REGOLAMENTO COMUNALE PER I PERMESSI DI CIRCOLAZIONE

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1 REGOLAMENTO COMUNALE PER I PERMESSI DI CIRCOLAZIONE ALLEGATO Allegato DD ALLA alla Deliberazione DELIBERAZIONE del Consiglio DEL CONSIGLIO Comunale COMUNALE n. 27 del N DEL 1/6/2017 ART. 1 Tipologie 1. Il Comune di Varese adotta i seguenti permessi: a) permesso di libera circolazione e sosta; b) permesso in deroga alla sosta a parcometro; c) permesso di transito in area pedonale o ZTL; d) permesso di transito e sosta per 30 minuti in area pedonale o zona a traffico limitato; e) permesso di transito e sosta nel borgo pedonale di Santa Maria del Monte; f) permesso in deroga alla limitazione della circolazione di autocarri; g) permesso di sosta per medici in visita domiciliare; h) permessi temporanei; i) permessi rosa; j) contrassegno invalidi. 2. Gli aventi diritto ai permessi sopra elencati, le modalità di rilascio, di utilizzo e di controllo sono disciplinate esclusivamente dal presente Regolamento. 3. I permessi di cui alle lettere da a) a i) sono rilasciati ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada; i permessi di cui alla lettera j) sono rilasciati ai sensi dell'art. 188 del medesimo Codice. ART. 2 Permesso di libera circolazione e sosta 1. È rilasciato dal competente ufficio comunale, su istanza motivata del vertice dell'istituzione interessata e ha durata annuale. 2. Possono farne richiesta i soggetti istituzionali che svolgono un pubblico servizio di particolare profilo ed a vantaggio della collettività cittadina locale. 3. L'uso del permesso di libera circolazione e sosta è legato esclusivamente all'espletamento di funzioni istituzionali a reale servizio della collettività cittadina ed utilizzabile esclusivamente dal titolare dello stesso su qualsiasi veicolo a lui in uso. Il nominativo dell'intestatario o dell Istituzione di appartenenza sarà sempre indicato a tergo del permesso. 4. II permesso consente la facoltà di circolare ovunque ciò sia riservato in modo permanente o temporaneo a talune categorie, nonché la possibilità di sostare ovunque, ad eccezione degli stalli di sosta per disabili, nelle fermate autobus, negli stalli riservati a mezzi di soccorso e/o di polizia, nelle ztl e aree pedonali se non previo adempimento di quanto previsto al penultimo comma, gratuitamente e senza limitazione temporale, purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione veicolare e pedonale ed osservando le prescrizioni che il Comando di Polizia Locale riterrà imporre, specificandole a tergo del permesso stesso.! "#" " "$"" "%&'(%&)***

2 5. Per l accesso nelle zone a traffico limitato il titolare dovrà comunicare la targa del veicolo in uso per l inserimento degli archivi informatici di gestione di sistemi di controllo. 6. Gli Ufficiali e Agenti di Polizia Locale hanno facoltà, in qualsiasi momento, di limitare tali prerogative per particolari e contingenti necessità. ART. 3 Permesso in deroga alla sosta a parcometro 1. È rilasciato dal competente ufficio comunale a quanti siano in concomitante possesso di tutti i seguenti requisiti: residenza, o domicilio per ragioni di servizio derivanti dall'appartenenza all'organico del Ministero dell'interno o del Ministero della Giustizia, o domicilio in forza di contratto di locazione e/o comodato ad uso abitativo nonché di ogni altra forma di utilizzo dell'immobile contemplata dal codice civile, dagli usi e dalle consuetudini, in area pedonale e nella zona a traffico limitato del centro cittadino, in strada con stalli di sosta a pagamento o priva di parcheggi e con le vie adiacenti regolate a pagamento; b) mancanza di posto auto privato di proprietà, locazione o comunque in disponibilità presso la residenza/domicilio o entro il raggio di trecento metri; in caso di disponibilità di più autoveicoli nel nucleo familiare, i permessi potranno essere rilasciati per i soli veicoli in eccedenza rispetto ai posti auto disponibili; c) proprietà, locazione o altre forme di utilizzo continuativo del veicolo per il quale viene richiesto il permesso. 2. Consente la sosta senza limitazione temporale nelle strade ricomprese dell area individuata dalla Giunta Comunale. Non assicura la disponibilità di stalli di sosta liberi né diritto di prelazione sugli stessi. Il rilascio è subordinato al pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale. 3. Ha durata massima annuale ed è assoggettato al pagamento di una tariffa deliberata dalla giunta comunale oltre che al rimborso delle spese di rilascio nell'importo fissato dalla giunta comunale. 4. In caso di esternalizzazione a terzi del rilascio dei permessi, il contratto di servizio regola i reciproci rapporti tra le parti e le prerogative trasferite al gestore del servizio. ART. 4 Permesso di transito in area pedonale e ZTL 1. È rilasciato a quanti abbiano la disponibilità continuativa di posto/stallo di sosta privato (adeguato per dimensione) all'interno di area pedonale o zona a traffico limitato, siano essi residenti, domiciliati o esercenti attività all interno delle aree. 2. Può essere autorizzato esclusivamente il transito di ciclomotori, motocicli e autovetture. 3. Consente il transito per la via più breve per raggiungere il luogo di ricovero privato del veicolo. Il permesso indica la targa del veicolo per il quale è rilasciato. 4. Per ogni stallo di sosta privato all'interno dell'area pedonale o zona a traffico limitato non possono essere rilasciati più di due permessi di transito; ogni permesso di transito può contenere più targhe di altrettanti veicoli di proprietà del richiedente, ovvero che siano continuativamente nella disponibilità dello stesso. 5. È rilasciato dal competente ufficio del Comune di Varese e ha durata biennale.

3 ART. 5 Permesso di transito e sosta breve 30' in area pedonale o ZTL 1. E' rilasciato ai residenti, o domiciliati per ragioni di servizio nell'organico del Ministero dell'interno e del Ministero della Giustizia, o domiciliati a seguito di contratto di locazione e/o comodato ad uso abitativo nonché di ogni altra forma di utilizzo dell'immobile contemplata dal codice civile, dagli usi e dalle consuetudini, in area pedonale o in zona a traffico limitato senza possibilità di ricovero del veicolo in spazi privati. 2. Consente il transito per la via più breve per raggiungere il luogo di residenza o domicilio e permette la possibilità di sostare per 30 minuti, esclusivamente negli stalli individuati, indicando l'orario di inizio della sosta. 3. Non può essere rilasciato più di un permesso per ogni persona fisica ed ogni permesso può contenere più targhe di altrettanti veicoli di proprietà, in locazione o comunque in uso continuativo al richiedente. 4. Può essere autorizzato esclusivamente il transito e la sosta breve di ciclomotori, motocicli e autovetture. 5. E' rilasciato dal Competente ufficio comunale e ha durata biennale. ART. 6 Permesso di transito e sosta nel borgo pedonale di Santa Maria del Monte 1. E' rilasciato ai proprietari o conduttori di immobili di civile abitazione nel borgo pedonale di Santa Maria del Monte che dichiarino di essere privi di idoneo ricovero del veicolo in area privata limitrofa, nonché agli esercenti di attività commerciali o culturali ivi allocate. 2. Abilita al transito nelle aree pedonali e zone a traffico limitato presenti esclusivamente in località Santa Maria del Monte e consente la sosta libera negli stalli riservati ai residenti del borgo, ivi collocati. 3. È rilasciato dai competenti uffici nella misura massima di due permessi per ogni residente nel borgo pedonale di Santa Maria del Monte e per ogni attività commerciale/culturale/religiosa ivi operante, nonché nella misura massima di un permesso per i restanti possessori di immobili. ART. 7 Permesso in deroga per la circolazione degli autocarri 1. È rilasciato dal competente ufficio comunale a imprese che comprovino la necessità di dover transitare con autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore ai limiti imposti dalla vigente regolamentazione della circolazione sulle strade comunali, purché ciò non comporti pericolo per la sicurezza della circolazione stessa. 2. E' rilasciato a titolo oneroso, sulla base di tariffe stabilite dalla Giunta comunale ed ha durata non superiore a un anno. 3. Per l'autorizzazione di trasporti eccezionali continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 10 del Codice della Strada, senza che i permessi di cui al presente Regolamento possano intendersi quali forme autorizzative degli stessi. 4.

4 ART. 8 Permesso di sosta per medici in visita domiciliare 1. È rilasciato dall'ordine dei Medici della Provincia di Varese e vidimato dal competente ufficio comunale. Autorizza la sosta unicamente per l'espletamento di prestazioni professionali domiciliari urgenti e con durata limitata a 90 minuti, con l'indicazione dell'orario di inizio della sosta. Ha durata annuale. ART. 9 Contrassegno disabili e permessi rosa 1. Il contrassegno è rilasciato a persone diversamente abili con ridotta capacità motoria, sulla base delle risultanze medico-legali accertate dalla ASL nel rispetto dell'art. 381 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e del D.P.R. 509/1996.Abilita alla sosta negli appositi spazi loro dedicati; consente altresì la sosta negli stalli di parcheggio cittadini senza limitazione temporale e con esenzione dall eventuale tariffa per la sosta. 2. È rilasciato sulla base delle disposizioni europee armonizzate, con validità 5 anni (o inferiore, qualora l'invalidità accertata abbia natura temporanea). 3. Alle donne residenti a Varese, che ne facciano esplicita richiesta, che si trovino in stato di gravidanza e fino al 6 mese di maternità (compreso), è rilasciato uno speciale "permesso rosa" che consente la possibilità di sostare senza limite di tempo ed in esenzione dall eventuale tariffa per la sosta stessa;.il permesso è strettamente personale, non cedibile a terzi. 4. Il contrassegno disabili e il permesso rosa sono rilasciati dai competenti uffici comunali o, per decisione della Giunta Comunale, dall Azienda concessionaria della sosta in superficie. ART. 10 Veicoli di polizia e soccorso 1. Tutti i veicoli di polizia, soccorso e protezione civile, sono autorizzati al transito ed alla sosta libera su tutto il territorio comunale senza necessità di ulteriori forme autorizzative, purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione. Per i veicoli di polizia definiti "civetta", che per ragioni di opportunità istituzionale non possano palesare la propria funzione, le singole istituzioni prenderanno accordi con il Comando di Polizia Locale. ART. 11 Veicoli dell'amministrazione comunale, provinciale e regionale 1. Tutti i veicoli di proprietà dell'amministrazione del Comune di Varese, dell'amministrazione Provinciale di Varese e di Regione Lombardia, sono autorizzati a circolare liberamente sul territorio comunale di Varese nonché a sostare senza necessità di ulteriori forme autorizzative, purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione. 2. Per l accesso nelle zone a traffico limitato il titolare dovrà comunicare la targa del veicolo in uso per l inserimento degli archivi informatici di gestione di sistemi di controllo. 3. Sono equiparati ai veicoli dell'amministrazione comunale di Varese quelli di proprietà di Società concessionarie di servizi per conto del Comune stesso, esclusivamente durante l'espletamento dei servizi in concessione.

5 ART. 12 Stampa 1. Gli organi di informazione possono ottenere fino a due permessi di libera circolazione e sosta, di cui al precedente art. 3, per ogni testata giornalistica regolarmente registrata. Lo stesso vale per le agenzie fotografiche. ART. 13 Servizi di pubblica utilità 1. Gli esercenti servizi di pubblica utilità sono autorizzati a transitare ed eventualmente sostare liberamente sulle strade del territorio comunale, derogando ad eventuali obblighi, divieti o limitazioni per il tempo e gli ambiti strettamente necessari all'espletamento del servizio stesso, pur senza necessitare di ulteriori forme autorizzative ma autocertificando la propria prestazione in atto. 2. Ai fini del presente Regolamento, si intendono servizi di pubblica utilità quelli esercitati sul territorio comunale di Varese da: a) ATS; b) Aziende Ospedaliere; c) Associazioni di trasporto infermi a mezzo di ambulanze o veicoli speciali appositamente attrezzati; d) Imprese incaricate del Trasporto Pubblico Locale; e) Imprese incaricate della raccolta dei rifiuti solidi urbani; f) Imprese incaricate della manutenzione della pubblica illuminazione, del verde pubblico, delle strade comunali; g) Imprese incaricate della manutenzione degli impianti e reti collettive di gas, luce, acqua, telefonia, fognatura; h) Imprese di Soccorso stradale e bonifica; i) Imprese incaricate del servizio postale (con esclusione dei corrieri); j) Istituti di vigilanza notturna privata o addetti al trasporto valori; k) Imprese incaricate del servizio di polizia mortuaria e onoranze funebri; l) Addetti alla consegna urgente di farmaci. 3. Per l accesso nelle zone a traffico limitato il titolare dovrà comunicare la targa del veicolo in uso per l inserimento degli archivi informatici di gestione di sistemi di controllo. ART. 14 Permessi temporanei 1. Il Comando Polizia Locale ha facoltà di rilasciare permessi temporanei, della durata massima di tre mesi, per esigenze diverse da quelle previste negli articoli precedenti, caratterizzate da assoluta necessità e insussistenza di alternative. ART. 15 Modalità d'impiego dei permessi e sistemi anticontraffazione 1. Tutti i permessi di cui al presente Regolamento devono essere realizzati con i sistemi anticontraffazione disponibili al momento del rilascio. 2. Tutti i permessi devono essere sempre e soltanto utilizzati dai legittimi intestatari, senza alcuna possibilità di delega; devono essere sempre utilizzati in originale, mantenuti esposti, durante la sosta dei veicoli, sul vetro parabrezza in modo chiaramente e totalmente visibile nonché esibiti a richiesta degli addetti ai controlli.

6 ART. 16 Controlli e sanzioni 1. In caso di violazione, si applicano le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada o, per le fattispecie ivi non previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, con pagamento in misura ridotta di Alla stessa sanzione soggiace colui che non restituisce il permesso al venir meno delle condizioni che lo hanno determinato. 3. È sempre disposto il ritiro del permesso utilizzato in modo improprio, per il quale sarà disposta la sospensione per 30 giorni alla prima violazione nonché la revoca in caso di reiterazione della violazione nel biennio. ART. 17 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento, approvato secondo le norme di cui al Titolo VI - Capo I dello Statuto comunale, entra in vigore il giorno successivo alla scadenza del previsto periodo di pubblicazione all'albo Pretorio.

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