Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

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1 Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N.431 ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 255/2010 recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (431) (articolo 3 della legge 9 luglio 2015, n. 114) Trasmesso alla Presidenza il 28 luglio 2017

2 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL. REGOLAMENTO (UE) N. 255/2010 DELLA COMMISSIONE DEL 25 MARZO 2010 RECANTE NORME COMUNI PER LA GESTIONE DEI FLUSSI DEL TRAFFICO AEREO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; VISTA la legge 23 agosto 1988, n, 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 14; VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante nonne generali sulla partecipazione de11'italia alla fonnazione e all'attuazione. della normativa e delle politiche dell'unione ew'opea e, in particolare, l'articolo 33; VISTA la legge 9 luglio 2015, n. 114 recante delega al Ooverno per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'unione europea -legge di delegazione europea 2014 e in particolare l'articolo 3, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria; VISTO il regolamento (UE) n. 255/2010 della. Commissione del 25 marzo 2010, recante nonne comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo e, in particolare, l'articolo 15 che impone agli Stati membri di determinare le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle nonne del medesimo regolamento; VISTO il decreto legislativo 25luglio 1997, n. 250, recante istituzione dell'ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.); VISTO il decreto -legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni. dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile; VISTO il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265, e successive modificazioni; VISTO il regolamento (CE) n del Parlamento europeo e del Consiglio del l O marzo 2004 che stabilisce i principi generali per l'istituzione de) cielo unico europeo ("regolamento quadro"); VISTO il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del l O marzo 2004 sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo UDico europeo ("regolamento sulla fornitura di servizi"); VISTO il regolamento (CE) n del Parlamento europeo e del Consiglio del l O marzo 2004 sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo ("regolamento sullo spazio aereo"); ~; 1

3 VISTO il regolamento (CB) n del Parlamento europeo e del Consiglio dello marzo 2004 su1l'interoperabili1à della rete europea di gestione del traffico aereo ( 11 regolamento suu'interoperabilità 11 ); VISTO il regolamento (CE) n. 2150/2005 della CoJ.DIDissione del23 dicembre 2005, recante norme comuni per l'uso flessibile dello spazio aereo; VISTO il regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento BlU'OpCO e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che modifica ij regolamento (CE) n per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea e abroga Ja direttiva 2006/23/CE; VISTO il regolamento (UE) n. 1034/2011 della Commissione del 17 ottobre 2011, sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e nei servizi di navigazione aerea, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2010; VISTO il regolamento (UE) n. 1035/2011 della Commissione del 17 ottobre 2011, che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura dei servizi della navigazione aerea, recante modifica dei regolamenti {CE) n e (UE) n. 69il201 O; VISTO il regolamento (UE) n. 923/2012 della Commissione del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CB) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/201 O; VISTO il regolamento (UE) n. 2016/1006 della Commissione del 22 giugno 2016 che modifica il regolamento (UE) n. 255/2010 per quanto riguarda le disposizioni ICAO di cui all'articolo 3, paragrafo l; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale; VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei. ministri, adottata nella riunione del l O luglio 2017; ACQillSITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Minis1ro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze; EMANA il seguente decreto legislativo: 2

4 ART. l (Oggeuo e ambito di applicazione) 1. n presente deçreto, fenna l'applicazione delle nonne penali, reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 255/2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo, di seguito denominato «regolamento». 2. Il presente decreto non si applica alle operazioni e all'addestramento militari. Gli aeromobi1i militari, tuttavia, çhe operano nell'ambito del traffico aereo generale, sono soggetti alle misure di gestione dei flussi del traffico aereo (Àir Traffic Flow Management), di seguito A TFM, quando operano o intendono operare nello spazio aereo o in aeroporti nei quali si applicano le predette misure. 3. Le sanzioni di cui al presente decreto non si applicano qualora le violazioni siano state poste in essere per garantire U rispetto degli interessi essenziali di difesa e sicurezza dello Stato previsti dall'articolo 13 del regolamento (UB) n. 549/ Nel caso di violazioni delle disposizioni previste dal regolamento da parte del fornitore militare dei servizi della navigazione aerea, l'autorità di cui all'articolo 3 interessa il Ministero della Difesa per l'accertamento della sussistenza, nel caso concreto, delle esigenze di garanzia degli interessi essenziali di cui al comma 3. ART.2 (Definizioni) l. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento, nonché si intende per <<Unità ATS», l'unità dei servizi di traffico aereo di cui all'articolo l, paragrafo 3, lettera b), del regolamento. AR.T.3 (Autorità nazionale competente per l 'applicazione delle disposizioni) l. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (B.N.A.C.) è l'autorità nazionale competente per l'applicazione del regolamento nonché per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni fl.llluùnistrative previste dal presente decreto. 2. Si osservano le disposizioni contenute nel capo I; sezioni l e n, della legge 24 novembre 1981, n

5 ART.4 (Violazioni degli obblighi delle unità A.TS derivanti daglt articoli 6, l O e 11 del regolamento riguardanti i fornitori di servizio) t. ll responsabile dell'unità ATS che, in violazione dell'articolo 6, paragrafo l, del regolamento, non si coordina con l'unità centrale ATFM, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro ll responsabile dell'unità ATS che, in violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento, non coordina le misure di ATFM eon. l'organismo di ge8tione dell'aeroporto, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro ll responsabile dell'uiìità ATS che, in violazione dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento, non notifica all'~tà centrale A TFM gli eventi che possano impattare sulla capacità di controllo del traffico aereo o sulla domanda di traffico aereo, è soggetto ad una sanzione amministrativa peouniaria da euro ad euro D responsabile dell'unità ATS ch.e, in violazione dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento, non trasmette i dati lvi previsti all'unità centrale A TFM, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro Il responsabile dell'unità ATS che non ottempera agli obblighi previsti dall'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro ll responsabile dell'unità ATS e gli organismi di gestione aeroportuali che, in violazione dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento, non coordinano le procedme di emergenza ivi previste sono soggetti ad una sanzione anunin.istrativa pecuniaria da euro ad euro U responsabile dell'unità ATS che, in vi()lazione dell'~colo 11, paragrafo 2, del regolamento, non trasmette le informaziòni ivi previste ~ soggetto ad uria sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro ART.5 (Violazioni degli obblighi degli operatori derivanti dagli articoli 7, 9 e 11 del regokunento) l. Gli operatori che, in violazione dell'articolo 7, paragrafi l, 2, 3 e 4, del regolamento, non adempiono agli obblighi ivi previsti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad eùro Oli operatori che, in violazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento, non trasmettono le necessarie informazioni lvi previste, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria~ euro ad euro Oli operatori che, in violazione dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento, non trasmettono all'unità centrale A TFM la relazione contenete le informazioni ivi previste, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro

6 ART.6 (Violazioni degli obblighi degli organismi di gestione aeroportuale derivanti dagli articoli 8, 9 e IO del regolamento del regoknnento) l. Il gestore aeroportuale che. in violazione dell'articolo 8 del regolamento,. non effettua la notifica ivi prevista è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro II gestore aeroportuale che, in violazione dell'articolo 9. paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento, non organizza l'accesso ai piani di volo secondo le modalità ivi previste è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro n gestore aeroportuale che viola gli òbblighi previsti dall'articolo lo, paragrafo 2, del regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro ,00. ART.7 (Violazioni degli obblighi del coordinatore di bande orarie de/l 'aeroporto derivanti dal/ ''articolo 9 del regolamento) l. n coordinatore di bande orarie che, in.violazione dell'artieolo 9, paragrafo l, del regolamento, non organizza l'accesso ai pituìi di volo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro ART.8 (Relterazione delle violazroni) l. In caso di reiterazione delle violazioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, si applica l'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981,.~ 689 e la reiterazione determina l'effetto dell'aumento fino al triplo della sanzione prevista. ART.9 (Disposizioni finanziarle) l. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; l'e.n.a.c. provvede ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono vcmati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dellè infrastrutture e dei trasporti, per essere successivamente trasferiti alre.n.a.c. ai fini del miglioramento delle attività di sorveglianm e di sicurezza del volo. 5

7 3. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ~ con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il l 0 dicembre, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 sono aggiornati, ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi del consumo per l'intera collettività, rilevato dall'istat nel biennio precedente. Oli aggiornamenti si applicano dal l 0 gennaio dell'anno successivo. ART. lo (Relazione informativa) l. Entro il 30 settembre di ogni anno, l'e.n.a.c. trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sull'applicazione del presente decreto nonché sulle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate. ll presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 6

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