RAPPORTI CON Il CCNL

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1 RAPPORTI CON Il CCNL Il carattere di imperatività attribuito alle norme introdotte con la. riforma non toglie valore alle disposizioni del vigente CCNL in materia non incompatibili con la nuova disciplina. Quindi, del CCNL , titolo V, continuano ad applicarsi: - lart. 44 (obblighi del dipendente); lart. 45, comma 1 (contenente lelencazione.. dei tipi di sanzioni. applicabili: a) rimprovero verbale b) rimprovero scritto (censura); c) multa di importo variabile da una ad un massimo di quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni; e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino. ad un massimo di sei mesi; f) licenziamento con preavviso; g) licenziamento senza preavviso); - lart. 45, comma 8 (non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari. decorsi due anni dalla loro applicazione); - lart; 45, comma 9 (lapplicazione delle sanzioni disciplinari non solleva il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro g~nere nelle quali egli sia incorso); - lart. 46, comma 1, che indica una serie di criteri generali, da applicarsi nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzioni in relazione alla gravità della mancanza. Nel determinare il tipo e lentità della sanzione applicabile al caso concreto, bisogna tener conto delle seguenti circostanze: a) intenzionalità del comportamento, rilevanza della violazione di norme o disposizioni; b) grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dellevento; c) eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; d) responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente; e) concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro; l

2 f) comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nellambito del biennio precedente; g) comportamento verso gli utenti.. Si applicano poi i principi della recidiva (ai sensi dellart. 46, se il lavoratore ha già commesso nel biennio determinate mancanze, sanziol!ate col massimo previsto, gli è irrogata una sanzione di maggiore entità) e del concorso formale di illeciti (al dipendente responsabile di più mancanze compiute in ununica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento disciplinare, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità). Qualora la sanzione consista nella sospensione dal. serv1z1o, il relativo periodo non è computabile ai fini dellanzianità di servizio; - lart. 46, commi. 2-7 (che contengono unelencazione dei comportamenti sanzionabili, suddividendoli per gruppi di crescente gravità e prevedendo per ciascun gruppo la sanzione, che spazia tra un minimo e un massimo prestabiliti. I comportamenti indicati sono puniti con la sanzione indicata nel CCNL, laddove non rientrino nelle ipotesi punite più gravemente ai sensi del. decreto 150/2009., Tale elencazione dei comportamenti sanzionabili non è tassativa: possono essere punite anche altre mancanze, facendò riferimento, quanto. allindividuazione dei. fatti sanzionabili, agli obbjighi dei lavoratori di cui allart. 44 del CCNL. - lart. 47, comma 1, primo alinea (Nel caso di commissione in servizio di fatti illeciti di rilevanza penale lamministrazione inizia il procedimento disciplinare e trasmette la denunzia penale". ORA il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede lautorità giudiziaria, può essere proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista lirrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, non è ammessa la sospensione del procedi,mento. Per le infrazioni di maggiore gravità, per le quali è prevista lirrogazione di sanzioni superiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, lufficio competente, nei casi di particolare complessità dellaccertamento del fatto. addebitato al dipendente e quando allesito 2

3 l dellistruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare lirrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti caute/ari nei confronti del _dipendente (sospensione facoltativa e non obbligatoria). Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con lirrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza irrevocabile di ASSOLUZIONE che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo ha commesso, lautorità_ competente, ad istanza di parte da proporsi entro il termine dì decadenza di sei mesi dallirrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne latto conclusivo in relazione allesito del giudizio penale. (In caso di assoluzione in sede penale, quindi, il procedimento disciplinare non si estingue automaticamente: deve essere riaperto su richiesta del dipendente per modificare la sanzione). Se il procedimento disciplinare si conclude con larchiviazione ed il pr.ocesso penale con una sentenza irrevocabile di CONDANNA, lautorità competente riapre il procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive allesito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa. In tali casi il procedimento disciplinare è ripreso o riaperto entro 60 GIORNI dalla comunicazione della sentenza allamministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dellistanza di riapertura ed è concluso. entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. - lart. 47, comma 5 CLapplicazione della sanzione prevista dallart. 46, come conseguenza delle condanne penali citate. nel comma 6, lett. b) -; licenziamento senza preavviso in caso di condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro,. non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità; - ed e), - licenziamento senza preavviso in caso di condanna passata in giudicato: 1. di cui allart. 58 del d.lgs , n. 267, nonché per i reati di cui agli artt. 316 e 316 bis del c.p.; 2. quando alla condanna consegua comunque linterdizione perpetua dai pubblici uffici;]. per i delitti previsti dallart. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001 n. 97- non ha carattere automatico, essendo correlata allesperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dallart. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001"); -!art. 47, commi 6, 7, 8, 9 e 10 ("6. In caso di sentenza irrevocabile di assoluzione si applica quanto previsto dalfart. 653 c.p.p.. Ove nel procedimento discipfinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penatd per i quali vi sia stata 3

4 assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure qualora lassoluzione sia motivata "perché il fatto non. costituisce Illecito penale" non escludendo quindi la. rilevanza esclusivamente disciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni. 7. In caso di proscioglimento perché il fatto non sussiste, ovvero perché limputato non lo ha commesso si applica quanto previsto dallart. 653 c.p.p.. O ve nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per l quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni oppure qualora il proscioglimento sia motivato "perché il fatto non costituisce reato" non escludendo quindi la rilevanza esclusivamente di~ciplinare del fatto ascritto, il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni. (Lart. 653 c.p.p. "Efficacia della sentenza penalenel giudizio disciplinare" così dispone: l. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto allaccertamento che il fatto non sussiste o non.costituisce illecito penale ovvero che limputato non lo ha commesso. l-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel. giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto allaccertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e allaffermazione che limputato lo ha commesso). 8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione lart. 1 della legge 97 del 200~. 9. Il personale licenziato ai sensi dellart. 46, comma 6, lett. b), e) ed f), e successivamente assolto a seguito di revisiqne del processo, ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dellanzianità posseduta allatto del licenziamento.. 1 O. Il personale riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nellarea e nella posizione economica in cui è confluita la qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio òvvero alla prestazione di lavoro straordinario"). - lart. 48 relativo alla sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in caso di procedimento penale; - lart. 49 relativo alla sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in caso di procedimento disciplinare; 4

5 - lart: 50 sul codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi dl lavoro. 5

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