STATUTO DELLA CASSA EDILE DI MUTUALITA ED ASSISTENZA DI VENEZIA E PROVINCIA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
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1 STATUTO DELLA CASSA EDILE DI MUTUALITA ED ASSISTENZA DI VENEZIA E PROVINCIA ART.1 COSTITUZIONE, SEDE E DURATA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 1. Ai sensi dell art.36 e seguenti del Codice Civile, tra ANCE Venezia, Associazione Costruttori Edili ed Affini di Venezia e provincia, aderente all Associazione nazionale costruttori edili (A.N.C.E.) e la Fe.N.E.A.L. U.I.L., la F.I.L.C.A. C.I.S.L. e la F.I.L.L.E.A. C.G.I.L. della provincia di Venezia, aderenti rispettivamente alle Federazioni nazionali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, è costituita la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e Provincia, brevemente denominata Cassa Edile di Venezia o C.E.M.A., per gli scopi e i compiti fissati nel presente Statuto. 2. La C.E.M.A. è lo strumento per l attuazione nella provincia di Venezia e per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti e accordi collettivi stipulati tra l Ance e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil), nonché tra ANCE Venezia e la Fe.N.E.A.L. U.I.L., la F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e la F.I.L.L.E.A. C.G.I.L. della provincia di Venezia. La C.E.M.A. è parte del sistema paritetico di categoria che si avvale di un organismo centrale, la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (di seguito denominata C.N.C.E.). Tale sistema è espressione dell autonomia collettiva ed è basato sul principio di bilateralità e pariteticità. Le norme di costituzione e statutarie della C.E.M.A. sono stabilite esclusivamente dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al punto 1 del presente articolo e nell ambito di quanto da essi previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali. L organizzazione interna, le funzioni, le regole di accantonamento, di contribuzione e le prestazioni, ivi comprese quelle derivanti dalle intese di cui al secondo comma successivo art.3, sono disciplinate dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al primo comma del presente punto 2 e, nell ambito di quanto da essi previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali. Dette pattuizioni nazionali nonché quelle locali stipulate sulla base di tali pattuizioni determinano direttamente effetti nei confronti della C.E.M.A. La C.E.M.A., nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale al conseguimento degli scopi sociali, potrà compiere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, non nei confronti del pubblico, assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni in altre imprese, enti, società o consorzi di imprese. 3. Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al penultimo periodo del comma precedente non determinano effetti nei confronti della C.E.M.A. 4. La C.E.M.A. non ha fini di lucro. 5. Alla C.E.M.A. è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della C.E.M.A. 6. La C.E.M.A. ha sede nel comune di Venezia
2 7. La durata della C.E.M.A. è fissata fino al suo effettivo scioglimento disposto con accordo deciso congiuntamente tra ANCE Venezia e la Fe.N.E.A.L. U.I.L., la F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e la F.I.L.L.E.A. C.G.I.L. della provincia di Venezia. ART.2 RAPPRESENTANZA LEGALE E FORO COMPETENTE. 1. La rappresentanza legale della C.E.M.A. spetta al Presidente di cui al successivo articolo Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all attività della C.E.M.A. è competente il Foro di Venezia. 3. Il domicilio legale degli operai è stabilito presso la sede della C.E.M.A. ART.3 COMPITI E SCOPI. 1. La C.E.M.A. provvede, sulla base dei contratti ed accordi collettivi stipulati ai sensi dei punti 1 e 2 dell art.1 del presente Statuto a: gestione accantonamenti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro; prestazioni di previdenza e di assistenza a favore degli iscritti alla C.E.M.A.; ogni altro compito congiuntamente affidato dalle Associazioni Nazionali ai sensi dei punti 1 e 2 dell art.1 del presente Statuto e/o, nell ambito delle direttive di queste, congiuntamente dalle Organizzazioni territoriali di Venezia ad esse aderenti. 2. Ferma restando l unitarietà delle prestazioni della C.E.M.A. e dei relativi adempimenti contributivi, la C.E.M.A. attuerà, sulla base degli accordi stipulati tra le Associazioni nazionali e territoriali di cui al punto 2 dell art.1, aspetti specifici per le Casse Edili medesime derivanti dai contratti ed accordi collettivi stipulati dalle associazioni nazionali di cui al punto 2 dell art La C.E.M.A. attua le direttive emanate dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili in attuazione degli accordi nazionali e/o dei compiti previsti dallo Statuto della Commissione medesima. ART.4 ISCRITTI E FUNZIONI. 1. Sono iscritti alla C.E.M.A., agli effetti delle disposizioni contenute nel presente Statuto, le imprese e gli operai, compresi gli apprendisti, i cui rapporti siano regolati da contratti e accordi collettivi stipulati tra le Organizzazioni di cui all art.1 del presente Statuto. 2. La C.E.M.A. adempie alle proprie funzioni a favore degli iscritti, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativistica dell impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica. ART.5 RAPPORTO DI ISCRIZIONE. 1. L iscrizione alla C.E.M.A. si realizza nel rispetto delle direttive della C.N.C.E., attuative di quelle delle parti sociali, volte a fissarne l omogeneità dei modi, delle forme e dei tempi. 2. Con l iscrizione alla C.E.M.A. le imprese e gli operai, compresi gli apprendisti, sono vincolati ad osservare integralmente, in modo correlativo ed inscindibile, gli obblighi ed oneri verso la C.E.M.A. derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi stipulati dalle Organizzazioni di cui all art.1.
3 3. L iscrizione dell impresa alla C.E.M.A., fermi restando gli obblighi di legge e contrattuali, ha una durata minima di quattro anni e si intende tacitamente rinnovata per un ugual periodo, salvo disdetta almeno sei mesi prima della scadenza. 4. L iscrizione dell impresa cessa altresì per chiusura definitiva dell attività nella provincia. 5. L iscrizione dell operaio cessa per i seguenti motivi: a) passaggio dell iscritto alle dipendenze di un altro datore di lavoro esercente un attività diversa da quella indicata nell art.5; b) espatrio dell iscritto; c) chiamata o richiamo al servizio militare; d) invalidità o vecchiaia dell iscritto ai sensi di legge; e) morte dell iscritto; f) cessazione dell attività della C.E.M.A. ART.6 CONTRIBUZIONI TITOLO II CONTRIBUTI E PRESTAZIONI 1. Gli obblighi di denuncia, di contribuzione e di versamento alla C.E.M.A. sono stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all art.1 e, nell ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori e dei lavoratori della provincia di Venezia ad esse aderenti. 2. I contributi alla C.E.M.A. sono versati dalle imprese sulla base dei valori convenzionali delle retribuzioni stabiliti dalle parti di cui al punto 2 dell art.1. Gli obblighi contributivi e di versamento delle imprese e dei lavoratori iscritti alla C.E.M.A. sono correlativi ed inscindibili tra loro. 3. Il Consiglio di Amministrazione della C.E.M.A., sulla base delle disposizioni di cui al primo comma, stabilisce, con apposito Regolamento, conforme alla direttiva della C.N.C.E., le modalità relative alla denuncia, al versamento dei contributi ed ai provvedimenti necessari per il recupero delle somme dovute. 4. Le quote di contributo a carico degli operai devono essere loro trattenute da parte delle imprese sulla relativa retribuzione. 5. L impresa è responsabile dell esatto versamento della quota di contributo a suo carico e di quella trattenuta sulla retribuzione corrisposta all operaio, nonché delle relative registrazioni sui documenti di legge. ART.7 PRESTAZIONI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA 1. Le prestazioni della C.E.M.A. sono stabilite, dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali ai sensi dei punti 1 e 2 dell art. 1 del presente Statuto e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate o demandate dagli accordi nazionali suddetti, dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Venezia aderenti alle richiamate Associazioni nazionali. 2. Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell esercizio accertate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate alla C.N.C.E.
4 3. La C.E.M.A. dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni nazionali e territoriali, stipulate fra le Organizzazioni di cui ai commi precedenti. 4. La C.N.C.E. verifica la rispondenza alla disciplina nazionale delle attuazioni poste in essere dalla C.E.M.A. TITOLO III ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO ART.8 ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO 1. Sono Organi della C.E.M.A.: Il Presidente Il Vice Presidente Il Comitato di Presidenza Il Consiglio di Amministrazione Il Collegio Sindacale 2. Gli organi della C.E.M.A. sono vincolati ad applicare gli accordi nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi oltre a non dare esecuzione ad eventuale pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi. ART.9 PRESIDENTE 1. Il Presidente della C.E.M.A. è designato da ANCE Venezia di cui al punto 1 dell art.1. 2.Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la C.M.E.A. di fronte a terzi in giudizio. 3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni, salva la facoltà di sostituzione di cui alla lettera c) dell art.12, e può ricoprire la carica consecutivamente per non più di due volte. 4. Spetta al Presidente di: a) Provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione, sentito il Vice Presidente, e presiederne le riunioni; b) Il sovrintendere, di concerto con il Vice Presidente, all applicazione dello Statuto; c) Dare esecuzione, di concerto con il Vice Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. 5. In caso di assenza o di impedimenti, il Presidente può delegare per iscritto ad altro componente del Consiglio di Amministrazione, fra quelli nominati dall Associazione imprenditoriale, tutte o parte delle sue funzioni. 6. In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il Presidente resta in carica fino a che l Associazione territoriale di cui al primo comma non abbia provveduto alla sua sostituzione. ART.10 VICE PRESIDENTE 1. Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assume, su designazione congiunta di queste, la funzione di Vice Presidente.
5 2.Il Vice Presidente della C.E.M.A. dura in carica 2 (anni), salva la facoltà di sostituzione di cui alla lettera c) dell art.12, e può ricoprire la carica consecutivamente per non più di due volte. 3. Spetta al Vice Presidente: a) sovrintendere di concerto con il Presidente, all applicazione dello Statuto. b) dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; c) risolvere, di concerto con il Presidente, gli eventuali ricorsi degli iscritti. 4. In caso di assenza o impedimenti, il Vice Presidente può delegare per iscritto ad altro componente del Consiglio di Amministrazione, fra quelli nominati dai Sindacati dei lavoratori, tutte o parte delle sue funzioni. 5. In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il Vice Presidente resta in carica fino a che le organizzazioni territoriali di cui al primo comma non abbiano provveduto alla sua sostituzione. ART.11 COMITATO DI PRESIDENZA 1. Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente. 2. Spetta al Comitato di Presidenza di: sovrintendere all applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione; curare l impiego dei fondi in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e i rapporti con gli istituti di credito; decidere, in prima istanza, sugli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, imprese ed operai, in materia di contributi e prestazioni. Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono impugnabili, entro 30 giorni dalla notifica, innanzi al Consiglio di Amministrazione che decide in via definitiva. 3. Qualsiasi atto concernente il prelievo, l erogazione e il movimento dei fondi della C.E.M.A. deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente. ART.12 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A) Compiti 1. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di provvedere alla amministrazione e gestione della C.E.M.A. compiendo gli atti necessari allo scopo, nell ambito degli accordi di cui al punto 2 dell art In particolare il Consiglio di Amministrazione: a) predispone il piano previsionale delle entrate e delle uscite con i relativi piani di attività, in attuazione degli accordi stipulati dalle organizzazioni territoriali ai sensi dei punti 1 e 2 dell art.1 relativi ai contributi e alle prestazioni; b) predispone il bilancio consuntivo; c) delibera i regolamenti interni della C.E.M.A.; d) vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi della C.E.M.A. E, in particolar modo, su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;
6 e) stabilisce, in conformità agli accordi nazionali e alle disposizioni della C.N.C.E., le modalità operative relative alla denuncia e al versamento dei contributi; f) provvede alla formazione ed alla amministrazione dei fondi di riserva relativi alle gestioni curate dalla C.E.M.A., ed al Patrimonio della stessa, secondo le norme contenute nel presente Statuto; g) cura la propaganda a mezzo di pubblicazioni periodiche e straordinaria; promuove convegni e conferenze per diffondere tra le imprese e gli operai gli scopi ed il funzionamento della C.E.M.A.; h) cura la raccolta dei dati statistici e la loro illustrazione e pubblicazione; i) accorda pegni, ipoteche, fideiussioni e consente iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari o nel G.L. del Debito Pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la rinuncia di ipoteche legali, transige e compromette in arbitri od amichevoli compositori, muove e sostiene liti o ne recede, appella e ricorre per revocazione o cassazione, offre, deferisce ed accetta i giuramenti, nomina procuratori speciali ed elegge domicili, acquista, vende immobili per fini statutari; j) promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento della C.E.M.A.; k) delibera le assunzioni e i licenziamenti del personale della C.E.M.A. e ne fissa il trattamento, in conformità all art.16; l) stabilisce le modalità attuative delle deliberazioni e delle direttive di competenza della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili; m) può costituire al proprio interno Commissioni di lavoro per argomenti specifici. B) Composizione. Il Consiglio di Amministrazione è costituito in forma paritetica complessivamente da 12 componenti di cui: a) 6 (sei) nominati da ANCE Venezia. b) 6 (sei) nominati in contemporanea dalle organizzazioni territoriali di Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil. C) Durata e gratuità delle cariche. 1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica un triennio e possono essere confermati. 2. E però data facoltà alle associazioni sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio. 3. I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti questi ultimi. 4. Le cariche sono gratuite. D) Convocazioni 1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente 1 (una) volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta se ne presenti la necessità o, comunque, sia richiesto dal Presidente, dal Vice Presidente o da almeno 3 (tre) membri del Consiglio stesso o dal Collegio Sindacale.
7 2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione. 3. In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 (quarantotto) ore. 4. Gli avvisi dovranno contenere l indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e dell ordine del giorno. 5. Di norma il Direttore della C.E.M.A. partecipa alle riunioni senza diritto di voto e svolge le funzioni di segreteria. E) Deliberazioni. 1. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. 2. Ciascun componente ha diritto ad un voto. 3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. ART.13 COLLEGIO SINDACALE A) Composizione 1. Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi di cui 1 (uno) designato da ANCE Venezia, ed 1 (uno) nominato congiuntamente dalle organizzazioni territoriali di Feneal-Uil, Filca- Cisl e Fillea-Cigl. Il terzo membro che presiede il Collegio, è scelto di comune accordo fra gli iscritti all Ordine provinciale dei Dottori Commercialisti. 2. In mancanza di accordo comune, la designazione è fatta dal Presidente dell Ordine provinciale dei Dottori Commercialisti. 3. I membri del Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. 4. Le Organizzazioni territoriali designeranno inoltre 2 (due) Sindaci supplenti (uno di parte industriale e uno di parte sindacale) destinati a sostituire i Sindaci effettivi eventualmente assenti per causa di forza maggiore. B) Attribuzioni. 1. I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli art.2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili. 2. In particolare il Collegio Sindacale esamina il bilancio consuntivo della C.E.M.A. per controllarne la rispondenza ai registri contabili. 3. Essi devono immediatamente riferire al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l esercizio delle loro funzioni.
8 4. Il Collegio Sindacale si riunisce, senza alcuna formalità, ordinariamente una volta al trimestre, o quando uno dei membri ne faccia richiesta al Presidente del Collegio Sindacale. 5. I Sindaci possono partecipare, senza voto deliberativo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. C) Durata I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi finanziari e non possono nel frattempo essere revocati se non per giusta causa. D) Compensi Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene di anno in anno approvato dal Consiglio di Amministrazione, e stabilito dalle Organizzazioni sindacali di categoria competenti. ART.14 DIRETTORE TITOLO IV PERSONALE PATRIMONIO - BILANCI 1. Gli Uffici della C.E.M.A. sono retti da un Direttore nominato, esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità, dal Consiglio di Amministrazione che ne fissa le attribuzioni e il trattamento economico. 2. Il Direttore, sotto il controllo della Presidenza e del Consiglio di Amministrazione ai quali risponde direttamente per i compiti a lui affidati dà attuazione alle deliberazioni dei predetti organi statutari. 3. Il Direttore, che è il capo del personale, è responsabile degli uffici della C.E.M.A. da lui diretti e organizzati sulla base delle direttive ricevute dagli organi gestionali. 4. In particolare, il Direttore: a) organizza e dirige il personale della C.E.M.A.; b) provvede alla compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo della C.E.M.A.; c) sovrintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi; d) partecipa, di norma, in qualità di segretario, alle riunioni del Comitato di Presidenza, del Consiglio di Amministrazione, e ne cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente ed al Vice Presidente; e) coadiuva il Comitato di Presidenza nell impiego e nella gestione dei fondi della C.E.M.A. e nel mantenere i rapporti con gli istituti di credito; f) istruisce e sigla sotto responsabilità i moduli per la certificazione di regolarità contributiva, la cui firma è di competenza del Presidente; g) riferisce annualmente dei risultati relativi all estensione della sfera di tutela della C.E.M.A. alle imprese ed ai lavoratori non iscritti.
9 ART.15 PERSONALE DELLA CASSA 1. L assunzione del personale della C.E.M.A. è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza udito il parere del Direttore, sulla base di una selezione collegata esclusivamente ai criteri di professionalità. 2. Il trattamento economico e normativo del personale dipendente della C.E.M.A. è stabilito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore, in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro vigenti. ART.16 PATRIMONIO 1. Il patrimonio della C.E.M.A. è costituito: a) dai beni immobili che, per acquisti, lasciti, donazioni o qualunque altro titolo, vengano in proprietà della C.E.M.A.; b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti; c) dai beni mobili e dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed, in genere, per atti di liberalità; d) dalle somme che, per qualsiasi titolo e previe le necessarie autorizzazioni di legge, entrino a far parte del patrimonio della C.E.M.A. 2. I capitali costituenti il patrimonio possono essere impiegati in titoli dello Stato di paesi della Comunità Europea o titolo o obbligazioni garantiti dagli stessi o in altri strumenti finanziari autorizzati dalla C.N.C.E. ART. 17 ENTRATE Costituiscono entrate della C.E.M.A.: a) i contributi ad essa dovuti sia da parte delle imprese, sia da parte dei lavoratori; b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali; c) le maggiorazioni contributive, i contributi aggiuntivi, gli interessi di mora e tutte le altre eventuali sanzioni amministrative disposte dal Consiglio di Amministrazione per i ritardati versamenti dei contributi dovuti; d) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopi di immediata erogazione oppure per sovvenzioni riguardanti specifiche assistenza gestite dalla C.E.M.A.; e) le somme che, per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, entrino nella disponibilità della C.E.M.A. ART.18 PRELEVAMENTO E SPESE 1. Alle spese di gestione la C.E.M.A. farà fronte con le entrate citate all articolo precedente escluse quelle di cui alla lettera d). 2. Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario e straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione vistata dal Direttore. 3. Qualsiasi atto concernente il prelievo, l erogazione o il movimento dei fondi della C.E.M.A. deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.
10 4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente e il Vice Presidente debbono in ogni caso farsi sostituire, agli effetti del presente articolo, con delega scritta ad altro componente il Consiglio di Amministrazione fra quelli nominati, rispettivamente, da ANCE Venezia e da Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil di Venezia. ART.19 ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO 1. L esercizio finanziario della C.E.M.A. ha inizio il 1 ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre dell anno successivo. 2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede a predisporre il bilancio consuntivo riguardante e comprendente le singole gestioni della C.E.M.A. che deve riportare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale. 3. In ogni caso i dati relativi al bilancio devono corrispondere alle voci indicate nello schema di bilancio tipo appositamente previsto negli accordi nazionali. 4. Allo schema di bilancio potrà essere unita la relazione della Società di revisione secondo le disposizioni ed i criteri stabiliti dagli accordi nazionali 5. Lo schema di bilancio deve essere messo a disposizione del Collegio Sindacale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione in cui si deve procedere alla sua approvazione. 6. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 marzo dell anno successivo a quello in cui si è chiuso l esercizio. 7. Entro 30 (trenta) giorni dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo situazione patrimoniale e rendiconto economico accompagnato dalle relazioni del Presidente della C.E.M.A., del Collegio Sindacale e corredato in ogni caso dei dati statistici analitici congiuntamente richiesti alle organizzazioni territoriali di cui al punto 2 dell art.1 rappresentate nel Consiglio di Amministrazione e da ogni altro allegato tecnico, deve essere inviato alla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili; deve inoltre essere inviato alle Organizzazioni territoriali di cui allo stesso punto 2 dell art.1 rappresentate nel Consiglio di Amministrazione perché si incontrino al fine di esprimere le loro valutazioni al riguardo, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale. 8. Ricevuto tale verbale dall Organizzazione che sarà incaricata di trasmetterglielo, il Presidente della C.E.M.A. ne darà lettura al Consiglio di Amministrazione in occasione della sua prima riunione. 9. Il piano previsionale delle entrate e delle uscite dell esercizio finanziario cui si riferisce deve essere predisposto dal Direttore e sottoposto all esame e alla valutazione del Consiglio di Amministrazione entro 6 (sei) mesi dall inizio dell esercizio. 10. Il piano previsionale deve essere trasmesso alle organizzazioni territoriali di cui all art.1 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sua approvazione.
11 TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE ART.20 LIQUIDAZIONE 1. La messa in liquidazione della C.E.M.A. è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali di cui al punto 1 dell art.1 su conforme decisione congiunta delle rispettiva Organizzazioni nazionali di cui al medesimo punto 1 dell art Dovrà pure operarsi la messa in liquidazione qualora la C.E.M.A. cessi da ogni attività per disposizione di legge. 3. Nell ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al comma 1 provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori. 4. Trascorsi 3 mesi dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Venezia. 5. Le Organizzazioni predette determinano, all atto della messa in liquidazione della C.E.M.A. i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l operato. 6. Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n In caso di disaccordo, tale devoluzione sarà fatta secondo le decisioni del Presidente del Tribunale di Venezia. ART.21 MODIFICHE Eventuali modifiche al presente Statuto sono di competenza di ANCE Venezia e della Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil di Venezia che hanno approvato lo Statuto medesimo, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione e quello di conformità della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (C.N.C.E.). ART.22 - NORMA DI RINVIO Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni applicative del regolamento interno della C.E.M.A., e in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.
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