Codice penale svizzero
|
|
|
- Nicolina Angelini
- 8 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 Codice penale svizzero (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner) Modifica del 3 ottobre 2003 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 28 ottobre ; visto il parere del Consiglio federale del 19 febbraio , decreta: I Il Codice penale 3 è modificato come segue: 2a. Desistenza e impunità. Autore colpito dalle conseguenze del suo atto Art. 66 bis, titolo marginale Coniuge o partner quale vittima Art. 66 ter 4 1 In caso di lesioni semplici (art. 123 n. 2 cpv. 3 e 4), vie di fatto reiterate (art. 126 cpv. 2 lett. b e c), minaccia (art. 180 cpv. 2) e coazione (art. 181), l autorità penale competente può sospendere provvisoriamente il procedimento se: a. la vittima è il coniuge o il coniuge divorziato dell autore e il divorzio è stato pronunciato da meno di un anno oppure la vittima è il partner convivente, eterosessuale o omosessuale, o l ex partner dell autore e la separazione è avvenuta da meno di un anno; e b. la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede o acconsente alla domanda dell autorità competente. 1 FF FF RS All entrata in vigore della revisione del 13 dicembre 2002 della parte generale del Codice penale svizzero (FF ), l articolo 66 ter della presente revisione sarà inserito nel CP come nuovo articolo 55a con il seguente titolo marginale: «3. Sospensione del procedimento. Coniuge o partner quale vittima». Inoltre, il titolo prima dell art. 52 sarà completato come segue: «Sezione 4: Dell impunità e della sospensione del procedimento». Nel contempo, il titolo marginale dell art. 52 sarà completato come segue: «1. Motivi d impunità. Punizione priva di senso»
2 2 Il procedimento viene ripreso se la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale revoca il suo consenso, per scritto o verbalmente, entro sei mesi dalla sospensione provvisoria del procedimento. 3 Qualora il consenso non sia revocato, l autorità penale competente emana la decisione definitiva di non luogo a procedere. 4 Contro la decisione definitiva di non luogo a procedere presa in ultima istanza cantonale è ammissibile il ricorso per nullità alla Corte di cassazione del Tribunale federale. Sono legittimati a ricorrere l imputato, l accusatore pubblico e la vittima. Art. 123 n. 2, terzo e quarto comma 2. La pena è della detenzione e il colpevole è perseguito d ufficio,... se egli è il coniuge della vittima e ha agito durante il matrimonio o nell anno successivo al divorzio, se egli è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l atto sia stato commesso durante questo tempo o nell anno successivo alla separazione. Art. 126 cpv. 2 2 Il colpevole è perseguito d ufficio se ha agito reiteratamente: a. contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva aver cura; b. contro il proprio coniuge durante il matrimonio o nell anno successivo al divorzio; o c. contro il proprio partner eterosessuale o omosessuale, a condizione che essi vivano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l atto sia stato commesso durante questo tempo o nell anno successivo alla separazione. Art. 180 cpv. 2 2 Il colpevole è perseguito d ufficio se: a. è il coniuge della vittima e la minaccia è stata commessa durante il matrimonio o nell anno successivo al divorzio; o b. è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e la minaccia sia stata commessa durante questo tempo o nell anno successivo alla separazione. 1404
3 Art. 189 cpv. 2 e 3 2 Abrogato 3 Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni. Art. 190 cpv. 2 e 3 2 Abrogato 3 Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni. II Il Codice penale militare del 13 giugno è modificato come segue: Desistenza e impunità. Autore colpito dalle conseguenze del suo atto Art. 47a, titolo marginale Coniuge o partner quale vittima Art. 47b 6 1 In caso di lesioni semplici o vie di fatto (art. 122), minaccia (art. 149) e coazione (art. 150), l uditore o il tribunale militare può sospendere provvisoriamente il procedimento se: a. la vittima è il coniuge dell autore e l atto è stato commesso durante il matrimonio o nell anno successivo al divorzio oppure la vittima è il partner eterosessuale o omosessuale dell autore, a condizione che essi vivano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l atto sia stato commesso durante questo tempo o nell anno successivo alla separazione; e b. la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede o acconsente alla domanda del giudice istruttore, dell uditore o del tribunale militare. 5 RS All entrata in vigore della revisione del 23 marzo 2003 della parte generale del Codice penale militare (FF ), l articolo 47b della presente revisione sarà inserito nel CPM come nuovo articolo 46b con il seguente titolo marginale: «3. Sospensione del procedimento. Coniuge o partner quale vittima». Inoltre, il titolo prima dell art. 45 sarà completato come segue: «IV. Dell impunità e della sospensione del procedimento». Nel contempo, il titolo marginale dell art. 45 sarà completato come segue: «1. Motivi d impunità. Riparazione». 1405
4 2 Il procedimento viene ripreso se la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale revoca il suo consenso, per scritto o verbalmente, entro sei mesi dalla sospensione provvisoria del procedimento. 3 Qualora il consenso non sia revocato, l uditore o il tribunale militare emana la decisione definitiva di non luogo a procedere. 4 Contro la decisione definitiva di non luogo a procedere può essere interposto ricorso secondo l articolo 118 o secondo l articolo 195 della procedura penale militare del 23 marzo La vittima è in ogni caso legittimata a ricorrere. 5 Un procedimento disciplinare non entra in considerazione. Art. 155a Abrogato III 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l entrata in vigore. Consiglio nazionale, 3 ottobre 2003 Consigio degli Stati, 3 ottobre 2003 Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christoph Lanz Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 22 gennaio La presente legge entra in vigore il 1 aprile marzo 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 7 RS FF
5 Per mantenere il parallelismo d impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota. 1407
6 1408
Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione
Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione (Modifica del Codice penale e del Codice penale militare) Modifica del 22 dicembre 1999 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
Codice penale svizzero
Termine di referendum: 20 aprile 2000 Codice penale svizzero (Istituzione di nuove competenze procedurali della Confederazione nei settori della criminalità organizzata e della criminalità economica) Modifica
Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati
Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati del 15 giugno 2012 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 febbraio 2011 1, decreta:
Codice civile. (Cognome e cittadinanza) Modifica del 30 settembre 2011
Codice civile (Cognome e cittadinanza) Modifica del 30 settembre 2011 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale
Codice penale militare e Procedura penale militare
Codice penale militare e Procedura penale militare (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti) Modifica del Disegno L Assemblea federale della Confederazione
Codice penale svizzero e Codice penale militare
Codice penale svizzero e Codice penale militare (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale) Modifica del 24 marzo 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio
Codice delle obbligazioni
Termine di referendum: 3 aprile 2003 Codice delle obbligazioni (Locazione) Modifica del 13 dicembre 2002 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del
Codice civile svizzero
Codice civile svizzero (Autorità parentale) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 2011 1, decreta: I Il Libro
Legge federale relativa alla semplificazione del ricupero d imposta in caso di successione e all introduzione dell autodenuncia esente da pena
Legge federale relativa alla semplificazione del ricupero d imposta in caso di successione e all introduzione dell autodenuncia esente da pena Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
Codice civile svizzero
Codice civile svizzero (Diritto delle fondazioni) Modifica dell 8 ottobre 2004 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell economia e dei tributi del Consiglio
Disegno. del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 2000 1, decreta:
Legge federale concernente l ottimizzazione della legislazione federale sulle armi, sul materiale bellico, sugli esplosivi e sui beni utilizzabili a fini civili e militari Disegno del L Assemblea federale
Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 28.6.2012 Codice civile svizzero. Minoranza: Codice civile svizzero. (Autorità parentale)
Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 28.6.2012 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Codice civile svizzero (Responsabilità parentale) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione
Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare
[Signature] [QR Code] Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare (LTEO) Avamprogetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) (del 30 novembre 2010)
Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) (del 30 novembre 2010) 3.1.1.5 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - visto il messaggio 11 maggio 2010 n. 6361 del Consiglio di Stato; - visto il rapporto
Modifica del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 2011 1, decreta:
Decisioni del Consiglio nazionale del 26.9.2012 Proposte della Commissione del Consiglio degli Stati dell 11 febbraio 2013 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Modifica del L Assemblea federale
sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale
Legge federale Avamprogetto sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
Codice civile svizzero Avamprogetto (luglio 2012)
Codice civile svizzero Avamprogetto (luglio 2012) (Mantenimento del figlio) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera; visto il messaggio del Consiglio federale del... 1, decreta:
Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello
Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 62 capoverso 3 e
Legge federale sulla promozione del settore alberghiero
Legge federale sulla promozione del settore alberghiero del 20 giugno 2003 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 75 e 103 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio
Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale
Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale 221.213.15 del 23 giugno 1995 (Stato il 1 aprile 1996) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
Codice penale svizzero e Codice penale militare
Decisioni del Consiglio nazionale del 25.09.2013 Codice penale svizzero e Codice penale militare Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
Codice civile svizzero
Termine di referendum: 10 ottobre 2013 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Modifica del 21 giugno 2013 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
Legge federale sulla protezione degli animali Disegno
Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nel Foglio federale (FF) Legge federale sulla protezione degli animali Disegno (LPAn) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione
