Coperture Assicurative

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1 Coperture Assicurative» Assistenza e spese mediche in viaggio» Bagaglio» Annullamento In collaborazione con: Aggiornamento 08/2017

2 AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l Italia FASCICOLO INFORMATIVO Redatto ai sensi del Regolamento ISVAP del 26/05/2010 n. 35 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMI DANNI GLOBY ROSSO Il presente Fascicolo Informativo, contenente: 1) Nota Informativa al Contraente, comprensiva del Glossario; 2) Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. AVVERTENZA Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

3 NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE Globy Rosso LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL IVASS, MA IL SUO CONTENUTO NON E SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL IVASS. IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni Generali 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Informazioni Relative alla Società Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice) L Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A. Sede Legale 7, Rue Dora Maar, Saint-Ouen Autorizzazione all esercizio delle assicurazioni Autorizzata all esercizio delle assicurazioni dall Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr Rappresentanza Generale per l Italia Viale Brenta, Milano ITALIA Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr Rea Recapito Telefonico Sito Internet Indirizzo 02/ info@allianz-assistance.it Autorizzazione all esercizio delle assicurazioni Società abilitata all esercizio dell attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all appendice dell albo Imprese Assicurative, Elenco I Informazioni Patrimoniali Il Patrimonio netto dell'impresa è pari a La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale sottoscritto è pari di cui versati La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 141.7% e rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati di cui sopra sono relativi all ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/ Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet a far data dal 31 maggio di ogni anno. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO AVVERTENZE COMUNI A TUTTE LE GARANZIE: Operatività e decorrenza (si rinvia all art. 1 della sezione Normativa comune delle Condizioni di Assicurazione) La copertura assicurativa, espressamente sottoscritta: è valida per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d affari; decorre: dalle ore 00:01 del giorno indicato in polizza; o, a specifica adesione, dalle ore e dal giorno prescelti dall Assicurato. Ai fini del conteggio della durata della copertura, Globy considera intere le giornate di decorrenza e di scadenza indicate dal Contraente, anche se la polizza è valida per una sola frazione di esse. Globy utilizza il fuso orario di Roma (UTC/GMT +1) come riferimento per la decorrenza. è operativa per periodi, con un massimo comunque di 35 giorni, destinazioni e capitali identificati in polizza; è valida se il Contraente è, nel solo caso di persona fisica, maggiorenne dotato di capacità di agire. è valida se il premio è stato pagato. La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile. Validità territoriale (si rinvia all art. 2 della sezione Normativa comune delle Condizioni di Assicurazione) L assicurazione è valida per la destinazione prescelta ed identificata in polizza, secondo i disposti del comma 4.2 del successivo art. 4 Limiti di sottoscrizione. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell Unione Europea. L elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito globy.allianz-assistance.it/pages/avvertenze. Persone assicurabili (si rinvia all art. 3 della sezione Normativa comune delle Condizioni di Assicurazione) Globy assicura le persone: domiciliate o residenti in Italia che dispongano di Codice Fiscale italiano; dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza; e, relativamente alle prestazioni di assistenza, anche le persone: residenti all estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, in viaggio all estero. In questo caso le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia. Limiti di sottoscrizione (si rinvia all art. 4 della sezione Normativa comune delle Condizioni di Assicurazione) Non è consentita la stipulazione di più polizze a capitolato AWP P&C S.A Rappresentanza Generale per l Italia a garanzia del medesimo rischio al fine di: elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti; prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso; prolungare il periodo di copertura oltre i 35 giorni continuativi per lo stesso viaggio. Nei casi in cui il costo della polizza (premio) sia determinato anche dalla destinazione, la polizza stessa, pena la non validità, deve essere emessa per la destinazione che comprenda tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie o, comunque, di durata minore alle altre. A tale scopo non devono essere, invece, considerate le tappe di tratte in congiunzione. La polizza deve essere stipulata prima dell' inizio del viaggio. Qualora l emissione avvenga successivamente alla data di partenza, in caso di sinistro Globy non darà seguito alle richieste di assistenza o di rimborso. In caso di emergenza, l Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso nel paese di destinazione. Globy non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio di pronto intervento sanitario. Fascicolo Informativo Ed Nota Informativa Globy Rosso- Pagina 1 di 4

4 La conformità della presente polizza ai fini del rilascio del visto per i viaggi con destinazione Federazione Russa può essere soggetta a variazioni, anche temporanee, determinate dalle autorità diplomatiche competenti. Contattare l Ambasciata o il Consolato prima della sottoscrizione. Le esclusioni e le limitazioni afferenti le Garanzie riportate nelle Condizioni di Assicurazione sono specificate con caratteri grafici di particolare evidenza. Si consiglia di leggerle attentamente prima di sottoscrivere la polizza. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed Esclusioni Coperture assicurative incluse in Globy Rosso : VIAGGIO SICURO Assistenza in viaggio (si rinvia all art della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione) Spese mediche (si rinvia all art della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione) Capitale Assicurato per persona e per periodo assicurativo: Persone assicurate che al momento della sottoscrizione della polizza non abbiano ancora compiuto 80 anni: o Italia: o Europa/Resto del Mondo/Federazione Russa: o Usa /Canada: ILLIMITATO La garanzia Spese Mediche è operante per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera. AVVERTENZA: Persone assicurate che al momento della sottoscrizione della polizza abbiano già compiuto 80 anni: o Italia: o Europa/Resto del Mondo/Federazione Russa: o Usa /Canada: La garanzia Spese Mediche è operante per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera. AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni e/o esclusioni di cui agli artt della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione. Si evidenzia in particolare che: Globy garantisce il pagamento diretto delle spese mediche solo previo il contatto con la Centrale Operativa; è possibile richiedere il rimborso delle spese sostenute senza preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa esclusivamente nei casi previsti all art , commi FAMIGLIA SICURA Assistenza ai parenti rimasti a casa (si rinvia all art. 2.1 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione) Assistenza all'abitazione (si rinvia all art. 2.1 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione) AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni e/o esclusioni di cui all art. 2.2 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione. MICIO E BAU Assistenza animali domestici (si rinvia all art. 3.1 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione) AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui all art. 3.2 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione. TRASFERIMENTO SICURO Assistenza all'auto e alla moto (si rinvia all art. 4.1 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione) AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui all art. 4.2 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione. 4. Premi Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Il premio è calcolato direttamente sul sito sulla base delle tariffe fissate dalla Compagnia ed è determinato dalla combinazione specifica di durata e destinazione del viaggio. Il premio può subire variazioni solo se sono attive campagne promozionali o se il Contraente è in possesso di uno specifico codice sconto/convenzione valido al momento della stipula. Il pagamento del premio deve avvenire presso l agenzia dove il Contraente acquista la polizza e secondo le modalità accettate dall agenzia stessa. 5. Rivalsa 6. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto 7. Legge applicabile al contratto 8. Regime Fiscale Diritto di rivalsa AVVERTENZA: La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. Prescrizione dei Diritti Ai sensi dell'art c.c. i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Per quanto non espressamente regolato dal contratto di assicurazione si rinvia alle norme del codice civile. Trattamento Fiscale applicabile al contratto Al contratto sono applicate le seguenti aliquote di imposta: Per il dettaglio della percentuale di premio attribuito al Ramo Ministeriale si rinvia al Certificato Assicurativo. Fascicolo Informativo Ed Nota Informativa Globy Rosso- Pagina 2 di 4

5 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 9. Sinistri Obblighi dell assicurato Per richieste di Assistenza, l Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa: CENTRALE OPERATIVA in funzione 24 ore su 24 tutto l anno Tel Viale Brenta, MILANO Fax Per denuncia di sinistri con richiesta di rimborso, l Assicurato o chi per esso deve darne avviso a Globy entro 30 giorni dal rientro: Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Globy con una delle seguenti tre modalità: - via telefono (al numero attivo tutti i giorni, 24 ore su 24) - via internet (sul sito - via posta (all indirizzo qui sotto indicato) I documenti per cui è richiesto l invio della copia originale devono essere inviati a: AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l Italia Servizio Liquidazione Danni Globy Casella Postale 299 Via Cordusio MILANO GLOBY QUICK Se la denuncia del sinistro avviene esclusivamente via telefono, al numero , o internet, Globy garantisce la gestione e la chiusura della pratica in 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa in originale. Sono esclusi dal conteggio dei giorni i tempi tecnici bancari relativi al flusso di pagamento. In caso contrario, Globy si impegna a rimborsare un importo pari al costo della polizza. Nel caso in cui la denuncia avvenga via posta, invece, il processo liquidativo seguirà i tradizionali canali gestionali. L'apertura di un sinistro attraverso la Centrale Operativa di assistenza non consente l'accesso alla procedura Quick, e non sarà possibile attivare tale procedura successivamente. AVVERTENZA: Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare l art. 5 della sezione Obblighi dell assicurato in caso di sinistro delle Condizioni di Assicurazione oppure il sito Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed ) alla Società: Servizio Qualità AWP P&C S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L ITALIA Viale Brenta, MILANO (Italia) fax: reclamiawp@allianz.com Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'ivass, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo". Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'autorità Giudiziaria. Prima di adire all'autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente per l attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: Condizioni non applicabili al contratto Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio Aggravamento e Diminuzione del rischio Ricorso all Arbitrato AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa. AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l Italia Fascicolo Informativo Ed Nota Informativa Globy Rosso- Pagina 3 di 4

6 GLOSSARIO Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l anno, al contatto telefonico con l Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza. Contraente: il soggetto che stipula l assicurazione. Nel caso di persona fisica, il soggetto maggiorenne dotato di capacità di agire. Europa: l Italia, i paesi dell'europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia. Evento: l accadimento che ha generato direttamente uno o più sinistri. Familiare: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, demi-frére, demi-soeur, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini di primo grado, nipoti dell'assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione. Franchigia/scoperto:la parte di danno che l Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale. Globy : il marchio commerciale registrato di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l Italia che identifica la Società stessa. Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. Resto del mondo: tutti i paesi del mondo (compresa la Federazione Russa), esclusi USA e Canada. Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio, la cui partenza avvenga esclusivamente dall Italia. Fascicolo Informativo Ed Nota Informativa Globy Rosso- Pagina 4 di 4

7 Globy Rosso DEFINIZIONI Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l anno, al contatto telefonico con l Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza. Contraente: il soggetto che stipula l assicurazione. Nel caso di persona fisica, il soggetto maggiorenne dotato di capacità di agire. Europa: l Italia, i paesi dell'europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia. Evento: l accadimento che ha generato direttamente uno o più sinistri. Familiare: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, demi-frére, demi-soeur, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini di primo grado, nipoti dell'assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione. Franchigia/scoperto:la parte di danno che l Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale. Globy : il marchio commerciale registrato di AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l Italia che identifica la Società stessa. Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. Resto del mondo: tutti i paesi del mondo (compresa la Federazione Russa), esclusi USA e Canada. Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio, la cui partenza avvenga esclusivamente dall Italia. NORMATIVA COMUNE 1 Operatività e decorrenza La copertura assicurativa, espressamente sottoscritta: è valida per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d affari; decorre: o dalle ore 00:01 del giorno indicato in polizza; o, a specifica adesione, o dalle ore e dal giorno prescelti dall Assicurato. Ai fini del conteggio della durata della copertura, Globy considera intere le giornate di decorrenza e di scadenza indicate dal Contraente, anche se la polizza è valida per una sola frazione di esse. Globy utilizza il fuso orario di Roma (UTC/GMT +1) come riferimento per la decorrenza. è operativa per periodi, con un massimo comunque di 35 giorni, destinazioni e capitali identificati in polizza; è valida se il Contraente è, nel solo caso di persona fisica, maggiorenne dotato di capacità di agire. è valida se il premio è stato pagato. La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile. 2 Validità Territoriale L assicurazione è valida per la destinazione prescelta ed identificata in polizza, secondo i disposti del comma 4.2 del successivo art. 4 Limiti di sottoscrizione. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell Unione Europea. L elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito globy.allianz-assistance.it/pages/avvertenze. 3 Persone assicurabili Globy assicura le persone: domiciliate o residenti in Italia che dispongano di Codice Fiscale italiano; dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza; e, relativamente alle prestazioni di assistenza, anche le persone: residenti all estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, in viaggio all estero. In questo caso le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia. 4 Limiti di sottoscrizione 4.1 Non è consentita la stipulazione di più polizze a capitolato AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l Italia a garanzia del medesimo rischio al fine di: elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti; prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso; prolungare il periodo di copertura oltre i 35 giorni continuativi per lo stesso viaggio. 4.2 Nei casi in cui il costo della polizza (premio) sia determinato anche dalla destinazione, la polizza stessa, pena la non validità, deve essere emessa per la destinazione che comprenda tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie o, comunque, di durata minore alle altre. A tale scopo non devono essere, invece, considerate le tappe di tratte in congiunzione. 4.3 La polizza deve essere stipulata prima dell'inizio del viaggio. Qualora l emissione avvenga successivamente alla data di partenza, in caso di sinistro Globy non darà seguito alle richieste di assistenza o di rimborso. 5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie Globy esclude dall assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da: a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; b) scioperi, sommosse, tumulti popolari; c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio; Fascicolo Informativo Ed Condizioni di assicurazione Globy Rosso- Pagina 1 di 7

8 d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o de facto ) o altra autorità nazionale o locale; e) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l utilizzo di mezzi di soccorso speciali; f) trombe d aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; h) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico; i) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell aria, dell acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; j) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore; k) dolo o colpa grave dell assicurato o di persone delle quali deve rispondere; l) atti illegali posti in essere dall Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo; m) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto; n) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni; o) malattie psichiche; p) suicidio o tentativo di suicidio; q) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili; r) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato; s) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo; t) quarantene. 6 In caso di sinistro L'Assicurato o chi per esso deve a) darne avviso: a Globy secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art Cod.Civ.); a tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art Cod. Civ.). b) mettere a disposizione di Globy tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista alla sezione Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro. Globy corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute. 7 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana. GARANZIE Viaggio Sicuro - assistenza in viaggio e spese mediche - Famiglia sicura - assistenza al parente a casa e abitazione - Micio e Bau - assistenza animali domestici - Trasferimento sicuro - assistenza auto e moto 1. VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE 1.1 Oggetto Assistenza in Viaggio Globy, in caso di malattia o infortunio dell Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni: PER VIAGGI IN : EUROPA/ PRESTAZIONE ITALIA RESTO DEL MONDO/ FEDERA- ZIONE RUSSA a) consulenza medica telefonica, servizio di assistenza medica qualora l'assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall Assicurato. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste; b) invio di un medico. Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati con Globy, la Centrale Operativa organizza il trasferimento dell Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi. AVVERTENZA: In caso di emergenza, l Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 112). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario. USA/ CANADA SI SI SI SI NO NO c) segnalazione di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si trova l Assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali; d) trasporto rientro sanitario dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato; dal centro medico alla residenza dell Assicurato. Globy effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo con i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l utilizzo dei mezzi ritenuti, a suo insindacabile giudizio, più idonei e, se necessario, con l utilizzo dell aereo NO SI SI SI SI SI Fascicolo Informativo Ed Condizioni di assicurazione Globy Rosso- Pagina 2 di 7

9 sanitario anche nell ambito di USA, Canada, Resto del Mondo e Federazione Russa.Globy non effettua il Trasporto - Rientro Sanitario per: infermità o lesioni che, a giudizio dei medici, siano curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione; malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali; e) rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati in seguito a: Trasporto-Rientro Sanitario organizzato da Globy dell Assicurato alla sua residenza Decesso dell Assicurato Globy organizza direttamente il rientro e tiene a proprio carico le spese: dei familiari; dei compagni di viaggio. La prestazione è effettuata a condizione che i familiari ed i compagni di viaggio siano assicurati; f) rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell Assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei minori con lui in viaggio ed assicurati. Globy mette a disposizione dell accompagnatore designato dall Assicurato o da un familiare un biglietto A/R per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia. Globy rimborsa anche: l eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori; le spese per un pernottamento dell accompagnatore g) reperimento ed invio di medicinali urgenti non reperibili sul luogo, ma regolarmente registrati in Italia. La spedizione sarà effettuata nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali. Nel caso in cui non sia possibile l invio Globy fornisce all assicurato informazioni relative a farmaci analoghi. Resta a carico dell Assicurato il costo dei medicinali stessi; h) interprete a disposizione per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto e l Assicurato degente in ospedale. Globy organizza il servizio in inglese, francese, spagnolo e tedesco, tenendo a proprio carico le relative spese; i) traduzione della cartella clinica Qualora l Assicurato lo richieda, Globy provvede, in caso di ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il consenso dell Assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (c.d. legge sulla privacy); l) viaggio di un familiare a seguito di decesso dell Assicurato in viaggio o per recarsi dall Assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza superiore a: - 48 ore se minorenne o portatore di handicap; - 5 giorni in Italia; - 7 giorni in Europa/Resto del mondo/federazione Russa/ USA e Canada. Globy mette a disposizione del familiare un biglietto A/R e rimborsa le spese di soggiorno; SI SI, fino a per evento SI Fino a 100 per evento SI SI, fino a per evento SI Fino a 100 per evento SI SI fino a per evento SI Fino a 100 per evento NO SI SI NO SI, fino a per evento SI, fino a per evento NO SI SI SI SI 110 a notte max 5 notti SI SI 110 a notte max 5 notti SI SI 110 a notte max 5 notti In caso di attivazione della prestazione, per il familiare che si recherà dall Assicurato ricoverato in ospedale saranno operative tutte le garanzie previste al presente Art. 1 VIAGGIO SICURO ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE m) rientro dell Assicurato convalescente al proprio domicilio, alla data e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. Globy organizza e prende a proprio carico le spese di rientro; SI SI SI SI SI SI La garanzia è estesa anche ai familiari e ad un compagno di viaggio Fino a per evento Fino a per evento Fino a per evento n) rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. Globy tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese funerarie e di inumazione. SI SI SI Globy, in caso di necessità dell Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni: PRESTAZIONE o) rientro anticipato dell Assicurato, dei familiari o di un compagno di viaggio, sempreché assicurati, per interruzione del viaggio determinata da decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari a casa dell Assicurato. Globy organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese; ITALIA SI, fino a per evento PER VIAGGI IN : EUROPA/ RESTO DEL MONDO/ FEDERA- ZIONE RUSSA SI fino a per evento USA/ CANADA SI fino a per evento p) invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia. Globy provvede, a proprie spese, all inoltro di tali messaggi; SI SI SI q) anticipo denaro, previa garanzia bancaria e con l obbligo per l Assicurato di restituire l anticipo entro 30 giorni; NO SI fino a SI fino a Fascicolo Informativo Ed Condizioni di assicurazione Globy Rosso- Pagina 3 di 7

10 r) reperimento di un legale ed anticipo cauzione Globy reperisce un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono direttamente l Assicurato, come responsabile del fatto colposo, tenendo a proprio carico le relative spese. NO per evento SI fino a per evento per evento SI fino a per evento Globy, inoltre, costituisce, in nome e per conto dell Assicurato e per i soli fatti di natura colposa: la cauzione penale pretesa per consentirne la liberazione; l eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell Assicurato nella produzione del sinistro. Globy anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l Assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni. NO SI fino a per evento SI fino a per evento Inoltre Globy, rimborsa all Assicurato: s) spese di prolungamento soggiorno qualora l Assicurato: non sia in grado di rientrare: - per malattia o infortunio; - a seguito di furto o smarrimento dei documenti necessari al rimpatrio alla data prestabilita purché regolarmente denunciati alle Autorità locali; sia ospedalizzato in un luogo diverso da quello di soggiorno. SI SI SI Globy rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall Assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio (purché assicurati); t) spese per soccorsi e ricerche in mare e montagna. u) rimborso spese telefoniche documentate e sostenute dall Assicurato per contattare la Centrale Operativa. Sono rimborsate anche le spese di roaming internazionale sostenute in seguito a chiamate della Centrale Operativa nelle fasi di assistenza. SI, 150 per notte con un max 3 notti per ogni assicurato con il limite di per evento SI, 150 per notte con un max 3 notti per ogni assicurato con il limite di per evento SI, 150 per notte con un max 3 notti per ogni assicurato con il limite di per evento NO SI fino a 350 per evento SI fino a 350 per evento Spese Mediche PRESTAZIONE (i capitali indicati devono intendersi per persona e periodo assicurativo, fermi i sottolimiti previsti) CON PAGAMENTO DIRETTO Globy, preventivamente contattata, provvede : 1) al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche. La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l Assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, a giudizio dei medici di Globy, in condizioni di essere rimpatriato. La garanzia, comunque, sarà operante per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera e nei limiti dei seguenti capitali: ITALIA PER VIAGGI IN : EUROPA / RESTO DEL MONDO/ FEDERA- ZIONE RUSSA USA/ CANADA - persone assicurate che al momento della sottoscrizione della polizza non abbiano ancora compiuto 80 anni di età fino a fino a ILLIMITATO - persone assicurate che al momento della sottoscrizione della polizza abbiano già compiuto 80 anni di età fino a fino a fino a Nei casi in cui Globy non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell Assicurato. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa. A RIMBORSO Inoltre, Globy provvede, anche senza preventiva autorizzazione: 2) al rimborso delle spese del trasporto effettuato da soggetti deputati ad intervenire nelle situazioni di emergenza, dal luogo dell evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero; fino a fino a fino a ) al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche purché sostenute a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day hospital), fino a 550 fino a fino a ) al rimborso delle spese mediche di bordo, delle spese per cure odontoiatriche urgenti. Sono, inoltre, comprese le spese per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio. fino a 550 fino a 550 fino a 550 Fascicolo Informativo Ed Condizioni di assicurazione Globy Rosso- Pagina 4 di 7

11 5) al rimborso delle spese per cure riabilitative, incluse le fisioterapiche, sostenute in seguito ad infortunio o malattia occorsi in viaggio e che abbiano determinato un ricovero ospedaliero. Sono in garanzia esclusivamente le spese sostenute nell'ambito del ricovero ospedaliero stesso o nel periodo di convalescenza immediatamente successivo al ricovero e, comunque, precedente il rientro. fino a 550 fino a 550 fino a Decorrenza e operatività La garanzia: decorre dal momento dell inizio del viaggio; è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza; è prestata nei limiti dei capitali e delle prestazioni del luogo ove si è verificato l evento, sempreché questo sia compreso nella DESTINAZIONE per cui è stata emessa la polizza. 1.3 Esclusioni (ad integrazione dell art. 5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune) Globy non prende in carico gli eventi e/o le spese derivanti o conseguenti di: a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste. Per la garanzia Spese Mediche di cui all art punto 1), in caso di: ricovero ospedaliero, il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio. In questo caso la Centrale Operativa, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall Assicurato; ricovero in regime di Day Hospital, il mancato contatto con la Centrale Operativa, comporta il rimborso delle spese sostenute con l applicazione del limite previsto all art punto 3; b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; c) interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni; d) cure riabilitative; e) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici; f) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite; g) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio; h) espianti e/o trapianti di organi; i) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo; j) pratica di sport aerei e dell aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta. Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute: k) nel caso in cui l'assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero: si verifichino le dimissioni volontarie dell'assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato; l Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso Globy sospenderà immediatamente l assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato; l) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro. 1.4 Disposizioni e limitazioni L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Globy e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza. Inoltre: Assistenza in viaggio a) Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento, indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti; b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che Globy e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati agli scopi; u) la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con: aereo di linea (classe economica); treno prima classe; traghetto. Globy ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro; v) Globy non potrà essere ritenuta responsabile di: ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali; errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'assicurato; pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito; w) Globy non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute Spese mediche Globy sostiene direttamente o rimborsa le "Spese mediche : anche più volte nel corso del viaggio; per un massimo di 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera; fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo. per le persone assicurate che al momento della sottoscrizione della polizza abbiano già compiuto 80 anni, fino alla concorrenza dei seguenti capitali: - USA/CANADA: ; - EUROPA/RESTO DEL MONDO/ FEDERAZIONE RUSSA: ; - ITALIA: Fascicolo Informativo Ed Condizioni di assicurazione Globy Rosso- Pagina 5 di 7

12 2. FAMIGLIA SICURA Assistenza al parente a casa e abitazione 2.1 Oggetto In caso di malattia improvvisa o infortunio occorsi al padre, alla madre, al coniuge od ai figli conviventi, rimasti a casa, (di seguito tutti definiti parente ) dell Assicurato in viaggio, Globy tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni: a) consulenza medica telefonica, servizio di assistenza medica qualora il parente necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dal parente. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste; b) informazione diretta telefonica all Assicurato, in viaggio, dell'evento che ha colpito il parente. La presente prestazione è fornita su richiesta e autorizzazione della persona colpita dall'evento; c) invio di un medico al parente dalle ore alle ore e nei giorni festivi. Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati con Globy, la Centrale Operativa organizza il trasferimento del parente al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi. AVVERTENZA: In caso di emergenza, il parente o chi per esso deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 112). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario. d) invio di una ambulanza, in caso di necessità o con il parere del medico curante, per il trasferimento del parente al più vicino Ospedale; e) organizzazione di visite specialistiche od esami diagnostici. Globy, entro due giorni lavorativi dal momento della richiesta, organizza visite specialistiche ed accertamenti diagnostici presso i Suoi Centri Convenzionati più vicini alla residenza del parente. Globy, oltre a gestire l'appuntamento, informa preventivamente sui costi delle visite e degli eventuali accertamenti clinico-diagnostici-strumentali richiesti. I costi delle prestazioni sono interamente a carico del parente ; f) trasferimento ad un centro di alta specializzazione per infortunio o malattia improvvisa del parente non curabili nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con Globy, il trasferimento del parente in un centro ospedaliero di alta specializzazione. Globy provvede ad organizzare il trasporto sanitario del parente con il mezzo ritenuto più idoneo e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico prendendo a carico i costi fino ad un massimale di 1.300; Inoltre, Globy, in caso di necessità all abitazione di residenza in Italia del parente tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni: g) invio di un elettricista per interventi urgenti di manutenzione straordinaria, non procrastinabili, direttamente causati da un guasto dell'impianto elettrico dell'abitazione che blocchi l'erogazione della corrente allo stabile o che comporti pericolo di incendio. Globy tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza di 100; h) invio di un fabbro per interventi urgenti conseguenti a furto o tentato furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura dell abitazione Globy tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera sino ad un massimo di 100; i) invio di una guardia giurata per sorvegliare l abitazione nei casi in cui i mezzi di chiusura non siano più operanti per furto o tentato furto. Globy tiene a proprio carico il costo sino ad un tempo massimo di 10 ore di sorveglianza; l) invio di un idraulico per interventi urgenti, conseguenti a rottura delle tubature fisse dell'impianto idraulico dell'abitazione che provochi un allagamento o una mancanza di erogazione d'acqua allo stabile. Globy tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza di Decorrenza e operatività La garanzia: è operante esclusivamente per il padre, la madre, il coniuge, i figli conviventi dell Assicurato residenti o domiciliati in Italia; decorre dal momento della partenza dell Assicurato e termina al suo rientro alla residenza, ma non oltre la scadenza della polizza. 3. MICIO E BAU Assistenza animali domestici 3.1 Oggetto Globy, contattato dal lunedì al venerdì nelle ore di ufficio (09.00/18.00) si attiva per indicare costi e strutture private localizzate nelle immediate vicinanze della residenza dell Assicurato o di un suo familiare, attrezzate per ospitare cani o gatti. 3.2 Decorrenza e operatività La garanzia: è operante esclusivamente per i cani o i gatti di proprietà documentata dell Assicurato; decorre dalla data di stipulazione della polizza e decade entro le ore del giorno antecedente la partenza del viaggio stesso. 4. TRASFERIMENTO SICURO Assistenza auto e moto 4.1 Oggetto In caso di guasto od incidente all auto o alla moto (di seguito definiti veicolo ) utilizzati per raggiungere il luogo di partenza del viaggio o del soggiorno, Globy, tramite la Centrale Operativa organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni: a) traino del veicolo dal luogo dell evento alla più vicina officina attrezzata. Globy tiene a proprio carico le spese di trasporto fino a 130; b) Invio di un taxi, in seguito al traino del veicolo effettuato da Globy, per permettere all Assicurato di raggiungere il luogo di partenza del viaggio. Globy rimborsa l Assicurato fino ad un importo di 200. Inoltre, se il veicolo utilizzato è di proprietà dell Assicurato: c) Rimborso spese di custodia del veicolo fino al rientro dell Assicurato e fino all importo massimo di Decorrenza e operatività La garanzia: è operante per i punti a) b) per l auto o la moto utilizzata dall Assicurato, immatricolata in Italia e da non più di 10 anni; è operante per il punto c) esclusivamente per l auto o la moto di proprietà dell Assicurato, immatricolata in Italia e da non più di 10 anni; decorre dalle 24 ore antecedenti l inizio del viaggio e termina con il raggiungimento del luogo di partenza del viaggio. Fascicolo Informativo Ed Condizioni di assicurazione Globy Rosso- Pagina 6 di 7

13 OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 5. Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro (vedi anche art. 6 della Normativa Comune) 5.1 Viaggio Sicuro/Famiglia Sicura/ Trasferimento Sicuro/ Micio e Bau IN CASO DI NECESSITÀ L Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo il numero della presente polizza, dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006, recapito, ed il tipo di intervento richiesto, indicando, inoltre, per: Viaggio Sicuro - Assistenza in viaggio e spese mediche conseguenti a ricovero ospedaliero recapito temporaneo; dati dell Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in caso di ricovero; recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l Assicurato. Famiglia Sicura - Assistenza al parente a casa e abitazione recapito dell Assicurato durante il viaggio e/o del parente a casa richiedente la prestazione. Trasferimento Sicuro - Assistenza auto e moto dati identificativi del veicolo; luogo del fermo tecnico o dell incidente. Micio e Bau L Assicurato deve prendere contatto con la Centrale Operativa dal lunedì al venerdì tra le e le 18.00, fornendo il numero della presente polizza IN CASO DI RICHIESTE DI RIMBORSO Per ogni richiesta di rimborso, l Assicurato o chi per esso deve darne avviso a Globy entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta): numero della presente polizza; dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006; nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall intestatario della pratica; circostanze dell evento; documentazione medica redatta in loco e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale. RIFERIMENTI IMPORTANTI Per ogni evenienza inerente le prestazioni di assistenza contattare immediatamente: CENTRALE OPERATIVA in funzione 24 ore su 24 tutto l anno Tel Viale Brenta, MILANO Fax Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare il sito Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Globy con una delle seguenti tre modalità: - via telefono (al numero attivo tutti i giorni, 24 ore su 24) - via internet (sul sito - via posta (all indirizzo qui sotto indicato) a: I documenti per cui è richiesto l invio della copia originale devono essere inviati In ogni caso a: RAPPRESENTANZA GENERALE PER L ITALIA Servizio Liquidazione Danni Globy Casella Postale 299 Via Cordusio MILANO GLOBY QUICK Se la denuncia del sinistro avviene esclusivamente via telefono, al numero , o internet, Globy garantisce la gestione e la chiusura della pratica in 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa in originale. Sono esclusi dal conteggio dei giorni i tempi tecnici bancari relativi al flusso di pagamento. In caso contrario, Globy si impegna a rimborsare un importo pari al costo della polizza. Nel caso in cui la denuncia avvenga via posta, invece, il processo liquidativo seguirà i tradizionali canali gestionali. L'apertura di un sinistro attraverso la Centrale Operativa di assistenza non consente l'accesso alla procedura Quick, e non sarà possibile attivare tale procedura successivamente. Fascicolo Informativo Ed Condizioni di assicurazione Globy Rosso- Pagina 7 di 7

14 AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l Italia FASCICOLO INFORMATIVO Redatto ai sensi del Regolamento ISVAP del 26/05/2010 n. 35 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMI DANNI Globy Giallo Il presente Fascicolo Informativo, contenente: 1) Nota Informativa al Contraente, comprensiva del Glossario; 2) Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. AVVERTENZA Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

15 NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE Globy Giallo LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL IVASS, MA IL SUO CONTENUTO NON E SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL IVASS. IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni Generali 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Informazioni Relative alla Società Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice) L Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A Sede Legale 7, Rue Dora Maar, Saint-Ouen - France Autorizzazione all esercizio delle assicurazioni Autorizzata all esercizio delle assicurazioni dall Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr Rappresentanza Generale per l Italia Viale Brenta, 32, CAP 20139, Milano ITALIACodice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr Rea Recapito Telefonico Sito Internet Indirizzo 02/ info@allianz-assistance.it Autorizzazione all esercizio delle assicurazioni Società abilitata all esercizio dell attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all appendice dell albo Imprese Assicurative, Elenco I Informazioni Patrimoniali Il Patrimonio netto dell'impresa è pari a La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale sottoscritto è pari di cui versati La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 141.7% e rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati di cui sopra sono relativi all ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2015. Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet a far data dal 31 maggio di ogni anno. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO AVVERTENZE COMUNI A TUTTE LE GARANZIE: Operatività e decorrenza (si rinvia all art. 1 della sezione Normativa comune delle Condizioni di Assicurazione) La copertura assicurativa, espressamente sottoscritta, è operante: per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d affari; dalle ore e dal giorno indicati in polizza. Come riferimento per la decorrenza, Globy utilizza il fuso orario di Roma (UTC/GMT +1). La garanzia decade alla fruizione del primo servizio contrattualmente convenuto. in caso di persona fisica, se il Contraente è maggiorenne dotato di capacità di agire. se il premio è stato pagato. La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile. Persone assicurabili (si rinvia all art. 2 della sezione Normativa comune delle Condizioni di Assicurazione) Globy assicura le persone: domiciliate o residenti in Italia che dispongano di Codice Fiscale italiano; dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza. AVVERTENZA: Limiti di sottoscrizione (si rinvia all art. 3 della sezione Normativa comune delle Condizioni di Assicurazione) Non è consentita la stipulazione di più polizze a capitolato AWP P&C S.A Rappresentanza Generale per l Italia a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti; è consentito assicurare i servizi già prenotati e non ancora confermati al momento della emissione della polizza, secondo i disposti dell art. 1.5 comma c) della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione. Le esclusioni e le limitazioni afferenti le Garanzie riportate nelle Condizioni di Assicurazione sono specificate con caratteri grafici di particolare evidenza. Si consiglia di leggerle attentamente prima di sottoscrivere la polizza. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed Esclusioni Coperture assicurative incluse in Globy Giallo : RINUNCIA/MODIFICA AL VIAGGIO ALL RISKS - RIMBORSO PENALE si rinvia all art della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione) Rimborso della penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navigazione per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da una causa che colpisca l Assicurato, un suo familiare, il contitolare dell azienda/studio associato, il cane o il gatto di documentata proprietà dell Assicurato stesso. ANNULLAMENTO PER ATTO DI TERRORISMO (si rinvia all art della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione) Rimborso della penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navigazione per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da un atto di terrorismo avvenuto successivamente alla prenotazione del viaggio. AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui agli artt della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione. Capitale massimo assicurabile: per pratica Criteri di liquidazione: si evidenzia in particolare che ai sensi dell art. 1.4 lettera a), il rimborso della penale di annullamento o modifica è effettuato nella percentuale esistente alla data in cui si è verificata la causa che ha determinato l annullamento del viaggio (art Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui Fascicolo Informativo Ed Nota Informativa Globy Giallo - Pagina 1 di 4

16 l Assicurato annulli o modifichi il viaggio successivamente a tale data l eventuale maggior penale addebitata rimarrà a suo carico. Atto di terrorismo: Garanzia soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui agli artt e 1.3 lettera g). Scoperto: secondo quanto previsto all art. 1.4 lettera d), la polizza può prevedere l applicazione di scoperti per alcune delle causali che determinano l annullamento o la modifica del viaggio. Tali scoperti variano dal 20% al 25 % in base alla motivazione che ha causato la rinuncia o alla tabella penali applicata dal fornitore del servizio assicurato. Il seguente specchietto illustra in sintesi le diverse modalità di applicazione dello scoperto: Morte CRITERI DI LIQUIDAZIONE Causa Viaggi Scoperto Minimo scoperto Beneficiari Ricovero Ospedaliero (Day Hospitale e Pronto Soccorso esclusi ) Tutti Nessuno scoperto - Altre cause comprese in polizza Viaggi con percentuale di penale maggiore od uguale al 90% a decorrere dal 30 giorno antecendente la partenza (data di partenza inclusa) 25% 100,00 per assicurato, familiari e contitolare dell'azienda Viaggi con percentuale di penale inferiore al 90% a decorrere dal 30 giorno antecendente la partenza (data di partenza inclusa) 20% 75,00 SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO (si rinvia all art della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione) Rimborso dei maggiori costi sostenuti per l acquisto di nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell Assicurato sul luogo della partenza. Capitale assicurato: 50% dei costi sostenuti per l acquisto dei titoli di viaggio sostitutivi, con un massimo di 500,00 per persona. AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui agli artt delle Condizioni di Assicurazione. 4. Premi Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Il premio è calcolato direttamente sul sito ed è determinato sulla base dalla combinazione specifica tra il tasso fissato dalla Compagnia ed il costo del servizio assicurato. Il premio può subire variazioni solo se sono attive campagne promozionali o se il Contraente è in possesso di uno specifico codice sconto/convenzione valido al momento della stipula. Il pagamento del premio deve avvenire presso l agenzia dove il Contraente acquista la polizza e secondo le modalità accettate dall agenzia stessa. 5. Rivalsa 6. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto 7. Legge applicabile al contratto 8. Regime Fiscale Diritto di rivalsa AVVERTENZA: La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. Prescrizione dei Diritti Ai sensi dell'art c.c. i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Per quanto non espressamente regolato dal contratto di assicurazione si rinvia alle norme del codice civile. Trattamento Fiscale applicabile al contratto Sulla base dell attribuzione della garanzia annullamento al specifico Ramo ministeriale, al premio è applicata un aliquota d imposta pari al 21,25%. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 9. Sinistri Obblighi dell assicurato Per denuncia di sinistri con richiesta di rimborso, l Assicurato o chi per esso deve darne avviso a Globy entro 30 giorni dal rientro: Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Globy con una delle seguenti tre modalità: - via telefono (al numero attivo tutti i giorni, 24 ore su 24) - via internet (sul sito - via posta (all indirizzo qui sotto indicato) I documenti per cui è richiesto l invio della copia originale devono essere inviati a: AWP P&C S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L ITALIA Servizio Liquidazione Danni Globy Casella Postale 299 Via Cordusio MILANO GLOBY QUICK Se la denuncia del sinistro avviene esclusivamente via telefono, al numero , o internet, Globy garantisce la gestione e la chiusura della pratica in 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa in originale. Sono esclusi dal conteggio dei giorni i tempi tecnici bancari relativi al flusso di pagamento. In caso contrario, Globy si impegna a rimborsare un importo pari al costo della polizza. Nel caso in cui la denuncia avvenga via posta, invece, il processo liquidativo seguirà i tradizionali canali gestionali. L'apertura di un sinistro attraverso la Centrale Operativa di assistenza non consente l'accesso alla procedura Quick, e non sarà possibile attivare tale procedura successivamente. AVVERTENZA: Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare la sezione Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro delle Condizioni di Assicurazione oppure il sito Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed ) alla Società: Servizio Qualità Fascicolo Informativo Ed Nota Informativa Globy Giallo - Pagina 2 di 4

17 AWP P&C S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L ITALIA Viale Brenta, MILANO (Italia)) fax: reclamiawp@allianz.com Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'ivass, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo". Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'autorità Giudiziaria. Prima di adire all'autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente per l attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: Condizioni non applicabili al contratto Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio Aggravamento e Diminuzione del rischio Ricorso all Arbitrato AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa. AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l Italia Fascicolo Informativo Ed Nota Informativa Globy Giallo - Pagina 3 di 4

18 GLOSSARIO Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Atto di terrorismo: qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa. Contraente: il soggetto che stipula l assicurazione. Nel caso di persona fisica, il soggetto maggiorenne dotato di capacità di agire. Evento: l accadimento che ha generato direttamente il sinistro. Familiare: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, demi-frére, demi-soeur, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini di primo grado, nipoti dell'assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione. Franchigia/scoperto: la parte di danno che l Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale. Globy : il marchio commerciale registrato di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l Italia che identifica la Società stessa. Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio. Fascicolo Informativo Ed Nota Informativa Globy Giallo - Pagina 4 di 4

19 Globy Giallo DEFINIZIONI Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Atto di terrorismo: qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa. Contraente: il soggetto che stipula l assicurazione. Nel caso di persona fisica, il soggetto maggiorenne dotato di capacità di agire. Evento: l accadimento che ha generato direttamente il sinistro. Familiare: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, demi-frére, demi-soeur, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini di primo grado, nipoti dell'assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione. Franchigia/scoperto: la parte di danno che l Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale. Globy : il marchio commerciale registrato di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l Italia che identifica la Società stessa. Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio. NORMATIVA COMUNE 1. Operatività e decorrenza La copertura assicurativa, espressamente sottoscritta, è operante: per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d affari; dalle ore e dal giorno indicati in polizza. Come riferimento per la decorrenza, Globy utilizza il fuso orario di Roma (UTC/GMT +1). La garanzia decade alla fruizione del primo servizio contrattualmente convenuto. in caso di persona fisica, se il Contraente è maggiorenne dotato di capacità di agire. se il premio è stato pagato. La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile. 2. Persone assicurabili Globy assicura le persone: domiciliate o residenti in Italia che dispongano di Codice Fiscale italiano; dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza. 3. Limiti di sottoscrizione 3.1. Non è consentita la stipulazione di più polizze a capitolato AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l Italia a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti; 3.2. E consentita la stipulazione di appendici atte ad assicurare i servizi già prenotati e non ancora confermati al momento della emissione della polizza, secondo i disposti dell art lett. c) della sezione Garanzie. 4. In caso di sinistro L'Assicurato o chi per esso deve: a) darne avviso: a Globy secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art Cod.Civ.); a tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art Cod. Civ.). b) mettere a disposizione di Globy tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista alla sezione Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro. Globy corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute. 5. Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana GARANZIE Rinuncia o Modifica al viaggio ALL RISKS rimborso penale / Annullamento per atto di terrorismo / Riprotezione del viaggio 1. Rinuncia o Modifica al viaggio ALL RISKS rimborso penale / Annullamento per atto di terrorismo / Spese di riprotezione del viaggio 1.1 Oggetto Rinuncia o Modifica al viaggio ALL RISKS rimborso penale Globy rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navigazione per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da una causa che colpisca l Assicurato, un suo familiare, il contitolare dell azienda/studio associato, il cane o il gatto di documentata proprietà dell Assicurato stesso. Sono compresi nel rimborso della penale anche: i costi di gestione pratica; le fees di agenzia; i visti; gli adeguamenti carburante già previsti alla data di emissione della polizza ed inseriti nel costo complessivo del viaggio assicurato. Sono escluse dal rimborso le tasse aeroportuali. Fascicolo Informativo Ed Condizioni di Assicurazione Globy Giallo - Pagina 1 di 4

20 Globy rimborsa la penale addebitata: all Assicurato; e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica: a tutti i suoi familiari; ad uno dei compagni di viaggio Annullamento per atto di terrorismo Globy rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navigazione per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da un atto di terrorismo avvenuto successivamente alla prenotazione del viaggio. La garanzia è operante se l atto di terrorismo: a) sia avvenuto nei 7 giorni precedenti la partenza; b) sia avvenuto entro 100 km dalle destinazioni presenti nel contratto di viaggio ovvero da qualsiasi località ove sia previsto almeno un pernottamento. Non sono considerate destinazioni gli scali delle tratte aeree intermedie. c) abbia provocato danni a persone o cose; d) sia stato dichiarato come tale dall Autorità Governativa dello Stato ove esso è avvenuto. La penale non potrà essere rimborsata nel caso in cui l annullamento sia causato dal timore che si verifichi un atto di terrorismo, fatti salvi i casi disciplinati dal presente articolo Spese di riprotezione del viaggio Globy rimborsa all Assicurato il 50%, con un massimo di 500,00 per persona, degli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell Assicurato sul luogo di partenza determinato da una causa che abbia colpito l Assicurato stesso, un suo familiare, il contitolare dell azienda/studio associato, il cane o il gatto di documentata proprietà dell Assicurato stesso. Globy rimborsa gli eventuali maggiori costi sostenuti: dall Assicurato; e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica: da tutti i suoi familiari; da uno dei compagni di viaggio. 1.2 Decorrenza ed operatività Le garanzie decorrono dalla data di emissione della polizza, che può essere stipulata come previsto all art.1.5 lett.b). 1.3 Esclusioni Globy non rimborsa la penale relativa ad annullamenti o modifiche determinati direttamente od indirettamente da: a) cause non oggettivamente documentabili; b) cause, non di ordine medico, note all Assicurato al momento della prenotazione; c) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; d) scioperi, sommosse, tumulti popolari; e) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio; f) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o de facto ) o altra autorità nazionale o locale; g) atto di terrorismo se verificatosi a più di sette giorni dalla data di partenza e a oltre 100 km di distanza dal luogo di destinazione; h) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l utilizzo di mezzi di soccorso speciali; i) trombe d aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; j) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; k) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico; l) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell aria, dell acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; m) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore; n) dolo o colpa grave dell assicurato o di persone delle quali deve rispondere; o) atti illegali posti in essere dall Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo; p) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto; q) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni; r) malattie psichiche; s) suicidio o tentativo di suicidio; t) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili; u) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato; v) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo; w) quarantene; x) paura di volare e/o paura di viaggiare. 1.4 Criteri di liquidazione e scoperto Rinuncia o Modifica al viaggio rimborso penale Globy rimborsa la penale di annullamento: a) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificata la causa che ha determinato l annullamento del viaggio(art Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l Assicurato annulli il viaggio successivamente a tale data, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico; Fascicolo Informativo Ed Condizioni di Assicurazione Globy Giallo - Pagina 2 di 4

21 b) riservandosi il diritto di ridurre l indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall Assicurato stesso. Globy ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati; c) senza scoperto per morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi) dell Assicurato, dei familiari e del contitolare dell azienda/studio associato; d) con lo scoperto del: d.1 viaggi il cui regolamento di penale preveda, indipendentemente dalla data di prenotazione, una percentuale maggiore o uguale al 90% a decorrere dal 30 giorno antecedente la partenza (data di partenza inclusa) 25% con il minimo di 100,00 per tutte le cause di annullamento diverse da morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital o Pronto Soccorso esclusi) dell Assicurato, dei familiari e del contitolare dell azienda/studio associato. In presenza di viaggi costituiti da una pluralità di servizi assoggettati a diversi regolamenti di penale lo scoperto del 25% con il minimo di 100,00 verrà applicato solo sulla penale relativa ai servizi che prevedono una percentuale maggiore o uguale al 90% a decorrere dal 30 giorno antecedente la partenza. Per la restante parte verrà applicato lo scoperto del 20% con il minimo di 75,00 di cui al successivo art.d.2. In ogni caso lo scoperto minimo applicato non sarà mai superiore a 100,00. d.2 viaggi il cui regolamento di penale preveda, indipendentemente dalla data di prenotazione, una percentuale inferiore al 90% a decorrere dal 30 antecedente la partenza (data di partenza inclusa) 20% con il minimo di 75,00 per tutte le cause di annullamento diverse da morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital o Pronto Soccorso esclusi) dell Assicurato, dei familiari e del contitolare dell azienda/studio associato. In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici di Globy di effettuare un controllo medico. 1.5 Validità Globy Giallo Globy Giallo è valido esclusivamente se la polizza è stata stipulata: a) dall agenzia che ha effettuato la prenotazione o dal Tour Operator che ha organizzato il viaggio; b) contestualmente alla data di prenotazione del viaggio o della conferma documentata dei servizi o, comunque, non oltre le ore del giorno feriale [sabato compreso] immediatamente successivo; c) a garanzia del costo complessivo del viaggio che deve comprendere anche i costi di gestione pratica, le fees di agenzia, i visti, gli adeguamenti carburante già previsti alla data di prenotazione. Qualora l'assicurazione copra solo una parte del costo del viaggio, Globy rimborsa la penale in ragione della proporzione suddetta (art Cod.Civ. regola proporzionale). La presente limitazione non si applica se il capitale massimo assicurabile ed assicurato è inferiore al costo del viaggio; Globy Giallo può essere emesso anche se al momento della prenotazione del viaggio sia confermata solo una parte dei servizi prenotati. L Assicurato o il Contraente possono inserire in garanzia anche i restanti servizi prenotati e non confermati, facendone richiesta all agenzia che ha effettuato la prenotazione od al Tour Operator che ha organizzato il viaggio, stipulando adeguata appendice non oltre le ore del giorno feriale [sabato compreso] immediatamente successivo alla conferma di ciascun servizio. L integrazione di assicurazione può essere effettuata fino a 20 giorni di calendario prima della data di validità del primo servizio assicurato. In caso di annullamento o modifica, Globy rimborsa le penali dei soli servizi assicurati al momento della causa che ha determinato l annullamento del viaggio; d) per un capitale massimo di ,00 per pratica Globy Giallo è operante per una unica domanda di rimborso al verificarsi della quale decade. OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 2. Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro (vedi anche art. 4 della Normativa Comune) 2.1 Rinuncia/Modifica al Viaggio rimborso penale L Assicurato o chi per esso, dopo aver annullato il viaggio presso l Agenzia dove è stato prenotato, deve dare avviso a Globy entro 5 giorni da quello in cui si è verificata la causa, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta): a) numero della presente polizza; b) dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito; c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall intestatario della pratica; d) documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia/modifica, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata; ed anche successivamente: e) documentazione attestante il legame tra l Assicurato e l eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia; f) catalogo e/o programma del viaggio con relativo regolamento di penale, in copia; g) contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia; h) estratto conto di prenotazione e di penale emessi dall organizzatore del viaggio, in copia; i) documenti di viaggio in originale, per penale del 100%. 2.2 Spese di riprotezione del viaggio L Assicurato deve dare avviso a Globy entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta): a) numero della presente polizza; b) dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito; c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall intestatario della pratica; d) copia della presente polizza; e) documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia; f) nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere il luogo previsto dal contratto di viaggio, in originale; g) contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia; h) estratto conto di prenotazione emesso dal Tour Operator organizzatore del viaggio, in copia; i) titoli di viaggio non utilizzati, in originale. Fascicolo Informativo Ed Condizioni di Assicurazione Globy Giallo - Pagina 3 di 4

22 RIFERIMENTI IMPORTANTI Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare il sito Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Globy con una delle seguenti tre modalità: - via telefono (al numero attivo tutti i giorni, 24 ore su 24) - via internet (sul sito - via posta (all indirizzo qui sotto indicato) I documenti per cui è richiesto l invio della copia originale devono essere inviati a: AWP P&C S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L ITALIA Servizio Liquidazione Danni Globy Casella Postale 299 Via Cordusio MILANO GLOBY QUICK Se la denuncia del sinistro avviene esclusivamente via telefono, al numero , o internet, Globy garantisce la gestione e la chiusura della pratica in 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa in originale. Sono esclusi dal conteggio dei giorni i tempi tecnici bancari relativi al flusso di pagamento. In caso contrario, Globy si impegna a rimborsare un importo pari al costo della polizza. Nel caso in cui la denuncia avvenga via posta, invece, il processo liquidativo seguirà i tradizionali canali gestionali. L'apertura di un sinistro attraverso la Centrale Operativa di assistenza non consente l'accesso alla procedura Quick, e non sarà possibile attivare tale procedura successivamente. Fascicolo Informativo Ed Condizioni di Assicurazione Globy Giallo - Pagina 4 di 4

23 AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l Italia FASCICOLO INFORMATIVO Redatto ai sensi del Regolamento ISVAP del 26/05/2010 n. 35 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMI DANNI Globy Verde Il presente Fascicolo Informativo, contenente: 1) Nota Informativa al Contraente, comprensiva del Glossario; 2) Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. AVVERTENZA Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

24 NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE Globy Verde LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL IVASS, MA IL SUO CONTENUTO NON E SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL IVASS. IL CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni Generali 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Informazioni Relative alla Società Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice) L Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A. Sede Legale 7, Rue Dora Maar, Saint-Ouen - France Autorizzazione all esercizio delle assicurazioni Autorizzata all esercizio delle assicurazioni dall Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr Rappresentanza Generale per l Italia Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr Rea Recapito Telefonico Sito Internet Indirizzo 02/ info@allianz-assistance.it Autorizzazione all esercizio delle assicurazioni Società abilitata all esercizio dell attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all appendice dell albo Imprese Assicurative, Elenco I Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Il Patrimonio netto dell'impresa è pari a La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale sottoscritto è pari di cui versati La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 141.7% e rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati di cui sopra sono relativi all ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2015. Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet a far data dal 31 maggio di ogni anno. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO AVVERTENZE COMUNI A TUTTE LE GARANZIE: Operatività e decorrenza (si rinvia all art. 1 della sezione Normativa comune delle Condizioni di Assicurazione) I prodotti, espressamente sottoscritti, sono operanti: per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d affari; dalle ore e dal giorno indicati in polizza. Come riferimento per la decorrenza, Globy utilizza il fuso orario di Roma (UTC/GMT +1); per periodi, con un massimo comunque di 60 giorni, destinazioni e capitali identificati in polizza; se il Contraente è, nel solo caso di persona fisica, maggiorenne dotato di capacità di agire; se il premio è stato pagato. La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile. Validità Territoriale (si rinvia all art. 2 della sezione Normativa comune delle Condizioni di Assicurazione) L assicurazione è valida per la destinazione prescelta ed identificata in polizza, secondo i disposti del comma 4.2 del successivo art. 4 Limiti di sottoscrizione. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell Unione Europea. L elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito globy.allianz-assistance.it/pages/avvertenze. Persone assicurabili (si rinvia all art. 3 della sezione Normativa comune delle Condizioni di Assicurazione) Globy assicura le persone: domiciliate o residenti in Italia che dispongano di Codice Fiscale italiano; dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza; e, relativamente alle prestazioni di assistenza, anche le persone: residenti all estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, in viaggio all estero. In questo caso le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia. Limiti di sottoscrizione (si rinvia all art. 4 della sezione Normativa comune delle Condizioni di Assicurazione) Non è consentita la stipulazione di più polizze a capitolato AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l Italia a garanzia del medesimo rischio al fine di: o elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti; o prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso; o prolungare il periodo di copertura oltre i 60 giorni continuativi per lo stesso viaggio. Nei casi in cui il costo della polizza (premio) sia determinato anche dalla destinazione, la polizza stessa, pena la non validità, deve essere emessa per la destinazione che comprenda tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie o, comunque, di durata minore alle altre. A tale scopo non devono essere, invece, considerate le tappe di tratte in congiunzione. La polizza deve essere stipulata prima dell inizio del viaggio. Qualora l emissione avvenga successivamente alla data di partenza, in caso di sinistro Globy non darà seguito alle richiesti di assistenza o di rimborso. In caso di emergenza, l Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso nel paese di destinazione. Globy non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio di pronto intervento sanitario. Fascicolo Informativo Edizione Nota Informativa Globy Verde - Pagina 1 di 6

25 La conformità della presente polizza ai fini del rilascio del visto per i viaggi con destinazione Federazione Russa può essere soggetta a variazioni, anche temporanee, determinate dalle autorità diplomatiche competenti. Contattare l Ambasciata o il Consolato prima della sottoscrizione. Le esclusioni e le limitazioni afferenti le Garanzie riportate nelle Condizioni di Assicurazione sono specificate con caratteri grafici di particolare evidenza. Si consiglia di leggerle attentamente prima di sottoscrivere la polizza. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed Esclusioni Coperture assicurative incluse in Globy Verde : VIAGGIO SICURO Assistenza in viaggio (si rinvia all art della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione) Spese mediche (si rinvia all art della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione) Capitale Assicurato per persona e per periodo assicurativo: o Italia: o Europa/Resto del Mondo/Federazione Russa: o Usa /Canada: ILLIMITATO La garanzia Spese Mediche è operante per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera. AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni e/o esclusioni di cui agli artt della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione. Si evidenzia in particolare che: Globy garantisce il pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche solo previo il contatto con la Centrale Operativa; è possibile richiedere il rimborso delle spese sostenute senza preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa esclusivamente nei casi previsti all art , punti FAMIGLIA SICURA Assistenza ai parenti rimasti a casa (si rinvia all art. 2.1 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione) Assistenza all'abitazione (si rinvia all art. 2.1 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione) AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni e/o esclusioni di cui all art. 2.2 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione. MICIO E BAU Informazioni (si rinvia all art. 3.1 lett. a) delle sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione) Spese di ospedalizzazione e informazioni sullo stato di salute (si rinvia all art. 3.1 lett. b) delle sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione) Massimo indennizzo: 50% del costo del viaggio prenotato. AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui all art. 3.2 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione. TRASFERIMENTO SICURO Assistenza all'auto e alla moto (si rinvia all art. 4.1 delle sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione) AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui all art. 4.2 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione. RINUNCIA/MODIFICA AL VIAGGIO RIMBORSO PENALE / ANNULLAMENTO PER ATTO DI TERRORISMO / RINUNCIA AL VIAGGIO RIMBORSO SPESE ACCESSORIE / SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO Rinuncia/Modifica al viaggio rimborso penale (si rinvia all art della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione) Rimborso della penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navigazione per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da una causa che colpisca l Assicurato, un suo familiare, il contitolare dell azienda/studio associato, il cane o il gatto di documentata proprietà dell Assicurato stesso. Annullamento per atto di terrorismo (si rinvia all art della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione) Rimborso della penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navigazione per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da un atto di terrorismo avvenuto successivamente alla prenotazione del viaggio Rinuncia al viaggio rimborso spese accessorie (si rinvia all art della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione) Rimborso a forfait delle spese accessorie sostenute per l organizzazione del viaggio e non altrimenti recuperabili. Capitale Assicurato: o Italia 15,00 o Europa 35,00 o Mondo/Federazione Russa 70,00 o Usa/ Canada 100,00 Spese di riprotezione del viaggio (si rinvia all art della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione) Rimborso dei maggiori costi sostenuti per l acquisto di nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell Assicurato sul luogo della partenza. Capitale assicurato: 50% dei costi sostenuti per l acquisto dei titoli di viaggio sostitutivi, con un massimo di 500,00 per persona. AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui agli artt delle Condizioni di Assicurazione. Capitale massimo assicurabile: per pratica Criteri di liquidazione: si evidenzia in particolare che ai sensi dell art. 5.4 lett. a), il rimborso della penale di annullamento o modifica è effettuato nella percentuale esistente alla data in cui si è verificata la causa che ha determinato l annullamento del viaggio (art Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l Assicurato annulli o modifichi il viaggio successivamente a tale data, l eventuale maggior penale addebitata rimarrà a suo carico. Atto di terrorismo: Garanzia soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui agli artt e 5.3 lettera d). Scoperto: secondo quanto previsto all art. 5.4 lett. d), la polizza può prevedere l applicazione di scoperti per alcune delle causali che determinano l annullamento o la modifica del viaggio. Tali scoperti variano dal 20% al 25 % in base alla motivazione che ha causato la rinuncia o alla tabella penali applicata dal fornitore del servizio assicurato. Il seguente specchietto illustra in sintesi le diverse modalità di applicazione dello scoperto: Fascicolo Informativo Edizione Nota Informativa Globy Verde - Pagina 2 di 6

26 Morte CRITERI DI LIQUIDAZIONE Causa Viaggi Scoperto Minimo scoperto Beneficiari Ricovero Ospedaliero (Day Hospitale e Pronto Soccorso esclusi ) Tutti Nessuno scoperto - Altre cause comprese in polizza Viaggi con percentuale di penale maggiore od uguale al 90% a decorrere dal 30 giorno antecendente la partenza (data di partenza inclusa) 25% 100,00 per assicurato, familiari e contitolare dell'azienda Viaggi con percentuale di penale inferiore al 90% a decorrere dal 30 giorno antecendente la partenza (data di partenza inclusa) 20% 75,00 BAGAGLIO (si rinvia all art. 6.1 delle sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione) Indennizzo per danni derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale. Massimo indennizzo: per persona e per periodo. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto. Sottolimiti previsti: o per oggetto: 150; o per attrezzatura per l infanzia: 300; o per nucleo familiare: Acquisti di prima necessità e rimborso delle spese di noleggio dell attrezzatura per l infanzia a seguito di ritardo superiore a 8 ore complete nella riconsegna del bagaglio. Massimo indennizzo: o 200 per persona per gli acquisti di prima necessità; o 100 per il noleggio dell attrezzatura per l infanzia. Rimborso delle spese sostenute per il riacquisto, la riparazione o il noleggio delle attrezzature sanitarie per i diversamente abili in caso di danneggiamento oppure di ritardata o mancata riconsegna direttamente imputabili al Vettore Aereo. Massimo indennizzo: o per mancata riconsegna o per danno non riparabile o per danno cui costo di riparazione supera il valore commerciale del bene; o 100 al giorno ed entro i limiti del capitale assicurato per il noleggio di un attrezzatura sostitutiva; o 300 per la riparazione di un danno parziale. AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui agli artt della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione. Si evidenzia in particolare che, ai sensi dell art. 6.4, Globy determina l indennizzo: in base al valore commerciale che avevano le cose al momento del verificarsi del sinistro, ad eccezione del rimborso dei beni di prima necessità che avviene secondo il valore d acquisto; successivamente a quello del Vettore o dell'albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno. MOBILE PHONE TRAVEL PROTECTION (si rinvia all art. 7.1 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione) Assistenza al blocco della Carta SIM e dell apparecchio telefonico: Globy fornisce le informazioni, la procedura e l eventuale modulistica per il blocco della SIM Card e del codice IMEI; Uso Fraudolento della SIM Card rimborso del traffico telefonico, dati, SMS/MMS effettuato fraudolentemente da terzi mediante la SIM Card sottratta. Capitale assicurato: 250,00; Rimborso cellulare sostitutivo rimborso del costo sostenuto in viaggio per l acquisto di un telefono sostitutivo a seguito di furto dell apparecchio telefonico di proprietà dell Assicurato. Capitale assicurato: 100,00. AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni ed esclusioni di cui all art. 7.2 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione. Si evidenzia in particolare che Globy effettua il rimborso solo se la denuncia di furto della SIM Card e dell apparecchio telefonico alle Autorità Competenti avvenga entro 48 ore dal verificarsi dell evento. RITARDO AEREO (si rinvia all art. 8.1 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione) Indennizzo a seguito di 8 ore complete di ritardo del volo di andata e un ulteriore risarcimento per le successive 8 ore di ritardo; o, in alternativa rimborso del 50 % del costo totale del viaggio (al netto della quota di iscrizione) qualora l Assicurato decidesse di rinunciare al viaggio per un ritardo del volo di andata superiore a 16 ore; AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni e/o esclusioni di cui agli artt della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione. Si evidenzia in particolare che: Globy determina l indennizzo calcolando le ore di ritardo sulla base dell ultimo orario ufficiale comunicato dal Tour Operator o dalla Compagnia Aerea; l indennizzo è effettuato a condizione che l Assicurato sia stato registrato ed abbia effettuato il check-in conformemente all itinerario fornitogli dal Tour Operator o dalla Compagnia Aerea; la garanzia Indennizzo e garanzia Rimborso non sono cumulabili. Fascicolo Informativo Edizione Nota Informativa Globy Verde - Pagina 3 di 6

27 INTERRUZIONE DEL VIAGGIO (si rinvia all art. 9.1 della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione) Rimborso dei giorni non usufruiti del soggiorno in caso di decesso, rientro sanitario o rientro anticipato dell Assicurato organizzati dalla Centrale Operativa di ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE. AVVERTENZA: Garanzia soggetta alle limitazioni e/o esclusioni di cui agli artt della sezione Garanzie delle Condizioni di Assicurazione. Leggere attentamente la descrizione della garanzia nelle parti evidenziate poiché alcune prestazioni possono essere erogate previa attivazione delle prestazioni di Assistenza di cui all art lett. d), e), o), p). 4. Premi Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Il premio è calcolato direttamente sul sito sulla base delle tariffe fissate dalla Compagna, è formato da una parte fissa determinata dalla combinazione specifica di durata e destinazione del viaggio e da una parte variabile definita in funzione del costo del viaggio. Il premio può subire variazioni solo se sono attive campagne promozionali o se il Contraente è in possesso di uno specifico codice sconto/convenzione valido al momento della stipula. Il pagamento del premio deve avvenire presso l agenzia dove il Contraente acquista la polizza e secondo le modalità accettate dall agenzia stessa. 5. Rivalsa 6. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto 7. Legge applicabile al contratto 8. Regime Fiscale Diritto di rivalsa AVVERTENZA: La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. Prescrizione dei Diritti Ai sensi dell'art c.c. i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Per quanto non espressamente regolato dal contratto di assicurazione si rinvia alle norme del codice civile. Trattamento Fiscale applicabile al contratto Al contratto sono applicate le seguenti aliquote di imposta: Per il dettaglio della percentuale di premio attribuito al Ramo Ministeriale si rinvia al Certificato Assicurativo. 9. Sinistri Obblighi dell assicurato C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI Per richieste di Assistenza, l Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa: CENTRALE OPERATIVA in funzione 24 ore su 24 tutto l anno Tel Viale Brenta MILANO Fax Per denuncia di sinistri con richiesta di rimborso, l Assicurato o chi per esso deve darne avviso a Globy entro 30 giorni dal rientro: Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Globy con una delle seguenti tre modalità: - via telefono (al numero attivo tutti i giorni, 24 ore su 24) - via internet (sul sito - via posta (all indirizzo qui sotto indicato) I documenti per cui è richiesto l invio della copia originale devono essere inviati In ogni caso a: AWP P&C S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L ITALIA Servizio Liquidazione Danni Globy Casella Postale Via Cordusio MILANO GLOBY QUICK Se la denuncia del sinistro avviene esclusivamente via telefono, al numero , o internet, Globy garantisce la gestione e la chiusura della pratica in 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa in originale. Sono esclusi dal conteggio dei giorni i tempi tecnici bancari relativi al flusso di pagamento. In caso contrario, Globy si impegna a rimborsare un importo pari al costo della polizza. Nel caso in cui la denuncia avvenga via posta, invece, il processo liquidativo seguirà i tradizionali canali gestionali. L'apertura di un sinistro attraverso la Centrale Operativa di assistenza non consente l'accesso alla procedura Quick, e non sarà possibile attivare tale procedura successivamente. 10. Reclami AVVERTENZA: Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare la sezione Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro delle Condizioni di Assicurazione oppure il sito Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed ) alla Società: Servizio Qualità AWP P&C S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L ITALIA Viale Brenta MILANO (Italia) fax: reclamiawp@allianz.com Fascicolo Informativo Edizione Nota Informativa Globy Verde - Pagina 4 di 6

28 Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'ivass, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo". Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'autorità Giudiziaria. Prima di adire all'autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente per l attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: Condizioni non applicabili al contratto Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio Aggravamento e Diminuzione del rischio Ricorso all Arbitrato AWP P&C S.A.- Rappresentanza Generale per l Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa. AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l Italia Fascicolo Informativo Edizione Nota Informativa Globy Verde - Pagina 5 di 6

29 GLOSSARIO Apparecchio telefonico: il telefono cellulare mobile di tipologia GSM GPRS UTMS o smartphone di proprietà dell Assicurato. Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Atto di terrorismo: qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa Bagaglio: l'insieme dei capi di vestiario e delle apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà dell Assicurato che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio, nonché le borse da viaggio, le valigie, le attrezzature sanitarie per diversamente abili e le attrezzature per l infanzia (e.g. passeggini, carrozzine). Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l anno, al contatto telefonico con l Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza. Codice IMEI: il codice che identifica univocamente l apparecchio telefonico di proprietà dell Assicurato. Contraente: il soggetto che stipula l assicurazione. Nel caso di persona fisica, il soggetto maggiorenne dotato di capacità di agire. Europa: l Italia, i paesi dell'europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia. Evento: l accadimento che ha generato direttamente il sinistro. Familiare: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, demi-frére, demi-soeur, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini di primo grado, nipoti dell'assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione. Franchigia/scoperto: la parte di danno che l Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale. Furto: il reato (furto, furto con strappo/scippo, rapina), previsto dagli Artt. 624, 624 bis e 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Globy : il marchio commerciale registrato di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l Italia che identifica la Società stessa. Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. Italia: Resto del mondo: SIM Card: Sinistro: Viaggio: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. tutti i paesi del mondo (compresa la Federazione Russa), esclusi USA e Canada. la carta consegnata da un operatore telefonico, a titolo di abbonamento o di formula prepagata, intestata all Assicurato e che permette di associare il suo profilo all apparecchio telefonico ai fini dell erogazione di servizi di telefonia mobile. il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio, la cui partenza avvenga esclusivamente dall Italia. Fascicolo Informativo Edizione Nota Informativa Globy Verde - Pagina 6 di 6

30 Globy Verde DEFINIZIONI Apparecchio telefonico: il telefono cellulare mobile di tipologia GSM GPRS UTMS o smartphone di proprietà dell Assicurato. Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. Atto di terrorismo: qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa Bagaglio: l'insieme dei capi di vestiario e delle apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà dell Assicurato che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio, nonché le borse da viaggio, le valigie, le attrezzature sanitarie per diversamente abili e le attrezzature per l infanzia (e.g. passeggini, carrozzine). Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l anno, al contatto telefonico con l Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza. Codice IMEI: il codice che identifica univocamente l apparecchio telefonico di proprietà dell Assicurato. Contraente: il soggetto che stipula l assicurazione. Nel caso di persona fisica, il soggetto maggiorenne dotato di capacità di agire. Europa: l Italia, i paesi dell'europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia. Evento: l accadimento che ha generato direttamente il sinistro. Familiare: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, demi-frére, demi-soeur, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini di primo grado, nipoti dell'assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione. Franchigia/scoperto: la parte di danno che l Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale. Furto: il reato (furto, furto con strappo/scippo, rapina), previsto dagli Artt. 624, 624 bis e 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Globy : il marchio commerciale registrato di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l Italia che identifica la Società stessa. Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. Italia: Resto del mondo: SIM Card: Sinistro: Viaggio: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. tutti i paesi del mondo (compresa la Federazione Russa), esclusi USA e Canada. la carta consegnata da un operatore telefonico, a titolo di abbonamento o di formula prepagata, intestata all Assicurato e che permette di associare il suo profilo all apparecchio telefonico ai fini dell erogazione di servizi di telefonia mobile. il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio, la cui partenza avvenga esclusivamente dall Italia. NORMATIVA COMUNE 1. Operatività e decorrenza La copertura assicurativa, espressamente sottoscritta, è operante: per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d affari; dalle ore e dal giorno indicati in polizza. Come riferimento per la decorrenza, Globy utilizza il fuso orario di Roma (UTC/GMT +1); per periodi, con un massimo comunque di 60 giorni, destinazioni e capitali identificati in polizza; se il Contraente è, nel solo caso di persona fisica, maggiorenne dotato di capacità di agire; se il premio è stato pagato. La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile. 2. Validità Territoriale L assicurazione è valida per la destinazione prescelta ed identificata in polizza, secondo i disposti del comma 4.2 del successivo art. 4 Limiti di sottoscrizione. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell Unione Europea. L elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito globy.allianz-assistance.it/pages/avvertenze. 3. Persone assicurabili Globy assicura le persone: domiciliate o residenti in Italia che dispongano di Codice Fiscale italiano; dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza; e, relativamente alle prestazioni di assistenza, anche le persone: residenti all estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, in viaggio all estero. In questo caso le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia. 4. Limiti di sottoscrizione 4.1 Non è consentita la stipulazione di più polizze a capitolato AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l Italia a garanzia del medesimo rischio al fine di: elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti; prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso; prolungare il periodo di copertura oltre i 60 giorni continuativi per lo stesso viaggio. 4.2 Nei casi in cui il costo della polizza (premio) sia determinato anche dalla destinazione, la polizza stessa, pena la non validità, deve essere emessa per la destinazione che comprenda tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie o, comunque, di durata minore alle altre. A tale scopo non devono essere, invece, considerate le tappe di tratte in congiunzione. 4.3 La polizza deve essere stipulata prima dell' inizio del viaggio. Qualora l emissione avvenga successivamente alla data di partenza, in caso di sinistro Globy non darà seguito alle richieste di assistenza o di rimborso. Fascicolo Informativo Edizione Condizioni di Assicurazione Globy Verde_ - Pagina 1 di 13

31 5. Esclusioni comuni a tutte le garanzie Globy esclude ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da: a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; b) scioperi, sommosse, tumulti popolari; c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio; d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o de facto ) o altra autorità nazionale o locale; e) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l utilizzo di mezzi di soccorso speciali; f) trombe d aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; h) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico; i) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell aria, dell acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; j) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore; k) dolo o colpa grave dell assicurato o di persone delle quali deve rispondere; l) atti illegali posti in essere dall Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo; m) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto; n) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni; o) malattie psichiche; p) suicidio o tentativo di suicidio; q) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili; r) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato; s) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo; t) quarantene. 6. In caso di sinistro L'Assicurato, o chi per esso, deve: a) darne avviso: a Globy secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art Cod.Civ.); a tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art Cod. Civ.). b) mettere a disposizione di Globy tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista alla sezione Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro. Globy corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute. 7. Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana. GARANZIE Viaggio Sicuro - assistenza in viaggio e spese mediche / Famiglia sicura assistenza al parente a casa e abitazione / Micio e Bau- assistenza animali domestici / Trasferimento sicuro assistenza auto e moto / Rinuncia/Modifica al viaggio rimborso penale rimborso spese accessorie - spese di riprotezione del viaggio / Bagaglio / Mobile phone travel protection / Ritardo Aereo / Interruzione del viaggio 1. VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE 1.1 Oggetto Assistenza in Viaggio Globy, in caso di malattia o infortunio dell Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni: PER VIAGGI IN : PRESTAZIONE ITALIA EUROPA / RESTO DEL MONDO / FEDERAZIONE RUSSA USA/CANADA a) consulenza medica telefonica, servizio di assistenza medica qualora l'assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall Assicurato. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste. SI SI SI b) invio di un medico. Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati con Globy, la Centrale Operativa organizza il trasferimento dell Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi. AVVERTENZA: In caso di emergenza, l Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 112). Globy non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario. SI NO NO Fascicolo Informativo Edizione Condizioni di Assicurazione Globy Verde_ - Pagina 2 di 13

32 c) segnalazione di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si trova l Assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali. NO SI SI d) trasporto rientro sanitario dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato; dal centro medico alla residenza dell Assicurato. Globy effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo con i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l utilizzo dei mezzi ritenuti, a suo insindacabile giudizio, più idonei e, se necessario, con l utilizzo dell aereo sanitario anche nell ambito di USA, Canada, Resto del Mondo e Federazione Russa. SI SI SI Globy non effettua il Trasporto - Rientro Sanitario per infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio. e) rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati in seguito a: Trasporto-Rientro Sanitario organizzato da Globy dell Assicurato alla sua residenza Decesso dell Assicurato Globy organizza direttamente il rientro e tiene a proprio carico le spese: dei familiari; dei compagni di viaggio. SI SI SI SI, fino a per evento SI, fino a per evento SI fino a per evento La prestazione è effettuata a condizione che i familiari ed i compagni di viaggio siano assicurati. f) rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell Assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei minori con lui in viaggio ed assicurati. Globy mette a disposizione dell accompagnatore designato dall Assicurato o da un familiare un biglietto A/R per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia. Globy rimborsa anche: l eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori; le spese per un pernottamento dell accompagnatore. Fino a 100 per evento SI SI SI Fino a 100 per evento Fino a 100 per evento g) reperimento ed invio di medicinali urgenti non reperibili sul luogo, ma regolarmente registrati in Italia. La spedizione sarà effettuata nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali. Nel caso in cui non sia possibile l invio Globy fornisce all assicurato informazioni relative a farmaci analoghi. Resta a carico dell Assicurato il costo dei medicinali stessi. NO SI SI h) interprete a disposizione per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto e l Assicurato degente in ospedale. Globy organizza il servizio in inglese, francese, spagnolo e tedesco, tenendo a proprio carico le relative spese. NO SI, fino a per evento SI, fino a per evento i) traduzione della cartella clinica Qualora l Assicurato lo richieda, Globy provvede, in caso di ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il consenso dell Assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (c.d. legge sulla privacy). l) viaggio di un familiare a seguito di decesso dell Assicurato in viaggio o per recarsi dall Assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza superiore a: 48 ore se minorenne o portatore di handicap; 5 giorni in Italia; 7 giorni in Europa/Resto del mondo/federazione Russa/USA e Canada. Globy mette a disposizione del familiare un biglietto A/R e rimborsa le spese di soggiorno. In caso di attivazione della prestazione, per il familiare che si recherà dall Assicurato ricoverato in ospedale saranno operative tutte le garanzie previste al presente Art. 1 VIAGGIO SICURO ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE. m) rientro dell Assicurato convalescente al proprio domicilio, alla data e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. Globy organizza e prende a proprio carico le spese di rientro. NO SI SI SI SI SI SI 110 a notte max 5 notti SI 110 a notte max 5 notti SI 110 a notte max 5 notti SI SI SI SI SI SI La garanzia è estesa anche ai familiari e ad un compagno di viaggio. Fino a per evento Fino a per evento Fino a per evento n) rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. Globy tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese funerarie e di inumazione. SI SI SI Fascicolo Informativo Edizione Condizioni di Assicurazione Globy Verde_ - Pagina 3 di 13

33 Globy, in caso di necessità dell Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni : PER VIAGGI IN : PRESTAZIONE ITALIA EUROPA / RESTO DEL MONDO / FEDERAZIONE RUSSA o) rientro anticipato dell Assicurato, dei familiari o di un compagno di viaggio, sempreché assicurati, per interruzione del viaggio determinata da decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari a casa dell Assicurato. Globy organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese. SI, fino a per evento SI fino a per evento USA/CANADA SI fino a per evento p) invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia. Globy provvede, a proprie spese, all inoltro di tali messaggi. SI SI SI q) anticipo denaro, previa garanzia bancaria e con l obbligo per l Assicurato di restituire l anticipo entro 30 giorni. NO SI fino a per evento SI fino a per evento r) reperimento di un legale ed anticipo cauzione Globy reperisce un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono direttamente l Assicurato, come responsabile del fatto colposo, tenendo a proprio carico le relative spese. NO SI fino a per evento SI fino a per evento Globy, inoltre, costituisce, in nome e per conto dell Assicurato e per i soli fatti di natura colposa: la cauzione penale pretesa per consentirne la liberazione; l eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell Assicurato nella produzione del sinistro. Globy anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l Assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni. NO SI fino a per evento SI fino a per evento Inoltre Globy rimborsa all Assicurato: s) spese di prolungamento soggiorno qualora l Assicurato: non sia in grado di rientrare: per malattia o infortunio; a seguito di furto o smarrimento dei documenti necessari al rimpatrio alla data prestabilita purché regolarmente denunciati alle Autorità locali; sia ospedalizzato in un luogo diverso da quello di soggiorno. SI SI SI Globy rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall Assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio (purché assicurati); t) spese per soccorsi e ricerche in mare e montagna. u) rimborso spese telefoniche documentate e sostenute dall Assicurato per contattare la Centrale Operativa. Sono rimborsate anche le spese di roaming internazionale sostenute in seguito a chiamate della Centrale Operativa nelle fasi di assistenza. SI, 150 per notte con un max 3 notti per ogni assicurato con il limite di per evento SI, 150 per notte con un max 3 notti per ogni assicurato con il limite di per evento SI, 150 per notte con un max 3 notti per ogni assicurato con il limite di per evento SI, fino a 550 SI, fino a SI, fino a NO SI fino a 350 per evento SI fino a 350 per evento Spese Mediche PRESTAZIONE (i capitali indicati devono intendersi per persona e periodo assicurativo, fermi i sottolimiti previsti) CON PAGAMENTO DIRETTO Globy, preventivamente contattata, provvede: ITALIA PER VIAGGI IN : EUROPA / RESTO DEL MONDO/ FEDERAZIONE RUSSA USA/CANADA 1) al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche. La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l Assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, a giudizio dei medici di Globy, in condizioni di essere rimpatriato. La garanzia, comunque, sarà operante per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera. Nei casi in cui Globy non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate fino a fino a ILLIMITATO Fascicolo Informativo Edizione Condizioni di Assicurazione Globy Verde_ - Pagina 4 di 13

34 sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell Assicurato. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa. A RIMBORSO Inoltre, Globy provvede, anche senza preventiva autorizzazione: 2) al rimborso delle spese del trasporto effettuato da soggetti deputati ad intervenire nelle situazioni di emergenza, dal luogo dell evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero; 3) al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche purché sostenute a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day hospital 4) al rimborso delle spese mediche di bordo, delle spese per cure odontoiatriche urgenti. Sono, inoltre, comprese le spese per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio. 5) al rimborso delle spese per cure riabilitative, incluse le fisioterapiche, sostenute in seguito ad infortunio o malattia occorsi in viaggio e che abbiano determinato un ricovero ospedaliero. Sono in garanzia esclusivamente le spese sostenute nell'ambito del ricovero ospedaliero stesso o nel periodo di convalescenza immediatamente successivo al ricovero e, comunque, precedente il rientro. fino a fino a fino a fino a 550 fino a fino a fino a 550 fino a 550 fino a 550 fino a 550 fino a 550 fino a Decorrenza e operatività La garanzia: decorre dal momento dell inizio del viaggio; è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza; è prestata nei limiti dei capitali e delle prestazioni del luogo ove si è verificato l evento, sempreché questo sia compreso nella DESTINAZIONE per cui è stata emessa la polizza. 1.3 Esclusioni (ad integrazione dell art. 5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune) Globy non prende in carico gli eventi e/o le spese derivanti o conseguenti di: a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste. Per la garanzia Spese Mediche di cui all art punto 1), in caso di: ricovero ospedaliero, il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio. In questo caso la Centrale Operativa, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall Assicurato; ricovero in regime di Day Hospital, il mancato contatto con la Centrale Operativa, comporta il rimborso delle spese sostenute con l applicazione del limite previsto all art punto 3; b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; c) interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni; d) cure riabilitative e) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici; f) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite; g) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio; h) espianti e/o trapianti di organi; i) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo; j) pratica di sport aerei e dell aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta. Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute: k) nel caso in cui l'assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero: si verifichino le dimissioni volontarie dell'assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato; l Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso Globy sospenderà immediatamente l assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato; l) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro. 1.4 Disposizioni e limitazioni L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Globy e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza. Inoltre: Assistenza in viaggio a) Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento, indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti; b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che Globy e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati agli scopi; c) la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con: aereo di linea (classe economica); treno prima classe; traghetto. d) Globy ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro; e) Globy non potrà essere ritenuta responsabile di: ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali; errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'assicurato; pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito; f) Globy non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute. Fascicolo Informativo Edizione Condizioni di Assicurazione Globy Verde_ - Pagina 5 di 13

35 1.4.2 Spese mediche Globy sostiene direttamente o rimborsa le "Spese mediche : anche più volte nel corso del viaggio; per un massimo di 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera; fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo. 2. FAMIGLIA SICURA Assistenza al parente a casa e abitazione 2.1 Oggetto In caso di malattia improvvisa o infortunio occorsi al padre, alla madre, al coniuge od ai figli conviventi, rimasti a casa, (di seguito tutti definiti parente ) dell Assicurato in viaggio, Globy tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni: a) consulenza medica telefonica, servizio di assistenza medica qualora il parente necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dal parente. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste; b) informazione diretta telefonica all Assicurato, in viaggio, dell'evento che ha colpito il parente. La presente prestazione è fornita su richiesta e autorizzazione della persona colpita dall'evento; c) invio di un medico al parente dalle ore alle ore e nei giorni festivi. Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati con Globy, la Centrale Operativa organizza il trasferimento del parente al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi. AVVERTENZA: In caso di emergenza, il parente o chi per esso deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 112). Globy non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario. d) invio di una ambulanza, in caso di necessità o con il parere del medico curante, per il trasferimento del parente, al più vicino Ospedale; e) organizzazione di visite specialistiche od esami diagnostici. Globy, entro due giorni lavorativi dal momento della richiesta, organizza visite specialistiche ed accertamenti diagnostici presso i Suoi Centri Convenzionati più vicini alla residenza del parente. Globy, oltre a gestire l'appuntamento, informa preventivamente sui costi delle visite e degli eventuali accertamenti clinico-diagnostici-strumentali richiesti. I costi delle prestazioni sono interamente a carico del parente ; f) trasferimento ad un centro di alta specializzazione per infortunio o malattia improvvisa del parente non curabili nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con Globy, il trasferimento del parente in un centro ospedaliero di alta specializzazione. Globy provvede ad organizzare il trasporto sanitario del parente con il mezzo ritenuto più idoneo e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico prendendo a carico i costi fino ad un massimale di Inoltre, Globy, in caso di necessità all abitazione di residenza in Italia del parente tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni: g) invio di un elettricista per interventi urgenti di manutenzione straordinaria, non procrastinabili, direttamente causati da un guasto dell'impianto elettrico dell'abitazione che blocchi l'erogazione della corrente allo stabile o che comporti pericolo di incendio. Globy tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza di 100; h) invio di un fabbro per interventi urgenti conseguenti a furto o tentato furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura dell abitazione. Globy tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera sino ad un massimo di 100; i) invio di una guardia giurata per sorvegliare l abitazione nei casi in cui i mezzi di chiusura non siano più operanti per furto o tentato furto. Globy tiene a proprio carico il costo sino ad un tempo massimo di 10 ore di sorveglianza; l) invio di un idraulico per interventi urgenti, conseguenti a rottura delle tubature fisse dell'impianto idraulico dell'abitazione che provochi un allagamento o una mancanza di erogazione d'acqua allo stabile. Globy tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza di Decorrenza e operatività La garanzia: è operante esclusivamente per il padre, la madre, il coniuge, i figli conviventi dell Assicurato residenti o domiciliati in Italia; decorre dal momento della partenza dell Assicurato e termina al suo rientro alla residenza, ma non oltre la scadenza della polizza. 3. MICIO E BAU - Assistenza animali domestici 3.1 Oggetto a) Informazioni Globy, contattato dal lunedì al venerdì nelle ore di ufficio (09.00/18.00) si attiva per indicare costi e strutture private localizzate nelle immediate vicinanze della residenza dell Assicurato o di un suo familiare, attrezzate per ospitare cani o gatti. b) Spese di ospedalizzazione e informazioni sullo stato di salute In caso di malattia o di infortunio del cane o del gatto occorsi dopo la prenotazione del viaggio e in alternativa alla necessità di annullare il viaggio per poter assistere il proprio animale domestico, Globy permette la partenza dell Assicurato prendendosi cura del cane o del gatto. Globy : rimborsa le spese sostenute per la degenza o la custodia sanitaria in centri specialistici indicati dal veterinario di fiducia dell Assicurato per l intera durata del viaggio e fino alla concorrenza del 50% del costo del viaggio stesso. per tutta la durata del viaggio fornisce all Assicurato informazioni sullo stato di salute del cane o del gatto ospitato presso una clinica veterinaria o struttura specializzata. 3.2 Decorrenza e operatività La garanzia: è operante esclusivamente per i cani o i gatti di proprietà documentata dell Assicurato che abbiano compiuto il sesto mese di età e fino al raggiungimento del decimo anno; decorre dalla data di stipulazione della polizza e cessa al momento del ritorno dal viaggio. 4. TRASFERIMENTO SICURO Assistenza auto e moto 4.1 Oggetto In caso di guasto od incidente all auto o alla moto (di seguito definiti veicolo ) utilizzati per raggiungere il luogo di partenza del viaggio o del soggiorno, Globy, tramite la Centrale Operativa organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni: a) traino del veicolo dal luogo dell evento alla più vicina officina attrezzata. Globy tiene a proprio carico le spese di trasporto fino a 130; Fascicolo Informativo Edizione Condizioni di Assicurazione Globy Verde_ - Pagina 6 di 13

36 b) Invio di un taxi, in seguito al traino del veicolo effettuato da Globy, per permettere all Assicurato di raggiungere il luogo di partenza del viaggio. Globy rimborsa l Assicurato fino ad un importo di 200. Inoltre, se il veicolo utilizzato è di proprietà dell Assicurato: c) Rimborso spese di custodia del veicolo fino al rientro dell Assicurato e fino all importo massimo di Decorrenza e operatività La garanzia: decorre dalle 24 ore antecedenti l inizio del viaggio e termina con il raggiungimento del luogo di partenza del viaggio; è operante per i punti a) b) per l auto o la moto utilizzata dall Assicurato, immatricolata in Italia e da non più di 10 anni; è operante per il punto c) esclusivamente per l auto o la moto di proprietà dell Assicurato, immatricolata in Italia da non più di 10 anni. 5. RINUNCIA/MODIFICA AL VIAGGIO RIMBORSO PENALE ANNULLAMENTO PER ATTO DI TERRORISMO RINUNCIA AL VIAGGIO - RIMBORSO SPESE ACCESSORIE SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO 5.1 Oggetto Rinuncia/Modifica al viaggio ALL RISKS rimborso penale Globy rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navigazione per rinuncia al viaggio determinata da una causa che colpisca l Assicurato, un suo familiare, il contitolare dell azienda/studio associato, tutti gli animali di documentata proprietà dell Assicurato stesso. Sono compresi nel rimborso della penale anche: i costi di gestione pratica; le fees di agenzia; i visti; le tasse aeroportuali non rimborsabili; gli adeguamenti carburante già previsti alla data di emissione della polizza ed inseriti nel costo complessivo del viaggio assicurato; gli adeguamenti carburante addebitati successivamente alla data di emissione della polizza con il massimo del 10% del costo complessivo del viaggio originariamente assicurato. Globy rimborsa la penale addebitata: all Assicurato; e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica: a tutti i suoi familiari; ad uno dei compagni di viaggio Annullamento per atto di terrorismo Globy rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navigazione per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da un atto di terrorismo avvenuto successivamente alla prenotazione del viaggio. La garanzia è operante se l atto di terrorismo: a) sia avvenuto nei 7 giorni precedenti la partenza; b) sia avvenuto entro 100 km dalle destinazioni presenti nel contratto di viaggio ovvero da qualsiasi località ove sia previsto almeno un pernottamento. Non sono considerate destinazioni gli scali delle tratte aeree intermedie; c) abbia provocato danni a persone o cose; d) sia stato dichiarato come tale dall Autorità Governativa dello Stato ove esso è avvenuto. La penale non potrà essere rimborsata nel caso in cui l annullamento sia causato dal timore che si verifichi un atto di terrorismo, fatti salvi i casi disciplinati dal presente articolo Rinuncia al viaggio rimborso spese accessorie Globy, nel caso in cui l Assicurato abbia diritto al rimborso ai sensi del precedente art , rimborsa forfetariamente le spese accessorie sostenute per l organizzazione del viaggio e non altrimenti recuperabili. Globy liquida l importo, calcolandolo a forfait in funzione della destinazione del viaggio secondo la seguente tabella: La garanzia non è operante in caso di modifica del viaggio. DESTINAZIONE DEL VIAGGIO ANNULLATO INDENNIZZO Italia 15,00 Europa 35,00 Mondo / Federazione Russa 70,00 USA / Canada 100, Spese di riprotezione del viaggio Globy rimborsa all Assicurato il 50%, con un massimo di 500 per persona, degli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell Assicurato sul luogo di partenza determinato da una causa che abbia colpito l Assicurato stesso, un suo familiare, il contitolare dell azienda/studio associato, il cane o il gatto di documentata proprietà dell Assicurato stesso. Globy rimborsa gli eventuali maggiori costi sostenuti: dall Assicurato; e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica: da tutti i suoi familiari; da uno dei compagni di viaggio. Fascicolo Informativo Edizione Condizioni di Assicurazione Globy Verde_ - Pagina 7 di 13

37 5.2 Decorrenza ed operatività Le garanzie decorrono dalla data di emissione della polizza, che può essere stipulata come previsto all art.5.5 lett.b). 5.3 Esclusioni (ad integrazione dell art. 5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune) Globy non rimborsa la penale relativa ad annullamenti determinati da: a) cause non oggettivamente documentabili; b) cause, non di ordine medico, note all Assicurato al momento della prenotazione; c) fallimento del Vettore o dell agenzia o dell organizzatore di Viaggio; d) atto di terrorismo se verificatosi a più di sette giorni dalla data di partenza e a oltre 100 km di distanza dal luogo di destinazione; e) paura di volare e/o paura di viaggiare. 5.4 Criteri di liquidazione e scoperto Rinuncia al viaggio rimborso penale Globy rimborsa la penale di annullamento: a) nella percentuale esistente alla data in cui si è verificata la causa che ha determinato l annullamento del viaggio (art Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l Assicurato annulli o modifichi il viaggio successivamente a tale data, l eventuale maggior penale addebitata rimarrà a suo carico; b) riservandosi il diritto di ridurre l indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall Assicurato stesso. Globy ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati; c) senza scoperto per annullamenti causati da morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital o Pronto Soccorso esclusi) dell Assicurato, dei familiari e del contitolare dell azienda/studio associato; d) con lo scoperto del: d.1 - viaggi il cui regolamento di penale preveda, indipendentemente dalla data di prenotazione, una percentuale maggiore o uguale al 90% a decorrere dal 30 giorno antecedente la partenza (data di partenza inclusa) 25% con il minimo di 100,00 per tutte le cause di annullamento diverse da morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital o Pronto Soccorso esclusi) dell Assicurato, dei familiari e del contitolare dell azienda/studio associato In presenza di viaggi costituiti da una pluralità di servizi assoggettati a diversi regolamenti di penale lo scoperto del 25% con il minimo di 100,00 verrà applicato solo sulla penale relativa ai servizi che prevedono una percentuale maggiore o uguale al 90% a decorrere dal 30 giorno antecedente la partenza. Per la restante parte verrà applicato lo scoperto del 20% con il minimo di 75,00 di cui al successivo art.d.2. In ogni caso lo scoperto minimo applicato non sarà mai superiore a 100,00. d.2 - viaggi il cui regolamento di penale preveda, indipendentemente dalla data di prenotazione, una percentuale inferiore al 90% a decorrere dal 30 antecedente la partenza (data di partenza inclusa) 20% con il minimo di 75,00 per tutte le cause di annullamento diverse da morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital o Pronto Soccorso esclusi) dell Assicurato, dei familiari e del contitolare dell azienda/studio associato In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici di Globy di effettuare un controllo medico. 5.5 Validità La garanzia è valida esclusivamente se la polizza è stata stipulata: a) dall agenzia che ha effettuato la prenotazione o dal Tour Operator che ha organizzato il viaggio; b) contestualmente alla data di prenotazione del viaggio o della conferma documentata dei servizi o, comunque, non oltre le ore feriale (sabato compreso) immediatamente successivo; c) a garanzia del costo complessivo del viaggio che deve comprendere anche i costi di gestione pratica, le fees di agenzia, i visti, le tasse aeroportuali non rimborsabili e gli adeguamenti carburante già previsti alla data di prenotazione. Qualora l'assicurazione copra solo una parte del costo del viaggio, Globy rimborsa la penale in ragione della proporzione suddetta (art Cod.Civ. regola proporzionale). La presente limitazione non si applica se il capitale massimo assicurabile ed assicurato è inferiore al costo del viaggio; d) per un capitale massimo di per pratica La garanzia è operante per un unica domanda di rimborso al verificarsi della quale decade. In caso di rinuncia al viaggio di una sola parte degli Assicurati, tutte le garanzie di polizza rimangono operative per i restanti Assicurati. 6. BAGAGLIO 6.1 Oggetto Bagaglio e attrezzature per l infanzia Globy indennizza l Assicurato, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del Vettore aereo del bagaglio personale (vedi Definizioni ). La garanzia è operante anche per le borse da viaggio, le valigie e le attrezzature per l infanzia (e.g. passeggini, carrozzine). Inoltre in caso di smarrimento o furto di carte di credito, libretti di assegni, traveller s chèques intestati all Assicurato, Globy su richiesta specifica e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito. In seguito ad un ritardo (rispetto all orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni), superiore a 8 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato, Globy rimborsa: fino per persona, sinistro e periodo assicurativo gli acquisti di prima necessità, nel limite del capitale assicurato; A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi compreso l abbigliamento intimo, i prodotti per l igiene personale, i medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto; fino 200 per persona e per periodo assicurativo. Fascicolo Informativo Edizione Condizioni di Assicurazione Globy Verde_ - Pagina 8 di 13

38 le spese sostenute per il noleggio dell attrezzatura per l infanzia. fina a 100 per persona e per periodo assicurativo. Globy non rimborsa gli acquisti effettuati nella località di rientro. Criteri e Limiti di Indennizzo Globy corrisponde l indennizzo: a) nel limite del capitale Assicurato per persona e per periodo assicurativo di L assicurazione è prestata a primo rischio assoluto ; b) con il limite massimo: per oggetto di 150; per attrezzature per l infanzia di 300; per nucleo familiare di 2.500; c) considerando tutto il materiale foto-cine-ottico quale unico oggetto; Attrezzature sanitarie per diversamente abili Globy provvede al rimborso all Assicurato delle spese sostenute in caso di ritardata o mancata consegna dell attrezzatura sanitaria o qualora la stessa riporti un danno imputabile alla diretta responsabilità del vettore aereo. Globy riconosce l indennizzo di: in caso di mancata consegna o di danno tale da rendere non riparabile l attrezzatura sanitaria o qualora il costo della riparazione stessa superi il valore commerciale del bene; 100 al giorno e nel limite del capitale assicurato, per il noleggio di attrezzatura sanitaria non elettrica in caso di ritardata consegna superiore a 2 ore rispetto all orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni; 300 in caso di danno parziale che renda necessario un intervento di riparazione. 6.2 Esclusioni (ad integrazione dell art. 5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune) Globy non indennizza i danni: a) agevolati con dolo o colpa grave dall'assicurato o da persone delle quali deve rispondere; b) a beni non espressamente previsti nelle Definizioni ; c) derivanti od imputabili a rotture e danneggiamenti; d) verificatisi quando: il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave; il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento; il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli ancorché riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave; e) verificatisi durante il soggiorno in campeggio; f) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento. Sono, inoltre, esclusi: g) i corredi foto-cine-ottici affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.); h) telefoni cellulari e smartphones. 6.3 Decorrenza e operatività La garanzia Bagaglio e attrezzature per l infanzia decorre dal momento dell inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza. Le garanzie Ritardata consegna e Attrezzature sanitarie per diversamente abili, decorrono e sono operative dal momento del primo imbarco aereo/check-in e termina prima dell ultimo check-in. 6.4 Disposizioni e limitazioni Globy determina l indennizzo: a) in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro. In caso di capi di vestiario acquistati durante il viaggio, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione; b) successivamente a quello del Vettore o dell'albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno. 7. MOBILE PHONE TRAVEL PROTECTION 7.1 Oggetto Globy, in caso di furto dell apparecchio telefonico durante il viaggio, assiste l Assicurato nella risoluzione delle difficoltà derivanti della sottrazione subita, purché la denuncia alle Autorità Competenti avvenga entro 48 ore dal verificarsi dell evento: Assistenza al blocco della Carta SIM e dell apparecchio telefonico Globy, mediante la propria Centrale Operativa attiva 24 ore su 24, provvede a indicare all Assicurato il numero del servizio clienti da contattare e a informarlo sulle procedure stabilite dal suo operatore telefonico per il blocco della SIM Card e dell apparecchio telefonico sottratti. Globy fornisce, inoltre, copia dell eventuale modulistica da perfezionare per completare l operazione di sospensione del codice IMEI. Fascicolo Informativo Edizione Condizioni di Assicurazione Globy Verde_ - Pagina 9 di 13

39 Globy declina ogni responsabilità per l inesattezza delle informazioni fornite in caso di modifica delle procedure adottate dall operatore telefonico e per il mancato buon esito del blocco della Sim Card o dell apparecchio telefonico Uso Fraudolento della SIM Card Globy rimborsa il traffico telefonico effettuato fraudolentemente da terzi mediante la SIM Card sottratta, fino ad un massimo di 250,00 per evento e per periodo assicurativo. Globy tiene a proprio carico i costi di telefonate, messaggistica, download dati effettuati nelle prime 24 ore a partire dall ora e dalla data del furto espressamente riportate nella denuncia alle Autorità Competenti Rimborso cellulare sostitutivo Globy rimborsa all Assicurato, nel limite di 100,00 per persona e per periodo assicurativo, i costi sostenuti in viaggio per l acquisto di un apparecchio telefonico e di una SIM Card in sostituzione di quelli sottratti. Globy effettua il pagamento previa presentazione della denuncia alle Autorità Competenti effettuata entro 48 ore dalla scoperta del furto stesso e della documentazione attestante l avvenuto blocco del Codice IMEI dell apparecchio telefonico. 7.2 Esclusioni (ad integrazione dell art. 5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune) Globy non da seguito alle richieste qualora: a) la denuncia alle Autorità Competenti avvenga oltre 48 ore dal momento del furto; b) l apparecchio telefonico sia stato smarrito o perso. Per smarrimento o perdita deve intendersi la perdita del possesso di un bene, scomparso in maniera non spiegabile, senza che siano provati atti illeciti da parte di una o più persone; c) l apparecchio telefonico non sia di proprietà dell Assicurato o se egli vi possa disporre in funzione di una formula Business; d) l apparecchio telefonico non sia stato reso inutilizzabile mediante blocco del codice IMEI,effettuato con apposita richiesta all operatore telefonico e in ottemperanza alle procedure in essere; e) la SIM Card non sia stata prontamente bloccata mediante le apposite procedure stabilite dall operatore telefonico; f) il furto abbia avuto ad oggetto un apparecchio telefonico incustodito. A titolo esemplificativo e non limitativo, qualora il furto sia avvenuto all interno di un veicolo. Inoltre Uso Fraudolento della SIM Card Globy non rimborsa il traffico telefonico qualora l utilizzo fraudolento: a) avvenga a seguito di ritardo non giustificabile ad opera dell Assicurato nella richiesta di blocco; b) sia successivo al blocco della SIM Card; c) avvenga oltre 24 ore dal momento del furto; d) sia operato da membri del nucleo familiare dell Assicurato (come risulta da stato di famiglia), i conviventi in stato di more uxorio e i parenti anche non conviventi Rimborso cellulare sostitutivo Globy non effettua il rimborso in caso di: a) furto causato da negligenza dell Assicurato, sottrazione da abbigliamento e vestiti che non sono indossati dall Assicurato al momento del sinistro, sottrazione da borse e bagagli in genere se non portati dall Assicurato; b) acquisto dell apparecchio telefonico e della SIM Card sostitutivi effettuato nella località di ritorno. 8. RITARDO AEREO 8.1 Oggetto Globy, in caso di documentato ritardo del volo di andata indennizza l Assicurato In alternativa, qualora l Assicurato decida di non partecipare al viaggio per un ritardo superiore a 16 ore, Globy, rimborsa all Assicurato 75 per le prime 8 ore complete di ritardo 75 per le ulteriori 8 ore complete di ritardo; 50 % del costo totale del viaggio (al netto della quota di iscrizione) 8.2 Criteri di liquidazione L indennizzo è effettuato: calcolando le ore di ritardo sulla base dell ultimo orario ufficiale comunicato dal Tour Operator o dalla Compagnia Aerea; a condizione che l Assicurato sia stato registrato ed abbia effettuato il check-in conformemente all itinerario fornitogli dal Tour Operator o dalla Compagnia Aerea. 8.3 Disposizioni e Limitazioni a) La copertura assicurativa si estende a tutte le tratte in congiunzione per il viaggio di andata. Restano comunque esclusi i voli interni, che non facciano parte del viaggio di andata. b) La garanzia Indennizzo per ritardo del vettore aereo e la garanzia Rimborso per rinuncia al viaggio a seguito del ritardo non sono cumulabili. 8.4 Esclusioni (ad integrazione dell art. 5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune) Globy esclude ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa. 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40 9. INTERRUZIONE DEL VIAGGIO 9.1 Oggetto Globy rimborsa il pro rata del soggiorno non usufruito a decorrere dalla data di rientro a domicilio in caso di: a) rientro sanitario dell Assicurato, organizzato ed effettuato o autorizzato dalla Centrale Operativa ai sensi dell art lett. d); b) rientro anticipato a causa del decesso o del ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni consecutivi di un familiare a casa, organizzato o autorizzato dalla Centrale Operativa ai sensi dell art lett.o; c) rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati organizzato o autorizzato dalla Centrale Operativa ai sensi dell art lett. e); d) decesso dell Assicurato durante il soggiorno, e sempreché sia stata attivata la prestazione rientro salma di cui all Art lett. n. Globy rimborsa il pro rata agli eredi legittimi e/o testamentari. 9.2 Disposizioni e limitazioni Criteri di liquidazione a) Globy rimborsa il pro rata della sola quota di soggiorno non usufruito (esclusi i titoli viaggio ed i costi di gestione pratica) dell Assicurato, dei familiari e di un compagno di viaggio; b) ai fini del calcolo del pro rata si precisa che il giorno in cui viene effettuato il rientro e quello inizialmente previsto per il rientro vengono considerati come un unico giorno. 9.3 Esclusioni (ad integrazione dell art. 5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune) Globy esclude ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa. OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO 10. Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro (vedi anche art. 6 della Normativa Comune) VIAGGIO SICURO/FAMIGLIA SICURA/ TRASFERIMENTO SICURO / ASSISTENZA AL BLOCCO DELLA CARTA SIM E DELL APPARECCHIO TELEFONICO IN CASO DI NECESSITÀ L Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo il numero della presente polizza, dati anagrafici, recapito, ed il tipo di intervento richiesto, indicando, inoltre, per: Viaggio Sicuro - Assistenza in viaggio e spese mediche conseguenti a ricovero ospedaliero recapito temporaneo; dati dell Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in caso di ricovero; recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l Assicurato. Famiglia Sicura - Assistenza al parente a casa e abitazione recapito dell Assicurato durante il viaggio e/o del parente a casa richiedente la prestazione. Trasferimento Sicuro - Assistenza auto e moto dati identificativi del veicolo; luogo del fermo tecnico o dell incidente. Assistenza al blocco della Carta SIM e dell apparecchio telefonico operatore telefonico cha ha rilasciato la Carta Sim sottratta IN CASO DI RICHIESTE DI RIMBORSO Per ogni richiesta di rimborso, l Assicurato o chi per esso deve darne avviso a Globy entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta): numero della presente polizza; dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006; nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall intestatario della pratica; circostanze dell evento; documentazione medica redatta in loco e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale MICIO E BAU Informazioni L Assicurato deve prendere contatto con la Centrale Operativa dal lunedì al venerdì tra le e le 18.00, fornendo il numero della presente polizza Spese di ospedalizzazione L Assicurato deve: a) contattare immediatamente la Centrale Operativa fornendo i propri dati anagrafici, codice fiscale, numero della presente polizza, recapito telefonico, i dati del proprio cane o gatto, il nominativo e il recapito del proprio veterinario di fiducia o del centro dove e ricoverato l animale; b) trasmettere a Globy entro 30 giorni dal rientro nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall intestatario della pratica, codice fiscale del destinatario del pagamento ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006; copia dei documenti che comprovano la proprietà del cane o del gatto; certificato che attesti lo stato di salute del cane o del gatto; le ricevute di pagamento della clinica veterinaria o della struttura specializzata presso la quale è stato ospitato il cane o il gatto (in originale) RINUNCIA/MODIFICA AL VIAGGIO RIMBORSO PENALE SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO Rinuncia/Modifica al Viaggio rimborso penale e Indennizzo mancata partenza Fascicolo Informativo Edizione Condizioni di Assicurazione Globy Verde_ - Pagina 11 di 13

41 L Assicurato o chi per esso dopo aver annullato il viaggio, presso l Agenzia dove è stato prenotato, deve dare avviso a Globy entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l evento, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta): a) numero della presente polizza; b) dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito; c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall intestatario della pratica; d) documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia/modifica, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata; ed anche successivamente: e) documentazione attestante il legame tra l Assicurato e l eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia; f) catalogo e/o programma del viaggio con relativo regolamento di penale, in copia; g) contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia; h) estratto conto di prenotazione e di penale emessi dall organizzatore del viaggio, in copia; i) documenti di viaggio in originale, per penale del 100% Spese di riprotezione del viaggio L Assicurato deve dare avviso a Globy entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta): a) dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito; b) copia della presente polizza; c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall intestatario della pratica; d) documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia; e) nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere il luogo previsto dal contratto di viaggio, in originale; f) contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia; g) estratto conto di prenotazione emesso dal Tour Operator organizzatore del viaggio, in copia; h) titoli di viaggio non utilizzati, in originale BAGAGLIO L Assicurato deve dare avviso a Globy entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta), numero della presente polizza, dati anagrafici, recapito e nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall intestatario della pratica, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006, inviando inoltre: in caso di furto, scippo, rapina, incendio a) denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l evento, con l elenco dettagliato di quanto sottratto o incendiato e documentazione attestante il valore; b) per il caso di furto del bagaglio affidato a terzi, anche la copia del reclamo inviato all albergatore od al vettore a cui è stato affidato il bagaglio in caso di ritardata o mancata riconsegna da parte del vettore aereo o manomissione del contenuto a) rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia; b) biglietto aereo e ticket del bagaglio, in copia; c) risposta del vettore Aereo attestante la data e l ora della tardata riconsegna, la manomissione o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l importo liquidato di sua competenza; d) elenco dettagliato di quanto non riconsegnato o asportato e documentazione attestante il loro valore; e) scontrini di acquisto degli effetti personali comprati per emergenza, in originale; f) ricevuta di pagamento attestante il noleggio di attrezzature per l infanzia, in copia In caso di danno, ritardata o mancata riconsegna da parte del vettore aereo delle attrezzature sanitarie per disabili a) rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia; b) biglietto aereo e ticket del bagaglio, in copia; c) risposta del vettore Aereo attestante la data e l ora della tardata riconsegna, la manomissione o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l importo liquidato di sua competenza; d) ricevuta di pagamento che attesti l avvenuto noleggio o riparazione o acquisto delle attrezzature sanitarie per disabili MOBILE PHONE TRAVEL PROTECTION L Assicurato deve dare avviso a Globy entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta), numero della presente polizza, descrizione delle circostanze dell evento, dati anagrafici, recapito e nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall intestatario della pratica, codice fiscale del destinatario del pagamento, inviando inoltre: in caso di Uso Fraudolento della SIM Card a) copia della denuncia presentata alle Autorità Competenti ; b) copia della documentazione attestante il blocco della Carta SIM; c) copia dell estratto conto dettagliato rilasciato dal gestore telefonico attestante il traffico effettuato fraudolentemente in caso di Rimborso cellulare sostitutivo a) copia della denuncia presentata alle Autorità Competenti; b) copia della documentazione attestante il blocco della Carta SIM; c) copia della documentazione attestante il blocco del codice IMEI; d) copia del documento fiscale comprovante l acquisto dell apparecchio telefonico e della SIM Card sostitutivi RITARDO AEREO In caso di richiesta di Indennizzo L Assicurato deve darne avviso a Globy entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta): a) numero della presente polizza; b) dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito; c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall intestatario della pratica; d) titolo di viaggio o ultimo orario ufficiale comunicato dal Tour Operator, in copia; e) documentazione attestante l orario dell effettivo imbarco. 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42 In caso di richiesta di Rimborso L Assicurato deve darne avviso a Globy entro 30 giorni dalla data di partenza originariamente prevista, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta): a) numero della presente polizza; b) dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito; c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall intestatario della pratica; d) titolo di viaggio o ultimo orario ufficiale comunicato dal Tour Operator, in copia; e) estratto conto di prenotazione; f) quietanza di pagamento del viaggio. Il Vettore Aereo dovrà rilasciare certificazione scritta attestante la causa e l effettivo ritardo rispetto all operativo volo schedulato INTERRUZIONE DEL VIAGGIO L Assicurato deve dare avviso a Globy entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta): a) numero della presente polizza; b) dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito; c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall intestatario della pratica; d) documentazione attestante la causa dell interruzione; e) estratto conto di prenotazione, in copia; catalogo e/o programma di viaggio attestante il costo dei servizi a terra o dichiarazione del Tour Operator che ha organizzato il viaggio. RIFERIMENTI IMPORTANTI Per ogni evenienza inerente le prestazioni di assistenza contattare immediatamente: CENTRALE OPERATIVA in funzione 24 ore su 24 tutto l anno Tel Viale Brenta MILANO Fax Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare il sito Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Globy con una delle seguenti tre modalità : - via telefono (al numero attivo tutti i giorni, 24 ore su 24) - via internet (sul sito - via posta (all indirizzo qui sotto indicato) I documenti per cui è richiesto l invio della copia originale devono essere inviati a AWP P&C S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L ITALIA Servizio Liquidazione Danni Globy Casella Postale 299 Via Cordusio MILANO GLOBY QUICK Se la denuncia del sinistro avviene esclusivamente via telefono, al numero , o internet, Globy garantisce la gestione e la chiusura della pratica in 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa in originale. Sono esclusi dal conteggio dei giorni i tempi tecnici bancari relativi al flusso di pagamento. In caso contrario, Globy si impegna a rimborsare un importo pari al costo della polizza. Nel caso in cui la denuncia avvenga via posta, invece, il processo liquidativo seguirà i tradizionali canali gestionali. L'apertura di un sinistro attraverso la Centrale Operativa di assistenza non consente l'accesso alla procedura Quick, e non sarà possibile attivare tale procedura successivamente. Fascicolo Informativo Edizione Condizioni di Assicurazione Globy Verde_ - Pagina 13 di 13

43 AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza Generale per l Italia FASCICOLO INFORMATIVO (ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. IVASS n 35 del 26/05/2010) Contratto di assicurazione Multirischi per la copertura, tra gli altri, dei rischi Assistenza, Malattia, Bagaglio, Annullamento e Interruzione del viaggio, in seguito denominato Assicurazione I4T Viaggio Singolo Ed. Luglio 2017 Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa b) Condizioni di Assicurazione c) Informativa sul trattamento dei dati personali d) Allegato 1 Tabella delle Garanzie deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione Avvertenza: prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.

44 NOTA INFORMATIVA NOTA INFORMATIVA DANNI Data dell ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: Per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo si rinvia al sito web La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Ai sensi dell art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come Avvertenza dal Regolamento IVASS n. 35. I termini utilizzati nella presente nota informativa assumono il significato definito nell ambito delle condizioni di assicurazione. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell ambito delle Condizioni di Polizza che prevarranno sulla nota informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle condizioni di polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni Generali AIG Europe Limited. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito. La presente polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l Italia, filiale con sede in Via della Chiusa, 2, 20123, Milano, Italia, Tel: Fax Sito web: Indirizzo info.italy@aig.com (per informazioni commerciali o segnalazione relative alle polizze: assicurazione.viaggi@aig.com ) AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l Italia è soggetta alla vigilanza dell autorità di vigilanza per il mercato assicurativo inglese Prudential Regulation Authority. AIG Europe Limited è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all Albo delle Imprese di assicurazione è I I regimi normativi vigenti in altri Paesi in cui opera AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel Regno Unito. L attività di AIG Europe Limited sul mercato italiano è regolamentata dall IVASS. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Assicuratore 1 L ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a 3,458,500,000 ( ,00), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a 197,118,479 ( ,22) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 1,467,400,000 ( ,69). I dati sono relativi all ultimo bilancio approvato, relativo all anno L indice di solvibilità della compagnia, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 428%. Questo coefficiente è basato sul requisito patrimoniale minimo introdotto dal regime Solvency 1, ottenuto sulla base del Regulatory Return presentato a fine anno dalla compagnia. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 1. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il presente contratto costituisce un assicurazione per i rischi connessi al viaggio ed, ha per oggetto le garanzie descritte in polizza. Il Contraente ha facoltà di sottoscrivere, sostenendo il relativo premio, uno fra i 5 differenti pacchetti di coperture di seguito descritti per il prodotto I4T Viaggio Singolo: I4T Basic I4T I4T Plus I4T Prestige I4T Prestige Plus Le polizze I4T Viaggio Singolo prevedono la copertura di un singolo viaggio per ciascun Assicurato durante il periodo di validità della polizza, a condizione che il viaggio non duri più di 180 giorni. A tal proposito, si richiama l art. 4 della sezione Garanzie di assicurazione. Avvertenza: TUTTE LE GARANZIE offerte sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto della voce Validità Territoriale del Certificato di Assicurazione ed alle voci in nota nelle CGA Esclusione Sanzioni, Esclusione Territoriale e Limitazione di Residenza, degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 delle Garanzie di assicurazione, nonché degli artt. 13, 15, 18 e 29 delle Condizioni Generali di Assicurazione ed a quanto previsto nelle singole sezioni come di seguito indicato nelle Avvertenze Avvertenza: le garanzie previste dalla presente polizza sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto della - Tabella delle Garanzie al presente Fascicolo. Di seguito, è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigia usato in polizza: Massimale/Limite indennizzo: ,00 Indennizzo a termini di polizza 5.000,00 Franchigia 100,00 Danno liquidato 4.900,0 Di seguito, è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di indennizzo giornaliero/orario usato in polizza: Indennizzo giornaliero: 10,00 Durata dell evento/sinistro (es. ricovero ospedaliero) 3 giorni 2

45 Importo indennizzabile 30,00 Oppure Indennizzo ogni 12 ore: 50,00 Durata dell evento/sinistro (es. ritardo del volo) 15 ore Importo indennizzabile 50,00 Le Garanzie delle Sezioni A,C, D,E F e G sono incluse in tutti i pacchetti Viaggio Singolo Le Garanzie di cui alle Sezioni B, H, I e K sono incluse solo nei pacchetti Viaggio Singolo I4T Prestige e I4T Prestige Plus Si rinvia alle Sezioni di polizza nonché alla Tabella delle Garanzie delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. SEZIONE A - ASSISTENZA, RIMPATRIO, SPESE MEDICHE DI EMERGENZA Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è prevista l erogazione dei seguenti servizi di assistenza in viaggio: A.1 Consulenza medica telefonica A.2 Invio di medicinali indispensabili e non reperibili localmente all estero A.3 Invio di un medico all estero nel luogo in cui si trova l Assicurato A.4 Trasporto dell Assicurato al centro medico A.5 Rientro dell Assicurato al proprio domicilio A.6 Rientro della salma e Spese funerarie A.7 Presa in carico del costo di un titolo di trasporto e delle spese di soggiorno riferite a un Familiare dell Assicurato in caso di ricovero ospedaliero prolungato A.8 Presa in carico delle spese di prolungamento di soggiorno dell Assicurato A.9 Presa in carico delle spese di ripresa del viaggio dell Assicurato e dei suoi accompagnatori A.10 Rientro degli accompagnatori e presa in carico delle spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno A.11 Rientro dei minori di età inferiore a 15 anni che viaggiano con l Assicurato A.12 Rientro anticipato dell Assicurato A.13 Assistenza ai figli dell Assicurato di età inferiore a 15 anni rimasti al proprio domicilio A.14 Spese mediche di emergenza A.15 Assistenza legale all estero A.16 Interprete a disposizione A.17 Anticipo cauzione penale all estero A.18 Anticipo di denaro A.19 Trasmissione di messaggi urgenti A.20 Spese di ricerca, soccorso e salvataggio A.21 Protezione carte di credito Si rinvia alla SEZIONE A ASSISTENZA, RIMPATRIO E SPESE MEDICHE delle Sezioni di Polizza per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: le garanzie summenzionate di cui alla Sezione A sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto dei numeri 2, 3, 5, 6, 9, , 14,18 e 20 della Sezione A, nonché a quanto previsto alle voci Decorrenza e durata della copertura, Condizioni di intervento della Centrale Operativa di Assistenza, Erogazione delle prestazioni della Centrale Operativa di Assistenza e Circostanze eccezionali riportate nella Sezione A stessa Avvertenza: le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto della Tabella delle Garanzie e della Sezione A - Assistenza Rimpatrio e Spese Mediche della Polizza, nonché degli articoli 10 e 11 della polizza SEZIONE B MESSA IN SICUREZZA DELL ABITAZIONE Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto il rimborso delle spese di messa in sicurezza dei beni dell Assicurato nel caso in cui, durante il viaggio, sia commesso un furto con effrazione nella sua abitazione in Italia. Si rinvia alla SEZIONE B MESSA IN SICUREZZA DELL ABITAZIONE delle Sezioni di Polizza per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: la garanzia summenzionata di cui alla Sezione B è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto della voce Esclusioni speciali applicabili alla Sezione B. Avvertenza: la garanzia summenzionata prevede il pagamento di una somma assicurata per il cui ammontare si richiama l attenzione sul contenuto della Tabella delle garanzie. SEZIONE C - RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI Nei limiti ed alle condizioni di polizza, l assicurato è tenuto indenne nel caso sia civilmente responsabile di lesioni fisiche o danni o perdita di beni di Terzi. Si rinvia alla SEZIONE C RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI delle Sezioni di Polizza per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: le garanzie summenzionate di cui alla Sezione C sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione a quanto previsto alle voci Esclusioni speciali e Condizioni Speciali applicabili alla sezione C stessa. Avvertenza: la garanzia summenzionata è soggetta a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto della Tabella delle garanzie, nonché a quanto previsto alla voce Oggetto della garanzia della Sezione C della Polizza. SEZIONE D - SPESE LEGALI Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto il rimborso delle spese legali relative a richieste di risarcimento promosse dall Assicurato per danni alla propria persona durante il viaggio. Si rinvia alla SEZIONE D SPESE LEGALI delle Sezioni di Polizza per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: la garanzia summenzionata di cui alla Sezione D è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione a quanto previsto alla voce Esclusioni speciali applicabili alla Sezione D e Condizioni speciali applicabili alla Sezione D. Avvertenza: le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto della Tabella delle garanzie, nonché a quanto previsto alla voce Oggetto della garanzia della Sezione D della Polizza. 3

46 SEZIONE E- MANCATA PARTENZA Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto il rimborso dei costi supplementari, non sostenuti in Italia, dovuti alla mancata partenza di un viaggio, a causa di disservizi pubblici o a causa di un incidente o di rottura del veicolo su cui viaggia l Assicurato. Si rinvia alla SEZIONE E MANCATA PARTENZA delle Sezioni di Polizza per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: la garanzia summenzionata di cui alla Sezione E è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione a quanto previsto alla voce Esclusioni speciali applicabili alla Sezione E ed alla voce Condizioni speciali applicabili alla Sezione E. Avvertenza: le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto dell Allegato 1 (Tabella delle Garanzie), nonché a quanto previsto alla voce Oggetto della garanzia della Sezione E della Polizza. SEZIONE F - BAGAGLIO, DENARO ED EFFETTI PERSONALI Nei limiti ed alle condizioni di polizza sono previste le seguenti garanzie: F1. Rimborso o sostituzione del Bagaglio ed effetti personali in caso di: Furto Smarrimento o danneggiamento a carico del Vettore. F2. Indennizzo a seguito di furto del Denaro personale, nei limiti dell importo indicato nella Tabella delle Garanzie. F3. Rimborso del costo per la sostituzione di Passaporti e documenti di viaggio. F4. Rimborso in caso di ritardo nella riconsegna del bagaglio da parte del Vettore durante il viaggio di andata. Si rinvia alla SEZIONE F BAGAGLIO, DENARO ED EFFETTI PERSONALI delle Sezioni di Polizza per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: le garanzie summenzionate di cui alla Sezione F sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione a quanto previsto alla voce Esclusioni speciali applicabili alla Sezione F ed alla voce Oggetto della garanzia della Sezione F e la relativa nota allegata. Avvertenza: le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto della Tabella delle Garanzie, nonché a quanto previsto alla voce Oggetto della garanzia della Sezione F della Polizza. SEZIONE G - ANNULLAMENTO E INTERRUZIONE DEL VIAGGIO Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto il rimborso delle penali addebitate all Assicurato in caso di annullamento o il rimborso pro rata della parte di viaggio non usufruita nel caso di interruzione del viaggio per una delle cause previste in polizza. Si rinvia alla SEZIONE G ANNULLAMENTO E INTERRUZIONE DEL VIAGGIO delle Sezioni di Polizza per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: le garanzie summenzionate di cui alla Sezione G sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione a quanto previsto alla voce Esclusioni speciali applicabili alla Sezione G, alla voce Oggetto della garanzia della Sezione G, alla voce Condizioni speciali applicabili alla Sezione G ed alla voce Validità della Garanzia nella Sezione G. Avvertenza: le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto della Tabella delle Garanzie, nonché a quanto previsto alla voce Oggetto della garanzia della Sezione G della Polizza. SEZIONE H RITARDO AEREO E ABBANDONO DEL VIAGGIO Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto un indennizzo per ogni 12 ore piene di ritardo oppure il rimborso del costo del viaggio in caso di mancata partenza per viaggi con prima destinazione estera dovuta a circostanze di forza maggiore e che siano estranee al controllo dell Assicurato. L indennizzo è previsto solo per i pacchetti I4T Prestige e I4T Prestige Plus. Si rinvia alla SEZIONE H RITARDO AEREO E ABBANDONO DEL VIAGGIO delle Sezioni di Polizza per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: le garanzie summenzionate di cui alla Sezione H sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione a quanto previsto alla voce Esclusioni speciali applicabili alla Sezione H, alla voce Oggetto della garanzia della Sezione H ed alla voce Condizioni speciali applicabili alla Sezione H. Avvertenza: la garanzia summenzionata prevede il pagamento di una somma assicurata per il cui ammontare si richiama l attenzione sul contenuto dell Allegato 1 -Tabella delle Garanzie, nonché a quanto previsto alla voce Oggetto della garanzia della Sezione H della Polizza. SEZIONE I - SPESE SUPPLEMENTARI PER ASSISTENZA CANI E GATTI Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto un indennizzo per le spese aggiuntive di canili e gattili in caso di ritardo nel viaggio di rientro dell Assicurato. L indennizzo è previsto solo per i pacchetti I4T Prestige e I4T Prestige Plus Avvertenza: le garanzie summenzionate di cui alla Sezione I sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione a quanto previsto alla voce Esclusioni speciali applicabili alla Sezione I, alla voce Oggetto della garanzia della Sezione I ed alla voce Condizioni speciali applicabili alla Sezione I. Avvertenza: la garanzia summenzionata prevede il pagamento di una somma assicurata per ciascun periodo di 24 ore. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto dela- Tabella delle garanzi, nonché a quanto previsto alla voce Oggetto della garanzia della Sezione I della Polizza. SEZIONE K - ASSISTENZA DOMICILIARE Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è prevista la copertura delle spese sostenute per l assistenza domiciliare a seguito di malattia insorta o infortunio occorso in viaggio. L indennizzo è previsto solo per i pacchetti I4T Prestige e I4T Prestige Plus Avvertenza: la garanzia summenzionata di cui alla Sezione K è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione a quanto previsto alla voce Esclusioni speciali applicabili alla Sezione K, alla voce Oggetto della garanzia della Sezione K. Avvertenza: le garanzie summenzionate sono soggette a massimali e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto della (Tabella delle garanzie, nonché a quanto previsto alla voce Oggetto della garanzia della Sezione K della Polizza. 4

47 Dichiarazioni dell assicurato in ordine alla circostanza del rischio Nullità Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e degli Assicurati relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare l annullamento del contratto assicurativo, il diritto della Società di recedere dallo stesso e/o la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 Si rinvia all art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente e/o l Assicurato devono dare comunicazione scritta all Assicuratore di ogni aggravamento del rischio e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. Inoltre, la Società può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio ai sensi dell'art Codice Civile. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. A tal proposito, si richiamano gli artt. 16 e 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Di seguito, sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune circostanze che possono costituire un aggravamento del rischio: - Cambio della destinazione del viaggio da Francia a Stati Uniti. Di seguito, sono indicate a titolo esemplificativo alcune circostanze che possono costituire una diminuzione del rischio: - Cambio della destinazione del viaggio da Stati Uniti a Francia. Premi Il premio è limitato al periodo indicato nel Certificato di Assicurazione e dovrà essere corrisposto alla Società da parte del Contraente anticipatamente rispetto a ciascun Periodo di Assicurazione. A tal proposito, si richiamano gli artt. 12 e 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Avvertenza: non sono previsti sconti di premio standardizzati a condizioni predeterminate da parte dell Assicuratore o dell Intermediario. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Non sono previsti meccanismi di adeguamento del premio e delle somme assicurate. Rivalse Avvertenza: non è previsto il diritto di rivalsa in favore della Società. Ai sensi dell art 1916 del Cod. Civ. laddove sia stato corrisposto un indennizzo, la Società è surrogata, sino al limite di tale indennizzo, nei diritti e nelle azioni dell Assicurato nei confronti di ogni responsabile del danno. Diritto di recesso/ripensamento Avvertenza: non si applica alcun diritto di recesso/ripensamento. A tal proposito, si richiama l art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del Codice Civile. Nell assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro di questo l azione. In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all indennizzo ai sensi dell art Codice Civile. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. La lingua prescelta dalle parti per le comunicazioni relative al presente contratto è l italiano. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione, specificati sul certificato di assicurazione, sono a carico del Contraente. Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti da imposte sui redditi e da altre imposte indirette. Trattamento Fiscale Applicabile al contratto Al contratto sono applicabili le seguenti aliquote di imposta e percentuali di premio: ASSISTENZA IN VIAGGIO 30% del premio a cui si applica imposta del 10% MALATTIA 13% del premio a cui si applica imposta del 2,5% FURTO BAGAGLIO 15% del premio a cui si applica imposta del 22,25% RITARDO NELLA RICONSEGNA DEL BAGAGLIO 2% del premio, a cui si applica imposta del 21,25% RESPONSABILITA CIVILE 3% del premio a cui si applica imposta del 22,25% SPESE LEGALI 0,5% del premio a cui si applica imposta del 22,25% PERDITE PECUNIARIE 36,50% del premio a cui si applica imposta del 21,25% C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI C1. Richieste di prestazioni di assistenza sanitaria 24h e rientro anticipato Avvertenza: per le prestazioni di assistenza, l Assicuratore ricorre ad un soggetto terzo Il servizio assistenza è attivo 365 giorni l anno e può essere contattato ai seguenti numeri: AIG - Via della Chiusa Milano Italy - Telefono: L Assicurato deve fornire le seguenti informazioni: Numero della polizza Cognome e nome Indirizzo e Recapito telefonico all estero Numero della polizza AIG Europe stipulata 5

48 Nessuna delle prestazioni "Assistenza, rimpatrio e spese mediche di emergenza" sarà fruibile qualora l Assicurato non abbia preventivamente contattato la Società alle condizioni sopra specificate. Gestione del caso di assistenza Con riferimento alla Garanzia A, soltanto le autorità mediche della Centrale Operativa di Assistenza sono abilitate a decidere in merito al rimpatrio, alla scelta dei mezzi di trasporto e al luogo di ricovero ospedaliero nonché in merito alla necessità dell invio di un medico all estero e, all'occorrenza, si mettono in contatto con il medico curante che è intervenuto sul posto e/o con il medico di base. Le spese di qualsiasi tipo sostenute dall Assicurato in relazione alle garanzie prestate ai sensi della presente sezione di polizza verranno rimborsate solo se approvate e coordinate dalla Centrale Operativa di Assistenza, salvo le spese effettuate per ragioni di urgenza quando l Assicurato si trovi nell impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza in tempo utile, anche tramite terze persone. A tal proposito, si richiamano quanto previsto alle voci Condizioni di intervento della Centrale Operativa di Assistenza ed Erogazione delle prestazioni della Centrale Operativa di Assistenza per gli aspetti di dettaglio. C2. Denunce di sinistri con richieste di indennizzo Avvertenza: Qualsiasi sinistro, ad esclusione di quelli relativi alla Sezione A, ed a quelli relativi alla prestazione Interruzione del viaggio di cui alla Sezione G ove sia indicata la necessità di preventiva autorizzazione della Centrale Operativa di Assistenza, deve essere tempestivamente denunciato alla Società per iscritto entro 10 giorni dalla conclusione del viaggio allegando alla richiesta di risarcimento una breve descrizione del sinistro. In caso di richiesta di indennizzo per Annullamento Viaggio il termine di 10 giorni decorre dall insorgere del motivo che è all origine della rinuncia. Su richiesta della Società, l Assicurato deve accettare di sottoporsi a visita medica. In caso di decesso dell Assicurato, la Società ha facoltà di richiedere un esame autoptico. Si richiamano gli artt. 28, 29 e 30 delle Garanzie di assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi alle procedure liquidative. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all Assicuratore ed indirizzati alternativamente a: AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l Italia Servizio Reclami Via della Chiusa, Milano - Fax servizio.reclami@aig.com Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, Roma contestualmente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; i reclami già presentati direttamente all Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all Assicuratore e dell eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l IVASS, ai fini dell avvio dell istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l IVASS faciliterà le comunicazioni tra l autorità competente e il Contraente Arbitrato. L assicurato, qualora desiderasse sporgere reclamo in merito ad un prodotto assicurativo di AIG acquistato on-line, potrà altresì utilizzare la piattaforma on-line della Commissione europea per la Risoluzione delle Controversie, che si trova al seguente indirizzo: ARBITRATO Non si applicano clausole arbitrali, salvo che per la garanzia Spese Legali di cui alla Sezione D. Con riferimento alla Garanzia D-Spese Legali, qualora in disaccordo con l Assicurato, la Società ritenga che l azione legale non abbia probabilità di successo o che i costi ad essa associati sarebbero superiori a qualsiasi somma recuperabile a seguito di sentenza, le parti possono rimettere ad un arbitro la decisione circa l opportunità di promuovere l azione. A tal proposito, si richiama la voce Oggetto della garanzia della Sezione D. 6

49 GLOSSARIO Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione. Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione. Assicurato Assicurazione Certificato di polizza Codice delle Assicurazioni Contraente Danno indennizzabile Franchigia Indennizzo IVASS Massimale Polizza Premio Risarcimento Rischio Rivalsa Sinistro Assicuratore Surrogazione nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo. l operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto. Il documento, rilasciato dall assicuratore, che attesta l esistenza dell assicurazione. Dal certificato deve risultare, tra l altro, il periodo di assicurazione per il quale l assicurato ha pagato il premio. il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato. il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l Assicurato. danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo. l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'assicurato tiene a suo carico e per il quale l Assicuratore non riconosce l indennizzo. la somma dovuta dall Assicuratore all Assicurato in caso di sinistro. Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli. l obbligazione massima dell Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia. il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione. il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. la somma dovuta dall Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro. la probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. il diritto che spetta all Assicuratore nei confronti dell Assicurato e che consente all Assicuratore di recuperare dall Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. La società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l attività assicurativa, autorizzata dall IVASS e sottoposta alla sua vigilanza. la facoltà dell Assicuratore che abbia corrisposto l Indennizzo di sostituirsi all Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo. AIG Europe Limited, Rappresentanza Generale è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l Italia Il Rappresentante Legale Marco Dalle Vacche 7

50 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AI SENSI DELL ART. 166 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI, SI RICHIAMA L ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE CLAUSOLE EVIDENZIATE IN GRASSETTO E CONTENENTI: DECADENZA, NULLITA, LIMITAZIONI DI GARANZIA OVVERO ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE. IL PRESENTE DOCUMENTO È VALIDO SOLTANTO A CONDIZIONE CHE SIA EMESSO DA AIG EUROPE LIMITED O DA BROKER/INTERMEDIARI AUTORIZZATI DA AIG EUROPE LIMITED E A CONDIZIONE CHE SIA STATO VERSATO IL RELATIVO PREMIO ASSICURATIVO. DEFINIZIONI Le Definizioni hanno valore convenzionale ed integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale. Assicurato - La persona fisica, residente in Italia, il cui nominativo è indicato sul Certificato di Assicurazione e il cui interesse è protetto dall Assicurazione. Assicurazione - Il presente contratto di assicurazione. Attività sportiva - Sono da intendersi in garanzia le attività sportive accessibili al pubblico, a condizione che siano svolte a cura di organizzazioni sportive autorizzate, con la guida di istruttori autorizzati e qualificati, con l utilizzo di tutte le attrezzature di sicurezza prescritte e nel rispetto delle procedure di sicurezza richieste. Bagaglio - Valigie, bauli, bagaglio a mano dell'assicurato e relativo contenuto, purché si tratti di effetti personali così come definiti di seguito, portati con sé dall'assicurato nel corso del viaggio ovvero di oggetti acquistati durante il viaggio stesso Centrale Operativa di Assistenza La struttura in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell anno, che organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste alla Sezione A della presente polizza, su richiesta dell Assicurato. Centro di gestione dei sinistri L ufficio che si occupa di gestire e liquidare, per conto della Società, i sinistri diversi da quelli relativi alla Sezione A della polizza (per i quali è necessario contattare la Centrale Operativa di Assistenza). Certificato di Assicurazione - Il documento contenente i nominativi e gli altri dati delle persone assicurate in base al presente contratto, consegnato al Contraente. Il certificato di Assicurazione costituisce prova dell assicurazione di cui al presente documento. Collaboratore essenziale - Una persona che lavori presso la sede di lavoro dell Assicurato e la cui assenza dal luogo di lavoro, se concomitante con quella dell Assicurato, impedirebbe il normale svolgimento dell attività. Compagno di viaggio: la persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela con l Assicurato, risulta regolarmente iscritto al medesimo viaggio con l Assicurato e sulla stessa pratica. Condizione medica Preesistente: Qualsiasi condizione medica relativa a infortunio o malattia che diagnosticata o meno al momento dell acquisto della polizza sia stata comunque oggetto di consultazione o esame da parte di un medico, di trattamento medico, di ricovero ospedaliero o prescrizione di medicine o accertamenti durante un periodo di 24 mesi precedenti la data di emissione della polizza stessa. Contraente - Il soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula il contratto di assicurazione per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri Danno materiale - Qualsiasi alterazione, deterioramento, perdita e/o distruzione di un bene o di una sostanza, inclusa qualunque lesione fisica subita da animali. Data di sottoscrizione della polizza. -La data in cui il contraente sottoscrive il presente contratto e paga il relativo premio. Denaro - Monete, banconote, lettere di credito, voucher, carte di credito/debito/revolving, carte telefoniche, vaglia postali, travellers cheques, buoni benzina purché il tutto sia in possesso dell Assicurato nella misura strettamente necessaria per gli spostamenti, i pasti, la sistemazione alberghiera e le spese personali durante il Viaggio assicurato. Effetti personali - Articoli inclusi nel bagaglio dell Assicurato ed essenziali per il viaggio, inclusi gli oggetti di valore alle condizioni per gli stessi previste. Non sono considerati effetti personali essenziali i gioielli, i profumi e gli alcolici, i documenti personali, valori e biglietti di viaggio. Estero - Mondo intero, esclusi il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino Età - L età dell Assicurato nel momento in cui il suo nominativo viene incluso in polizza. Per il calcolo dell età si considera l età anagrafica, ovvero gli anni interamente compiuti dall Assicurato Familiare - Marito, moglie, genitore, suocero/suocera, fratelli, sorelle, figli/e, convivente more uxorio, nonni, nipoti, generi, nuore, cognati/e, matrigna, patrigno Franchigia/Scoperto- Somma determinata in maniera forfetaria nel contratto, che rimane in carico dell'assicurato in caso di indennizzo conseguente ad un sinistro. Guerra - Guerra, dichiarata o meno, o attività belliche, incluso l impiego di forza militare da parte di qualsiasi Stato sovrano per fini economici, geografici, nazionalistici, politici, razziali, religiosi o di altro tipo Infortunio - Qualsiasi evento che sia dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna e che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili Lesione corporale - Qualsiasi lesione fisica subita da una persona Malattia - Qualsiasi alterazione dello stato di salute diversa dall infortunio, clinicamente ed oggettivamente constatata da un'autorità medica abilitata durante la vigenza del contratto. Massimale - La somma massima, stabilita nella polizza, fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia Oggetti di valore - Apparecchiature fotografiche, audio, video ed elettriche di qualunque tipo (compresi CD, DVD, audio e videocassette), telescopi e cannocchiali, oggetti di antiquariato, gioielli, orologi, pellicce, articoli di pelletteria, pelli animali, articoli in seta, pietre preziose e articoli contenenti o realizzati con oro, argento o metalli preziosi. Polizza - Il documento che prova l assicurazione, emesso prima dell inizio del viaggio Premio - L importo dovuto dal Contraente alla Società. Ricovero ospedaliero/degenza - La permanenza in istituti di cura, ospedali, cliniche regolarmente abilitate e in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione di trattamenti medici e che abbia una durata di almeno 24 ore. Sinistro - Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l Assicurazione. Le richieste di risarcimento ricollegabili ad un medesimo evento costituiscono un solo e medesimo sinistro. Società - AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l Italia Via della Chiusa, Milano (Italia) Sito internet: Sport invernali - Sci, sci su rotelle, monosci, sci di fondo, sci fuori pista (soltanto in presenza di una guida ufficiale), snowboard, skiboard, motoslitta, slitta, slittino o pattinaggio su ghiaccio. Terzi Qualsiasi persona fisica o giuridica ad esclusione dell'assicurato, dei suoi Familiari, ascendenti, discendenti e delle persone che viaggiano con l'assicurato, degli incaricati dell'assicurato, siano essi alle dipendenze o meno dell'assicurato, nell'esercizio delle loro funzioni Mezzo di trasporto pubblico - Treni, autobus, tram, pullman o traghetti che operino ad orari fissi e regolari. Validità Territoriale - Si intende l area geografica di destinazione del viaggio, indicata nel Certificato di Assicurazione, in riferimento alla quale le garanzie vengono attivate e le prestazioni vengono fornite al verificarsi dell evento/sinistro Italia - il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino, la Città del Vaticano. Europa/Mediterraneo - il continente europeo ad ovest dei Monti Urali, ivi comprese le isole attigue e i paesi non europei che si affacciano sul Mediterraneo. Mondo intero escluso Usa e Canada : qualunque regione del mondo ad esclusione di Stati Uniti d America e Canada; sono comunque sempre esclusi ( vedi Nota di seguito Esclusione Territoriale) Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria, Sudan, Crimea (regione dell Ucraina). 8

51 Mondo intero compreso USA e Canada : qualunque regione del mondo; sono comunque sempre esclusi, (vedi Nota di seguito Esclusione Territoriale) Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria, Sudan, Crimea (regione dell Ucraina). Viaggio - Il viaggio, la vacanza, il soggiorno o la locazione che ha inizio in Italia nella data inserita in Data di inizio viaggio e termina in Italia nella data inserita in Data di fine viaggio Si intende per viaggio qualsiasi spostamento che implichi un pernottamento a più di 50 km dal luogo di residenza in Italia La durata massima del singolo viaggio assicurato, all interno del pacchetto prescelto, non potrà essere superiore a 180 giorni. Qualora l Assicurato, nel corso di validità della presente Polizza, soggiorni all estero per un periodo di tempo ininterrotto superiore a quanto stabilito nella presente clausola, tutte le prestazioni conseguenti a sinistri verificatisi successivamente alla scadenza di 180 giorni non sono dovute. Nota: Esclusione sanzioni: La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'unione Europea o degli Stati Uniti d'america. Esclusione territoriale: La presente polizza non fornisce copertura in relazione a responsabilità, perdite o danni direttamente o indirettamente derivanti da viaggi - effettivi o anche solo pianificati - in, verso o attraverso i seguenti Paesi o Territori: Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria, Sudan, Crimea (regione dell Ucraina). Limitazione residenza: La presente polizza fornisce copertura solo a Contraenti/Assicurati residenti in Italia e non è operante nei confronti di Contraenti/Assicurati non residenti in Italia Questa polizza non fornisce alcun tipo di copertura o indennizzo: a favore di terroristi o membri di organizzazioni terroristiche, trafficanti di narcotici, fornitori di armi nucleari, chimiche o biologiche, in caso di sinistro, perdita, malattia, infortunio o responsabilità personale per spese sostenute direttamente o indirettamente; se l assicurato viaggia verso una specifica nazione o area per le quali il Ministero degli Esteri della Repubblica Italiana sconsiglia di viaggiare e/o soggiornare. In tale evenienza, limitatamente alle polizze Viaggio Singolo, se la pronuncia del Ministero degli Esteri fosse successiva all acquisto della polizza ma antecedente alla partenza del viaggio, la Società rimborserà il premio versato. La presente esclusione non si applica alla sezione E-Mancata partenza, G Annullamento e interruzione del viaggio limitatamente alla garanzia Annullamento viaggio, H Ritardo nella partenza e abbandono del viaggio GARANZIE DI ASSICURAZIONE OGGETTO Art. 1 - Oggetto dell assicurazione Il presente contratto costituisce un assicurazione viaggio ed ha per oggetto le garanzie descritte alle successive sezioni di polizza. Le garanzie assicurative sono prestate fino a concorrenza dei relativi massimali assicurati, da intendersi quale disponibilità massima per persona e per periodo assicurativo. Il Contraente ha la facoltà di sottoscrivere, sostenendo il relativo premio, cinque differenti livelli di copertura: I4T, I4T Basic, I4t Plus, I4T Prestige, I4T Prestige Plus. A ciascun livello di copertura corrisponde la prestazione di determinate coperture, fra quelle disciplinate nelle successive Sezioni - dalla A alla K - della presente polizza. A ciascun livello di copertura corrispondono altresì diversi massimali, somme assicurate e franchigie per le varie coperture. Per conoscere quali coperture sono attive selezionando un determinato livello di copertura e quali franchigie, massimali e somme assicurate trovano applicazione, occorre consultare la Tabella di cui all Allegato 1 Tabella delle Garanzie. In caso di dubbi riguardo alla copertura prescelta o per ulteriori informazioni, l Assicurato rivolgersi alla propria Agenzia di viaggi o contattare i seguenti riferimenti: Tel : E- mail info@i4t.it Art. 2 - Assicurati La presente assicurazione è prestata, sulla base del prodotto e del livello di copertura indicati nel Certificato di Assicurazione, a favore degli Assicurati, individuati dallo stesso Contraente al momento della sottoscrizione della polizza ed indicati nel Certificato di Assicurazione, in relazione a ciascuno dei quali sia stato conteggiato e corrisposto il relativo premio di assicurazione. Art. 3 Persone assicurabili I viaggiatori residenti in Italia. Individuo: il viaggiatore singolo Famiglia 2 Adulti: il viaggiatore, il coniuge/convivente more uxorio e i figli come risultanti da certificato anagrafico o da documento internazionale ad esso equivalente che, alla data della stipula del contratto, non abbiano ancora compiuto 18 anni e il cui nominativo è indicato sul Certificato di Assicurazione Famiglia 1 Adulto: il viaggiatore e i figli come risultanti da certificato anagrafico o da documento internazionale ad esso equivalente che, alla data della stipula del contratto, non abbiano ancora compiuto 18 anni e il cui nominativo è indicato sul Certificato di Assicurazione. Gruppo: i viaggiatori iscritti allo stesso viaggio contemporaneamente, il cui nominativo è indicato sul medesimo Certificato di Assicurazione in quanto coperti dallo stesso contratto. Gli infant (bambini da 0 a 24 mesi) possono essere assicurati solo se inclusi nella stessa polizza di un assicurato maggiorenne Art. 4 Delimitazione temporale delle Prestazioni La durata delle coperture offerte con la presente polizza coincide con la durata del Viaggio, così come definito. Tuttavia, il presente pacchetto è valido per un periodo massimo di 180 giorni dalla Data di effetto della copertura indicata nel Certificato di Assicurazione. La polizza ha validità ed efficacia: c) se è stata emessa a copertura dell intera durata del viaggio in partenza dall Italia d) se è stata emessa entro le ore 24 del giorno precedente quello di inizio del viaggio oggetto di assicurazione e) se il relativo premio è stato pagato. Per la Garanzia Annullamento, di cui alla Sezione G, in deroga a quanto sopra stabilito, la garanzia decorre dalla data di effetto della copertura specificata nel Certificato di Assicurazione o dalla data di prenotazione del viaggio se successiva all emissione della polizza. La suddetta garanzia è operativa solo se la polizza è stata emessa: a) entro le ore del secondo giorno feriale (sabato compreso) immediatamente successivo a quello della conferma del primo servizio prenotato oppure 9

52 b) entro le ore del giorno feriale (sabato compreso) immediatamente successivo a quello della conferma del secondo servizio prenotato, purché il primo servizio sia stato confermato nei sette giorni di calendario antecedenti quello di emissione della polizza Qualora la polizza sia stata emessa fuori dai termini suddetti saranno valide tutte le altre garanzie dei pacchetti oggetto della presente normativa, ad eccezione della garanzia Annullamento Viaggio. Resta fermo ed invariato il premio di polizza. Art. 5 - Delimitazione Territoriale Delle Prestazioni La polizza ha effetto con riferimento ad una delle seguenti aree geografiche, a scelta dal contraente: Italia, Europa/Mediterraneo, Mondo intero escluso USA/Canada, Mondo intero compreso USA/Canada. La scelta del contraente è indicata nel Certificato di assicurazione. Nota: Esclusione sanzioni: La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'unione Europea o degli Stati Uniti d'america. Esclusione territoriale: La presente polizza non fornisce copertura in relazione a responsabilità, perdite o danni direttamente o indirettamente derivanti da viaggi - effettivi o anche solo pianificati - in, verso o attraverso i seguenti Paesi o Territori: Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria, Sudan, Crimea (regione dell Ucraina). Limitazione residenza: La presente polizza fornisce copertura solo a Contraenti/Assicurati residenti in Italia e non è operante nei confronti di Contraenti/Assicurati non residenti in Italia. Questa polizza non fornisce alcun tipo di copertura o indennizzo: a favore di terroristi o membri di organizzazioni terroristiche, trafficanti di narcotici, fornitori di armi nucleari, chimiche o biologiche, in caso di sinistro, perdita, malattia, infortunio o responsabilità personale per spese sostenute direttamente o indirettamente; se l assicurato viaggia verso una specifica nazione o area per le quali il Ministero degli Esteri della Repubblica Italiana sconsiglia di viaggiare e/o soggiornare. In tale evenienza, limitatamente alle polizze Viaggio Singolo, se la pronuncia del Ministero degli Esteri fosse successiva all acquisto della polizza ma antecedente alla partenza del viaggio, la Società rimborserà il premio versato. La presente esclusione non si applica alla sezione E-Mancata partenza, G Annullamento e interruzione del viaggio limitatamente alla garanzia Annullamento viaggio, H-Ritardo aereo e abbandono del viaggio. Art. 6 - Massimali assicurati Le coperture assicurative sono prestate fino a concorrenza dei relativi massimali assicurati o somme assicurate a seconda del livello di copertura prescelto, così come riportato nella Tabella delle Garanzie: massimali e somme assicurate sono da intendersi quale disponibilità massima per persona e per periodo assicurativo. Art. 7 - Convenzioni sanitarie Qualora il viaggio sia effettuato in un paese dell Unione europea e l Assicurato abbia ritirato la Tessera Europea di assicurazione Malattia (TEAM) presso l ufficio ASL locale di residenza in Italia, e la esibisca per il pagamento delle Spese Mediche, non troverà applicazione la franchigia di 100,00 (cento) per ogni sinistro indennizzabile in base alla Sezione A (voce Spese Mediche di emergenza). Art. 8 - Condizioni relative allo stato di salute valide per tutte le sezioni di polizza La polizza contiene alcune clausole contrattuali che riferiscono la copertura assicurata (o l esclusione) allo stato di salute dell Assicurato, dei Familiari che non necessariamente viaggiano con l Assicurato e del compagno di Viaggio ma dalla cui salute dipende il viaggio dell Assicurato. In ogni caso, è stabilito e convenuto che la copertura non è prestata per condizioni mediche preesistenti dell Assicurato o delle persone suddette. In proposito si rinvia anche alla Definizione di Condizione medica preesistente e all articolo 11 relativo alle Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza Art. 9 Franchigie/Scoperti Le singole sezioni di polizza prevedono la liquidazione del sinistro previa applicazione di franchigie e/o Scoperti a carico dell Assicurato, il cui importo è determinato secondo quanto previsto alle rispettive sezioni e riportato nella Tabella delle Garanzie Art Attività sportive Attività sportive a) Sono sempre incluse in copertura le attività elencate qui di seguito, a condizione che: non siano configurabili come gare/tornei /allenamenti/prove; non siano svolte a livello professionistico; vengano effettuate sotto la guida di istruttori esperti e qualificati, all interno delle linee guida previste e con l utilizzo di tutte le attrezzature di sicurezza eventualmente raccomandate badminton, banana boat, baseball, bowling, canottaggio (l assicurazione non copre la responsabilità personale), corsa, canoa/kayak (solo in fiumi di livello non superiore al livello 2), cricket, curling, ciclismo, escursioni/trekking/passeggiate a piedi (purché sotto i metri), escursioni in mongolfiera, golf, ginnastica, immersioni fino a 30 metri (in presenza della prescritta abilitazione o con l assistenza di un istruttore qualificato), indoor climbing (su muro artificiale), navigazione a vela (ma solo con equipaggio qualificato/in acque costiere/l assicurazione non copre la responsabilità personale), navigazione da diporto (solo con equipaggio qualificato / in acque costiere / l assicurazione non copre la responsabilità personale), orienteering, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, pattinaggio a rotelle/su rollerblade, pesca, pesca di altura, rafting in acque impetuose (solo su fiumi di livello non superiore al livello 4), skateboard (con utilizzo di protezioni e casco), racketball, rackets, snorkeling, softball, squash, surf, tennis da tavolo, tennis, tiro alla fune, tiro al piattello, tiro con l arco, windsurf (l assicurazione non copre la responsabilità personale). b) Sono escluse in ogni caso dalla copertura assicurativa le seguenti attività: alpinismo/scalata su roccia, arti marziali, attività equestri, attività speleologiche, base jumping, bunjee jumping, biathlon, black water rafting, BMX acrobatico/a ostacoli, bob/skeleton, bouldering, boxe, caccia, caccia grossa, canyoning, cave tubing ciclo-cross, drag racing, deltaplano, discesa in grotte/attività speleologiche, go-kart, heliski, high diving (con tuffi da un altezza superiore ai 5 metri), hockey su ghiaccio, ice speedway, jet boat, judo, karate, kendo, kite surf, pentathlon moderno, motociclismo, uso di motoslitte, rally, paracadutismo, paracadutismo ascensionale, parapendio, polo, prove di velocità/prove a cronometro, pugilato, powerlifting, quad, rap jumping river boarding, river bugging, rodei, hockey su pattini a rotelle, prove di endurance rugby, salto dal trampolino, scalate/trekking/escursioni a piedi sopra i metri sci acquatico, sci acrobatico, sollevamento pesi, sports invernali, sci, salto con gli sci d acqua, skidoo, skydiving, tiro con armi di piccolo calibro, triathlon, tiro a segno, volo, volo su ultraleggeri, wrestling. Art. 11 Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza Sono escluse dalla copertura assicurativa le richieste di risarcimento derivanti o traenti origine da: 10

53 a. qualsiasi condizione medica (relativa a malattia o infortunio) denunciata quale causa di attivazione della garanzia, che sia stata oggetto di consultazione o esame medico e/o di cure o trattamenti, oppure che si sia manifestata e/o sia stata contratta nei 24 mesi precedenti la data di emissione della polizza. b. un viaggio effettuato : (i) se l Assicurato viaggia contro il parere di un medico; (ii) se l Assicurato viaggia allo scopo di ricevere cure mediche; (iii) se l Assicurato è in lista di attesa per il ricovero in ospedale o se attende di ricevere l esito di esami o accertamenti clinici; (iv) se l'assicurato ha ricevuto una prognosi terminale; (v) se l Assicurato soffre di ansia, stress, depressione o qualsiasi disturbo psicologico; c. patologie della gravidanza oltre il sesto mese compiuto, interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni; d. guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, potere militare o usurpazione di potere governativo o militare; e. perdita o danno causato, direttamente o indirettamente da qualsiasi governo, autorità pubblica o locale che danneggi o trattenga legalmente i beni dell Assicurato; f. tumulti, scioperi o sommosse di qualunque tipo; g. perdita o danneggiamento di qualsiasi bene, salvo il caso di smarrimento o danneggiamento a carico del Vettore, oppure perdita, spesa o passività derivante da: (i) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi scoria nucleare derivante da combustione nucleare; oppure (ii) radioattività, tossicità, esplosività o qualsiasi altra proprietà rischiosa di qualsiasi attrezzatura nucleare esplosiva o relativo componente; h. perdita, distruzione o danno direttamente causati da onde di pressione derivanti da qualsiasi aeromobile o altro oggetto volante che viaggi ad una velocità pari o superiore a quella del suono; i. un sinistro occorso mentre l Assicurato si trova in, sta salendo su o sta uscendo da qualsiasi aeromobile, tranne che in qualità di passeggero pagante di un aeromobile munito di regolare licenza di trasporto passeggeri; j. attività di lavoro manuale k. utilizzo di un motoveicolo a due ruote, se non sono state rispettate le regole di circolazione previste, se l assicurato non indossa il casco o eventuali altri dispositivi di sicurezza previsti e resi obbligatori dalle norme locali sulla circolazione, e se l assicurato (o la persona alla guida del mezzo) non è in possesso della prescritta autorizzazione alla guida per il Paese in cui il mezzo viene utilizzato. l. qualunque altro danno connesso all evento denunciato e non coperto dalla presente assicurazione; m. sopraggiunto fallimento e/o insolvenza del tour operator, della compagnia aerea o di qualunque altra società, ditta o persona ovvero dal fatto che qualsiasi dei suddetti soggetti non sia in grado o si rifiuti di onorare uno qualunque dei propri impegni nei confronti dell Assicurato; n. coinvolgimento dell Assicurato in qualsiasi atto doloso, illecito o criminoso, oppure se l assicurato è incluso in un database (governativo o di polizia) di terroristi o sospetti tali, membri di organizzazioni terroristiche, trafficanti di narcotici e droghe o fornitori di armi nucleari, chimiche o biologiche. o. esercizio di qualsiasi attività definita all art. 10 par. b p. corse, gare, campionati, prove eliminatorie, esercitazioni ufficialmente organizzate o allenamenti in vista di detti eventi; q. suicidio, tentato o consumato, dell Assicurato, oppure autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane); r. situazioni in cui l Assicurato sia in stato di ebbrezza o sotto l influsso di sostanze stupefacenti, ovvero correlate al consumo di alcool o di sostanze non prescritte da un medico. o qualsiasi altra proprietà rischiosa di qualsiasi attrezzatura nucleare esplosiva o relativo componente; s. eventi per i quali, al momento della perdita, del danno o della passività indennizzabile a termini di polizza, è in corso un altra polizza a copertura della stessa perdita, dello stesso danno o della stessa passività. In questi casi la società sarà tenuta al pagamento della sua sola quota. SEZIONI DI POLIZZA SEZIONE A ASSISTENZA, RIMPATRIO, SPESE MEDICHE DI EMERGENZA Oggetto della garanzia La Società mette a disposizione dell Assicurato, in caso di malattia o infortunio durante il viaggio assicurato, le prestazioni di seguito descritte tramite contatto con la Centrale Operativa di Assistenza, in funzione e24 ore su 24 Decorrenza e durata della copertura Le coperture regolate dalla presente sezione sono prestate in caso di infortunio o malattia dell'assicurato, 24 ore su 24 per tutta la durata del viaggio, così come definito. Condizioni alle quali le prestazioni di assistenza sono effettuate. Necessità di previo contatto con la Centrale Operativa di Assistenza Nel caso in cui intenda attivare una qualsiasi fra le garanzie di cui alla presente Sezione A, l Assicurato (o, in alternativa, un familiare, un compagno di viaggio, l Autorità o l ente medico che hanno in cura l Assicurato) deve contattare immediatamente la Centrale Operativa di Assistenza al numero sotto indicato in modo che essa possa verificare i presupposti di operatività della copertura e organizzare l esecuzione delle prestazioni previste, in conformità con le condizioni di assicurazione. Ove ciò sia oggettivamente impossibile, in tal caso l Assicurato deve contattare la Centrale Operativa di Assistenza appena possibile e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L inadempimento di tali obblighi di contatto della Centrale Operativa di Assistenza può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell art C.C. In tutti i casi previsti dalle garanzie di seguito precisate soltanto le autorità mediche della Centrale Operativa di Assistenza sono abilitate a decidere in merito al rimpatrio, alla scelta dei mezzi di trasporto e al luogo di ricovero ospedaliero nonché in merito alla necessità dell invio di un medico all estero e, all'occorrenza, si mettono in contatto con il medico curante che è intervenuto sul posto e/o con il medico di base. La Centrale Operativa di Assistenza ha il diritto di richiedere all'assicurato i titoli di trasporto non utilizzati. Le prenotazioni per servizi di trasporto vengono effettuate dalla Centrale Operativa. La Centrale operativa risponde al seguente numero telefonico: indicando al momento della chiamata: Cognome e nome dell Assicurato Numero di polizza Travel Guard in possesso dell Assicurato Natura della richiesta di intervento Centrale Operativa di Assistenza Telefono:

54 Recapiti indirizzo, numero di telefono) ove l assicurato è reperibile. Recapiti dell Ospedale/ Istituto di Cura/ Clinica dove l Assicurato è ricoverato recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l Assicurato. Circostanze eccezionali AIG Europe Limited e la Centrale Operativa non possono essere ritenute responsabili degli eventuali i ritardi o impedimenti nell'erogazione dei servizi di cui alle garanzie descritte nella presente Sezione A in caso di sciopero, disordini di qualsiasi natura, sommossa, tumulto popolare, rappresaglie, restrizioni alla libera circolazione, qualsiasi atto di sabotaggio o terrorismo, di guerra civile o straniera, emissione di calore o irradiazione proveniente dalla disintegrazione del nucleo dell'atomo, radioattività, calamità naturali o altre cause fortuite o di forza maggiore. Surrogazione o rivalsa nei confronti dei responsabili del sinistro Per la garanzia Rimborso Spese Mediche, laddove sia stato corrisposto un indennizzo, l'assicuratore è surrogato, sino al limite di tale indennizzo, nei diritti e nelle azioni dell'assicurato nei confronti di ogni responsabile del danno. Le presenti disposizioni non si applicano, tranne in caso di dolo, relativamente alle azioni di rivalsa nei confronti di discendenti, ascendenti, o soggetti che vivano abitualmente con l'assicurato (purchè risulti da regolare certificazione), o prestatori di lavoro alle regolari dipendenze dell Assicurato (collaboratori domestici, autisti). Oggetto della garanzia A.1 Consulenza medica telefonica Servizio di assistenza medica qualora l'assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'assicurato. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste. E previsto il rimborso delle telefonate dirette verso la Centrale operativa, fino ad un massimo di 100,00 A.2 Invio di medicinali indispensabili e non reperibili localmente all'estero In caso di necessità determinata da infortunio o malattia garantito dalla presente polizza, la Società ricerca per l'assicurato che si trovi all'estero i medicinali necessari e che non siano reperibili in loco, provvedendo ad inviarglieli nel più breve tempo possibile, nei limiti ammessi dalla legislazione del Paese in cui si trova l'assicurato. Il costo di tali medicinali resta a carico dell Assicurato. I trattamenti in corso prima della partenza non sono coperti dalla garanzia. I contraccettivi non sono considerati medicinali. A.3 Invio di un medico all'estero nel luogo in cui si trova l'assicurato Qualora lo si ritenga necessario sia a causa dello stato di salute dell'assicurato sia per via delle circostanze, la Società invia all'assicurato un medico o una équipe medica al fine di meglio valutare quali misure adottare e di organizzare l'assistenza. Tutti i costi sono a carico della Società. A.4 Trasporto dell'assicurato al centro medico Qualora, a seguito di Infortunio o Malattia, l Assicurato necessiti di trasferimento presso un Ospedale, la Centrale Operativa di Assistenza provvederà ad organizzare, tenendo a carico i relativi costi, il trasporto dell Assicurato sino alla struttura ospedaliera più idonea o meglio attrezzata in base alle condizioni cliniche dell Assicurato. Il trasporto avverrà con aereo sanitario, aereo di linea, vagone letto, cuccetta prima classe, autoambulanza o altro mezzo ritenuto idoneo in ragione delle condizioni cliniche dell Assicurato e delle circostanze. Durante il trasporto, se necessario, l Assicurato sarà assistito da medici e/o infermieri. Tutti i costi sono a carico della Società. A.5 Rientro sanitario dell Assicurato AIG provvede al rientro sanitario dell Assicurato al proprio domicilio o ad un ospedale attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito di infortunio o malattia che, ad esclusivo giudizio dei medici della centrale operativa di Assistenza, non possano essere curati sul posto.. Solo le esigenze di ordine medico verranno prese in considerazione per la data di rientro e la scelta del mezzo di trasporto con cui effettuare il rientro, che potrà avvenire per mezzo di: - aereo sanitario - aereo di linea - vagone letto o cuccetta - autoambulanza - altro mezzo ritenuto idoneo dalla centrale Operativa di Assistenza Durante il trasporto, se necessario, l Assicurato sarà assistito da medici e/o infermieri. In caso di organizzazione del rientro da parte della Centrale Operativa, tutti i costi sono a carico della Società. A.6 Rimpatrio della salma e spese funebri In caso di decesso dell'assicurato durante il viaggio, la Società organizza a sue spese il trasporto della salma fino al luogo di inumazione alla residenza in Italia dell'assicurato. La Società si fa anche carico, fino all'ammontare indicato nella Tabella delle Garanzie e limitatamente ai viaggi all estero, delle spese funerarie (prima conservazione, spese amministrative e spese per la prima bara necessaria al trasporto). Sono escluse le spese per le esequie, l'inumazione e la cerimonia funebre A.7 Spese di viaggio di un Familiare dell Assicurato in caso di ricovero ospedaliero prolungato In caso di Infortunio o Malattia, qualora l Assicurato non sia accompagnato né dal coniuge né da un Familiare maggiorenne, lo stato di salute dell Assicurato non consenta il rimpatrio e il suo ricovero ospedaliero sul posto si protragga per oltre 7 giorni consecutivi (o 48 ore se l Assicurato è minorenne o disabile) AIG organizza e prende in carico i costi per il viaggio A/R (aereo classe turistica o treno 1 classe) e le spese di soggiorno ( solo pernottamento) fino all ammontare indicato nella Tabella delle Garanzie per il coniuge o Familiare maggiorenne residente in Italia, per consentirgli di raggiungere l assicurato. La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un familiare maggiorenne. A.8 Spese di prolungamento del soggiorno dell Assicurato Rientro convalescente In caso di Infortunio o Malattia garantito dalla presente polizza, qualora lo stato di salute dell Assicurato non sia tale da rendere necessario il ricovero ospedaliero, la Società non possa effettuare il rimpatrio e la durata prevista del viaggio sia terminata, la Società si fa carico delle spese di prolungamento del soggiorno dell Assicurato fino all ammontare indicato nella Tabella delle Garanzie e si fa carico altresì del successivo rientro dell assicurato al domicilio. A.9 Presa in carico delle spese di ripresa del viaggio dell'assicurato e dei suoi accompagnatori Nel caso in cui l Assicurato abbia interrotto il viaggio a causa di un infortunio o di una malattia coperti dalla garanzia ma il suo stato di salute, secondo il parere dell équipe medica di AIG, non abbia reso necessario il rimpatrio e la durata prevista del viaggio non sia terminata, AIG si fa carico, fino all ammontare indicato nella Tabella delle Garanzie e entro i limiti del costo del rientro al domicilio, delle spese di trasporto dell Assicurato vittima dell Infortunio o della malattia, dei familiari con lui viaggianti o di un compagno di viaggio, per consentire loro di riprendere il viaggio interrotto. Solo AIG è abilitata a decidere in merito alla scelta dei mezzi di trasporto da utilizzare per riprendere il viaggio interrotto A.10 Rientro dei compagni di viaggio e presa in carico delle spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno In caso di ricovero ospedaliero o di rimpatrio dell Assicurato ad opera di AIG nel corso del viaggio, AIG organizza e prende in carico, per il coniuge e/o i figli dell Assicurato, ovvero per due Familiari al massimo o per un compagno di viaggio, beneficiari del presente contratto, inclusi nelle medesime condizioni particolari dell Assicurato e viaggianti con l Assicurato: le spese di rientro anticipato fino al domicilio (o al luogo di inumazione in caso di decesso), entro i limiti del costo di un biglietto aereo in classe economica o di un biglietto ferroviario di 1 classe, a condizione che il titolo di trasporto inizialmente previsto nel quadro del viaggio di tali persone non possa essere utilizzato; 12

55 le spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno di tali persone fino all importo indicato nella Tabella delle Garanzie. A.11 Rientro dei minori di età inferiore a 15 anni che viaggiano con l'assicurato In caso di ricovero ospedaliero o di rimpatrio dell'assicurato da parte della Società nel corso del viaggio, se l'assicurato non è accompagnato da nessun Familiare maggiorenne, la Società predispone e prende in carico, per i figli dell'assicurato di età inferiore a 15 anni, assicurati dal presente contratto, ricompresi nel medesimo Certificato di Assicurazione e in viaggio con l'assicurato: il costo di un biglietto aereo di andata e ritorno in classe economica o di un biglietto ferroviario di andata e ritorno in prima classe per un Familiare dell'assicurato o una persona senza vincoli di parentela, residente nello stesso paese dell Assicurato o in un paese limitrofo, al fine di consentire a tale persona di raggiungere i figli dell Assicurato e di prenderli in carico; le spese di rientro anticipato dei figli alla residenza dell'assicurato o della persona da questi designata, entro i limiti del costo di un biglietto aereo in classe economica o di un biglietto ferroviario di 1a classe, a condizione che il titolo di trasporto inizialmente previsto nel quadro del viaggio di tali persone non possa essere utilizzato; le spese di soggiorno (solo pernottamento) della persona incaricata di prendersi cura dei figli dell'assicurato e/o le spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno dei figli dell'assicurato (solo pernottamento) in ogni caso, fino all'ammontare indicato nella Tabella delle Garanzie. La presente prestazione non è in alcun caso cumulabile con le prestazioni Presa in carico del costo di un titolo di trasporto e delle spese di soggiorno riferite ad un Familiare dell Assicurato in caso di ricovero ospedaliero prolungato e Rientro degli accompagnatori e presa in carico delle spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno di cui ai precedenti artt. A.7 e A.10. A.12 Rientro anticipato dell'assicurato In caso di: avvenuto decesso o di ricovero ospedaliero di oltre 48 ore consecutive di un Familiare dell'assicurato; rilevanti danni materiali arrecati all abitazione dell'assicurato o ai locali professionali di proprietà dell'assicurato ovvero da questi affittati o occupati a titolo gratuito, che risultino distrutti per oltre il 50 % e richiedano necessariamente la sua presenza sul posto per attuare i necessari interventi conservativi. a Società mette a disposizione dell'assicurato e di un solo compagno di viaggio assicurato dal presente contratto, tenendo a carico il relativo costo, un titolo di trasporto nei limiti del costo di un biglietto aereo in classe economica o di un biglietto ferroviario di 1a classe, per consentirgli di rientrare alla propria residenza in Italia, a condizione che l'assicurato non possa utilizzare il titolo di trasporto inizialmente previsto nel quadro del viaggio: A.13 Assistenza ai figli dell'assicurato di età inferiore a 15 anni rimasti al domicilio Nel caso in cui uno dei figli dell'assicurato di età inferiore a 15 anni, non in viaggio con l Assicurato, si ammali o subisca un infortunio, la Centrale operativa di Assistenza della Società interviene o predispone l'intervento su richiesta dell'assicurato. All'occorrenza il trasporto del figlio all'ospedale è organizzato dalla Centrale Operativa, che informa l'assicurato in merito allo stato di salute del minore. Tale garanzia è prestata in Italia. A.14 Spese Mediche di emergenza La garanzia prevede il rimborso o pagamento diretto delle spese mediche di emergenza (cure, spese di ricovero ospedaliero, spese farmaceutiche, parcelle professionali) sostenute dall'assicurato in viaggio, entro il limite e previa deduzione della franchigia specificati nella Tabella delle Garanzie. La garanzia prevede anche il rimborso delle spese per cure dentistiche urgenti entro i limiti e previa deduzione della franchigia specificati nella Tabella delle Garanzie, ossia spese determinate da una prestazione dentistica con carattere d'urgenza (che non possa essere rinviata nel tempo per via dei postumi dello stato patologico dell'assicurato) e erogata per le seguenti cure: medicazione, otturazione, devitalizzazione o estrazione. Tali spese dovranno essere esclusivamente prescritte da un'autorità medica in possesso dei diplomi o delle autorizzazioni richiesti nel Paese in cui esercita e legalmente abilitata alla pratica della professione. La garanzia è limitata al rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'assicurato. Qualora l'assicurato abbia diritto a rimborso da parte di uno o più organismi di rimborso o di presa in carico delle spese, l'assicuratore sarà tenuto a rimborsare soltanto la differenza fra le spese effettivamente sostenute e le spese garantite, che rimarranno a suo carico dopo il rimborso All'occorrenza e su espressa richiesta dell'assicurato, la Società può saldare le spese di ricovero ospedaliero direttamente in valuta locale entro i limiti specificati nella Tabella delle Garanzie, a condizione che il centro medico in questione accetti tale forma di pagamento. Tale servizio è soggetto alle disposizioni delle legislazioni Italiana e locale in materia di controllo dei cambi. A.15 Assistenza legale all'estero Qualora l'assicurato sia incarcerato o sia oggetto di mandati d arresto o ordini di cattura, la Società prende a suo carico le spese di assistenza legale fino all'ammontare indicato nella Tabella delle Garanzie. A.16 Interprete telefonico a disposizione Se l Assicurato è degente in ospedale, potrà richiedere un servizio di interprete telefonico che possa favorire i contatti con i medici curanti. con costi a carico della Società, limitatamente ai Paesi nei quali la Centrale Operativa di Assistenza abbia i propri corrispondenti. A.17 Pagamento cauzione penale all'estero Qualora l'assicurato sia incarcerato o sia oggetto di mandati d arresto o ordini di cattura in relazione a fatti non noti prima dell acquisto del viaggio, AIG paga la cauzione penale chiesta all'assicurato, fino all'ammontare indicato nella Tabella delle Garanzie. Presupposto per la concessione di tale copertura è il preventivo versamento di pari importo alla Compagnia. A. 18 Anticipo di denaro In caso di smarrimento o furto di carte bancarie dell'assicurato, dei suoi documenti di identità (quali a titolo esemplificativo - passaporto, visto, carta di identità, patente) e/o del suo biglietto aereo di ritorno, la Società mette a disposizione dell'assicurato una somma massima pari all'importo indicato nella Tabella delle Garanzie per aiutarlo a sostituire quanto sopra. Presupposto per l operatività di tale garanzia è il preventivo pagamento di un pari importo alla Compagnia. A.19 Trasmissione di messaggi urgenti Su espressa richiesta dell'assicurato, la Società trasmette 24 ore su 24 al destinatario i messaggi di carattere urgente e strettamente personale. A.20 Spese di ricerca, soccorso e salvataggio La Società si fa carico del rimborso o pagamento diretto, fino all'ammontare indicato nella Tabella delle Garanzie, delle spese di ricerca, soccorso (inclusa slitta) e salvataggio (incluso elicottero) relative alle operazioni organizzate dai soccorritori civili o militari o dagli organismi che hanno l'obbligo di intervenire in seguito alla scomparsa dell'assicurato o ad un infortunio da questi subito. Possono essere oggetto di rimborso soltanto le spese sostenute dagli organismi abilitati a soccorrere l'assicurato e fatturate all'assicurato. A.21 Protezione carte di credito In caso di smarrimento o furto delle carte di credito dell assicurato, la Società su richiesta specifica e previa comunicazione degli estremi necessari provvede a mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco delle carte suddette. Resta a carico dell Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE A (ad integrazione dell art. 11 Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza delle condizioni di assicurazione) Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa: 13

56 a. l organizzazione diretta, o comunque senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste, salvo quanto previsto nella sezione Condizioni alle quali le prestazioni di assistenza sono effettuate Necessità di previo contatto con la Centrale Operativa di Assistenza ; b. le spese stradali (pedaggio, carburante), di taxi o di dogana e le spese di ristorazione/hotel, salvo quelle previste dalla garanzia; c. in caso di ricovero, il costo di una camera singola, a meno che non sia indicata per ragioni di ordine medico; d. le conseguenze o ricadute di una condizione medica preesistente ; e. i fatti che possono essere penalmente sanzionabili in base alla legislazione del Paese in cui si trova l'assicurato; f. le patologie psicologiche, psichiatriche, nervose o mentali: g. le spese mediche derivanti da diagnosi, controlli o accertamenti relativi ad uno stato fisiologico (ad es. gravidanza) già noto anteriormente alla data di inizio del viaggio; h. le spese mediche o di altra natura relative a trattamenti chirurgici non ritenuti urgenti a giudizio dei medici curanti in loco e posticipabili successivamente al rientro a domicilio; i. le cure termali, riabilitative o fisioterapiche, le spese per occhiali, lenti a contatto, protesi di qualsiasi natura, sedie a rotelle e ausili similari alla deambulazione, esami e test di routine o check-up, test o trattamenti preventivi, esami e test di controllo in assenza di un infortunio o di una malattia inclusi in copertura, j. le spese di trapianto di organi non rese necessarie da un infortunio o da una malattia inclusi in copertura; k. le spese per interventi di chirurgia estetica o ricostruttiva e per trattamenti di benessere, le spese di vaccinazione, per sedute di agopuntura, massoterapia, le cure prestate da un chiropratico o da un osteopata; l. le spese e i trattamenti non prescritti da un'autorità medica abilitata; m. le spese mediche sostenute successivamente al rientro a domicilio n. le spese per contraccettivi; le spese mediche e dentarie di routine; o. le spese per telefonate (eccetto quelle dirette alla Centrale Operativa di Assistenza). Tutte le prestazioni di assistenza non sono altresì dovute: p. nel caso in cui l assicurato disattenda le indicazioni della centrale Operativa, ovvero: i. si verifichino le dimissioni volontarie dell Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso cui questi si trova ricoverato; ii. l Assicurato o chi per lui volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario alla data e con il mezzo indicati dai medici della Centrale Operativa. In questo caso la Società sospenderà immediatamente l assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche solo fino all importo corrispondente al costo del trasporto/rientro rifiutato. Non danno diritto alla prestazione Rientro sanitario dell assicurato di cui all art. 5 della presente Sezione le affezioni o lesioni benigne che possono essere trattate sul posto. Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza. SEZIONE B MESSA IN SICUREZZA DELL ABITAZIONE Oggetto della garanzia La garanzia prevede il rimborso, entro il limite dell importo indicato nella Tabella delle Garanzie, delle spese di messa in sicurezza dei beni dell Assicurato nel caso in cui, durante il viaggio, l abitazione dell Assicurato subisca un furto con effrazione. Esclusioni speciali applicabili alla Sezione B (ad integrazione dell art. 11 Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza delle condizioni di assicurazione) La garanzia non è prestata: 1. per opere non preventivamente autorizzate o eseguite dalla Società 2. per richieste di indennizzo relative a lavori eseguiti in date non ricadenti entro il periodo del viaggio 3. per eventuali importi rimborsati all Assicurato da altri soggetti a qualsiasi titolo 4. nel caso in cui non siano forniti alla Società, su richiesta, i necessari elementi a sostegno della richiesta di risarcimento Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza. SEZIONE C RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI Oggetto della garanzia La Società terrà indenne l Assicurato delle somme che questi sarà tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a Terzi per morte, lesioni personali e danni a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua partecipazione al Viaggio assicurato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali indicati nella Tabella delle Garanzie. Istruzioni in caso di sinistro La denuncia di sinistro deve essere effettuata secondo i termini e le modalità previste al successivo art. 28. L'Assicurato deve allegare alla richiesta di risarcimento ogni documento rilevante ad essa relativo. L Assicurato dovrà altresì astenersi dal fare alcuna ammissione della sua responsabilità, dal fare offerte o pagamenti, accogliere o respingere alcuna richiesta di risarcimento senza l'autorizzazione scritta della Società. La Società potrà a sua discrezione, con le modalità che riterrà più opportune, e fino a quando ne abbia interesse, assumere la gestione di vertenze di danno tanto in sede giudiziale che extragiudiziale in azioni promosse nei confronti dell Assicurato, potendo a tal fine agire anche a nome dell Assicurato stesso. La Società potrà altresì intraprendere azioni legali, a proprie spese e nel proprio esclusivo interesse, per ogni richiesta di risarcimento per danni o indennizzi nei confronti di qualunque altro soggetto terzo. L'Assicurato fornirà alla Società piena assistenza nell attività di difesa o di esercizio dell'azione legale per qualsiasi richiesta di risarcimento; a tale scopo fornirà a AIG Europe tutti i documenti e tutte le informazioni di cui dispone. Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE C (ad integrazione dell art. 11 Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza delle condizioni di assicurazione) Nessun risarcimento sarà dovuto per qualsiasi responsabilità derivante all Assicurato da: a. danni per morte e lesioni personali involontariamente cagionati e subiti da persone aventi con l Assicurato o con la Contraente un regolare contratto di lavoro, quando tali eventi accadano in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni a favore della Contraente o dell Assicurato; b. qualsiasi lesione, perdita o danno traente origine dalla proprietà, dal possesso o dall utilizzo, da parte dell Assicurato, di veicoli a propulsione meccanica, natanti (diversi da imbarcazioni a remi, barchini e canoe) o aeromobili di qualsiasi tipologia, armi da fuoco o di altro tipo c. qualsiasi lesione, perdita o danno traente origine dalla proprietà, possesso, occupazione da parte dell Assicurato di terreni, fabbricati, o altri beni immobili; d. qualunque atto volontario, doloso o comunque illecito compiuto dall'assicurato; 14

57 e. qualsiasi lesione, perdita o danno connessa all attività professionale e/o d Impresa del Contraente e/o Assicurato qualsiasi lesione, perdita o danno traente origine da un contratto stipulato dall Assicurato; f. svolgimento di gare, compresi i relativi allenamenti e prove; g. qualsiasi perdita di natura non pecuniaria diversa dal danno biologico h. qualsiasi danno causato da animali posseduti o custoditi dall'assicurato o da persone di cui è legalmente responsabile; i. perdita o deterioramento accidentale di beni appartenenti, o dati in consegna o custodia all'assicurato e/o Contraente, ai suoi familiari, a chiunque intrattenga un rapporto di lavoro con i predetti soggetti j. danni provocati dall Assicurato a beni di proprietà o in affitto del Contraente o danni a persone dipendenti o collaboratori del Contraente; k. danni derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di veicoli, imbarcazioni, o mezzi di trasporto in genere; l. qualsiasi richiesta di risarcimento presentata in connessione con il fatto che l'assicurato era in uno stato di infermità mentale, o sotto l'influenza di droghe (fatta eccezione per le sostanze medicinali prescritte da un medico autorizzato), di bevande alcoliche o di solventi inebrianti; m. responsabilità per le quali sia previsto un risarcimento in base ad un qualsiasi altro contratto di assicurazione che copra l'assicurato; n. qualsiasi responsabilità derivante da un infortunio occorso ai Familiari dell Assicurato; o. qualsiasi richiesta d risarcimento derivante da malattie veneree, malattie trasmesse sessualmente, AIDS o sindromi correlate; p. responsabilità derivante all Assicurato in forza di clausole o impegni previsti da qualunque contratto sottoscritto o accettato da questi o dal Contraente, a meno che tale responsabilità non sussista in capo all Assicurato indipendentemente dalla espressa previsione in tale contratto. Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE C Danni a cose: le richieste di risarcimento per danni a cose verranno liquidate in base al valore dei beni al momento della perdita e non in base al valore a nuovo o al costo di rimpiazzo, come previsto dall art. 1917, comma 3 del Codice civile italiano. Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza SEZIONE D SPESE LEGALI Oggetto della garanzia La polizza prevede il rimborso, entro l importo indicato nella Tabella delle garanzie, delle spese legali e dei costi di giudizio determinati dalla gestione di richieste di risarcimento promosse dall Assicurato o dai suoi eredi e connesse al risarcimento dei danni derivanti da decesso, malattia o infortunio garantito dalla presente polizza, dell Assicurato durante il viaggio. Qualora, in disaccordo con l Assicurato, la Società ritenga che l azione legale non abbia probabilità di successo o che i costi ad essa associati sarebbero superiori a qualsiasi somma recuperabile a seguito di sentenza, le parti possono rimettere ad un arbitro la decisione circa l opportunità di promuovere l azione. Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE D (ad integrazione dell art. 11 Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza delle condizioni di Assicurazione) Sono esclusi dalla copertura assicurativa: 1. i costi sostenuti per presentare una richiesta di risarcimento nei confronti della Società, dei suoi agenti o rappresentanti o nei confronti di qualunque tour operator, fornitore di servizi alberghieri, vettore o di qualsiasi persona con la quale l Assicurato abbia viaggiato o intenda viaggiare; 2. spese legali, multe, risarcimenti danni ed altri oneri a carico dell Assicurato oggetto di condanna nell ambito di un provvedimento giudiziario; 3. i costi sostenuti nel dar seguito a una richiesta di risarcimento per lesioni fisiche, perdite o danni causati dall attività professionale o d impresa dell Assicurato o verificatisi in relazione a tale attività o nell ambito dell esecuzione di un contratto ovvero traenti origine dal possesso, dall utilizzo o dall occupazione a scopo abitativo (diverso dal viaggio o vacanza), da parte dell Assicurato, di qualsiasi terreno o fabbricato; 4. richieste di risarcimento traenti origine dalla proprietà, dal possesso o dall utilizzo, da parte dell Assicurato, di natanti, aeromobili o veicoli a propulsione meccanica di qualsiasi tipologia, animali, armi da fuoco o di altro tipo; Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE D Come condizione per la copertura prestata in base alla presente sezione: 1. l Assicurato si impegna a seguire le indicazioni fornite dalla Società e dai suoi agenti nella gestione di qualsiasi richiesta di risarcimento; e 2. laddove possibile, l Assicurato deve recuperare tutte le spese sostenute dalla Società e versare a quest ultima gli importi recuperati. 3. qualora necessiti dell'assistenza di un professionista per la difesa o la rappresentanza dei propri interessi in un procedimento giudiziario o amministrativo oppure nel caso di conflitto di interessi con la Società, l Assicurato ha la facoltà di scelta del professionista, purché quest'ultimo sia abilitato secondo la normativa applicabile. 4. In caso di disaccordo tra l'assicurato e la Società sulla gestione del sinistro, le parti possono adire l'autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità. Per l'attività di gestione dei sinistri di cui alla presente copertura, la Società, si avvale dell'impresa IGS s.r.l. - Via Ligabue, Latina (LT) tutela.legale@igsonline.it Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza SEZIONE E MANCATA PARTENZA Oggetto della garanzia La polizza prevede il rimborso, nei limiti dell importo indicato nella Tabella delle Garanzie, dei costi supplementari di viaggio e soggiorno ragionevolmente sostenuti dall Assicurato laddove questi non riesca a raggiungere il punto di partenza originario del viaggio di andata o di ritorno prenotato a causa di disservizi del trasporto pubblico ovvero a causa di incidente o di rottura del veicolo sul quale l Assicurato viaggia. Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE E (ad integrazione dell art. 11 Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza delle condizioni di Assicurazione) E esclusa dalla copertura assicurativa qualsiasi richiesta di risarcimento che sia il risultato di uno sciopero o di una manifestazione sindacale organizzata di cui l Assicurato era a conoscenza o che fosse di pubblico dominio prima dell inizio del viaggio assicurato. Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE E Come condizione per la copertura prestata in base alla presente sezione: 1. l Assicurato deve partire con sufficiente anticipo per arrivare nel luogo di partenza entro e non oltre l ora stabilita; 2. l Assicurato deve chiedere all autorità competente di confermare per iscritto il motivo e la durata del ritardo; 15

58 3. se la richiesta di risarcimento si riferisce alla rottura di un veicolo, l Assicurato deve dimostrare alla Società che il veicolo è stato sottoposto a opportuni interventi di riparazione e manutenzione e che l eventuale intervento di recupero o di riparazione è stato effettuato presso una ditta autorizzata e riconosciuta per gli interventi dalla Casa costruttrice. Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza SEZIONE F BAGAGLIO, DENARO ED EFFETTI PERSONALI Oggetto della garanzia La polizza prevede un indennizzo, nei limiti degli importi e sottolimiti indicati nella Tabella delle Garanzie, per: F1 Bagaglio ed effetti personali La Società rimborsa o sostituisce (a sua discrezione) i beni dell Assicurato in caso di: a) furto, rapina, scippo b mancata riconsegna o danneggiamento a carico del Vettore, degli stessi, entro i massimali specificati nella Tabella delle Garanzie. In caso di smarrimento, furto o danneggiamento di oggetti di valore di proprietà dell Assicurato, così come definiti in polizza, il rimborso è limitato all importo indicato nella Tabella delle Garanzie, da determinarsi considerando il logorio e la perdita di valore. Per tali oggetti la copertura non opera se inseriti nel bagaglio consegnato ad Società di trasporto. Il rimborso è altresì limitato per ogni oggetto all importo indicato nella Tabella delle Garanzie. I corredi fotocineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, ecc.) sono considerati quale oggetto unico. F2 Denaro personale (garanzia valida solo all estero) La polizza prevede un indennizzo, nei limiti dell importo indicato nella Tabella delle Garanzie, in caso di furto di denaro contante o di travellers cheque, a condizione che l Assicurato dimostri di averlo posseduto e tenuto con sé e fornisca la prova del relativo valore. Sarà liquidato un indennizzo non superiore all importo indicato nella Tabella delle Garanzie. F3 Passaporti e documenti di viaggio (garanzia valida solo all estero) In caso di furto, la polizza prevede il rimborso dei costi di sostituzione del passaporto e dei biglietti di viaggio prepagati dell Assicurato, nei limiti dell importo indicato nella Tabella delle Garanzie. F.4- Ritardo nella riconsegna del bagaglio In caso di ritardo, per il viaggio di andata, nella riconsegna del Bagaglio da parte del Vettore, superiore a 12 ore, viene riconosciuto un rimborso - entro il sottolimite indicato nella Tabella delle Garanzie - per le spese sostenute per l acquisto di effetti personali di prima necessità. L importo liquidato per il ritardo nella riconsegna del bagaglio verrà detratto in caso il bagaglio venga dichiarato definitivamente smarrito dall ammontare complessivo pagato per il sinistro. Nota: per le sole sotto-sezioni F1 ed F3 la copertura è estesa allo smarrimento e al furto da autoveicoli, rimorchi o caravan. Tuttavia l indennizzo massimo, in questo caso, è pari a 150 per persona. Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE F (ad integrazione dell art. 11 Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza delle condizioni di Assicurazione) Sono esclusi dalla copertura assicurativa: 1. i danni da rottura di articoli fragili (porcellana, vetro, sculture e apparecchiature video) o di attrezzatura sportiva durante l impiego della stessa, a meno che la rottura non si verifichi durante il trasporto a carico di un Vettore; 2. i danni causati da incendio o altro incidente al mezzo di trasporto sul quale sono trasportati gli oggetti; 3. il furto, incendio, rapina o danneggiamento di cicli, autoveicoli, natanti e attrezzature nautiche, masserizie e attrezzature per sport invernali; 4. telefoni cellulari e smartphones, lettori audio, tablets e personal computers, con i relativi accessori; occhiali da vista, occhiali da sole, protesi dentarie, ponti, lenti a contatto o lenti corneali, arti artificiali o protesi acustiche; 5. logorio, perdita di valore, danno o guasto meccanico o elettrico causato da qualsiasi procedimento di pulitura, riparazione o ripristino, oppure danni causati da fuoriuscite di polveri o liquidi trasportati nel bagaglio dell Assicurato; 6. furto, incendio, rapina o scippo non denunciati alle autorità di Polizia entro 24 ore dalla scoperta dello stesso e per il quale l Assicurato non si faccia rilasciare la copia della denuncia; 7. smarrimento o danneggiamento a carico del Vettore per il quale l assicurato non sia in grado di presentare copia autenticata del P.I.R. (Property Irregularity Report) consegnato dal Vettore al momento della constatazione del danno e della relativa denuncia; 8. ritardata consegna o trattenimento degli effetti dell Assicurato da parte di autorità doganali o di altri funzionari che li trattengano legalmente; 9. denaro contante che l Assicurato non porti sulla propria persona (a meno che non sia custodito in una cassetta di sicurezza); 10. furto, smarrimento o danneggiamento di oggetti di valore consegnati ad impresa di trasporto o comunque non trasportati nel bagaglio a mano dall Assicurato nel corso del viaggio; 11. beni lasciati incustoditi in un luogo aperto al pubblico; 12.furto di beni trasportati sul portapacchi di un veicolo; 13. danni arrecati a valigie, borse da viaggio o bagaglio analogo, a meno che l articolo danneggiato non sia inutilizzabile; 14. denaro trasportato da minori di 16 anni; 15. travellers cheques laddove l istituto di emissione li sostituisca senza alcun addebito (eccezion fatta per le spese per il servizio). Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE F Come condizione per la copertura prestata in base alla presente sezione: 1. La valutazione dell indennizzo sarà effettuata considerando il valore commerciale dei beni sottratti al momento del sinistro, senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso di altri eventuali pregiudizi 2. In caso di responsabilità da parte di un terzo o di un vettore, l indennizzo verrà corrisposto nel limite del capitale assicurato e successivamente a quello del Terzo responsabile, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento già ricevuto non copra l intero ammontare del danno. Istruzioni in caso di sinistro Quanto ai tempi ed alle modalità di denuncia dei sinistri, si applicano gli articoli 28 e 29 che seguono. Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza 16

59 SEZIONE G ANNULLAMENTO E INTERRUZIONE DEL VIAGGIO Oggetto della garanzia La polizza prevede, nei limiti dell importo indicato nella Tabella delle Garanzie, il rimborso: della penale addebitata dall organizzatore del viaggio o dal vettore all assicurato (escluse le quote di assicurazione) e non recuperabile in altro modo, qualora l assicurato sia costretto ad annullare il viaggio della parte di viaggio non usufruita nel caso in cui l assicurato sia costretto ad interrompere il viaggio a seguito di uno dei seguenti eventi improvvisi ed imprevedibili documentati: 1. decesso, malattia o infortunio dell Assicurato; 2. decesso, infortunio o malattia di un Familiare, di un Collaboratore Essenziale della Ditta/Impresa dell Assicurato o di una persona con la quale l Assicurato ha prenotato il viaggio e con la quale pertanto viaggi, ovvero di un Familiare o amico residente all estero presso il quale l Assicurato intende soggiornare. 3. patologie della gravidanza, se la stessa è stata constatata successivamente all emissione della polizza 3. convocazione dell Assicurato in qualità di giurato o testimone (ma non di perito) o messa in quarantena dell Assicurato 4. incidente ad un veicolo che l Assicurato prevedeva di utilizzare per il viaggio, quando l incidente si verifichi entro sette giorni dalla data di partenza prevista e renda il veicolo inutilizzabile, in tali casi l onere della prova ricade in capo all Assicurato; restano comunque esclusi tutti coloro che svolgano le suddette attività ai fini di volontariato e non professionalmente; 5. convocazione in servizio a seguito di emergenza, se l Assicurato è membro delle Forze Armate o di Polizia, appartiene al personale del corpo dei Vigili del fuoco o di un servizio infermieristico o di ambulanza; 6. licenziamento o nuova assunzione dell Assicurato, a condizione che al momento della prenotazione del viaggio l Assicurato non avesse alcun motivo di prevedere il verificarsi di tali situazioni; 7. mancata partenza, su richiesta delle autorità di Polizia, in seguito a incendio, allagamento o furto con scasso a danno dell abitazione o della sede di lavoro dell Assicurato verificatosi durante le 48 ore precedenti alla data di partenza prevista; 8. impossibilità di raggiungere il luogo di partenza, dal luogo di residenza in Italia, a seguito di calamità naturali nella località di residenza o lungo il tragitto verso la località di partenza 9. furto del passaporto, se viene dimostrata l impossibilità al suo rifacimento prima della partenza; 10. cambiamento nella data degli esami scolastici o di abilitazione professionale. Franchigia: in sede di rimborso viene applicata la franchigia prevista dalla Tabella delle Garanzie Validità della garanzia La Garanzia Annullamento, decorre dalla data di effetto della copertura specificata nel Certificato di Assicurazione o dalla data di prenotazione del viaggio se successiva all emissione della polizza. La suddetta garanzia è operativa solo se la polizza è stata emessa: a) entro le ore del secondo giorno feriale (sabato compreso) immediatamente successivo a quello della conferma del primo servizio prenotato oppure b) entro le ore del giorno feriale (sabato compreso) immediatamente successivo a quello della conferma del secondo servizio prenotato, purché il primo servizio sia stato confermato nei sette giorni di calendario antecedenti quello di emissione della polizza c) a copertura dell intera durata del viaggio in partenza dall Italia Qualora la polizza sia stata emessa fuori dai termini suddetti saranno valide tutte le altre garanzie del pacchetto Viaggio Singolo, ad eccezione della garanzia Annullamento Viaggio. Resta fermo ed invariato il premio di polizza. Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE G (ad integrazione dell art. 11 Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza delle condizioni di Assicurazione) Sono escluse dalla copertura assicurativa le richieste di indennizzo : 1. per annullamento o interruzione del viaggio dovuti ad ansia, stress, depressione o qualsiasi disturbo psicologico o psichiatrico; 2. derivanti dalla decisione dell Assicurato di non viaggiare; 3. relative ad eventuali costi supplementari derivanti dal ritardo nella comunicazione dell annullamento all Organizzatore 4. per rinuncia o interruzione del viaggio causata dallo stato di gravidanza; 5. per rinuncia o interruzione del viaggio causata da patologie della gravidanza, se la stessa è stata constatata precedentemente all emissione della polizza, o per rinunce causate da patologie intervenute dall inizio del settimo mese di gestazione; 6. dovute ad annullamento o interruzione del viaggio causati da una malattia o condizione clinica preesistente all emissione della polizza. La presente esclusione si applica all Assicurato, ai Familiari, al Socio/Contitolare della ditta/impresa dell Assicurato, alla persona iscritta contemporaneamente e con la quale l Assicurato ha prenotato il viaggio, ovvero al Familiare o amico residente all estero presso il quale l Assicurato intende soggiornare 6. per il costo del viaggio di ritorno originario se questo è già stato pagato e l Assicurato è costretto a interrompere il soggiorno; 7. per rinunce dovute a mancata vaccinazione obbligatoria o mancato ottenimento di passaporto o visto; 8. per rinunce a seguito di tumulti popolari, scioperi, serrate, blocchi, azioni governative di qualsiasi Paese, indipendentemente dal fatto che tali eventi siano effettivi o minacciati. Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE G Come condizioni per la copertura prestata in base alla presente sezione: 1. Qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti al precedente paragrafo Oggetto della Garanzia, la polizza prevede il rimborso della penale prevista alla data in cui tale evento si è manifestato, purché non superiore a quella effettivamente applicata (art C.C.). Pertanto, la maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a carico dell Assicurato. 2. In caso di Annullamento o Interruzione del Viaggio, la Società indennizzerà l'assicurato, i suoi familiari e due compagni di viaggio, a condizione che gli stessi siano iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con il medesimo certificato di polizza 3. Se il viaggio viene interrotto per cause di ordine medico, l Assicurato deve darne preventiva comunicazione alla Società utilizzando il riferimento della Centrale Operativa di Assistenza indicato nella presente polizza ( ), al fine di ricevere la relativa autorizzazione al rientro, pena la decadenza del diritto all indennizzo. 4. In caso di interruzione del viaggio per uno dei motivi garantiti in polizza, la Compagnia rimborsa il pro-rata della sola quota di soggiorno non usufruito (esclusi i titoli viaggio ed i costi di gestione pratica e assicurativi) dell Assicurato, a partire dalla data di rientro a domicilio; ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno in cui viene effettuato il rientro e quello inizialmente previsto per il rientro vengono considerati come un unico giorno Denuncia del sinistro. Si rimanda alle istruzioni riportate dal successivo art

60 Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza. SEZIONE H RITARDO NELLA PARTENZA E ABBANDONO DEL VIAGGIO (copertura operante solo per i viaggi all estero) Oggetto della garanzia H1. Ritardo nella partenza - La garanzia interviene se la partenza della prima tratta internazionale del viaggio di andata o di ritorno in aereo, nave o treno prenotato dall Assicurato subisce un ritardo dovuto a circostanze imputabili alla Compagnia di trasporto o al Tour Operator, ad esclusione dei fatti conosciuti e avvenuti. Il ritardo deve essere di almeno 12 ore. La polizza prevede un l indennizzo forfettario, entro l importo indicato nella Tabella delle Garanzie, se l assicurato riesce comunque a partire, fatto salvo il diritto di surroga previsto all articolo 1916 del Codice Civile a favore della Società. Il rimborso viene calcolato sulla base dell orario ufficiale comunicato al viaggiatore con il foglio notizie o con il fax di convocazione, fatti salvo i diritti di surroga previsti all art del Codice Civile a favore della Società. H2 Abbandono del viaggio - In alternativa all indennizzo di cui al precedente punto H.1, se l Assicurato si trova nella necessità di annullare il viaggio di andata in conseguenza di un ritardo superiore alle 24 ore, sarà rimborsato un importo pari al valore del viaggio, nei limiti dell importo indicato nella Tabella delle Garanzie, al netto di eventuali importi recuperabili direttamente dall Assicurato, fatto salvo il diritto di surroga previsti all articolo 1916 del Codice Civile a favore della Società. Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE H (ad integrazione dell art. 11 Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza delle condizioni di Assicurazione) 1. In caso di viaggi multi-tratta, non rientra in garanzia la perdita di coincidenza dovuta al ritardo nella partenza del mezzo di trasporto nella prima tratta internazionale del viaggio 2. Per i viaggi in aereo, la garanzia non è operante quando il volo previsto è stato definitivamente cancellato, non si applica in caso di riprotezione su altro operativo aereo e quando la data di rientro prevista, risultante dalla prenotazione iniziale, venga posticipata. 3. Sono esclusi gli eventi connessi ad insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all organizzatore del viaggio assicurato e/o dolo e colpa con previsione dell organizzatore del viaggio e dei passeggeri; nonché i casi di cancellazione definitiva di voli che non vengano riprotetti. Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE H Come condizione per la copertura prestata in base alla presente sezione: 1. l Assicurato deve essersi presentato al check-in entro e non oltre l ora stabilita; 2. l Assicurato deve farsi rilasciare dalla pertinente Compagnia di trasporti o dall autorità competente una dichiarazione scritta che attesti il motivo e l entità del ritardo. 3. Il rimborso è previsto solo nei casi in cui la variazione dell orario di partenza non sia stata ufficializzata dalla compagnia di Trasporto o dal Tour operator nelle 24 ore precedenti la partenza stessa. Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza SEZIONE I SPESE SUPPLEMENTARI PER ASSISTENZA CANI E GATTI Oggetto della garanzia La polizza prevede un indennizzo per ciascun periodo pieno di 24 ore di ritardo nel rientro a domicilio dell assicurato, a copertura di spese aggiuntive per canili e gattili sostenute nel caso in cui l inizio del viaggio di ritorno originariamente prenotato in aereo, nave o treno subisca un ritardo per circostanze che sfuggono al controllo dell Assicurato. Il ritardo deve essere di almeno 24 ore e l indennizzo non può eccedere l importo indicato nella Tabella delle garanzie. Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE I (ad integrazione dell art. 11 Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza delle condizioni di Assicurazione) Sono escluse dalla copertura assicurativa: 1. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da uno sciopero o da un azione industriale di cui l Assicurato era a conoscenza prima dell inizio del viaggio; 2. qualsiasi spesa per canili o gattili sostenuta al di fuori dell Italia o in conseguenza dell applicazione di norme di quarantena. Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE I Come condizione per l applicazione della copertura prestata in base alla presente sezione: 1. l Assicurato deve essersi presentato al check-in entro e non oltre l ora stabilita; 2. l Assicurato deve farsi rilasciare dalla pertinente società di trasporti o dall autorità competente una dichiarazione che attesti il motivo e la durata del ritardo, che non deve essere imputabile all Assicurato; 3. qualsiasi indennizzo liquidato in base alla presente sezione si applica esclusivamente a cani e gatti domestici di proprietà dell Assicurato; 4. l Assicurato deve farsi rilasciare dal canile o dal gattile in questione una dichiarazione scritta che attesti gli ulteriori esborsi sostenuti. Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza. SEZIONE K ASSISTENZA DOMICILIARE Oggetto della garanzia La garanzia copre, nei limiti indicati nella Tabella delle garanzie, il costo dell assistenza domiciliare in Italia a seguito di malattia insorta o di infortunio occorso durante il viaggio e del conseguente rientro ai sensi della prestazione A.5 di cui alla Sezione A della presente polizza. La garanzia è operante a condizione che: 1. l Assicurato presenti una valida richiesta di rimborso delle spese mediche ai sensi del presente contratto ed in relazione al medesimo evento; 2. il medico dell Assicurato certifichi per iscritto la necessità dell assistenza domiciliare; 3. sia stato effettuato il rimpatrio dell Assicurato ai sensi della prestazione A.5 di cui alla Sezione A della presente polizza presente contratto e l assistenza domiciliare sia necessaria subito dopo il rientro in Italia o subito dopo la dimissione dalla struttura ospedaliera in Italia. Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE M (ad integrazione dell art. 11 Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza delle condizioni di Assicurazione) La garanzia non è prestata 18

61 1. per richieste di indennizzo derivanti da un viaggio effettuato in Italia; 2. per eventuali importi rimborsati all Assicurato ai sensi di altri contratti assicurativi e/o da enti di qualsivoglia tipo pubblici o privati; 3. nel caso in cui non siano forniti alla Società, su richiesta, i necessari elementi a sostegno della richiesta di indennizzo. Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza. NORME RELATIVE AL RAPPORTO TRA IMPRESA E CONTRAENTE PREMIO DI ASSICURAZIONE Art. 12 Premio di assicurazione Il premio di assicurazione è determinato in base al numero di persone Assicurate, al livello di copertura prescelto, nonché in base alla selezione o meno di pacchetti opzionali), alla estensione territoriale ed è indicato nel Certificato di Assicurazione, comprensivo di tasse ed imposte governative. Il premio dovrà essere corrisposto dal Contraente anticipatamente rispetto a ciascun Periodo di Assicurazione. Art. 13 Pagamento del premio Il mancato pagamento del premio determina l'applicazione dell'articolo 1901 C.C. Art. 14 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e degli Assicurati relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare l annullamento del contratto assicurativo, il diritto della Società di recedere dallo stesso e/o la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.. Art. 15 Altre assicurazioni Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in caso di sinistro, dandone avviso a tutti gli Assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri, cosi come previsto dall art Codice Civile. In caso di sinistro, la Società sarà tenuta al pagamento della sola quota di perdita in eccedenza rispetto ad altra polizza. Art. 16 Data di conclusione del contratto Il presente contratto si intende concluso al momento del pagamento del premio da parte del Contraente (la data di conclusione coincide con la data di sottoscrizione come definita). Art. 17 Durata dell assicurazione In nessun caso la presente polizza potrà essere rinnovata tacitamente. Art. 18 Modifiche dell Assicurazione Le eventuali modificazioni dell Assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 19 Aggravamento del rischio Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. Inoltre, la Società può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all Assicurato, entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione o ha avuto in altro modo conoscenza dell aggravamento del rischio ai sensi dell art del Codice Civile.. Art. 20 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato (art C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 21 Diritto di ripensamento Non si applica alcun diritto di ripensamento. Art. 22 Competenza territoriale Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l Autorità Giudiziaria del luogo di residenza dell Assicurato. Art. 23 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all Assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato. Art. 24 Legge applicabile al contratto Il presente contratto è regolato dalla legge della Repubblica Italiana. Art. 25 Prova del contratto e rinvio alle norme di legge I rapporti contrattuali sono determinati esclusivamente dal Certificato di Assicurazione, dalle presenti Condizioni di assicurazione e dalle relative eventuali Appendici e Allegati. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le vigenti disposizioni di Legge. Art. 26 Periodo di Prescrizione Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione e/o garanzia in conformità con quanto previsto all art del Codice Civile. Art. 27 Valuta di Pagamento Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia e in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l Assicurato ha sostenuto le spese. NORME IN CASO DI SINISTRO L'Assicurato deve mettersi in contatto con la Società non appena venga a conoscenza di un qualsiasi evento garantito da questa polizza che possa implicare danni fisici o materiali per altre persone. Nel caso che, a causa di una dichiarazione tardiva, vengano pregiudicati gli interessi della Società, l Assicurato perderà qualsiasi diritto di risarcimento. Art. 28 Obblighi in caso di sinistro Qualsiasi sinistro, ad esclusione di quelli relativi alla Sezione A, ed a quelli relativi alla prestazione Interruzione del viaggio di cui alla Sezione G ove sia indicata la necessità di preventiva autorizzazione della Centrale Operativa di Assistenza, deve essere tempestivamente denunciato al Centro di gestione dei sinistri per iscritto entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione del viaggio. In caso di richiesta di indennizzo per Annullamento Viaggio il termine di 10 giorni decorre dall insorgere del motivo che è all origine della rinuncia. La richiesta di risarcimento può essere presentata al Centro di gestione dei sinistri inviando una comunicazione scritta contenente una breve descrizione del sinistro all indirizzo: I.T. Srl sinistri@i4t.it sito web: sinistri.i4t.it 19

62 Corso Regina Margherita, TORINO Tel Fax Dietro segnalazione di un sinistro, verrà inviato all Assicurato un modulo di denuncia sinistro che dovrà essere restituito compilato, unitamente a tutta la documentazione necessaria a provare il sinistro ed il diritto all indennizzo, documentazione che l assicurato dovrà procurare a sue spese. Si prega di osservare altresì gli obblighi in materia di denuncia e prova dei sinistri che sono contenuti nelle sezioni della polizza che descrivono le coperture che intendete attivare. Per prevenire le richieste di risarcimento fraudolente, i dati personali degli assicurati sono archiviati su computer e potranno essere trasferiti ad un sistema centralizzato. Tali dati sono conservati in ottemperanza alla normativa sulla tutela dei dati. Art Richieste di risarcimento per danni al bagaglio Con riferimento alle sezioni F1, F2, F3 ed F4 l Assicurato deve: - in caso di furto i. inoltrare denuncia alle Competenti Autorità di Polizia entro 24 ore dalla constatazione dell evento ii. se i beni oggetto di furto erano sottoposti alla custodia di un terzo (es. albergatore) inoltrare immediato reclamo scritto al terzo responsabile, e chiedere ad esso il risarcimento del danno; - in caso di mancata riconsegna, smarrimento o danneggiamento a carico del Vettore iii. alla constatazione del danno informare immediatamente la Compagnia Aerea o la competente società di trasporti, facendosi rilasciare una copia autentica del modulo di denuncia di danni relativo all evento denunciato (Property Irregularity Report per le Compagnie Aeree o documento equivalente per altro tipo di Vettore); e iv. richiedere il risarcimento alla Compagnia aerea o alla società di trasporti per iscritto, allegando l originale della denuncia v. Nel caso il bagaglio venga considerato definitivamente smarrito, dichiarazione finale di smarrimento emessa dalla Compagnia Aerea con indicazione dell importo riconosciuto a titolo di risarcimento. In ogni caso l assicurato dovrà inviare alla Società la denuncia di furto (in originale, a meno che lo stesso non sia stato trasmesso al vettore responsabile, e in questo caso sarà sufficiente una copia) e fornire la ragionevole prova (es. scontrini o ricevute di acquisto) del possesso dei beni sottratti. Art. 30 Condizioni generali applicate alla gestione delle denunce di sinistro a) L Assicuratore non risponde di perdite o danni causati dalla mancata adozione, da parte dell Assicurato, di ragionevoli misure atte a salvaguardare i propri beni. b) L Assicurato deve compiere ogni ragionevole sforzo per recuperare gli eventuali articoli smarriti o sottratti e collaborare con le autorità per consentire loro di individuare e perseguire gli eventuali responsabili. c) L Assicurato deve compiere ogni ragionevole sforzo per evitare o ridurre qualsiasi danno che potrebbe determinare una richiesta di risarcimento in base alla presente polizza. d) L Assicurato deve conservare i documenti di polizza ai fini della prova della copertura. In caso di sinistro, tali documenti potranno essere richiesti dalla Compagnia per ottenere l esecuzione della prestazione garantita. e) L Assicurato deve collaborare con la Società affinché quest ultima possa rivalersi su altri soggetti o altri assicuratori per recuperare gli importi eventualmente corrisposti. A tale scopo l Assicurato deve fornire alla Società tutte le informazioni richieste e compilare gli eventuali moduli necessari. f) Chiunque tenti di avanzare una richiesta di risarcimento fraudolenta o utilizzi mezzi fraudolenti per formulare una richiesta di risarcimento è passibile di azione legale. Inoltre il sinistro fraudolento non sarà risarcito e la polizza potrà essere annullata. g) L Assicurato deve fornire ad AIG tutti i documenti necessari ai fini della gestione del sinistro. Sono a suo carico gli eventuali costi associati all acquisizione di tali documenti. h) L Assicurato deve conservare gli eventuali articoli danneggiati e spedirli, dietro richiesta, a AIG. Sono a suo carico gli eventuali costi associati. i) Su richiesta della Società, l Assicurato deve accettare di sottoporsi a visita medica. In caso di decesso dell Assicurato, la Società ha facoltà di richiedere un esame autoptico. j) L Assicurato deve rimborsare alla Società, entro un mese dalla relativa richiesta, qualunque importo liquidato ma non garantito dalla presente polizza. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA AI SENSI DELL ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l Italia si adopera per tutelare la privacy dei clienti, dei reclamanti e di tutti gli altri soggetti con cui si rapporta nel corso delle proprie attività. Per "Informazioni Personali" si intendono le informazioni che identificano e si riferiscono all'interessato o ad altri soggetti (es. i familiari dell'interessato). Qualora l'interessato fornisca informazioni su altri soggetti, conferma contestualmente di essere autorizzato a fornire tali informazioni alla nostra Società per gli usi descritti in appresso Tipologia di informazioni raccolte dalla nostra Società e utilizzo possibile delle stesse. Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la nostra Società deve disporre di dati personali che la riguardano e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative (1), secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell assicurazione. Tali dati possono essere raccolti presso di lei o presso altri soggetti (2) e possono essere forniti da lei o da terzi per obblighi di legge (3). Precisiamo che senza i suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano in Italia o all estero come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. catena assicurativa (6). Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all interno della catena assicurativa effettuati dai predetti soggetti. Sulla base del rapporto esistente tra l'interessato e la nostra Società le Informazioni Personali da noi raccolte potrebbero includere: informazioni a fini identificativi e di comunicazione, su carte di credito e conti correnti, informazioni commerciali e sul merito creditizio, dati sensibili sullo stato di salute o le condizioni mediche dell'interessato e altre Informazioni Personali fornite dallo stesso. Le Informazioni Personali possono essere utilizzate per le seguenti finalità: a) Gestione del rapporto assicurativo, es. comunicazioni, trattamento dei sinistri e pagamenti b) Decisioni in materia di fornitura della copertura assicurativa; c) Assistenza e consulenza in materia sanitaria e di viaggio, solo nella misura consentita e in conformità alla legislazione locale d) Prevenzione, rilevamento e indagine su reati commessi solo nella misura consentita dalla e in conformità alla legislazione locale vigente, es. in materia di frode e riciclaggio di denaro e) Accertamento e difesa dei diritti legali anche in sede giudiziaria f) Conformità alle leggi e alle normative, inclusa la conformità alle leggi vigenti in paesi diversi da quello di residenza dell'interessato g) Marketing, solo ove il soggetto interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso; h) Ricerche di mercato e analisi. Condivisione delle Informazioni Personali - AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l Italia con sede a Milano, Via della Chiusa n. 2 (tel , fax ) - privacy.italy@aig.com è il titolare del trattamento (7) dei dati personali. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia come responsabili del trattamento (8). Per conoscere il nominativo dei responsabili del trattamento può contattarci ai recapiti 20

63 indicati sopra chiedendo dell ufficio privacy. Per le suddette finalità le Informazioni Personali potranno essere condivise (10) con altre società del Gruppo e altri soggetti in veste di responsabili del trattamento dei dati, quali broker e altri incaricati della distribuzione, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazione commerciale, professionisti del settore sanitario e altri fornitori di servizi. Per l'elenco delle società del Gruppo che possono accedere alle Informazioni Personali si rimanda al sito Per l'elenco di altri responsabili del trattamento dei dati che potrebbero ricevere le Informazioni Personali, si invita a leggere attentamente la nostra Informativa privacy in forma estesa all'indirizzo riportato di seguito o ancora a scrivere all'indirizzo indicato nella sezione Richieste o domande. Le Informazioni Personali saranno condivise con altri terzi (incluse le pubbliche autorità) se richiesto ai sensi di legge. Se richiesto dalla legislazione vigente, le informazioni personali potranno essere iscritte in appositi registri dei sinistri condivisi con altri assicuratori. Le Informazioni Personali potranno essere condivise con eventuali acquirenti e trasferite all'atto della vendita della nostra Società o della cessione di rami d'azienda, anche in questo caso la condivisione avverrà nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa. I dati sensibili possono essere comunicati solo nei limiti consentiti dalla legge e dalle autorizzazioni dell Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Trasferimento all estero. Le Informazioni Personali potranno essere trasferite all estero, per le finalità indicate in precedenza, in ottemperanza alle relative leggi e normative, a soggetti siti in paesi anche non appartenenti all Unione Europea, ivi compresi gli Stati Uniti e altri paesi in cui vige una legislazione diversa in materia di tutela dei dati personali rispetto a quella applicabile nel luogo di residenza dell'interessato. Sicurezza e conservazione delle Informazioni Personali. Per la tutela delle Informazioni Personali sono state adottate misure legali e di sicurezza idonee. I nostri fornitori di servizi sono attentamente selezionati e viene loro richiesto di adottare misure di tutela adeguate. Le Informazioni Personali saranno conservate per tutto il periodo necessario all'adempimento delle finalità descritte in precedenza. Richieste o domande. L art. 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all interessato specifici diritti (9) tra cui quelli di ottenere dal titolare del trattamento: 1) la conferma dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 2) l indicazione a) dell origine dei dati personali, b) delle finalità e modalità del trattamento, c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici, d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante nominato ai sensi dell art. 5, comma 2, del decreto stesso, e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono venire comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L interessato, inoltre, ha diritto di ottenere: a) l aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l integrazione dei dati; a) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Infine, ai sensi dell art. 7, comma 4 del decreto, l interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 1) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 2) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ulteriori chiarimenti sull'uso delle Informazioni Personali sono riportati nell informativa privacy consultabile all'indirizzo o di cui può essere richiesta copia contattando il titolare indicato nella presente informativa 21

64 Pacchetto Viaggio Singolo Allegato 1 Tabella delle Garanzie I limiti di rimborso indicati per singola prestazione si intendono operanti per persona e per periodo assicurativo. GARANZIE PRESTATE SEZIONE A ASSISTENZA - RIMPATRIO - SPESE MEDICHE RIMBORSO SPESE MEDICHE ALL'ESTERO RIMBORSO SPESE MEDICHE IN ITALIA Sottolimite per spese per cure dentistiche urgenti SEZIONE B MESSA IN SICUREZZA ABITAZIONE SEZIONE C RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI SEZIONE D SPESE LEGALI SEZIONE E MANCATA PARTENZA SEZIONE F BAGAGLIO - DENARO - EFFETTI PERSONALI F1- BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI Sottolimite per singolo articolo Sottolimite cumulativo per oggetti di valore F2-DENARO PERSONALE Sottolimite per contanti F3-PASSAPORTO E DOCUMENTI DI VIAGGIO F4-RITARDO DEL BAGAGLIO SEZIONE G ANNULLAMENTO E INTERRUZIONE VIAGGIO SEZIONE H RITARDO NELLA PARTENZA E ABBANDONO DEL VIAGGIO RITARDO NELLA PARTENZA E ABBANDONO DEL VIAGGIO ABBANDONO DEL VIAGGIO SEZIONE I SPESE SUPPLEMENTARI PER ASSISTENZA CANI E GATTI SEZIONE K ASSISTENZA DOMICILIARE I4T BASIC I4T I4T PLUS Massimale Franchigia Massimale Franchigia Massimale Franchigia ,00 100, ,00 100, ,00 50, ,00 100, ,00 100, ,00 50,00 300,00 100,00 300,00 100,00 300,00 50,00 non assicurata non assicurata. non assicurata. non assicurata. non assicurata. non assicurata ,00 10% min 360, ,00 10% min 360, ,00 10% min 360, ,00 10% min 360, ,00 10% min 360, ,00 10% min 360,00 450,00 70,00 450,00 70, ,00 70,00 700,00 70,00 700,00 70, ,00 70,00 150,00 nessuna 150,00 nessuna 300,00 nessuna 150,00 nessuna 150,00 nessuna 350,00 nessuna 250,00 70,00 250,00 70,00 450,00 70,00 150,00 nessuna 150,00 nessuna 300,00 nessuna 250,00 70,00 250,00 70,00 450,00 70,00 250,00 nessuna 250,00 nessuna 450,00 nessuna nessuna per nessuna per decesso/ricovero decesso/ricovero 20% con min. 20% con min. 800, , ,00 70,00 negli altri casi 70,00 negli altri casi nessuna per decesso/ricovero 15% con min. 70,00 negli altri casi non assicurata non assicurata non assicurata non assicurata non assicurata non assicurata non assicurata non assicurata non assicurata non assicurata non assicurata non assicurata non assicurata non assicurata non assicurata non assicurata non assicurata non assicurata non assicurata non assicurata non assicurata non assicurata non assicurata non assicurata 22

65 GARANZIE PRESTATE SEZIONE A ASSISTENZA - RIMPATRIO - SPESE MEDICHE RIMBORSO SPESE MEDICHE ALL'ESTERO RIMBORSO SPESE MEDICHE IN ITALIA Sottolimite per spese per cure dentistiche urgenti SEZIONE B MESSA IN SICUREZZA ABITAZIONE SEZIONE C RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI SEZIONE D SPESE LEGALI SEZIONE E MANCATA PARTENZA SEZIONE F BAGAGLIO - DENARO - EFFETTI PERSONALI F1- BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI Sottolimite per singolo articolo Sottolimite cumulativo per oggetti di valore F2-DENARO PERSONALE Sottolimite per contanti F3-PASSAPORTO E DOCUMENTI DI VIAGGIO F4-RITARDO DEL BAGAGLIO SEZIONE G ANNULLAMENTO E INTERRUZIONE VIAGGIO SEZIONE H RITARDO NELLA PARTENZA E ABBANDONO DEL VIAGGIO RITARDO NELLA PARTENZA E ABBANDONO DEL VIAGGIO ABBANDONO DEL VIAGGIO SEZIONE I SPESE SUPPLEMENTARI PER ASSISTENZA CANI E GATTI SEZIONE K ASSISTENZA DOMICILIARE I4T PRESTIGE Massimale Franchigia Massimale Franchigia ,00 nessuna ,00 nessuna ,00 nessuna ,00 nessuna 300,00 nessuna 300,00 nessuna 1.000,00 nessuna 1.000,00 nessuna ,00 10% min 360, ,00 10% min 360, ,00 10% min 360, ,00 10% min 360, ,00 nessuna 1.500, ,00 nessuna 3.500,00 nessuna 400,00 nessuna 400,00 nessuna 550,00 nessuna 550,00 nessuna 700,00 nessuna 700,00 nessuna 450,00 nessuna 450,00 nessuna 700,00 nessuna 700,00 nessuna 450,00 nessuna 450,00 nessuna nessuna per decesso/ricovero 10% con min ,00 70,00 negli altri 8.000,00 casi I4T PRESTIGE PLUS nessuna nessuna per decesso/ricovero 10% con min. 70,00 negli altri casi 15 ogni 12 ore, 15 ogni 12 ore, max. 750,00 nessuna max. 750,00 nessuna 5.000,00 nessuna 8.000,00 nessuna 700,00 nessuna 700,00 nessuna 150,00 nessuna 150,00 nessuna 23

66 Dettaglio delle prestazioni di assistenza Garanzia Assistenza sanitaria 24/24 H Consulenza medica telefonica Assicurata Assicurata Rimborso spese telefoniche per contatto con la Centrale Operativa 100,00 Invio di medicinali indispensabili e non reperibili localmente Invio di un medico all'estero nel luogo in cui si trova l'assicurato Trasporto dell'assicurato al centro medico Rientro sanitario dell'assicurato alla propria residenza Rimpatrio della salma Spese funebri in caso di viaggi all'estero Spese per un titolo di trasporto per un familiare in caso di ricovero dell'assicurato superiore a 7 giorni Spese di soggiorno per un familiare in caso di ricovero dell'assicurato superiore a 7 giorni Spese di prolungamento del soggiorno dell'assicurato Spese di prosecuzione del viaggio dell'assicurato e dei suoi accompagnatori Spese per un titolo di viaggio per rientro degli accompagnatori Spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno degli accompagantori Rientro dei minori di età inferiore a 15 anni in viaggio con l'assicurato Rientro anticipato dell'assicurato Assistenza legale all'estero Pagamento cauzione penale all'estero Anticipo di denaro Trasmissione di messaggi urgenti Spese di ricerca, soccorso e salvataggio Spese effettive di invio Spese effettive Spese effettive Spese effettive Spese effettive 3000,00 Biglietto A/R Massimale 75,00 per persona e per giorno, fino a max 750,00 75,00 per persona e per giorno, fino a max 750,00 spese effettive entro il limite del costo al rientro al domicilio Biglietto di ritorno 75,00 per persona e giorno, fino a max 750,00 Spese effettive Biglietto di ritorno 3000, , ,00 Spese effettive 2.000,00 per assicurato, 7.000,00 per sinistro 24

67 AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza Generale per l Italia FASCICOLO INFORMATIVO (ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. IVASS n 35 del 26/05/2010) Contratto di assicurazione Multirischi per la copertura, tra gli altri, dei rischi Assistenza, Malattia e Bagaglio in seguito denominato Assicurazione I4T Viaggio Singolo Medico Bagaglio Gruppi Ed. Marzo 2017 presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa b) Condizioni di Assicurazione c) Informativa sul trattamento dei dati personali d) Allegato 1 Tabella delle Garanzie deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di viaggio. Avvertenza: prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.

68 NOTA INFORMATIVA NOTA INFORMATIVA DANNI Data dell ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: Per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo si rinvia al sito web La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Ai sensi dell art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come Avvertenza dal Regolamento IVASS n. 35. I termini utilizzati nella presente nota informativa assumono il significato definito nell ambito delle condizioni di assicurazione. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell ambito delle Condizioni di Polizza che prevarranno sulla nota informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle condizioni di polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni Generali AIG Europe Limited. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito. La presente polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l Italia, filiale con sede in Via della Chiusa, 2, 20123, Milano, Italia, Tel: Fax Sito web: Indirizzo e mail: info.italy@aig.com (per informazioni commerciali o segnalazione relative alle polizze: assicurazione.viaggi@aig.com ) AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l Italia è soggetta alla vigilanza dell autorità di vigilanza per il mercato assicurativo inglese Prudential Regulation Authority. AIG Europe Limited è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all Albo delle Imprese di assicurazione è I I regimi normativi vigenti in altri Paesi in cui opera AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel Regno Unito. L attività di AIG Europe Limited sul mercato italiano è regolamentata dall IVASS. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Assicuratore 1 L ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a 3,458,500,000 ( ,00), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a 197,118,479 ( ,22) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 1,467,400,000 ( ,69). I dati sono relativi all ultimo bilancio approvato, relativo all anno L indice di solvibilità della compagnia, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 428%. Questo coefficiente è basato sul requisito patrimoniale minimo introdotto dal regime Solvency 1, ottenuto sulla base del Regulatory Return presentato a fine anno dalla compagnia. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 1. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il presente contratto costituisce un assicurazione per i rischi connessi al viaggio ed, ha per oggetto le garanzie descritte in polizza e destinate alla copertura dei Gruppi. Le polizze I4T Viaggio Singolo Medico Bagaglio Gruppi prevedono la copertura di un singolo viaggio per ciascun Assicurato durante il periodo di validità della polizza, a condizione che il viaggio non duri più di 180 giorni. A tal proposito, si richiama l art. 4 della sezione Garanzie di assicurazione. Avvertenza: TUTTE LE GARANZIE offerte sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto della voce Validità Territoriale del Certificato di Assicurazione ed alle voci in nota nelle CGA Esclusione Sanzioni, Esclusione Territoriale e Limitazione di Residenza, degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 delle Garanzie di assicurazione, nonché degli artt. 13, 15, 18 e 29 delle Condizioni Generali di Assicurazione ed a quanto previsto nelle singole sezioni come di seguito indicato nelle Avvertenze Avvertenza: le garanzie previste dalla presente polizza sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto della Tabella delle Garanzie al presente Fascicolo. Di seguito, è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigia usato in polizza: Massimale/Limite indennizzo: ,00 Indennizzo a termini di polizza 5.000,00 Franchigia 100,00 Danno liquidato 4.900,0 Di seguito, è fornita un esemplificazione numerica del meccanismo di indennizzo giornaliero/orario usato in polizza: Indennizzo giornaliero: 10,00 Durata dell evento/sinistro (es. ricovero ospedaliero) 3 giorni Importo indennizzabile 30,00 Oppure Indennizzo ogni 12 ore: 50,00 Durata dell evento/sinistro (es. ritardo del volo) 15 ore Importo indennizzabile 50,00 Le Garanzie delle Sezioni A,C, D,E ed F e sono incluse in tutti i pacchetti I4T Viaggio Singolo Medico Bagaglio Le Garanzie di cui alle Sezioni B, G, H e I sono incluse solo nei pacchetti I4T Viaggio Singolo Medico Bagaglio Prestige Si rinvia alle Sezioni di polizza nonché alla Tabella delle Garanzie delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 2

69 SEZIONE A ASSISTENZA, RIMPATRIO, SPESE MEDICHE DI EMERGENZA Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è prevista l erogazione dei seguenti servizi di assistenza in viaggio: A.1 Consulenza medica telefonica A.2 Invio di medicinali indispensabili e non reperibili localmente all estero A.3 Invio di un medico all estero nel luogo in cui si trova l Assicurato A.4 Trasporto dell Assicurato al centro medico A.5 Rientro dell Assicurato al proprio domicilio A.6 Rientro della salma e Spese funerarie A.7 Presa in carico del costo di un titolo di trasporto e delle spese di soggiorno riferite a un Familiare dell Assicurato in caso di ricovero ospedaliero prolungato A.8 Presa in carico delle spese di prolungamento di soggiorno dell Assicurato A.9 Presa in carico delle spese di ripresa del viaggio dell Assicurato e dei suoi accompagnatori A.10 Rientro degli accompagnatori e presa in carico delle spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno A.11 Rientro dei minori di età inferiore a 15 anni che viaggiano con l Assicurato A.12 Rientro anticipato dell Assicurato A.13 Assistenza ai figli dell Assicurato di età inferiore a 15 anni rimasti al proprio domicilio A.14 Spese mediche di emergenza A.15 Assistenza legale all estero A.16 Interprete a disposizione A.17 Anticipo cauzione penale all estero A.18 Anticipo di denaro A.19 Trasmissione di messaggi urgenti A.20 Spese di ricerca, soccorso e salvataggio A.21 Protezione carte di credito Si rinvia alla SEZIONE A ASSISTENZA, RIMPATRIO E SPESE MEDICHE delle Sezioni di Polizza per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: le garanzie summenzionate di cui alla Sezione A sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto dei numeri 2, 3, 5, 6, 9, , 14,18 e 20 della Sezione A, nonché a quanto previsto alle voci Decorrenza e durata della copertura, Condizioni di intervento della Centrale Operativa di Assistenza, Erogazione delle prestazioni della Centrale Operativa di Assistenza e Circostanze eccezionali riportate nella Sezione A stessa Avvertenza: le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto della Tabella delle Garanzie e della Sezione A Assistenza Rimpatrio e Spese Mediche della Polizza, nonché degli articoli 10 e 11 della polizza SEZIONE B BAGAGLIO, DENARO ED EFFETTI PERSONALI Nei limiti ed alle condizioni di polizza sono previste le seguenti garanzie: B.1 Rimborso o sostituzione del Bagaglio ed effetti personali in caso di: Furto Smarrimento o danneggiamento a carico del Vettore. B.2 Indennizzo a seguito di furto del Denaro personale, nei limiti dell importo indicato nella Tabella delle Garanzie. B.3 Rimborso del costo per la sostituzione di Passaporti e documenti di viaggio. B.4 Rimborso in caso di ritardo nella riconsegna del bagaglio da parte del Vettore durante il viaggio di andata. Si rinvia alla SEZIONE B BAGAGLIO, DENARO ED EFFETTI PERSONALI delle Sezioni di Polizza per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: le garanzie summenzionate di cui alla Sezione B sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione a quanto previsto alla voce Esclusioni speciali applicabili alla Sezione B ed alla voce Oggetto della garanzia della Sezione B e la relativa nota allegata. Avvertenza: le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l attenzione sul contenuto della Tabella delle Garanzie, nonché a quanto previsto alla voce Oggetto della garanzia della Sezione B della Polizza. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alla circostanza del rischio Nullità Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e degli Assicurati relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare l annullamento del contratto assicurativo, il diritto della Società di recedere dallo stesso e/o la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 Si rinvia all art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente e/o l Assicurato devono dare comunicazione scritta all Assicuratore di ogni aggravamento del rischio e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. Inoltre, la Società può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio ai sensi dell'art Codice Civile Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. A tal proposito, si richiamano gli artt. 16 e 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Di seguito, sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune circostanze che possono costituire un aggravamento del rischio: Cambio della destinazione del viaggio da Francia a Stati Uniti. Di seguito, sono indicate a titolo esemplificativo alcune circostanze che possono costituire una diminuzione del rischio: Cambio della destinazione del viaggio da Stati Uniti a Francia. Premi Il premio è limitato al periodo indicato nel Certificato di Assicurazione e dovrà essere corrisposto alla Società da parte del Contraente anticipatamente rispetto a ciascun Periodo di Assicurazione. A tal proposito, si richiamano gli artt. 12 e 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Avvertenza: non sono previsti sconti di premio standardizzati a condizioni predeterminate da parte dell Assicuratore o dell Intermediario. 3

70 Adeguamento del premio e delle somme assicurate Non sono previsti meccanismi di adeguamento del premio e delle somme assicurate. Rivalse Avvertenza: non è previsto il diritto di rivalsa in favore della Società. Ai sensi dell art 1916 del Cod. Civ. laddove sia stato corrisposto un indennizzo, la Società è surrogata, sino al limite di tale indennizzo, nei diritti e nelle azioni dell Assicurato nei confronti di ogni responsabile del danno. Diritto di recesso/ripensamento Avvertenza: non si applica alcun diritto di recesso/ripensamento. A tal proposito, si richiama l art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del Codice Civile. Nell assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro di questo l azione. In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all indennizzo ai sensi dell art Codice Civile. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. La lingua prescelta dalle parti per le comunicazioni relative al presente contratto è l italiano. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione, specificati sul certificato di assicurazione, sono a carico del Contraente. Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti da imposte sui redditi e da altre imposte indirette. Trattamento Fiscale Applicabile al contratto Al contratto sono applicabili le seguenti aliquote di imposta e percentuali di premio: ASSISTENZA IN VIAGGIO 50% del premio a cui si applica imposta del 10% MALATTIA 35% del premio a cui si applica imposta del 18% FURTO BAGAGLIO 12% del premio a cui si applica imposta del 22,25% RITARDO NELLA RICONSEGNA DEL BAGAGLIO 3% del premio, a cui si applica imposta del 21,25% C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI C1. Richieste di prestazioni di assistenza sanitaria 24h e rientro anticipato Avvertenza: per le prestazioni di assistenza, l Assicuratore ricorre ad un soggetto terzo Il servizio assistenza è attivo 365 giorni l anno e può essere contattato ai seguenti numeri: AIG Via della Chiusa Milano Italy Telefono: L Assicurato deve fornire le seguenti informazioni: Numero della polizza Cognome e nome Indirizzo e Recapito telefonico all estero Numero della polizza AIG Europe stipulata Nessuna delle prestazioni "Assistenza, rimpatrio e spese mediche di emergenza" sarà fruibile qualora l Assicurato non abbia preventivamente contattato la Società alle condizioni sopra specificate. Gestione del caso di assistenza Con riferimento alla Garanzia A, soltanto le autorità mediche della Centrale Operativa di Assistenza sono abilitate a decidere in merito al rimpatrio, alla scelta dei mezzi di trasporto e al luogo di ricovero ospedaliero nonché in merito alla necessità dell invio di un medico all estero e, all'occorrenza, si mettono in contatto con il medico curante che è intervenuto sul posto e/o con il medico di base. Le spese di qualsiasi tipo sostenute dall Assicurato in relazione alle garanzie prestate ai sensi della presente sezione di polizza verranno rimborsate solo se approvate e coordinate dalla Centrale Operativa di Assistenza, salvo le spese effettuate per ragioni di urgenza quando l Assicurato si trovi nell impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza in tempo utile, anche tramite terze persone. A tal proposito, si richiamano quanto previsto alle voci Condizioni di intervento della Centrale Operativa di Assistenza ed Erogazione delle prestazioni della Centrale Operativa di Assistenza per gli aspetti di dettaglio. C2. Denunce di sinistri con richieste di indennizzo Avvertenza: qualsiasi sinistro, ad esclusione di quelli relativi alla sezione A, ed a quelli relativi alla prestazione Interruzione del Viaggio di cui alla sezione G (per i quali deve essere richiesto l intervento diretto della Centrale Operativa di Assistenza), deve essere tempestivamente denunciato alla Società per iscritto entro 10 giorni dalla conclusione del viaggio allegando alla richiesta di risarcimento una breve descrizione del sinistro. In caso di richiesta di indennizzo per Annullamento Viaggio il termine di 10 giorni decorre dall insorgere del motivo che è all origine della rinuncia. Su richiesta della Società, l Assicurato deve accettare di sottoporsi a visita medica. In caso di decesso dell Assicurato, la Società ha facoltà di richiedere un esame autoptico. Si richiamano gli artt. 28, 29 e 30 delle Garanzie di assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi alle procedure liquidative. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all Assicuratore ed indirizzati alternativamente a: AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l Italia Servizio Reclami Via della Chiusa, Milano Fax e mail: servizio.reclami@aig.com 4

71 Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a: IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, Roma contestualmente chiedendo l attivazione della procedura FIN NET eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; i reclami già presentati direttamente all Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all Assicuratore e dell eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l IVASS, ai fini dell avvio dell istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l Autorità Giudiziaria. Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l IVASS faciliterà le comunicazioni tra l autorità competente e il Contraente Arbitrato. L assicurato, qualora desiderasse sporgere reclamo in merito ad un prodotto assicurativo di AIG acquistato on line, potrà altresì utilizzare la piattaforma on line della Commissione europea per la Risoluzione delle Controversie, che si trova al seguente indirizzo: ARBITRATO Non si applicano clausole arbitrali, salvo che per la garanzia Spese Legali di cui alla Sezione D. Con riferimento alla Garanzia D Spese Legali, qualora in disaccordo con l Assicurato, la Società ritenga che l azione legale non abbia probabilità di successo o che i costi ad essa associati sarebbero superiori a qualsiasi somma recuperabile a seguito di sentenza, le parti possono rimettere ad un arbitro la decisione circa l opportunità di promuovere l azione. A tal proposito, si richiama la voce Oggetto della garanzia della Sezione D. GLOSSARIO Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione. Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione. Assicurato Assicurazione Certificato di polizza Codice delle Assicurazioni Contraente Danno indennizzabile Franchigia Indennizzo IVASS Massimale Polizza Premio nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo. l operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto. Il documento, rilasciato dall assicuratore, che attesta l esistenza dell assicurazione. Dal certificato deve risultare, tra l altro, il periodo di assicurazione per il quale l assicurato ha pagato il premio. il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato. il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l Assicurato. danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo. l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'assicurato tiene a suo carico e per il quale l Assicuratore non riconosce l indennizzo. la somma dovuta dall Assicuratore all Assicurato in caso di sinistro. Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli. l obbligazione massima dell Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia. il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione. il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. 5

72 Risarcimento Rischio Rivalsa Sinistro Assicuratore Surrogazione la somma dovuta dall Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro. la probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. il diritto che spetta all Assicuratore nei confronti dell Assicurato e che consente all Assicuratore di recuperare dall Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. La società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l attività assicurativa, autorizzata dall IVASS e sottoposta alla sua vigilanza. la facoltà dell Assicuratore che abbia corrisposto l Indennizzo di sostituirsi all Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo. AIG Europe Limited, Rappresentanza Generale è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l Italia Il Rappresentante Legale Marco Dalle Vacche 6

73 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE AI SENSI DELL ART. 166 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI, SI RICHIAMA L ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE CLAUSOLE EVIDENZIATE IN GRASSETTO E CONTENENTI: DECADENZA, NULLITA, LIMITAZIONI DI GARANZIA OVVERO ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE. IL PRESENTE DOCUMENTO È VALIDO SOLTANTO A CONDIZIONE CHE SIA EMESSO DA AIG EUROPE LIMITED O DA BROKER/INTERMEDIARI AUTORIZZATI DA AIG EUROPE LIMITED E A CONDIZIONE CHE SIA STATO VERSATO IL RELATIVO PREMIO ASSICURATIVO. DEFINIZIONI Le Definizioni hanno valore convenzionale ed integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale. Assicurato La persona fisica, residente in Italia, il cui nominativo è indicato sul Certificato di Assicurazione e il cui interesse è protetto dall Assicurazione. Assicurazione Il presente contratto di assicurazione. Attività sportiva Sono da intendersi in garanzia le attività sportive accessibili al pubblico, a condizione che siano svolte a cura di organizzazioni sportive autorizzate, con la guida di istruttori autorizzati e qualificati, con l utilizzo di tutte le attrezzature di sicurezza prescritte e nel rispetto delle procedure di sicurezza richieste. Bagaglio Valigie, bauli, bagaglio a mano dell'assicurato e relativo contenuto, purché si tratti di effetti personali così come definiti di seguito, portati con sé dall'assicurato nel corso del viaggio ovvero di oggetti acquistati durante il viaggio stesso Centrale Operativa di Assistenza La struttura in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell anno, che organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste alla Sezione A della presente polizza, su richiesta dell Assicurato. Centro di gestione dei sinistri L ufficio che si occupa di gestire e liquidare, per conto della Società, i sinistri diversi da quelli relativi alla Sezione A della polizza (per i quali è necessario contattare la Centrale Operativa di Assistenza). Certificato di Assicurazione Il documento contenente i nominativi e gli altri dati delle persone assicurate in base al presente contratto, consegnato al Contraente. Il certificato di Assicurazione costituisce prova dell assicurazione di cui al presente documento. Collaboratore essenziale Una persona che lavori presso la sede di lavoro dell Assicurato e la cui assenza dal luogo di lavoro, se concomitante con quella dell Assicurato, impedirebbe il normale svolgimento dell attività. Compagno di viaggio: la persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela con l Assicurato, risulta regolarmente iscritto al medesimo viaggio con l Assicurato e sulla stessa pratica. Condizione medica Preesistente Qualsiasi condizione medica relativa a infortunio o malattia che diagnosticata o meno al momento dell acquisto della polizza sia stata comunque oggetto di consultazione o esame da parte di un medico, di trattamento medico, di ricovero ospedaliero o prescrizione di medicine o accertamenti durante un periodo di 24 mesi precedenti la data di emissione della polizza stessa. Contraente Il soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula il contratto di assicurazione per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri Danno materiale Qualsiasi alterazione, deterioramento, perdita e/o distruzione di un bene o di una sostanza, inclusa qualunque lesione fisica subita da animali. Denaro Monete, banconote, lettere di credito, voucher, carte di credito/debito/revolving, carte telefoniche, vaglia postali, travellers cheques, buoni benzina purché il tutto sia in possesso dell Assicurato nella misura strettamente necessaria per gli spostamenti, i pasti, la sistemazione alberghiera e le spese personali durante il Viaggio assicurato. Effetti personali Articoli inclusi nel bagaglio dell Assicurato ed essenziali per il viaggio, inclusi gli oggetti di valore alle condizioni per gli stessi previste. Non sono considerati effetti personali essenziali i gioielli, i profumi e gli alcolici, i documenti personali, valori e biglietti di viaggio. Estero Mondo intero, esclusi il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino Età L età dell Assicurato nel momento in cui il suo nominativo viene incluso in polizza. Per il calcolo dell età si considera l età anagrafica, ovvero gli anni interamente compiuti dall Assicurato Familiare Marito, moglie, genitore, suocero/suocera, fratelli, sorelle, figli/e, convivente more uxorio, nonni, nipoti, generi, nuore, cognati/e, matrigna, patrigno Franchigia/Scoperto Somma determinata in maniera forfetaria nel contratto, che rimane in carico dell'assicurato in caso di indennizzo conseguente ad un sinistro. Guerra Guerra, dichiarata o meno, o attività belliche, incluso l impiego di forza militare da parte di qualsiasi Stato sovrano per fini economici, geografici, nazionalistici, politici, razziali, religiosi o di altro tipo Infortunio Qualsiasi evento che sia dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna e che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili Lesione corporale Qualsiasi lesione fisica subita da una persona Malattia Qualsiasi alterazione dello stato di salute diversa dall infortunio, clinicamente ed oggettivamente constatata da un'autorità medica abilitata durante la vigenza del contratto. Massimale La somma massima, stabilita nella polizza, fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia Oggetti di valore Apparecchiature fotografiche, audio, video ed elettriche di qualunque tipo (compresi CD, DVD, audio e videocassette), telescopi e cannocchiali, oggetti di antiquariato, gioielli, orologi, pellicce, articoli di pelletteria, pelli animali, articoli in seta, pietre preziose e articoli contenenti o realizzati con oro, argento o metalli preziosi. Polizza Il documento che prova l assicurazione, emesso prima dell inizio del viaggio Ricovero ospedaliero/degenza La permanenza in istituti di cura, ospedali, cliniche regolarmente abilitate e in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione di trattamenti medici e che abbia una durata di almeno 24 ore. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l Assicurazione. Le richieste di risarcimento ricollegabili ad un medesimo evento costituiscono un solo e medesimo sinistro. Società AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l Italia Via della Chiusa, Milano (Italia) Sito internet: Sport invernali Sci, sci su rotelle, monosci, sci di fondo, sci fuori pista (soltanto in presenza di una guida ufficiale), snowboard, skiboard, motoslitta, slitta, slittino o pattinaggio su ghiaccio. Terzi Qualsiasi persona fisica o giuridica ad esclusione dell'assicurato, dei suoi Familiari, ascendenti, discendenti e delle persone che viaggiano con l'assicurato, degli incaricati dell'assicurato, siano essi alle dipendenze o meno dell'assicurato, nell'esercizio delle loro funzioni Mezzo di trasporto pubblico Treni, autobus, tram, pullman o traghetti che operino ad orari fissi e regolari. Validità Territoriale Si intende l area geografica di destinazione del viaggio, indicata nel Certificato di Assicurazione, in riferimento alla quale le garanzie vengono attivate e le prestazioni vengono fornite al verificarsi dell evento/sinistro Italia il territorio della Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino, la Città del Vaticano. Europa/Mediterraneo il continente europeo ad ovest dei Monti Urali, ivi comprese le isole attigue e i paesi non europei che si affacciano sul Mediterraneo. Mondo intero: qualunque regione del mondo; sono comunque sempre esclusi, (vedi Nota di seguito Esclusione Territoriale) Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria, Sudan, Crimea (regione dell Ucraina). Viaggio Il viaggio, la vacanza, il soggiorno o la locazione che ha inizio in Italia nella data inserita in Data di inizio viaggio e termina in Italia nella data inserita in Data di fine viaggio Si intende per viaggio qualsiasi spostamento che implichi un pernottamento a più di 50 km dal luogo di residenza in Italia 7

74 La durata massima del singolo viaggio assicurato, all interno del pacchetto prescelto, non potrà essere superiore a 180 giorni. Qualora l Assicurato, nel corso di validità della presente Polizza, soggiorni all estero per un periodo di tempo ininterrotto superiore a quanto stabilito nella presente clausola, tutte le prestazioni conseguenti a sinistri verificatisi successivamente alla scadenza di 180 giorni non sono dovute. Nota: Esclusione sanzioni: La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'unione Europea o degli Stati Uniti d'america. Esclusione territoriale: La presente polizza non fornisce copertura in relazione a responsabilità, perdite o danni direttamente o indirettamente derivanti da viaggi effettivi o anche solo pianificati in, verso o attraverso i seguenti Paesi o Territori: Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria, Sudan, Crimea (regione dell Ucraina). Limitazione residenza: La presente polizza fornisce copertura solo a Contraenti/Assicurati residenti in Italia e non è operante nei confronti di Contraenti/Assicurati non residenti in Italia Questa polizza non fornisce alcun tipo di copertura o indennizzo: a favore di terroristi o membri di organizzazioni terroristiche, trafficanti di narcotici, fornitori di armi nucleari, chimiche o biologiche, in caso di sinistro, perdita, malattia, infortunio o responsabilità personale per spese sostenute direttamente o indirettamente; se l assicurato viaggia verso una specifica nazione o area per le quali il Ministero degli Esteri della Repubblica Italiana sconsiglia di viaggiare e/o soggiornare. In tale evenienza, limitatamente alle polizze Viaggio Singolo, se la pronuncia del Ministero degli Esteri fosse successiva all acquisto della polizza ma antecedente alla partenza del viaggio, la Società rimborserà il premio versato. La presente esclusione non si applica alla sezione E Mancata partenza, G Ritardo nella partenza e abbandono del viaggio. GARANZIE DI ASSICURAZIONE OGGETTO Art. 1 Oggetto dell assicurazione Il presente contratto costituisce un assicurazione viaggio ed ha per oggetto le garanzie descritte alle successive sezioni di polizza. Le garanzie assicurative sono prestate fino a concorrenza dei relativi massimali assicurati, da intendersi quale disponibilità massima per persona e per periodo assicurativo. Per conoscere quali franchigie, massimali e somme assicurate trovano applicazione, occorre consultare la Tabella di cui all Allegato 1 Tabella delle Garanzie. In caso di dubbi riguardo alla copertura prescelta o per ulteriori informazioni, l Assicurato rivolgersi alla propria Agenzia di viaggi o contattare i seguenti riferimenti: Tel : E mail info@i4t.it Art. 2 Assicurati La presente assicurazione è prestata, sulla base del prodotto e del livello di copertura indicati nel Certificato di Assicurazione, a favore degli Assicurati, individuati dallo stesso Contraente al momento della sottoscrizione della polizza ed indicati nel Certificato di Assicurazione, in relazione a ciascuno dei quali sia stato conteggiato e corrisposto il relativo premio di assicurazione. Art. 3 Persone assicurabili I viaggiatori residenti in Italia. Gruppo: i viaggiatori iscritti allo stesso viaggio contemporaneamente, il cui nominativo è indicato sul medesimo Certificato di Assicurazione in quanto coperti dallo stesso contratto. Gli infant (bambini da 0 a 24 mesi) possono essere assicurati solo se inclusi nella stessa polizza di un assicurato maggiorenne Art. 4 Delimitazione temporale delle Prestazioni La durata delle coperture offerte con la presente polizza coincide con la durata del Viaggio, così come definito. Tuttavia, il presente pacchetto è valido per un periodo massimo di 180 giorni dalla Data di effetto della copertura indicata nel Certificato di Assicurazione. Inoltre la polizza ha validità ed efficacia: c) se è stata emessa a copertura dell intera durata del viaggio in partenza dall Italia d) se è stata emessa entro le ore 24 del giorno precedente quello di inizio del viaggio oggetto di assicurazione e) se il relativo premio è stato pagato. Art. 5 Delimitazione Territoriale Delle Prestazioni La polizza ha effetto con riferimento ad una delle seguenti aree geografiche, a scelta dal contraente: Italia, Europa/Mediterraneo, Mondo intero. La scelta del contraente è determinata dalla tariffa pagata. Nota: Esclusione sanzioni: La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'unione Europea o degli Stati Uniti d'america. Esclusione territoriale: La presente polizza non fornisce copertura in relazione a responsabilità, perdite o danni direttamente o indirettamente derivanti da viaggi effettivi o anche solo pianificati in, verso o attraverso i seguenti Paesi o Territori: Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria, Sudan, Crimea (regione dell Ucraina). Limitazione residenza: La presente polizza fornisce copertura solo a Contraenti/Assicurati residenti in Italia e non è operante nei confronti di Contraenti/Assicurati non residenti in Italia. Questa polizza non fornisce alcun tipo di copertura o indennizzo: a favore di terroristi o membri di organizzazioni terroristiche, trafficanti di narcotici, fornitori di armi nucleari, chimiche o biologiche, in caso di sinistro, perdita, malattia, infortunio o responsabilità personale per spese sostenute direttamente o indirettamente; se l assicurato viaggia verso una specifica nazione o area per le quali il Ministero degli Esteri della Repubblica Italiana sconsiglia di viaggiare e/o soggiornare. In tale evenienza, limitatamente alle polizze Viaggio Singolo, se la pronuncia del Ministero degli Esteri fosse successiva all acquisto della polizza ma antecedente alla partenza del viaggio, la Società rimborserà il premio versato. Art. 6 Massimali assicurati 8

75 Le coperture assicurative sono prestate fino a concorrenza dei relativi massimali assicurati o somme assicurate a seconda del livello di copertura prescelto, così come riportato nella Tabella delle Garanzie: massimali e somme assicurate sono da intendersi quale disponibilità massima per persona e per periodo assicurativo. Art. 7 Convenzioni sanitarie Qualora il viaggio sia effettuato in un paese dell Unione europea e l Assicurato abbia ritirato la Tessera Europea di assicurazione Malattia (TEAM) presso l ufficio ASL locale di residenza in Italia, e la esibisca per il pagamento delle Spese Mediche, non troverà applicazione la franchigia di 100,00 (cento) per ogni sinistro indennizzabile in base alla Sezione A (voce Spese Mediche di emergenza). Art. 8 Condizioni relative allo stato di salute valide per tutte le sezioni di polizza La polizza contiene alcune clausole contrattuali che riferiscono la copertura assicurata (o l esclusione) allo stato di salute dell Assicurato, dei Familiari che non necessariamente viaggiano con l Assicurato e del compagno di Viaggio ma dalla cui salute dipende il viaggio dell Assicurato. In ogni caso, è stabilito e convenuto che la copertura non è prestata per condizioni mediche preesistenti dell Assicurato o delle persone suddette. In proposito si rinvia anche alla Definizione di Condizione medica preesistente e all articolo 11 relativo alle Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza Art. 9 Franchigie/Scoperti Le singole sezioni di polizza prevedono la liquidazione del sinistro previa applicazione di franchigie e/o Scoperti a carico dell Assicurato, il cui importo è determinato secondo quanto previsto alle rispettive sezioni e riportato nella Tabella delle Garanzie Art. 10 Attività sportive Attività sportive a) Sono sempre incluse in copertura le attività elencate qui di seguito, a condizione che: non siano configurabili come gare/tornei /allenamenti/prove; non siano svolte a livello professionistico; vengano effettuate sotto la guida di istruttori esperti e qualificati, all interno delle linee guida previste e con l utilizzo di tutte le attrezzature di sicurezza eventualmente raccomandate badminton, banana boat, baseball, bowling, canottaggio (l assicurazione non copre la responsabilità personale), corsa, canoa/kayak (solo in fiumi di livello non superiore al livello 2), cricket, curling, ciclismo, escursioni/trekking/passeggiate a piedi (purché sotto i metri), escursioni in mongolfiera, golf, ginnastica, immersioni fino a 30 metri (in presenza della prescritta abilitazione o con l assistenza di un istruttore qualificato), indoor climbing (su muro artificiale), navigazione a vela (ma solo con equipaggio qualificato/in acque costiere/l assicurazione non copre la responsabilità personale), navigazione da diporto (solo con equipaggio qualificato / in acque costiere / l assicurazione non copre la responsabilità personale), orienteering, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, pattinaggio a rotelle/su rollerblade, pesca, pesca di altura, rafting in acque impetuose (solo su fiumi di livello non superiore al livello 4), skateboard (con utilizzo di protezioni e casco), racketball, rackets, snorkeling, softball, squash, surf, tennis da tavolo, tennis, tiro alla fune, tiro al piattello, tiro con l arco, windsurf (l assicurazione non copre la responsabilità personale). b) Sono escluse in ogni caso dalla copertura assicurativa le seguenti attività: alpinismo/scalata su roccia, arti marziali, attività equestri, attività speleologiche, base jumping, bunjee jumping, biathlon, black water rafting, BMX acrobatico/a ostacoli, bob/skeleton, bouldering, boxe, caccia, caccia grossa, canyoning, cave tubing ciclo cross, drag racing, deltaplano, discesa in grotte/attività speleologiche, go kart, heliski, high diving (con tuffi da un altezza superiore ai 5 metri), hockey su ghiaccio, ice speedway, jet boat, judo, karate, kendo, kite surf, pentathlon moderno, motociclismo, uso di motoslitte, rally, paracadutismo, paracadutismo ascensionale, parapendio, polo, prove di velocità/prove a cronometro, pugilato, powerlifting, quad, rap jumping river boarding, river bugging, rodei, hockey su pattini a rotelle, prove di endurance rugby, salto dal trampolino, scalate/trekking/escursioni a piedi sopra i metri sci acquatico, sci acrobatico, sollevamento pesi, sports invernali, sci, salto con gli sci d acqua, skidoo, skydiving, tiro con armi di piccolo calibro, triathlon, tiro a segno, volo, volo su ultraleggeri, wrestling. Art. 11 Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza Sono escluse dalla copertura assicurativa le richieste di risarcimento derivanti o traenti origine da: a. qualsiasi condizione medica (relativa a malattia o infortunio) denunciata quale causa di attivazione della garanzia, che sia stata oggetto di consultazione o esame medico e/o di cure o trattamenti, oppure che si sia manifestata e/o sia stata contratta nei 24 mesi precedenti la data di emissione della polizza. b. un viaggio effettuato : (i) se l Assicurato viaggia contro il parere di un medico; (ii) se l Assicurato viaggia allo scopo di ricevere cure mediche; (iii) se l Assicurato è in lista di attesa per il ricovero in ospedale o se attende di ricevere l esito di esami o accertamenti clinici; (iv) se l'assicurato ha ricevuto una prognosi terminale; (v) se l Assicurato soffre di ansia, stress, depressione o qualsiasi disturbo psicologico; c. patologie della gravidanza oltre il sesto mese compiuto, interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni; d. guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, potere militare o usurpazione di potere governativo o militare; e. perdita o danno causato, direttamente o indirettamente da qualsiasi governo, autorità pubblica o locale che danneggi o trattenga legalmente i beni dell Assicurato; f. tumulti, scioperi o sommosse di qualunque tipo; g. perdita o danneggiamento di qualsiasi bene, salvo il caso di smarrimento o danneggiamento a carico del Vettore, oppure perdita, spesa o passività derivante da: (i) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi scoria nucleare derivante da combustione nucleare; oppure (ii) radioattività, tossicità, esplosività o qualsiasi altra proprietà rischiosa di qualsiasi attrezzatura nucleare esplosiva o relativo componente; h. perdita, distruzione o danno direttamente causati da onde di pressione derivanti da qualsiasi aeromobile o altro oggetto volante che viaggi ad una velocità pari o superiore a quella del suono; i. un sinistro occorso mentre l Assicurato si trova in, sta salendo su o sta uscendo da qualsiasi aeromobile, tranne che in qualità di passeggero pagante di un aeromobile munito di regolare licenza di trasporto passeggeri; j. attività di lavoro manuale k. utilizzo di un motoveicolo a due ruote, se non sono state rispettate le regole di circolazione previste, se l assicurato non indossa il casco o eventuali altri dispositivi di sicurezza previsti e resi obbligatori dalle norme locali sulla circolazione, e se l assicurato (o la persona alla guida del mezzo) non è in possesso della prescritta autorizzazione alla guida per il Paese in cui il mezzo viene utilizzato. l. qualunque altro danno connesso all evento denunciato e non coperto dalla presente assicurazione; m. sopraggiunto fallimento e/o insolvenza del tour operator, della compagnia aerea o di qualunque altra società, ditta o persona ovvero dal fatto che qualsiasi dei suddetti soggetti non sia in grado o si rifiuti di onorare uno qualunque dei propri impegni nei confronti dell Assicurato; 9

76 n. coinvolgimento dell Assicurato in qualsiasi atto doloso, illecito o criminoso, oppure se l assicurato è incluso in un database (governativo o di polizia) di terroristi o sospetti tali, membri di organizzazioni terroristiche, trafficanti di narcotici e droghe o fornitori di armi nucleari, chimiche o biologiche. o. esercizio di qualsiasi attività definita all art. 10 par. b p. corse, gare, campionati, prove eliminatorie, esercitazioni ufficialmente organizzate o allenamenti in vista di detti eventi; q. suicidio, tentato o consumato, dell Assicurato, oppure autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane); r. situazioni in cui l Assicurato sia in stato di ebbrezza o sotto l influsso di sostanze stupefacenti, ovvero correlate al consumo di alcool o di sostanze non prescritte da un medico. o qualsiasi altra proprietà rischiosa di qualsiasi attrezzatura nucleare esplosiva o relativo componente; s. eventi per i quali, al momento della perdita, del danno o della passività indennizzabile a termini di polizza, è in corso un altra polizza a copertura della stessa perdita, dello stesso danno o della stessa passività. In questi casi la società sarà tenuta al pagamento della sua sola quota. SEZIONI DI POLIZZA SEZIONE A ASSISTENZA, RIMPATRIO, SPESE MEDICHE DI EMERGENZA Oggetto della garanzia La Società mette a disposizione dell Assicurato, in caso di malattia o infortunio durante il viaggio assicurato, le prestazioni di seguito descritte tramite contatto con la Centrale Operativa di Assistenza, in funzione e24 ore su 24 Decorrenza e durata della copertura Le coperture regolate dalla presente sezione sono prestate in caso di infortunio o malattia dell'assicurato, 24 ore su 24 per tutta la durata del viaggio, così come definito. Condizioni alle quali le prestazioni di assistenza sono effettuate. Necessità di previo contatto con la Centrale Operativa di Assistenza Nel caso in cui intenda attivare una qualsiasi fra le garanzie di cui alla presente Sezione A, l Assicurato (o, in alternativa, un familiare, un compagno di viaggio, l Autorità o l ente medico che hanno in cura l Assicurato) deve contattare immediatamente la Centrale Operativa di Assistenza al numero sotto indicato in modo che essa possa verificare i presupposti di operatività della copertura e organizzare l esecuzione delle prestazioni previste, in conformità con le condizioni di assicurazione. Ove ciò sia oggettivamente impossibile, in tal caso l Assicurato deve contattare la Centrale Operativa di Assistenza appena possibile e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L inadempimento di tali obblighi di contatto della Centrale Operativa di Assistenza può comportare la decadenza dal diritto alle prestazioni di assistenza, ai sensi dell art C.C. In tutti i casi previsti dalle garanzie di seguito precisate soltanto le autorità mediche della Centrale Operativa di Assistenza sono abilitate a decidere in merito al rimpatrio, alla scelta dei mezzi di trasporto e al luogo di ricovero ospedaliero nonché in merito alla necessità dell invio di un medico all estero e, all'occorrenza, si mettono in contatto con il medico curante che è intervenuto sul posto e/o con il medico di base. La Centrale Operativa di Assistenza ha il diritto di richiedere all'assicurato i titoli di trasporto non utilizzati. Le prenotazioni per servizi di trasporto vengono effettuate dalla Centrale Operativa. La Centrale operativa risponde al seguente numero telefonico: indicando al momento della chiamata: Cognome e nome dell Assicurato Numero di polizza Travel Guard in possesso dell Assicurato Natura della richiesta di intervento Recapiti indirizzo, numero di telefono) ove l assicurato è reperibile. Recapiti dell Ospedale/ Istituto di Cura/ Clinica dove l Assicurato è ricoverato Recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l Assicurato. Centrale Operativa di Assistenza Telefono: Circostanze eccezionali AIG Europe Limited e la Centrale Operativa non possono essere ritenute responsabili degli eventuali i ritardi o impedimenti nell'erogazione dei servizi di cui alle garanzie descritte nella presente Sezione A in caso di sciopero, disordini di qualsiasi natura, sommossa, tumulto popolare, rappresaglie, restrizioni alla libera circolazione, qualsiasi atto di sabotaggio o terrorismo, di guerra civile o straniera, emissione di calore o irradiazione proveniente dalla disintegrazione del nucleo dell'atomo, radioattività, calamità naturali o altre cause fortuite o di forza maggiore. Surrogazione o rivalsa nei confronti dei responsabili del sinistro Per la garanzia Rimborso Spese Mediche, laddove sia stato corrisposto un indennizzo, l'assicuratore è surrogato, sino al limite di tale indennizzo, nei diritti e nelle azioni dell'assicurato nei confronti di ogni responsabile del danno. Le presenti disposizioni non si applicano, tranne in caso di dolo, relativamente alle azioni di rivalsa nei confronti di discendenti, ascendenti, o soggetti che vivano abitualmente con l'assicurato (purché risulti da regolare certificazione), o prestatori di lavoro alle regolari dipendenze dell Assicurato (collaboratori domestici, autisti). Oggetto della garanzia A.1 Consulenza medica telefonica Servizio di assistenza medica qualora l'assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'assicurato. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste. E previsto il rimborso delle telefonate dirette verso la Centrale operativa, fino ad un massimo di 100,00 A.2 Invio di medicinali indispensabili e non reperibili localmente all'estero In caso di necessità determinata da infortunio o malattia garantito dalla presente polizza, la Società ricerca per l'assicurato che si trovi all'estero i medicinali necessari e che non siano reperibili in loco, provvedendo ad inviarglieli nel più breve tempo possibile, nei limiti ammessi dalla legislazione del Paese in cui si trova l'assicurato. Il costo di tali medicinali resta a carico dell Assicurato. I trattamenti in corso prima della partenza non sono coperti dalla garanzia. I contraccettivi non sono considerati medicinali. A.3 Invio di un medico all'estero nel luogo in cui si trova l'assicurato Qualora lo si ritenga necessario sia a causa dello stato di salute dell'assicurato sia per via delle circostanze, la Società invia all'assicurato un medico o una équipe medica al fine di meglio valutare quali misure adottare e di organizzare l'assistenza. Tutti i costi sono a carico della Società. A.4 Trasporto dell'assicurato al centro medico Qualora, a seguito di Infortunio o Malattia, l Assicurato necessiti di trasferimento presso un Ospedale, la Centrale Operativa di Assistenza provvederà ad organizzare, tenendo a carico i relativi costi, il trasporto dell Assicurato sino alla struttura ospedaliera più idonea o meglio attrezzata in base alle condizioni cliniche dell Assicurato. Il trasporto avverrà con aereo 10

77 sanitario, aereo di linea, vagone letto, cuccetta prima classe, autoambulanza o altro mezzo ritenuto idoneo in ragione delle condizioni cliniche dell Assicurato e delle circostanze. Durante il trasporto, se necessario, l Assicurato sarà assistito da medici e/o infermieri. Tutti i costi sono a carico della Società. A.5 Rientro sanitario dell Assicurato AIG provvede al rientro sanitario dell Assicurato al proprio domicilio o ad un ospedale attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito di infortunio o malattia che, ad esclusivo giudizio dei medici della centrale operativa di Assistenza, non possano essere curati sul posto.. Solo le esigenze di ordine medico verranno prese in considerazione per la data di rientro e la scelta del mezzo di trasporto con cui effettuare il rientro, che potrà avvenire per mezzo di: aereo sanitario aereo di linea vagone letto o cuccetta autoambulanza altro mezzo ritenuto idoneo dalla centrale Operativa di Assistenza Durante il trasporto, se necessario, l Assicurato sarà assistito da medici e/o infermieri. In caso di organizzazione del rientro da parte della Centrale Operativa, tutti i costi sono a carico della Società. A.6 Rimpatrio della salma e spese funebri In caso di decesso dell'assicurato durante il viaggio, la Società organizza a sue spese il trasporto della salma fino al luogo di inumazione alla residenza in Italia dell'assicurato. La Società si fa anche carico, fino all'ammontare indicato nella Tabella delle Garanzie e limitatamente ai viaggi all estero, delle spese funerarie (prima conservazione, spese amministrative e spese per la prima bara necessaria al trasporto). Sono escluse le spese per le esequie, l'inumazione e la cerimonia funebre A.7 Spese di viaggio di un Familiare dell Assicurato in caso di ricovero ospedaliero prolungato In caso di Infortunio o Malattia, qualora l Assicurato non sia accompagnato né dal coniuge né da un Familiare maggiorenne, lo stato di salute dell Assicurato non consenta il rimpatrio e il suo ricovero ospedaliero sul posto si protragga per oltre 7 giorni consecutivi (o 48 ore se l Assicurato è minorenne o disabile) AIG organizza e prende in carico i costi per il viaggio A/R (aereo classe turistica o treno 1 classe) e le spese di soggiorno ( solo pernottamento) fino all ammontare indicato nella Tabella delle Garanzie per il coniuge o Familiare maggiorenne residente in Italia, per consentirgli di raggiungere l assicurato. La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un familiare maggiorenne. A.8 Spese di prolungamento del soggiorno dell Assicurato Rientro convalescente In caso di Infortunio o Malattia garantito dalla presente polizza, qualora lo stato di salute dell Assicurato non sia tale da rendere necessario il ricovero ospedaliero, la Società non possa effettuare il rimpatrio e la durata prevista del viaggio sia terminata, la Società si fa carico delle spese di prolungamento del soggiorno dell Assicurato fino all ammontare indicato nella Tabella delle Garanzie e si fa carico altresì del successivo rientro dell assicurato al domicilio. A.9 Spese di prosecuzione del viaggio dell Assicurato e dei suoi accompagnatori Nel caso in cui l Assicurato abbia interrotto il viaggio a causa di un infortunio o di una malattia coperti dalla garanzia ma il suo stato di salute, secondo il parere dell équipe medica di AIG, non abbia reso necessario il rimpatrio e la durata prevista del viaggio non sia terminata, AIG si fa carico, fino all ammontare indicato nella Tabella delle Garanzie e entro i limiti del costo del rientro al domicilio, delle spese di trasporto dell Assicurato vittima dell Infortunio o della malattia, dei familiari con lui viaggianti o di un compagno di viaggio, per consentire loro di riprendere il viaggio interrotto. Solo AIG è abilitata a decidere in merito alla scelta dei mezzi di trasporto da utilizzare per riprendere il viaggio interrotto. A.10 Rientro dei compagni di viaggio e presa in carico delle spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno In caso di ricovero ospedaliero o di rimpatrio dell Assicurato ad opera di AIG nel corso del viaggio, AIG organizza e prende in carico, per il coniuge e/o i figli dell Assicurato, ovvero per due Familiari al massimo o per un compagno di viaggio, beneficiari del presente contratto, inclusi nelle medesime condizioni particolari dell Assicurato e viaggianti con l Assicurato: le spese di rientro anticipato fino al domicilio (o al luogo di inumazione in caso di decesso), entro i limiti del costo di un biglietto aereo in classe economica o di un biglietto ferroviario di 1 classe, a condizione che il titolo di trasporto inizialmente previsto nel quadro del viaggio di tali persone non possa essere utilizzato; le spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno di tali persone fino all importo indicato nella Tabella delle Garanzie. A.11 Rientro dei minori di età inferiore a 15 anni che viaggiano con l'assicurato In caso di ricovero ospedaliero o di rimpatrio dell'assicurato da parte della Società nel corso del viaggio, se l'assicurato non è accompagnato da nessun Familiare maggiorenne, la Società predispone e prende in carico, per i figli dell'assicurato di età inferiore a 15 anni, assicurati dal presente contratto, ricompresi nel medesimo Certificato di Assicurazione e in viaggio con l'assicurato: il costo di un biglietto aereo di andata e ritorno in classe economica o di un biglietto ferroviario di andata e ritorno in prima classe per un Familiare dell'assicurato o una persona senza vincoli di parentela, residente nello stesso paese dell Assicurato o in un paese limitrofo, al fine di consentire a tale persona di raggiungere i figli dell Assicurato e di prenderli in carico; le spese di rientro anticipato dei figli alla residenza dell'assicurato o della persona da questi designata, entro i limiti del costo di un biglietto aereo in classe economica o di un biglietto ferroviario di 1a classe, a condizione che il titolo di trasporto inizialmente previsto nel quadro del viaggio di tali persone non possa essere utilizzato; le spese di soggiorno (solo pernottamento) della persona incaricata di prendersi cura dei figli dell'assicurato e/o le spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno dei figli dell'assicurato (solo pernottamento) in ogni caso, fino all'ammontare indicato nella Tabella delle Garanzie. La presente prestazione non è in alcun caso cumulabile con le prestazioni Presa in carico del costo di un titolo di trasporto e delle spese di soggiorno riferite ad un Familiare dell Assicurato in caso di ricovero ospedaliero prolungato e Rientro degli accompagnatori e presa in carico delle spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno di cui ai precedenti artt. A.7 e A.10. A.12 Rientro anticipato dell'assicurato In caso di: avvenuto decesso o di ricovero ospedaliero di oltre 48 ore consecutive di un Familiare dell'assicurato; rilevanti danni materiali arrecati all abitazione dell'assicurato o ai locali professionali di proprietà dell'assicurato ovvero da questi affittati o occupati a titolo gratuito, che risultino distrutti per oltre il 50 % e richiedano necessariamente la sua presenza sul posto per attuare i necessari interventi conservativi. a Società mette a disposizione dell'assicurato e di un solo compagno di viaggio assicurato dal presente contratto, tenendo a carico il relativo costo, un titolo di trasporto nei limiti del costo di un biglietto aereo in classe economica o di un biglietto ferroviario di 1a classe, per consentirgli di rientrare alla propria residenza in Italia, a condizione che l'assicurato non possa utilizzare il titolo di trasporto inizialmente previsto nel quadro del viaggio: A.13 Assistenza ai figli dell'assicurato di età inferiore a 15 anni rimasti al domicilio Nel caso in cui uno dei figli dell'assicurato di età inferiore a 15 anni, non in viaggio con l Assicurato, si ammali o subisca un infortunio, la Centrale operativa di Assistenza della Società interviene o predispone l'intervento su richiesta dell'assicurato. All'occorrenza il trasporto del figlio all'ospedale è organizzato dalla Centrale Operativa, che informa l'assicurato in merito allo stato di salute del minore. Tale garanzia è prestata in Italia. A.14 Spese Mediche di emergenza La garanzia prevede il rimborso o pagamento diretto delle spese mediche di emergenza (cure, spese di ricovero ospedaliero, spese farmaceutiche, parcelle professionali) sostenute dall'assicurato in viaggio, entro il limite e previa deduzione della franchigia specificati nella Tabella delle Garanzie. 11

78 La garanzia prevede anche il rimborso delle spese per cure dentistiche urgenti entro i limiti e previa deduzione della franchigia specificati nella Tabella delle Garanzie, ossia spese determinate da una prestazione dentistica con carattere d'urgenza (che non possa essere rinviata nel tempo per via dei postumi dello stato patologico dell'assicurato) e erogata per le seguenti cure: medicazione, otturazione, devitalizzazione o estrazione. Tali spese dovranno essere esclusivamente prescritte da un'autorità medica in possesso dei diplomi o delle autorizzazioni richiesti nel Paese in cui esercita e legalmente abilitata alla pratica della professione. La garanzia è limitata al rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'assicurato. Qualora l'assicurato abbia diritto a rimborso da parte di uno o più organismi di rimborso o di presa in carico delle spese, l'assicuratore sarà tenuto a rimborsare soltanto la differenza fra le spese effettivamente sostenute e le spese garantite, che rimarranno a suo carico dopo il rimborso All'occorrenza e su espressa richiesta dell'assicurato, la Società può saldare le spese di ricovero ospedaliero direttamente in valuta locale entro i limiti specificati nella Tabella delle Garanzie, a condizione che il centro medico in questione accetti tale forma di pagamento. Tale servizio è soggetto alle disposizioni delle legislazioni Italiana e locale in materia di controllo dei cambi. A.15 Assistenza legale all'estero Qualora l'assicurato sia incarcerato o sia oggetto di mandati d arresto o ordini di cattura, la Società prende a suo carico le spese di assistenza legale fino all'ammontare indicato nella Tabella delle Garanzie. A.16 Interprete telefonico a disposizione Se l Assicurato è degente in ospedale, potrà richiedere un servizio di interprete telefonico che possa favorire i contatti con i medici curanti. con costi a carico della Società, limitatamente ai Paesi nei quali la Centrale Operativa di Assistenza abbia i propri corrispondenti. A.17 Pagamento cauzione penale all'estero Qualora l'assicurato sia incarcerato o sia oggetto di mandati d arresto o ordini di cattura in relazione a fatti non noti prima dell acquisto del viaggio, AIG paga la cauzione penale chiesta all'assicurato, fino all'ammontare indicato nella Tabella delle Garanzie. Presupposto per la concessione di tale copertura è il preventivo versamento di pari importo alla Compagnia. A. 18 Anticipo di denaro In caso di smarrimento o furto di carte bancarie dell'assicurato, dei suoi documenti di identità (quali a titolo esemplificativo passaporto, visto, carta di identità, patente) e/o del suo biglietto aereo di ritorno, la Società mette a disposizione dell'assicurato una somma massima pari all'importo indicato nella Tabella delle Garanzie per aiutarlo a sostituire quanto sopra. Presupposto per l operatività di tale garanzia è il preventivo pagamento di un pari importo alla Compagnia. A.19 Trasmissione di messaggi urgenti Su espressa richiesta dell'assicurato, la Società trasmette 24 ore su 24 al destinatario i messaggi di carattere urgente e strettamente personale. A.20 Spese di ricerca, soccorso e salvataggio La Società si fa carico del rimborso o pagamento diretto, fino all'ammontare indicato nella Tabella delle Garanzie, delle spese di ricerca, soccorso (inclusa slitta) e salvataggio (incluso elicottero) relative alle operazioni organizzate dai soccorritori civili o militari o dagli organismi che hanno l'obbligo di intervenire in seguito alla scomparsa dell'assicurato o ad un infortunio da questi subito. Possono essere oggetto di rimborso soltanto le spese sostenute dagli organismi abilitati a soccorrere l'assicurato e fatturate all'assicurato. A.21 Protezione carte di credito In caso di smarrimento o furto delle carte di credito dell assicurato, la Società su richiesta specifica e previa comunicazione degli estremi necessari provvede a mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco delle carte suddette. Resta a carico dell Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE A (ad integrazione dell art. 11 Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza delle condizioni di assicurazione) Oltre alle esclusioni comuni a tutte le garanzie, sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa: a. l organizzazione diretta, o comunque senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste, salvo quanto previsto nella sezione Condizioni alle quali le prestazioni di assistenza sono effettuate Necessità di previo contatto con la Centrale Operativa di Assistenza ; b. le spese stradali (pedaggio, carburante), di taxi o di dogana e le spese di ristorazione/hotel, salvo quelle previste dalla garanzia; c. in caso di ricovero, il costo di una camera singola, a meno che non sia indicata per ragioni di ordine medico; d. le conseguenze o ricadute di una condizione medica preesistente ; e. i fatti che possono essere penalmente sanzionabili in base alla legislazione del Paese in cui si trova l'assicurato; f. le patologie psicologiche, psichiatriche, nervose o mentali: g. le spese mediche derivanti da diagnosi, controlli o accertamenti relativi ad uno stato fisiologico (ad es. gravidanza) già noto anteriormente alla data di inizio del viaggio; h. le spese mediche o di altra natura relative a trattamenti chirurgici non ritenuti urgenti a giudizio dei medici curanti in loco e posticipabili successivamente al rientro a domicilio; i. le cure termali, riabilitative o fisioterapiche, le spese per occhiali, lenti a contatto, protesi di qualsiasi natura, sedie a rotelle e ausili similari alla deambulazione, esami e test di routine o check up, test o trattamenti preventivi, esami e test di controllo in assenza di un infortunio o di una malattia inclusi in copertura, j. le spese di trapianto di organi non rese necessarie da un infortunio o da una malattia inclusi in copertura; k. le spese per interventi di chirurgia estetica o ricostruttiva e per trattamenti di benessere, le spese di vaccinazione, per sedute di agopuntura, massoterapia, le cure prestate da un chiropratico o da un osteopata; l. le spese e i trattamenti non prescritti da un'autorità medica abilitata; m. le spese mediche sostenute successivamente al rientro a domicilio n. le spese per contraccettivi; le spese mediche e dentarie di routine; o. le spese per telefonate (eccetto quelle dirette alla Centrale Operativa di Assistenza). Tutte le prestazioni di assistenza non sono altresì dovute: p. nel caso in cui l assicurato disattenda le indicazioni della centrale Operativa, ovvero: i. si verifichino le dimissioni volontarie dell Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso cui questi si trova ricoverato; ii. l Assicurato o chi per lui volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario alla data e con il mezzo indicati dai medici della Centrale Operativa. In questo caso la Società sospenderà immediatamente l assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche solo fino all importo corrispondente al costo del trasporto/rientro rifiutato. Non danno diritto alla prestazione Rientro sanitario dell assicurato di cui all art. 5 della presente Sezione le affezioni o lesioni benigne che possono essere trattate sul posto. Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza. SEZIONE B BAGAGLIO, DENARO ED EFFETTI PERSONALI Oggetto della garanzia 12

79 La polizza prevede un indennizzo, nei limiti degli importi e sottolimiti indicati nella Tabella delle Garanzie, per: B.1 Bagaglio ed effetti personali La Società rimborsa o sostituisce (a sua discrezione) i beni dell Assicurato in caso di: a) furto, rapina, scippo b mancata riconsegna o danneggiamento a carico del Vettore, degli stessi, entro i massimali specificati nella Tabella delle Garanzie. In caso di smarrimento, furto o danneggiamento di oggetti di valore di proprietà dell Assicurato, così come definiti in polizza, il rimborso è limitato all importo indicato nella Tabella delle Garanzie, da determinarsi considerando il logorio e la perdita di valore. Per tali oggetti la copertura non opera se inseriti nel bagaglio consegnato ad Società di trasporto. Il rimborso è altresì limitato per ogni oggetto all importo indicato nella Tabella delle Garanzie. I corredi fotocineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, ecc.) sono considerati quale oggetto unico. Nota: la copertura è estesa allo smarrimento e al furto da autoveicoli, rimorchi o caravan. Tuttavia l indennizzo massimo, in questo caso, è pari a 150 per persona. Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE B (ad integrazione dell art. 11 Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza delle condizioni di Assicurazione) Sono esclusi dalla copertura assicurativa: 1. i danni da rottura di articoli fragili (porcellana, vetro, sculture e apparecchiature video) o di attrezzatura sportiva durante l impiego della stessa, a meno che la rottura non si verifichi durante il trasporto a carico di un Vettore; 2. i danni causati da incendio o altro incidente al mezzo di trasporto sul quale sono trasportati gli oggetti; 3. il furto, incendio, rapina o danneggiamento di cicli, autoveicoli, natanti e attrezzature nautiche, masserizie e attrezzature per sport invernali; 4. telefoni cellulari e smartphones, lettori audio, tablets e personal computers, con i relativi accessori; occhiali da vista, occhiali da sole, protesi dentarie, ponti, lenti a contatto o lenti corneali, arti artificiali o protesi acustiche; 5. logorio, perdita di valore, danno o guasto meccanico o elettrico causato da qualsiasi procedimento di pulitura, riparazione o ripristino, oppure danni causati da fuoriuscite di polveri o liquidi trasportati nel bagaglio dell Assicurato; 6. furto, incendio, rapina o scippo non denunciati alle autorità di Polizia entro 24 ore dalla scoperta dello stesso e per il quale l Assicurato non si faccia rilasciare la copia della denuncia; 7. smarrimento o danneggiamento a carico del Vettore per il quale l assicurato non sia in grado di presentare copia autenticata del P.I.R. (Property Irregularity Report) consegnato dal Vettore al momento della constatazione del danno e della relativa denuncia; 8. ritardata consegna o trattenimento degli effetti dell Assicurato da parte di autorità doganali o di altri funzionari che li trattengano legalmente; 9. denaro contante che l Assicurato non porti sulla propria persona (a meno che non sia custodito in una cassetta di sicurezza); 10. furto, smarrimento o danneggiamento di oggetti di valore consegnati ad impresa di trasporto o comunque non trasportati nel bagaglio a mano dall Assicurato nel corso del viaggio; 11. beni lasciati incustoditi in un luogo aperto al pubblico; 12.furto di beni trasportati sul portapacchi di un veicolo; 13. danni arrecati a valigie, borse da viaggio o bagaglio analogo, a meno che l articolo danneggiato non sia inutilizzabile; 14. denaro trasportato da minori di 16 anni; 15. travellers cheques laddove l istituto di emissione li sostituisca senza alcun addebito (eccezion fatta per le spese per il servizio). Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE B Come condizione per la copertura prestata in base alla presente sezione: 1. La valutazione dell indennizzo sarà effettuata considerando il valore commerciale dei beni sottratti al momento del sinistro, senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso di altri eventuali pregiudizi 2. In caso di responsabilità da parte di un terzo o di un vettore, l indennizzo verrà corrisposto nel limite del capitale assicurato e successivamente a quello del Terzo responsabile, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento già ricevuto non copra l intero ammontare del danno. Istruzioni in caso di sinistro: Quanto ai tempi ed alle modalità di denuncia dei sinistri, si applicano gli articoli 28 e 29 che seguono. Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza NORME RELATIVE AL RAPPORTO TRA IMPRESA E CONTRAENTE PREMIO DI ASSICURAZIONE Art. 12 Premio di assicurazione Il premio di assicurazione è determinato in base al numero di persone Assicurate, al livello di copertura prescelto, nonché in base alla selezione o meno di pacchetti opzionali), alla estensione territoriale ed è indicato nel Certificato di Assicurazione, comprensivo di tasse ed imposte governative. Il premio dovrà essere corrisposto dal Contraente anticipatamente rispetto a ciascun Periodo di Assicurazione. Art. 13 Pagamento del premio Il mancato pagamento del premio determina l'applicazione dell'articolo 1901 C.C. Art. 14 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e degli Assicurati relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare l annullamento del contratto assicurativo, il diritto della Società di recedere dallo stesso e/o la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.. Art. 15 Altre assicurazioni Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in caso di sinistro, dandone avviso a tutti gli Assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri, cosi come previsto dall art Codice Civile. In caso di sinistro, la Società sarà tenuta al pagamento della sola quota di perdita in eccedenza rispetto ad altra polizza. Art. 16 Data di conclusione del contratto Il presente contratto si intende concluso al momento del pagamento del premio da parte del Contraente (la data di conclusione coincide con la data di sottoscrizione come definita). Art. 17 Durata dell assicurazione In nessun caso la presente polizza potrà essere rinnovata tacitamente. Art. 18 Modifiche dell Assicurazione 13

80 Le eventuali modificazioni dell Assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 19 Aggravamento del rischio Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. Inoltre, la Società può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all Assicurato, entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione o ha avuto in altro modo conoscenza dell aggravamento del rischio ai sensi dell art del Codice Civile.. Art. 20 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato (art C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 21 Diritto di ripensamento Non si applica alcun diritto di ripensamento. Art. 22 Competenza territoriale Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l Autorità Giudiziaria del luogo di residenza dell Assicurato. Art. 23 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all Assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato. Art. 24 Legge applicabile al contratto Il presente contratto è regolato dalla legge della Repubblica Italiana. Art. 25 Prova del contratto e rinvio alle norme di legge I rapporti contrattuali sono determinati esclusivamente dal Certificato di Assicurazione, dalle presenti Condizioni di assicurazione e dalle relative eventuali Appendici e Allegati. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le vigenti disposizioni di Legge. Art. 26 Periodo di Prescrizione Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione e/o garanzia in conformità con quanto previsto all art del Codice Civile. Art. 27 Valuta di Pagamento Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia e in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l Assicurato ha sostenuto le spese. NORME IN CASO DI SINISTRO L'Assicurato deve mettersi in contatto con la Società non appena venga a conoscenza di un qualsiasi evento garantito da questa polizza che possa implicare danni fisici o materiali per altre persone. Nel caso che, a causa di una dichiarazione tardiva, vengano pregiudicati gli interessi della Società, l Assicurato perderà qualsiasi diritto di risarcimento. Art. 28 Obblighi in caso di sinistro Qualsiasi sinistro, ad esclusione di quelli relativi alla Sezione A, deve essere tempestivamente denunciato al Centro di gestione dei sinistri per iscritto entro e non oltre 10 giorni dalla conclusione del viaggio. La richiesta di risarcimento può essere presentata al Centro di gestione dei sinistri inviando una comunicazione scritta contenente una breve descrizione del sinistro all indirizzo: I.T. Srl E mail: sinistri@i4t.it sito web: sinistri.i4t.it Corso Regina Margherita, TORINO Tel Fax Dietro segnalazione di un sinistro, verrà inviato all Assicurato un modulo di denuncia sinistro che dovrà essere restituito compilato, unitamente a tutta la documentazione necessaria a provare il sinistro ed il diritto all indennizzo, documentazione che l assicurato dovrà procurare a sue spese. Si prega di osservare altresì gli obblighi in materia di denuncia e prova dei sinistri che sono contenuti nelle sezioni della polizza che descrivono le coperture che intendete attivare. Per prevenire le richieste di risarcimento fraudolente, i dati personali degli assicurati sono archiviati su computer e potranno essere trasferiti ad un sistema centralizzato. Tali dati sono conservati in ottemperanza alla normativa sulla tutela dei dati. Art. 29 Richieste di risarcimento per danni al bagaglio Con riferimento alla Sezione B l Assicurato deve: in caso di furto i. inoltrare denuncia alle Competenti Autorità di Polizia entro 24 ore dalla constatazione dell evento ii. se i beni oggetto di furto erano sottoposti alla custodia di un terzo (es. albergatore) inoltrare immediato reclamo scritto al terzo responsabile, e chiedere ad esso il risarcimento del danno; in caso di mancata riconsegna, smarrimento o danneggiamento a carico del Vettore iii. alla constatazione del danno informare immediatamente la Compagnia Aerea o la competente società di trasporti, facendosi rilasciare una copia autentica del modulo di denuncia di danni relativo all evento denunciato (Property Irregularity Report per le Compagnie Aeree o documento equivalente per altro tipo di Vettore); e iv. richiedere il risarcimento alla Compagnia aerea o alla società di trasporti per iscritto, allegando l originale della denuncia v. Nel caso il bagaglio venga considerato definitivamente smarrito, dichiarazione finale di smarrimento emessa dalla Compagnia Aerea con indicazione dell importo riconosciuto a titolo di risarcimento. In ogni caso l assicurato dovrà inviare alla Società la denuncia di furto (in originale, a meno che lo stesso non sia stato trasmesso al vettore responsabile, e in questo caso sarà sufficiente una copia) e fornire la ragionevole prova (es. scontrini o ricevute di acquisto) del possesso dei beni sottratti. Art. 30 Condizioni generali applicate alla gestione delle denunce di sinistro a) L Assicuratore non risponde di perdite o danni causati dalla mancata adozione, da parte dell Assicurato, di ragionevoli misure atte a salvaguardare i propri beni. b) L Assicurato deve compiere ogni ragionevole sforzo per recuperare gli eventuali articoli smarriti o sottratti e collaborare con le autorità per consentire loro di individuare e perseguire gli eventuali responsabili. c) L Assicurato deve compiere ogni ragionevole sforzo per evitare o ridurre qualsiasi danno che potrebbe determinare una richiesta di risarcimento in base alla presente polizza. 14

81 d) L Assicurato deve conservare i documenti di polizza ai fini della prova della copertura. In caso di sinistro, tali documenti potranno essere richiesti dalla Compagnia per ottenere l esecuzione della prestazione garantita. e) L Assicurato deve collaborare con la Società affinché quest ultima possa rivalersi su altri soggetti o altri assicuratori per recuperare gli importi eventualmente corrisposti. A tale scopo l Assicurato deve fornire alla Società tutte le informazioni richieste e compilare gli eventuali moduli necessari. f) Chiunque tenti di avanzare una richiesta di risarcimento fraudolenta o utilizzi mezzi fraudolenti per formulare una richiesta di risarcimento è passibile di azione legale. Inoltre il sinistro fraudolento non sarà risarcito e la polizza potrà essere annullata. g) L Assicurato deve fornire ad AIG tutti i documenti necessari ai fini della gestione del sinistro. Sono a suo carico gli eventuali costi associati all acquisizione di tali documenti. h) L Assicurato deve conservare gli eventuali articoli danneggiati e spedirli, dietro richiesta, a AIG. Sono a suo carico gli eventuali costi associati. i) Su richiesta della Società, l Assicurato deve accettare di sottoporsi a visita medica. In caso di decesso dell Assicurato, la Società ha facoltà di richiedere un esame autoptico. j) L Assicurato deve rimborsare alla Società, entro un mese dalla relativa richiesta, qualunque importo liquidato ma non garantito dalla presente polizza. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA AI SENSI DELL ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l Italia si adopera per tutelare la privacy dei clienti, dei reclamanti e di tutti gli altri soggetti con cui si rapporta nel corso delle proprie attività. Per "Informazioni Personali" si intendono le informazioni che identificano e si riferiscono all'interessato o ad altri soggetti (es. i familiari dell'interessato). Qualora l'interessato fornisca informazioni su altri soggetti, conferma contestualmente di essere autorizzato a fornire tali informazioni alla nostra Società per gli usi descritti in appresso Tipologia di informazioni raccolte dalla nostra Società e utilizzo possibile delle stesse. Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la nostra Società deve disporre di dati personali che la riguardano e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative (1), secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell assicurazione. Tali dati possono essere raccolti presso di lei o presso altri soggetti (2) e possono essere forniti da lei o da terzi per obblighi di legge (3). Precisiamo che senza i suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano in Italia o all estero come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. catena assicurativa (6). Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all interno della catena assicurativa effettuati dai predetti soggetti. Sulla base del rapporto esistente tra l'interessato e la nostra Società le Informazioni Personali da noi raccolte potrebbero includere: informazioni a fini identificativi e di comunicazione, su carte di credito e conti correnti, informazioni commerciali e sul merito creditizio, dati sensibili sullo stato di salute o le condizioni mediche dell'interessato e altre Informazioni Personali fornite dallo stesso. Le Informazioni Personali possono essere utilizzate per le seguenti finalità: a) Gestione del rapporto assicurativo, es. comunicazioni, trattamento dei sinistri e pagamenti b) Decisioni in materia di fornitura della copertura assicurativa; c) Assistenza e consulenza in materia sanitaria e di viaggio, solo nella misura consentita e in conformità alla legislazione locale d) Prevenzione, rilevamento e indagine su reati commessi solo nella misura consentita dalla e in conformità alla legislazione locale vigente, es. in materia di frode e riciclaggio di denaro e) Accertamento e difesa dei diritti legali anche in sede giudiziaria f) Conformità alle leggi e alle normative, inclusa la conformità alle leggi vigenti in paesi diversi da quello di residenza dell'interessato g) Marketing, solo ove il soggetto interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso; h) Ricerche di mercato e analisi. Condivisione delle Informazioni Personali AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l Italia con sede a Milano, Via della Chiusa n. 2 (tel , fax ) privacy.italy@aig.com è il titolare del trattamento (7) dei dati personali. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia come responsabili del trattamento (8). Per conoscere il nominativo dei responsabili del trattamento può contattarci ai recapiti indicati sopra chiedendo dell ufficio privacy. Per le suddette finalità le Informazioni Personali potranno essere condivise (10) con altre società del Gruppo e altri soggetti in veste di responsabili del trattamento dei dati, quali broker e altri incaricati della distribuzione, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazione commerciale, professionisti del settore sanitario e altri fornitori di servizi. Per l'elenco delle società del Gruppo che possono accedere alle Informazioni Personali si rimanda al sito Per l'elenco di altri responsabili del trattamento dei dati che potrebbero ricevere le Informazioni Personali, si invita a leggere attentamente la nostra Informativa privacy in forma estesa all'indirizzo riportato di seguito o ancora a scrivere all'indirizzo indicato nella sezione Richieste o domande. Le Informazioni Personali saranno condivise con altri terzi (incluse le pubbliche autorità) se richiesto ai sensi di legge. Se richiesto dalla legislazione vigente, le informazioni personali potranno essere iscritte in appositi registri dei sinistri condivisi con altri assicuratori. Le Informazioni Personali potranno essere condivise con eventuali acquirenti e trasferite all'atto della vendita della nostra Società o della cessione di rami d'azienda, anche in questo caso la condivisione avverrà nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa. I dati sensibili possono essere comunicati solo nei limiti consentiti dalla legge e dalle autorizzazioni dell Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Trasferimento all estero. Le Informazioni Personali potranno essere trasferite all estero, per le finalità indicate in precedenza, in ottemperanza alle relative leggi e normative, a soggetti siti in paesi anche non appartenenti all Unione Europea, ivi compresi gli Stati Uniti e altri paesi in cui vige una legislazione diversa in materia di tutela dei dati personali rispetto a quella applicabile nel luogo di residenza dell'interessato. Sicurezza e conservazione delle Informazioni Personali. Per la tutela delle Informazioni Personali sono state adottate misure legali e di sicurezza idonee. I nostri fornitori di servizi sono attentamente selezionati e viene loro richiesto di adottare misure di tutela adeguate. Le Informazioni Personali saranno conservate per tutto il periodo necessario all'adempimento delle finalità descritte in precedenza. Richieste o domande. L art. 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all interessato specifici diritti (9) tra cui quelli di ottenere dal titolare del trattamento: 1) la conferma dell esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 2) l indicazione a) dell origine dei dati personali, b) delle finalità e modalità del trattamento, c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici, d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante nominato ai sensi dell art. 5, comma 2, del decreto stesso, e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono venire comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L interessato, inoltre, ha diritto di ottenere: a) l aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l integrazione dei dati; a) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. Infine, ai sensi dell art. 7, comma 4 del decreto, l interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 1) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 2) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Ulteriori chiarimenti sull'uso delle Informazioni Personali sono riportati nell informativa privacy consultabile all'indirizzo policy italy_4011_ html o di cui può essere richiesta copia contattando il titolare indicato nella presente informativa 15

82 Allegato 1 Tabella delle Garanzie I limiti di rimborso indicati per singola prestazione si intendono operanti per persona e per periodo assicurativo. GARANZIE PRESTATE I4T SEZIONE A MEDICO BAGAGLIO GRUPPI ASSISTENZA RIMPATRIO SPESE MEDICHE Massimale Franchigia RIMBORSO SPESE MEDICHE ALL'ESTERO 5.000, o il 10% se maggiore RIMBORSO SPESE MEDICHE IN ITALIA 500,00 100,00 Sottolimite per spese per cure dentistiche urgenti estero 300,00 Sottolimite per spese per cure dentistiche urgenti Italia 100,00 100,00 SEZIONE B BAGAGLIO B1 BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI Estero 500,00 B1 BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI Italia 300,00 70,00 Sottolimite per singolo articolo 150,00 nessuna Sottolimite cumulativo per oggetti di valore 150,00 nessuna Dettaglio delle prestazioni di Assistenza 24 ore su 24: GARANZIA Assistenza sanitaria 24/24 H Assicurata Consulenza medica telefonica Assicurata Rimborso spese telefoniche per contatto con la Centrale Operativa 100,00 Invio di medicinali indispensabili e non reperibili localmente all'estero Invio di un medico all'estero nel luogo in cui si trova l'assicurato Spese effettive di invio Spese effettive MASSIMALE Trasporto dell'assicurato al centro medico Rientro sanitario dell'assicurato alla propria residenza Rimpatrio della salma Spese funebri in caso di viaggi all'estero Spese per un titolo di trasporto per un familiare in caso di ricovero dell'assicurato superiore a 7 giorni Spese di soggiorno per un familiare in caso di ricovero dell'assicurato superiore a 7 giorni Spese di prolungamento del soggiorno dell'assicurato Spese di prosecuzione del viaggio dell'assicurato e dei suoi accompagnatori Spese per un titolo di viaggio per rientro degli accompagnatori Spese supplementari e/o di prolungamento del soggiorno degli accompagantori Rientro dei minori di età inferiore a 15 anni in viaggio con l'assicurato Rientro anticipato dell'assicurato Assistenza legale all'estero Pagamento cauzione penale all'estero Anticipo di denaro Trasmissione di messaggi urgenti Spese di ricerca, soccorso e salvataggio Spese effettive Spese effettive Spese effettive 3.000,00 Biglietto A/R 75,00 per persona e per giorno, fino a max 750,00 75,00 per persona e per giorno, fino a max 750,00 spese effettive entro il limite del costo al rientro al domicilio Biglietto di ritorno 75,00 per persona e giorno, fino a max 750,00 Spese effettive Biglietto di ritorno 3.000, , ,00 Spese effettive 2.000,00 per assicurato, 7.000,00 per sinistro 16

83 AIG EUROPE LIMITED Rappresentanza Generale per l Italia FASCICOLO INFORMATIVO (ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. IVASS n 35 del 26/05/2010) Contratto di assicurazione Multirischi per la copertura, tra gli altri, dei rischi Assistenza, Malattia e Bagaglio in seguito denominato Assicurazione I4T Viaggio Singolo Medico Bagaglio Ed. Marzo 2017 presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa b) Condizioni di Assicurazione c) Informativa sul trattamento dei dati personali d) Allegato 1 Tabella delle Garanzie deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di viaggio. Avvertenza: prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.

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