSORI E SISTEMI IDRAULICI O STABILIMENTI IDROPINICI ED IDROTERMALI F COSTRUZIONE DI OPERE IDRAULICHE F COSTRUZIONE DI OPERE IDRAULICHE F COSTRUZIONE DI OPERE IDRAULICHE F 43 2 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE O 90 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI, DELLE ACQUE DI SCARICO E SIMILI d) servizi immobiliari O 90 0 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI, DELLE ACQUE DI SCARICO E SIMILI O 90 1 RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO O RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO E RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO E RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO K ATTIVITA' IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, SERVIZI ALLE IMPRESE K 70 ATTIVITA' IMMOBILIARI K 70 1 ATTIVITA' IMMOBILIARI IN CONTO PROPRIO K VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE IMMOBILIARE K VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE IMMOBILIARE K COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI K COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI K 70 2 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI K LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI K LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI K 70 3 ATTIVITA' IMMOBILIARE PER CONTO TERZI K AGENZIE DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE K AGENZIE DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE K AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINI E GESTIONE DI BENI IMMOBILI PER CONTO TERZI K AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINI E GESTIONE DI BENI IMMOBILI PER CONTO TERZI F 41 1 SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI F SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI F SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI SENZA COSTRUZIONE F SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI SENZA COSTRUZIONE L ATTIVITA' IMMOBILIARI L 68 ATTIVITA' IMMOBILIARI L 68 1 COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU BENI PROPRI L COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU BENI PROPRI pagina 1 di 4

14 Allegato 1 e) terreni sportivi e aree ricreative permanenti. articolo 3(1), DM 18 a) persone fisiche o giuridiche che novembre 2014, n svolgono direttamente attività di intermediazione: i) bancaria o finanziaria, e/o ii) commerciale; L COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU BENI PROPRI L COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA SU BENI PROPRI L 68 2 AFFITTO E GESTIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN LEASING L AFFITTO E GESTIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN LEASING L AFFITTO E GESTIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN LEASING L LOCAZIONE IMMOBILIARE DI BENI PROPRI O IN LEASING (AFFITTO) L 68 3 ATTIVITA' IMMOBILIARI PER CONTO TERZI L ATTIVITA' DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE L ATTIVITA' DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE L ATTIVITA' DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE L GESTIONE DI IMMOBILI PER CONTO TERZI L AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINI E GESTIONE DI BENI IMMOBILI PER CONTO TERZI L AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINI E GESTIONE DI BENI IMMOBILI PER CONTO TERZI F COSTRUZIONE DI AUTOSTRADE, STRADE, CAMPI DI AVIAZIONE E IMPIANTI SPORTIVI F COSTRUZIONE DI AUTOSTRADE, STRADE, CAMPI DI AVIAZIONE E IMPIANTI SPORTIVI O GESTIONE DI STADI ED ALTRI IMPIANTI SPORTIVI O GESTIONE DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI NCA R GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI R GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI R GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI R GESTIONE DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI NCA R GESTIONE DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI NCA R ATTIVITA' DI CLUB SPORTIVI R ATTIVITA' DI CLUB SPORTIVI R ATTIVITA' DI CLUB SPORTIVI R ALTRE ATTIVITA' SPORTIVE R ENTI E ORGANIZZAZIONI SPORTIVE, PROMOZIONE DI EVENTI SPORTIVI R ENTI E ORGANIZZAZIONI SPORTIVE, PROMOZIONE DI EVENTI SPORTIVI R ATTIVITA' SPORTIVE NCA R ALTRE ATTIVITA' SPORTIVE NCA K FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO (APERTI E CHIUSI, IMMOBILIARI, DI MERCATO MOBILIARE) K FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO (APERTI E CHIUSI, IMMOBILIARI, DI MERCATO MOBILIARE) J 65 INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE) J 65 1 INTERMEDIAZIONE MONETARIA J ALTRE INTERMEDIAZIONI MONETARIE J 65 2 ALTRE INTERMEDIAZIONI FINANZIARIE J ALTRE INTERMEDIAZIONI FINANZIARIE NCA J ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE J ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE IN CAMBI J ALTRE INTERMEDIAZIONI FINANZIARIE NCA J 67 ATTIVITA' AUSILIARIE DELL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E DELLE ASSICURAZIONI J 67 1 ATTIVITA' AUSILIARIE DELL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE J AUTORITA' CENTRALI DI CONTROLLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI J ATTIVITA' AUSILIARIE DELL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA NCA J ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE DELL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA NCA K 64 1 INTERMEDIAZIONE MONETARIA K ALTRE INTERMEDIAZIONI MONETARIE K INTERMEDIAZIONE MONETARIA DI ISTITUTI MONETARI DIVERSE DALLE BANCHE CENTRALI K INTERMEDIAZIONE MONETARIA DI ISTITUTI MONETARI DIVERSE DALLE BANCHE CENTRALI K ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE K ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE K ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE IN CAMBI K ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE IN CAMBI K ALTRE INTERMEDIAZIONI FINANZIARIE NCA K ALTRE INTERMEDIAZIONI FINANZIARIE NCA K PRODUTTORI, PROCACCIATORI ED ALTRI INTERMEDIARI DELLE ASSICURAZIONI G 51 COMMERCIO ALL'INGROSSO E INTERMEDIARI DEL COMMERCIO, AUTOVEICOLI E MOTOCICLI ESCLUSI G 51 1 INTERMEDIARI DEL COMMERCIO G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI MATERIE PRIME AGRICOLE, DI ANIMALI VIVI, DI MATERIE PRIME TESSILI E DI SEMILAVORATI G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI MATERIE PRIME AGRICOLE, DI ANIMALI VIVI, DI MATERIE PRIME TESSILI E DI SEMILAVORATI G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI COMBUSTIBILI, MINERALI, METALLI E PRODOTTI CHIMICI PER L'INDUSTRIA G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI COMBUSTIBILI, MINERALI, METALLI E PRODOTTI CHIMICI PER L'INDUSTRIA G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI LEGNAME E MATERIALI DA COSTRUZIONE G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI LEGNAME E MATERIALI DA COSTRUZIONE G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI MACCHINE, IMPIANTI INDUSTRIALI, NAVI E AEROMOBILI G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI MACCHINE, IMPIANTI INDUSTRIALI, NAVI E AEROMOBILI, MACCHINE AGRICOLE, MACCHINE PER UFFICIO G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI MOBILI, ARTICOLI PER LA CASA E FERRAMENTA G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI MOBILI, ARTICOLI PER LA CASA E FERRAMENTA G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI PRODOTTI TESSILI, ABBIGLIAMENTO, CALZATURE E ARTICOLI IN CUOIO pagina 2 di 4

15 Allegato 1 G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI PRODOTTI TESSILI, ABBIGLIAMENTO, CALZATURE E ARTICOLI IN CUOIO, PELLICCE G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO SPECIALIZZATO DI PRODOTTI PARTICOLARI NCA G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI PRODOTTI DI CARTA, CANCELLERIA, LIBRI G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI PRODOTTI DI ELETTRONICA G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI PRODOTTI FARMACEUTICI E DI COSMETICI G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI ATTREZZATURE SPORTIVE, BICICLETTE E ALTRI PRODOTTI NCA G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI VARI PRODOTTI SENZA PREVALENZA DI ALCUNO G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI VARI PRODOTTI SENZA PREVALENZA DI ALCUNO I INTERMEDIARI DEI TRASPORTI G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI MOBILI, ARTICOLI PER LA CASA E FERRAMENTA G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI MOBILI, ARTICOLI PER LA CASA E FERRAMENTA G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI PRODOTTI TESSILI, ABBIGLIAMENTO, PELLICCE, CALZATURE E ARTICOLI IN PELLE G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI PRODOTTI TESSILI, ABBIGLIAMENTO, PELLICCE, CALZATURE E ARTICOLI IN PELLE G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO SPECIALIZZATO IN ALTRI PRODOTTI G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI PRODOTTI DI CARTA, CANCELLERIA, LIBRI G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI ELETTRONICA DI CONSUMO AUDIO E VIDEO, MATERIALE ELETTRICO PER USO DOMESTICO, ELETTRODOMESTICI G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI PRODOTTI FARMACEUTICI E DI COSMETICI G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI ATTREZZATURE SPORTIVE, BICICLETTE E ALTRI PRODOTTI NCA G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI AUTOVETTURE E DI AUTOVEICOLI LEGGERI (INCLUSE LE AGENZIE DI COMPRAVENDITA) b) società, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono direttamente attività di assicurazione e/o di riassicurazione ad eccezione di quelle che operano nelle zone di montagna e G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI ALTRI AUTOVEICOLI (INCLUSE LE AGENZIE DI COMPRAVENDITA) G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI PARTI ED ACCESSORI DI AUTOVEICOLI G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI MOTOCICLI E CICLOMOTORI G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI PARTI ED ACCESSORI DI MOTOCICLI E CICLOMOTORI G 46 1 INTERMEDIARI DEL COMMERCIO G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI MATERIE PRIME AGRICOLE, DI ANIMALI VIVI, DI MATERIE PRIME TESSILI E DI SEMILAVORATI G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI MATERIE PRIME AGRICOLE, DI ANIMALI VIVI, DI MATERIE PRIME TESSILI E DI SEMILAVORATI; PELLI GREZZE G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI COMBUSTIBILI, MINERALI, METALLI E PRODOTTI CHIMICI G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI COMBUSTIBILI, MINERALI, METALLI E PRODOTTI CHIMICI G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI LEGNAME E MATERIALI DA COSTRUZIONE G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI LEGNAME E MATERIALI DA COSTRUZIONE G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI MACCHINARI, IMPIANTI INDUSTRIALI, NAVI E AEROMOBILI G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI MACCHINARI, IMPIANTI INDUSTRIALI, NAVI E AEROMOBILI, MACCHINE AGRICOLE, MACCHINE PER UFFICIO, ATTREZZATURE PER LE TELECOMUNICAZIONI, COMPUTER E LORO PERIFERICHE G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI VARI PRODOTTI SENZA PREVALENZA DI ALCUNO G INTERMEDIARI DEL COMMERCIO DI VARI PRODOTTI SENZA PREVALENZA DI ALCUNO M ATTIVITA' DELLE CONCESSIONARIE E DEGLI ALTRI INTERMEDIARI DI SERVIZI PUBBLICITARI M ATTIVITA' DELLE CONCESSIONARIE E DEGLI ALTRI INTERMEDIARI DI SERVIZI PUBBLICITARI M ATTIVITA' DELLE CONCESSIONARIE E DEGLI ALTRI INTERMEDIARI DI SERVIZI PUBBLICITARI J 66 ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI J 66 0 ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE J 66 1 ASSICURAZIONI SULLA VITA J ASSICURAZIONI SULLA VITA J 66 3 ASSICURAZIONI DIVERSE DA QUELLE SULLA VITA J ASSICURAZIONI DIVERSE DA QUELLE SULLA VITA J 67 ATTIVITA' AUSILIARIE DELL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E DELLE ASSICURAZIONI J 67 1 ATTIVITA' AUSILIARIE DELL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE J 67 2 ATTIVITA' AUSILIARIE DELLE ASSICURAZIONI E DEI FONDI PENSIONE J ATTIVITA' AUSILIARIE DELLE ASSICURAZIONI E DEI FONDI PENSIONE J ATTIVITA' DEGLI AGENTI E BROKER DELLE ASSICURAZIONI J ATTIVITA' DEI PERITI E LIQUIDATORI INDIPENDENTI DELLE ASSICURAZIONI J AUTORITA' CENTRALI DI VIGILANZA SU ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE L 75 3 ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA L ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA L ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA (PREVIDENZA SOCIALE) K ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE K 64 ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE) pagina 3 di 4

16 Allegato 1 c) le pubbliche amministrazioni ENTI PUBBLICI ECONOMICI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE K 64 9 ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE) K ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI NCA (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE) K 65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE) K 65 1 ASSICURAZIONI K ASSICURAZIONI SULLA VITA K ASSICURAZIONI SULLA VITA K ASSICURAZIONI SULLA VITA K ASSICURAZIONI DIVERSE DA QUELLE SULLA VITA K ASSICURAZIONI DIVERSE DA QUELLE SULLA VITA K ASSICURAZIONI DIVERSE DA QUELLE SULLA VITA K 65 2 RIASSICURAZIONI K RIASSICURAZIONI K ATTIVITA' DI RIASSICURAZIONE K ATTIVITA' DI RIASSICURAZIONE K 66 ATTIVITA' AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITA' ASSICURATIVE K 66 1 ATTIVITA' AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE) K ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE) K 66 2 ATTIVITA' AUSILIARIE DELLE ASSICURAZIONI E DEI FONDI PENSIONE K ATTIVITA' DEI PERITI E LIQUIDATORI INDIPENDENTI DELLE ASSICURAZIONI K ATTIVITA' DEI PERITI E LIQUIDATORI INDIPENDENTI DELLE ASSICURAZIONI K ATTIVITA' DI AGENTI E MEDIATORI DI ASSICURAZIONI K ATTIVITA' DEGLI AGENTI E BROKER DELLE ASSICURAZIONI K BROKER DI ASSICURAZIONI K AGENTI DI ASSICURAZIONI K SUB-AGENTI DI ASSICURAZIONI K PRODUTTORI, PROCACCIATORI ED ALTRI INTERMEDIARI DELLE ASSICURAZIONI K ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE DELLE ASSICURAZIONI E DEI FONDI PENSIONE K ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE DELLE ASSICURAZIONI E DEI FONDI PENSIONE K AUTORITA' CENTRALI DI VIGILANZA SU ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE K ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE DELLE ASSICURAZIONI E DEI FONDI PENSIONE NCA O AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA O 84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA O REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA, DELL'ISTRUZIONE, DI SERVIZI CULTURALI E AD ALTRI SERVIZI SOCIALI (ESCLUSA L'ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA) O 84 3 ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA O ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA O ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA O ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA ad eccezione di: i) enti che effettuano attività formative e/o di sperimentazione in campo agricolo K 73 RICERCA E SVILUPPO K 73 1 RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA K RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA K RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA K 73 2 RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE K RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE K RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE M 72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO M 72 1 RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA M RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE BIOTECNOLOGIE M RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE BIOTECNOLOGIE M RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE BIOTECNOLOGIE M ALTRE ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA M ALTRE ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA M RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLA GEOLOGIA ii) enti che hanno la gestione degli usi civici M RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE ALTRE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA M 72 2 RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE M RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE M RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE M RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE pagina 4 di 4

17 ALLEGATO 2 Modello Quadro Sezione Riga Colonna Tipo MODELLO 730 PL REDDITO COMPLESSIVO DICHIARANTE O RIQUADRO DEL FAMILIARE TITOLARE DELL AIUTO PAC REDDITI AGRARI DICHIARANTE O RIQUADRO DEL FAMILIARE TITOLARE DELL AIUTO PAC MODELLO IRAP IC TOTALI COMPONENTI NEGATIVI TOTALI COMPONENTI POSITIVI VALORE DELLA PRODUZIONE - Societa' in regime forfettario IE VALORE DELLA PRODUZIONE - Enti privati non commerciali - Variazione in diminuzione VALORE DELLA PRODUZIONE - Soggetti in regime forfettario VALORE DELLA PRODUZIONE - Attivita' non commerciale IP VALORI DELLA PRODUZIONE - Societa' commerciali VALORI DELLA PRODUZIONE - Variazione in diminuzione VALORE DELLA PRODUZIONE - Societa' in regime forfettario VALORE DELLA PRODUZIONE (1) - Societa' esercenti attività' agricola VALORE DELLA PRODUZIONE (2) - Societa' esercenti attività' agricola VALORE DELLA PRODUZIONE (3) - Societa' esercenti attività' agricola VALORI DELLA PRODUZIONE - Societa' semplici e associazioni esercenti arti e professioni IQ VALORE DELLA PRODUZIONE VALORE DELLA PRODUZIONE - Variazioni in diminuzione VALORE DELLA PRODUZIONE - Esercenti arti e professioni VALORE DELLA PRODUZIONE - Imprese in regime forfettario VALORE DELLA PRODUZIONE (1) - Produttori agricoli VALORE DELLA PRODUZIONE (2) - Produttori agricoli VALORE DELLA PRODUZIONE (3) - Produttori agricoli

18 ALLEGATO 2 Modello Quadro Sezione Riga Colonna Tipo MODELLO UNICO ENC MODELLO UNICO PF IR CREDITO VERSATO DA ATTI DI RECUPERO RA TOTALE REDDITO DOMINICALE IMPONIBILE TOTALE REDDITO AGRARIO IMPONIBILE RD TOTALE REDDITI - Attivita' agricole connesse TOTALE REDDITO RF CODICE ATTIVITA' REDDITO ( o PERDITA) REDDITO RG REDDITO D'IMPRESA ( o PERDITA) REDDITO RN REDDITO COMPLESSIVO LM REDDITO AL NETTO DELLE PERDITE SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA REDDITO NETTO RA TOTALI - Reddito dominicale imponibile TOTALI - Reddito agrario imponibile TOTALI (1)- Reddito dominicale non imponibile TOTALI (2)- Reddito dominicale non imponibile TOTALI (3)- Reddito dominicale non imponibile TOTALI (4)- Reddito dominicale non imponibile TOTALI (5)- Reddito dominicale non imponibile RD TOTALE REDDITO RE DIFFERENZA - Totale spese - totale compensi art. 13 L. 388/2000 RF REDDITO D'IMPRESA DI SPETTANZA DELL'IMPRENDITORE AL NETTO DELLE PERDITE D'IMPRESA REDDITO D'IMPRESA (O PERDITA) DI SPETTANZA DELL'IMPRENDITORE RG REDDITO D'IMPRESA (O PERDITA) art. 13 L. 388/ REDDITO D'IMPRESA (O PERDITA) DI SPETTANZA DELL'IMPRENDITORE REDDITO D'IMPRESA DI SPETTANZA DELL'IMPRENDITORE AL NETTO DELLE PERDITE D'IMPRESA MODELLO UNICO SC RN REDDITO COMPLESSIVO IRPEF RS REDDITO COMPLESSIVO RF REDDITO O PERDITA RN REDDITO

19 ALLEGATO 2

20 Agricoltore in Attività Allegato 3 AGEA Organismo Pagatore competente: AGEA CUAA COGNOME O RAGIONE SOCIALE CAMPAGNA 201_ NOME AGRICOLTORE IN ATTIVITA' DATA DI RIFERIMENTO DELL'INFORMAZIONE / / SI ö NO ö 1. Controllo effettuato SEZIONE I - a) Richiesta di aiuti diretti nell'anno precedente 1.1 Presente Base normativa articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013-articolo 12(3) del reg. (UE) 639/2014-articolo 3(3), DM 18 novembre 2014, n l importo totale dei pagamenti diretti a cui l agricoltore aveva diritto a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 prima dell applicazione dell articolo 63 e dell articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 per l anno precedente Applicabilità del controllo (si/no) Disponibilità dei dati per l'esecuzione del controllo automatizzato AGEA (si/no) Controllo effettuato dall'op competente per la tenuta del fascicolo aziendale Esito del controllo - Indicatori di riferimento Codice Stato (positivo / negativo) Data di riferimento dell'informazione Data di esecuzione del controllo importo fino a 1250 Euro articolo 3(3), lett. b) DM 18 novembre 2014, n si AA1b importo fino a 5000 Euro E azienda con superfici agricole ubicate oltre il 50%, in zone montane e/o svantaggiate ai articolo 3(3), lett. a) DM 18 novembre 2014, n si AA1a sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 e dell art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/ Assente, con richiesta di aiuti diretti nell'anno in corso articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013-articolo 12(4) del reg. (UE) 639/2014-articolo 3(3), DM 18 novembre 2014, n pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro per l anno precedente importo fino a 1250 Euro articolo 3(3), lett. b) DM 18 novembre 2014, n si AA1d importo fino a 5000 Euro E azienda con superfici agricole ubicate oltre il 50%, in zone montane e/o svantaggiate ai articolo 3(3), lett. a) DM 18 novembre 2014, n si AA1c sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 e dell art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/ Assente, senza richiesta di aiuti diretti nell'anno in corso articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 NO 2. iscrizione all INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dell articolo 9, paragrafo 3, lettere a) e b), del si AA2 regolamento (UE) n. 1307/2013-articolo 3(2), lett. a) DM 18 novembre 2014, n possesso della partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01 ) articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e dell articolo 9, paragrafo 3, lettere a) e b), del si AA3 regolamento (UE) n. 1307/2013-articolo 3(2), lett. b) DM 18 novembre 2014, n Presente data di attivazione della partita IVA: articolo 1(2) DM 26 febbraio 2015, n prima del 1 agosto 2014 si AA3a a partire dal 1 agosto 2014: articolo 1(2) DM 26 febbraio 2015, n articolo 13, paragrafi 2 e 3 del regolamento (UE) n. 639/2014 VEDI Sezione II, B.2.1 e B Richiesta di aiuti diretti nell'anno in corso presente, senza richiesta di aiuti diretti nell'anno precedente e senza proventi ottenuti da attività agricole riferiti all'anno precedente pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro per l anno precedente VEDI Sezione II, B.2.1 e B.2.2 AA5a Richiesta di aiuti diretti nell'anno in corso assente, senza richiesta di aiuti diretti nell'anno precedente e senza proventi ottenuti da attività agricole riferiti all'anno precedente Apertura/estensione della partita IVA in campo agricolo: Primo anno si AA3c Apertura/estensione della partita IVA in campo agricolo: Anni successivi VEDI Sezione II, B.2.1 e B dichiarazione annuale IVA relativa all anno precedente (a partire dal 2016) si, escluso il solo primo anno che precede l apertura/estensi one della partita IVA in campo agricolo aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o no svantaggiate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/ aziende con superfici agricole ubicate, in misura fino al cinquanta per cento, in zone montane e/o si AA3e svantaggiate ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/ Assente VEDI SEZIONE II 4. successione articolo 34, paragrafo 1 del si AA8 regolamento (UE) n. 1307/2013-articolo 1(3) DM 20 marzo 2015, n SEZIONE I - b) azienda con superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1307/ circolare AGEA prot. n. ACIU del 1 B01 coltivazione e che non svolgono su tali superfici l'attività minima di cui all art. 3 del DM 26 marzo 2016, par. 2.2., punto 1 febbraio 2015 n > 50% della superficie aziendale Negativo SEZIONE I - c) soggetto presente nella black-list persone fisiche o giuridiche che gestiscono: articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1307/2013-articolo 3(1), DM 18 novembre 2014, n articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1307/ circolare AGEA prot. n. ACIU del 1 marzo 2016, par. 2.2., punto 2 VEDI SEZIONE II B02 Negativo, salvo verifica dei controlli previsti nella SEZIONE II con esclusione di B e B a) aeroporti; I01 b) servizi ferroviari; I02 c) impianti idrici; I03 d) servizi immobiliari; I04 e) terreni sportivi e aree ricreative permanenti. I05 a) persone fisiche o giuridiche che svolgono direttamente attività di intermediazione: articolo 3(1), DM 18 novembre 2014, n. 6513, e art. 1 DM 12 maggio 2015, n circolare AGEA prot. n. VEDI SEZIONE II ACIU del 1 marzo 2016, par. 2.2., punto 3, lett. a) i) bancaria o finanziaria, e/o I06 ii) commerciale; I07 b) società, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono direttamente attività di assicurazione e/o di riassicurazione ad articolo 3(1), DM 18 novembre 2014, n. 6513, e art. 1 DM 12 maggio 2015, n circolare AGEA prot. n. VEDI SEZIONE II I08 eccezione di quelle che operano nelle zone di montagna e svantaggiate; ACIU del 1 marzo 2016, par. 2.2., punto 3, lett. b) ENTI PUBBLICI ECONOMICI I09 ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI I10 c) le pubbliche amministrazioni enti che effettuano attività formative in campo agricolo circolare AGEA prot. n. ACIU del 1 marzo 2016, par circolare AGEA prot. n. ACIU del 1 marzo 2016, par I11 AA4a enti che effettuano attività di sperimentazione in campo agricolo enti che hanno la gestione degli usi civici circolare AGEA prot. n. ACIU del 1 marzo 2016, par circolare AGEA prot. n. ACIU del 1 marzo 2016, par AA4c AA4b SEZIONE II B.1 Importo annuo dei pagamenti diretti almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013-articolo 13, attività non agricole nell'anno fiscale più recente paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 639/ circolare AGEA prot. n. ACIU del 1 marzo 2016, par. 2.3., punto 1), lett. a) B.2 Attività agricole non insignificanti: articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013-articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 639/ circolare AGEA prot. n. ACIU del 1 marzo 2016, par. 2.3., punto 1), lett. b) B.2.1 i proventi totali ottenuti da attività agricole ai sensi dell art. 11 del Reg. (UE) n. 639/2014 nell anno fiscale più recente per cui articolo 13, paragrafo 2, lett. b) del regolamento (UE) n. 639/ circolare AGEA prot. n. ACIU del 1 marzo 2016, par , lett. a) sono disponibili tali prove rappresentano almeno un terzo dei proventi totali ottenuti nell anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove B.2.2 l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole ai sensi dell art. 11 articolo 13, paragrafo 2, lett. a) del regolamento (UE) n. 639/ Circolare AGEA prot. n. ACIU del 1 marzo 2016, par. 2.1, 1), lett. b), punto II) del Reg. (UE) n. 639/2014 nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove B proventi totali ottenuti da attività non agricole ai sensi dell art. 11 articolo 13, paragrafo 2, lett. a) del regolamento (UE) n. 639/ Circolare AGEA prot. n. del Reg. (UE) n. 639/2014 nell'anno fiscale più recente per cui ACIU del 1 marzo 2016, par. 2.1, 1), lett. b), punto II) sono disponibili tali prove, NULLI si si si si AA5 AA6 AA5 AA5-b B.2.3 se l attività principale o l oggetto sociale di una persona giuridica è registrata come oggetto sociale nel registro delle imprese o, nel caso di una persona fisica, esista una prova equivalente: articolo 9, paragrafo 2 lettera c) e articolo 9, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) n. 1307/ articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 639/ circolare AGEA prot. n. ACIU del 1 marzo 2016, par. 2.3., punto 1), lett. c) e par B iscrizione all INPS come coltivatori diretti, circolare AGEA prot. n. ACIU del 1 marzo 2016, par , lett. a). si AA2 imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri B (solo persone giuridiche) indicazione di "società agricola" nella ragione scoiale o nella denominazione sociale E possesso della partita IVA attiva in campo agricolo ATECO agricoltura 01 circolare AGEA prot. n. ACIU del 1 marzo 2016, par , lett. b), punto i) si AA7 AA3-p B (persone giuridiche e persone fisiche) iscrizione alla circolare AGEA prot. n. ACIU del 1 marzo 2016, par , lett. b) si AA8 CCIAA E possesso della partita IVA attiva in campo agricolo ATECO agricoltura 01 prevalente si AA3-p

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