Coordinamento Toscano Botteghe del Mondo. Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 37 e norme di riferimento. Indice

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1 Coordinamento Toscano Botteghe del Mondo Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 37 e norme di riferimento Indice 1. L.R. 23 febbraio 2005, n. 37 Disposizioni per il sostegno alla diffusione del commercio equo e solidale in Toscana ( B.U.R.T. n. 18) pag Allegato A Statuto della Regione Toscana Estratto degli artt. 3, 4 e 71 pag Allegato B Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale (approvata dall Assemblea dei Soci AGICES di Chioggia il 16 aprile 2005) 4. Allegato C L.R. 20 marzo 2000, n. 35 Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive ( B.U.R.T. n. 13) 5. Allegato D L.R. 8 marzo 2001, n. 12 Disciplina della attività contrattuale regionale Estratto degli artt. 16, 17, 18, 20, 21 e 22 ( B.U.R.T. n. 9) 6. Allegato E L.R. 14 aprile 1997, n. 28 Disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi dell'agricoltura, artigianato, piccola e media impresa industriale e turismo ( B.U.R.T. n. 18) 7. Allegato F L.R. 23 marzo 1999, n. 17 Interventi per la promozione dell attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale ( B.U.R.T. n. 9) 8. Allegato G Carta Europea dei Criteri del Commercio Equo e Solidale (non citata dalla L.R. 37/2005) 9. Allegato H Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale (in vigore fino al 16 aprile 2005) pag. 8 pag. 12 pag. 17 pag. 21 pag. 26 pag. 31 pag Edizione (30 giugno 2005) Aggiornata con la nuova Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale Documenti conformi agli originali distribuiti da: Coordinamento Toscano Botteghe del Mondo (2 Edizione) 1

2 L.R. 23 febbraio 2005, n. 37 Art Oggetto e finalità 1. La Regione Toscana, nel quadro delle politiche promosse e realizzate a sostegno della cooperazione internazionale e nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 71 dello Statuto relative alla promozione della solidarietà, del dialogo fra i popoli, culture e religioni, riconosce al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella promozione in Toscana dell'incontro fra culture diverse e nel sostegno alla crescita economica e sociale, nel rispetto dei diritti individuali, dei paesi in via di sviluppo. 2. Al fine di rafforzare le funzioni di cui al comma 1, la Regione attiva iniziative di sostegno e di agevolazione, nel pieno rispetto delle norme comunitarie, statali e regionali concernenti la tutela della concorrenza, all'attività dei soggetti del commercio equo e solidale, individuando con tale definizione le imprese ed i soggetti senza fini di lucro, che conformano la propria attività ai contenuti della "Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale", approvata l'8 settembre 1999 dall'associazione "Assemblea generale italiana del commercio equo e solidale" (denominata d'ora in poi AGICES). Art Individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale 1. Le modalità per il riconoscimento di prodotto del commercio equo e solidale sono definite con uno specifico disciplinare di prodotto, secondo le modalità indicate dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 10. Nello stabilire i requisiti di riconoscimento si tiene conto anche delle risultanze delle attività svolte dalle Associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale dei soggetti del commercio equo e solidale. Art Individuazione dei soggetti del commercio equo e solidale 1. Al fine di individuare i soggetti del commercio equo e solidale si istituisce il registro regionale del commercio equo e solidale a cui sono iscritti coloro che operano in forma stabile nel territorio regionale. 2. Nello stabilire le modalità di funzionamento del registro ed i requisiti di iscrizione, si tiene conto anche delle risultanze delle attività svolte dall'associazione AGICES in merito al "Registro italiano delle organizzazioni di commercio equo e solidale", di seguito denominato RIOCES. 3. Il registro regionale è istituito secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 10. I costi di gestione del registro sono a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione e/o cancellazione e/o variazioni. 4. Nelle more istitutive del registro regionale, l'iscrizione al RIOCES è sostitutiva dell'iscrizione. Art Promozione del commercio equo e solidale 1. Il commercio equo e solidale si fonda sul comportamento del consumatore. Il consumatore, esercitando un consumo consapevole ed attento sostiene le forme economiche corrette, ha la possibilità di elevare il tenore di vita dei produttori nei paesi in via di sviluppo all'interno di comportamenti orientati al mercato ed attenti alle forme di commercio leale ed alle pratiche commerciali moralmente corrette. Documenti conformi agli originali distribuiti da: Coordinamento Toscano Botteghe del Mondo (2 Edizione) 2

3 2. La Giunta regionale, in collaborazione con le organizzazioni interessate, promuove nelle scuole specifiche azioni educative finalizzate al rafforzamento del diritto del consumatore ad essere informato non solo sul prodotto ma anche sugli effetti ambientali e sociali derivanti dalla sua produzione e commercializzazione. I programmi delle azioni educative sono realizzati dalle istituzioni formative nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica, e possono prevedere il concorso progettuale, organizzativo e finanziario degli enti locali e delle associazioni maggiormente rappresentative del commercio equo e solidale e dei soggetti di cui all'articolo 3. Art Incentivi alle imprese del commercio equo e solidale 1. La Giunta regionale, nella proposta di deliberazione di approvazione del piano regionale dello sviluppo economico di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive), dispone che alle imprese iscritte al registro regionale del commercio equo e solidale di cui all'articolo 3, sia riconosciuta la priorità nell'accesso agli aiuti ed agli investimenti stabiliti nelle misure ed azioni ivi indicate. 2. Nell'ambito dello strumento di programmazione di cui al comma 1 la Giunta regionale può prevedere specifiche misure a sostegno del rafforzamento del sistema delle imprese esercenti in Toscana il commercio equo e solidale. Art Introduzione dei prodotti nelle mense pubbliche e nei punti di somministrazione interni 1. La Giunta regionale da indicazioni agli Enti locali, alle Aziende sanitarie ed alle altre istituzioni ed organizzazioni locali per promuovere l'utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale nei loro ambiti. Art Agevolazioni in favore dei soggetti del commercio equo e solidale 1. Nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni da terzi, la Regione Toscana favorisce l'utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale, nelle procedure di asta pubblica, licitazione privata, appalto concorso e trattativa privata preceduta da gara di cui agli articoli 16, 17, 18 e 21 della l.r. 8 marzo 2001, n.12 (Disciplina della attività contrattuale regionale). 2. Nell'ambito delle spese relative all'acquisto di beni da terzi secondo le procedure di cui all'articolo 20 comma 1 (Trattativa privata) ed all'articolo 22 (Spese in economia) della L.R. 12/2001, le strutture della Regione sono chiamate a prendere in considerazione l'ipotesi di acquisto di prodotti provenienti dal commercio equo e solidale. 3. La Giunta regionale, al fine di promuovere forme di commercio leale e pratiche commerciali moralmente corrette, dispone affinché, nell'ambito del programma annuale delle attività di promozione economica di cui alla legge regionale 14 aprile 1997, n. 28 (Disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi dell'agricoltura, artigianato, piccola e media impresa industriale e turismo), sia inserita una specifica e periodica azione rivolta a favorire la nascita, lo sviluppo ed il consolidamento delle relazioni commerciali ispirate ai principi del commercio equo e solidale, rafforzando il proprio ruolo di partner commerciale qualificato ed affidabile verso i paesi in via di sviluppo. Documenti conformi agli originali distribuiti da: Coordinamento Toscano Botteghe del Mondo (2 Edizione) 3

4 Art Cooperazione internazionale e istituzione della "Giornata regionale del commercio equo e solidale" 1. La Giunta regionale, nell'ambito della conferenza sulla cooperazione allo sviluppo stabilita dalla legge regionale 27 marzo 1999 n. 17 (Interventi per la promozione dell'attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale) promuove una manifestazione, organizzata in collaborazione con le organizzazioni attivamente interessate, per l'esposizione e la vendita dei prodotti di commercio equo e solidale. 2. La Giunta regionale, nell'ambito del Piano regionale della cooperazione internazionale previsto dalla L.R. 17/1999, individua iniziative o programmi di commercio equo e solidale in attuazione dei principi e delle finalità richiamate all'articolo 1 della presente legge. 3. Al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale, la Giunta regionale di concerto con l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e con la collaborazione dei soggetti di cui al precedente articolo 3, organizza annualmente la "Giornata regionale del commercio equo e solidale", quale momento di incontro fra la comunità toscana e la realtà del commercio equo e solidale; con il regolamento regionale di cui all'articolo 10, determina le modalità organizzative e i contenuti della stessa. Art Attività di monitoraggio 1. Entro tre anni dall'applicazione della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge finalizzata ad una valutazione della legge stessa e dei suoi effetti. I contenuti della relazione sono definiti dal regolamento attuativo. Art Regolamento 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione emana il regolamento attuativo con cui dispone: a) l'istituzione ed il funzionamento del disciplinare di prodotto richiamato all'articolo 2 comma 1; b) i criteri e le modalità per l'iscrizione, sospensione e revoca al registro regionale del commercio equo e solidale di cui all'articolo 3; c) i contenuti della relazione di cui all'articolo 9; d) le modalità organizzative e i contenuti della "Giornata regionale del commercio equo e solidale". Art Disposizioni finanziarie 1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale; le azioni indicate negli articoli precedenti trovano copertura finanziaria nell'ambito della vigente normativa regionale. Art Decorrenza degli effetti 1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10. Documenti conformi agli originali distribuiti da: Coordinamento Toscano Botteghe del Mondo (2 Edizione) 4

5 Documenti conformi agli originali distribuiti da: Coordinamento Toscano Botteghe del Mondo (2 Edizione) 5

6 Allegato A Statuto della Regione Toscana (estratto artt. 3, 4 e 71) Art. 3 Principi generali 1. La Regione fonda la propria azione sui valori della Costituzione italiana e sugli accordi tra gli Stati per la Costituzione europea. 2. La Regione opera al fine di realizzare il pieno sviluppo della persona e dei principi di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà, rispetto della dignità personale e dei diritti umani. 3. La Regione sostiene i principi di sussidiarietà sociale e istituzionale; opera per l integrazione delle politiche con le autonomie locali; riconosce e favorisce le formazioni sociali e il loro libero sviluppo. 4. La Regione garantisce la partecipazione di tutti i residenti e dei toscani residenti all estero alle scelte politiche regionali. 5. La Regione promuove l effettivo esercizio dei diritti politici ai toscani residenti all estero. 6. La Regione promuove, nel rispetto dei principi costituzionali, l estensione del diritto di voto agli immigrati. Art. 4 Finalità principali 1. La Regione persegue, tra le finalità prioritarie: a) il diritto al lavoro e ad adeguate forme di tutela della dignità dei lavoratori, il diritto alla sicurezza dei luoghi di lavoro, all istruzione, alla formazione permanente, alla conoscenza; b) la promozione dei diritti al pluralismo dell informazione e della comunicazione, dell accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo; c) il diritto alla salute; d) il diritto dei minori ad interventi intesi a garantirne la protezione sociale; e) il diritto delle persone con disabilità e delle persone anziane ad interventi intesi a garantirne la vita indipendente e la cittadinanza attiva; f) il diritto alle pari opportunità fra donne e uomini e alla valorizzazione della differenza di genere nella vita sociale, culturale, economica e politica, anche favorendo un adeguata rappresentanza di genere nei livelli istituzionali e di governo e negli enti pubblici; g) la tutela e la valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio; h) il riconoscimento delle altre forme di convivenza; i) la promozione della scienza e, nel rispetto della persona umana, della libertà di ricerca scientifica; l) il rispetto dell equilibrio ecologico, la tutela dell ambiente e del patrimonio naturale, la conservazione della biodiversità, la promozione della cultura del rispetto per gli animali; m) la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico; n) la promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla competitività delle imprese, basato sull innovazione, la ricerca e la formazione, nel rispetto dei principi di coesione sociale e di sostenibilità dell ambiente; o) la valorizzazione della libertà di iniziativa economica pubblica e privata, del ruolo e della responsabilità sociale delle imprese; p) la promozione della cooperazione come strumento di democrazia economica e di sviluppo sociale, favorendone il potenziamento con i mezzi più idonei; q) la tutela e la promozione dell associazionismo e del volontariato; r) la promozione dei valori della pace, della solidarietà, del dialogo tra popoli, culture e religioni; s) il rifiuto di ogni forma di xenofobia e di discriminazione legata all etnia, all orientamento sessuale e a ogni altro aspetto della condizione umana e sociale; t) l accoglienza solidale delle persone immigrate, secondo i principi del pluralismo delle culture, del reciproco rispetto e dell integrazione sociale; u) la promozione e il sostegno delle iniziative contro la pena di morte, la tortura, la riduzione in schiavitù, le mutilazioni del corpo, ogni altra offesa alla dignità della persona; v) il riconoscimento dell autonomia delle comunità locali, la promozione del sistema delle autonomie, la valorizzazione delle distinte identità culturali, sociali ed economiche del territorio regionale, la tutela dei comuni minori, dei territori montani e insulari; Documenti conformi agli originali distribuiti da: Coordinamento Toscano Botteghe del Mondo (2 Edizione) 6

7 z) la semplicità dei rapporti tra cittadini, imprese ed istituzioni a tutti i livelli e la realizzazione del principio di buona amministrazione, secondo criteri di imparzialità, trasparenza, equità. Art. 71 Relazioni internazionali 1. La Regione promuove e sviluppa relazioni internazionali, volte ad affermare, nel rispetto dell interesse nazionale, principi di dialogo e di amicizia tra i popoli, di collaborazione e di scambio culturale, di cooperazione economica e sociale, di sostegno dei diritti e dei valori dell identità toscana. 2. La Regione, nelle materie di competenza regionale, conclude accordi con Stati e intese con altri enti territoriali interni ad altro Stato, nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle fonti da essa richiamate. Documenti conformi agli originali distribuiti da: Coordinamento Toscano Botteghe del Mondo (2 Edizione) 7

8 Allegato B Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale (approvata dall Assemblea dei Soci AGICES di Chioggia il 16 aprile 2005) 1 1. Definizione del Commercio Equo e Solidale Il Commercio Equo e Solidale è un approccio alternativo al commercio convenzionale; esso promuove giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per l ambiente, attraverso il commercio, la crescita della consapevolezza dei consumatori, l educazione, l informazione e l azione politica. Il Commercio Equo e Solidale è una relazione paritaria fra tutti i soggetti coinvolti nella catena di commercializzazione: dai produttori ai consumatori. 2. Obiettivi del Commercio Equo e Solidale 1. Migliorare le condizioni di vita dei produttori aumentandone l accesso al mercato, rafforzando le organizzazioni di produttori, pagando un prezzo migliore ed assicurando continuità nelle relazioni commerciali. 2. Promuovere opportunità di sviluppo per produttori svantaggiati, specialmente gruppi di donne e popolazioni indigene e proteggere i bambini dallo sfruttamento nel processo produttivo. 3. Divulgare informazioni sui meccanismi economici di sfruttamento, tramite la vendita di prodotti, favorendo e stimolando nei consumatori la crescita di un atteggiamento alternativo al modello economico dominante e la ricerca di nuovi modelli di sviluppo. 4. Organizzare rapporti commerciali e di lavoro senza fini di lucro e nel rispetto della dignità umana, aumentando la consapevolezza dei consumatori sugli effetti negativi che il commercio internazionale ha sui produttori, in maniera tale che possano esercitare il proprio potere di acquisto in maniera positiva. 5. Proteggere i diritti umani promuovendo giustizia sociale, sostenibilità ambientale, sicurezza economica. 6. Favorire la creazione di opportunità di lavoro a condizioni giuste tanto nei Paesi economicamente svantaggiati come in quelli economicamente sviluppati. 7. Favorire l'incontro fra consumatori critici e produttori dei Paesi economicamente meno sviluppati. 8. Sostenere l'autosviluppo economico e sociale. 9. Stimolare le istituzioni nazionali ed internazionali a compiere scelte economiche e commerciali a difesa dei piccoli produttori, della stabilità economica e della tutela ambientale, effettuando campagne di informazione e pressione affinché cambino le regole e la pratica del commercio internazionale convenzionale. 10. Promuovere un uso equo e sostenibile delle risorse ambientali. 3. Criteri generali adottati dalle organizzazioni di Commercio Equo e Solidale Le organizzazioni di Commercio Equo e Solidale si impegnano a condividere ed attuare, nel proprio statuto o nella mission, nel materiale informativo prodotto e nelle azioni, la definizione e gli obiettivi del Commercio Equo e Solidale. In particolare si impegnano a: 1. Garantire condizioni di lavoro che rispettino i diritti dei lavoratori sanciti dalle convenzioni OIL. 2. Non ricorrere al lavoro infantile e a non sfruttare il lavoro minorile, agendo nel rispetto della Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia. 3. Pagare un prezzo equo che garantisca a tutte le organizzazioni coinvolte nella catena di commercializzazione un giusto guadagno; il prezzo equo per il produttore è il prezzo concordato con il produttore stesso sulla base del costo delle materie prime, del costo del lavoro locale, della retribuzione dignitosa e regolare per ogni singolo produttore. 4. Garantire ai lavoratori una giusta retribuzione per il lavoro svolto assicurando pari opportunità lavorative e salariali senza distinzioni di sesso, età, condizione sociale, religione, convinzioni politiche. 5. Rispettare l ambiente e promuovere uno sviluppo sostenibile in tutte le fasi di produzione e commercializzazione, privilegiando e promuovendo produzioni biologiche, l'uso di materiali riciclabili, e processi produttivi e distributivi a basso impatto ambientale. Documenti conformi agli originali distribuiti da: Coordinamento Toscano Botteghe del Mondo (2 Edizione) 8

9 6. Adottare strutture organizzative democratiche e trasparenti in tutti gli aspetti dell attività ed in cui sia garantita una partecipazione collettiva al processo decisionale. 7. Coinvolgere produttori di base, volontari e lavoratori nelle decisioni che li riguardano. 8. Reinvestire gli utili nell attività produttiva e/o a beneficio sociale dei lavoratori (p.e. fondi sociali). 9. Garantire un flusso di informazioni multidirezionale che consenta di conoscere le modalità di lavoro, le strategie politiche e commerciali ed il contesto socio-economico di ogni organizzazione. 10. Promuovere azioni informative, educative e politiche sul Commercio Equo e Solidale, sui rapporti fra i Paesi svantaggiati da un punto di vista economico e i Paesi economicamente sviluppati e sulle tematiche collegate. 11. Garantire rapporti commerciali diretti e continuativi, evitando forme di intermediazione speculativa, escludendo costrizioni e/o imposizioni reciproche e consentendo una migliore conoscenza reciproca. 12. Privilegiare progetti che promuovono il miglioramento della condizione delle categorie più deboli. 13. Valorizzare e privilegiare i prodotti artigianali espressioni delle basi culturali, sociali e religiose locali perché portatori di informazioni e base per uno scambio culturale. 14. Cooperare, riconoscendosi reciprocamente, ad azioni comuni e a favorire momenti di scambio e di condivisione, privilegiando le finalità comuni rispetto agli interessi particolari. Per evitare azioni che indeboliscano il Commercio Equo e Solidale si impegnano, inoltre, in caso di controversie, a fare un percorso di confronto e di dialogo, eventualmente con l'aiuto di un facilitatore. 15. Garantire relazioni commerciali libere e trasparenti, promuovendo processi di sviluppo e coordinandosi nello spirito dell art Garantire trasparenza nella gestione economica con particolare attenzione alle retribuzioni. 4. Produttori ed Esportatori 4.1 Produttori I Produttori sono organizzazioni di produzione e commercializzazione di artigianato ed alimentari che condividono gli obiettivi del Commercio Equo e Solidale e rispettano i criteri elencati nel Capitolo 3 di questa Carta. I Produttori devono: 1. Perseguire logiche di autosviluppo e di autonomia delle popolazioni locali. 2. Evitare una dipendenza economica verso l esportazione, a scapito della produzione per il mercato locale. 3. Evitare di esportare prodotti alimentari e materie prime scarseggianti o di manufatti con queste ottenuti. 4. Favorire l uso di materie prime locali. 5. Garantire la qualità del prodotto. Qualora i produttori non siano in grado di esportare direttamente possono servirsi di organizzazioni di esportazione. 4.2 Esportatori Gli Esportatori sono organizzazioni che acquistano principalmente dai produttori come specificati all'art.4.1, e vendono prevalentemente a organizzazioni di Commercio Equo e Solidale; essi condividono gli obiettivi del Commercio Equo e Solidale e rispettano i criteri elencati nel Capitolo 3 di questa Carta. Gli esportatori devono: 1. Assicurarsi che i princìpi del Commercio Equo e Solidale siano conosciuti dai produttori e lavorare con questi per applicarli. 2. Fornire supporto alle organizzazioni di produzione: formazione, consulenza, ricerche di mercato, sviluppo dei prodotti, feedback sui prodotti e sul mercato. 3. Dare ai produttori, se da questi richiesto, il pre-finanziamento della merce o altre forme di credito equo o microcredito. 4. Fornire informazioni sui prodotti e sui produttori e sui prezzi pagati ai produttori. 5. Garantire rapporti di continuità con i produttori. Documenti conformi agli originali distribuiti da: Coordinamento Toscano Botteghe del Mondo (2 Edizione) 9

10 5. Organizzazioni italiane di Commercio Equo e Solidale Le Organizzazioni italiane di Commercio Equo e Solidale commercializzano prevalentemente prodotti del Commercio Equo e Solidale di organizzazioni di produzione e/o di esportazione e/o di altre organizzazioni di Commercio Equo e Solidale. Il ricorso a fornitori esterni al circuito del Commercio Equo e Solidale deve essere funzionale agli scopi sociali, e agli obiettivi del Commercio Equo e Solidale stesso. Le organizzazioni italiane condividono gli obiettivi del Commercio Equo e Solidale, rispettano i criteri elencati nel Capitolo 3 di questa Carta. Le Organizzazioni italiane devono: 1. Promuovere iniziative di economia solidale al meglio delle proprie possibilità. 2. Sostenere le campagne di sensibilizzazione e pressione, condotte a livello nazionale ed internazionale, volte a realizzare gli obiettivi del Commercio Equo e Solidale. 3. Essere senza fini di lucro. 4. Inserire, appena possibile, personale stipendiato all interno della struttura, garantendo un'adeguata formazione. 5. Valorizzare e formare i volontari e garantire loro la partecipazione ai processi decisionali. 6. Rendere disponibile alle organizzazioni di Commercio Equo e Solidale, impegnandosi alla trasparenza, l'accesso alle informazioni riguardanti le proprie attività (commerciali e culturali). 7. Avviare e mantenere contatti diretti con esperienze marginali di autosviluppo, sia in loco che nei Paesi economicamente svantaggiati al fine di stabilire una sorta di gemellaggio equosolidale, con ogni mezzo idoneo a permettere la conoscenza di luoghi, persone, modalità di vita e di produzione che possano associarsi ai concetti con cui si definisce il Commercio Equo e Solidale. Nell attività di acquisto e di importazione le Organizzazioni italiane di Commercio Equo e Solidale devono: 8. Offrire ai produttori, se da essi richiesto, il pre-finanziamento della merce, e favorire altre forme di credito equo o microcredito, qualora non esistano in loco possibilità di accesso a crediti. 9. Promuovere, anche attraverso la collaborazione reciproca, rapporti di continuità, per mantenere un clima di autentico scambio, per favorire una maggiore stabilità per gli sbocchi di mercato dei produttori, e per permettere un effettivo miglioramento delle condizioni di vita sul breve/medio/lungo periodo. 10. Fornire supporto alle organizzazioni di produzione ed esportazione: formazione, consulenze, ricerche di mercato, sviluppo di prodotti, feedback sui prodotti e sul mercato. 11. Assicurarsi che i principi del Commercio Equo e Solidale siano conosciuti e condivisi dai produttori e lavorare con questi per applicarli. 12. Favorire, laddove sussistano le condizioni, la lavorazione dei prodotti presso le organizzazioni di produttori e/o privilegiare l acquisto o l importazione di prodotti la cui lavorazione avviene anche parzialmente nei paesi di origine dei produttori. 13. Dare possibilità alle altre organizzazioni di Commercio Equo e Solidale di fare viaggi di conoscenza presso i produttori (e viceversa), rispettando i criteri del Turismo responsabile espressi nel documento "Turismo responsabile: Carta d'identità per viaggi sostenibili". 14. Privilegiare i fornitori esterni al circuito del Commercio Equo e Solidale fra quelli organizzati in strutture no-profit, con finalità sociali e con gestione trasparente e democratica e che abbiano prodotti eco-compatibili e culturali. Non intraprendere relazioni commerciali con aziende che, con certezza, violino i diritti umani e dei lavoratori. 6. Prodotti trasformati I prodotti trasformati sono tutti quei prodotti non riconducibili ad un unica materia prima: biscotti, cioccolata, dolciumi, ecc. 1. I prodotto trasformati possono essere definiti in etichetta prodotti di Commercio Equo e Solidale solo se almeno il 50% del costo franco trasformatore delle materie prime o il 50% del peso delle materie prime è di Commercio Equo e Solidale. 2. L'elaborazione dei prodotti trasformati, laddove ne esistano le condizioni, dovrebbe avvenire nei Paesi d'origine. Documenti conformi agli originali distribuiti da: Coordinamento Toscano Botteghe del Mondo (2 Edizione) 10

11 3. La trasformazione deve essere effettuata da soggetti dell'economia solidale o comunque da cooperative o imprese che non siano in contrasto con i principi del Commercio Equo e Solidale. 4. I prodotti trasformati devono riportare in etichetta la dicitura: "Totale ingredienti del Commercio Equo e Solidale: %" 5. Nei prodotti trasformati, la scelta degli altri ingredienti rispetto a quelli del Commercio Equo e Solidale deve ispirarsi ai criteri esposti all'art.3.5 di questa Carta. 1 L Assemblea, con 48 voti a favore (su 58 votanti presenti al momento della votazione), ha dato mandato al Consiglio Direttivo, in collaborazione con i Soci che vorranno inviare proposte e suggerimenti, di elaborare un preambolo alla Carta dei Criteri che sintetizzi il lavoro svolto fino ad ora dalle organizzazioni italiane di Commercio Equo e Solidale, il percorso che ha portato all approvazione della Carta dei Criteri nella sua versione originale (in cui si distinguevano le organizzazioni fra Importatori, Botteghe del Mondo, Produttori ed Esportatori), le ragioni che hanno portato alla modifica della stessa ed il ruolo fondamentale delle Botteghe del Mondo nel nostro Paese. Documenti conformi agli originali distribuiti da: Coordinamento Toscano Botteghe del Mondo (2 Edizione) 11

12 Allegato C Art. 1 Finalità L.R. 20 marzo 2000, n. 35 Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive TITOLO I Principi generali 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 8 e 9 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 "Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferita alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e dell articolo 5 della legge regionale 11 agosto 1999 n. 49 "Norme in materia di programmazione regionale", disciplina l intervento della Regione nell economia toscana con le finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo sostenibile. 2. Tali finalità sono perseguite mediante la promozione e la valorizzazione: a) delle risorse endogene regionali; b) del sistema delle imprese; c) delle realtà istituzionali, funzionali, economiche ed associative locali; d) dei fattori di competitività regionale con particolare riferimento all innovazione tecnologica, formale, organizzativa e finanziaria e all internazionalizzazione del sistema regionale. Art. 2 Piano regionale per lo sviluppo economico 1. Il piano regionale dello sviluppo economico (P.R.S.E.) realizza l attuazione delle politiche economiche definite dal programma regionale di sviluppo e specificate nel documento di programmazione economico finanziaria (D.P.E.F.), assumendone le priorità, perseguendone gli obiettivi e applicandone i criteri di intervento, per il periodo di riferimento. 2. Il P.R.S.E. definisce le modalità di attuazione e le relative procedure, nonché gli strumenti di intervento nell economia regionale operanti ai sensi delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia. 3. Il P.R.S.E. determina: a) l ammontare delle risorse destinate agli interventi nei campi dell industria, dell artigianato, del turismo, del commercio e delle altre attività produttive, che possono essere articolati per ambiti di intervento settoriale, intersettoriale e territoriale, compresa l articolazione a livello di distretti industriali e dei sistemi economici locali; b) l ammontare del finanziamento di interventi urgenti e imprevisti; c) l individuazione dei soggetti attuatori e dei soggetti beneficiari degli interventi, ai fini della presente legge, si considerano piccole, medie o grandi imprese quelle corrispondenti agli specifici parametri previsti dalle disposizioni dell Unione Europea; d) le modalità di attuazione degli interventi secondo criteri di riduzione, semplificazione e snellimento delle procedure, individuando un referente unitario per l accesso alle agevolazioni; e) il raccordo con gli strumenti della programmazione negoziata e con i Piani Locali di Sviluppo; f) la definizione di proposte, sentite le Province o su loro richiesta, per l adozione di criteri differenziati per l attuazione sul territorio regionale delle misure di cui all articolo 3 della legge 19 dicembre 1992, n "Conversione in legge, con modificazioni, del DL 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l agevolazione delle attività produttive." 4. Gli interventi urgenti ed imprevisti, di cui al comma 3, lettera b), nell ipotesi in cui la loro attuazione comporti la necessità di modificazioni degli strumenti di programmazione, sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale. TITOLO II Modalità di attuazione Documenti conformi agli originali distribuiti da: Coordinamento Toscano Botteghe del Mondo (2 Edizione) 12

13 Art. 3 Ambito di intervento 1. Gli interventi possono riguardare: a) la ricerca, lo sviluppo, e i servizi alle imprese ed in particolare: 1) l innovazione di prodotto e di processo; 2) lo sviluppo e la promozione della ricerca pre-competitiva; 3) i servizi reali, il trasferimento dell innovazione e lo sviluppo di raccordi reticolari tra ricerca ed impresa per favorire la crescita e la qualificazione dell apparato produttivo toscano nell alta tecnologia; 4) la promozione e internazionalizzazione; b) lo sviluppo produttivo, ed in particolare: 1) la creazione di nuove imprese; 2) la crescita dimensionale, l integrazione aziendale, le fusioni e gli accordi, i consorzi tra imprese; 3) l incremento della produzione, della produttività, dell efficienza e della qualità; 4) l adeguamento a norme comunitarie e nazionali nel campo della tutela ambientale e della sicurezza; c) l equilibrio della gestione finanziaria, ed in particolare: 1) la capitalizzazione; 2) il miglioramento dell accesso al credito e delle condizioni creditizie; 3) l innovazione finanziaria; d) la razionalizzazione aziendale e di settore, ed in particolare: 1) il sostegno a processi di riconversione; 2) l innovazione di mercato, organizzativa e gestionale, 3) il sostegno a progetti tra committenza-subfornitura e produzione-distribuzione; 4) l agevolazione del passaggio generazionale; 5) il sostegno al risparmio energetico; 6) il sostegno alle imprese finalizzato alla salvaguardia dell occupazione. e) aree industriali, insediamenti produttivi e infrastrutture di servizio. Art. 4 Tipologie degli interventi 1. Gli interventi sono attuati mediante le seguenti tipologie di aiuti: a) contributo in conto capitale; b) contributo in conto interessi; c) contributo in conto canoni su operazioni di locazione finanziaria; d) concessione di garanzia integrativa e sussidiaria; e) finanziamento agevolato; f) credito d imposta; g) bonus fiscale; h) sgravio oneri previdenziali ed assistenziali; i) partecipazione al capitale; l) partecipazione e finanziamento di piani e programmi di sviluppo e di progetti; m) compartecipazione a fondi di garanzia per copertura rischi commerciali export. 2. Le intensità di aiuto non potranno eccedere quelle previste o approvate dalla Commissione dell Unione Europea per le varie tipologie di investimento, di soggetto beneficiario e di area interessata dall intervento. Art. 5 Procedimenti e moduli organizzativi 1. I procedimenti attuativi assicurano la semplificazione e lo snellimento amministrativo ed il minore impatto sui costi delle imprese. Gli interventi sono attuati con procedimento automatico, valutativo o negoziale, secondo i moduli organizzativi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59", nonché tramite gli istituti e gli strumenti della programmazione negoziata. Documenti conformi agli originali distribuiti da: Coordinamento Toscano Botteghe del Mondo (2 Edizione) 13

14 2. La gestione degli interventi sarà definita dagli strumenti di programmazione nelle modalità e, di norma, delegata ad Enti pubblici o affidata a soggetti terzi specializzati, anche ai sensi dell articolo 13, comma 2, della LR 87/1998 e della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 "Istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi Toscana SpA" e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Per poter accedere alle agevolazioni le imprese devono essere in regola con gli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e applicare i rispettivi contratti collettivi di lavoro. 4. Il piano triennale della promozione economica di cui all articolo 4 della LR 14 aprile 1997, n. 28 "Disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione dei settori produttivi dell agricoltura, dell artigianato, della piccola e media impresa industriale e del turismo" è sostituito dal piano regionale dello sviluppo economico di cui all articolo 2. Art. 6 Monitoraggio TITOLO III Monitoraggio, controllo e valutazione di efficacia 1. Gli interventi sono oggetto di monitoraggio al fine di assicurare la effettiva realizzazione degli impegni assunti. Tale azione deve permettere, se necessario, di orientare di nuovo, sentite le parti sociali, gli interventi stessi a partire dalle necessità emerse nel corso dell esecuzione. Il monitoraggio, procedurale, fisico e finanziario è predisposto ed attuato dalla Giunta regionale anche avvalendosi di soggetti terzi specializzati, sulla base di idonei indicatori strutturati in modo da individuare: a) lo stato di avanzamento delle singole operazioni, nonché gli obiettivi specifici da raggiungere entro una scadenza determinata; b) l andamento della gestione e gli eventuali problemi connessi. 2. Sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio, la Giunta provvede all adeguamento dei piani finanziari, nonché agli eventuali trasferimenti da effettuare tra fonti di finanziamento ed alle conseguenti modifiche ai tassi di cofinanziamento. 3. La Giunta regionale, nel caso di accertati ritardi di attuazione dei singoli programmi, può disporre trasferimenti di risorse a favore di programmi che dimostrino una maggiore capacità di assorbimento di risorse finanziarie. Art. 7 Controllo 1. La Regione esercita il controllo dell attuazione dei programmi di intervento sulla base dei principi e delle modalità fissate dal Reg. (C.E.) n. 2064/97 del 15 ottobre 1997 "Regolamento della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, riguardo ai controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali" ed ai sensi dell articolo 8 del DLgs 123/ La Giunta regionale dispone controlli ed ispezioni in loco, anche avvalendosi degli organismi operativi competenti in materia di sanità e di ambiente, in particolare mediante sondaggio, dei progetti e programmi finanziati, nonché dei sistemi di gestione e di controllo attivati dai soggetti attuatori; prima di effettuare un controllo od ispezione in loco la Regione ne informa con congruo anticipo i soggetti interessati. 3. Nel corso dei tre anni successivi all ultimo pagamento di un programma, i soggetti attuatori tengono a disposizione della Regione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai controlli inerenti il programma di intervento gestito. Art. 8 Valutazione di efficacia 1. La Giunta regionale assicura la valutazione di efficacia degli interventi previsti dal piano regionale per la sviluppo economico. Documenti conformi agli originali distribuiti da: Coordinamento Toscano Botteghe del Mondo (2 Edizione) 14

15 2. La Giunta regionale comunica al Consiglio regionale lo stato di attuazione degli interventi e la loro efficacia. Art. 9 Riduzione e revoca del finanziamento 1. In attuazione dell articolo 11 della LR 49/1999, gli strumenti di programmazione definiscono le modalità di revoca totale o anche parziale, delle risorse assegnate, nel caso di inerzia del soggetto attuatore o del beneficiario finale, nonché nei casi di realizzazione parziale o difforme da quella autorizzata. 2. L accertata violazione, da parte degli organismi competenti, della prescrizione di cui all articolo 5, comma 3, comporta la revoca dei finanziamenti concessi e la restituzione delle somme erogate; a tal fine la Giunta regionale dispone un apposito monitoraggio da trasmettere annualmente al Consiglio regionale. Art. 10 Norme finanziarie TITOLO IV Norme finali e finanziarie 1. Il P.R.S.E. indica la proiezione finanziaria delle risorse che si prevede di impegnare, per un numero di esercizi pari a quelli previsti dal piano stesso e comunque per una durata non superiore al quinquennio, mentre ne è formulata previsione nel bilancio pluriennale limitatamente al numero di anni finanziari determinato dalla legge di bilancio. 2. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi aventi carattere strutturale o, comunque, un ciclo di attuazione pluriennale, limitatamente agli strumenti operanti ai sensi delle norme comunitarie sui fondi strutturali, la Regione finanzia tali interventi anche mediante anticipazioni di risorse del proprio bilancio recuperandone gli importi in sede di rendicontazione, nell ambito dei piani finanziari approvati dalla Commissione dell Unione europea. 3. Con legge di bilancio sono assegnate annualmente le risorse al fondo unico regionale per l industria, di cui all articolo 16 della LR n. 87/1998 ed al fondo unico per il finanziamento degli interventi per le attività produttive, sulla base delle proiezioni previste nel P.R.S.E. di cui al comma 1. Al fine di garantire il pieno, tempestivo ed efficace utilizzo delle risorse assegnate ai fondi unici e ripartite ai sensi dell articolo 2, comma 3, della presente legge e delle proiezioni finanziarie previste dal P.R.S.E., la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare la rimodulazione della ripartizione delle risorse tra gli ambiti di intervento previsti, dandone contemporanea comunicazione al Consiglio regionale. Art. 11 Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti leggi a singole disposizioni: a) legge regionale 6 settembre 1993 n. 66 "Interventi straordinari a sostegno del credito alle p.m.i." b) legge regionale 30 dicembre 1993 n. 109 "Interventi a favore delle attività produttive extra agricole per l anno 1993" c) legge regionale 12 aprile 1994 n. 29 "Interventi straordinari a favore di imprese toscane" d) legge regionale 21 dicembre 1994 n. 105 "Modifiche alla LR n. 29" e) legge regionale 27 gennaio 1995 n. 12 "Interventi straordinari a favore delle imprese toscane" f) legge regionale 19 luglio 1995 n. 76 "Modifiche ed integrazioni alla LR 27/1/95 n. 12" g) legge regionale 7 febbraio 1996 n. 11 "Interventi a favore delle imprese toscane per l anno 1996" h) legge regionale 2 luglio 1996 n. 50 "Modifica del comma 1 della LR 27/1/95 n. 12" i) legge regionale 4 febbraio n. 10 "Modifiche alla LR 12/4/1994 n. 29" l) legge regionale 5 marzo 1997 n. 17 "Modifiche ed integrazioni alla LR 7/2/96 n Proroga dell efficacia per l anno 1997" m) legge regionale 13 agosto 1998 n. 67 "Interventi a favore delle imprese toscane. Modifiche alla LR 7/2/1996 n. 11 e ulteriori interventi finanziari" Documenti conformi agli originali distribuiti da: Coordinamento Toscano Botteghe del Mondo (2 Edizione) 15

16 n) legge regionale 14 novembre 1996 n. 84 "Interventi a sostegno della qualificazione dell offerta turistica complessiva" o) legge regionale 20 dicembre 1993 n. 99 "Rete regionale per l alta tecnologia" p) articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 4 aprile 1995, n. 36 "Interventi finanziari a favore dell artigianato e disciplina dell associazionismo artigiano di garanzia" q) legge regionale 29 dicembre 1990, n. 74 "Partecipazione Regione Toscana SpA Terme di S. Filippo " r) legge regionale 4 dicembre 1993 n. 103 "Modifica articolo 7, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 109" s) articolo 4 della legge regionale 14 aprile 1997, n. 28 "Disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione dei settori produttivi dell agricoltura, dell artigianato, della piccola e media impresa industriale e del turismo". Art Norme transitorie 1. La abrogazione delle disposizioni di cui all articolo 11 decorre dalla approvazione dei corrispondenti atti amministrativi previsti dal P.R.S.E. 2. Tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi con le disposizioni di cui alla norme abrogate. 3. Le domande di finanziamento ammesse in base alle norme abrogate e non finanziate per carenza di finanziamenti, sono riassunte in modo automatico nelle analoghe disposizioni di incentivazione previste dal P.R.S.E. 4. Le risorse finanziarie stanziate nei capitoli del bilancio regionale per l anno 2000 relativi al finanziamento delle norme di cui all articolo 11 e non impegnate nei termini di cui al comma 1 del presente articolo, sono destinate al finanziamento dei corrispondenti interventi previsti dal P.R.S.E. Materie: SVILUPPO ECONOMICO ATTRIBUZIONI DELEGHE Documenti conformi agli originali distribuiti da: Coordinamento Toscano Botteghe del Mondo (2 Edizione) 16

17 Allegato D Art. 16 Asta pubblica L.R. 8 marzo 2001, n. 12 Disciplina della attività contrattuale della regione (estratto artt. 16, 17, 18, 20, 21 e 22) CAPO II Procedure aperte e ristrette 1. Quando si procede ad asta pubblica il dirigente responsabile del contratto redige il bando di gara in conformità allo schema di bando per procedure aperte allegato al regolamento di cui all articolo Il termine per il ricevimento delle offerte non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURT. 3. Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso il bando indica uno dei seguenti modi di presentazione dell offerta: a) unico ribasso da applicarsi all importo a base d appalto; b) indicazione dell importo complessivo; c) offerta a prezzi unitari. 4. Quando l offerta è formulata ai sensi del comma 3, lettere a) e b), il presidente di gara in seduta pubblica aggiudica all offerta che presenta rispettivamente il maggior ribasso o il minor prezzo complessivo. 5. Quando l offerta è formulata ai sensi del comma 3, lettera c), ai concorrenti è inviato, unitamente alla lettera di invito, un modulo contenente le voci relative alle varie categorie oggetto dell appalto; il presidente di gara, in seduta pubblica, letto ad alta voce il prezzo complessivo totale offerto da ciascun concorrente, formula la graduatoria provvisoria delle offerte e successivamente procede alla verifica dei conteggi relativi alla migliore offerta, tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari e provvedendo, ove si riscontrino errori di calcolo, a correggere i prodotti e la loro somma. In questo caso vale come offerta il prezzo complessivo totale correttamente calcolato. 6. In presenza di offerte identiche si procede al sorteggio. 7. Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa un apposita commissione tecnica provvede all individuazione della migliore offerta sulla base degli elementi e dei sub-elementi indicati, con il relativo punteggio, nel bando di gara o nel capitolato speciale d appalto. 8. La commissione tecnica è composta dal presidente di gara di cui all articolo 14 che la presiede e da due membri nominati con decreto dal dirigente responsabile del contratto tra i dipendenti inquadrati nel ruolo unico regionale. 9. La commissione tecnica, dopo aver proceduto in seduta pubblica all ammissione delle imprese, effettua in una o più sedute riservate la valutazione tecnica. 10. Al termine della valutazione tecnica la commissione, in seduta pubblica, procede: a) a dare comunicazione dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico alle singole offerte; b) all apertura dei plichi contenenti le offerte economiche per la verifica della regolarità formale; c) alla valutazione dell offerta economica con le modalità stabilite nel capitolato speciale; d) all individuazione dell offerta economicamente più vantaggiosa e all aggiudicazione della gara. Documenti conformi agli originali distribuiti da: Coordinamento Toscano Botteghe del Mondo (2 Edizione) 17

18 11. Nelle procedure di cui al comma 7, in presenza di offerte con identico punteggio complessivo, l aggiudicazione è disposta a favore dell offerta che ha ottenuto il maggior punteggio sotto il profilo tecnico. Art. 17 Licitazione privata 1. Quando si procede a licitazione privata il dirigente responsabile del contratto redige il bando di gara in conformità allo schema di bando per procedure ristrette allegato al regolamento di cui all articolo Il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione non può essere inferiore a venti giorni dalla data di pubblicazione del bando sul BURT; in caso di motivata urgenza il termine può essere ridotto a dieci giorni. 3. Il termine per il ricevimento delle offerte non può essere inferiore a venti giorni dalla data di invio della lettera d invito; in caso di motivata urgenza il termine può essere ridotto a dieci giorni. 4. Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso si applicano le disposizioni di cui all articolo 16, commi 3, 4, 5 e Nel caso di aggiudicazione all offerta economicamente più vantaggiosa si applicano le disposizioni di cui all articolo 16, commi 7, 8, 9, 10 e 11. Art. 18 Appalto concorso 1. Quando si procede ad appalto concorso il dirigente responsabile del contratto redige il bando di gara in conformità allo schema di bando per procedure ristrette allegato al regolamento di cui all articolo Il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione non può essere inferiore a venti giorni dalla data di pubblicazione del bando sul BURT; in caso di motivata urgenza il termine può essere ridotto a dieci giorni. 3. Il termine per il ricevimento delle offerte non può essere inferiore a venti giorni dalla data di invio della lettera d invito; in caso di motivata urgenza il termine può essere ridotto a dieci giorni. 4. Alla valutazione dei progetti e delle relative offerte economiche provvede apposita commissione interdisciplinare sulla base degli elementi di valutazione indicati con il relativo punteggio nel bando di gara o nel capitolato speciale d appalto. 5. La commissione è composta da tre o cinque membri ed è nominata con decreto del dirigente responsabile del contratto, tra i dipendenti inquadrati nel ruolo unico regionale. 6. Quando tra i dipendenti non vi siano professionalità adeguate per la natura della prestazione dedotta in contratto, il dirigente responsabile nomina esperti esterni all amministrazione aggiudicatrice; a tal fine richiede la designazione di una rosa di nominativi agli ordini e collegi professionali competenti per materia, ove esistenti, e procede al sorteggio. In assenza di designazione il dirigente procede alla nomina in conformità a quanto disposto dall articolo Prima della seduta pubblica di gara la commissione interdisciplinare, in seduta riservata, procede a determinare, ove necessario, i sub-elementi e i sub-punteggi nell ambito degli elementi di valutazione stabiliti nel capitolato speciale d appalto. 8. Il presidente di gara in seduta pubblica, previa lettura del verbale della seduta della commissione interdisciplinare di cui al comma 7, procede all ammissione delle imprese ed alla trasmissione della documentazione tecnica alla commissione stessa. 9. La commissione interdisciplinare, in una o più sedute riservate, procede all esame del progetto ed all attribuzione dei relativi punteggi. Documenti conformi agli originali distribuiti da: Coordinamento Toscano Botteghe del Mondo (2 Edizione) 18

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